§ 6.4.199 – L.R. 23 agosto 2002, n. 23.
Assestamento del bilancio 2002 e del bilancio pluriennale 2002-2004 ai sensi dell’articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.4 bilanci e piani finanziari
Data:23/08/2002
Numero:23


Sommario
Art. 1.  (Disposizioni di carattere finanziario).
Art. 2.  (Trasferimenti al sistema delle autonomie locali).
Art. 3.  (Finanziamenti della spesa sanitaria e delle politiche sociali, promozione e valorizzazione della famiglia).
Art. 4.  (Progettazioni, tutela dell’ambiente e del territorio e interventi nei settori dell’edilizia, dei parchi e della viabilità e dei trasporti).
Art. 5.  (Finanziamento di interventi nel settore dei corregionali all’estero, dell’istruzione, della cultura e delle lingue regionali e minoritarie).
Art. 6.  (Interventi nei settori produttivi).
Art. 7.  (Altre norme finanziarie intersettoriali e norme contabili).
Art. 8.  (Copertura finanziaria).
Art. 9.  (Sospensione degli effetti di disposizioni concernenti aiuti notificate alla Commissione dell’Unione Europea).
Art. 10.  (Entrata in vigore).


§ 6.4.199 – L.R. 23 agosto 2002, n. 23.

Assestamento del bilancio 2002 e del bilancio pluriennale 2002-2004 ai sensi dell’articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7.

(B.U. 28 agosto 2002, n. 35).

 

Art. 1. (Disposizioni di carattere finanziario).

     1. Ai sensi dell’articolo 18, comma 1, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, il saldo finanziario complessivo presunto di 239.902.838,14 euro - iscritto tra le entrate nel bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e nel bilancio per l’anno 2002, in applicazione dell’articolo 6, comma 4, della legge regionale 7/1999 - è aggiornato, in base ai risultati accertati alla chiusura dell’esercizio 2001, nell’importo di 384.900.523,09 euro, con una differenza in aumento di 144.997.684,95 euro, di cui 123.799.481,12 euro costituiscono quota vincolata alle spese autorizzate dalle seguenti disposizioni con riferimento ai capitoli di spesa del documento tecnico allegato ai bilanci citati e per gli importi a fianco di ciascuna indicati:

     a) articolo 3, comma 2 - capitolo 4305 - 27.900.000 euro;

     b) articolo 3, comma 13 - tabella C - capitolo 4355 – 30 milioni di euro;

     c) articolo 4, comma 25 - capitolo 3298 – limitatamente all’importo di 1.041.922,57 euro;

     d) articolo 4, comma 36 - capitolo 9621 - 615.917,83 euro;

     e) articolo 4, comma 42 - tabella D - capitolo 2259 - 1.839.498,21 euro; capitolo 3294 - 510.406,65 euro;

     f) articolo 7, comma 36 - tabella G - capitolo 1590 - 6.210.497,50 euro; capitolo 1532 - 2.397.230,88 euro; capitolo 6000 - 80.782,94 euro; capitolo 8391 - 190.634,84 euro; capitolo 9660 - 53.012.589,70 euro.

     2. Nello stato di previsione dell’entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002 sono introdotte le variazioni alle unità previsionali di base, con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, di cui alla annessa tabella A1; sono altresì istituite le unità previsionali di base e i capitoli ivi indicati “di nuova istituzione” con la classificazione a fianco di ciascuno indicata; sono inoltre modificate le denominazioni dei capitoli ivi recanti l’indicazione “modifica di denominazione”, nonché le attribuzioni di competenza dei capitoli recanti l’indicazione “spostamento al Servizio”.

     3. Negli stati di previsione dell’entrata e della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002 sono introdotte le variazioni alle unità previsionali di base, relative ad assegnazioni statali, con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, di cui alla annessa tabella A2; sono altresì istituite le unità previsionali di base e i capitoli ivi indicati “di nuova istituzione” con la classificazione a fianco di ciascuno indicata; sono inoltre modificate le denominazioni dei capitoli ivi recanti l’indicazione “modifica di denominazione”.

 

     Art. 2. (Trasferimenti al sistema delle autonomie locali).

     1. All’articolo 3 della legge regionale 29 gennaio 2002, n. 3, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) al numero 1) della lettera a) del comma 5 dopo le parole: “agli importi trasferiti alle stesse per l’anno 2001, ai sensi dell’articolo 3, comma 5, lettera a), della legge regionale 4/2001” sono aggiunte le seguenti:

     (Omissis);

     b) al comma 14 le parole: “corrispondente al maggior gettito per il 2001” sono sostituite dalle seguenti:

     (Omissis)

     e le parole: “sino alla concorrenza dell’importo accertato al 31 dicembre 2001” sono sostituite dalle seguenti:

     (Omissis);

     c) al comma 15 le parole: “corrispondente alla somma del maggior gettito, per l’anno 2001” sono sostituite dalle seguenti:

     (Omissis)

     e le parole: “sino a concorrenza dell’importo accertato al 31 dicembre 2001” sono sostituite dalle seguenti:

     (Omissis).

     2. Il comma 11 dell’articolo 3 della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     3. Per le finalità di cui all’articolo 12 della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 10, come da ultimo sostituito dall’articolo 11, comma 1, della legge regionale 9/1999, le Amministrazioni comunali interessate inoltrano apposita istanza alle Direzioni regionali competenti entro il termine del 31 dicembre 2002.

     4. All’articolo 2, comma 7, della legge regionale 12 settembre 2001, n. 23, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) al numero 3) della lettera a) le parole: “per la sistemazione della strada statale 56, nel tratto Udine-Villanova” sono sostituite dalle seguenti:

     (Omissis);

     b) al numero 4) della lettera a) le parole: “per la sistemazione della strada statale 56, nel tratto Villanova-Gorizia” sono sostituite dalle seguenti:

     (Omissis).

     5. Per l’accesso ai programmi di cui al comma 37 dell’articolo 3 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, relativamente agli interventi di cui ai numeri 3) e 4) della lettera a) del comma 7 dell’articolo 2 della legge regionale 23/2001, come modificati dal comma 4, le Province devono presentare alla Direzione regionale per le autonomie locali - Servizio finanziario e contabile, apposita richiesta indicante la tipologia di ogni singola opera ed il relativo importo [1].

     6. Il Comune di Udine è autorizzato a sostituire uno o più interventi, già individuati dalla Giunta regionale, ai sensi del comma 41 dell’articolo 3 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, con un intervento finalizzato a realizzare i lavori di ristrutturazione della ex Casa Colombatti Cavazzini e del Lascito Ferrucci, per un importo pari agli interventi sostituiti. Il Comune di Udine deve presentare alla Direzione regionale per le autonomie locali - Servizio finanziario e contabile, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, apposita domanda, corredata del progetto definitivo dell’opera pubblica sopra richiamata. La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore per le autonomie locali, di concerto con l’Assessore alle finanze, approva la sostituzione e modifica il programma di opere pubbliche previsto dal comma 37 dell’articolo 3 della legge regionale 4/2001 e la trasmette alla Cassa depositi e prestiti per la successiva erogazione dei finanziamenti.

     7. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce a ciascuno dei capitoli di cui alla tabella B allegata alla presente legge, nelle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002 ivi citate, sono autorizzate le variazioni di spesa per ciascuna indicate con riferimento ai rispettivi capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci predetti. Relativamente alle variazioni in diminuzione ivi disposte, si intendono ridotte le corrispondenti autorizzazioni di spesa. Le variazioni di spesa con proiezione sugli anni successivi al triennio fanno carico alla corrispondente unità previsionale di base del bilancio per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli del relativo documento tecnico di accompagnamento. Sono altresì istituite le unità previsionali di base e i capitoli ivi indicati “di nuova istituzione” con la classificazione a fianco di ciascuno indicata; sono inoltre modificate le denominazioni dei capitoli recanti l’indicazione “modifica di denominazione”.

 

     Art. 3. (Finanziamenti della spesa sanitaria e delle politiche sociali, promozione e valorizzazione della famiglia).

     1. Le maggiori risorse complessivamente accertate nell’importo di 27.900.000 euro, determinato ai sensi dell’articolo 41, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come modificato dall’articolo 16, comma 1, lettera d), della legge 388/2000, configurantesi quale compensazione delle eccedenze negative di risorse finanziarie spettanti ai sensi dell’articolo 42, comma 7, del medesimo decreto legislativo, come modificato dall’articolo 16, comma 1, lettera e), della citata legge 388/2000, sono destinate al finanziamento del maggiore fabbisogno della spesa sanitaria relativa all’anno 2001 e ai precedenti.

     2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di 27.900.000 euro per l’anno 2002 a carico dell’unità previsionale di base 7.3.41.1.222 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento al capitolo 4305 (1.1.157.2.08.08) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 41 - Servizio della finanza sanitaria, con la denominazione “Finanziamento agli Enti che esercitano nella regione le funzioni del Servizio sanitario nazionale, per il maggiore fabbisogno della spesa sanitaria relativa all’anno 2001 e ai precedenti” e con lo stanziamento di 27.900.000 euro per l’anno 2002.

     3. Per il potenziamento delle attività delle Aziende per i servizi sanitari regionali mirate alla prevenzione degli infortuni sul lavoro è autorizzata la spesa di 1.500.000 euro a carico dell’unità previsionale di base 7.1.4.1.220 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento al capitolo 4355 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, il cui stanziamento è conseguentemente elevato di 1.500.000 euro per l’anno 2002.

     4. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all’Associazione nazionale famiglie di disabili intellettivi e relazionali (ANFFAS), sezione di Trieste, un contributo straordinario decennale di 26.000 euro, a parziale sollievo degli oneri, in linea capitale e per gli interessi, del mutuo stipulato a copertura della maggiore spesa per la realizzazione del centro diurno per soggetti handicappati di via Monte San Gabriele a Trieste [2].

     5. La richiesta per la concessione del contributo di cui al comma 4 è presentata alla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali - Servizio per le attività socio-assistenziali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della documentazione di assunzione del mutuo e dell’elenco analitico delle voci relative al maggiore costo dell’opera.

     6. Per le finalità di cui al comma 4 è autorizzato a decorrere dall’anno 2002 il limite d’impegno decennale di 26.000 euro annui, con l’onere complessivo di 78.000 euro relativo alle annualità per gli anni dal 2002 al 2004, a carico dell’unità previsionale di base 8.3.41.2.253 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento al capitolo 4859 (2.1.242.5.08.07) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 41 - Servizio per le attività socio-assistenziali, con la denominazione “Contributo straordinario all’Associazione nazionale famiglie di disabili intellettivi e relazionali (ANFFAS), sezione di Trieste, a parziale sollievo degli oneri del mutuo stipulato a copertura della maggiore spesa per la realizzazione del centro diurno per soggetti handicappati di via Monte San Gabriele a Trieste” e l’onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2005 al 2011 a carico delle corrispondenti unità previsionali di base/capitoli dei bilanci/documenti tecnici per gli anni medesimi.

     7. All’onere derivante dall’autorizzazione di spesa di cui al comma 6 si provvede mediante riduzione di 26.000 euro, per ciascuno degli anni dal 2002 al 2011, del limite d’impegno decennale autorizzato, per 1.000 milioni di lire a decorrere dall’anno 2002, dall’articolo 4, comma 81 - tabella C - della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, a carico dell’unità previsionale di base 13.2.41.2.253/capitolo 4875, corrispondenti all’unità provvisionale di base 8.3.41.2.253 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002/capitolo 4875 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, il cui stanziamento è ridotto di complessivi 78.000 euro, suddivisi in ragione di 26.000 euro per ciascuno degli anni dal 2002 al 2004. La riduzione autorizzata per gli anni dal 2005 al 2011 fa carico alle corrispondenti unità previsionali di base/capitoli dei bilanci/documenti tecnici per gli anni medesimi.

     8. L’Associazione italiana sclerosi multipla è autorizzata, in sanatoria, a utilizzare per la copertura della spesa già sostenuta per il completamento dei lavori di realizzazione del centro per l’assistenza ai soggetti affetti da sclerosi multipla “Villa Sartorio” di Trieste, il contributo assegnato ai sensi della legge regionale 14 dicembre 1987, n. 44, per l’intervento medesimo.

     9. L’Associazione di cui al comma 8, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta apposita istanza alla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali - Servizio per le attività socio-assistenziali, corredata della relazione tecnica illustrativa delle opere realizzate, del certificato di regolare esecuzione e della documentazione di spesa.

     10. Il comma 7 dell’articolo 9 della legge regionale 10 novembre 1998, n. 14, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     11. Al comma 11 dell’articolo 14 della legge regionale 24 giugno 1993, n. 49, come da ultimo sostituito dall’articolo 4, comma 60, della legge regionale 4/2001, le parole: “per l’anno successivo” sono sostituite dalle seguenti:

     (Omissis). [3]

     12. Il disposto di cui al comma 11 dell’articolo 14 della legge regionale 49/1993, come da ultimo modificato dal comma 11, si applica anche con riferimento alle somme da rimborsare ai Comuni per i benefici da questi erogati a favore della maternità per l’anno 2000.

     13. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce a ciascuno dei capitoli di cui alla tabella C allegata alla presente legge, nelle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002 ivi citate, sono autorizzate le variazioni di spesa per ciascuna indicate con riferimento ai rispettivi capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci predetti. Relativamente alle variazioni in diminuzione ivi disposte, si intendono ridotte le corrispondenti autorizzazioni di spesa. Le variazioni di spesa con proiezione sugli anni successivi al triennio gravano sulla corrispondente unità previsionale di base del bilancio per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli del relativo documento tecnico di accompagnamento. Sono altresì istituite le unità previsionali di base e i capitoli ivi indicati “di nuova istituzione” con la classificazione a fianco di ciascuno indicata; sono inoltre modificate le denominazioni dei capitoli recanti l’indicazione “modifica di denominazione”.

 

     Art. 4. (Progettazioni, tutela dell’ambiente e del territorio e interventi nei settori dell’edilizia, dei parchi e della viabilità e dei trasporti).

     1. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente (A.R.P.A.) un contributo straordinario per l’anno 2002 di 1.250.000 euro da destinare a investimenti e a spese correnti, ivi compresi gli oneri derivanti dall’applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro.

     2. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 1 è presentata alla Direzione regionale dell’ambiente - Servizio degli affari amministrativi e contabili, corredata del programma degli investimenti e delle specifiche delle spese correnti.

     3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di 1.250.000 euro per l’anno 2002 a carico dell’unità previsionale di base 4.1.22.2.4 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002 con riferimento al capitolo 2252 (2.1.235.3.08.32) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 22 - Servizio degli affari amministrativi e contabili - con la denominazione “Contributo straordinario all’A.R.P.A. per investimenti e spese correnti” e con lo stanziamento di 1.250.000 euro per l’anno 2002.

     4. All’onere derivante dal comma 3 si provvede, nei limiti della quota di 218.272,55 euro, mediante storno di pari importo dallo stanziamento dell’unità previsionale di base 4.1.22.2.92 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento al capitolo 2259 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     5. [L’Amministrazione regionale è autorizzata a disporre finanziamenti aggiuntivi per la realizzazione di interventi integrativi nell’ambito del progetto “Ripristino e tutela ambientale di aree costiere e lagunari” previsto dal Documento unico di programmazione (DOCUP) obiettivo 2 2000-2006, misura 3.1 - azione 3.1.3] [4].

     6. Per le finalità previste dal comma 5 è autorizzata la spesa complessiva di 15.492.807,45 euro suddivisa in ragione di 8.262.888,65 euro per l’anno 2002, di 4.647.918,80 euro per l’anno 2003 e di 2.582.000 euro per l’anno 2004, a carico dell’unità previsionale di base 15.2.22.2.1221 denominata “Tutela ambientale di aree costiere e lagunari” che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, alla funzione obiettivo n. 15 - programma 15.2 - spese di investimento - con riferimento al capitolo 2559 (2.1.210.5.10.29) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 22 - Servizio dell’idraulica - spese d’investimento - con la denominazione “Finanziamenti per la realizzazione di interventi integrativi nell’ambito del progetto “Ripristino e tutela ambientale di aree costiere e lagunari” previsto dal DOCUP obiettivo 2 2000-2006, misura 3.1 - azione 3.1.3. - ricorso al mercato finanziario” e con lo stanziamento complessivo di 15.492.807,45 euro suddiviso in ragione di 8.262.888,65 euro per l’anno 2002, di 4.647.918,80 euro per l’anno 2003 e di 2.582.000 euro per l’anno 2004.

     7. All’onere complessivo di 15.492.807,45 euro derivante dal disposto di cui al comma 6 si provvede mediante storno dalle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento ai seguenti capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, degli stanziamenti a fianco di ciascuno indicati, intendendosi corrispondentemente revocate le relative autorizzazioni di spesa:

     a) U.P.B. 4.4.22.2.597/capitolo 2549: storno di complessivi 11.619.370,70 euro, suddivisi in ragione di 5.422.370,70 euro per l’anno 2002 - corrispondente per 258.228,45 euro a somme non impegnate al 31 dicembre 2001 e trasferite ai sensi dell’articolo 17, commi 2 e 9, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, con decreto dell’Assessore regionale alle finanze n. 18 del 18 febbraio 2002 - di 3.615.000 euro per l’anno 2003 e di 2.582.000 euro per l’anno 2004;

     b) U.P.B. 11.2.61.2.362/capitolo 6739: storno di complessivi 3.873.436,75 euro, suddivisi in ragione di 2.840.517,95 euro per l’anno 2002 - corrispondente per 258.228,45 euro a somme non impegnate al 31 dicembre 2001 e trasferite ai sensi dell’articolo 17, commi 2 e 9, della legge regionale 7/1999, con decreto dell’Assessore regionale alle finanze n. 19 del 18 febbraio 2002 - e di 1.032.918,80 euro per l’anno 2003.

     8. Al fine di promuovere la realizzazione di sistemi di gestione qualità ambientale, l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi fino al 100 per cento della spesa ammissibile per la redazione di studi di fattibilità agli Enti di sviluppo industriale, ai Comuni e ai Consorzi regolarmente costituiti fra imprese operanti nell’ambito di distretti industriali ovvero in aree contigue produttivamente collegate.

     9. Le domande di concessione del contributo di cui al comma 8 sono presentate alla Direzione regionale dell’ambiente - Servizio degli affari amministrativi e contabili entro il 31 gennaio di ogni anno. Per l’anno 2002 le istanze contributive devono pervenire entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

     10. Per la finalità prevista dal comma 8 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l’anno 2002 a carico dell’unità previsionale di base 4.1.22.1.2213 denominata “Sistemi di gestione qualità ambientale” che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002 alla funzione obiettivo n. 4 - programma 4.1 - spese correnti - con riferimento al capitolo 2212 (1.1.158.2.10.28) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 22 - Servizio degli affari amministrativi e contabili - spese correnti - con la denominazione “Contributi agli Enti di sviluppo industriale, ai Comuni e ai Consorzi fra imprese operanti nell’ambito dei distretti industriali o in aree contigue collegate per la redazione di studi di fattibilità di sistemi di gestione qualità ambientale” e con lo stanziamento di 100.000 euro per l’anno 2002.

     11. Al comma 100 dell’articolo 5 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, le parole: “agli Enti di sviluppo industriale e ai Comuni inseriti negli ambiti dei distretti industriali” sono sostituite dalle seguenti:

     (Omissis).

     12. In relazione al disposto di cui al comma 11 nella denominazione del capitolo 2213 dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato al bilancio per gli anni 2002-2004 e al bilancio per l’anno 2002 le parole: “agli Enti di sviluppo industriale ed ai Comuni inseriti negli ambiti dei distretti industriali” sono sostituite dalle seguenti: “agli Enti di sviluppo industriale, ai Comuni e ai Consorzi costituiti fra imprese operanti nell’ambito dei distretti industriali”.

     13. Nelle more del trasferimento alla competente Autorità d’ambito delle opere acquedottistiche della Destra Tagliamento, il periodo di tre anni, previsto a totale copertura degli oneri di gestione dei Comuni interessati dall’articolo 9, comma 29, della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3, già prorogato con l’articolo 4, comma 5, della legge regionale 11 settembre 2000, n. 18, con l’articolo 4, comma 9, della legge regionale 12 settembre 2001, n. 23 e con l’articolo 4, comma 13, della legge regionale 23 agosto 2002, n. 23, a sei anni fino a tutto l’11 ottobre 2003, è ulteriormente prorogato di un anno a decorrere dal 12 ottobre 2003 e fino all’11 ottobre 2004. Nel periodo così prorogato la copertura totale degli oneri di gestione dovrà avvenire al netto dei ricavi provenienti dalle forniture d’acqua ai Comuni interessati mediante tariffa stabilita con deliberazione della Giunta regionale. Ai canoni di derivazione per l’ulteriore anno continuerà a provvedere direttamente l’amministrazione titolare delle opere [5].

     14. Per le finalità previste dal combinato disposto del comma 13, dell’articolo 4, comma 9, della legge regionale 23/2001, dell’articolo 9, comma 29, della legge regionale 3/1998 e dell’articolo 4, comma 5, della legge regionale 18/2000 è autorizzata la spesa complessiva di 258.228,45 euro per l’anno 2002 a carico dell’unità previsionale di base 4.2.22.2.99 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento al capitolo 2373 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     15. In relazione al maggiore costo dell’intervento di ripristino e messa in sicurezza della galleria Masarach dell’acquedotto della Destra Tagliamento, alle finalità di cui all’articolo 6, comma 5, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3, è destinata la quota di 361.519,83 euro della spesa già autorizzata per l’anno 2001 con l’articolo 5, comma 158, della legge regionale 4/2001 a carico dell’unità previsionale di base 4.2.22.2.877 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento al capitolo 2359 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     16. Al comma 29 dell’articolo 4 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, le parole: “di Remanzacco e Pradamano” sono sostituite dalla seguente:

     (Omissis).

     17. Entro il 31 dicembre 2002, previo parere vincolante della competente Commissione consiliare, è approvato il Regolamento di attuazione della legge regionale 27 novembre 2001, n. 28.

     18. I Comuni che, alla data di entrata in vigore della presente legge, pur risultando beneficiari di un finanziamento per la formazione di un piano di conservazione e sviluppo o di un piano particolareggiato di un ambito di tutela ambientale di cui alla legge regionale 24 gennaio 1983, n. 11, non abbiano provveduto alla formale adozione del suddetto piano, ma comunque abbiano provveduto a liquidare la spesa ammessa a contributo, sono autorizzati a presentare richiesta di erogazione del saldo dovuto, previa dichiarazione asseverata dell’effettuazione delle spese sostenute.

     19. [Le richieste di erogazione del saldo del contributo concesso ai Comuni di cui all’articolo 5, comma 11, della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42, sono presentate alla Direzione regionale dei parchi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge] [6].

     20. L’Amministrazione regionale, al fine di consentire la corretta e funzionale gestione e attuazione degli interventi di soccorso alpino e speleologico, è autorizzata a concedere un contributo di 100.000 euro alla Delegazione regionale del Friuli Venezia Giulia del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico - Sezione di Trieste, da destinarsi a opere di risistemazione e prima fase di ristrutturazione e adeguamento della sede regionale e centrale operativa, ubicata a Padriciano, destinata a magazzini e spazi per l’organizzazione del soccorso.

     21. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 20 è presentata, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, alla Direzione regionale dell’edilizia e dei servizi tecnici - Servizio dell’edilizia residenziale e degli affari amministrativi e contabili, corredata della relazione illustrativa dell’intervento da realizzare e del relativo preventivo di spesa.

     22. Per le finalità previste dal comma 20 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l’anno 2002 a carico dell’unità previsionale di base 5.2.24.2.787 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento al capitolo 3348 (2.1.242.3.08.15) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 24 - Servizio dell’edilizia residenziale e degli affari amministrativi e contabili - con la denominazione “Contributo straordinario alla Delegazione regionale del Friuli Venezia Giulia del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico - sezione di Trieste per opere di risistemazione, ristrutturazione e adeguamento della sede regionale e centrale operativa di Padriciano” e con lo stanziamento di 100.000 euro per l’anno 2002.

     23. All’onere di 100.000 euro derivante dal comma 22 si provvede, in deroga al disposto di cui all’articolo 80, commi 1 e 2, della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, mediante storno di pari importo dallo stanziamento dell’unità previsionale di base 5.1.24.2.163 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento al capitolo 3298 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. Detto importo corrisponde a quota parte delle somme non utilizzate al 31 dicembre 2001 e trasferite ai sensi dell’articolo 17, comma 8, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, con decreto dell’Assessore alle finanze 18 febbraio 2002, n. 20.

     24. In relazione ai minori rientri netti accertati al 31 dicembre 2001, nella misura di 75.553.637 lire, pari a 39.020,20 euro, sull’unità previsionale di base 4.3.1568 dello stato di previsione dell’entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l’anno 2001, con riferimento al capitolo 1501 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, a valere sul “Fondo regionale per interventi nel settore dell’edilizia residenziale - quota riservata alle A.T.E.R.”, lo stanziamento dell’unità previsionale di base 5.1.24.2.344 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002 è ridotto di 39.020,20 euro per l’anno 2002, con riferimento al capitolo 3294 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     25. In relazione ai maggiori rientri netti accertati al 31 dicembre 2001, nella misura complessiva di 6.206.996.983 lire, pari a 3.205.646,42 euro, relativi alla sommatoria delle conversioni di ogni singolo accertamento, a carico delle unità previsionali di base 4.3.568, 4.3.569, 4.3.570, 4.3.571 e 4.3.572 dello stato di previsione dell’entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l’anno 2001, con riferimento rispettivamente ai capitoli 1531, 1540, 1541, 1542 e 1543 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, a valere sul “Fondo regionale per interventi nel settore dell’edilizia residenziale - quota riservata alle cooperative edilizie a proprietà indivisa e individuale”, e in considerazione di quanto disposto con l’articolo 6, comma 20, secondo periodo, della legge regionale 3/2002, è autorizzata la spesa di 1.080.942,42 euro per l’anno 2002 a carico dell’unità previsionale di base 5.1.24.2.163 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento al capitolo 3298 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     26. La determinazione definitiva della spesa ammissibile al contributo e del saldo degli incentivi concessi dall’Amministrazione regionale per la realizzazione, a cura degli enti locali, di interventi relativi all’attuazione dei piani di zona per l’edilizia economica e popolare disciplinati da leggi anteriori alla legge regionale 75/1982, nonché da quest’ultima e di interventi relativi a opere pubbliche disciplinati ai sensi dell’articolo 44, primo, terzo e quarto comma, della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46, come da ultimo modificato dall’articolo 11, comma 1, della legge regionale 11/1996, avvengono, previo sopralluogo da parte delle Direzioni provinciali dei servizi tecnici competenti per territorio, dietro presentazione alla Direzione regionale competente di una perizia redatta e sottoscritta da un tecnico abilitato, sottoscritta dal legale rappresentante dell’ente e dal segretario comunale o provinciale o dal funzionario che svolge funzioni equipollenti, attestante [7]:

     a) la regolarità dei rapporti tra l’ente e l’Amministrazione regionale nel corso del rapporto contributivo;

     b) la conformità dell’intervento realizzato a quello ammesso a contributo regionale;

     c) il rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la realizzazione dell’intervento;

     d) l’ammontare della spesa sostenuta, quale risulta dal quadro economico finale dell’intervento, ammissibile al contributo regionale.

     27. La perizia di cui al comma 26 è presentata entro il 31 dicembre 2007. In caso di mancata presentazione della perizia entro il termine, è dichiarata la decadenza dal diritto al pagamento delle quote non erogate dell'incentivo [8].

     28. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni aventi titolo alle compensazioni conseguenti alla riduzione della popolazione ammessa all’obiettivo 2 2000-2006 le risorse assegnate dallo Stato nell’ambito delle finalità di cui alla legge 30 giugno 1998, n. 208, con le delibere del Comitato interministeriale per la programmazione economica (C.I.P.E.) n. 14 del 15 febbraio 2000, n. 84 del 4 agosto 2000 e n. 138 del 21 dicembre 2000, per il finanziamento del 100 per cento della spesa relativa a interventi infrastrutturali consistenti nella realizzazione di opere pubbliche, incluse le opere di urbanizzazione primaria e secondaria. Agli interventi si applicano le disposizioni regionali sui lavori pubblici.

     29. Per le finalità previste dal comma 28 è autorizzata la spesa di 4.148.491,68 euro per l’anno 2002, a carico dell’unità previsionale di base 1.3.24.2.1404 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, la cui denominazione è modificata in “Trasferimenti alle autonomie locali per interventi specifici”, con riferimento al capitolo 719 (2.1.232.3.10.15) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 24 - Servizio della pianificazione dell’intervento pubblico per l’edilizia e per l’arredo urbano - spese d’investimento - con la denominazione “Contributi ai Comuni a titolo di compensazioni conseguenti alla riduzione della popolazione ammessa all’obiettivo 2 2000-2006 - fondi statali” e con lo stanziamento di 4.148.491,68 euro per l’anno 2002, in corrispondenza all’assegnazione di pari importo disposta dallo Stato ai sensi e per le finalità della normativa indicata al comma 28, che è acquisita sull’unità previsionale di base 2.3.300 “Assegnazioni vincolate a interventi a favore delle aree depresse” che si istituisce nello stato di previsione dell’entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, al titolo II - categoria 2.3 - con riferimento al capitolo 719 (2.3.2) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 24 - Servizio della pianificazione dell’intervento pubblico per l’edilizia e per l’arredo urbano - con la denominazione “Assegnazioni dallo Stato a titolo di compensazioni conseguenti alla riduzione della popolazione ammessa all’obiettivo 2 2000-2006” e con lo stanziamento di 4.148.491,68 euro per l’anno 2002.

     30. I rientri derivanti dal rimborso dei mutui di cui all’articolo 5 della legge 17 febbraio 1992, n. 179 (Norme per l’edilizia residenziale pubblica), la cui gestione è attribuita alla Regione a seguito dell’accordo di programma del 19 aprile 2001, approvato con decreto del Presidente della Regione del 3 luglio 2001, n. 0243/Pres., pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione 18 luglio 2001, n. 29, è stipulato ai sensi degli articoli 61 e 63 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), alimentano il Fondo per l’edilizia residenziale di cui all’articolo 11, comma 2, della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 (Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica), e sono destinati, nella forma di agevolazione prevista dall’articolo 10, comma 4, della legge regionale 6/2003, ai fini di cui all’articolo 3 della medesima legge regionale 6/2003 [9].

     31. Per le finalità previste dal comma 30 è autorizzata la spesa di 1.093.727,38 euro per l’anno 2002, a carico dell’unità previsionale di base 5.1.24.2.1112 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento al capitolo 3316 (2.1.264.3.07.26) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 24 - Servizio della pianificazione dell’intervento pubblico per l’edilizia e per l’arredo urbano - spese d’investimento - con la denominazione “Fondo regionale per interventi nel settore dell’edilizia residenziale - quota riservata alle A.T.E.R. - fondi statali” e con lo stanziamento di 1.093.727,38 euro per l’anno 2002, in corrispondenza all’assegnazione di pari importo disposta dallo Stato ai sensi della normativa statale citata al comma 30, a carico dell’unità previsionale di base 2.3.112 dello stato di previsione dell’entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento al capitolo 721 (2.3.2) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 24 – Servizio della pianificazione dell’intervento pubblico per l’edilizia e per l’arredo urbano - con la denominazione “Acquisizione dallo Stato dei rientri derivanti dai mutui di cui all’articolo 5 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, in relazione all’accordo di programma del 19 aprile 2001, stipulato ai sensi degli articoli 61 e 63 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112” e con lo stanziamento di 1.093.727,38 euro per l’anno 2002.

     32. In relazione al disposto di cui al comma 42, tabella D, concernente le variazioni in diminuzione dello stanziamento dei capitoli 3264, 3266, 3275, 3286 e 3287, finalizzate alla riprogrammazione della spesa a carico del capitolo 3314 ai sensi dell’articolo 6, comma 1, della legge 8 febbraio 2001, n. 21, nell’unità previsionale di base 2.3.460 dello stato di previsione dell’entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento ai capitoli 437, 438, 439 e 444, correlati ai capitoli di spesa sopra citati, è accertata la minore entrata di quanto ancora da riscuotere a fronte delle assegnazioni riprogrammate ai sensi del citato articolo 6, comma 1, della legge 21/2001; corrispondentemente nella medesima unità previsionale di base 2.3.460 dello stato di previsione dell’entrata è accertata la maggiore entrata di pari importo, con riferimento al capitolo 465 (2.3.2) che si istituisce “per memoria” nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi con la denominazione “Acquisizione di fondi dallo Stato per interventi di edilizia abitativa, riprogrammati ai sensi dell’articolo 6, comma 1, della legge 8 febbraio 2001, n. 21”.

     33. Per la definizione di situazioni pregresse relativamente a contributi dovuti ai sensi dell’articolo 16 della legge regionale 11 settembre 1974, n. 48, e successive modifiche, è autorizzata la spesa complessiva di 13.245,68 euro, suddivisa in ragione di 10.983,98 euro per l’anno 2002, di 1.507,80 euro per l’anno 2003 e di 753,90 euro per l’anno 2004, a carico dell’unità previsionale di base 5.1.24.2.159 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento al capitolo 3330 (2.1.238.3.07.26) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 24 - Servizio dell’edilizia residenziale e degli affari amministrativi e contabili - con la denominazione “Definizione di situazioni pregresse relativamente a contributi dovuti ai sensi dell’articolo 16 della legge regionale 11 settembre 1974, n. 48, e successive modifiche” e con lo stanziamento complessivo di 13.245,68 euro, suddiviso in ragione di 10.983,98 euro per l’anno 2002, di 1.507,80 euro per l’anno 2003 e di 753,90 euro per l’anno 2004.

     34. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Parrocchia di Cargnacco un contributo straordinario per interventi di ristrutturazione del Tempio.

     35. Per le finalità previste dal comma 34 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l’anno 2002 a carico dell’unità previsionale di base 5.3.24.2.178 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento al capitolo 3429 (2.1.242.3.08.32) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 24 - Servizio dell’edilizia residenziale e degli affari amministrativi e contabili – con la denominazione “Contributo straordinario alla Parrocchia di Cargnacco per la ristrutturazione del Tempio” e con lo stanziamento di 50.000 euro per l’anno 2002.

     36. Al “Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia” iscritto all’unità previsionale di base 5.4.24.2.645 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento al capitolo 9621 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi affluiscono i maggiori rientri netti complessivi accertati al 31 dicembre 2001 pari a 1.192.583.221 lire, corrispondenti a 615.917,83 euro, determinati quale saldo algebrico tra:

     a) le maggiori entrate accertate sull’unità previsionale di base 4.3.579 dello stato di previsione dell’entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003, con riferimento ai capitoli 1450 e 1534 del documento tecnico allegato al bilancio medesimo, per 1.115.062.885 lire pari a 575.881,92 euro, e rispettivamente per 78.226.590 lire pari a 40.400,66 euro;

     b) le minori entrate accertate sull’unità previsionale di base 3.6.544 del precitato stato di previsione, con riferimento al capitolo 1062 del documento tecnico allegato al bilancio medesimo, per 706.254 lire pari a 364,75 euro;

     conseguentemente lo stanziamento del capitolo 9621 è elevato di 615.917,83 euro per l’anno 2002.

     37. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all’Azienda consorziale trasporti di Trieste (A.C.T.) un contributo di 125.000 euro per il restauro di una vettura storica nell’ambito del centesimo anniversario del Tram di Opicina.

     38. Per le finalità previste dal comma 37 è autorizzata la spesa di 125.000 euro per l’anno 2002 a carico dell’unità previsionale di base 6.5.25.2.217 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento al capitolo 4005 (2.1.235.3.09.22) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 25 - Servizio del trasporto pubblico locale - con la denominazione “Contributo all’Azienda consorziale trasporti di Trieste (A.C.T.) per il restauro di una vettura storica nell’ambito del centesimo anniversario del Tram di Opicina” e con lo stanziamento di 125.000 euro per l’anno 2002.

     39. Al fine di permettere l’avvio di attività preliminari, anche progettuali, relative a opere inserite nella legge 21 dicembre 2001, n. 443, onde facilitare la relativa acquisizione dei finanziamenti statali e/o comunitari, l’Amministrazione regionale è autorizzata ad affidare appositi incarichi ai soggetti individuati dall’articolo 9, comma 1, della legge regionale 14/2002, nonché a società, organismi universitari o di ricerca, nel rispetto della normativa vigente sugli affidamenti e a sostenere gli oneri connessi derivanti dall’applicazione dell’articolo 19, commi 2 e 3, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190 [10].

     40. Ad avvenuto finanziamento delle opere, gli oneri sostenuti in relazione alla previsione di cui al comma 39 sono recuperati sulla parte di spese generali e tecniche dei relativi quadri economici e confluiscono in apposito capitolo di entrata del bilancio regionale.

     41. Per le finalità previste dal comma 39 è autorizzata la spesa complessiva di 1.500.000 euro per l’anno 2002 a carico dell’unità previsionale di base 6.4.25.2.168 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento al capitolo 4002 (2.1.210.3.09.17) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 25 - Servizio della viabilità - con la denominazione “Spese per incarichi a società, organismi universitari o di ricerca, professionisti singoli o associati, per l’avvio delle attività preliminari, anche progettuali, relative alle opere previste dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443” e con lo stanziamento di 1.500.000 euro per l’anno 2002.

     42. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce a ciascuno dei capitoli di cui alla tabella D allegata alla presente legge, nelle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002 ivi citate, sono autorizzate le variazioni di spesa per ciascuna indicate con riferimento ai rispettivi capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci predetti. Relativamente alle variazioni in diminuzione ivi disposte, si intendono ridotte le corrispondenti autorizzazioni di spesa. Le variazioni di spesa con proiezione sugli anni successivi al triennio gravano sulla corrispondente unità previsionale di base del bilancio per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli del relativo documento tecnico di accompagnamento. Sono altresì istituite le unità previsionali di base e i capitoli ivi indicati “di nuova istituzione” con la classificazione a fianco di ciascuno indicata; sono inoltre modificate le denominazioni dei capitoli recanti l’indicazione “modifica di denominazione”, nonché le attribuzioni di competenza dei capitoli recanti l’indicazione “spostamento al Servizio”.

 

     Art. 5. (Finanziamento di interventi nel settore dei corregionali all’estero, dell’istruzione, della cultura e delle lingue regionali e minoritarie).

     1. All’articolo 15 della legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) la rubrica è sostituita dalla seguente:

     (Omissis);

     b) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

     (Omissis);

     c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

     (Omissis).

     2. L’autorizzazione di spesa disposta dall’articolo 18, comma 3, della legge regionale 7/2002, per le finalità ivi indicate comprensive dell’intervento di cui all’articolo 15, comma 1, della medesima legge regionale 7/2002, s’intende disposta per dette finalità comprensive dei progetti d’intervento di cui al citato articolo 15, commi 1 e 2 bis, come rispettivamente modificato e inserito dal comma 1, lettere b) e c).

     3. [Nel quadro dell’azione regionale per lo sviluppo dell’istruzione universitaria nel Friuli Venezia Giulia, prevista dall’articolo 15 della legge regionale 2 luglio 1969, n. 11, come da ultimo modificato dall’articolo 9, comma 17, della legge regionale 13/2000, è autorizzata la concessione alle Università degli studi di Trieste e di Udine del finanziamento speciale di 1.000.000 di euro da ripartire in parti uguali tra le università e da utilizzare, sulla base di appositi protocolli d’intesa stipulati con la Regione, per sostenere oneri relativi allo sviluppo di corsi di laurea i cui insegnamenti siano direttamente collegati a obiettivi di crescita economica del territorio] [11].

     4. [Per le finalità previste dal comma 3 è destinata la spesa di 1.000.000 di euro a valere sull’autorizzazione di spesa disposta nella tabella E, approvata con il comma 10, a carico dell’unità previsionale di base 9.2.42.1.960 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento al capitolo 5128 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi] [12].

     5. [Nella tabella degli enti e organismi culturali riconosciuti di interesse regionale di cui all’articolo 7, comma 70, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3, al numero 1 della lettera F2, il contributo destinato all’Istituto regionale di studi e documentazione sul movimento sindacale Livio Saranz è aumentato per l’importo di 20.000 euro] [13].

     6. L’Amministrazione regionale è autorizzata a realizzare iniziative dirette a rafforzare l’efficacia e l’impatto nel territorio dell’azione avviata sulla base dei provvedimenti statali e regionali in materia di tutela e valorizzazione della lingua e cultura friulana, mediante interventi di sensibilizzazione e divulgazione delle conoscenze sul patrimonio storico-culturale della lingua stessa.

     7. Per le finalità previste dal comma 6 è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l’anno 2002 a carico dell’unità previsionale di base 9.7.42.1.310 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento al capitolo 5530 (1.1.142.2.06.06) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 42 - Servizio per le lingue regionali e minoritarie - spese correnti, con la denominazione “Spese per la realizzazione di interventi di sensibilizzazione e divulgazione delle conoscenze sul patrimonio storico-culturale della lingua friulana” e con lo stanziamento di 200.000 euro per l’anno 2002.

     8. Nell’ambito degli interventi per la tutela e la valorizzazione della lingua friulana, al fine di sostenere la prosecuzione del progetto speciale rivolto all’edizione a stampa e su supporto elettronico di un dizionario generale della lingua friulana, è autorizzata la concessione al Consorzio “Centri Friul Lenghe 2000”, costituito per iniziativa dell’Università degli studi di Udine, di un finanziamento straordinario di 50.000 euro per l’anno 2002.

     9. Per le finalità previste dal comma 8 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l’anno 2002 a carico dell’unità previsionale di base 9.7.42.1.310 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento al capitolo 5569 (1.1.162.2.06.06) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 42 - Servizio per le lingue regionali e minoritarie, con la denominazione “Finanziamento straordinario al Consorzio “Centri Friul Lenghe 2000” per la prosecuzione del progetto speciale per l’edizione a stampa e su supporto elettronico di un dizionario generale della lingua friulana” e con lo stanziamento di 50.000 euro per l’anno 2002. Al relativo onere si provvede mediante storno di pari importo dall’unità previsionale di base 53.1.9.1.690 del precitato stato di previsione della spesa, con riferimento al capitolo 1532 del citato documento tecnico, il cui stanziamento è ridotto di 50.000 euro per l’anno 2002, intendendosi corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa.

     10. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce a ciascuno dei capitoli di cui alla tabella E allegata alla presente legge, nelle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002 ivi citate, sono autorizzate le variazioni di spesa per ciascuna indicate con riferimento ai rispettivi capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci predetti.

 

     Art. 6. (Interventi nei settori produttivi).

     1. E’ autorizzato il rimborso anticipato, per complessivi 4.131.655,20 euro, di obbligazioni del Mediocredito del Friuli Venezia Giulia S.p.A., acquistate dall’Amministrazione regionale ai sensi dell’articolo 130, comma 1, della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, con scadenza originaria al 30 giugno 2004.

     2. Le risorse rinvenienti dal rimborso anticipato di cui al comma 1 sono destinate al finanziamento degli interventi in favore delle piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di servizi previsti dall’articolo 2 della legge regionale 26 agosto 1996, n. 36, come da ultimo sostituito dall’articolo 158, comma 2, della legge regionale 2/2002, e modificato dal successivo comma 6, nonché per lo sviluppo e l’implementazione del Portale promozionale del turismo del Friuli Venezia Giulia.

     3. Le entrate derivanti dall’applicazione del comma 1 affluiscono all’unità previsionale di base 4.1.562 dello stato di previsione dell’entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002 - la cui classificazione per titolo/categoria “4.1” è rettificata in “5.2” - con riferimento al capitolo 1308 (5.2.0) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 9 - Servizio del credito - con la denominazione “Rimborso anticipato di obbligazioni del Mediocredito S.p.A. acquistate ai sensi dell’articolo 130, comma 1, della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, - risorse da destinare al finanziamento degli interventi in favore delle piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di servizi previsti dall’articolo 2 della legge regionale 26 agosto 1996, n. 36, nonché allo sviluppo e all’implementazione del Portale del turismo del Friuli Venezia Giulia” e con lo stanziamento di 4.131.655,20 euro per l’anno 2002.

     4. In relazione al disposto di cui al comma 2, è autorizzata la spesa di 3.281.655,20 euro per l’anno 2002 per le finalità previste dall’articolo 2 della legge regionale 36/1996, come da ultimo sostituito dall’articolo 158, comma 2, della legge regionale 2/2002, e modificato dal successivo comma 6, a carico dell’unità previsionale di base 14.2.64.2.1308 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento al capitolo 9321 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, il cui stanziamento è elevato di pari importo per l’anno 2002.

     5. In relazione al disposto di cui al comma 2, a fronte di pari quota delle entrate accertate ai sensi del comma 3, per lo sviluppo e, rispettivamente, per l’implementazione del Portale promozionale del turismo del Friuli Venezia Giulia, sono destinate la spesa di 500.000 euro e, rispettivamente, la spesa di 350.000 euro a valere sulle autorizzazioni disposte nella tabella G, approvata con l’articolo 7, comma 36, a carico dell’unità previsionale di base 52.3.1.2.666 – capitolo 180 e, rispettivamente, dell’unità previsionale di base 52.3.1.1.664 - capitolo 156 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002 – documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     [6. All’articolo 2 della legge regionale 36/1996, come da ultimo sostituito dall’articolo 158, comma 2, della legge regionale 2/2002, al comma 1, dopo le parole “dei magazzini” sono aggiunte le parole

     (Omissis).] [14]

     7. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere finanziamenti fino al 100 per cento della spesa a favore degli Enti locali e delle Agenzie di informazione e accoglienza turistica (AIAT) per interventi intersettoriali e infrastrutturali necessari alla qualificazione dell’offerta turistica, nonché per interventi di innovazione tecnologica degli uffici I.A.T., negli ambiti territoriali in cui operano le società d’area e i consorzi di cui all’articolo 7 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2.

     8. I finanziamenti di cui al comma 7 sono concessi dal Servizio della promozione e della statistica della Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario, su presentazione della domanda corredata del progetto preliminare approvato. In sede di prima applicazione le domande possono essere presentate entro il 31 dicembre 2002.

     9. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento in conto capitale di 200.000 euro alla Promotur S.p.A. per la realizzazione del IV lotto di lavori di ristrutturazione del Palazzo delle Manifestazioni di Arta Terme, detto Kursaal.

     10. Il finanziamento di cui al comma 9 è concesso dal Servizio dell’incentivazione turistica della Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario, su presentazione della domanda corredata del progetto preliminare approvato.

     11. Gli oneri derivanti dall’applicazione dei commi 7 e 9 sono a carico delle autorizzazioni di spesa disposte nella tabella A2, approvata con l’articolo 1, comma 3, a carico, rispettivamente, dell’unità previsionale di base 14.3.64.2.1302 - capitolo 9040 e dell’unità previsionale di base 2.2.64.2.45 - capitolo 9013, a fronte di parte dell’entrata prevista ai sensi dell’articolo 6 della legge 29 marzo 2001, n. 135, e iscritta sulle unità previsionali di base 2.3.743 - capitolo 674, limitatamente all’importo di 1.941.222 euro, e 2.3.837 - capitolo 679 nella tabella A2 medesima.

     12. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento “una tantum” alla Promotur S.p.A. per il completamento delle opere e degli impianti previsti nel programma originario per le Universiadi invernali “Tarvisio 2003” nei poli montani della Regione.

     13. Nell’ambito degli interventi di promozione e di organizzazione delle Universiadi invernali del 2003, l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere finanziamenti “una tantum” per le finalità di cui all’articolo 4, comma 55, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, e dell’articolo 7, comma 103, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4.

     14. Gli oneri derivanti dall’applicazione dei commi 12 e 13 sono a carico delle autorizzazioni di spesa disposte nella tabella A2, approvata con l’articolo 1, comma 3, a carico, rispettivamente, dell’unità previsionale di base 3.4.64.2.2201 - capitolo 8981 e, rispettivamente, dell’unità previsionale di base 3.4.24.2.2202 – capitolo 3384 a fronte di parte dell’entrata prevista ai sensi dell’articolo 22 della legge 1 agosto 2002, n. 166 e iscritta sull’unità previsionale di base 2.3.837 - capitolo 1803 e, rispettivamente, sull’unità previsionale di base 2.3.1804 - capitolo 1804 nella tabella A2 medesima.

     15. All’articolo 6, comma 1, della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10, dopo le parole “dagli albergatori” sono inserite le seguenti

     (Omissis).

     16. In relazione al disposto di cui all’articolo 6, comma 1, della legge regionale 10/1997, come modificato dal comma 15, la denominazione del capitolo 8990 dell’unità previsionale di base 2.2.64.2.46 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002 è modificata con l’inserimento delle parole “e dalle imprese commerciali e turistiche” dopo le parole “dagli albergatori”.

     17. All’articolo 8, comma 72, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3, le parole “Azienda di promozione turistica di Trieste” sono sostituite dalle parole

     (Omissis).

     18. In relazione al disposto di cui all’articolo 8, comma 72, della legge regionale 3/2002, come modificato dal comma 17, nella denominazione del capitolo 9353 dell’unità previsionale di base 14.4.64.2.510 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, le parole “Azienda di promozione turistica di Trieste” sono sostituite dalle parole “Agenzia di informazione e accoglienza turistica di Trieste”.

     19. [All’articolo 174, comma 1, della legge regionale 2/2002, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

     (Omissis)] [15].

     20. Per la definizione di situazioni pregresse relativamente a contributi in conto interessi dovuti ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge regionale 8 gennaio 1968, n. 1, e successive modifiche, è autorizzata la spesa di 4.797,77 euro per l’anno 2002 a carico dell’unità previsionale di base 11.1.61.2.350 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento al capitolo 7292 (2.1.241.3.07.10) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 61- Servizio del credito agrario e della cooperazione agricola - con la denominazione “Definizione di situazioni pregresse relativamente a contributi in conto interessi dovuti ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge regionale 8 gennaio 1968, n. 1, e successive modifiche” e con lo stanziamento di 4.797,77 euro per l’anno 2002.

     21. Alla legge regionale 20 novembre 1982, n. 80, e successive modifiche, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) all’articolo 5, primo comma, la lettera g) è sostituita dalla seguente:

     (Omissis);

     b) all’articolo 5, primo comma, la lettera n) è sostituita dalla seguente:

     (Omissis);

     c) all’articolo 6, primo comma, è abrogato il seguente punto:

     “- per quanto attiene al punto g) la normativa di cui alla legge regionale 16 maggio 1973, n. 45, e successive modificazioni ed integrazioni;”.

     22. Per le finalità previste dall’articolo 7, commi 15 e 16, della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13, è autorizzato il limite di impegno quindicennale di 100.000 euro per l’anno 2002, con l’onere di 300.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2002 al 2004 a carico dell’unità previsionale di base 11.1.61.2.350 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento al capitolo 6338 (2.1.243.5.10.10) che si istituisce, nel documento tecnico allegato al bilancio medesimo, alla rubrica n. 61 - Servizio del credito agrario e della cooperazione agricola - con la denominazione “Contributi pluriennali per promuovere la ristrutturazione fondiaria delle imprese agricole, con particolare riferimento all’insediamento dei giovani in agricoltura” e con l’onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2005 al 2016 a carico delle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.

     23. All’articolo 1 della legge regionale 4 maggio 1992, n. 16, come sostituito dall’articolo 16, comma 1, della legge regionale 29/1996, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

     (Omissis).

     24. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Comunità montane, ai Comuni e loro Consorzi, delle zone definite montane ai sensi della direttiva 75/273/CEE del Consiglio del 28 aprile 1975, contributi pari all’80 per cento della spesa ammissibile per studi relativi ad interventi di accorpamento fondiario volontario della proprietà, al fine di ridurre la polverizzazione e la frammentazione dei terreni agricoli e stimolare lo sviluppo dell’attività agricola.

     25. I contributi di cui al comma 24, costituiti per il 70 per cento da fondi di provenienza statale messi a disposizione della Regione nell’ambito dei programmi interregionali previsti dalla legge 23 dicembre 1999, n. 499, e per il 30 per cento da fondi regionali messi a disposizione con il presente articolo, sono erogati sulla base della spesa ammissibile determinata secondo disposizioni stabilite dal regolamento di attuazione da emanarsi entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

     26. Le domande per la concessione del contributo di cui al comma 24 devono essere presentate alla Direzione regionale dell’agricoltura entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 25.

     27. Per le finalità previste dal comma 24, è autorizzata la spesa di 30.987,42 euro per l’anno 2002, a carico dell’unità previsionale di base 2.2.61.1.1210 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002 con riferimento al capitolo 6503 (1.1.154.2.10.10) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 61, Servizio della bonifica e dell’irrigazione, con la denominazione “Contributi alle Comunità montane, ai Comuni e loro Consorzi delle zone definite montane per studi relativi ad interventi di accorpamento volontario della proprietà di terreni agricoli” e con lo stanziamento di 30.987,42 euro per l’anno 2002.

     28. [L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per il sostegno dei corsi di abilitazione per l’esercizio venatorio organizzati dall’Amministrazione provinciale di Udine] [16].

     29. [Per le finalità previste dal comma 28 è autorizzata la spesa di 11.000 euro per l’anno 2002 a carico dell’unità previsionale di base 11.6.23.1.1209 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento al capitolo 4273 (1.1.153.2.10.14) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 23 - Servizio della conservazione, della fauna e della caccia - con la denominazione “Contributi alla Provincia di Udine per il sostegno dei corsi di abilitazione per l’esercizio venatorio” e con lo stanziamento di 11.000 euro per l’anno 2002] [17].

     30. L’articolo 21 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47, come da ultimo sostituito dall’articolo 8, comma 1, della legge regionale 12/1991, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     31. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 21 della legge regionale 47/1978, come modificati dal comma 30, si applicano alle domande di contributo presentate ai sensi del capo VIII della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, la cui istruttoria non sia ancora conclusa alla data di entrata in vigore della presente legge.

     32. Per le finalità previste dal comma 4 dell’articolo 21 della legge regionale 47/1978, come da ultimo sostituito dal comma 30, è autorizzata la spesa complessiva di 75.000 euro, suddivisa in ragione di 25.000 euro per ciascuno degli anni dal 2002 al 2004, a carico dell’unità previsionale di base 12.5.62.2.331 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento ai seguenti capitoli di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 62 - Servizio dello sviluppo industriale – spese d’investimento:

     a) capitolo 8030 (2.1.243.3.10.28) con la denominazione “Contributi alle piccole e medie imprese per l’affidamento dello studio di fattibilità e la predisposizione di progetti di ricerca da presentare all’Unione europea per l’ottenimento delle agevolazioni in materia di ricerca e sviluppo” e con lo stanziamento di 25.000 euro per l’anno 2002;

     b) capitolo 8040 (2.1.243.3.10.28) con la denominazione “Contributi alle piccole e medie imprese per l’affidamento dello studio di fattibilità e la predisposizione di progetti di ricerca da presentare all’Unione europea per l’ottenimento delle agevolazioni in materia di ricerca e sviluppo - ricorso al mercato finanziario” e con lo stanziamento di 25.000 euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004.

     33. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 32, lettere a) e b), si provvede mediante storno di pari importo, nell’ambito della medesima unità previsionale di base 12.5.62.2.331 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento ai capitoli 8020 e, rispettivamente, 8010 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, intendendosi corrispondentemente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

     34. Al fine di sostenere la realizzazione di manifestazioni e mostre dell’artigianato artistico e tradizionale svolte o da svolgersi nel corso dell’anno 2002, l’Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare i seguenti contributi:

     a) 80.000 euro all’I.C.A.R.T. (Istituto culturale per l’artigianato) a sostegno della manifestazione “Friuli doc”;

     b) 45.000 euro all’UNART Servizi S.r.l. di Pordenone a sostegno del “Salone dell’artigianato” di Pordenone;

     c) 40.000 euro al Centro servizi Confartigianato S.r.l. di Trieste a sostegno della manifestazione “Artigianato del Nord-Est”;

     d) 15.000 euro alla C.N.A. - Associazione provinciale di Trieste per la manifestazione “Gesti e sapori”;

     e) 35.000 euro all’Ente Fiera di Udine per le manifestazioni “Ideanatale” e “SIGLA” (Salone dell’imprenditoria giovanile e del lavoro autonomo).

     35. I soggetti di cui al comma 34 presentano domanda, entro quindici giorni dall’entrata in vigore della presente legge, alla Direzione regionale del lavoro e della previdenza, della cooperazione e dell’artigianato - Servizio per la qualità delle imprese artigiane – corredata della relazione illustrativa dell’intervento e del preventivo o consuntivo di spesa.

     36. Per le finalità previste dal comma 34 è autorizzata la spesa di 215.000 euro per l’anno 2002 a carico dell’unità previsionale di base 13.2.63.1.450 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002 con riferimento al capitolo 8920 (1.1.163.2.10.23) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 63 - Servizio per la qualità delle imprese artigiane - spese correnti - con la denominazione “Contributi per sostenere la realizzazione di manifestazioni e mostre dell’artigianato artistico e tradizionale” e con lo stanziamento di 215.000 euro per l’anno 2002.

     37. In considerazione dell’approvazione del Documento unico di programmazione (DOCUP) per il periodo 2000-2006 relativo alle zone del Friuli Venezia Giulia ammesse agli interventi dell’obiettivo 2, ai sensi del regolamento (C.E.) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999, le somme previste dal comma 2 dell’articolo 4 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 26, sono destinate al finanziamento di interventi aggiuntivi nell’ambito del DOCUP medesimo in tutte le aree ammesse anche a titolo di sostegno transitorio.

     38. Alle finalità di cui al comma 37 sono destinate altresì le risorse già precedentemente finalizzate dalla Giunta regionale alle aree obiettivo 2 relative al periodo 1994-1996, in attuazione dell’articolo 4, comma 2, della legge regionale 26/1999.

     39. Le risorse di cui ai commi 37 e 38 sono attribuite al Fondo speciale per l’obiettivo 2 di cui all’articolo 1 della legge regionale 27 novembre 2001, n. 26, come modificato dall’articolo 9, comma 82, della legge regionale 3/2002, ai sensi del comma 2, lettera d), del medesimo articolo 1. La destinazione alle misure e azioni del DOCUP è definita con provvedimenti della Giunta regionale.

     40. All’articolo 4 della legge regionale 26/1999, il comma 3 è abrogato.

     41. La somma di 321.640,61 euro derivante dagli interessi di cui all’articolo 4, comma 1, della legge regionale 26/1999, maturati al 31 dicembre 2001 e riversati alla Regione ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge regionale 26/1999 affluiscono all’unità previsionale di base 4.3.850 dello stato di previsione dell’entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento al capitolo 1462 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     42. In relazione ai rientri accertati ai sensi del comma 41, in deroga al disposto di cui all’articolo 4, comma 2, della legge regionale 26/1999, per le finalità previste dal comma 37 è autorizzata la spesa di 321.640,61 euro per l’anno 2002 a carico dell’unità previsionale di base 15.2.62.2.3103 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento al capitolo 8203, il cui stanziamento è elevato di 321.640,61 euro per l’anno 2002 e la cui denominazione è conseguentemente modificata in “Conferimento al “Fondo speciale obiettivo 2 2000-2006” presso Friulia S.p.A. per il finanziamento di interventi aggiuntivi nell’ambito del DOCUP obiettivo 2 - 2000-2006 in tutte le aree ammesse anche a titolo di sostegno transitorio”.

     43. [Al fine di garantire il pronto utilizzo delle risorse finanziarie statali trasferite ai sensi degli articoli 6 e 9 del decreto legislativo 23 aprile 2002, n. 110, all’articolo 9, comma 1, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, come modificato dall’articolo 14, comma 1, della legge regionale 4/2000, dopo la lettera d bis) è aggiunta la seguente:

     (Omissis)] [18].

     44. [Dopo l’articolo 23 bis della legge regionale 7/1999, è inserito il seguente:

     (Omissis)] [19].

     45. L’Amministrazione regionale è autorizzata a destinare le risorse per l’attuazione degli interventi in materia di incentivi alle imprese previsti dalla normativa regionale di settore e per le finalità di cui al comma 48 secondo le modalità previste dall’articolo 23 ter della legge regionale 7/1999, come inserito dal comma 44.

     46. Per l’acquisizione delle risorse finanziarie statali trasferite alla Regione ai sensi degli articoli 6 e 9 del decreto legislativo 110/2002 nello stato di previsione dell’entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002 è istituita - per memoria - al titolo II - categoria 2.3 - l’unità previsionale di base 2.3.9 denominata “Assegnazioni vincolate alla concessione di incentivi alle imprese” con riferimento al capitolo 712 (2.3.2) che si istituisce – per memoria - nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 7 - Servizio degli affari amministrativi e contabili - con la denominazione “Acquisizioni di fondi dallo Stato per l’esercizio delle funzioni trasferite in materia di incentivi alle imprese”.

     47. Per le finalità di cui al comma 43, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, alla funzione obiettivo n. 17 - programma 17.1 - rubrica n. 7 - spese d’investimento - è istituita l’unità previsionale di base 17.1.7.2.401 con la denominazione “Incentivi alle imprese”, con riferimento al capitolo 9610 (2.1.280.3.12.32), che si istituisce - per memoria – nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi – alla rubrica n. 7 - Servizio degli affari amministrativi e contabili - con la denominazione “Fondo per gli incentivi alle imprese di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 23 aprile 2002, n. 110”.

     48. Per le finalità di cui al comma 43, l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, con quote delle risorse di cui al fondo per gli incentivi alle imprese di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 110/2002, ai sensi dell’articolo 23 ter della legge regionale 7/1999, come inserito dal comma 44, gli incentivi di cui:

     a) alla legge 28 novembre 1965, n. 1329, e successive modifiche;

     b) all’articolo 11, commi 2, lettera b), e 2 bis, del decreto legge 29 agosto 1994, n. 516, convertito, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 598/1994, come modificato dall’articolo 3, comma 1, del decreto legge 244/1995, convertito, con modifiche, dall’articolo 1, comma 1, della legge 341/1995, dall’articolo 54 della legge 488/1999, e dall’articolo 15 della legge 57/2001;

     c) all’articolo 1 del decreto legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modifiche, dall’articolo 1, comma 1, della legge 341/1995;

     d) all’articolo 13 del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modifiche, dall’articolo 1, comma 1, della legge 140/1997;

     e) all’articolo 8 della legge 7 agosto 1997, n. 266.

     49. Con regolamento sono determinati criteri e modalità per il recepimento delle disposizioni di cui al comma 48 nell’ordinamento regionale. I regolamenti possono prevedere forme di convenzione con i soggetti già incaricati dell’attuazione delle disposizioni di cui al comma 48 o con soggetti diversi, e l’istituzione di comitati cui delegare l’attività di competenza di organi dell’Amministrazione regionale, al fine di razionalizzare e snellire le procedure relative all’attuazione degli interventi.

     49 bis. [In particolare, per gli incentivi di cui alla legge 28 novembre 1965, n. 1329, l’Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare apposita convenzione, a decorrere dall’anno 2005, con il Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia SpA.] [20].

     50. In relazione al disposto di cui agli articoli 8, commi 1 e 2, e 9, comma 2, del decreto legislativo 110/2002, la Regione subentra allo Stato nei rapporti giuridici attivi e passivi del Fondo di rotazione per iniziative economiche di cui alla legge 18 ottobre 1955, n. 908, e successive modifiche, comprese le convenzioni in essere con le banche convenzionate.

     [51. In attuazione dell’articolo 2 bis della legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1, come inserito dall’articolo 4, comma 1, della legge regionale 3/2002, al fine di consentire alle Province il pronto utilizzo delle risorse riguardanti l’attuazione dell’obiettivo 3 2000-2006, a decorrere dall’1 gennaio 2003, ai sensi dell’articolo 4, comma 8, della legge regionale 3/2002, l’Agenzia regionale per l’impiego, di seguito denominata Agenzia, è autorizzata a trasferire alle Province i fondi relativi al finanziamento dell’obiettivo 3 per l’annualità 2002 non suscettibili di impegno entro il 31 dicembre 2002.] [21]

     [52. Il Commissario dell’Agenzia assegna a ciascuna Provincia entro il 31 ottobre 2002 le risorse di cui al comma 51 in proporzione alle domande presentate per ciascuna misura dall’entrata in vigore del decreto del Presidente della Regione 6 giugno 2001, n. 217/Pres. concernente “Fondo sociale europeo - obiettivo 3 - 2000-2006 Regolamenti relativi agli interventi dell’Agenzia regionale per l’impiego in tema di aiuti all’occupazione e aiuti alla creazione d’impresa e lavoro autonomo” fino al 30 settembre 2002.] [22]

     [53. Entro il 31 gennaio 2003, il Commissario dell’Agenzia trasmette a ciascuna Provincia le domande presentate entro il 31 dicembre 2002 e non evase.] [23]

     [54. All’articolo 2, comma 8, lettera a), della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13, dopo le parole “della legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1,” sono aggiunte le parole

     (Omissis).] [24]

     55. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce a ciascuno dei capitoli di cui alla tabella F allegata alla presente legge, nelle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002 ivi citate, sono autorizzate le variazioni di spesa per ciascuna indicate con riferimento ai rispettivi capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci predetti. Relativamente alle variazioni in diminuzione ivi disposte, si intendono ridotte le corrispondenti autorizzazioni di spesa. Le variazioni di spesa con proiezione sugli anni successivi al triennio gravano sulla corrispondente unità previsionale di base del bilancio per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli del relativo documento tecnico di accompagnamento. Sono altresì istituite le unità previsionali di base e i capitoli ivi indicati “di nuova istituzione” con la classificazione a fianco di ciascuno indicata; sono inoltre modificate le denominazioni dei capitoli recanti l’indicazione “modifica di denominazione”.

 

     Art. 7. (Altre norme finanziarie intersettoriali e norme contabili).

     1. Per il finanziamento degli interventi a carico del Fondo regionale per l’Europa di cui all’articolo 2 della legge regionale 31 gennaio 1989, n. 6, come modificato dall’articolo 13, commi 1 e 2, della legge regionale 19/2000, è autorizzata l’ulteriore spesa di 208.000 euro per l’anno 2002 a carico dell’unità previsionale di base 3.1.6.1.59 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento al capitolo 741 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. Al relativo onere si provvede mediante storno di pari importo complessivo dalle seguenti unità previsionali di base/capitoli del precitato stato di previsione della spesa per gli importi a fianco di ciascuna indicati:

     a) U.P.B. 3.1.6.1.61 - capitolo 743 -39.228,44 euro;

     b) U.P.B. 53.1.9.1.690 - capitolo 1532 -168.771,56 euro.

     2. L’Amministrazione regionale è autorizzata a conferire le somme versate all’Amministrazione regionale dalla Finanziaria regionale del Friuli Venezia Giulia Friulia S.p.A. a seguito dell’entrata in vigore dell’articolo 5, comma 5, della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13, al Centro di Servizi e Documentazione per la Cooperazione Internazionale - Informest, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, come modificato dall’articolo 5, comma 5, lettera a), della legge regionale 13/2002, sino alla misura massima di 710.000 euro, anche per quanto attiene al subentro nei rapporti giuridici attivi e passivi già in essere. Per tali finalità è autorizzata la spesa di 710.000 euro per l’anno 2002 a carico dell’unità previsionale di base 3.1.15.2.1076 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento al capitolo 1219 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, il cui stanziamento è conseguentemente elevato di pari importo per l’anno 2002.

     3. [Il limite di cui all’articolo 2, primo comma, lettera d), della legge regionale 5 agosto 1966, n. 18, non si applica alla Friulia-Lis SpA-Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia-Locazioni Industriali di Sviluppo] [25].

     4. Al fine di dare attuazione al Programma di iniziativa comunitaria “Phare Twinning Ungheria HU0008-01”, approvato dalla Commissione europea con propria decisione n. 2258 dell’8 ottobre 2001 nell’ambito del programma Phare istituito con il regolamento (CEE) n. 3906 del 18 dicembre 1989 e successive modifiche, l’Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare con il Centro di servizi e documentazione per la cooperazione economica internazionale - Informest - una convenzione riguardante la realizzazione delle attività di competenza della Regione Friuli Venezia Giulia ai sensi dell’Accordo sottoscritto con il Ministero dell’economia e delle finanze il 22 giugno 2001, nonché le modalità di svolgimento e di gestione del personale non dipendente da pubbliche amministrazioni.

     5. Per le finalità previste dal comma 4 è autorizzata la spesa di 31.098 euro per l’anno 2002 a carico dell’unità previsionale di base 15.5.15.1.1231 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento al capitolo 784 (1.1.142.2.10.32) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 15 - Servizio autonomo per i rapporti internazionali - con la denominazione “Spese per l’attuazione del Programma di iniziativa comunitaria Phare Twinning Ungheria” e con lo stanziamento di 31.098 euro per l’anno 2002.

     6. Le assegnazioni comunitarie disposte per l’attuazione dell’intervento di cui al comma 4 sono acquisite sull’unità previsionale di base 2.3.1232 “Interventi attuativi di programmi comunitari di parte corrente” che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, al titolo II - categoria 2.3, con riferimento al capitolo 1801 (2.3.1.) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi – alla rubrica 15 - Servizio autonomo per i rapporti internazionali - con la denominazione “Assegnazioni comunitarie per l’attuazione del Programma di iniziativa comunitaria Phare Twinning Ungheria” e con lo stanziamento di 31.098 euro per l’anno 2002.

     7. Il comma 11 dell’articolo 9 della legge regionale 3/2002 è abrogato.

     8. La Giunta regionale provvede, con apposita deliberazione, a dare attuazione ai Programmi Operativi (PO) INTERREG III B CADSES, INTERREG III B “Spazio Alpino” e INTERREG III C, nonché alle decisioni assunte dai relativi Comitati di gestione nazionale e transnazionale specificando le relative modalità di attuazione.

     9. All’articolo 2, comma 2, della legge regionale 3/2002, le parole “, con rapporto di lavoro continuato nell’arco del periodo d’imposta considerato” sono abrogate.

     10. Alla legge regionale 3/2002, dopo l’articolo 2 è inserito il seguente:

     (Omissis).

     11. Per le cooperative sociali di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 7/1992 per il periodo d’imposta in corso all’1 gennaio 2002 si applica quanto disposto dall’articolo 2, comma 1, lettera b), della legge regionale 3/2002.

     12. Alla legge regionale 25 febbraio 2000, n. 4, capo I, sezione II, dopo l’articolo 3 è inserito il seguente:

     (Omissis).

     13. La disposizione di cui all’articolo 3 bis della legge regionale 4/2000, come inserito dal comma 12, si applica anche alle agevolazioni concesse ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, e dell’articolo 2 della legge regionale 3/2002.

     14. All’articolo 1 della legge regionale 3/2002, dopo il comma 27 è inserito il seguente:

     (Omissis).

     15. Per le finalità di cui al comma 27 bis dell’articolo 1 della legge regionale 3/2002, come inserito dal comma 14, è autorizzata la spesa di 20.000.000 di euro per l’anno 2002 a carico dell’unità previsionale di base 53.1.9.1.400 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento al capitolo 1446 (1.1.157.2.08.32) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 9 – Servizio della gestione degli immobili - spese correnti - con la denominazione “Restituzione alle Aziende sanitarie regionali dei proventi derivanti dalle operazioni di cartolarizzazione per la vendita dei beni già di proprietà delle Aziende stesse” e con lo stanziamento di 20.000.000 di euro per l’anno 2002.

     16. Per promuovere ed incentivare i rapporti di proficua collaborazione internazionale l’Amministrazione regionale è autorizzata a cedere, a titolo gratuito, a enti, istituzioni e associazioni che esercitano l’attività nel campo sanitario e/o in quello socio-assistenziale o in quello della formazione professionale, beni mobili, attrezzature e strumentazioni non più utilizzabili da parte dell’Amministrazione regionale.

     17. Per le finalità di cui al comma 16, le Aziende sanitarie regionali sono autorizzate a cedere, a titolo gratuito, a enti, istituzioni e associazioni che esercitano l'attività nel campo sanitario o in quello socio-assistenziale senza fini di lucro beni mobili, attrezzature e strumentazioni, classificati fra i beni disponibili ai sensi dell’articolo 4 della legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49, non più utilizzabili e per i quali venga valutata infruttuosa o non economica la loro alienazione [26].

     18. [La gestione del procedimento amministrativo relativo agli interventi di cui ai commi 16 e 17 è di competenza della Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio - Servizio del patrimonio] [27].

     19. [Alla copertura degli oneri gestionali dei beni messi a disposizione delle Province ai sensi dell’articolo 2, comma 8, della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13, per l’esercizio delle funzioni trasferite ai sensi dell’articolo 4, comma 8, della legge regionale 3/2002, la Regione provvede annualmente mediante appositi conferimenti a favore delle Province medesime] [28].

     20. Nelle more della definizione dei rapporti connessi all’attuazione del disposto di cui al comma 19, l’Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere direttamente gli oneri gestionali di cui al comma 19 medesimo fino al 31 dicembre 2002, con imputazione delle relative spese alle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, a carico dei pertinenti capitoli di spesa del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     21. [Gli oneri per le spese postali, connessi all’esercizio da parte delle Province delle funzioni alle stesse trasferite ai sensi dell’articolo 4 della legge regionale 3/2002, sono a carico della Regione. I criteri e le modalità di attribuzione delle risorse necessarie sono definiti con deliberazione della Giunta regionale] [29].

     22. Per le finalità di cui al comma 21 è autorizzata la spesa di 125.000 euro per l’anno 2002 a carico dell’unità previsionale di base 1.1.10.1.6 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002 con riferimento al capitolo 1635 (1.1.152.2.12.33) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 10 - Servizio finanziario e contabile - spese correnti - con la denominazione “Trasferimenti alle Province per spese postali in relazione alle funzioni trasferite ai sensi dell’articolo 4 della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3”, e con lo stanziamento di 125.000 euro per l’anno 2002.

     23. All’onere di 125.000 euro derivante dal comma 22 si provvede mediante storno di pari importo dall’unità previsionale di base 52.3.9.1.669 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento al capitolo 1454 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, il cui stanziamento è conseguentemente ridotto di pari importo per l’anno 2002.

     24. All’articolo 4, comma 1, della legge regionale 12 agosto 1975, n. 56, come sostituito dall’articolo 8, comma 46, della legge regionale 4/2001, le parole “, nonché per le prestazioni fornite per i medesimi fini,” sono sostituite dalle seguenti:

     (Omissis).

     25. Per le finalità previste dall’articolo 4 della legge regionale 56/1975, come da ultimo modificato dal comma 24, è autorizzata la spesa di 5.000 euro per l’anno 2002 a carico dell’unità previsionale di base 52.3.9.1.674 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento al capitolo 1461 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, il cui stanziamento è elevato di pari importo e la cui denominazione è modificata mediante sostituzione delle parole “nonché per le prestazioni fornite per i medesimi fini” con le parole “per le prestazioni fornite per i medesimi fini e spese di rappresentanza istituzionale connesse a manifestazioni culturali”.

     26. All’articolo 36 della legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) al comma 1 dopo le parole “patrimonio disponibile regionale” sono aggiunte le parole

     (Omissis);

     b) al comma 2 dopo la parola “partecipazioni” sono aggiunte le parole

     (Omissis);

     c) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

     (Omissis).

     27. Al fine di garantire la continuità operativa del Fondo per il recupero del comprensorio minerario di Cave del Predil con il completo impiego delle risorse ad esso destinate, nell’ambito della gestione affidata al commissario straordinario istituito ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 2, all’articolo 2, comma 1, della citata legge regionale 2/1999, le parole “a tre anni” sono sostituite dalle parole

     (Omissis).

     28. All’articolo 3 della legge regionale 3/2002, dopo il comma 19 è inserito il seguente:

     (Omissis).

     29. [All’articolo 62, comma 14, della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16, le parole “di cui agli articoli 10, comma 2, e 63, commi 1 e 2,” sono sostituite dalle seguenti

     (Omissis)] [30].

     30. [All’articolo 62 della legge regionale 16/2002, dopo il comma 14 è inserito il seguente:

     (Omissis)] [31].

     31. All’articolo 21, comma 1, della legge regionale 27 novembre 2001, n. 29, dopo le parole “legge 13 marzo 1980, n. 70, e successive modificazioni ed integrazioni”, sono aggiunte le parole

     (Omissis).

     32. All’articolo 21 della legge regionale 29/2001, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

     (Omissis).

     33. Ai sensi dell’articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468 e per gli effetti dell’articolo 20 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, sono inseriti nell’elenco n. 1 annesso al documento tecnico allegato al bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e al bilancio per l’anno 2002 i seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa dei bilanci/documento tecnico citati, riferiti alle unità previsionali di base a fianco di ciascuno indicate:

     a) capitoli 1526 e 1527 (di nuova istituzione – tabella G) - U.P.B. 53.1.16.1.2211;

     b) capitolo 1529 - U.P.B. 52.3.16.1.391;

     c) capitolo 1592 - U.P.B. 1.3.10.1.19.

     34. Nello stato di previsione dell’entrata del documento tecnico allegato al bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e al bilancio per l’anno 2002 - alla rubrica n. 9 - Servizio del credito - sono apportate le seguenti modifiche:

     a) il codice di finanza regionale “(4.1.0)” dei capitoli 1306 e 1307 dell’unità previsionale di base 5.2.562 - come rettificata dall’articolo 6, comma 3 - è corretto in “(5.2.0)”;

     b) il codice di finanza regionale “(3.2.4)” del capitolo 772 dell’unità previsionale di base 3.2.522 è corretto in “(5.2.0)”; il citato capitolo 772 è trasferito - con il relativo stanziamento complessivo di 3.561.000 euro, suddiviso in ragione di 1.187.000 euro per ciascuno degli anni dal 2002 al 2004 - nell’unità previsionale di base 5.2.562 richiamata alla lettera a), il cui stanziamento è elevato di pari importo, a fronte del corrispondente azzeramento dello stanziamento dell’unità previsionale di base 3.2.522 che viene pertanto soppressa.

     35. Nello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato al bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e al bilancio per l’anno 2002 il codice di finanza regionale “2.1.233.3.09.17” del capitolo 850 dell’unità previsionale di base 1.2.7.2.10 è corretto in “2.1.233.3.12.32”.

     36. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce a ciascuno dei capitoli di cui alla tabella G allegata alla presente legge, nelle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002 ivi citate, sono autorizzate le variazioni di spesa per ciascuna indicate con riferimento ai rispettivi capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci predetti. Relativamente alle variazioni in diminuzione ivi disposte, si intendono ridotte le corrispondenti autorizzazioni di spesa. Le variazioni di spesa con proiezione sugli anni successivi al triennio gravano sulla corrispondente unità previsionale di base del bilancio per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli del relativo documento tecnico di accompagnamento. Sono altresì istituite le unità previsionali di base e i capitoli ivi indicati “di nuova istituzione” con la classificazione a fianco di ciascuno indicata; sono inoltre modificate le denominazioni dei capitoli recanti l’indicazione “modifica di denominazione”.

 

     Art. 8. (Copertura finanziaria).

     1. Il maggior onere complessivo conseguente alle nuove o maggiori autorizzazioni di spesa previste dagli articoli da 2 a 7, con esclusione di quelle recanti autonoma espressa copertura, nonché quello conseguente alla riduzione di entrata prevista dall’articolo 1, comma 2 - tabella A1 - a carico dell’unità previsionale di base 1.1.3/capitolo 80, trova copertura nel saldo finanziario di cui all’articolo 1, comma 1, nonché nelle variazioni in aumento di entrata previste dall’articolo 1, comma 2 - tabella A1 - e nelle riduzioni di spesa previste dagli articoli da 2 a 7 medesimi.

 

     Art. 9. (Sospensione degli effetti di disposizioni concernenti aiuti notificate alla Commissione dell’Unione Europea).

     1. Gli effetti delle disposizioni di cui all’articolo 6, comma 21, notificate alla Commissione dell’Unione europea, ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del trattato che istituisce la Comunità europea e secondo le modalità di cui alla legge regionale 19 maggio 1998, n. 9, relative alla unità previsionale di base 11.1.61.2.350 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento al capitolo 6338 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, sono sospesi fino alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell’avviso dell’esito positivo dell’esame della Commissione medesima.

 

     Art. 10. (Entrata in vigore).

     1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

Tabelle

(Omissis)


[1] Comma così sostituito dall’art. 3 della L.R. 29 gennaio 2003, n. 1.

[2] Comma così modificato dall’art. 3 della L.R. 20 agosto 2003, n. 14.

[3] Comma abrogato dall’art. 26 della L.R. 7 luglio 2006, n. 11, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata.

[4] Comma abrogato dall’art. 4 della L.R. 2 febbraio 2005, n. 1, con effetto dall’1 gennaio 2005.

[5] Comma così sostituito dall’art. 4 della L.R. 20 agosto 2003, n. 14.

[6] Comma abrogato dall'art. 64 della L.R. 26 novembre 2021, n. 20.

[7] Alinea così modificato dall’art. 4 della L.R. 26 gennaio 2004, n. 1.

[8] Comma già modificato dall’art. 4 della L.R. 26 gennaio 2004, n. 1, dall'art. 5 della L.R. 23 gennaio 2007, n. 1 e così ulteriormente modificato dall'art. 15 della L.R. 23 luglio 2009, n. 12.

[9] Comma così sostituito dall’art. 14 della L.R. 24 maggio 2004, n. 15.

[10] Comma già modificato dall’art. 4 della L.R. 2 febbraio 2005, n. 1, con effetto dall’1 gennaio 2005, e così ulteriormente modificato dall’art. 6 della L.R. 18 gennaio 2006, n. 2.

[11] Comma abrogato dall'art. 13 della L.R. 17 febbraio 2011, n. 2, con la decorrenza ivi prevista.

[12] Comma abrogato dall'art. 13 della L.R. 17 febbraio 2011, n. 2, con la decorrenza ivi prevista.

[13] Comma abrogato dall'art. 38 della L.R. 11 agosto 2014, n. 16.

[14] Comma abrogato dall’art. 113 della L.R. 5 dicembre 2005, n. 29.

[15] Comma abrogato dall'art. 105 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 21.

[16] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[17] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[18] Comma abrogato dall'art. 77 della L.R. 8 agosto 2007, n. 21.

[19] Comma abrogato dall'art. 77 della L.R. 8 agosto 2007, n. 21.

[20] Comma inserito dall’art. 6 della L.R. 26 gennaio 2004, n. 1 e abrogato dall'art. 96 della L.R. 22 febbraio 2021, n. 3.

[21] Comma abrogato dall’art. 78 della L.R. 9 agosto 2005, n. 18.

[22] Comma abrogato dall’art. 78 della L.R. 9 agosto 2005, n. 18.

[23] Comma abrogato dall’art. 78 della L.R. 9 agosto 2005, n. 18.

[24] Comma abrogato dall’art. 78 della L.R. 9 agosto 2005, n. 18.

[25] Comma sostituito dall’art. 5 della L.R. 30 aprile 2003, n. 12 e abrogato dall'art. 30 della L.R. 4 maggio 2012, n. 10.

[26] Comma così modificato dall'art. 14 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 26.

[27] Comma abrogato dall'art. 14 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 26.

[28] Comma abrogato dall’art. 2 della L.R. 21 luglio 2004, n. 19.

[29] Comma abrogato dall’art. 2 della L.R. 21 luglio 2004, n. 19.

[30] Comma abrogato dall'art. 65 della L.R. 29 aprile 2015, n. 11.

[31] Comma abrogato dall'art. 65 della L.R. 29 aprile 2015, n. 11.