§ 4.7.7 – L.R. 27 novembre 2001, n. 28.
Attuazione del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 in materia di deflusso minimo vitale delle derivazioni d’acqua.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.7 risorse idriche
Data:27/11/2001
Numero:28

§ 4.7.7 – L.R. 27 novembre 2001, n. 28.

Attuazione del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 in materia di deflusso minimo vitale delle derivazioni d’acqua.

(B.U. 5 dicembre 2001, n. 49).

 

     Art. 1. [1]

     1. In attuazione del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, tutte le derivazioni d’acqua comunque in atto alla data del citato decreto legislativo sono regolate dall’Autorità concedente mediante la previsione di rilasci volti a garantire il livello di deflusso necessario alla vita negli alvei sottesi e tale da non danneggiare gli equilibri degli ecosistemi interessati ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, nonché dell’articolo 3, comma 1, lettera i), della legge 18 maggio 1989, n. 183, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica amministrazione, fatta salva la riduzione del canone di concessione.

     2. Per le finalità di cui al comma 1, le Autorità concedenti provvedono al censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico e per tutti i corpi idrici del territorio regionale, con revisione delle concessioni in essere per ottemperare al rilascio di cui al comma predetto, disponendo anche prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica amministrazione, fatta salva la riduzione del canone di concessione.

     3. In attuazione del comma 3 dell’articolo 1 del decreto legislativo 152/1999, la Regione, a seguito della mancata realizzazione nei termini di legge degli adempimenti previsti al comma 4 dell’articolo 22 del citato decreto legislativo 152/1999, dà autonoma applicazione al comma 3 dell’articolo 22 medesimo, come sostituito dall’articolo 6 del decreto legislativo 258/2000, individuando gli obblighi, a carico dei derivatori di acqua pubblica, di installazione e manutenzione in regolare stato di funzionamento di idonei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi d’acqua pubblica derivati, in corrispondenza dei punti di prelievo e, ove presente, di restituzione.

     4. In via transitoria, in attesa delle determinazioni dell’Autorità di bacino competente, di cui all’articolo 3 della legge 36/1994, il deflusso minimo vitale è definito provvisoriamente in misura pari a un contributo unitario di 4 litri al secondo per chilometro quadrato di bacino sotteso.

     5. Deve comunque essere garantita la capacità naturale di autodepurazione dei corpi idrici, nonché la capacità di sostenere comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate.

 

Art. 1 bis. [2]

     1. La Giunta regionale, entro il 31 marzo 2003, emana un regolamento al fine di disciplinare specifiche portate di rilascio relative alle utilizzazioni su corpi idrici per i quali vi siano particolari esigenze di portate che possono essere fissate in deroga al parametro previsto dal comma 4 dell’articolo 1.

     1 bis. La Regione promuove le attività di misura e di monitoraggio per la determinazione dei valori del deflusso minimo vitale, al fine della redazione del Piano previsto dall’articolo 44 del decreto legislativo 152/1999. La Giunta regionale approva il programma delle attività di cui sopra e la relativa durata, autorizzando il Direttore centrale ambiente e lavori pubblici a stabilire con proprio decreto, sentita la competente Autorità di bacino, le necessarie deroghe al parametro previsto dall’articolo 1, comma 4, limitatamente alle opere di presa interessate dall’esercizio sperimentale [3].

 

Art. 1 ter. [4]

     1. Al fine di consentire l’efficace applicazione della presente legge, la Regione promuove misure di ammodernamento delle infrastrutture pubbliche irrigue per incentivare la riduzione del consumo d’acqua.

     2. Nell'ambito delle finalità di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere la spesa per la realizzazione e l'ammodernamento di opere pubbliche di irrigazione e per la trasformazione degli impianti irrigui da scorrimento ad aspersione [5].

     2 bis. Nell'ambito delle finalità di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere finanziamenti pluriennali a riduzione degli oneri di ammortamento, in linea capitale e interessi, dei mutui contratti per la realizzazione degli interventi [6].

     2 ter. Al fine di consentire ai Consorzi di bonifica operanti sul territorio regionale di stipulare i mutui di cui al comma 2 bis, l'Amministrazione regionale è autorizzata a prestare garanzie fidejussorie nei limiti dei finanziamenti [7].


[1] Articolo abrogato dall'art. 65 della L.R. 29 aprile 2015, n. 11.

[2] Articolo aggiunto dall’art. 26 della L.R. 29 ottobre 2002, n. 28 e abrogato dall'art. 65 della L.R. 29 aprile 2015, n. 11.

[3] Comma aggiunto dall’art. 12 della L.R. 18 agosto 2005, n. 25.

[4] Articolo aggiunto dall’art. 26 della L.R. 29 ottobre 2002, n. 28.

[5] Comma così sostituito dall'art. 7 della L.R. 23 gennaio 2007, n. 1.

[6] Comma aggiunto dall'art. 6 della L.R. 20 agosto 2007, n. 22.

[7] Comma aggiunto dall'art. 6 della L.R. 20 agosto 2007, n. 22.