§ 3.1.50 - Legge Regionale 5 giugno 1978, n. 55.
Ulteriore finanziamento di leggi regionali recanti agevolazioni creditizie per l'agricoltura.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura e foreste
Data:05/06/1978
Numero:55


Sommario
Art. 1.      Per la concessione del concorso negli interessi a favore dei coltivatori diretti e degli affittuari coltivatori diretti, singoli od associati che contraggono mutui di miglioramento a termini [...]
Art. 2.      Per le finalità di cui al primo comma dell'articolo 6 della legge regionale 3 settembre 1976, n. 50, è autorizzata la spesa complessiva di lire 200 milioni per gli esercizi dal 1978 al 1981, di [...]
Art. 3.      Per le finalità previste dal precedente articolo 2, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978, viene [...]
Art. 4.      Per gli scopi previsti dall'articolo 1 della legge regionale 16 maggio 1973, n. 45, come modificata e rifinanziata dalla legge regionale 26 aprile 1976, n. 10, è autorizzato nell'esercizio 1978, [...]
Art. 5.      Alla concessione del concorso negli interessi per le pratiche concernenti agevolazioni creditizie previste dalle leggi regionali 8 gennaio 1968, n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni, [...]
Art. 6.      Per incoraggiare lo sviluppo e il miglioramento del patrimonio e delle produzioni zootecniche l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un concorso negli interessi sui prestiti di [...]
Art. 7.      Le domande volte ad ottenere le provvidenze di cui all'articolo precedente dovranno essere presentate all'Istituto o all'Ente autorizzato al credito agrario di esercizio, tramite il competente [...]
Art. 8.      All'assegnazione agli Istituti ed agli Enti di cui al precedente articolo 7 dei finanziamenti necessari per il concorso sugli interessi di cui all'articolo 6, si provvede su conforme [...]
Art. 9.      I prestiti di cui al 1º comma dell'articolo 6 non potranno eccedere la seguente durata:
Art. 10.      Alle operazioni di prestito previste dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui alla legge 9 febbraio 1963, n. 130, nonché le disposizioni in materia di garanzia sussidiaria del [...]
Art. 11.      Per le finalità previste dall'articolo 6 della presente legge è autorizzato, per l'esercizio 1978, il limite d'impegno di lire 200 milioni
Art. 12.      L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere concorsi negli interessi sui prestiti agrari di esercizio ad ammortamento quinquennale contratti a cooperative e loro consorzi per gli scopi [...]
Art. 13.      Le domande volte ad ottenere le provvidenze di cui all'articolo precedente dovranno essere presentate all'Istituto o all'Ente autorizzato ad esercitare il credito agrario tramite il competente [...]
Art. 14.      Per le finalità previste dall'articolo 12 della presente legge è autorizzato, per l'esercizio 1978,il limite d'impegno di lire 200 milioni
Art. 15.      La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 3.1.50 - Legge Regionale 5 giugno 1978, n. 55. [1]

Ulteriore finanziamento di leggi regionali recanti agevolazioni creditizie per l'agricoltura.

(B.U. 6 giugno 1978, n. 47).

 

Art. 1.

     Per la concessione del concorso negli interessi a favore dei coltivatori diretti e degli affittuari coltivatori diretti, singoli od associati che contraggono mutui di miglioramento a termini della legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni, per gli scopi, alle condizioni e con le modalità di cui alla legge regionale 8 gennaio 1968, n. 1, come modificata ed integrata dalle leggi regionali 24 dicembre 1970, n. 49, 19 gennaio 1972, n. 4, 5 novembre 1973, n. 50, 27 giugno 1975, n. 42 e 12 agosto 1975, n. 58, è autorizzato, nell'esercizio 1978, un ulteriore limite d'impegno di lire 405 milioni.

     Ai mutui di cui al comma precedente si applica la disposizione di cui al secondo comma dell'articolo 1 della legge regionale 6 settembre 1976, n. 51.

     Le annualità relative al limite di cui al primo comma del presente articolo saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 405 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1978 al 1999.

     L'onere di lire 1.620 milioni, corrispondenti alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1978 al 1981, di cui lire 405 milioni relativi all'annualità-autorizzata per l'esercizio 1978, fa carico al capitolo 5954 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 1.620 milioni per il piano, di cui lire 405 milioni per l'esercizio 1978.

     Al predetto onere di lire 1.620 milioni, di cui lire 405 milioni, per l'esercizio 1978, si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 9000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 (Rubrica n. 5 - partita n. 1 dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

     Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1982 al 1999 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.

 

     Art. 2.

     Per le finalità di cui al primo comma dell'articolo 6 della legge regionale 3 settembre 1976, n. 50, è autorizzata la spesa complessiva di lire 200 milioni per gli esercizi dal 1978 al 1981, di cui lire 100 milioni per l'esercizio 1978, da erogare all'Ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura nella Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

     Le operazioni di prestito di cui al comma precedente verranno attuate dal predetto Ente di sviluppo secondo le disposizioni di cui ai commi secondo, terzo, quarto e quinto del richiamato articolo 6 della legge regionale 3 settembre 1976, n. 50.

 

     Art. 3.

     Per le finalità previste dal precedente articolo 2, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978, viene istituito al Titolo II

- Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria XI - il capitolo 7547 con la

denominazione: «Contributo all'Ente regionale per lo sviluppo

dell'agricoltura nella Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia per la

concessione - nel quadro dei principi stabiliti dalla legge 18 aprile 1974,

n. 118 - di concorsi negli interessi su prestiti agrari di esercizio, con

ammortamento sino a tre anni, per le esigenze delle aziende agricole,

singole o associate, e dei relativi organismi associativi a norma della

legge 5 luglio 1928, n. 1760 e successive modificazioni ed integrazioni,

per gli scopi di cui all'articolo 2 della predetta legge» e con lo

stanziamento complessivo di lire 200 milioni per gli esercizi dal 1978 al

1981, di cui lire 100 milioni per l'esercizio 1978, cui si provvede mediane

prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al

capitolo 9000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario

per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978,

è precisamente:

     per lire 100 milioni di cui lire 50 milioni per l'esercizio 1978, dalla Rubrica n. 5 - Partita n. 9 dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio predetti;

     per i restanti 100 milioni di cui lire 50 milioni per l'esercizio 1978, dalla Rubrica n. 5 - Partita n. 12 del sopracitato elenco n. 5.

 

     Art. 4.

     Per gli scopi previsti dall'articolo 1 della legge regionale 16 maggio 1973, n. 45, come modificata e rifinanziata dalla legge regionale 26 aprile 1976, n. 10, è autorizzato nell'esercizio 1978, un ulteriore limite di impegno di lire 400 milioni.

     Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale in misura di lire 400 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1978 al 2007.

     L'onere di lire 1.600 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1978 al 1981, di cui lire 400 milioni relativi all'annualità autorizzata per l'esercizio 1978, fa carico al capitolo 7456 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 1.600 milioni per il piano, di cui lire 400 milioni per l'esercizio 1978.

     Al predetto onere di lire 1.600 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 9000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 (Rubrica n. 5 - partita n. 4 dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

     Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1982 al 2007 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.

 

     Art. 5.

     Alla concessione del concorso negli interessi per le pratiche concernenti agevolazioni creditizie previste dalle leggi regionali 8 gennaio 1968, n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni, 22 dicembre 1971, n. 61 e successive modifiche ed integrazioni, 16 maggio 1973, n. 45 e successive modificazioni ed integrazioni e per le altre leggi che prevedono la concessione di contributi negli interessi sui mutui agrari, l'Amministrazione regionale può provvedere mediante decreti, anche cumulativi, sulla base dei nulla-osta rilasciati.

     La quota di concorso regionale negli interessi per ciascun mutuo verrà liquidata direttamente all'Istituto mutuante dietro presentazione di elenchi redatti in conformità all'articolo 53 del regolamento della legge sul credito agrario di cui al decreto ministeriale 23 gennaio 1928.

     Alla concessione e liquidazione del concorso sui mutui agrari a tasso agevolato potrà provvedersi, anche contestualmente, sulla base degli elenchi di cui al comma precedente.

     Qualora, a causa di variazioni del tasso massimo di riferimento, agli Istituti dovesse corrispondersi, per alcune operazioni, una quota di concorso negli interessi maggiore di quella formalmente impegnata ai sensi del primo comma del presente articolo, al maggiore onere si farà fronte con economie risultanti da altre operazioni a termini della medesima legge regionale oppure con eventuali disponibilità.

     E' abrogata ogni disposizione contrastante con quanto stabilito dal presente articolo.

 

     Art. 6.

     Per incoraggiare lo sviluppo e il miglioramento del patrimonio e delle produzioni zootecniche l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un concorso negli interessi sui prestiti di esercizio e di ammortamento sino a 5 anni per l'acquisto di bestiame, di macchine ed attrezzature avicole e zootecniche erogati, ai sensi della legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modifiche ed integrazioni, dagli Istituti ed Enti esercenti il credito agrario ad imprenditori agricoli, singoli o comunque associati, ivi compresi i mezzadri e alle cooperative agricole.

     L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere il medesimo concorso sui prestiti di esercizio per l'acquisto di trattrici, macchine ed attrezzature per l'attività agricola [2].

     La misura del concorso regionale sarà pari alla differenza tra la rata di ammortamento semestrale, calcolata al tasso massimo di riferimento determinato dallo Stato ai sensi dell'articolo 34 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e quella calcolata al tasso di interesse dovuto dalle aziende e dalle cooperative prestatarie, tasso che verrà determinato - con deliberazione della Giunta regionale - in misura non inferiore a quella stabilita dallo Stato per le operazioni di credito agrario di esercizio assistite da concorso pubblico nel pagamento degli interessi. Per i prestiti assentiti con parere ispettoriale in data anteriore all'adozione della surriferita deliberazione giuntale, il tasso di interesse dovuto dalle aziende e cooperative prestatarie sarà uguale a quello determinato dallo Stato per le operazioni di credito agrario di esercizio assistite da concorso nel pagamento degli interessi con il Decreto ministeriale 7 aprile 1976, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 116 del 4 maggio 1976 o a quello risultante da eventuali modifiche al medesimo [3].

 

     Art. 7.

     Le domande volte ad ottenere le provvidenze di cui all'articolo precedente dovranno essere presentate all'Istituto o all'Ente autorizzato al credito agrario di esercizio, tramite il competente Ispettorato provinciale dell'agricoltura, in epoca non posteriore alla data di effettuazione degli acquisti [4].

     Gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura inoltreranno le domande ritenute accoglibili agli Istituti od Enti corredate da apposito parere, concernente la congruità della spesa e la rispondenza tecnico-economica degli acquisti e contenente l'importo massimo ammissibile a prestito agevolato, che potrà essere pari alla intera spesa sostenuta esclusa l'imposta sul valore aggiunto [5].

     L'agevolazione prevista dall'articolo 6 della presente legge può essere richiesta anche per acquisti già effettuati, a condizione che sia stata presentata domanda per beneficiare delle provvidenze previste dall'articolo 13 o dall'art. 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, in epoca non posteriore alla data di rilascio della fattura o di altro documento comprovante l'avvenuto acquisto [6].

 

     Art. 8.

     All'assegnazione agli Istituti ed agli Enti di cui al precedente articolo 7 dei finanziamenti necessari per il concorso sugli interessi di cui all'articolo 6, si provvede su conforme deliberazione della Giunta regionale la quale - tenuto conto dei pareri di cui al secondo comma del già citato articolo 7 - determina l'elenco delle domande da accogliere e, per ciascuna di esse, L'entità e la durata massima del prestito.

     Alla liquidazione ed al pagamento delle assegnazioni si provvede a presentazione di elenchi mensili dei prestiti erogati dagli Istituti ed Enti mutuanti e dopo che gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura avranno attestato l'avvenuta effettuazione degli acquisti.

     Detto concorso è direttamente versato agli Istituti ed Enti mutuanti in semestralità costanti erogate posticipatamente e decorrenti dal primo giorno del mese successivo a quello dell'erogazione [7].

 

     Art. 9.

     I prestiti di cui al 1º comma dell'articolo 6 non potranno eccedere la seguente durata:

     - tre semestri per l'acquisto di bestiame da ingrasso;

     - otto semestri per l'acquisto di animali da allevamento per la riproduzione;

     - dieci semestri per l'acquisto di macchine ed attrezzature per uso avicolo e zootecnico [8].

     I prestiti per l'acquisto di trattrici, macchine ed attrezzature per l'attività agricola, non potranno eccedere la durata di dieci semestri e potranno essere concessi nella misura del 90% della spesa ammissibile per acquisti da parte di cooperativa agricole, coltivatori diretti, affittuari coltivatori diretti e mezzadri, nella misura del 75% della spesa ammissibile per acquisti da parte di altre categorie di imprenditori agricoli [9].

 

     Art. 10.

     Alle operazioni di prestito previste dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui alla legge 9 febbraio 1963, n. 130, nonché le disposizioni in materia di garanzia sussidiaria del Fondo interbancario di cui all'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454 e successive modifiche ed integrazioni.

     Il concorso negli interessi di cui all'articolo 6 della presente legge non può essere cumulato, per i medesimi scopi, con altre provvidenze contributive o creditizie previste da leggi statali o regionali.

 

     Art. 11.

     Per le finalità previste dall'articolo 6 della presente legge è autorizzato, per l'esercizio 1978, il limite d'impegno di lire 200 milioni [10].

     Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 200 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1978 al 1982.

     Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 viene istituito al Titolo II Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria XI - il capitolo 7548 con la denominazione: «Concorso negli interessi sui Prestiti di esercizio ad ammortamento sino a 5 anni per l'acquisto di bestiame e di macchine ed attrezzature avicole e zootecniche» e con lo stanziamento complessivo di lire 800 milioni corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1978 al 1981 di cui lire 200 milioni relativi all'annualità autorizzata per l'esercizio 1978.

     Al predetto onere di lire 800 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 9000 dello stato di previsione della spesa nel piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 (Rubrica n. 5 - partita n. 7 dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

     L'onere relativo all'annualità autorizzata per l'esercizio 1982 farà carico al corrispondente capitolo del bilancio per l'esercizio medesimo.

 

     Art. 12.

     L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere concorsi negli interessi sui prestiti agrari di esercizio ad ammortamento quinquennale contratti a cooperative e loro consorzi per gli scopi ed alle condizioni di cui al punto e) dell'articolo 1 della legge 1º luglio 1977, n. 403.

     Il concorso negli interessi di cui al primo comma del presente articolo verrà ragguagliato alla differenza tra la rata semestrale o annuale di ammortamento - calcolata al tasso massimo di riferimento determinato dallo Stato ai sensi dell'articolo 34 della legge 2 giugno 1961, n. 454, per le operazioni di credito suddette e quella di ammortamento calcolata al tasso di interesse dovuto dal beneficiario che viene stabilito nella misura dell'1 per cento.

     Le operazioni di prestito o mutuo di cui al presente articolo sono assistite dal Fondo interbancario di garanzia di cui all'articolo 36, escluso l'ultimo comma, della legge 2 giugno 1961, n. 454 e successive modifiche e integrazioni.

 

     Art. 13.

     Le domande volte ad ottenere le provvidenze di cui all'articolo precedente dovranno essere presentate all'Istituto o all'Ente autorizzato ad esercitare il credito agrario tramite il competente Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

     Gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura inoltreranno le domande ritenute accoglibili agli Istituti od Enti corredate da apposito parere sull'ammontare dei finanziamenti concedibili.

     Il provvedimento di concessione e contestuale liquidazione del concorso regionale negli interessi verrà emesso, sulla base di elenchi mensili presentati dagli Istituti od Enti mutuanti, ed è direttamente versato a questi ultimi in annualità o semestralità costanti erogate anticipatamente e decorrenti dal 1º giorno del mese successivo a quello dell'erogazione.

 

     Art. 14.

     Per le finalità previste dall'articolo 12 della presente legge è autorizzato, per l'esercizio 1978,il limite d'impegno di lire 200 milioni [11].

     Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 200 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1978 al 1982.

     Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l'esercizio 1978 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria XI - il capitolo 7551 con la denominazione: «Concorsi negli interessi sui prestiti agrari di esercizio ad ammortamento quinquennale contratti da cooperative e loro consorzi per gli scopi ed alle condizioni di cui al punto e) dell'articolo 1 della legge 1º luglio 1977, n. 403» e con lo stanziamento complessivo di lire 800 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1978 al 1981, di cui lire 200 milioni per l'esercizio 1978.

     Al predetto onere di lire 800 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 9000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per L'esercizio finanziario 1978 (Rubrica n. 5 - partita n. 12 dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

     L'onere relativo all'annualità autorizzata per l'esercizio finanziario 1982 farà carico al corrispondente capitolo del bilancio per l'esercizio medesimo.

 

     Art. 15.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[2] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 1º settembre 1979, n. 58. Vedi anche i prestiti integrativi di cui agli artt. 5, lettera b), e 6 della L.R. 20 novembre 1982, n. 80.

[3] Comma così sostituito dall'art. 6 della L.R. 3 ottobre 1981, n. 70. Vedi il limite di impegno di cui all'art. 5 della L.R. 30 gennaio 1984, n. 4 e all'art. 36 della L.R. 1º febbraio 1991, n. 4.

[4] Vedi anche l'interpretazione autentica di cui all'art. 10 della L.R. 25 giugno 1981, n. 39.

[5] Comma così sostituito dall'art. 10 della L.R. 21 gennaio 1983, n. 9.

[6] Comma così modificato dall'art. 17 della L.R. 1º settembre 1979, n. 58.

[7] Articolo così sostituito dall'art. 11 della L.R. 21 gennaio 1983, n. 9.

[8] Comma così modificato dall'art. 18 della L.R. 1º settembre 1979, n. 58.

[9] Comma aggiunto dall'art. 18 della L.R. 1º settembre 1979, n. 58.

[10] Vedi anche l'art. 37 della L.R. 1º settembre 1979, n. 58, l'art. 9 della L.R. 3 ottobre 1981, n. 70, l'art. 9 della L.R. 26 agosto 1983, n. 75, l'art. 2 della L.R. 30 gennaio 1986, n. 5, l'art. 55 della L.R. 30 gennaio 1989, n. 2 e l'art. 29 della L.R. 9 luglio 1990, n. 29.

[11] Vedi la riduzione di impegno di cui all'art. 3 della L.R. 25 settembre 1981, n. 69.