§ 1.1.2 – L.R. 27 novembre 2001, n. 29.
Norme sul referendum confermativo previsto dall’articolo 12, quarto e quinto comma, dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.1 statuto e norme di attuazione
Data:27/11/2001
Numero:29


Sommario
Art. 1.  (Oggetto).
Art. 2.  (Pubblicazione della legge approvata ai sensi dell’articolo 12, secondo comma, dello Statuto speciale).
Art. 3.  (Contenuto della richiesta di referendum).
Art. 4.  (Promulgazione della legge in caso di mancata richiesta di referendum).
Art. 5.  (Richiesta di referendum da parte di un quinto dei Consiglieri regionali).
Art. 6.  (Richiesta di referendum da parte degli elettori della Regione).
Art. 7.  (Verifica della richiesta di referendum).
Art. 8.  (Promulgazione della legge in caso di dichiarazione di illegittimità della richiesta di referendum).
Art. 9.  (Indizione del referendum).
Art. 10.  (Quesito del referendum).
Art. 11.  (Modalità di votazione).
Art. 12.  (Uffici di sezione e operazioni di voto).
Art. 13.  (Schede di votazione).
Art. 14.  (Ufficio circoscrizionale per il referendum).
Art. 15.  (Ufficio centrale per il referendum).
Art. 16.  (Proclamazione dei risultati del referendum).
Art. 17.  (Promulgazione della legge in caso di esito favorevole del referendum).
Art. 18.  (Pubblicazione dell’esito sfavorevole del referendum).
Art. 19.  (Regime delle spese).
Art. 20.  (Uffici competenti).
Art. 21.  (Norma di rinvio).
Art. 22.  (Norma finanziaria).
Art. 23.  (Entrata in vigore).


§ 1.1.2 – L.R. 27 novembre 2001, n. 29.

Norme sul referendum confermativo previsto dall’articolo 12, quarto e quinto comma, dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia.

(B.U. 5 dicembre 2001, n. 49).

 

     Art. 1. (Oggetto).

     1. La presente legge disciplina il referendum previsto dall’articolo 12, quarto e quinto comma, dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, come modificato dall’articolo 5 della legge costituzionale 2/2001.

 

     Art. 2. (Pubblicazione della legge approvata ai sensi dell’articolo 12, secondo comma, dello Statuto speciale).

     1. Quando il Consiglio regionale abbia approvato la legge di cui all’articolo 12, secondo comma, dello Statuto speciale, il Presidente del Consiglio ne dà comunicazione al Presidente della Regione indicando se l’approvazione sia avvenuta con la maggioranza assoluta o con quella dei due terzi dei suoi componenti.

     2. Il Presidente della Regione provvede alla pubblicazione della legge di cui al comma 1 nel Bollettino Ufficiale della Regione, senza numero d’ordine e senza formula di promulgazione, con il titolo "Testo di legge regionale di cui all’articolo 12, secondo comma, dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia", completata dalla data della sua approvazione finale da parte del Consiglio regionale. Qualora l’approvazione sia avvenuta con la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio regionale, nel titolo della legge va inserita anche la frase "approvata con la maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi dei componenti il Consiglio regionale" e riportato l’avvertimento che, entro tre mesi, un cinquantesimo degli elettori della regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale possono richiedere che si proceda al referendum popolare. Qualora l’approvazione sia avvenuta con la maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio regionale, nel titolo della legge va inserita anche la frase "approvata con la maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio regionale" e riportato l’avvertimento che, entro tre mesi, un trentesimo degli aventi diritto al voto per l’elezione del Consiglio regionale possono richiedere che si proceda al referendum popolare.

     3. Unitamente alla pubblicazione della legge di cui al comma 1, nello stesso numero del Bollettino Ufficiale della Regione è pubblicata la comunicazione dell’Assessore regionale per le autonomie locali relativa alla determinazione del numero di elettori necessario per la richiesta di referendum, corrispondente a un cinquantesimo o a un trentesimo degli elettori aventi diritto al voto per l’elezione del Consiglio regionale, prendendo come riferimento i dati risultanti dalle liste elettorali a seguito dell’ultima revisione dinamica semestrale effettuata ai sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni e integrazioni.

 

     Art. 3. (Contenuto della richiesta di referendum).

     1. La richiesta di referendum deve contenere l’indicazione della legge regionale, approvata ai sensi dell’articolo 12 dello Statuto speciale, che si intende sottoporre alla votazione popolare, e deve altresì citare la data della sua approvazione finale da parte del Consiglio regionale nonché la data e il numero del Bollettino Ufficiale della Regione nel quale è stata pubblicata.

     2. La richiesta deve pervenire alla Segreteria generale del Consiglio regionale entro tre mesi dalla pubblicazione effettuata ai sensi dell’articolo 2.

 

     Art. 4. (Promulgazione della legge in caso di mancata richiesta di referendum).

     1. Quando entro il termine di tre mesi dalla pubblicazione prevista dall’articolo 2 non sia stata avanzata domanda di referendum, il Presidente della Regione provvede alla promulgazione della legge con la formula seguente:

     "Il Consiglio regionale, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti (oppure con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti), ha approvato;

     Nessuna richiesta di referendum è stata presentata;

     Il Presidente della Regione promulga la seguente legge regionale approvata ai sensi e con le modalità previste dall’articolo 12, secondo comma, dello Statuto speciale:

     (Testo della legge)

     La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione".

 

     Art. 5. (Richiesta di referendum da parte di un quinto dei Consiglieri regionali).

     1. Qualora la richiesta prevista dall’articolo 3 sia effettuata da almeno un quinto dei componenti il Consiglio regionale, le sottoscrizioni dei richiedenti sono autenticate dalla Segreteria generale del Consiglio, la quale attesta al tempo stesso che essi sono Consiglieri in carica. Non è necessaria altra documentazione.

     2. La richiesta è accompagnata dalla designazione di un delegato, scelto tra i richiedenti, incaricato di effettuarne il deposito presso la Segreteria generale del Consiglio regionale. Del deposito è dato atto con verbale, copia del quale viene rilasciata al delegato.

 

     Art. 6. (Richiesta di referendum da parte degli elettori della Regione).

     1. Al fine di raccogliere, nel termine previsto dall’articolo 3, comma 2, le firme necessarie a promuovere la richiesta di cui al comma 1 del medesimo articolo da parte di almeno un cinquantesimo degli elettori della regione, ovvero da parte di almeno un trentesimo degli elettori, i promotori della raccolta delle firme, in numero non inferiore a dieci, devono presentarsi, muniti dei certificati elettorali comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Regione, alla Segreteria generale del Consiglio regionale, che ne dà atto con verbale, copia del quale viene rilasciata ai promotori. Devono altresì essere indicate le generalità dei promotori delegati a esercitare le specifiche funzioni e adempimenti previsti dalla presente legge.

     2. Di ciascuna iniziativa è data notizia, con le indicazioni prescritte dall’articolo 3, nel Bollettino Ufficiale della Regione entro cinque giorni.

     3. Per la raccolta delle firme devono essere utilizzati fogli di dimensioni uguali a quelli della carta bollata ciascuno dei quali deve contenere all’inizio di ogni facciata, a stampa o con stampigliatura, la dichiarazione della richiesta del referendum con le indicazioni prescritte dall’articolo 3, comma 1. Successivamente all’adempimento di cui al comma 1, i fogli devono essere presentati, a cura dei promotori o di qualsiasi elettore, alla Segreteria generale del Consiglio regionale, alle Segreterie di comuni della Regione o alle cancellerie di uffici giudiziari aventi sede nella Regione. Il funzionario preposto agli uffici predetti appone ai fogli il bollo dell’ufficio, la data e la propria firma e li restituisce ai presentatori il giorno successivo alla presentazione.

     4. Accanto alle firme sono indicati per esteso il nome, cognome, luogo e data di nascita del sottoscrittore e il Comune di iscrizione nelle liste elettorali.

     5. Le firme sono autenticate da uno dei soggetti indicati dall’articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni e integrazioni, e dai Consiglieri regionali del Friuli-Venezia Giulia.

     6. Alla richiesta di referendum sono allegati i certificati, anche collettivi, attestanti l’iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali. I Sindaci rilasciano i certificati entro quarantotto ore dalla relativa richiesta.

     7. Il deposito presso la Segreteria generale del Consiglio regionale da parte dei promotori delegati di cui al comma 1, di tutti i fogli contenenti le firme e dei certificati elettorali dei sottoscrittori, nel termine di tre mesi dalla pubblicazione della legge effettuata ai sensi dell’articolo 2, vale come richiesta ai sensi dell’articolo 3. Del deposito è dato atto con verbale, copia del quale viene rilasciata ai promotori.

 

     Art. 7. (Verifica della richiesta di referendum).

     1. L’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale decide sulla legittimità della richiesta.

     2. L’Ufficio, entro trenta giorni dal deposito, verifica che la richiesta di referendum sia conforme alle norme di cui all’articolo 12 dello Statuto speciale e presenti i requisiti prescritti dalla legge. Esso contesta, entro lo stesso termine, ai presentatori le eventuali irregolarità. Se, in base alle deduzioni dei presentatori, da depositarsi entro cinque giorni, l’Ufficio ritiene legittima la richiesta, la ammette. Entro lo stesso termine di cinque giorni, i presentatori possono dichiarare all’Ufficio che essi intendono sanare le irregolarità contestate, provvedendovi entro il termine massimo di venti giorni dalla data della decisione. Entro le successive quarantotto ore l’Ufficio si pronuncia definitivamente sulla legittimità della richiesta.

     3. La decisione sulla legittimità della richiesta di referendum è immediatamente comunicata al Presidente della Regione, nonché al Consigliere regionale delegato ai sensi dell’articolo 5, comma 2, ovvero ai promotori delegati ai sensi dell’articolo 6, comma 1.

 

     Art. 8. (Promulgazione della legge in caso di dichiarazione di illegittimità della richiesta di referendum).

     1. Qualora l’Ufficio di Presidenza dichiari l’illegittimità della richiesta, la legge regionale, sempreché sia decorso il termine di tre mesi dalla pubblicazione di cui all’articolo 2, viene promulgata dal Presidente della Regione con la formula seguente:

     "Il Consiglio regionale, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti (oppure con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti), ha approvato;

     La richiesta di referendum presentata in data … è stata dichiarata illegittima dall’Ufficio di Presidenza, con decisione in data…;

     Il Presidente della Regione promulga la seguente legge regionale approvata ai sensi e con le modalità previste dall’articolo 12, secondo comma, dello Statuto speciale:

     (Testo della legge)

     La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione".

 

     Art. 9. (Indizione del referendum).

     1. Il referendum è indetto dal Presidente della Regione con decreto da emanarsi entro trenta giorni dalla comunicazione della decisione dell’Ufficio di Presidenza.

     2. La data del referendum è fissata in una domenica compresa tra il cinquantesimo e il novantesimo giorno successivo all’emanazione del decreto di indizione.

     3. Qualora sia intervenuta la pubblicazione, ai sensi dell’articolo 2, del testo di altre leggi regionali di cui all’articolo 12, secondo comma, dello Statuto speciale, il Presidente della Regione può ritardare, fino a tre mesi oltre il termine previsto dal comma 1, l’indizione del referendum, in modo che i referendum si svolgano contemporaneamente con unica convocazione degli elettori per il medesimo giorno.

 

     Art. 10. (Quesito del referendum).

     1. Il quesito da sottoporre a referendum consiste nella formula seguente: "Approvate il testo della legge regionale … concernente … approvato ai sensi dell’articolo 12, secondo comma, dello Statuto speciale, dal Consiglio regionale e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione numero … del …?".

 

     Art. 11. (Modalità di votazione).

     1. La votazione per il referendum si svolge a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto.

     2. L’elettorato attivo, la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali, la ripartizione dei comuni in sezioni elettorali e la scelta dei luoghi di riunione sono disciplinati dalle disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 223/1967, e successive modificazioni e integrazioni.

 

     Art. 12. (Uffici di sezione e operazioni di voto).

     1. L’Ufficio di sezione per il referendum è composto da un Presidente, da tre Scrutatori, di cui uno, a scelta del Presidente, assume le funzioni di Vice Presidente, e da un Segretario.

     2. Per gli Uffici di sezione per il referendum nelle cui circoscrizioni esistono ospedali e case di cura con meno di cento posti-letto, il numero degli scrutatori è aumentato a quattro.

     3. Le operazioni di voto si svolgono di domenica dalle ore sette alle ore ventidue.

     4. Le operazioni di scrutinio iniziano subito dopo la chiusura della votazione, proseguono senza interruzione e terminano improrogabilmente entro le ore quattordici del giorno seguente.

     5. Alle operazioni di voto e di scrutinio presso gli Uffici di sezione per il referendum, nonché alle operazioni degli Uffici circoscrizionali e dell’Ufficio centrale per il referendum possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante di ognuno dei partiti politici rappresentati in Consiglio regionale e dei promotori.

     6. Alle designazioni dei rappresentanti di cui al comma 5 provvede persona munita di mandato, autenticato da notaio, da parte del Presidente o Segretario provinciale del partito o gruppo politico, oppure da parte dei promotori del referendum.

 

     Art. 13. (Schede di votazione).

     1. Le schede per il referendum sono conformi ai modelli riprodotti nelle tabelle "A" e "B" allegate alla presente legge e recano il quesito formulato ai sensi dell’articolo 10.

     2. Le schede sono fornite dal Servizio elettorale della Direzione regionale per le autonomie locali.

     3. L’elettore vota tracciando con la matita un segno sulla risposta da lui prescelta o comunque nel rettangolo che la contiene.

     4. Qualora contemporaneamente debbano svolgersi più referendum, all’elettore vengono consegnate più schede di colore diverso; in tal caso l’Ufficio di sezione osserva, per gli scrutini, l’ordine di priorità delle richieste di referendum risultante dal decreto del Presidente della Regione di cui all’articolo 9, comma 1.

 

     Art. 14. (Ufficio circoscrizionale per il referendum).

     1. Presso ciascun Tribunale è costituito l’Ufficio circoscrizionale per il referendum, composto da tre magistrati, nominati dal Presidente del Tribunale entro dieci giorni dalla data del decreto che indice il referendum. Dei tre magistrati il più anziano assume le funzioni di presidente. Sono nominati anche magistrati supplenti per sostituire i primi in caso di impedimento.

     2. Le funzioni di segretario sono esercitate da un Cancelliere del Tribunale designato dal Presidente del Tribunale medesimo.

     3. Sulla base dei verbali di scrutinio trasmessi dagli Uffici di sezione per il referendum di tutti i comuni della circoscrizione, l’Ufficio circoscrizionale per il referendum dà atto del numero degli elettori che hanno votato e dei risultati del referendum, dopo aver provveduto al riesame dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati.

     4. Di tutte le operazioni è redatto verbale in due esemplari; un esemplare è depositato presso la cancelleria del Tribunale, mentre l’altro è inviato, per mezzo di corriere speciale, all’Ufficio centrale per il referendum, unitamente ai verbali degli Uffici di sezione e ai relativi documenti allegati.

     5. I promotori della richiesta di referendum o i loro rappresentanti possono prendere cognizione e fare copia dell’esemplare del verbale depositato presso la cancelleria del Tribunale.

 

     Art. 15. (Ufficio centrale per il referendum).

     1. Presso la Corte d’Appello di Trieste è costituito l’Ufficio centrale per il referendum, composto da una sezione della Corte d’Appello, designata dal Presidente della Corte entro venti giorni dalla data del decreto di indizione del referendum.

     2. L’Ufficio centrale per il referendum, appena pervenuti i verbali di tutti gli Uffici circoscrizionali e i relativi allegati, e comunque non oltre venti giorni dallo svolgimento del referendum, procede in pubblica adunanza, all’accertamento del numero complessivo degli elettori aventi diritto al voto e dei votanti, e quindi alla somma dei voti validamente espressi, di quelli favorevoli e di quelli contrari alla legge regionale sottoposta a referendum.

     3. Sulle proteste e sui reclami relativi alle operazioni di votazione e di scrutinio presentati agli Uffici circoscrizionali per il referendum o all’Ufficio centrale, decide quest’ultimo, nella pubblica adunanza di cui al comma 2, prima di procedere alle operazioni ivi previste.

     4. Le funzioni di segretario sono esercitate da un cancelliere della Corte d’Appello, designato dal Presidente della Corte medesima.

     5. Di tutte le operazioni è redatto verbale in tre esemplari, uno dei quali è depositato presso la cancelleria della Corte d’Appello. I rimanenti esemplari sono trasmessi rispettivamente alla Direzione regionale per le autonomie locali, unitamente ai verbali e agli atti già trasmessi dagli Uffici circoscrizionali per il referendum, e al Presidente del Consiglio regionale.

 

     Art. 16. (Proclamazione dei risultati del referendum).

     1. L’Ufficio centrale per il referendum procede alla proclamazione dei risultati del referendum, mediante attestazione che la legge regionale sottoposta a referendum ha riportato, considerando i voti validi, un maggior numero di voti affermativi al quesito e un minor numero di voti negativi, ovvero, in caso contrario, che il numero di voti affermativi non è maggiore del numero dei voti negativi.

 

     Art. 17. (Promulgazione della legge in caso di esito favorevole del referendum).

     1. Il Presidente della Regione, qualora risulti che la legge regionale sottoposta a referendum è approvata, procede alla promulgazione con la formula seguente:

     "Il Consiglio regionale ha approvato;

     Il referendum indetto in data … ha dato risultato favorevole;

     Il Presidente della Regione promulga la seguente legge regionale approvata ai sensi e con le modalità previste dall’articolo 12, secondo comma, dello Statuto speciale:

     (Testo della legge)

     La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione".

 

     Art. 18. (Pubblicazione dell’esito sfavorevole del referendum).

     1. Nel caso in cui il risultato del referendum sia sfavorevole all’approvazione della legge regionale, il Presidente della Regione cura la pubblicazione del risultato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

     Art. 19. (Regime delle spese).

     1. Le spese per lo svolgimento del referendum sono a carico della Regione, anche se sostenute da altre amministrazioni pubbliche.

     2. Gli oneri per il trattamento economico dei componenti degli Uffici elettorali di sezione, anticipati dai Comuni, sono rimborsati dalla Regione in base a documentato rendiconto da presentarsi entro tre mesi dalla data della votazione. Per le altre spese a carico della Regione, anticipate dai Comuni, la Regione eroga un’assegnazione forfettaria posticipata pari alla somma di lire 6.000.000 per Comune e di lire 3.500 per ciascun elettore iscritto nelle liste elettorali del Comune.

 

     Art. 20. (Uffici competenti).

     1. La trattazione degli adempimenti previsti dalla presente legge, che non siano di competenza degli uffici del Consiglio regionale, è attribuita alla Direzione regionale per le autonomie locali - Servizio elettorale.

 

     Art. 21. (Norma di rinvio).

     1. Per tutto ciò che non è disciplinato dalla presente legge si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni e integrazioni, della legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni e integrazioni, della legge 13 marzo 1980, n. 70, e successive modificazioni e integrazioni, della legge 8 marzo 1989, n. 95, e successive modificazioni e integrazioni, della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni e integrazioni, salvo quanto previsto dal comma 1 bis, della legge 15 gennaio 1991, n. 15, e successive modificazioni e integrazioni [1].

     1 bis. Al presidente ed ai componenti gli uffici elettorali di sezione spettano i compensi previsti dalla normativa statale in occasione delle elezioni dei rappresentanti dell’Italia al Parlamento europeo [2].

 

     Art. 22. (Norma finanziaria).

     1. In relazione al disposto di cui all’articolo 19, nell’unità previsionale di base 52.3.10.1.683 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l’anno 2001, è istituito "per memoria" nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi i l capitolo 1725 [1.1.152.1.01.01] - Rubrica n. 10 - Servizio elettorale - funzione obiettivo 52 - programma 52.3 - spese correnti - con la denominazione "Rimborsi ai Comuni per gli oneri e le spese anticipati dagli stessi per lo svolgimento del referendum previsto dall’articolo 12, quarto e quinto comma, dello Statuto speciale della Regione". Ai sensi dell’articolo 10, comma 6, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, il capitolo 1725 è inserito nell’elenco n. 1 "Spese obbligatorie" annesso al Documento tecnico allegato ai bilanci sopracitati.

 

     Art. 23. (Entrata in vigore).

     1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

     Tabelle A e B

     (Omissis)


[1] Comma così modificato dall’art. 7 della L.R. 23 agosto 2002, n. 23.

[2] Comma aggiunto dall’art. 7 della L.R. 23 agosto 2002, n. 23.