§ 3.1.26 - Legge Regionale 16 aprile 1973, n. 26.
Provvidenze a favore delle abitazioni rurali.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura e foreste
Data:16/04/1973
Numero:26


Sommario
Art. 1.      Per i fini previsti dagli articoli 3 e 4 della legge regionale 8 gennaio 1968, n. 1, come integrata dalle leggi regionali 24 dicembre 1970, n. 49 e 19 gennaio 1972, n. 4, è autorizzata, per [...]
Art. 2.      Per gli scopi previsti dagli articoli 2 e 4 della legge regionale 8 gennaio 1968, n. 1, è autorizzato nell'esercizio 1973, un ulteriore limite d'impegno di lire 100 milioni.


§ 3.1.26 - Legge Regionale 16 aprile 1973, n. 26.

Provvidenze a favore delle abitazioni rurali.

(B.U. 19 aprile 1973, n. 16).

 

Art. 1.

     Per i fini previsti dagli articoli 3 e 4 della legge regionale 8 gennaio 1968, n. 1, come integrata dalle leggi regionali 24 dicembre 1970, n. 49 e 19 gennaio 1972, n. 4, è autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1973 al 1977, l'ulteriore spesa di lire 300 milioni.

     Tale onere fa carico, per l'esercizio finanziario 1973, al capitolo 5303 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario medesimo, il cui stanziamento viene elevato da lire 500 milioni a lire 800 milioni mediante prelevamento di lire 300 milioni dal fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1973 (Rubrica n. 5 dell'elenco 5 allegato al bilancio medesimo).

     La spesa di lire 300 milioni, autorizzata per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1974 al 1977, graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.

 

     Art. 2.

     Per gli scopi previsti dagli articoli 2 e 4 della legge regionale 8 gennaio 1968, n. 1, è autorizzato nell'esercizio 1973, un ulteriore limite d'impegno di lire 100 milioni.

     Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale in misura di lire 100 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1973 al 1992.

     L'onere di lire 100 milioni relativo all'annualità dell'esercizio finanziario 1973 fa carico al capitolo 5301 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio medesimo, il cui stanziamento viene elevato da lire 300 milioni a lire 400 milioni mediante prelevamento di lire 100 milioni dal fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1973 (Rubrica n. 5 dell'elenco 5 allegato al bilancio medesimo).

     La spesa di lire 100 milioni, conseguente alle annualità autorizzate per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1974 al 1992, graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.