§ 3.1.22 - Legge Regionale 6 aprile 1972, n. 15.
Ulteriori finanziamenti di leggi regionali a favore dell'E.R.S.A. e nel settore delle abitazioni rurali.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura e foreste
Data:06/04/1972
Numero:15


Sommario
Art. 1.      L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere per l'attività dell'Ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura, istituito con la legge regionale 18 luglio 1967, n. 15 - modificata ed [...]
Art. 2.      Per le finalità previste dalla legge regionale 8 gennaio 1968, n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata una ulteriore spesa di lire 500 milioni per ciascuno degli esercizi [...]
Art. 3.      Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1972 sono istituiti - al Titolo II - Rubrica n. 5 - Categoria XI - i seguenti capitoli:


§ 3.1.22 - Legge Regionale 6 aprile 1972, n. 15. [1]

Ulteriori finanziamenti di leggi regionali a favore dell'E.R.S.A. e nel settore delle abitazioni rurali.

(B.U. 11 aprile 1972, n. 12).

 

Art. 1.

     L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere per l'attività dell'Ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura, istituito con la legge regionale 18 luglio 1967, n. 15 - modificata ed integrata con la legge regionale 23 luglio 1970, n. 26, e con l'articolo 8 della legge regionale 28 dicembre 1971, n. 67 - un contributo di lire 1 miliardo per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1972 al 1976.

 

     Art. 2.

     Per le finalità previste dalla legge regionale 8 gennaio 1968, n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata una ulteriore spesa di lire 500 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1972 al 1976.

 

     Art. 3.

     Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1972 sono istituiti - al Titolo II - Rubrica n. 5 - Categoria XI - i seguenti capitoli:

 

Alla Sezione III

     Cap. 552 - con la denominazione: «Contributi e sussidi diretti a migliorare le condizioni di vita delle famiglie dei coltivatori diretti e degli affittuari, nonché a promuovere il miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie e di abitabilità delle case dei coltivatori diretti, degli affittuari, anche associati, e dei lavoratori agricoli dipendenti» e con lo stanziamento di lire 500 milioni.

 

Alla Sezione V

     Cap. 821 - con la denominazione: «Contributo a favore dell'Ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura nella Regione Autonoma Friuli- Venezia Giulia» e con lo stanziamento di lire 1 miliardo.

     La spesa complessiva di lire 1 miliardo e 500 milioni autorizzata con gli articoli 1 e 2 della presente legge per l'esercizio finanziario 1972, fa carico rispettivamente ai sopracitati capitoli 821 e 552, cui si provvede mediante prelevamento di lire 1 miliardo e 500 milioni dal fondo globale iscritto al capitolo 1000 dello stato di previsione della spesa- del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1972 (Rubrica n. 5 dell'elenco 5 allegato al bilancio medesimo).

     L'onere di lire 1 miliardo e 500 milioni, autorizzato per ciascuno degli esercizi dal 1973 al 1976, farà carico ai corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.