§ 3.1.7 – L.R. 8 gennaio 1968, n. 1.
Provvidenze per il miglioramento delle abitazioni rurali. [2]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura e foreste
Data:08/01/1968
Numero:1


Sommario
Art. 1.      Allo scopo di migliorare le condizioni di vita delle famiglie dei coltivatori diretti e degli affittuari, anche associati, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in [...]
Art. 2.      Il concorso negli interessi potrà essere concesso a favore di coltivatori diretti, anche associati, che contraggono mutui di miglioramento a termine della legge 5 luglio 1928, n. 1760 e [...]
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5.      Le domande di contributo, in carta legale e due copie, dovranno essere indirizzate all'Assessorato dell'agricoltura, delle foreste e dell'economia montana, per il tramite degli Ispettorati [...]
Art. 6.      L'esecuzione delle opere, per le quali si richiede il concorso negli interessi o il contributo, non potrà avere inizio se non dopo aver ricevuto l'autorizzazione scritta del competente [...]
Art. 7.      L'accoglimento delle domande sarà subordinato all'entità degli stanziamenti annualmente disposti per gli interventi previsti dalla presente legge, con precedenza per - quanto attiene [...]
Art. 8.      Per la qualifica di coltivatore diretto e di affittuario valgono le norme di cui alle vigenti disposizioni di legge
Art. 9.      L'erogazione del contributo di cui all'articolo 3 avverrà a seguito del collaudo delle opere
Art. 10.      Viene istituito un fondo di garanzia per la copertura dei rischi derivanti dalla concessione, a termini della presente legge, di mutui di miglioramento a favore dei coltivatori diretti e degli [...]
Art. 11.      Per i mutui di cui alla presente legge, si applicano, ove non contrastanti, le disposizioni dell'articolo 34 della legge 2 giugno 1961, n. 454, nonché le disposizioni di cui al D.P.R. 22 maggio [...]
Art. 12.      Ove per gli interventi di cui ai precedenti articoli i coltivatori interessati ricorrano a provvidenze disposte con norme dello Stato, l'Amministrazione regionale potrà concedere ad essi la [...]
Art. 13.      Per l'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 2 della presente legge è autorizzato, per l'esercizio finanziario 1967, il limite di impegno di lire 200 milioni
Art. 14.      Per l'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 3 della presente legge è autorizzata la spesa di lire 700 milioni per l'esercizio finanziario 1967 e di lire 200 milioni per ciascuno [...]
Art. 15.      Per la concessione della garanzia di cui all'articolo 10 della presente legge è autorizzata, nell'esercizio finanziario 1967, la spesa di lire 200 milioni


§ 3.1.7 – L.R. 8 gennaio 1968, n. 1. [1]

Provvidenze per il miglioramento delle abitazioni rurali. [2]

(B.U. 11 gennaio 1968, n. 11).

 

Art. 1.

     Allo scopo di migliorare le condizioni di vita delle famiglie dei coltivatori diretti e degli affittuari, anche associati, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale e concorsi negli interessi.

 

     Art. 2.

     Il concorso negli interessi potrà essere concesso a favore di coltivatori diretti, anche associati, che contraggono mutui di miglioramento a termine della legge 5 luglio 1928, n. 1760 e successive modificazioni e integrazioni, per la costruzione, la trasformazione, il completamento e l'ampliamento delle case di abitazione [3].

     Il concorso verrà corrisposto per una durata massima di 20 anni, in misura costante, lasciando a carico del beneficiario le rate di ammortamento, calcolate al tasso del 3,50 per cento, e gli interessi di preammortamento, calcolati nella misura del 3,50 per cento [4].

 

          Art. 3. [5]

 

     Art. 4. [6]

 

     Art. 5.

     Le domande di contributo, in carta legale e due copie, dovranno essere indirizzate all'Assessorato dell'agricoltura, delle foreste e dell'economia montana, per il tramite degli Ispettorati dell'agricoltura o degli Ispettorati delle foreste competenti per territorio, ai quali dovranno pervenire entro il mese di febbraio di ciascun anno.

     Mentre per gli interventi di cui all'articolo 2 la documentazione sarà quella di rito per i mutui di credito agrario di miglioramento, per i lavori di cui all'articolo 3 alla domanda dovranno essere allegati:

     a) l'elenco analitico dei lavori da eseguire e delle relative spese, contenute entro il limite indicato nel primo comma dell'articolo 3;

     b) lo stato di famiglia del richiedente;

     c) il certificato di residenza del richiedente.

     Per gli esercizi 1967 e 1968 le domande dovranno pervenire agli Ispettorati competenti entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge [7].

 

     Art. 6.

     L'esecuzione delle opere, per le quali si richiede il concorso negli interessi o il contributo, non potrà avere inizio se non dopo aver ricevuto l'autorizzazione scritta del competente Ispettorato.

 

     Art. 7.

     L'accoglimento delle domande sarà subordinato all'entità degli stanziamenti annualmente disposti per gli interventi previsti dalla presente legge, con precedenza per - quanto attiene all'articolo 3 - per le domande riguardanti le case di abitazione ritenute maggiormente abbisognevoli di miglioramento delle zone economicamente più depresse.

     Le domande non accolte nell'anno di presentazione per indisponibilità di finanziamenti potranno essere accettate nell'anno successivo con i criteri di precedenza di cui al comma precedente.

 

     Art. 8.

     Per la qualifica di coltivatore diretto e di affittuario valgono le norme di cui alle vigenti disposizioni di legge.

 

     Art. 9.

     L'erogazione del contributo di cui all'articolo 3 avverrà a seguito del collaudo delle opere.

     L'erogazione del concorso regionale di cui all'articolo 2 verrà effettuata con rate semestrali, od annuali, costanti posticipate, corrisposte all'istituto finanziatore. Unitamente alla prima rata verrà liquidato il concorso negli interessi di preammortamento.

     (Omissis) [8].

 

     Art. 10.

     Viene istituito un fondo di garanzia per la copertura dei rischi derivanti dalla concessione, a termini della presente legge, di mutui di miglioramento a favore dei coltivatori diretti e degli affittuari, anche associati.

     Tale garanzia sussidiaria si esplica sino alla complessiva perdita che gli Istituti mutuanti dimostrino di avere sofferto dopo l'esperimento delle procedure di riscossione coattiva sui beni delle ditte mutuatarie inadempienti per almeno due rate annuali o quattro semestrali consecutive.

     Il beneficio della garanzia non è cumulabile con altri analoghi benefici previsti dalle leggi dello Stato.

     La concessione della garanzia verrà disciplinata con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'agricoltura, alle foreste e all'economia montana, di concerto con l'Assessore alle finanze.

 

     Art. 11.

     Per i mutui di cui alla presente legge, si applicano, ove non contrastanti, le disposizioni dell'articolo 34 della legge 2 giugno 1961, n. 454, nonché le disposizioni di cui al D.P.R. 22 maggio 1967, n. 446.

     Agli Istituti mutuanti verrà riconosciuto il tasso periodicamente stabilito dallo Stato per i mutui di cui all'articolo 16 della legge 27 ottobre 1966, n. 910.

 

     Art. 12.

     Ove per gli interventi di cui ai precedenti articoli i coltivatori interessati ricorrano a provvidenze disposte con norme dello Stato, l'Amministrazione regionale potrà concedere ad essi la differenza integrativa dei maggiori benefici di cui alla presente legge.

 

     Art. 13.

     Per l'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 2 della presente legge è autorizzato, per l'esercizio finanziario 1967, il limite di impegno di lire 200 milioni [9].

     Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione nella spesa del bilancio della Regione in misura di lire 200 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1967 al 1986.

     Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1967 è istituito il capitolo 684 con la denominazione: «Contributi negli interessi a favore dei coltivatori diretti e degli affittuari, anche associati, che contraggono mutui per la costruzione, trasformazione e ampliamento delle case di abitazione», e con lo stanziamento di lire 200 milioni, da prelevarsi dall'apposito fondo speciale iscritto al capitolo 901 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1967 (Rubrica n. 3 dell'elenco 5 allegato al bilancio medesimo).

     L'onere di lire 200 milioni, relativo all'esercizio finanziario 1967, fa carico al sopracitato capitolo 684 e quello per gli esercizi dal 1968 al 1986 graverà sui corrispondenti capitoli dei bilanci regionali per gli esercizi medesimi.

 

     Art. 14.

     Per l'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 3 della presente legge è autorizzata la spesa di lire 700 milioni per l'esercizio finanziario 1967 e di lire 200 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1968 al 1971 [10].

     Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1967 è istituito il capitolo 685 con la denominazione: «Contributi e sussidi diretti a migliorare le condizioni di vita delle famiglie dei coltivatori diretti e degli affittuari nonché a promuovere il miglioramento delle condizioni igienico sanitarie e di abitabilità delle case dei coltivatori diretti e degli affittuari anche associati», e con lo stanziamento di lire 700 milioni.

     A favore di detto capitolo si provvede:

     - per lire 200 milioni mediante storno di lire 100 milioni dal capitolo 324, di lire 50 milioni dal capitolo 655 e di lire 50 milioni dal capitolo 615 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1967;

     - per lire 500 milioni mediante la maggiore entrata di pari importo accertata sul capitolo 11 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1967, il cui stanziamento di lire 950 milioni viene aumentato a lire 1.450.000.000.

     La spesa di lire 700 milioni relativa all'esercizio 1967 fa carico al sopracitato capitolo 685 e quella per gli esercizi dal 1968 al 1971 graverà sui corrispondenti capitoli dei bilanci regionali per gli esercizi medesimi.

 

     Art. 15.

     Per la concessione della garanzia di cui all'articolo 10 della presente legge è autorizzata, nell'esercizio finanziario 1967, la spesa di lire 200 milioni [11].

     Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1967, è istituito il capitolo 573 con la denominazione: «Fondo per la concessione di garanzie sui mutui contratti dai coltivatori diretti e degli affittuari, anche associati, per la costruzione, trasformazione e ampliamento delle case di abitazione», e con lo stanziamento di lire 200 milioni.

     A favore di detto capitolo si provvede mediante storno, ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 5 luglio 1965, n. 9, della disponibilità di lire 200 milioni accertata sullo stanziamento iscritto al capitolo 25313681 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1965.

     La predetta spesa di lire 200 milioni fa carico al precitato capitolo 573 dell'esercizio finanziario 1967.

     A partire dall'esercizio finanziario 1973, gli eventuali oneri graveranno su apposito capitolo di spesa obbligatoria da iscrivere «per memoria» nel bilancio regionale [12].


[1] Abrogata dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[2] Per quanto concerne la denominazione degli Assessorati e/o delle Direzioni regionali vedi ora il combinato disposto degli artt. 7, 2 e 6 della L.R. 13 giugno 1980, n. 12.

[3] Comma così integrato dall'art. 16 della L.R. 12 agosto 1975, n. 58. Vedi anche l'art. 1, primo e terzo comma, e l'art. 8 della L.R. 6 settembre 1976, n. 51, nonché l'art. 1 della L.R. 5 giugno 1978, n. 55.

[4] L'elevazione dall'1% al 3.50% per le rate di ammortamento e di preammortamento è stata prevista dall'art. 8 della L.R. 27 giugno 1975, n. 42, fatte salve le eccezioni di cui al II comma dell'art. 2 della legge regionale medesima.

[5] Articolo abrogato dall'art. 80 della L.R. 13 luglio 1998, n. 12.

[6] Articolo abrogato dall'art. 80 della L.R. 13 luglio 1998, n. 12.

[7] Vedi anche l'art. 3 della L.R. 19 gennaio 1972, n. 4.

[8] Comma soppresso dall'ultimo comma dell'art. 8 della L.R. 27 giugno 1975, n. 42.

[9] Vedi anche l'art. 4 della L.R. 19 gennaio 1972, n. 4; l'art. 2 della L.R. 6 aprile 1972, n. 15; l'art. 2 della L.R. 16 aprile 1973, n. 26; l'art. 7 della L.R. 27 giugno 1975, n. 42 e l'art. 14 della L.R. 30 luglio 1977, n. 45.

[10] Vedi anche l'art. 3 della L.R. 24 dicembre 1970, n. 49; l'art. 2 della L.R. 19 gennaio 1972, n. 4; l'art. 2 della L.R. 6 aprile 1972, n. 15 e l'art. 1 della L.R. 16 aprile 1973, n. 26.

[11] Vedi anche l'art. 2 della L.R. 6 aprile 1972, n. 15.

[12] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 5 novembre 1973, n. 50.