§ 6.4.169 – L.R. 16 aprile 1999, n. 7.
Nuove norme in materia di bilancio e di contabilità regionale e modifiche alla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.4 bilanci e piani finanziari
Data:16/04/1999
Numero:7


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Bilancio pluriennale).
Art. 3.  (Legge finanziaria).
Art. 4.  (Altre leggi di spesa).
Art. 5.  (Mutui e prestiti).
Art. 6.  (Bilancio di previsione).
Art. 7.  (Classificazione delle entrate).
Art. 8.  (Classificazione delle spese).
Art. 9.  (Fondi globali, fondi di riserva e altri fondi speciali).
Art. 10.  (Documento tecnico di accompagnamento del bilancio di previsione).
Art. 11.  (Gestione provvisoria del bilancio).
Art. 12.  (Esercizio provvisorio).
Art. 13.  (Autonomia contabile del Consiglio regionale).
Art. 14.  (Particolari fondi assegnati alla Regione).
Art. 15.  (Gestioni fuori bilancio della Regione).
Art. 16.  (Codificazione del bilancio e del documento tecnico).
Art. 17.  (Stanziamenti di spese non impegnate alla fine dell'esercizio).
Art. 18.  (Assestamento di bilancio).
Art. 19.  (Prelevamenti dal fondo delle spese impreviste).
Art. 20.  (Prelevamenti dal fondo delle spese obbligatorie e d'ordine).
Art. 21.  (Residui perenti reclamati dai creditori).
Art. 22.  (Iscrizione di stanziamenti in corrispondenza di assegnazioni statali e comunitarie).
Art. 23.  (Prelevamenti dal fondo per il finanziamento e l'adeguamento di programmi e progetti ammessi o ammissibili a finanziamento comunitario).
Art. 23 bis.  (Prelevamenti dal fondo per la concessione di incentivi in forma di credito d'imposta).
Art. 23 ter.  (Prelevamenti dal fondo per gli incentivi alle imprese di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 110/2002).
Art. 23 quinquies.  (Prelevamenti dal fondo per interventi nelle aree sottoutilizzate della regione di cui agli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289).
Art. 23 sexies.  (Prelevamenti dal fondo per gli interventi in materia di innovazione, ricerca, sviluppo e trasferimento tecnologico).
Art. 24.  (Prelevamenti dal fondo per l'attuazione dei contratti collettivi del personale regionale).
Art. 25.  (Spese di funzionamento).
Art. 26.  (Altri provvedimenti di variazione).
Art. 27.  (Variazioni al bilancio).
Art. 28.  (Programmazione e gestione della spesa).
Art. 29.  (Impegni di spesa e accertamento residui).
Art. 30.  (Approvazione dei contratti ed assunzione dei relativi impegni).
Art. 31.  (Titoli di spesa).
Art. 32.  (Pagamenti di ruoli di spesa fissa).
Art. 33.  (Pagamento delle spese per il personale).
Art. 33 bis.  Altre forme di pagamento.
Art. 34.  (Tesoriere regionale - contabilità dei titoli di spesa estinti).
Art. 35.  (Termine per la presentazione dei rendiconti da parte dei funzionari delegati).
Art. 36.  (Controllo interno di ragioneria).
Art. 37.  (Natura del controllo interno di ragioneria).
Art. 38.  (Verifica della regolarità contabile).
Art. 39.  (Verifica di legalità della spesa o dell'atto).
Art. 40.  (Efficacia degli atti sottoposti al controllo preventivo interno di ragioneria).
Art. 41.  (Visto di ragioneria sui titoli di spesa).
Art. 42.  (Procedure).
Art. 43.  (Rendiconto generale).
Art. 44.  (Stanziamenti di spesa non impegnati a chiusura d'esercizio, gestione dei residui e ordini di accreditamento).
Art. 45.  (Recuperi di somme erogate).
Art. 46.  (Norme per la semplificazione e razionalizzazione amministrativa).
Art. 47.  (Enti funzionali della Regione).
Art. 48.  (Norma di rinvio).
Art. 49.  (Abrogazione di norme).
Art. 49 bis.  (Rinvio a disposizioni abrogate).
Art. 50.  (Norme transitorie).
Art. 51.  (Leggi di autorizzazione di spese a carattere continuativo o ricorrente).
Art. 52.  (Modifica all'articolo 77 della legge regionale 7/1988).
Art. 53.  (Modifica all'articolo 80 della legge regionale 7/1988).
Art. 54.  (Modifica all'articolo 81 della legge regionale 7/1988).
Art. 55.  (Modifica all'articolo 82 della legge regionale 7/1988).
Art. 56.  (Modifica all'articolo 83 della legge regionale 7/1988).
Art. 57.  (Modifica all'articolo 83 bis della legge regionale 7/1988).
Art. 58.  (Modifica all'articolo 243 della legge regionale 7/1988).
Art. 59.  (Entrata in vigore).


§ 6.4.169 – L.R. 16 aprile 1999, n. 7. [1]

Nuove norme in materia di bilancio e di contabilità regionale e modifiche alla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7.

(B.U. 22 aprile 1999, n. 16 - S.S. n. 4).

 

CAPO I

NORME IN MATERIA DI BILANCIO E DI CONTABILITÀ

 

SEZIONE I

Bilancio di previsione e leggi di spesa

 

Art. 1. (Finalità).

     1. La presente legge disciplina l'ordinamento contabile della Regione Friuli-Venezia Giulia in attuazione delle disposizioni dello Statuto di autonomia.

 

          Art. 2. (Bilancio pluriennale).

     1. La Regione predispone un bilancio pluriennale della durata di un triennio, le cui previsioni sono correlate a quelle del piano regionale di sviluppo.

     2. Contestualmente al bilancio annuale di previsione, la Giunta regionale entro il 31 ottobre di ogni anno presenta al Consiglio regionale l'aggiornamento di quello pluriennale, ricostituendone la medesima estensione triennale.

     3. Il bilancio pluriennale costituisce il quadro delle risorse che la Regione prevede di acquisire e di impiegare in ciascuno dei relativi esercizi sia in base alla vigente legislazione statale e regionale, sia in base ai previsti nuovi provvedimenti legislativi, ed a tale fine indica analiticamente per ciascuna ripartizione dell'entrata e della spesa le quote relative ai singoli esercizi.

     4. Il bilancio pluriennale costituisce anche la sede di riscontro della copertura finanziaria di nuove o maggiori spese autorizzate da ulteriori leggi a carico di esercizi futuri.

 

     Art. 3. (Legge finanziaria).

     1. Al fine di adeguare il bilancio pluriennale ed annuale agli obiettivi del piano regionale di sviluppo, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale, insieme al disegno di legge di approvazione del bilancio di previsione, un disegno di "legge finanziaria" che provvede, nel rispetto dell'equilibrio del bilancio, alla regolazione annuale delle grandezze finanziarie previste dalla legislazione vigente e al finanziamento dei nuovi fabbisogni di spesa. La legge finanziaria:

     a) dispone le variazioni delle aliquote e le altre misure che incidono sulla determinazione dei tributi propri della Regione;

     b) determina l'ammontare delle previsioni di entrata;

     c) autorizza il limite massimo del ricorso al mercato finanziario distintamente per:

     1) la contrazione di mutui per le finalità previste dall'articolo 5, comma 1, prevedendone le condizioni generali di stipula ed il periodo d'ammortamento e individuando le spese per la cui copertura se ne autorizza la contrazione;

     2) la contrazione di prestiti obbligazionari, ai sensi dell'articolo 52 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, mediante emissione di Buoni ordinari regionali, prevedendo la durata del prestito e l'ammontare massimo degli oneri di rimborso e commissione e individuando le spese per la cui copertura se ne autorizza la contrazione;

     d) dispone gli opportuni rifinanziamenti o definanziamenti di leggi, in misura adeguata per garantire nella fase gestionale lo svolgimento delle attività e l'attuazione degli interventi, avuto anche riguardo alle concrete capacità operative dell'Amministrazione nell'assunzione degli impegni di spesa;

     e) accantona a fondo globale le risorse necessarie per far fronte alla copertura dei provvedimenti legislativi di cui si preveda il perfezionamento dopo l'approvazione del bilancio;

     f) determina gli stanziamenti degli altri fondi di cui all'articolo 9.

     2. Le autorizzazioni di spesa per nuovi interventi sono ammissibili limitatamente alle fattispecie che trovino nella legislazione vigente un adeguato quadro generale di riferimento normativo, rimanendo escluse le fattispecie che, per oggetto o complessità, necessitino di disciplina normativa del tutto nuova nell'ordinamento regionale. Il Consiglio regionale, con proprio regolamento interno, definisce i termini di ammissibilità degli strumenti emendativi in ordine a quanto stabilito con il presente comma.

     3. Con la legge finanziaria possono apportarsi modifiche ed integrazioni di disposizioni legislative aventi riflessi finanziari, nel rispetto degli obiettivi generali e delle finalità originarie delle singole leggi.

 

     Art. 4. (Altre leggi di spesa).

     1. Le leggi che prevedono attività od interventi a carattere continuativo o ricorrente determinano, di norma, soltanto gli obiettivi da raggiungere e le procedure da seguire, rinviando alla legge finanziaria la determinazione dell'entità della relativa spesa.

     2. Le altre leggi che autorizzano spese ne indicano l'ammontare complessivo, nonché le quote a carico del bilancio dei singoli esercizi.

 

     Art. 5. (Mutui e prestiti).

     1. La contrazione di mutui da parte della Regione, ivi compresi i relativi contratti preliminari, può essere autorizzata esclusivamente con la legge finanziaria, o con successiva legge di variazione al bilancio di previsione, per provvedere a spese di investimento o per la copertura del disavanzo finanziario.

     2. L'importo complessivo annuale delle rate di ammortamento per capitale ed interessi dei mutui assunti a norma del comma 1, nonché dei prestiti di cui all'articolo 52 della legge costituzionale 1/1963, non può superare il 20 per cento dell'ammontare complessivo delle entrate tributarie previsto in ciascuno degli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale.

     3. I contratti definitivi dei mutui sono determinati, sulla base degli impegni assunti, in relazione alle esigenze di cassa dell'Amministrazione regionale e, comunque, entro l'anno successivo a quello di imputazione della relativa spesa [2].

     4. Per le somme trasferite ai sensi dell'articolo 17, comma 9, la determinazione degli importi dei contratti definitivi dei mutui è effettuata in relazione all'impegno delle singole spese e comunque entro l'anno successivo a quello dell'impegno.

     5. Le rate di ammortamento dei mutui e gli oneri derivanti dalla contrazione di prestiti obbligazionari, mediante emissione di Buoni ordinari regionali, sono iscritti nel bilancio regionale in appropriate unità previsionali di base.

     6. Al fine di garantire, in ogni caso, il puntuale pagamento delle rate di ammortamento dei mutui stipulati e degli oneri di cui al comma 5, l'Amministrazione regionale rilascia all'Istituto tesoriere apposita delegazione di pagamento a valere sulle quote fisse di tributi erariali devolute alla Regione ai sensi dell'articolo 49 della legge costituzionale 1/1963, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 146, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

 

     Art. 6. (Bilancio di previsione).

     1. Il bilancio di previsione, annuale e pluriennale, è costituito dagli stati di previsione dell'entrata e della spesa, secondo le classificazioni di cui agli articoli 7 e 8, e dal quadro generale riassuntivo che riporta i totali delle entrate e delle spese per titoli e per funzioni-obiettivo.

     2. Le previsioni del bilancio annuale e pluriennale sono formulate in termini di competenza e articolate, sia per l'entrata che per la spesa, in unità previsionali di base, costituenti le unità fondamentali di bilancio.

     3. Per ciascuna unità previsionale di entrata e di spesa, come rispettivamente individuate dagli articoli 7, comma 2, lettera c), e 8, comma 2, lettera e), il bilancio indica l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che si prevede di impegnare nell'anno cui il bilancio si riferisce.

     4. Tra le entrate o le spese di cui al comma 3 è iscritto l'eventuale saldo finanziario, positivo o negativo, presunto al termine dell'esercizio precedente.

     5. Nella legge di approvazione dei bilanci è approvato distintamente il totale delle spese effettive ed il totale generale delle spese comprendenti anche le spese per partite di giro.

     6. Le previsioni di spesa di cui al comma 3 costituiscono il limite per le autorizzazioni di impegno.

 

     Art. 7. (Classificazione delle entrate).

     1. Nel bilancio le entrate della Regione sono distinte in entrate effettive ed entrate per partite di giro.

     2. Le entrate effettive sono ripartite in:

     a) titoli, a seconda che siano di natura tributaria; che derivino da assegnazioni dell'Unione europea, dello Stato e di altri soggetti; che derivino da rendite patrimoniali e utili; che derivino da alienazioni, trasferimenti di capitali e rimborso di crediti; che derivino da mutui, prestiti e altre operazioni creditizie;

     b) categorie, secondo la natura dei cespiti;

     c) unità previsionali di base ai fini dell'accertamento dei cespiti.

     3. Le entrate sono riepilogate in riassunti per titoli e categorie.

 

     Art. 8. (Classificazione delle spese).

     1. Nel bilancio le spese della Regione sono distinte in spese effettive e spese per partite di giro.

     2. Le spese effettive sono ripartite in:

     a) funzioni-obiettivo, individuate con riguardo all'esigenza di definire le politiche regionali di settore e di misurare il prodotto delle attività amministrative, ove possibile, anche in termini di servizi finali resi ai cittadini;

     b) programmi, con riferimento alle previsioni del Piano regionale di sviluppo;

     c) rubriche, con riferimento all'articolazione amministrativa della Regione;

     d) titoli, a seconda che le spese siano di natura corrente, d'investimento, ovvero riguardino il rimborso di mutui e prestiti;

     e) unità previsionali di base, stabilite in modo che a ciascuna unità corrisponda un unico centro di responsabilità amministrativa, cui è affidata la relativa gestione [3].

     3. Le spese sono riepilogate in riassunti per funzioni-obiettivo, programmi, rubriche e titoli.

     4. A fini conoscitivi è data evidenza:

     a) per ciascuna unità previsionale di base, dell'ammontare delle risorse libere e di quelle costituenti rigidità di bilancio, con riferimento alle autorizzazioni pregresse di limiti d'impegno;

     b) per ciascuna rubrica, dell'ammontare delle risorse già impegnate o prenotate e di quelle disponibili.

 

     Art. 9. (Fondi globali, fondi di riserva e altri fondi speciali).

     1. Nello stato di previsione della spesa sono iscritti in apposite unità previsionali di base i seguenti fondi:

     a) fondi globali destinati alla copertura di provvedimenti legislativi che si prevede siano approvati nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale;

     b) fondi di riserva per le spese impreviste, per le spese obbligatorie e d'ordine e per la riassegnazione dei residui perenti;

     c) fondi per l'attuazione dei contratti collettivi del personale regionale, ivi compresa l'area dirigenziale;

     d) fondo per il finanziamento e l'adeguamento di programmi e progetti ammessi o ammissibili a finanziamento comunitario.

     d bis) fondo per la concessione di incentivi in forma di credito d'imposta [4].

     d ter) fondo per gli incentivi alle imprese di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 23 aprile 2002, n. 110 [5].

     d quater) fondo per gli interventi in materia di innovazione, ricerca, sviluppo e trasferimento tecnologico [6].

     d quinquies) fondo per interventi nelle aree sottoutilizzate della regione di cui agli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Legge finanziaria 2003) [7].

     d sexies) fondo per gli interventi in materia di innovazione, ricerca, sviluppo e trasferimento tecnologico [8].

 

     Art. 10. (Documento tecnico di accompagnamento del bilancio di previsione).

     1. Al bilancio di previsione è allegato un documento tecnico di accompagnamento e specificazione, recante la disaggregazione delle unità previsionali di base degli stati di previsione dell'entrata e della spesa in uno o più capitoli ai fini della gestione e della predisposizione del rendiconto generale di cui all'articolo 43.

     2. I capitoli costituiscono le unità fondamentali del documento tecnico, sono classificati in relazione ai contenuti economici e funzionali e definiti secondo il rispettivo oggetto, con evidenza delle relative disposizioni legislative di riferimento.

     3. In relazione alle norme vigenti in materia di funzioni e responsabilità dei dirigenti, i capitoli di entrata e di spesa sono ordinati per servizi, nell'ambito della rubrica di riferimento, secondo la ripartizione amministrativa interna delle competenze all'accertamento delle entrate ed alla gestione della spesa. I servizi costituiscono autonomi centri di responsabilità amministrativa.

     4. Il documento tecnico costituisce la sede di riscontro per la specifica imputazione delle previsioni di entrata e di spesa disposte con la legge finanziaria e con i provvedimenti legislativi e amministrativi di variazione al bilancio adottati in corso d'esercizio.

     5. Il documento tecnico è corredato di appositi prospetti che riportano le assegnazioni di fondi a destinazione di spesa vincolata di cui all'articolo 14, le spese finanziate con il ricavo derivante da operazioni di mutuo, le spese finanziate con prestiti obbligazionari mediante emissione di Buoni ordinari regionali e, suddivisi per partite in relazione all'oggetto, gli accantonamenti a fondo globale rispettivamente di parte corrente e capitale [9].

     6. In appositi elenchi annessi al documento tecnico sono riportati i capitoli relativi a spese obbligatorie, a spese d'ordine, a spese di funzionamento, nonché le spese considerate impreviste.

     7. Il documento tecnico e gli annessi elenchi sono approvati con apposito articolo della legge di bilancio.

 

     Art. 11. (Gestione provvisoria del bilancio).

     1. Qualora al primo gennaio la legge di approvazione del bilancio o la legge di autorizzazione all'esercizio provvisorio siano state approvate dal Consiglio regionale, ma non siano entrate in vigore all'inizio dell'esercizio finanziario in pendenza degli adempimenti di cui all'articolo 29 della legge costituzionale 1/1963, è autorizzata la gestione, in via provvisoria, del bilancio medesimo limitatamente ad un dodicesimo della spesa prevista per ciascun capitolo, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria, ove si tratti di spese obbligatorie tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegno o di pagamento frazionato in dodicesimi.

     2. Qualora la legge finanziaria e quella di approvazione del bilancio o la legge di autorizzazione all'esercizio provvisorio siano state rinviate dal Governo al Consiglio regionale a norma dell'articolo 29 della legge costituzionale 1/1963, ovvero nei confronti di dette leggi il Governo abbia promosso la questione di legittimità o quella di merito a norma del medesimo articolo 29, è autorizzata la gestione del bilancio medesimo limitatamente alle parti ed alle spese non coinvolte nel rinvio o nell'impugnativa; ovvero, nel caso in cui il rinvio o l'impugnativa investano l'intero bilancio, limitatamente ad un dodicesimo della spesa prevista in ciascun capitolo per ogni mese di pendenza del procedimento, o nei limiti della maggior spesa necessaria ove si tratti di spese obbligatorie tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegno o di pagamento frazionato in dodicesimi.

 

     Art. 12. (Esercizio provvisorio).

     1. La legge di esercizio provvisorio autorizza l'accertamento e la riscossione delle entrate e l'impegno ed il pagamento delle spese, nei limiti di cui all'articolo 11, comma 1, sulla base del bilancio presentato al Consiglio regionale.

     2. Nel caso in cui il bilancio non sia ancora stato presentato al Consiglio, ovvero sia stato da questo respinto e non sia stato ancora presentato il nuovo bilancio, l'esercizio provvisorio è autorizzato sulla base dell'ultimo bilancio pluriennale approvato e sue successive variazioni, avuto riguardo all'esercizio di riferimento.

 

     Art. 13. (Autonomia contabile del Consiglio regionale).

     1. Il Consiglio regionale dispone, per l'esercizio delle proprie funzioni, di un bilancio autonomo gestito in conformità alle norme stabilite dal Regolamento interno.

     2. Le somme stanziate nel bilancio regionale per l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio regionale sono messe a disposizione del Consiglio medesimo, su richiesta del suo Presidente, in una o più soluzioni.

 

     Art. 14. (Particolari fondi assegnati alla Regione).

     1. Tutte le somme assegnate a qualsiasi titolo alla Regione confluiscono nel bilancio regionale, senza vincolo a specifiche destinazioni, salvo il caso in cui i provvedimenti normativi dispongano espressamente in contrario e salvo quanto disposto dal comma 2.

     2. Affluiscono al fondo di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), le somme rimborsate dallo Stato in relazione ad anticipazioni, disposte dalla Regione, di assegnazioni per l'attuazione di programmi e progetti attuativi di regolamenti comunitari, nonché quelle genericamente a valere su corrispondenti fondi nazionali.

     3. Nel documento tecnico allegato al bilancio, in apposito prospetto, sono messe a raffronto le entrate, distinte per capitoli, derivanti da assegnazioni di fondi con destinazione vincolata, con l'indicazione della rispettiva destinazione specifica, risultante dalla legge o dai provvedimenti di assegnazione o di riparto, e le spese, distinte anch'esse per capitoli, aventi le destinazioni di cui alle assegnazioni predette.

     4. Nei casi di assegnazioni di fondi a destinazione vincolata, la Regione ha facoltà di stanziare e di erogare somme eccedenti quelle assegnate.

     5. La Regione ha altresì facoltà, qualora abbia erogato in un esercizio somme eccedenti quelle ad essa assegnate per uno scopo determinato, di compensare tali maggiori spese con minori erogazioni per lo stesso scopo nell'esercizio immediatamente successivo.

     6. Nel documento tecnico allegato al bilancio gli stanziamenti di spesa relativi alle assegnazioni a destinazione vincolata vengono comunque iscritti in appositi capitoli, distintamente da quelli finanziati con fondi regionali.

     7. Qualora le assegnazioni dei fondi di cui ai precedenti commi attengano a spese ripartite in annualità, possono essere autorizzati, con decorrenza dall'esercizio in cui i provvedimenti di assegnazione vengono comunicati alla Regione, limiti d'impegno di importo e di durata corrispondente a quelli delle assegnazioni predette.

 

     Art. 15. (Gestioni fuori bilancio della Regione).

     1. Con legge regionale possono essere autorizzate le seguenti tipologie di gestioni fuori bilancio:

     a) gestioni le cui entrate derivino principalmente da contribuzioni da parte degli associati;

     b) gestioni le cui entrate derivino principalmente da contribuzioni regionali e da rientri;

     c) gestioni le cui entrate derivino principalmente dalla cessione a pagamento, a carico degli utenti o degli acquirenti, di beni e servizi;

     d) gestioni autorizzate con legge regionale in relazione ad esigenze specifiche di maggior celerità dei meccanismi di erogazione della spesa pubblica.

     2. Sulle gestioni di cui al comma 1 il controllo si esercita nei modi previsti dalla legge 25 novembre 1971, n. 1041, e successive modificazioni.

 

     Art. 16. (Codificazione del bilancio e del documento tecnico).

     1. La numerazione delle funzioni-obiettivo, delle rubriche, dei servizi, delle unità previsionali di base e dei capitoli può essere anche discontinua in relazione alle necessità della codificazione meccanografica.

 

SEZIONE II

Variazioni al bilancio

 

     Art. 17. (Stanziamenti di spese non impegnate alla fine dell'esercizio).

     1. Le quote degli stanziamenti delle spese correnti, non impegnate alla chiusura dell'esercizio finanziario, costituiscono economia di bilancio.

     2. Le quote degli stanziamenti delle spese in conto capitale, non impegnate alla chiusura dell'esercizio finanziario, sono trasferite nelle appropriate unità previsionali di base del bilancio sui corrispondenti capitoli del documento tecnico allegato al bilancio dell'esercizio successivo. Le quote trasferite, non impegnate ai sensi dell'articolo 29 entro l'esercizio successivo a quello in cui fu iscritto lo stanziamento, costituiscono economia di bilancio.

     3. Le quote dei fondi globali, sia di parte corrente che capitale, non utilizzate a chiusura d'esercizio costituiscono economia di bilancio.

     4. Alle quote non utilizzate dei fondi di riserva per le spese impreviste e per le spese obbligatorie e d'ordine si applicano le disposizioni generali di cui ai commi 1 e 2 [10].

     4 bis. Le quote del fondo di riserva per la riassegnazione dei residui perenti, non utilizzate entro la chiusura dell'esercizio, sono trasferite all'esercizio successivo [11].

     5. Le quote dei fondi per l'attuazione dei contratti collettivi del personale regionale, non utilizzate a chiusura d'esercizio, sono trasferite agli esercizi successivi sino ad avvenuta attuazione dei contratti medesimi.

     6. Le quote non impegnate degli stanziamenti di spesa iscritti in corrispondenza di assegnazioni statali e comunitarie, ivi compresi gli stanziamenti di spesa per il cofinanziamento regionale di programmi e progetti statali e comunitari, in corrispondenza dei relativi accertamenti d'entrata possono essere trasferite agli esercizi successivi, previa deliberazione della Giunta regionale, sino a che permanga l'esigenza della spesa e avuto comunque riguardo ai vincoli e ai limiti temporali di utilizzo imposti dallo Stato o dall'Unione europea in relazione all'attuazione dei programmi e dei progetti.

     7. Le quote del fondo di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), qualora non utilizzate a chiusura d'esercizio, possono essere trasferite agli esercizi successivi, previa deliberazione della Giunta regionale, finché permanga la necessità di destinazione, avuto riguardo, in particolare, al disposto di cui all'articolo 23, comma 3 [12].

     7 bis. Le quote del fondo per la concessione di incentivi in forma di credito d'imposta, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d bis), non utilizzate a chiusura d'esercizio, possono essere trasferite agli esercizi successivi, previa deliberazione della Giunta regionale, finché permanga la necessità di destinazione [13].

     8. Le quote non utilizzate degli stanziamenti comunque affluiti al Fondo regionale di rotazione per interventi nel settore dell'edilizia abitativa sono trasferite per le stesse finalità nella competenza degli esercizi successivi.

     9. Gli stanziamenti non impegnati di spese finanziate con ricorso al mercato finanziario sono trasferiti all’esercizio successivo, ai sensi del comma 2, in relazione a quanto previsto dall’articolo 5, comma 7, lettera a), del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dall’articolo 1 della legge 326/2003 [14].

     10. Gli stanziamenti non impegnati di spese finanziate con prestiti obbligazionari, mediante emissione di Buoni ordinari regionali, sono trasferiti agli esercizi successivi per tutta la durata del prestito.

     11. Le somme via via trasferite oltre l'esercizio successivo a quello di iscrizione in bilancio si considerano provenienti dall'esercizio precedente a quello in cui le somme stesse vanno trasferite.

     12. L'Assessore regionale alle finanze è autorizzato ad iscrivere, con propri decreti, gli stanziamenti trasferiti ai sensi del presente articolo nelle appropriate unità previsionali di base del bilancio, istituendo ove occorra nuove unità previsionali di base e nuovi capitoli.

 

     Art. 18. (Assestamento di bilancio).

     1. Entro il 30 giugno di ogni anno la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale apposito disegno di legge ai fini dell'assestamento del bilancio, mediante il quale si provvede all'aggiornamento degli elementi di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 6,  nonché alle variazioni che si ritengono opportune, fermo restando comunque l'equilibrio del bilancio [15].

 

     Art. 19. (Prelevamenti dal fondo delle spese impreviste).

     1. Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a disporre, su conforme deliberazione della Giunta stessa, con propri decreti, il prelevamento di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste e la loro iscrizione nelle appropriate unità previsionali di base del bilancio - istituendo, ove occorra, nuove unità previsionali di base e nuovi capitoli

- sui capitoli relativi alle spese che, in quanto considerate impreviste,

vengono indicate in un apposito elenco annesso al documento tecnico

allegato al bilancio.

     2. I citati decreti vengono comunicati entro trenta giorni dall'acquisizione dell'efficacia al Consiglio regionale per la convalida da effettuarsi con la legge regionale di approvazione del rendiconto generale dell'esercizio finanziario cui si riferiscono i prelevamenti.

 

     Art. 20. (Prelevamenti dal fondo delle spese obbligatorie e d'ordine).

     1. L'Assessore regionale alle finanze, su conforme deliberazione della Giunta regionale, è autorizzato, ove occorra, a disporre con propri decreti, il prelevamento di somme dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine e la loro iscrizione, nelle appropriate unità previsionali di base del bilancio, sui capitoli inclusi negli elenchi delle spese obbligatorie e d'ordine annessi al documento tecnico allegato al bilancio.

     2. Con le modalità previste dal comma 1, l'Assessore regionale alle finanze è altresì autorizzato a disporre il prelevamento dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine delle somme necessarie, in conseguenza di provvedimenti di organi giurisdizionali o del diniego di registrazione da parte della Corte dei conti, al ripristino di impegni di spesa - già oggetto di disimpegno in seguito ad atti di revoca, pronunce di decadenza ed altre cause ed eliminati dalle scritture contabili - e l'iscrizione delle somme stesse, nelle appropriate unità previsionali di base del bilancio, sui capitoli di spesa in relazione ai quali fu disposto il disimpegno, oppure, ove occorra, su corrispondenti capitoli da istituire contestualmente.

 

     Art. 21. (Residui perenti reclamati dai creditori).

     1. Per la reiscrizione, nelle appropriate unità previsionali di base del bilancio, ai capitoli pertinenti delle somme eliminate dal conto dei residui ai sensi dell'articolo 29, comma 6, l'Assessore regionale alle finanze è autorizzato a disporre con propri decreti il prelevamento dagli appropriati fondi di riserva relativi a spese di parte corrente o di parte in conto capitale, istituendo, ove occorra, nuove unità previsionali di base e nuovi capitoli.

     2. Al pagamento delle somme reclamate dai creditori o dai funzionari delegati e iscritte ai sensi del comma 1 si provvede con mandato diretto o con ordine di accreditamento sulla base degli atti che hanno dato origine all’impegno [16].

 

     Art. 22. (Iscrizione di stanziamenti in corrispondenza di assegnazioni statali e comunitarie).

     1. Nei casi di assegnazioni di fondi a destinazione vincolata di cui all'articolo 14, il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a disporre, con propri decreti, l'iscrizione delle relative somme nelle appropriate unità previsionali di base del bilancio e negli appropriati capitoli di spesa, istituendo ove occorra nuove unità previsionali di base e nuovi capitoli, in corrispondenza con gli accertamenti effettuati sui capitoli dello stato di previsione dell'entrata, istituiti in conformità alla specifica destinazione delle predette assegnazioni.

 

     Art. 23. (Prelevamenti dal fondo per il finanziamento e l'adeguamento di programmi e progetti ammessi o ammissibili a finanziamento comunitario).

     1. Il fondo di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), è destinato al finanziamento di programmi e progetti ammissibili a finanziamento comunitario, ovvero di programmi e progetti comunitari approvati, nonché all'adeguamento del cofinanziamento regionale di quelli già iscritti nel bilancio regionale.

     2. A valere sul fondo di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), con particolare riferimento al disposto di cui al comma 5, sono finanziati interventi legati allo sviluppo socio-economico delle aree ammissibili al finanziamento dei fondi strutturali comunitari, in armonia con le finalità e le disposizioni dei relativi regolamenti comunitari.

     3. La disponibilità del fondo di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), costituisce riscontro, relativamente alla quota di cofinanziamento regionale, della copertura finanziaria delle proposte di programma da presentare agli organi comunitari e statali.

     4. La Giunta regionale, nell'esercizio dell'attività programmatoria di competenza, con propria deliberazione, sentita la competente Commissione consiliare, individua annualmente, valutando gli aspetti di priorità degli interventi da ammettere a finanziamento, le quote del fondo da destinare a copertura di programmi e progetti dei quali si prevede intervenga l'approvazione da parte della Unione Europea e dello Stato nel corso dell'anno, la quota da destinare a nuove proposte da presentare a finanziamento comunitario, la quota da destinare alla costituzione di un parco-progetti ammissibili a finanziamento comunitario ai sensi del comma 5, la quota da riservare all'adeguamento, ai sensi del comma 7, della quota di cofinanziamento regionale di programmi e progetti già iscritti a bilancio [17].

     5. Al fine della costituzione di un parco-progetti ammissibili a finanziamento comunitario il Presidente della Giunta regionale, sulla base della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 4, che - sentita la competente Commissione consiliare - individua i progetti da finanziare a valere sul fondo di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), è autorizzato, qualora gli interventi siano attuabili nel quadro della legislazione vigente, a disporre, con propri decreti da registrare alla Corte dei conti, l'iscrizione degli stanziamenti relativi, nelle appropriate unità previsionali di base, sui pertinenti capitoli di spesa del bilancio regionale, ove occorra istituendo nuove unità previsionali di base e nuovi capitoli, mediante prelevamento dal fondo stesso, attribuendone la competenza operativa ai sensi della normativa vigente in materia di organizzazione amministrativa [18].

     6. In relazione all'approvazione da parte della Commissione europea e dello Stato di programmi e di progetti attuativi di regolamenti comunitari, al fine di provvedere all'iscrizione nel bilancio regionale degli stanziamenti corrispondenti ai relativi piani finanziari anche relativamente alla quota di cofinanziamento regionale, il Presidente della Giunta regionale, sulla base della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 4 è autorizzato a disporre, con propri decreti da registrare alla Corte dei conti, l'iscrizione delle quote comunitaria e statale ai sensi dell'articolo 22, nonché l'iscrizione della quota di cofinanziamento regionale mediante prelevamento dal fondo di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d).

     6 bis. Nel caso previsto dal comma 6, il Presidente della Giunta regionale è altresì autorizzato, pur nelle more dell'iter di predisposizione e/o di approvazione della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 4, a disporre, con propri decreti da registrare alla Corte dei conti, l'iscrizione delle quote comunitaria e statale ai sensi dell'articolo 22, nonché l'iscrizione della quota di cofinanziamento regionale mediante prelevamento dal Fondo di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), relativamente all'intera estensione temporale del piano finanziario approvato dallo Stato e dalla Commissione europea, nel limite dell'importo previsto dal corrispondente piano finanziario approvato dalla Giunta regionale nell'ambito della procedura di presentazione dei programmi e progetti medesimi all'approvazione comunitaria e statale nel rispetto del disposto di cui al comma 3, anche relativamente all'aspetto di conservazione nel tempo della copertura medesima ai sensi dell'articolo 17, comma 7 [19].

     7. In relazione alle modificazioni del tasso di cambio, a riprogrammazioni o ad altre cause che determinino la necessità di adeguamento della quota regionale di cofinanziamento alle quote di cofinanziamento comunitario e statale di programmi e progetti comunitari iscritti nel bilancio regionale, il Presidente della Giunta regionale, in sede di adeguamento delle quote comunitaria e statale ai sensi dell'articolo 22, è autorizzato a disporre contestualmente l'adeguamento anche della quota regionale di cofinanziamento, mediante prelevamento dal fondo di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), ovvero disponendovi l'affluenza delle quote di cofinanziamento regionale eventualmente risultanti in esubero.

 

     Art. 23 bis. (Prelevamenti dal fondo per la concessione di incentivi in forma di credito d'imposta). [20]

     1. Il fondo di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d bis), è destinato alla concessione di incentivi in forma di credito d'imposta.

     2. La Giunta regionale, nell'esercizio dell'attività programmatoria di competenza, con propria deliberazione, sentite le competenti Commissioni consiliari, individua annualmente le quote del fondo da destinare ai singoli settori produttivi per la concessione di incentivi in forma di credito d'imposta, determinando altresì, per le quote medesime, le strutture regionali competenti.

     3. L'Assessore regionale alle finanze è autorizzato, in conformità alla deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 2, a disporre con propri decreti il prelevamento di somme dal fondo e la loro iscrizione nelle appropriate unità previsionali di base del bilancio, sui pertinenti capitoli di spesa, istituendo, ove occorra, nuove unità previsionali di base e nuovi capitoli.

     4. Le strutture regionali competenti provvedono all'erogazione degli incentivi in forma di credito d'imposta in conformità alla normativa ed alle convenzioni in materia, con vincolo di commutazione in entrata se appartenenti all'Amministrazione regionale o riversando le relative somme al bilancio regionale se Enti funzionali della Regione.

 

     Art. 23 ter. (Prelevamenti dal fondo per gli incentivi alle imprese di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 110/2002). [21]

     1. Il fondo di cui all’articolo 9, comma 1, lettera d ter), è destinato alla concessione di incentivi alle imprese secondo la normativa regionale di settore.

     2. La Giunta regionale, nell’esercizio dell’attività programmatoria di competenza, con propria deliberazione, sentita la competente Commissione consiliare, individua annualmente le quote del fondo da destinare ai singoli settori produttivi per la concessione degli incentivi.

     3. L’Assessore regionale alle finanze è autorizzato, in conformità alla deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 2, a disporre con propri decreti il prelevamento di somme dal fondo e la loro iscrizione nelle appropriate unità previsionali di base del bilancio, sui pertinenti capitoli di spesa, istituendo, ove occorra, nuove unità previsionali di base e nuovi capitoli.

     4. Le strutture regionali competenti provvedono all’erogazione degli incentivi in conformità alla normativa e alle convenzioni in materia, con vincolo di commutazione in entrata qualora la normativa regionale di settore lo preveda.

 

     Art. 23 quater. (Prelevamenti dal fondo per gli interventi in materia di innovazione, ricerca, sviluppo e trasferimento tecnologico). [22]

     1. Il fondo di cui all’articolo 9, comma 1, lettera d quater), è destinato a incentivare le attività di innovazione, ricerca, sviluppo e trasferimento tecnologico secondo la normativa regionale di settore e per quanto previsto dalla disciplina regionale in materia di innovazione.

     2. La Giunta regionale, in attuazione delle linee programmatiche definite dal Comitato e approvate dalla Giunta regionale, con propria deliberazione individua annualmente le quote del fondo da destinare ai singoli comparti di intervento determinando, per le quote medesime, le strutture regionali o i soggetti attuatori competenti alla gestione.

     3. L’Assessore regionale alle finanze è autorizzato, in conformità alla deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 2, a disporre con propri decreti il prelevamento di somme dal fondo e la loro iscrizione nelle appropriate unità previsionali di base, sui pertinenti capitoli di spesa, istituendo, ove occorra, nuove unità previsionali di base e nuovi capitoli.

 

     Art. 23 quinquies. (Prelevamenti dal fondo per interventi nelle aree sottoutilizzate della regione di cui agli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289). [23]

     1. Il fondo di cui all’articolo 9, comma 1, lettera d quinquies), è destinato alla ripartizione delle risorse assegnate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) delle quote dei finanziamenti degli investimenti pubblici per interventi nelle aree sottoutilizzate della regione.

     2. La Giunta regionale, in coerenza con le proprie scelte programmatorie e con i vincoli e le linee d’intervento stabiliti dal CIPE, individua con propria deliberazione le quote del fondo da destinare alle Direzioni competenti.

     3. L’Assessore regionale alle risorse economiche e finanziarie è autorizzato, in conformità alla deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 2, a disporre con propri decreti il prelevamento dal fondo e la loro iscrizione nelle appropriate unità previsionali di base, sui pertinenti capitoli di spesa, istituendo, ove occorra, nuove unità previsionali di base e nuovi capitoli.

 

     Art. 23 sexies. (Prelevamenti dal fondo per gli interventi in materia di innovazione, ricerca, sviluppo e trasferimento tecnologico). [24]

     1. Il fondo di cui all’articolo 9, comma 1, lettera d sexies), è destinato a incentivare le attività di innovazione, ricerca, sviluppo e trasferimento tecnologico secondo la normativa regionale di settore e per quanto previsto dalla disciplina regionale in materia di innovazione.

     2. La Giunta regionale, in attuazione del Programma regionale per la promozione e lo sviluppo dell’innovazione, delle attività di ricerca e di trasferimento delle conoscenze e delle competenze anche tecnologiche, di cui all’articolo 3 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26, con propria deliberazione individua annualmente le quote del fondo da destinare ai singoli comparti di intervento determinando, per le quote medesime, le strutture regionali o i soggetti attuatori competenti alla gestione.

     3. L’Assessore regionale alle risorse economiche e finanziarie è autorizzato, in conformità alla deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 2, a disporre con propri decreti il prelevamento di somme dal fondo e la loro iscrizione nelle appropriate unità previsionali di base, sui pertinenti capitoli di spesa, istituendo, ove occorra, nuove unità previsionali di base e nuovi capitoli.

 

     Art. 24. (Prelevamenti dal fondo per l'attuazione dei contratti collettivi del personale regionale).

     1. L'Assessore regionale alle finanze è autorizzato, in conformità alla deliberazione della Giunta regionale di autorizzazione alla sottoscrizione del contratto collettivo, a disporre, con propri decreti, il prelevamento di somme dal fondo di cui all'articolo 9, comma 1, lettera c), e la loro iscrizione nelle appropriate unità previsionali di base del bilancio, sui pertinenti capitoli di spesa, istituendo, ove occorra, nuove unità previsionali di base e nuovi capitoli.

     1 bis. Con decreto dell’Assessore alle risorse economiche e finanziarie è disposto il trasferimento delle somme che i contratti collettivi del personale regionale assegnano al fondo per la contrattazione integrativa [25].

 

     Art. 25. (Spese di funzionamento).

     1. L'Assessore regionale alle finanze, su conforme deliberazione della Giunta regionale, è autorizzato, ove occorra, a disporre con propri decreti, variazioni compensative tra gli stanziamenti delle unità previsionali di base del bilancio e dei capitoli di spesa della stessa rubrica, relativi a spese non obbligatorie inerenti al funzionamento dell'Amministrazione regionale, inclusi nell'elenco delle spese di funzionamento annesso al documento tecnico allegato al bilancio.

 

     Art. 26. (Altri provvedimenti di variazione).

     1. L'Assessore regionale alle finanze è autorizzato, ove occorra, a disporre nelle appropriate unità previsionali di base, istituendone ove occorra di nuove, con propri decreti:

     a) l'istituzione di nuovi capitoli di entrata, ivi compresi quelli per le entrate rimaste da riscuotere in conto degli anni precedenti;

     b) l'istituzione di nuovi capitoli per le spese rimaste da pagare in conto degli anni precedenti;

     c) variazioni compensative tra gli stanziamenti di capitoli di spesa per l'ammortamento di mutui concernenti il pagamento della quota interessi ed oneri accessori e, rispettivamente, il rimborso della quota capitale, nonché tra gli stanziamenti dei capitoli di spesa per il rimborso dei prestiti obbligazionari, contratti mediante emissione di Buoni ordinari regionali, relativi agli oneri rispettivamente di parte corrente e capitale;

     d) l'istituzione di capitoli di entrata e di spesa e l'iscrizione di stanziamenti relativi a partite di giro, nonché la variazione degli stanziamenti dei capitoli già previsti.

     1 bis. In relazione alla istituzione, modificazione e soppressione di strutture stabili di livello direzionale disposte in via amministrativa, l'Assessore regionale alle finanze è autorizzato, su conforme deliberazione della Giunta regionale, a disporre con decreto variazioni di bilancio relativamente all'istituzione, modificazione e soppressione di Rubriche, unità previsionali di base e capitoli [26].

     1 ter. L’Assessore regionale alle risorse economiche e finanziarie è autorizzato, ove occorra, a disporre, con propri decreti, la modifica del codice di finanza regionale dei capitoli di entrata e di spesa, fermo restando nell’ambito della classificazione economica il titolo, al fine di adeguarlo al codice di bilancio previsto dai decreti ministeriali contenenti la codificazione del SIOPE, in attuazione dell’articolo 28, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) [27].

 

     Art. 27. (Variazioni al bilancio).

     1. Ferme restando le autorizzazioni disposte con la presente legge ad apportare variazioni al bilancio pluriennale ed al bilancio annuale con provvedimenti amministrativi, ogni altra variazione ai bilanci medesimi è disposta o autorizzata con legge regionale, in relazione a progetti di legge approvati dal Consiglio regionale.

     2. E' rimessa al Consiglio regionale, nell'ambito delle sue attribuzioni in materia di autoregolamentazione, l'istituzione e la disciplina di apposita sessione di bilancio, quale periodo in particolare riservato all'esame ed alla approvazione dei documenti finanziari e di bilancio per il nuovo triennio.

 

SEZIONE III

Gestione della spesa

 

     Art. 28. (Programmazione e gestione della spesa).

     1. La ripartizione della spesa per funzioni-obiettivo, programmi e unità previsionali di base costituisce vincolo di riferimento finanziario nella definizione dei programmi della Giunta regionale.

     2. I Direttori regionali e i Direttori di Servizio autonomo - nell'ambito delle proprie attribuzioni in materia di gestione ed allocazione delle risorse - possono proporre, in relazione alle specifiche effettive occorrenze finanziarie e qualora sia necessario per ottimizzare la spesa avuto riguardo alle risorse disponibili, storni di fondi all'interno della medesima unità previsionale di base, limitatamente agli stanziamenti di competenza dell'esercizio in corso, ivi comprese le somme trasferite ai sensi dell'articolo 17. Le variazioni sono disposte, previa deliberazione della Giunta regionale, con apposito decreto dell'Assessore regionale alle finanze, di cui va data comunicazione alle Commissioni consiliari competenti per materia.

     2 bis. L'Assessore regionale alle risorse economiche e finanziarie può disporre altresì storni di fondi all'interno della medesima unità previsionale di base, anche provvedendo all'istituzione di nuovi capitoli del documento tecnico, quando ciò risulti necessario al fine di allocare le risorse in relazione alla natura dei beneficiari di spesa, nel rispetto della codificazione SIOPE di cui ai decreti ministeriali di attuazione dell'articolo 28, comma 5, della legge n. 289/2002 [28].

     3. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 2 bis non si applicano per le spese di natura obbligatoria dell'Amministrazione, per le spese d'ordine e per quelle direttamente regolate con legge [29].

 

     Art. 29. (Impegni di spesa e accertamento residui).

     1. Gli impegni di spesa sono assunti nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio annuale, come specificati nel documento tecnico.

     2. Formano impegno sugli stanziamenti di competenza dell'esercizio le somme dovute dalla Regione in base alla legge od a contratto o ad altro titolo a creditori determinati o determinabili, sempreché la relativa obbligazione venga a scadenza entro il termine dell'esercizio.

     3. Per le spese di investimento possono essere autorizzate la stipulazione di contratti o comunque l'assunzione di obbligazioni nei limiti dell'intero stanziamento previsto.

     4. Nel caso di obbligazioni assunte dalla Regione, a norma del comma 3, ovvero assunte, per le spese correnti, quando ciò sia indispensabile per assicurare la continuità dei servizi, formano impegni sugli stanziamenti di ciascun esercizio le sole quote che vengono a scadenza nel corso dell'esercizio medesimo.

     5. Ai fini dell'accertamento delle somme da iscrivere come residui nel conto consuntivo dell'esercizio finanziario, si considerano tali le differenze fra gli impegni registrati nelle scritture della Ragioneria in base ad atti formali, compresi quelli per cui è ancora in corso il procedimento di controllo presso la Corte dei conti, ed i pagamenti effettuati dal Tesoriere regionale. Le somme da conservarsi in conto residui per impegni riferibili all'esercizio scaduto sono accertate con decreto dell'Assessore regionale alle finanze.

     6. Le somme impegnate ai sensi dei precedenti commi possono essere conservate nel conto dei residui per non più di 3 o 5 anni successivi a quello cui l'impegno si riferisce, a seconda che si tratti di spese correnti o, rispettivamente, di spese in conto capitale. Trascorsi tali termini, esse costituiscono economia di bilancio salva la loro riproduzione nei pertinenti capitoli dei successivi bilanci allorquando siano reclamate dai creditori o dal funzionario delegato [30].

     7. Sono però conservate nel conto residui oltre il termine stabilito nel comma 6 le somme impegnate a carico dei capitoli relativi a limiti d'impegno.

     8. La legge finanziaria nella determinazione degli stanziamenti di bilancio tiene conto degli impegni assunti ai sensi dei commi 3 e 4.

     9. Le entrate accertate nelle scritture contabili della Ragioneria e non riscosse rappresentano i residui attivi da iscrivere nel conto consuntivo dell'esercizio finanziario.

     10. Le somme da conservarsi in conto residui attivi sono accertate con decreto dell'Assessore regionale alle finanze.

 

     Art. 30. (Approvazione dei contratti ed assunzione dei relativi impegni).

     1. L'assunzione dell'impegno di spesa conseguente ad obbligazioni contrattuali avviene contestualmente all'approvazione dei contratti da parte dei Direttori regionali.

 

     Art. 31. (Titoli di spesa).

     1. Sui singoli capitoli, in conto competenza, possono essere emessi titoli di spesa con imputazione, oltre che sullo stanziamento dell'esercizio di competenza, anche sulle quote trasferite dall'esercizio precedente ai sensi dell'articolo 17, riportando sui medesimi titoli l'importo corrispondente ad ogni singola imputazione.

     2. Sui singoli capitoli, in conto residui, possono essere emessi titoli di spesa con imputazione anche a somme provenienti da più esercizi, riportando sui medesimi titoli l'importo corrispondente ad ogni singolo esercizio.

     3. Al fine di consentire che tutti i titoli di spesa siano estinti entro la chiusura dell'esercizio, il Tesoriere regionale è autorizzato a commutare d'ufficio, con inizio dal 22 dicembre, i titoli di spesa non pagati in assegni circolari non trasferibili a favore delle persone autorizzate a riscuotere ed a quietanzare i titoli medesimi.

     4. I titoli di spesa estinti ai sensi del comma 3 si considerano, pertanto, agli effetti del rendiconto generale della Regione, come titoli pagati.

     5. I rapporti con il Tesoriere regionale in relazione all'accertamento dell'effettivo pagamento degli assegni succitati sono regolati con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa.

 

     Art. 32. (Pagamenti di ruoli di spesa fissa).

     1. L'autorizzazione a disporre pagamenti, contenuta nei ruoli di spesa fissa, può essere diretta al Tesoriere regionale, che effettuerà i pagamenti alle scadenze ed alle condizioni specificate nei ruoli medesimi o negli eventuali successivi atti o ruoli di variazione formalmente trasmessi al Tesoriere stesso.

     2. Qualora per il pagamento delle spese a mezzo ruoli di spesa fissa l'Amministrazione non si avvalga della facoltà prevista dal comma 1, gli ordini di pagamento emessi sui ruoli medesimi sono firmati dal Ragioniere Generale della Regione.

     2 bis. Gli ordini di pagamento emessi sui ruoli di spesa fissa possono essere sottoscritti anche mediante sistemi di elaborazione automatica [31].

 

     Art. 33. (Pagamento delle spese per il personale).

     1. Al pagamento di tutte le competenze fisse ed accessorie del personale regionale, compreso quello a contratto a termine ed assegnato o comandato, ed al versamento dei relativi oneri previdenziali, assistenziali ed erariali, nonché al pagamento degli acconti e assegni di pensione e di buonuscita del personale collocato a riposo, si provvede con mandati diretti od a mezzo di ruoli di spesa fissa o mediante ordini di accreditamento emessi a favore di uno o più funzionari delegati.

 

     Art. 33 bis. Altre forme di pagamento. [32]

     1. Al fine di assicurare il puntuale pagamento delle spese obbligatorie per il funzionamento dell'Amministrazione regionale, il Tesoriere regionale è autorizzato a contabilizzare pagamenti anticipati per le seguenti fattispecie:

     a) spese dovute per il pagamento delle imposte, dei contributi e dei premi versati con il modello F24 telematico, ai sensi dell'articolo 37, comma 49, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge n. 248/2006;

     b) spese derivanti dall'utilizzazione delle carte di pagamento petrolifere con disposizione di addebito preautorizzato - RID - Rapporti Interbancari Diretti;

     c) spese relative alla domiciliazione delle fatture emesse da aziende di erogazione di servizi per la fornitura di acqua, energia e gas;

     d) spese derivanti da sentenze e lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva, effettuati a seguito di atti di pignoramento nei confronti dell'Amministrazione regionale presso il Tesoriere regionale.

     2. I pagamenti di cui al comma 1 devono essere sollecitamente liquidati dalle strutture regionali competenti, mediante emissione dei relativi titoli di pagamento a copertura.

     3. I pagamenti di cui al comma 1, lettere b), c) e d), una volta eseguiti dal Tesoriere regionale, devono essere liquidati dalle strutture regionali competenti esclusivamente mediante emissione dei relativi mandati di pagamento a copertura.

 

     Art. 34. (Tesoriere regionale - contabilità dei titoli di spesa estinti). [33]

     [1. Il termine previsto per la presentazione della contabilità dei pagamenti delle spese del bilancio regionale effettuate in ogni singolo mese dell'anno, di cui all'articolo 604, comma 1, lettera f), del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, come da ultimo sostituito dall'articolo 18 del D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367, scade nell'ultimo giorno del mese successivo.]

 

     Art. 35. (Termine per la presentazione dei rendiconti da parte dei funzionari delegati).

     1. Il termine stabilito dall'articolo 60, primo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, come modificato dall'articolo 32 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, scade per i funzionari delegati dell'Amministrazione regionale ogni semestre ed, in ogni caso, alla fine dell'esercizio.

     2. Il termine previsto dall'articolo 333, comma 2, del regio decreto 827/1924, come sostituito dall'articolo 1 del D.P.R. 6 luglio 1993, n. 343, scade per i funzionari delegati dell'Amministrazione regionale entro i quarantacinque giorni successivi alla fine del periodo al quale i rendiconti stessi si riferiscono.

     2 bis. In luogo degli ordinativi estinti è allegato al rendiconto amministrativo del funzionario delegato un elenco analitico degli ordinativi medesimi, che attesta espressamente l'avvenuto pagamento [34].

 

SEZIONE IV

Norme in materia di controllo interno di Ragioneria

 

     Art. 36. (Controllo interno di ragioneria).

     1. Il controllo interno preventivo di ragioneria si esercita sugli atti amministrativi di impegno di spesa, sugli atti amministrativi di liquidazione, sui titoli di spesa e sugli atti soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 58 della legge costituzionale 1/1963.

     2. Il controllo interno consuntivo di ragioneria si esercita sugli atti soggetti a norma di legge o regolamento a tale controllo.

     3. Il controllo interno di ragioneria si esercita secondo le modalità e nei termini previsti dalla presente legge.

 

     Art. 37. (Natura del controllo interno di ragioneria).

     1. Il controllo interno preventivo di ragioneria si esercita sugli atti di impegno e sugli atti sottoposti al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 58 della legge costituzionale 1/1963, verificando la regolarità contabile e la legalità della spesa o dell'atto.

     2. Il controllo interno preventivo di ragioneria si esercita sugli atti di liquidazione e sui titoli di spesa, verificando la regolarità contabile degli stessi.

     3. Il controllo interno successivo a consuntivo di ragioneria si esercita verificando la regolarità contabile e la legalità della spesa.

 

     Art. 38. (Verifica della regolarità contabile).

     1. Il controllo contabile sugli atti di impegno e sugli atti sottoposti al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 58 della legge costituzionale 1/1963, si esercita accertando che la spesa impegnata non ecceda lo stanziamento del relativo capitolo di bilancio o che sia da imputare ad un capitolo diverso da quello indicato, oppure che sia riferibile ai residui anziché alla competenza, o a questa piuttosto che a quelli, nonché accertando che la quantificazione della spesa impegnata sia effettuata ai sensi di legge e che i dati identificativi del beneficiario della spesa indicati nell'atto corrispondano a quelli riportati nella documentazione giustificativa trasmessa.

     2. Il controllo contabile sugli atti di liquidazione si esercita accertando che la spesa venga liquidata ai sensi di legge, nel rispetto dei limiti, delle condizioni e delle modalità fissati nell'atto di impegno di spesa.

     3. Il controllo contabile sui titoli di spesa si esercita accertando che i dati riportati nel titolo corrispondano ai dati riportati nell'atto di liquidazione.

     3 bis. Il controllo contabile sui mandati di pagamento e sui ruoli di spesa fissa si esercita accertando che i dati relativi ai codici gestionali riportati sui titoli di spesa corrispondano a quelli previsti dai decreti ministeriali contenenti la codificazione del SIOPE, in attuazione dell’articolo 28, comma 5, della legge 289/2002 [35].

     4. Il controllo contabile sugli atti sottoposti al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 58 della legge costituzionale 1/1963, che comportino entrate si esercita accertando che l'entrata sia imputata al pertinente capitolo di bilancio, nonché quantificata ai sensi di legge e che i dati identificativi dei soggetti previsti nell'atto corrispondano a quelli indicati nella documentazione giustificativa trasmessa.

 

     Art. 39. (Verifica di legalità della spesa o dell'atto).

     1. La verifica di legalità della spesa o dell'atto si esercita accertando che l'atto sia assunto nel rispetto delle disposizioni di legge che lo disciplinano.

 

     Art. 40. (Efficacia degli atti sottoposti al controllo preventivo interno di ragioneria).

     1. La Ragioneria generale, entro 30 giorni dal ricevimento dell'atto sottoposto al controllo interno preventivo di ragioneria, registra l'impegno di spesa o l'atto medesimo nel caso in cui esso non comporti impegno di spesa.

     2. L'atto di impegno di spesa non sottoposto al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 58 della legge costituzionale 1/1963, diviene efficace con la registrazione richiamata al comma 1.

     3. L'atto sottoposto al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 58 della legge costituzionale 1/1963, diviene efficace qualora sia esaurito il controllo espletato dalla Corte dei conti, secondo le norme vigenti.

     4. Entro il termine richiamato al comma 1, la Ragioneria generale può inviare al dirigente, o all'organo emittente l'atto, osservazioni relative alla regolarità contabile dell'atto sottoposto al controllo. In tal caso l'atto non viene ammesso alla registrazione.

     5. Entro il termine richiamato al comma 1, la Ragioneria generale può inviare osservazioni relative alla legalità della spesa o dell'atto sottoposto a controllo. In tal caso il dirigente o l'organo che ha emanato l'atto, può recepire le osservazioni della Ragioneria annullando o modificando l'atto ovvero ritrasmetterlo invariato chiedendo sotto la propria responsabilità alla Ragioneria generale di provvedere comunque alla sua registrazione.

 

     Art. 41. (Visto di ragioneria sui titoli di spesa).

     1. La Ragioneria generale, entro 30 giorni dal ricevimento dell'atto di liquidazione accompagnato dal titolo di spesa, vi appone il visto.

     2. Entro il termine richiamato al comma 1, la Ragioneria generale può inviare osservazioni relative alla regolarità contabile del titolo medesimo. In tal caso il titolo non può essere ammesso al visto.

 

SEZIONE V

Rendiconto generale

 

     Art. 42. (Procedure).

     1. Il rendiconto generale della Regione è deliberato annualmente dalla Giunta regionale entro il 31 maggio dell'anno successivo all'esercizio di riferimento e trasmesso alla Corte dei conti per i fini previsti dalle disposizioni vigenti.

     2. Ad intervenuta decisione della Corte dei conti ed in conformità ad essa, la Giunta regionale presenta al Consiglio apposito disegno di legge per l'approvazione del rendiconto.

 

     Art. 43. (Rendiconto generale).

     1. Il rendiconto generale della Regione è costituito dal conto del bilancio e dal conto generale del patrimonio.

     2. Il conto del bilancio espone le risultanze finanziarie della gestione delle entrate e delle spese, secondo un'articolazione conforme alla struttura del bilancio di previsione e alla disaggregazione in capitoli del documento tecnico, in modo tale da consentire, in particolare, la rilevazione dei risultati finanziari per funzione-obiettivo ai fini della valutazione delle politiche regionali di settore e per unità previsionali di base ai fini della valutazione delle attività amministrative in relazione agli obiettivi stabiliti, agli indicatori di efficacia ed efficienza ed alle finalità delle principali leggi di spesa.

     3. A fronte delle somme previste per l'esercizio, il conto del bilancio comprende:

     a) le entrate di competenza dell'anno, accertate, riscosse o rimaste da riscuotere;

     b) le spese di competenza dell'anno, impegnate, pagate o rimaste da pagare;

     c) la gestione dei residui attivi e passivi degli esercizi anteriori;

     d) le somme riscosse e pagate, distintamente in conto competenza ed in conto residui;

     e) le somme costituenti minori entrate o economie di spesa;

     f) le somme trasferite all'esercizio successivo.

     4. Il conto generale del patrimonio comprende:

     a) le attività e le passività finanziarie e patrimoniali con le variazioni derivanti dalla gestione del bilancio e quelle verificatesi per qualsiasi altra causa;

     b) la dimostrazione dei vari punti di concordanza tra la contabilità del bilancio e quella patrimoniale.

     5. Il rendiconto è corredato di apposita nota preliminare che illustra e dimostra i dati consuntivi, ponendo anche in evidenza gli aspetti amministrativi ed economici delle risultanze della gestione ai fini delle valutazioni di cui al comma 2.

     6. In allegato al rendiconto sono esposte riassuntivamente le spese degli enti funzionali della Regione e le spese effettuate dagli Enti locali nell'esercizio delle funzioni ad essi delegate dalla Regione. Al rendiconto è altresì allegato l'ultimo bilancio approvato da ciascuna società in cui la Regione abbia partecipazione finanziaria.

 

SEZIONE VI

Regime contabile delle assegnazioni per la ricostruzione

 

     Art. 44. (Stanziamenti di spesa non impegnati a chiusura d'esercizio, gestione dei residui e ordini di accreditamento).

     1. Le quote degli stanziamenti dei capitoli di spesa finanziati con utilizzo dei fondi assegnati dallo Stato ai sensi dell'articolo 1 del decreto legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito con modificazioni dalla legge 29 maggio 1976, n. 336, e dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1977, n. 546, e successivi rifinanziamenti, e dei fondi erogati da Enti, da Associazioni e da privati ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15, vengono trasferite, previa deliberazione della Giunta regionale, sui corrispondenti capitoli del bilancio degli esercizi successivi fino a che permanga la necessità delle spese per cui i relativi stanziamenti vennero istituiti o - qualora sia venuta a cessare tale necessità - sul "Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli- Venezia Giulia, costituito con i contributi speciali pluriennali assegnati dallo Stato", per quanto attiene ai capitoli relativi a spese pluriennali, e sul "Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia", per quanto attiene ai capitoli relativi ad altre spese.

     2. Le quote degli stanziamenti iscritti nel "Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia, costituito con i contributi speciali pluriennali assegnati dallo Stato" e nel "Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia" non utilizzate a chiusura d'esercizio vengono trasferite agli esercizi successivi sino a completamento dell'opera di ricostruzione.

     3. In caso di disimpegno di somme iscritte in bilancio nel conto residui a carico di capitoli di spesa di cui al comma 1, le somme stesse vengono trasferite, con decreto dell'Assessore regionale alle finanze, alla chiusura dell'esercizio in cui avvenne il disimpegno, sul capitolo del bilancio dell'esercizio successivo, corrispondente al "Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia".

     4. Le somme impegnate a carico dei capitoli di spesa di cui al comma 1 sono conservate nel conto residui oltre i termini stabiliti dall'articolo 29, comma 6.

     5. Tutti gli ordini di accreditamento relativi a spese previste a carico dei capitoli di cui al comma 1 - rimasti del tutto o in parte inestinti alla chiusura dell'esercizio finanziario - possono essere trasportati interamente o per la parte inestinta all'esercizio successivo finché permanga la necessità della spesa, su richiesta del funzionario delegato.

 

     Art. 45. (Recuperi di somme erogate).

     1. Le somme comunque recuperate in relazione a pagamenti effettuati a carico di capitoli di spesa finanziati con utilizzo dei fondi assegnati dallo Stato ai sensi dell'articolo 1 del decreto legge 227/1976, convertito con modificazioni dalla legge 336/1976, e dell'articolo 1 della legge 546/1977, e successivi rifinanziamenti, e dei fondi erogati da enti, da associazioni e da privati ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, della legge regionale 15/1976, sono riversate nel bilancio regionale.

     2. Le somme di cui al comma 1 sono a tal fine iscritte su apposito capitolo di entrata denominato "Recupero di somme erogate su capitoli di spesa finanziati dai fondi di solidarietà a favore delle zone terremotate" e in spesa sul "Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia".

 

SEZIONE VII

Norme finali e transitorie

 

     Art. 46. (Norme per la semplificazione e razionalizzazione amministrativa).

     1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, in attuazione del combinato disposto di cui agli articoli 7, comma 1, e 56 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, ed all'articolo 10, comma 3, al fine di consentire anche sulla base degli strumenti contabili la rilevazione e l'analisi dei costi e dei rendimenti dell'attività amministrativa, sono apportate alla normativa vigente in materia di ripartizione amministrativa interna delle competenze alla gestione della spesa le modifiche necessarie perché a ciascun centro di responsabilità, come individuato all'articolo 10, comma 3, l'attività di gestione della spesa sia univocamente e unitariamente riferibile nei suoi aspetti finanziario-contabili e tecnico-amministrativi.

     2. In relazione all'articolazione della Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici negli uffici periferici delle Direzioni provinciali, con le attribuzioni previste dall'articolo 123, comma 2, della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, al fine di garantire l'univocità e l'unitarietà dell'attività di gestione con riferimento a ciascun centro di responsabilità/Direzione provinciale, si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4.

     3. I finanziamenti alla cui gestione provvedano, in applicazione della normativa vigente, con autonomi provvedimenti di impegno, le Direzioni provinciali dei servizi tecnici, ai fini del bilancio di previsione sono unitariamente autorizzati e iscritti nelle unità previsionali di base di riferimento e nei pertinenti capitoli del Documento tecnico allegato al bilancio. In corso d'esercizio, ai fini della gestione e della rendicontazione, i finanziamenti sono attributi alla disponibilità delle singole Direzioni provinciali nei pertinenti capitoli di spesa, allo scopo dell'assunzione degli impegni di spesa, mediante decreto dell'Assessore regionale alle finanze, previa autorizzazione all'iscrizione disposta dalla Giunta regionale con l'atto di riparto delle risorse finanziarie [36].

     3 bis. Le somme attribuite alla disponibilità delle Direzioni provinciali, di cui si accerti in corso di esercizio la non utilizzabilità, riaffluiscono alle unità previsionali di base ed ai capitoli di provenienza mediante decreto dell'Assessore regionale alle finanze, previa autorizzazione all'iscrizione disposta dalla Giunta regionale con l'atto di revoca delle risorse finanziarie a suo tempo assegnate [37].

     3 ter. Le somme in disponibilità delle Direzioni provinciali, rimaste inutilizzate al 31 dicembre e per le quali sia accertata la non utilizzabilità, sono trasferite all'esercizio successivo ai sensi dell'articolo 17, previa deliberazione della Giunta regionale, sulle unità previsionali di base e sui capitoli corrispondenti a quelli di provenienza [38].

     4. A chiusura dell'esercizio finanziario 1999, in sede di accertamento dei residui ai sensi dell'articolo 29, le somme da conservarsi nel conto dei residui, relative ad impegni di spesa in materia di edilizia assunti dalle Direzioni provinciali dei servizi tecnici, sono trasportate dai capitoli di provenienza su appositi nuovi capitoli nell'ambito dell'appropriata unità previsionale di base, avuto riguardo al centro di responsabilità di riferimento.

     5. La disposizione di cui al comma 4 si applica relativamente alla generalità dei residui accertati in tutti gli altri casi in cui essi si riferiscono ad impegni assunti da centri di responsabilità/Servizi diversi su medesimi capitoli.

 

     Art. 47. (Enti funzionali della Regione).

     1. I bilanci ed i rendiconti degli enti funzionali della Regione sono pubblicati in estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione.

     2. In materia di amministrazione del patrimonio e di contabilità degli enti di cui al comma 1, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, viene emanato un nuovo regolamento con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, al fine di dotare i medesimi di disposizioni omogenee a quelle vigenti per l'Amministrazione regionale, ed in particolare secondo i seguenti principi:

     a) applicazione del principio di separazione tra i compiti di direzione politica e quelli di direzione amministrativa;

     b) riforma del bilancio di previsione degli enti in accordo ai principi di cui agli articoli da 7 a 11 della presente legge;

     c) applicazione dei principi di cui agli articoli da 36 a 41;

     d) introduzione del bilancio pluriennale, con la medesima estensione temporale prevista per il bilancio pluriennale regionale;

     e) introduzione di una disciplina conforme ai principi previsti all'articolo 17;

     f) previsione della possibilità di assumere impegni estesi a più esercizi, nelle stesse fattispecie previste per l'Amministrazione regionale dall'articolo 29.

     f bis) applicazione dei principi per la gestione dei beni mobili della Regione Friuli Venezia Giulia, in quanto compatibili [39].

     3. Il regolamento di cui al comma 2 deve altresì prevedere l'applicazione delle disposizioni in materia di bilancio a decorrere dal bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e dal bilancio per l'anno 2001 [40].

 

     Art. 48. (Norma di rinvio).

     1. Per quanto non previsto ed in quanto compatibili con la presente legge, si applicano le disposizioni in materia di contabilità generale dello Stato.

 

     Art. 49. (Abrogazione di norme).

     1. E' abrogata la legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, e successive modificazioni ed integrazioni, eccezion fatta per le disposizioni relative alle materie indicate all'articolo 59, comma 2, che restano in vigore limitatamente all'esercizio finanziario 1999.

     2. E' abrogato il comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 6 novembre 1995, n. 42.

     3. Il comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 42/1995 è abrogato a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 47, comma 2.

 

     Art. 49 bis. (Rinvio a disposizioni abrogate). [41]

     1. Qualora la normativa regionale rinvii a disposizioni della legge regionale 10/1982, e sostanzialmente riprodotte nella presente legge, il rinvio si intende effettuato nei confronti di queste ultime.

 

     Art. 50. (Norme transitorie).

     1. L'Assessore regionale alle finanze è autorizzato a disporre con propri decreti l'adeguamento nelle appropriate unità previsionali di base degli stanziamenti dei capitoli di spesa relativi alle quote d'imposta sulle attività produttive e dell'addizionale regionale sull'imposta sul reddito delle persone fisiche da attribuire agli Enti locali, nonché da riversare allo Stato ai sensi degli articoli 26, 27 e 41, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, mediante storno compensativo tra i medesimi.

 

     Art. 51. (Leggi di autorizzazione di spese a carattere continuativo o ricorrente).

     1. Nelle leggi di autorizzazione di spese a carattere continuativo o ricorrente, emanate anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, il rinvio della determinazione dell'entità della spesa alla legge di bilancio si intende come rinvio alla legge finanziaria.

 

CAPO II

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 1 MARZO 1988, N. 7,

IN MATERIA DI ORDINAMENTO ED ORGANIZZAZIONE DEL

CONSIGLIO REGIONALE, DELL'AMMINISTRAZIONE

REGIONALE E DEGLI ENTI REGIONALI

 

     Art. 52. (Modifica all'articolo 77 della legge regionale 7/1988). [42]

 

     Art. 53. (Modifica all'articolo 80 della legge regionale 7/1988). [43]

 

     Art. 54. (Modifica all'articolo 81 della legge regionale 7/1988). [44]

 

     Art. 55. (Modifica all'articolo 82 della legge regionale 7/1988). [45]

 

     Art. 56. (Modifica all'articolo 83 della legge regionale 7/1988). [46]

 

     Art. 57. (Modifica all'articolo 83 bis della legge regionale 7/1988). [47]

 

     Art. 58. (Modifica all'articolo 243 della legge regionale 7/1988).

     1. [48].

     2. [49].

     3. All'articolo 243 della legge regionale 7/1988 il comma 5 è abrogato.

 

     Art. 59. (Entrata in vigore).

     1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione ed esplica i suoi effetti dal medesimo giorno, salvo quanto disposto dal comma 2.

     2. Le disposizioni relative alla presentazione, alla gestione ed alle variazioni del bilancio annuale e pluriennale hanno efficacia a decorrere dall'esercizio finanziario 2000.

     3. Le disposizioni di cui all'articolo 17 esplicano i loro effetti dal 31 dicembre 1999.


[1] Abrogata dall'art. 77 della L.R. 8 agosto 2007, n. 21.

[2] Comma così sostituito dall'art. 8 della L.R. 11 settembre 2000, n. 18.

[3] Lettera così modificata dall’art. 7 della L.R. 2 febbraio 2005, n. 1, con effetto dall’1 gennaio 2005.

[4] Lettera aggiunta dall'art. 14 della L.R. 25 febbraio 2000, n. 4.

[5] Lettera aggiunta dall’art. 6 della L.R. 23 agosto 2002, n. 23.

[6] Lettera aggiuntta dall’art. 18 della L.R. 30 aprile 2003, n. 11.

[7] Lettera aggiunta dall’art. 7 della L.R. 2 febbraio 2005, n. 1, con effetto dall’1 gennaio 2005.

[8] Lettera aggiunta dall’art. 33 della L.R. 10 novembre 2005, n. 26.

[9] Comma così modificato dall'art. 8 della L.R. 26 febbraio 2001, n. 4.

[10] Comma così sostituito dall'art. 8 della L.R. 23 gennaio 2007, n. 1.

[11] Comma inserito dall'art. 8 della L.R. 23 gennaio 2007, n. 1.

[12] Comma così modificato dall'art. 8 della L.R. 26 febbraio 2001, n. 4.

[13] Comma inserito dall'art. 14 della L.R. 25 febbraio 2000, n. 4 e così modificato dall'art. 8 della L.R. 11 settembre 2000, n. 18.

[14] Comma così sostituito dall’art. 9 della L.R. 18 gennaio 2006, n. 2.

[15] Comma così modificato dall'art. 8 della L.R. 26 febbraio 2001, n. 4.

[16] Comma così sostituito dall’art. 9 della L.R. 18 gennaio 2006, n. 2.

[17] Comma così modificato dall'art. 16 della L.R. 3 luglio 2000, n. 13.

[18] Comma così modificato dall'art. 16 della L.R. 3 luglio 2000, n. 13.

[19] Comma inserito dall'art. 8 della L.R. 26 febbraio 2001, n. 4.

[20] Articolo inserito dall'art. 15 della L.R. 25 febbraio 2000, n. 4.

[21] Articolo aggiunto dall’art. 6 della L.R. 23 agosto 2002, n. 23.

[22] Articolo aggiunto dall’art. 18 della L.R. 30 aprile 2003, n. 11.

[23] Articolo inserito dall’art. 7 della L.R. 2 febbraio 2005, n. 1, con effetto dall’1 gennaio 2005.

[24] Articolo inserito dall’art. 33 della L.R. 10 novembre 2005, n. 26.

[25] Comma aggiunto dall’art. 7 della L.R. 21 luglio 2006, n. 12.

[26] Comma aggiunto dall'art. 5 della L.R. 15 febbraio 2000, n. 1.

[27] Comma aggiunto dall’art. 9 della L.R. 18 gennaio 2006, n. 2.

[28] Comma inserito dall'art. 8 della L.R. 23 gennaio 2007, n. 1.

[29] Comma così sostituito dall'art. 8 della L.R. 23 gennaio 2007, n. 1.

[30] Comma così modificato dall’art. 29 della L.R. 18 gennaio 2006, n. 2.

[31] Comma aggiunto dall’art. 9 della L.R. 18 gennaio 2006, n. 2.

[32] Articolo inserito dall'art. 8 della L.R. 23 gennaio 2007, n. 1.

[33] Articolo abrogato dall'art. 8 della L.R. 23 gennaio 2007, n. 1.

[34] Comma aggiunto dall'art. 8 della L.R. 23 gennaio 2007, n. 1.

[35] Comma inserito dall’art. 9 della L.R. 18 gennaio 2006, n. 2.

[36] Comma già modificato dall'art. 8 della L.R. 11 settembre 2000, n. 18 e ora così sostituito dall'art. 8 della L.R. 26 febbraio 2001, n. 4.

[37] Comma inserito dall'art. 8 della L.R. 11 settembre 2000, n. 18 e così ora sostituito dall'art. 8 della L.R. 26 febbraio 2001, n. 4.

[38] Comma inserito dall'art. 8 della L.R. 11 settembre 2000, n. 18.

[39] Lettera aggiunta dall’art. 9 della L.R. 25 gennaio 2002, n. 3.

[40] Comma così modificato dall'art. 16 della L.R. 13 settembre 1999, n. 25.

[41] Articolo inserito dall’art. 11 della L.R. 27 novembre 2001, n. 26.

[42] Sostituisce la lett. b), comma 1, art. 77, della L.R. 1 marzo 1988, n. 7.

[43] Sostituisce la lett. d), comma 1, art. 80, della L.R. 1 marzo 1988, n. 7.

[44] Sostituisce la lett. a), comma 1, art. 81, della L.R. 1 marzo 1988, n. 7.

[45] Sostituisce la lett. a), comma 1, art. 82, della L.R. 1 marzo 1988, n. 7.

[46] Sostituisce le lett. a) e b), comma 1, art. 83, della L.R. 1 marzo 1988, n. 7.

[47] Sostituisce la lett. b) e aggiunge la lettera b bis) nel comma 1, art. 83 bis, della L.R. 1 marzo 1988, n. 7.

[48] Sostituisce il comma 2, art. 243, della L.R. 1 marzo 1988, n. 7.

[49] Modifica il comma 2 bis, art. 243, della L.R. 1 marzo 1988, n. 7.