§ 30.1.1.c - Legge 9 febbraio 1963, n. 130.
Norma interpretativa in materia di concorso statale sui prestiti di esercizio di cui agli articoli 16, lettera a), e 19 della legge 2 giugno [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:30. Credito
Capitolo:30.1 credito agrario e peschereccio
Data:09/02/1963
Numero:130


Sommario
Art. unico.      Il concorso dello Stato sui prestiti di cui agli articoli 16, lettera a), e 19 della legge 2 giugno 1961, n. 454, è corrisposto per l'intera durata delle operazioni [...]


§ 30.1.1.c - Legge 9 febbraio 1963, n. 130. [1]

Norma interpretativa in materia di concorso statale sui prestiti di esercizio di cui agli articoli 16, lettera a), e 19 della legge 2 giugno 1961, n. 454.

(G.U. 2 marzo 1963, n. 59).

 

 

     Art. unico.

     Il concorso dello Stato sui prestiti di cui agli articoli 16, lettera a), e 19 della legge 2 giugno 1961, n. 454, è corrisposto per l'intera durata delle operazioni originariamente prevista, anche quando il prestatario estingua anticipatamente, in tutto o in parte, il proprio debito, sempreché la somma concessa a prestito sia stata già impiegata per gli scopi previsti.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.