§ 5.7.156 - L.R. 11 agosto 2014, n. 16.
Norme regionali in materia di attività culturali.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.7 istituzioni ed attività culturali
Data:11/08/2014
Numero:16


Sommario
Art. 1.  (Finalità)
Art. 2.  (Oggetto)
Art. 3.  (Principi)
Art. 4.  (Settori e obiettivi generali degli interventi)
Art. 5.  (Documento di politica culturale regionale)
Art. 6.  (Commissione regionale per la cultura)
Art. 7.  (Osservatorio regionale della cultura)
Art. 8.  (Definizione)
Art. 9.  (Interventi della Regione)
Art. 10.  (Ente regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia)
Art. 11.  (Finanziamento previsto dal decreto ministeriale FUS)
Art. 12.  (Finanziamento per teatri di ospitalità e teatri di produzione)
Art. 12 bis.  (Orchestra Regionale del Friuli Venezia Giulia - Associazione culturale no profit)
Art. 13.  (Finanziamento annuale a progetti regionali di rilevanza internazionale, nazionale e regionale)
Art. 14.  (Incentivi annuali per progetti regionali)
Art. 15.  (Circuitazione opere liriche)
Art. 16.  (Anticipazioni di cassa degli incentivi statali)
Art. 17.  (Adeguamento tecnologico delle sale teatrali)
Art. 17 bis.  (Diffusione della cultura musicale e sinfonica nel Friuli Venezia Giulia)
Art. 18.  (Manifestazioni cinematografiche di interesse nazionale e internazionale)
Art. 19.  (Enti di cultura cinematografica, mediateche)
Art. 20.  (Attività della Cineteca regionale)
Art. 21.  (Cinema nelle aree montane svantaggiate)
Art. 22.  (Interventi di manutenzione e di miglioramento delle sale cinematografiche
Art. 23.  (Interventi della Regione)
Art. 24.  (Interventi della Regione)
Art. 25.  (Attività del Centro di ricerca e archiviazione della fotografia)
Art. 26.  (Interventi della Regione)
Art. 26 bis.  (Premio letterario "Friuli Venezia Giulia")
Art. 26 ter.  (Istituto regionale per la cultura istriano-fiumano-dalmata di Trieste)
Art. 27.  (Valorizzazione della memoria storica)
Art. 27 bis.  (Attività dell'Università popolare di Trieste)
Art. 27 ter.  (Riconoscimento della quota sociale)
Art. 27 quater.  (Promozione della cultura storica ed etnografica)
Art. 28.  (Teatro amatoriale, folclore, cori e bande)
Art. 28 bis.  (Progetti culturali realizzati dai giovani e a favore dei giovani)
Art. 29.  (Partenariato)
Art. 29 bis.  (Partenariato con i soggetti beneficiari dei finanziamenti annuali a progetti o programmi triennali)
Art. 30.  (Residenze creative e culturali
Art. 30 bis.  (Contenitori culturali e creativi)
Art. 30 ter.  (Sostegno delle imprese culturali e creative)
Art. 31.  (Distretti culturali)
Art. 32 ante.  (Integrazioni nei procedimenti in materia di cultura)
Art. 32.  (Rendicontazione spese fino all'ammontare dell'incentivo concesso)
Art. 32 bis.  (Acconto degli incentivi)
Art. 32 ter.  (Rendicontazione spese sostenute prima della domanda e iniziative svolte fuori del territorio regionale)
Art. 32 quater.  (Eventuale ripartizione di eccedenza di fondi)
Art. 32 quinquies.  (Variazioni sostanziali delle attività programmate)
Art. 32 sexies.  (Commissioni di valutazione)
Art. 33.  (Avanzo o utile netto)
Art. 34.  (Modifiche ai regolamenti)
Art. 35.  (Norme transitorie)
Art. 36.  (Aiuti di Stato)
Art. 37.  (Quote annuali di adesione o di partecipazione della Regione)
Art. 38.  (Abrogazioni)
Art. 39.  (Norme finanziarie)
Art. 40.  (Produzione di effetti)


§ 5.7.156 - L.R. 11 agosto 2014, n. 16.

Norme regionali in materia di attività culturali.

(B.U. 20 agosto 2014, n. 34)

 

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. (Finalità)

1. La Regione Friuli Venezia Giulia, comunità regionale qualificata da un pluralismo culturale, linguistico e storico, riconosce e considera la cultura quale essenziale valore sociale, formativo e di sviluppo economico, prezioso strumento di pacifica convivenza tra i popoli, fondamento della propria autonomia istituzionale e insostituibile momento di progresso della dimensione europea e democratica delle proprie comunità territoriali.

 

     Art. 2. (Oggetto)

1. La presente legge disciplina l'attuazione degli interventi della Regione in materia di promozione di attività culturali, nel rispetto dell'ordinamento comunitario, dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, dell'articolo 4 dello Statuto di autonomia, e della ripartizione delle competenze tra Stato, Regione ed enti locali del Friuli Venezia Giulia.

2. Ai fini della presente legge per attività culturali si intendono le iniziative di diffusione, documentazione, promozione, produzione e divulgazione delle arti visive, del cinema, della fotografia, delle discipline umanistiche e scientifiche, della letteratura, delle scienze sociali, dello spettacolo dal vivo e di valorizzazione della memoria storica.

 

     Art. 3. (Principi)

1. La Regione, richiamati l'articolo 167 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e l'articolo 9 della Costituzione, considera la partecipazione dei cittadini, in forma singola e associata, elemento fondamentale del processo complessivo di produzione culturale.

2. La Regione, richiamata la Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, la Costituzione, lo Statuto di autonomia e le normative vigenti in materia, riconosce, altresì, le lingue e le culture minoritarie quali componenti essenziali della comunità regionale e quale espressione della ricchezza culturale del proprio territorio.

3. La Regione incentiva la collaborazione fra soggetti pubblici, operanti nel settore dello spettacolo, e soggetti privati, tendendo all'ottimizzazione delle risorse economiche e organizzative.

4. Il sostegno finanziario della Regione alle iniziative culturali è improntato ai principi di qualità, semplificazione, sostenibilità, sussidiarietà e trasparenza.

 

TITOLO II

PROGRAMMAZIONE, STRUMENTI E ORGANISMI NEL SETTORE DELLA CULTURA

CAPO I

PROGRAMMAZIONE, STRUMENTI E ORGANISMI NEL SETTORE DELLA CULTURA

 

     Art. 4. (Settori e obiettivi generali degli interventi)

1. Gli interventi regionali in materia di attività culturali sostengono, in particolare, i seguenti settori:

a) spettacolo dal vivo;

b) attività cinematografica e audiovisiva;

c) arti figurative, visive, della fotografia e della multimedialità;

d) divulgazione della cultura umanistica e scientifica;

e) valorizzazione della memoria storica.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono attuati perseguendo, in particolare, l'obiettivo di:

a) sostenere le forme di innovazione, ricerca e sperimentazione delle attività culturali, rafforzando in particolare il rapporto della Regione con gli enti di alta formazione;

b) valorizzare la qualità del lavoro in ambito culturale, con particolare attenzione alle giovani generazioni e alle donne;

c) promuovere le iniziative culturali internazionali, anche favorendo la partecipazione degli operatori culturali regionali ai programmi finanziati direttamente dalla Commissione europea;

d) operare la semplificazione amministrativa, anche attraverso l'utilizzo di procedure telematiche per l'accesso agli interventi di sostegno.

2 bis. I finanziamenti relativi agli interventi di cui al comma 1 possono essere concessi a soggetti pubblici, a soggetti privati, diversi dalle persone fisiche, che per statuto, o in base all'incidenza dei costi per attività culturali o artistiche oppure al numero di addetti impiegati in tali attività, svolgono attività esclusivamente o prevalentemente culturali o artistiche, senza finalità di lucro o con obbligo statutario di reinvestire gli utili e gli avanzi di gestione nello svolgimento delle attività previste nell'oggetto sociale, a enti religiosi civilmente riconosciuti, e a società cooperative che per statuto, o in base all'incidenza dei costi per attività culturali o artistiche oppure al numero di addetti impiegati in tali attività, svolgono attività esclusivamente o prevalentemente culturali o artistiche, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 30 ter, come inserito dall'articolo 6, comma 5, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020), in materia di imprese culturali e creative e dalle specifiche esclusioni disposte nei regolamenti o negli avvisi pubblici previsti dagli articoli seguenti, per categorie di beneficiari destinatari di altre tipologie di finanziamenti [1].

 

     Art. 5. (Documento di politica culturale regionale) [2]

1. Il Documento triennale di politica culturale regionale, di seguito denominato Documento, è lo strumento mediante il quale la Regione:

a) effettua l'analisi del contesto di riferimento sulla base delle relazioni dell'Osservatorio regionale della cultura di cui all'articolo 7;

b) definisce le linee di intervento in attuazione degli obiettivi di cui all'articolo 4;

b bis) stabilisce le linee di intervento in materia di beni culturali e di biblioteche [3];

c) [stabilisce i criteri di attuazione, i tempi e le risorse finanziarie da destinare all'attuazione di ciascuna linea di intervento, anche in materia di beni culturali] [4];

d) individua le modalità di monitoraggio dei processi di produzione culturale in attuazione della strategia regionale;

e) individua gli indicatori di risultato di sistema per la misurazione dell'efficacia e dell'efficienza della politica culturale regionale alla fine del triennio.

2. Il Documento è approvato con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di cultura, di concerto con gli altri Assessori regionali interessati relativamente alle materie di rispettiva competenza, al fine di favorire la coerenza e l'integrazione dei diversi ambiti di programmazione nel rispetto del principio di partecipazione di cui all'articolo 3, comma 1.

3. Il Documento e i suoi aggiornamenti annuali sono approvati entro il 30 settembre e sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione. Prima dell'approvazione da parte della Giunta regionale, il Documento è trasmesso al Consiglio regionale per l'acquisizione del parere della Commissione consiliare competente. Se il parere non è espresso entro trenta giorni dalla trasmissione, si prescinde dallo stesso.

4. In sede di prima applicazione, per l'anno 2015, il Documento è approvato entro il 30 aprile.

 

     Art. 6. (Commissione regionale per la cultura) [5]

1. Presso la Direzione centrale competente in materia di cultura è istituita la Commissione regionale per la cultura, di seguito denominata Commissione, che svolge le seguenti funzioni:

a) fornisce supporto alla predisposizione del Documento, anche tenendo conto dei dati forniti dall'Osservatorio di cui all'articolo 7 e degli indirizzi espressi dal Ministero competente in materia di cultura;

b) esprime pareri e formula proposte sulle tematiche dei settori delle attività e dei beni culturali che le sono sottoposte [6].

2. La Commissione è composta da:

a) due esperti in cultura cinematografica;

b) due esperti in arti visive, figurative e della fotografia;

c) un esperto nei settori della cultura umanistica;

d) un esperto nei settori della cultura scientifica;

e) tre esperti in spettacolo dal vivo, per i settori del teatro, della musica e della danza;

e bis) sei esperti in materia di beni culturali, individuati rispettivamente per i settori del patrimonio archeologico, dell'architettura fortificata, dell'archeologia industriale, delle dimore e giardini storici, degli edifici di pregio artistico e architettonico e dei beni culturali mobili [7];

f) un rappresentante nominato dall'Associazione Generale Italiana Spettacolo (AGIS), competente per territorio;

f bis) il Segretario regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per il Friuli Venezia Giulia, previo accordo con il medesimo, o un suo delegato [8];

f ter) il Direttore dell'Istituto per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia, o un suo delegato [9];

f quater) il Presidente dell'Azienda speciale Villa Manin, o un suo delegato [10];

f quinquies) un esperto nel settore museale [11];

f sexies) un componente della Conferenza regionale della rete bibliotecaria di cui all'articolo 32, designato dalla Conferenza stessa [12];

f septies) uno degli esperti facenti parte del Comitato tecnico-scientifico per gli Ecomusei, di cui all'articolo 4 della legge regionale 10/2006, designato dal Comitato medesimo [13];

g) l'Assessore regionale competente in materia di cultura;

h) il Direttore centrale della Direzione competente in materia di cultura;

i) il Direttore del Servizio regionale competente in materia di attività culturali;

i bis) il Direttore del Servizio regionale competente in materia di beni culturali [14].

3. I componenti della Commissione indicati al comma 2, lettere a), b), c), d), e) ed e bis), e i rispettivi sostituti, sono designati dal Consiglio regionale tra personalità di chiara fama nel settore di riferimento; il componente di cui al comma 2, lettera f quinquies), è designato dall'Assessore regionale competente in materia di cultura tra persone che hanno maturato esperienza pluriennale nella direzione di musei pubblici o privati [15].

4. Il curriculum vitae dei componenti di cui al comma 2 è pubblicato nella pagina "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale della Regione.

5. La Commissione è costituita con decreto del Presidente della Regione e resta in carica per la durata della legislatura, e comunque fino alla nomina della nuova Commissione. I componenti svolgono il loro incarico a titolo gratuito. È riconosciuto il solo rimborso delle spese nella misura prevista per i dipendenti regionali.

6. I regolamenti di cui alla presente legge possono prevedere che gli esperti di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), e) ed f), entrino a far parte delle commissioni valutative previste dalla presente legge, previa verifica dell'assenza di cause di incompatibilità in capo agli stessi. In tal caso è riconosciuto il rimborso di cui al comma 5 [16].

 

     Art. 7. (Osservatorio regionale della cultura)

1. È istituito l'Osservatorio regionale della cultura nel Friuli Venezia Giulia, di seguito denominato Osservatorio, con sede presso la Direzione centrale competente in materia di cultura.

2. L'Osservatorio raccoglie informazioni statistiche attinenti alla domanda e all'offerta di servizi e attività culturali e di spettacolo e alla consistenza dei beni culturali nella Regione, suscettibili di raffronto e comparazione con le informazioni provenienti da analoghe rilevazioni sviluppate a livello sovranazionale, nazionale e in altre Regioni, redige le relazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), ed elabora studi utili a conoscere e documentare lo stato e l'evoluzione delle attività del settore a servizio delle amministrazioni pubbliche competenti per la definizione delle politiche e la programmazione degli interventi in materia [17].

3. Le funzioni di Osservatorio sono esercitate dall'Amministrazione regionale, avvalendosi dei dati forniti dal Servizio regionale competente in materia di statistica ovvero da Promoturismo FVG o da altro soggetto incaricato dall'Amministrazione regionale della raccolta dei dati [18].

 

TITOLO III

ATTIVITÀ CULTURALI

CAPO I

SPETTACOLO DAL VIVO

 

     Art. 8. (Definizione)

1. Ai fini della presente legge, per spettacolo dal vivo s'intende l'attività di rappresentazione teatrale, musicale, di danza, anche in forme integrate tra loro, che avviene alla presenza diretta del pubblico.

 

     Art. 9. (Interventi della Regione)

1. L'Amministrazione regionale sostiene la produzione e la promozione dello spettacolo dal vivo, fonte di valorizzazione delle proprie plurali risorse culturali, fattore di crescita civile, sociale ed economica nel contesto regionale, nazionale e internazionale.

2. Il sostegno di cui al comma 1 è effettuato tramite:

a) finanziamento annuale per progetti o programmi triennali di iniziative e attività della Fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi, dei teatri nazionali e dei teatri di rilevante interesse culturale presenti in regione, previsto dal decreto ministeriale Fondo unico per lo spettacolo nazionale (FUS) [19];

b) finanziamento annuale per progetti o programmi triennali di iniziative e attività di teatri di ospitalità e di teatri di produzione di rilevanza regionale e per la gestione triennale di accademie di formazione teatrale regionali non operanti all'interno di teatri che svolgono attività in regione [20];

c) finanziamento annuale a progetti regionali triennali di rilevanza internazionale, nazionale e regionale;

d) incentivi annuali per progetti regionali previa procedura valutativa delle domande.

2 bis. Nei casi in cui la valutazione tecnica di qualità dei progetti di iniziative e attività per i quali siano presentate domande di finanziamento ai sensi del presente Capo, richieda, per le caratteristiche specifiche del tema oggetto di contributo e dei criteri di selezione definiti nei regolamenti e negli avvisi pubblici previsti dal medesimo Capo, conoscenze specialistiche particolarmente elevate, le commissioni di valutazione disciplinate negli stessi regolamenti e avvisi pubblici sono integrate con uno o più componenti esperti designati, previa intesa, dall'Associazione Generale Italiana Spettacolo (AGIS), competente per territorio. Tali soggetti svolgono l'incarico a titolo gratuito, salvo il riconoscimento, ove spettante, del solo rimborso delle spese nella misura prevista per i dipendenti regionali [21].

 

     Art. 10. (Ente regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia)

1. La Regione riconosce e sostiene quale circuito dello spettacolo dal vivo della Regione l'Ente regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia (ERT).

2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione dispone a favore dell'ERT un finanziamento annuo a fronte di particolari piani di intervento annuali per la distribuzione degli spettacoli teatrali, musicali e di danza in tutto il territorio del Friuli Venezia Giulia e l'avvicinamento delle giovani generazioni alla cultura teatrale, musicale e di danza attraverso attività che arricchiscano l'offerta formativa delle scuole, nonché per interventi di manutenzione ordinaria, di miglioramento funzionale, di messa in sicurezza e di adeguamento tecnologico della dotazione strutturale e delle attrezzature tecniche delle sale teatrali che fanno parte del circuito ERT o appartenenti a enti locali associati all'ERT. Il finanziamento è concesso e liquidato, fino all'ammontare del 100 per cento della spesa ammissibile, in un'unica soluzione anticipata [22].

3. Con regolamento regionale, da adottare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, sono definite le modalità di attuazione del finanziamento di cui al comma 2.

 

     Art. 11. (Finanziamento previsto dal decreto ministeriale FUS) [23]

1. Ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera a), la Regione promuove e finanzia la Fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi, i teatri nazionali e i teatri di rilevante interesse culturale, presenti in regione, che lo Stato ha valutato meritevoli di incentivi FUS e per i quali ha posto la condizione di un determinato cofinanziamento da parte di enti territoriali o altri enti pubblici.

2. L'ammontare del finanziamento annuale di cui all'articolo 9, comma 2, lettera a), non può essere inferiore alla quota di cofinanziamento prevista per i teatri nazionali e per i teatri di rilevante interesse culturale dal decreto ministeriale FUS.

3. Con regolamento regionale, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti le modalità di presentazione della domanda di finanziamento e del rendiconto, le modalità di selezione dei progetti da ammettere a finanziamento, la composizione e i compiti della commissione valutativa, le modalità di quantificazione della quota delle risorse da assegnare per la gestione di ciascun progetto, non inferiore alla quota di cofinanziamento prevista dal comma 2, le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione del finanziamento e le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse, le modalità di verifiche e controlli, le modalità di concessione ed erogazione del contributo e di eventuali anticipi, nonché eventuali ulteriori effetti dell'ammissione al finanziamento. Con il medesimo regolamento sono altresì fissati i termini del procedimento e le modalità di presentazione delle domande e di selezione dei progetti da ammettere a finanziamento nei casi previsti dall'articolo 12, comma 2 bis [24].

3 bis. Nel caso in cui i teatri nazionali e i teatri di rilevante interesse culturale di cui al comma 1 perdano, nel corso del triennio di finanziamento previsto dall'articolo 9, comma 2, lettera a), il riconoscimento o gli incentivi da parte del FUS, essi possono richiedere il finanziamento previsto dagli articoli 9, comma 2, lettera b), e 12, anche se i termini per la presentazione delle domande, stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 12, comma 2, sono scaduti [25].

 

     Art. 12. (Finanziamento per teatri di ospitalità e teatri di produzione) [26]

1. Ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera b), la Regione dispone un finanziamento annuale per progetti o programmi triennali di iniziative e attività di teatri regionali di ospitalità e di teatri di produzione di rilevanza almeno regionale e di accademie di formazione teatrale regionali non operanti all'interno di teatri che svolgono attività in regione.

2. Con regolamento regionale, da adottare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti i requisiti dei beneficiari, le modalità di presentazione della domanda di finanziamento e del rendiconto, le modalità di selezione dei progetti da ammettere a finanziamento, la composizione e i compiti della commissione valutativa, le modalità di quantificazione della quota delle risorse da assegnare per la gestione di ciascun progetto, le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione del finanziamento e le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse, le modalità di verifiche e controlli, le modalità di concessione ed erogazione del contributo e di eventuali anticipi, nonché eventuali ulteriori effetti dell'ammissione al finanziamento. Con il medesimo regolamento sono altresì fissati i termini del procedimento e le modalità di presentazione delle domande e di selezione dei progetti da ammettere a finanziamento nei casi previsti dall'articolo 11, comma 3 bis.

2.1 La misura minima, determinata dal regolamento di cui al comma 2, ai fini dell'accesso ai finanziamenti, per i borderò produzione, borderò ospitalità e di dichiarazioni di avvenuto spettacolo, viene raggiunta comprendendo in tale novero anche quelli intestati ai soggetti co-organizzatori degli spettacoli [27].

2 bis. Nel caso in cui i teatri regionali di ospitalità e i teatri di produzione di rilevanza almeno regionale di cui al comma 1 acquisiscano, nel corso del triennio di finanziamento previsto dall'articolo 9, comma 2, lettera b), il riconoscimento da parte del FUS della qualifica di teatri nazionali e teatri di rilevante interesse culturale e i relativi incentivi, eventualmente subordinati a una determinata quota di cofinanziamento da parte di enti territoriali o altri enti pubblici, essi possono richiedere il finanziamento previsto dagli articoli 9, comma 2, lettera a), e 11, anche se i termini per la presentazione delle domande, stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 11, comma 3, sono scaduti.

 

     Art. 12 bis. (Orchestra Regionale del Friuli Venezia Giulia - Associazione culturale no profit) [28]

1. Al fine di promuovere lo sviluppo della cultura musicale e la crescita professionale e artistica dei musicisti del Friuli Venezia Giulia e, in particolare, di valorizzare il talento dei musicisti formati nei Conservatori regionali, la Regione sostiene l'Orchestra Regionale del Friuli Venezia Giulia - Associazione culturale no profit.

2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione dispone a favore dell'Orchestra Regionale del Friuli Venezia Giulia - Associazione culturale no profit un finanziamento annuo da utilizzare secondo gli indirizzi e le modalità definiti in un'apposita convenzione di durata triennale e a fronte di programmi annuali di intervento, approvati con deliberazione della Giunta regionale. Il finanziamento, su richiesta del beneficiario, è erogato in un'unica soluzione anticipata nel termine stabilito dalla convenzione.

3. Con regolamento regionale, da adottare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, sono definiti le modalità di attuazione del sostegno di cui al comma 1 e i criteri minimi della convenzione di cui al comma 2.

 

     Art. 13. (Finanziamento annuale a progetti regionali di rilevanza internazionale, nazionale e regionale)

1. Ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), la Regione promuove e finanzia progetti triennali di rilevanza internazionale, nazionale o regionale aventi ad oggetto la realizzazione, prevalentemente in ambito regionale, di festival o rassegne nei settori del teatro, della musica, della danza o della multidisciplinarietà. I progetti possono essere proposti da organismi di produzione, programmazione o promozione che organizzino festival o rassegne [29].

2. Con regolamento regionale, da adottare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti i requisiti dei beneficiari, le modalità di presentazione della domanda di finanziamento e del rendiconto, le modalità di selezione dei progetti da ammettere a finanziamento, la composizione e i compiti della commissione valutativa, le modalità di quantificazione della quota delle risorse da assegnare per la gestione di ciascun progetto, le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione del finanziamento e le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse, le modalità di verifiche e controlli, le modalità di concessione ed erogazione del contributo e di eventuali anticipi, nonché eventuali ulteriori effetti dell'ammissione al finanziamento. Con il medesimo regolamento sono altresì fissati i termini del procedimento.

 

     Art. 14. (Incentivi annuali per progetti regionali)

1. In attuazione dell'articolo 9, comma 2, lettera d), con regolamento regionale, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabilite le modalità di selezione delle iniziative da ammettere all'incentivo, le spese ammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo, la percentuale, fino a un massimo del 30 per cento, di spese generali di funzionamento ammesse, le modalità di comunicazione e sono fissati i termini del procedimento.

2. Con uno o più avvisi pubblici, approvati dalla Giunta regionale, sono definiti i settori d'intervento, l'importo da destinare agli incentivi relativi a ciascun avviso pubblico, ove possibile, le tipologie e i requisiti dei beneficiari, le modalità di presentazione della domanda, i criteri e le priorità di selezione funzionali all'elaborazione della graduatoria delle iniziative, la determinazione della percentuale della misura dell'incentivo rispetto alla spesa ammissibile, i criteri per la quantificazione degli importi degli incentivi, i limiti massimi e minimi degli stessi e quanto demandato all'avviso dal regolamento di cui al comma 1 [30].

 

     Art. 15. (Circuitazione opere liriche)

1. Nell'ambito dell'azione di promozione dello sviluppo e diffusione della cultura musicale nel territorio, l'Amministrazione regionale sostiene con speciali finanziamenti le iniziative delle istituzioni teatrali che inseriscono nella programmazione delle rispettive stagioni musicali manifestazioni lirico-operistiche prodotte preferibilmente dalla Fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi di Trieste. Ai fini dell'erogazione dei contributi di cui al presente articolo, ripartiti con deliberazione della Giunta regionale tra le varie istituzioni teatrali ospitanti, la documentazione delle spese a tal fine sostenute da ciascuna di esse è accompagnata da una relazione illustrativa dell'iniziativa. I contributi di cui al presente articolo sono concessi e liquidati in un'unica soluzione anticipata [31].

1 bis. Le condizioni di attuazione del comma 1, primo periodo, possono essere verificate su richiesta di uno dei soggetti di cui al comma 1, da un apposito tavolo di coordinamento convocato ad hoc dall'Assessore alla cultura [32].

 

     Art. 16. (Anticipazioni di cassa degli incentivi statali)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi di Trieste anticipazioni di cassa in misura non superiore all'importo del contributo statale effettivamente assegnato, a valere sugli incentivi assegnati dallo Stato all'ente medesimo annualmente, subordinatamente all'assunzione da parte dell'ente nei confronti dell'Amministrazione regionale di formale impegno al rimborso delle anticipazioni erogate entro l'esercizio finanziario di concessione [33].

2. L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere anticipazioni di cassa sugli incentivi che lo Stato eroga ai soggetti di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163 (Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo), per la propria attività a valere sul FUS. Le anticipazioni sono concesse a ciascun organismo in misura non superiore all'importo del contributo statale effettivamente assegnato agli organismi richiedenti nell'esercizio precedente a quello cui si riferiscono subordinatamente all'assunzione, da parte di ciascun organismo, del formale impegno al totale rimborso all'Amministrazione regionale delle somme anticipate entro il medesimo esercizio finanziario della loro concessione [34].

3. Con regolamento regionale, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le condizioni specifiche e le modalità di attuazione degli interventi di cui ai commi 1 e 2.

4. In deroga alla disposizione di cui all'articolo 40, comma 2, della legge regionale legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), tutte le anticipazioni di cui ai commi 1 e 2 non sono subordinate alla prestazione di idonee garanzie patrimoniali.

 

     Art. 17. (Adeguamento tecnologico delle sale teatrali) [35]

1. La Regione favorisce gli interventi di manutenzione ordinaria, di miglioramento funzionale, di messa in sicurezza, nonché l'adeguamento tecnologico della dotazione strutturale e delle attrezzature tecniche delle sale teatrali e riconosce lo sviluppo delle tecnologie quale fattore indispensabile per la produzione e la rappresentazione delle opere teatrali [36].

2. L'Amministrazione regionale sostiene gli interventi di cui al comma 1 tramite incentivi, fino all'ammontare del 100 per cento della spesa ammissibile, previa procedura valutativa delle domande. Gli incentivi sono concessi e liquidati in un'unica soluzione anticipata.

2 bis. In deroga all'articolo 32, comma 1, della legge regionale 7/2000, nell'ipotesi in cui il titolo giuridico a effettuare l'intervento in capo al soggetto richiedente abbia durata inferiore alla durata del vincolo di destinazione di cui al comma medesimo, la concessione dell'incentivo è subordinata all'impegno da parte del proprietario della sala teatrale oggetto del contributo, a mantenere il vincolo di destinazione almeno per la durata di cui al citato articolo 32, comma 1, della legge regionale 7/2000 [37].

3. In attuazione del comma 2, con regolamento regionale da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti le tipologie e i requisiti dei beneficiari, le modalità di presentazione della domanda, i criteri e le priorità di selezione funzionali all'elaborazione della graduatoria degli interventi, i criteri per la quantificazione degli importi degli incentivi, i limiti massimi e minimi degli stessi, le modalità di selezione degli interventi da ammettere all'incentivo, le spese ammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo, le modalità di comunicazione e sono fissati i termini del procedimento.

 

     Art. 17 bis. (Diffusione della cultura musicale e sinfonica nel Friuli Venezia Giulia) [38]

1. Al fine di perseguire il rilevante interesse pubblico dello sviluppo e della diffusione della cultura musicale e sinfonica nel territorio regionale, la Regione partecipa alla costituzione di un'associazione con istituzioni culturali o istituzioni operanti in ambito culturale, alla quale possono partecipare i Comuni del Friuli Venezia Giulia. I soggetti partecipanti ne sostengono il funzionamento e l'attività.

2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione è autorizzata a sostenere le spese per la costituzione e l'avvio dell'attività dell'associazione, mediante il conferimento iniziale al fondo di dotazione.

3. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione sostiene, altresì, l'attività istituzionale e di interesse pubblico dell'associazione mediante specifici finanziamenti annuali da utilizzare secondo gli indirizzi e le modalità definiti in un'apposita convenzione di durata triennale.

 

CAPO II

ATTIVITÀ CINEMATOGRAFICA E AUDIOVISIVA

 

     Art. 18. (Manifestazioni cinematografiche di interesse nazionale e internazionale)

1. La Regione riconosce quali manifestazioni di preminente interesse per la vita culturale e per la promozione della crescita sociale, economica e turistica del Friuli Venezia Giulia, i festival, le rassegne, i premi di carattere nazionale e internazionale e altre iniziative che si svolgono stabilmente nel proprio territorio, finalizzate alla valorizzazione dell'arte cinematografica e dell'audiovisivo.

2. L'Amministrazione regionale sostiene le iniziative di cui al comma 1 tramite:

a) finanziamento annuale a progetti triennali di rilevanza regionale;

b) incentivi annuali per progetti regionali previa procedura valutativa delle domande.

 

     Art. 19. (Enti di cultura cinematografica, mediateche)

1. La Regione promuove la costituzione e lo sviluppo nel territorio di enti di cultura cinematografica di interesse regionale, aventi la finalità di valorizzare il cinema come momento di promozione culturale.

2. La Regione promuove la costituzione e lo sviluppo nel territorio di un sistema regionale di mediateche, gestite dagli enti di cultura cinematografica di cui al comma 1, quali organismi qualificati e tecnologicamente adeguati per la gestione di servizi per:

a) l'accesso e la fruizione delle opere e dei documenti audiovisivi da parte delle istituzioni scolastiche, universitarie e di tutti i cittadini, tenendo altresì conto delle specifiche esigenze delle persone con disabilità;

b) la diffusione della cultura e del linguaggio cinematografico e audiovisivo;

c) la promozione della documentazione audiovisiva e multimediale del territorio;

d) la conservazione, digitalizzazione e catalogazione del patrimonio audiovisivo, in collaborazione con l'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia e con la Cineteca del Friuli, anche al fine di garantire standard di gestione del patrimonio cinematografico e audiovisivo che tengano conto in particolare degli specifici regolamenti della Federazione Internazionale degli Archivi dei Film (FIAF) [39].

3. L'Amministrazione regionale, per le finalità di cui ai commi 1 e 2, sostiene, tramite finanziamento annuale, progetti o programmi di iniziative e attività triennali di rilevanza regionale [40].

 

     Art. 20. (Attività della Cineteca regionale)

1. La Regione promuove e concorre direttamente alla realizzazione dell'attività di conservazione e di valorizzazione dei beni del patrimonio cinematografico e audiovisivo presente nel proprio territorio o di particolare interesse per il Friuli Venezia Giulia.

2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione riconosce all'Associazione Cineteca del Friuli, quale organismo in possesso dei requisiti di alta qualificazione scientifica e culturale in materia cinetecaria, la funzione di polo di riferimento regionale per le attività di ricerca, raccolta, catalogazione, studio, conservazione, valorizzazione e deposito legale, ai sensi dell'articolo 26, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 2006, n. 252 (Regolamento recante norme in materia di deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico), del patrimonio filmico e audiovisivo del Friuli Venezia Giulia e ne sostiene l'attività istituzionale e di interesse pubblico, mediante specifici finanziamenti da utilizzare secondo gli indirizzi definiti in un'apposita convenzione [41].

3. La convenzione di cui al comma 2, di durata triennale, rinnovabile, per garantire il conseguimento delle finalità di servizio pubblico della sua attività:

a) individua forme e modalità per l'indirizzo scientifico, per la programmazione e la verifica annuale delle attività;

b) definisce le modalità dell'eventuale collaborazione fra la Cineteca del Friuli, il Laboratorio di restauro dei film dell'Università di Udine, sede di Gorizia, e l'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia, nel quadro delle politiche regionali di valorizzazione dei beni culturali;

b bis) stabilisce i criteri e le modalità per la concessione del finanziamento, ivi comprese le tipologie di spese ammissibili [42].

4. Copia delle opere cinematografiche realizzate con i benefici di cui alla legge regionale 6 novembre 2006, n. 21 (Provvedimenti regionali per la promozione, la valorizzazione del patrimonio e della cultura cinematografica, per lo sviluppo delle produzioni audiovisive e per la localizzazione delle sale cinematografiche nel Friuli Venezia Giulia), è depositata obbligatoriamente entro un anno dalla presentazione in pubblico, almeno su supporto digitale, presso la Cineteca del Friuli, con diritto d'uso per scopi non commerciali.

 

     Art. 21. (Cinema nelle aree montane svantaggiate)

1. La Regione riconosce nella diffusione della cultura cinematografica un importante elemento di promozione e di crescita culturale, sociale ed economica delle comunità locali delle aree montane svantaggiate del Friuli Venezia Giulia e favorisce progetti qualificati finalizzati alla circolazione in queste aree di rassegne e retrospettive dedicate ad autori, temi e generi cinematografici di qualità.

2. [Le aree montane svantaggiate di cui al comma 1 sono individuate con deliberazione della Giunta regionale] [43].

3. Per favorire i progetti di cui al comma 1, sono previsti specifici criteri premianti e priorità di selezione negli avvisi pubblici di cui agli articoli 18, comma 2, lettera b), e 23, comma 6 [44].

 

     Art. 22. (Interventi di manutenzione e di miglioramento delle sale cinematografiche [45])

1. La Regione favorisce gli interventi di manutenzione ordinaria, di miglioramento funzionale, di messa in sicurezza, nonché l'adeguamento tecnologico della dotazione strutturale e delle attrezzature tecniche delle sale cinematografiche con esclusione dei multiplex, e riconosce lo sviluppo delle tecnologie digitali quale fattore di garanzia dell'esistenza delle infrastrutture necessarie per la produzione e rappresentazione delle opere cinematografiche e audiovisive e quindi per l'accesso universale alle opere medesime [46].

2. L'Amministrazione regionale sostiene gli interventi di cui al comma 1 tramite incentivi previa procedura valutativa delle domande [47].

2 bis. In deroga all'articolo 32, comma 1, della legge regionale 7/2000, nell'ipotesi in cui il titolo giuridico a effettuare l'intervento in capo al soggetto richiedente abbia durata inferiore alla durata del vincolo di destinazione di cui al comma medesimo, la concessione dell'incentivo è subordinata all'impegno da parte del proprietario della sala cinematografica oggetto del contributo, a mantenere il vincolo di destinazione almeno per la durata di cui al citato articolo 32, comma 1, della legge regionale 7/2000 [48].

 

     Art. 22. (Adeguamento tecnologico delle sale cinematografiche) [49]

1. La Regione favorisce l'adeguamento tecnologico delle sale cinematografiche con esclusione dei multiplex, e riconosce lo sviluppo delle tecnologie digitali quale fattore di garanzia dell'esistenza delle infrastrutture necessarie per la produzione e rappresentazione delle opere cinematografiche e audiovisive e quindi per l'accesso universale alle opere medesime.

2. L'Amministrazione regionale sostiene gli interventi di cui al comma 1 tramite incentivi, fino all'ammontare massimo del 50 per cento della spesa ammissibile, previa procedura valutativa delle domande.

2 bis. In deroga all'articolo 32, comma 1, della legge regionale 7/2000, nell'ipotesi in cui il titolo giuridico a effettuare l'intervento in capo al soggetto richiedente abbia durata inferiore alla durata del vincolo di destinazione di cui al comma medesimo, la concessione dell'incentivo è subordinata all'impegno da parte del proprietario della sala cinematografica oggetto del contributo, a mantenere il vincolo di destinazione almeno per la durata di cui al citato articolo 32, comma 1, della legge regionale 7/2000.

 

     Art. 23. (Interventi della Regione)

1. Ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera a), la Regione concede incentivi a fronte di progetti triennali di rilevanza regionale proposti da enti che svolgono attività  nei settori del cinema e dell'audiovisivo [50].

2. In attuazione del comma 1, con regolamento regionale, da adottare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti i requisiti dei beneficiari, le modalità di presentazione della domanda di finanziamento e del rendiconto, le modalità di selezione dei progetti da ammettere a finanziamento, la composizione e i compiti della commissione valutativa, le modalità di quantificazione della quota delle risorse da assegnare per la gestione di ciascun progetto, le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione del finanziamento e le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse, le modalità di verifiche e controlli, le modalità di concessione ed erogazione del contributo e di eventuali anticipi, nonché eventuali ulteriori effetti dell'ammissione al finanziamento. Con il medesimo regolamento sono altresì fissati i termini del procedimento.

3. Ai sensi dell'articolo 19, comma 3, la Regione concede incentivi a fronte di progetti o programmi di iniziative e attività triennali di rilevanza regionale, proposte da enti che svolgono attività nei settori del cinema e dell'audiovisivo [51].

4. In attuazione del comma 3, con regolamento regionale, da adottare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti i requisiti dei beneficiari, le modalità di presentazione della domanda di finanziamento e del rendiconto, le modalità di selezione dei progetti da ammettere a finanziamento, la composizione e i compiti della commissione valutativa, le modalità di quantificazione della quota delle risorse da assegnare per la gestione di ciascun progetto, le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione del finanziamento e le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse, le modalità di verifiche e controlli, le modalità di concessione ed erogazione del contributo e di eventuali anticipi, nonché eventuali ulteriori effetti dell'ammissione al finanziamento. Con il medesimo regolamento sono altresì fissati i termini del procedimento [52].

5. In attuazione degli articoli 18, comma 2, lettera b), e 21, comma 3, con regolamento regionale, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabilite le modalità di selezione delle iniziative da ammettere all'incentivo, le spese ammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo, la percentuale, fino a un massimo del 30 per cento, di spese generali di funzionamento ammesse, le modalità di comunicazione e sono fissati i termini del procedimento.

6. In attuazione del comma 5, con uno o più avvisi pubblici, approvati dalla Giunta regionale, sono definiti i settori d'intervento, l'importo da destinare agli incentivi relativi a ciascun avviso pubblico, ove possibile, le tipologie e i requisiti dei beneficiari, le modalità di presentazione della domanda, i criteri e le priorità di selezione funzionali all'elaborazione della graduatoria delle iniziative, la determinazione della percentuale della misura dell'incentivo rispetto alla spesa ammissibile, i criteri per la quantificazione degli importi degli incentivi, i limiti massimi e minimi degli stessi e quanto demandato all'avviso dal regolamento di cui al comma 5 [53].

7. In attuazione dell'articolo 22, comma 2, con regolamento regionale, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti le tipologie e i requisiti dei beneficiari, le modalità di presentazione della domanda, i criteri e le priorità di selezione funzionali all'elaborazione della graduatoria degli interventi, i criteri per la quantificazione degli importi degli incentivi, i limiti massimi e minimi degli stessi, le modalità di selezione delle iniziative da ammettere all'incentivo, le spese ammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo, le modalità di comunicazione e sono fissati i termini del procedimento.

 

CAPO III

ARTI FIGURATIVE, VISIVE, DELLA FOTOGRAFIA E DELLA MULTIMEDIALITÀ

 

     Art. 24. (Interventi della Regione)

1. L'Amministrazione regionale sostiene l'organizzazione di manifestazioni espositive e di altre attività culturali, anche a carattere didattico e formativo, nelle discipline delle arti figurative, delle arti visive, della fotografia e della multimedialità.

2. Il sostegno di cui al comma 1 è effettuato tramite:

a) finanziamento annuale a progetti triennali di rilevanza regionale;

b) incentivi annuali per progetti regionali previa procedura valutativa delle domande.

3. Ai sensi del comma 2, lettera a), la Regione promuove e finanzia progetti triennali almeno di rilevanza regionale proposti da soggetti operanti nei settori di cui al comma 1. Sono valutati progetti proposti da organismi che svolgono attività di notevole prestigio nei settori di cui al comma 1, prevalentemente in ambito regionale.

4. In attuazione del comma 2, lettera a), con regolamento regionale, da adottare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti i requisiti dei beneficiari, le modalità di presentazione della domanda di finanziamento e del rendiconto, le modalità di selezione dei progetti da ammettere a finanziamento, la composizione e i compiti della commissione valutativa, le modalità di quantificazione della quota delle risorse da assegnare per la gestione di ciascun progetto, le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione del finanziamento e le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse, le modalità di verifiche e controlli, le modalità di concessione ed erogazione del contributo e di eventuali anticipi, nonché eventuali ulteriori effetti dell'ammissione al finanziamento. Con il medesimo regolamento sono altresì fissati i termini del procedimento.

5. In attuazione del comma 2, lettera b), con regolamento regionale, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabilite le modalità di selezione delle iniziative da ammettere all'incentivo, le spese ammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo, la percentuale, fino a un massimo del 30 per cento, di spese generali di funzionamento ammesse, le modalità di comunicazione e sono fissati i termini del procedimento.

6. In attuazione del comma 5, con uno o più avvisi pubblici, approvati dalla Giunta regionale, sono definiti i settori d'intervento, l'importo da destinare agli incentivi relativi a ciascun avviso pubblico, ove possibile, le tipologie e i requisiti dei beneficiari, le modalità di presentazione della domanda, i criteri e le priorità di selezione funzionali all'elaborazione della graduatoria delle iniziative, la determinazione della percentuale della misura dell'incentivo rispetto alla spesa ammissibile, i criteri per la quantificazione degli importi degli incentivi, i limiti massimi e minimi degli stessi e quanto demandato all'avviso dal regolamento di cui al comma 5 [54].

 

     Art. 25. (Attività del Centro di ricerca e archiviazione della fotografia)

1. La Regione promuove la conservazione e la valorizzazione del patrimonio fotografico di interesse regionale e lo sviluppo dell'attività fotografica e a tal fine riconosce al Centro di ricerca e archiviazione della fotografia (CRAF) la funzione di polo di riferimento regionale per le attività di ricerca, studio, raccolta, censimento, archiviazione, conservazione, digitalizzazione e valorizzazione.

2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione sostiene l'attività istituzionale e di interesse pubblico del CRAF mediante specifici finanziamenti da utilizzare secondo gli indirizzi e le modalità definiti in un'apposita convenzione di durata triennale [55].

 

CAPO IV

DIVULGAZIONE DELLA CULTURA UMANISTICA E SCIENTIFICA

 

     Art. 26. (Interventi della Regione)

1. L'Amministrazione regionale sostiene:

a) le iniziative e le attività di centri di divulgazione della cultura umanistica e artistica e l'organizzazione di iniziative di studio e divulgazione della cultura nella stessa disciplina, anche per mezzo di pubblicazioni e prodotti multimediali;

b) le iniziative e le attività di centri di divulgazione della cultura scientifica e la realizzazione di iniziative di divulgazione della cultura scientifica, anche per mezzo di pubblicazioni e prodotti multimediali;

b bis) le iniziative e le attività di centri di divulgazione della cultura multidisciplinare, che prevedono lo svolgimento congiunto di attività e iniziative di divulgazione sia della cultura umanistica, che della cultura scientifica e artistica, e la realizzazione di iniziative di divulgazione della cultura multidisciplinare, anche per mezzo di pubblicazioni e prodotti multimediali [56].

1 bis. Ai fini della presente legge sono da intendersi come centri di divulgazione della cultura umanistica, artistica, scientifica e multidisciplinare i soggetti, di cui all'articolo 4, comma 2 bis, nei cui atti costitutivi o statuti sia prevista come scopo statutario la finalità di studio, promozione e divulgazione della cultura umanistica, artistica, scientifica o multidisciplinare [57].

1 ter. In particolare, i centri di divulgazione di cui al comma 1 bis devono possedere personalità giuridica, autonomia patrimoniale, una o più sedi operative stabili nel territorio regionale, devono garantire il possesso di attrezzature idonee, devono svolgere in maniera continuativa la propria attività, e devono rendere fruibile al pubblico tale attività tramite l'apertura delle sedi presenti sul territorio regionale [58].

2. Il sostegno di cui al comma 1 è effettuato tramite:

a) finanziamento annuale a progetti triennali di rilevanza regionale;

b) [finanziamento annuale alla gestione triennale di centri di divulgazione di cui al comma 1, lettere a) e b)] [59];

c) incentivi annuali per progetti regionali previa procedura valutativa delle domande.

3. Ai sensi del comma 2, lettera a), la Regione promuove e finanzia progetti triennali di rilevanza almeno regionale proposti da soggetti operanti nei settori di cui al comma 1. Sono valutati progetti proposti da organismi che svolgono attività di notevole prestigio nei settori di cui al comma 1, prevalentemente in ambito regionale.

4. In attuazione del comma 3, con regolamento regionale, da adottare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti i requisiti dei beneficiari, le modalità di presentazione della domanda di finanziamento e del rendiconto, le modalità di selezione dei progetti da ammettere a finanziamento, la composizione e i compiti della commissione valutativa, le modalità di quantificazione della quota delle risorse da assegnare per la gestione di ciascun progetto, le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione del finanziamento e le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse, le modalità di verifiche e controlli e le modalità di concessione ed erogazione del contributo e di eventuali anticipi, nonché eventuali ulteriori effetti dell'ammissione al finanziamento. Con il medesimo regolamento sono altresì fissati i termini del procedimento.

5. [Ai sensi del comma 2, lettera b), la Regione dispone un finanziamento annuale per la gestione triennale dei centri di divulgazione di cui al comma 1, lettere a) e b)] [60].

6. [In attuazione del comma 5, con regolamento regionale, da adottare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti i requisiti dei beneficiari, le modalità di presentazione della domanda di finanziamento e del rendiconto, le modalità di selezione dei soggetti da ammettere a finanziamento, la composizione e i compiti della commissione valutativa, le modalità di quantificazione della quota delle risorse da assegnare per la gestione di ciascun soggetto, le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione del finanziamento e le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse, le modalità di verifiche e controlli e le modalità di concessione ed erogazione del contributo e di eventuali anticipi, nonché eventuali ulteriori effetti dell'ammissione al finanziamento. Con il medesimo regolamento sono altresì fissati i termini del procedimento] [61].

7. In attuazione del comma 2, lettera c), con regolamento regionale, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabilite le modalità di selezione delle iniziative da ammettere all'incentivo, le spese ammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo, la percentuale, fino a un massimo del 30 per cento, di spese generali di funzionamento ammesse, le modalità di comunicazione e sono fissati i termini del procedimento.

8. In attuazione del comma 7, con uno o più avvisi pubblici, approvati dalla Giunta regionale, sono definiti i settori d'intervento, l'importo da destinare agli incentivi relativi a ciascun avviso pubblico, ove possibile, le tipologie e i requisiti dei beneficiari, le modalità di presentazione della domanda, i criteri e le priorità di selezione funzionali all'elaborazione della graduatoria delle iniziative, la determinazione della percentuale della misura dell'incentivo rispetto alla spesa ammissibile, i criteri per la quantificazione degli importi degli incentivi, i limiti massimi e minimi degli stessi e quanto demandato all'avviso dal regolamento di cui al comma 7 [62].

 

     Art. 26 bis. (Premio letterario "Friuli Venezia Giulia") [63]

1. Al fine di valorizzare la cultura letteraria, intesa anche come strumento di divulgazione e di conoscenza del territorio regionale, è istituito il Premio letterario "Friuli Venezia Giulia", che viene annualmente conferito a un autore e a un'opera letteraria che racconta i luoghi e le caratteristiche della regione Friuli Venezia Giulia. Il Premio letterario "Friuli Venezia Giulia" consiste in un premio in denaro, nella pubblicazione dell'opera premiata e nella copertura, a favore dell'autore, delle spese per la residenza artistica in regione finalizzata alla realizzazione dell'opera letteraria.

2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione dispone a favore della Fondazione Pordenonelegge.it di Pordenone un finanziamento annuo da utilizzare secondo gli indirizzi e le modalità definiti in un'apposita convenzione di durata triennale, a fronte della presentazione di un piano annuale dettagliato di organizzazione del Premio letterario "Friuli Venezia Giulia" per l'anno di riferimento.

 

     Art. 26 ter. (Istituto regionale per la cultura istriano-fiumano-dalmata di Trieste) [64]

1. La Regione promuove l'attività di conservazione e valorizzazione della cultura e delle tradizioni italiane dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia, riconoscendo la funzione dell'Istituto regionale per la cultura istriano-fiumano-dalmata (IRCI) di Trieste e il rilevante interesse pubblico.

2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione sostiene, oltre agli interventi di cui all'articolo 27, comma 1, lettera a), anche l'attività istituzionale e di interesse pubblico dell'IRCI, mediante specifici finanziamenti da utilizzare secondo gli indirizzi e le modalità definiti in un'apposita convenzione di durata triennale.

 

CAPO V

VALORIZZAZIONE DELLA MEMORIA STORICA

 

     Art. 27. (Valorizzazione della memoria storica)

1. La Regione sostiene:

a) l'organizzazione di manifestazioni e la gestione di attività culturali e didattiche ai fini della conservazione e della valorizzazione della cultura e delle tradizioni italiane dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia da parte delle associazioni dei profughi istriani, fiumani e dalmati aventi sede nel territorio regionale, nonché della federazione delle medesime promossa, con riguardo al ruolo svolto, anche in collaborazione con organi e istituzioni statali e regionali;

b) l'organizzazione di progetti mirati alla valorizzazione della memoria e della testimonianza storica, tra cui il recupero e la divulgazione di materiale storico-documentale e l'organizzazione di incontri nelle scuole, da parte delle associazioni rappresentative degli ex combattenti, partigiani, resistenti, deportati, mutilati e invalidi di guerra, vittime civili di guerra, orfani, vedove di guerra o per cause di guerra, e delle associazioni d'arma.

2. Il sostegno di cui al comma 1 è effettuato tramite:

a) finanziamento annuale ad attività di rilevanza regionale;

b) incentivi annuali per progetti regionali previa procedura valutativa delle domande.

3. Ai sensi del comma 2, lettera a), la Regione finanzia l'attività di soggetti, di cui al comma 1, lettera a), almeno di rilevanza regionale.

4. In attuazione del comma 3, con regolamento regionale, da adottare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti i requisiti dei beneficiari, le modalità di presentazione della domanda di finanziamento e del rendiconto, le modalità di selezione dei soggetti da ammettere a finanziamento, la composizione e i compiti della commissione valutativa, le modalità di quantificazione della quota delle risorse da assegnare per la gestione delle attività di rilevanza regionale, le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione del finanziamento e le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse, le modalità di verifiche e controlli e le modalità di concessione ed erogazione del contributo e di eventuali anticipi, nonché eventuali ulteriori effetti dell'ammissione al finanziamento. Con il medesimo regolamento sono altresì fissati i termini del procedimento [65].

5. In attuazione del comma 2, lettera b), con regolamento regionale, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabilite le modalità di selezione delle iniziative da ammettere all'incentivo, le spese ammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo, la percentuale, fino a un massimo del 30 per cento, di spese generali di funzionamento ammesse, le modalità di comunicazione e sono fissati i termini del procedimento.

6. In attuazione del comma 5, con uno o più avvisi pubblici, approvati dalla Giunta regionale, sono definiti i settori d'intervento, l'importo da destinare agli incentivi relativi a ciascun avviso pubblico, ove possibile, le tipologie e i requisiti dei beneficiari, le modalità di presentazione della domanda, i criteri e le priorità di selezione funzionali all'elaborazione della graduatoria delle iniziative, la determinazione della percentuale della misura dell'incentivo rispetto alla spesa ammissibile, i criteri per la quantificazione degli importi degli incentivi, i limiti massimi e minimi degli stessi e quanto demandato all'avviso dal regolamento di cui al comma 5 [66].

 

     Art. 27 bis. (Attività dell'Università popolare di Trieste) [67]

1. La Regione concorre con lo Stato a promuovere la conservazione e lo sviluppo del patrimonio culturale e linguistico del gruppo etnico italiano dei Paesi dell'ex Jugoslavia, e i rapporti dello stesso gruppo con la nazione italiana, e a tal fine concorre a sostenere le attività svolte dall'Università popolare di Trieste a sostegno di particolari e qualificati progetti da attuarsi nell'ambito dei rapporti culturali con tale gruppo etnico.

2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione dispone a favore dell'Università popolare di Trieste un finanziamento annuo da utilizzare secondo gli indirizzi e le modalità definiti in un'apposita convenzione di durata triennale e a fronte di programmi annuali di intervento, coordinati con quelli promossi o sostenuti dallo Stato e muniti del nulla osta del Ministero degli Affari esteri, che sono approvati con deliberazione della Giunta regionale. Il finanziamento, su richiesta del beneficiario, è erogato in un'unica soluzione anticipata nel termine stabilito dalla convenzione.

3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzato altresì un finanziamento annuale per il funzionamento e lo sviluppo delle attività dei soggetti rappresentativi del gruppo etnico italiano dei Paesi dell'ex Jugoslavia. A tale scopo la Regione è autorizzata a delegare all'Università popolare di Trieste l'esercizio di funzioni amministrative relative agli interventi contributivi a favore dei soggetti rappresentativi del gruppo etnico italiano dei Paesi dell'ex Jugoslavia.

4. Con regolamento regionale, da adottare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, sono definiti le modalità di attuazione del sostegno di cui al comma 1, le modalità di esercizio delle funzioni delegate e i criteri di riparto delle risorse destinate ai soggetti rappresentativi di cui al comma 3, e i criteri minimi della convenzione di cui al comma 2.

 

     Art. 27 ter. (Riconoscimento della quota sociale) [68]

1. L'Amministrazione regionale promuove l'associazionismo tra i soggetti beneficiari del finanziamento di cui agli articoli 27 e 27 bis e gli organismi e istituti aventi medesime finalità statutarie, con particolare riguardo allo svolgimento di attività culturali e didattiche ai fini della conservazione e della valorizzazione della cultura e delle tradizioni italiane dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia, anche attraverso il riconoscimento del pagamento delle quote sociali per la partecipazione agli stessi.

 

     Art. 27 quater. (Promozione della cultura storica ed etnografica) [69]

1. La Regione, al fine di sostenere la crescita di una cultura di pace e della pacifica convivenza tra i popoli in coerenza con i valori della Costituzione, promuove la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio immateriale storico ed etnografico relativo al territorio della Regione e delle aree contermini, attraverso lo svolgimento di studi, ricerche, attività educative e didattiche ed eventi e manifestazioni anche transnazionali.

2. Nell'ambito delle finalità previste dal comma 1, l'Amministrazione regionale concede contributi per progetti concernenti una o più delle seguenti fattispecie:

a) la realizzazione di studi e ricerche storiche, registrazioni di testimonianze, digitalizzazione, ripristino di materiale audiovisivo e fotografico, creazione di prodotti multimediali, fotografici, storytelling e attività espositive;

b) la realizzazione di eventi e manifestazioni aperti al pubblico, anche transnazionali, aventi carattere espositivo, musicale, teatrale e di spettacolo o divulgativo, attinenti ai fatti storici e finalizzati al rafforzamento di una cultura della pace, della convivenza e alla costruzione di una nuova cittadinanza europea;

c) la realizzazione di progetti educativi e didattici a favore degli alunni delle scuole, ivi compresa la produzione di materiale di divulgazione [70].

3. Con regolamento regionale da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), previo parere della Commissione consiliare competente, sono stabilite, in particolare, le modalità di selezione delle iniziative da ammettere all'incentivo, le spese ammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo, la percentuale della misura dell'incentivo rispetto alla spesa ammissibile, le modalità di erogazione del contributo, la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse e sono fissati i termini del procedimento.

4. Con uno o più avvisi pubblici, approvati dalla Giunta regionale, sono definiti i settori d'intervento, l'importo da destinare agli incentivi relativi a ciascun avviso pubblico, ove possibile, le tipologie e i requisiti dei beneficiari, le modalità di presentazione della domanda, i criteri e le priorità di selezione funzionali all'elaborazione della graduatoria delle iniziative, i limiti massimi e minimi degli incentivi e quanto demandato all'avviso dal regolamento.

5. [Gli eventi e le manifestazioni di cui al comma 2, lettera b), se aventi carattere transnazionale, possono svolgersi anche al di fuori del territorio regionale per un periodo non superiore a metà della loro durata e le spese sostenute per le attività al di fuori del territorio regionale non possono superare il 50 per cento del contributo concesso; i progetti di cui al comma 2, lettera c), possono svolgersi anche al di fuori del territorio regionale per un periodo non superiore a un terzo della loro durata e le spese sostenute per le attività al di fuori del territorio regionale non possono superare il 30 per cento del contributo concesso] [71].

6. Ai contributi previsti dal presente articolo non si applica il divieto generale di contribuzione di cui all'articolo 31 della legge regionale 7/2000, limitatamente ai rapporti giuridici instaurati tra le persone giuridiche e gli amministratori e i soci.

 

CAPO VI

TEATRO AMATORIALE, FOLCLORE, CORI E BANDE

 

     Art. 28. (Teatro amatoriale, folclore, cori e bande)

1. La Regione sostiene:

a) il teatro amatoriale regionale;

b) il settore del folclore regionale;

c) la collaborazione fra i diversi gruppi corali regionali;

d) la collaborazione fra i diversi gruppi bandistici regionali.

2. Per le finalità di cui al presente articolo la Regione riconosce la rilevanza regionale dei seguenti soggetti:

a) l'Associazione Regionale FITA-UILT;

b) l'Unione dei Gruppi Folcloristici del Friuli Venezia Giulia (UGF FVG);

c) l'Unione Società Corali del Friuli Venezia Giulia (USCI FVG);

d) l'Associazione Nazionale Bande Italiane Musicali Autonome-Friuli Venezia Giulia (ANBIMA FVG) [72].

3. Il sostegno di cui al comma 1 è effettuato tramite il finanziamento annuale, stabilito e ripartito con legge regionale a favore dei soggetti rappresentativi, da realizzarsi mediante la stipula di apposite convenzioni con i medesimi soggetti rappresentativi di cui al comma 2 per il funzionamento e per lo sviluppo delle attività degli stessi [73].

3 bis. Il finanziamento annuale di cui al comma 3 è altresì finalizzato al funzionamento e allo sviluppo delle attività dei soggetti affiliati ai soggetti rappresentativi di cui al comma 2, svolte anche fuori regione. A tale scopo, la Regione delega ai medesimi soggetti rappresentativi l'esercizio di funzioni amministrative relative agli interventi contributivi destinati a tali soggetti affiliati [74].

3 ter. Il finanziamento annuale di cui ai commi 3 e 3 bis è altresì incrementato e destinato al sostegno di attività di orientamento musicale di tipo corale e bandistico dei soggetti di cui al comma 2, lettere c) e d), e dei rispettivi soggetti affiliati [75].

4. Con regolamento regionale, da adottare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, sono definiti le modalità di attuazione del sostegno di cui al comma 1, che possono anche prevedere la corresponsione di un acconto le modalità per la determinazione delle quote del finanziamento annuale destinate, rispettivamente, ai soggetti rappresentativi e ai soggetti ai medesimi affiliati, le modalità di esercizio delle funzioni delegate ai soggetti rappresentativi, i criteri di riparto delle risorse destinate ai soggetti affiliati ai soggetti rappresentativi, e i criteri minimi delle convenzioni di cui al comma 3 [76].

 

Capo VI bis [77]

Progetti culturali giovanili

 

     Art. 28 bis. (Progetti culturali realizzati dai giovani e a favore dei giovani) [78]

1. La Regione promuove e sostiene progetti e interventi per:

a) valorizzare la creatività giovanile e il pluralismo di espressione in tutte le sue manifestazioni;

b) accrescere e diffondere la consapevolezza critica, la conoscenza e la competenza culturale, con particolare riferimento alla storia, alla cultura e alle tradizioni locali;

c) diffondere la cultura di appartenenza alla comunità locale e nazionale, all'Europa e al contesto internazionale;

d) incentivare la conoscenza e la partecipazione ai programmi finalizzati alla creazione di una cittadinanza europea e alla diffusione e al rispetto dei diritti sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

e) sensibilizzare sui temi della tutela dell'ambiente e del rispetto del patrimonio artistico, culturale e della sostenibilità ambientale;

f) promuovere la conoscenza delle specificità culturali, della storia, delle tradizioni e delle manifestazioni popolari delle minoranze linguistiche presenti in Friuli Venezia Giulia;

g) incrementare la fruizione dell'offerta culturale da parte dei giovani, anche con azioni specifiche che favoriscono l'accesso ai beni e alle attività culturali presenti nel territorio regionale;

h) incentivare la produzione culturale dei giovani nei diversi ambiti e discipline artistiche, favorendo l'incontro tra la produzione artistica e creativa dei giovani e il mercato;

i) promuovere le produzioni di giovani corregionali volte a diffondere la conoscenza dell'identità culturale e artistica del Friuli Venezia Giulia.

2. Per le finalità previste al comma 1, la Regione concede incentivi alle associazioni giovanili come definite all'articolo 18 della legge regionale 10 dicembre 2021, n. 22 (Disposizioni regionali in materia di politiche della famiglia, di promozione dell'autonomia dei giovani e delle pari opportunità), e ai soggetti pubblici, a esclusione delle istituzioni scolastiche.

3. Gli incentivi a favore delle istituzioni scolastiche per progetti culturali realizzati da giovani e a favore dei giovani sono disciplinati dagli articoli 33, 34 e 40 bis della legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale).

4. Con regolamento regionale, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti i requisiti dei beneficiari, le modalità di presentazione della domanda di finanziamento e del rendiconto, le modalità di selezione dei progetti da ammettere a finanziamento, la composizione e i compiti della commissione valutativa, le modalità di quantificazione della quota delle risorse da assegnare per la gestione di ciascun progetto, le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione del finanziamento e le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse, le modalità di verifiche e controlli, le modalità di concessione ed erogazione dell'incentivo e di eventuali anticipi, nonché eventuali ulteriori effetti dell'ammissione al finanziamento. Con il medesimo regolamento sono altresì fissati i termini del procedimento.

 

CAPO VII

PARTENARIATO

 

     Art. 29. (Partenariato)

1. La Regione, per l'attuazione della propria programmazione culturale, promuove e sostiene l'attività di cooperazione e di partenariato regionale, interregionale e internazionale.

2. L'Amministrazione regionale partecipa a progetti comunitari e internazionali mediante accordi con soggetti pubblici e privati in qualità di partner operativo o di partner promotore.

3. I progetti realizzati in forma di partenariato sono finanziabili con risorse pubbliche comunitarie, internazionali, nazionali, regionali e degli enti locali, nonché con risorse private.

 

     Art. 29 bis. (Partenariato con i soggetti beneficiari dei finanziamenti annuali a progetti o programmi triennali) [79]

1. Per la finalità di cui all'articolo 29, comma 1, la Regione può stipulare con i soggetti beneficiari dei finanziamenti annuali per progetti o programmi triennali di cui agli articoli 9, comma 2, lettere a), b) e c), 11, comma 1, 12, comma 1, 13, comma 1, 18, comma 2, lettera a), 19, commi 1 e 2, 24, comma 2, lettera a), e 26, comma 2, lettera a), e comma 3, nonché 30 bis, comma 2, convenzioni per la realizzazione di interventi e attività di comune interesse pubblico, ulteriori rispetto a quelli oggetto dei finanziamenti medesimi [80].

2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione dispone specifici finanziamenti da utilizzare secondo gli indirizzi definiti con deliberazione della Giunta regionale e con le modalità definite nelle convenzioni di cui al comma 1, di durata anche pluriennale.

 

CAPO VIII

RESIDENZE CREATIVE E CULTURALI [81]

 

     Art. 30. (Residenze creative e culturali [82])

1. La Regione promuove e sostiene la diffusione di forme di residenze creative e culturali, al fine di favorire l'incontro e la relazione tra l'intervento culturale e le attività di creazione e produzione artistica con il territorio di riferimento in tutti i settori delle attività culturali, di valorizzare la funzione dei luoghi di spettacolo, di assicurare il riequilibrio territoriale dell'offerta e il potenziamento della domanda di spettacolo [83].

2. La Regione promuove, in particolare, la realizzazione di una residenza creativa e culturale presso Villa Manin di Passariano [84].

3. [Con regolamento regionale, da adottare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo] [85].

3 bis. Gli incentivi previsti dai commi 1 e 2 sono concessi e liquidati in un'unica soluzione anticipata [86].

 

CAPO VIII BIS [87]

CONTENITORI CULTURALI E CREATIVI

 

     Art. 30 bis. (Contenitori culturali e creativi) [88]

1. In coerenza con gli orientamenti europei per il prossimo periodo di programmazione 2021-2027, che considerano la cultura e la creatività come strumenti di coesione sociale e di sviluppo integrato urbano, l'Amministrazione regionale, in un'ottica di integrazione multidisciplinare tra valorizzazione del patrimonio culturale, sostegno a sviluppo economico e innovazione e rafforzamento della formazione, supporta interventi finalizzati a promuovere i luoghi della cultura regionali, anche come ambienti idonei per nuove forme di apprendimento permanente in ambito formale e informale, nonché a rafforzare e arricchire il contesto territoriale attraverso progetti di valorizzazione ed esplorazione dello spazio urbano, anche mediante la realtà virtuale e aumentata e forme innovative di allestimento di spazi per la realizzazione di atmosfere creative, intelligenti e formative, in sinergia con le traiettorie di sviluppo della Strategia di specializzazione intelligente regionale (S3).

2. Per le finalità di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere i soggetti, senza finalità di lucro, gestori degli spazi mediante la concessione di contributi per programmi triennali per:

a) l'allestimento, l'arredo, l'attrezzatura e la dotazione tecnologica degli spazi e degli archivi fino al 100 per cento della spesa ammissibile;

b) la realizzazione di progetti multidisciplinari relativi ad attività culturali, creative e formative.

3. Al fine della concessione dei contributi, i soggetti gestori degli spazi presentano domanda, entro il 30 ottobre di ogni anno, alla Direzione centrale competente in materia di cultura corredata:

a) di una relazione illustrativa del progetto unitamente al relativo cronoprogramma di realizzazione e del quadro economico di spesa, per gli interventi di cui al comma 2, lettera a);

b) di una relazione illustrativa contenente gli elementi necessari alla valutazione della domanda e del preventivo di spesa, per i progetti di cui al comma 2, lettera b).

4. La graduatoria delle domande è approvata con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di cultura di concerto con gli Assessori competenti in materia di formazione e attività produttive, sulla base dei seguenti criteri:

a) per gli interventi di cui al comma 2, lettera a):

1) valorizzazione di collezioni e di archivi creativi e di design presenti sul territorio regionale;

2) supporto a progetti di rilevanza internazionale radicati nel tessuto istituzionale del territorio;

3) creazione di spazi multimediali e percorsi sensoriali suscettibili di richiamo culturale, creativo, educativo e turistico;

b) per gli interventi di cui al comma 2, lettera b):

1) quantità e qualità di mostre ed esposizioni temporanee e permanenti a carattere internazionale;

2) quantità e qualità di percorsi didattici e formativi, anche professionalizzanti;

3) quantità e qualità di laboratori sulla creatività come strumento per lo sviluppo sostenibile e integrato;

4) quantità e qualità di workshop e progetti specialistici sulla creatività come strumento per lo sviluppo sostenibile e integrato;

5) quantità e qualità di eventi e convegni a carattere seminariale.

5. Con il decreto di concessione del contributo sono fissate le modalità di erogazione del contributo medesimo, i termini e le modalità di esecuzione degli interventi e i termini e le modalità di rendicontazione della spesa.

6. Ai soggetti gestori degli spazi potrà essere richiesta l'organizzazione di eventi e progetti volti a connettere le imprese tradizionali con quelle culturali e creative.

7. I soggetti gestori degli spazi, entro il 30 ottobre di ogni anno, presentano alla Direzione centrale competente in materia di cultura l'aggiornamento dei programmi triennali con riferimento alle annualità successive, anche con la previsione di nuovi interventi.

 

     Art. 30 ter. (Sostegno delle imprese culturali e creative) [89]

1. La Regione, anche al fine di assicurare continuità alle iniziative di settore previste dai programmi di rilevanza comunitaria, incentiva la creazione, lo sviluppo e il consolidamento delle imprese caratterizzate da un rilevante connotato culturale e creativo.

2. Nell'ambito delle finalità previste dal comma 1, l'Amministrazione regionale definisce con regolamento o avviso le misure di aiuto in armonia con la disciplina in materia di aiuti di Stato dell'Unione europea, i criteri e le modalità di intervento previsti per l'attuazione degli incentivi di cui al comma 1.

3. Laddove espressamente previsto dai dispositivi attuativi di cui al comma 2, sono finanziabili le spese sostenute dai beneficiari precedentemente alla presentazione della domanda d'incentivo.

 

CAPO IX

DISTRETTI CULTURALI

 

     Art. 31. (Distretti culturali)

1. La Regione, al fine di rendere il territorio regionale più attrattivo e competitivo, realizza condizioni strutturali dirette al rafforzamento degli organismi culturali e al miglioramento della fruizione dei beni culturali, mediante l'incremento di forme di collaborazione tra i medesimi soggetti, con il coinvolgimento degli enti locali di riferimento riconoscendo e sostenendo la formazione di distretti culturali [90].

2. Ai fini della presente legge per distretti culturali s'intendono ambiti territoriali tematici integrati per l'offerta coordinata di servizi e attività che riguardano la cultura, lo spettacolo, il turismo e l'ambiente, individuati con deliberazione della Giunta regionale [91].

3. I servizi e le attività di cui al comma 2 vengono realizzati da organismi culturali operanti sul territorio, in accordo con enti locali, singoli o associati, associazioni di categoria, imprese e associazioni produttive, soggetti gestori di servizi pubblici, istituzioni di alta formazione artistica e musicale, università, fondazioni bancarie e camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, e prevedono il supporto alla realizzazione coordinata di programmi, di durata almeno triennale, per la promozione del territorio e di iniziative e attività culturali e di spettacolo svolte dagli organismi aderenti, per l'utilizzo comune di spazi e strutture operative, per la gestione integrata di servizi logistici, tecnici e organizzativi, e per la progettazione e la gestione integrata delle attività di promozione e distribuzione dell'offerta al pubblico [92].

3 bis. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione sostiene l'attività dei distretti culturali mediante finanziamenti da utilizzare secondo gli indirizzi e le modalità definiti in una convenzione di durata triennale, stipulata con gli organismi di cui al comma 3 [93].

 

TITOLO IV

NORME FINALI

CAPO I

NORME FINALI

 

     Art. 32 ante. (Integrazioni nei procedimenti in materia di cultura) [94]

1. La mancata allegazione del documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore della procura costituisce elemento integrabile in ogni fase del procedimento attuativo delle disposizioni della presente legge o di altre disposizioni legislative regionali in materia di cultura.

 

     Art. 32. (Rendicontazione spese fino all'ammontare dell'incentivo concesso)

1. In deroga alle disposizioni di cui al capo III del titolo II della legge regionale 7/2000, le spese relative agli incentivi di cui alla presente legge sono rendicontate fino all'ammontare dell'incentivo concesso, salvo quanto diversamente disposto nei relativi regolamenti.

 

     Art. 32 bis. (Acconto degli incentivi) [95]

1. Gli incentivi di cui alla presente legge possono essere concessi e liquidati in un'unica soluzione anticipata su richiesta dei beneficiari [96].

1 bis. [Gli incentivi di cui agli articoli 9, comma 2, lettere a), b) e c), 18, comma 2, lettera a), 19, 24, comma 2, lettera a), 25, 26, comma 2, lettere a) e b), 27, comma 2, lettera a), 28, sono concessi e liquidati in un'unica soluzione anticipata nel termine stabilito dai relativi regolamenti] [97].

1 ter. In deroga agli articoli 39 e 40 della legge regionale 7/2000, tutti gli acconti degli incentivi di cui alla presente legge non sono subordinati alla presentazione di apposite fideiussioni bancarie o polizze assicurative o alla prestazione di idonee garanzie patrimoniali [98].

 

     Art. 32 ter. (Rendicontazione spese sostenute prima della domanda e iniziative svolte fuori del territorio regionale) [99]

1. Con riferimento agli incentivi di cui alla presente legge:

a) se previsto in regolamento o in avviso pubblico sono rendicontabili, qualora ammissibili, anche le spese sostenute nel periodo compreso fra l'inizio dell'anno di concessione dell'incentivo e la data di presentazione della domanda;

b) le iniziative destinatarie degli incentivi possono svolgersi anche al di fuori del territorio regionale e nazionale.

 

     Art. 32 quater. (Eventuale ripartizione di eccedenza di fondi) [100]

1. Qualora la quota delle risorse da assegnare a ciascun progetto o a ciascun soggetto beneficiari degli incentivi di cui all'articolo 32 bis, comma 1 bis, superi il fabbisogno di finanziamento di tali progetti o soggetti, le risorse eccedenti tale limite, e che pertanto non possono venire loro assegnate, sono ripartite a favore degli altri progetti o soggetti beneficiari degli incentivi della medesima tipologia, secondo le modalità di quantificazione stabilita nei rispettivi regolamenti attuativi.

 

     Art. 32 quinquies. (Variazioni sostanziali delle attività programmate) [101]

1. I regolamenti che disciplinano i progetti e programmi triennali, nonché gli avvisi pubblici emanati in applicazione della presente legge stabiliscono i casi in cui si determinano modifiche sostanziali alle attività programmate nelle relazioni annuali e nelle domande di incentivazione, per effetto di variazioni di punteggio intervenute successivamente alla concessione dell'incentivo, e ne determinano gli effetti.

 

     Art. 32 sexies. (Commissioni di valutazione) [102]

1. Nei casi in cui la valutazione tecnica di qualità dei progetti richieda, per le caratteristiche specifiche delle attività culturali oggetto di incentivo e dei criteri di selezione, conoscenze specialistiche particolarmente elevate, i regolamenti prevedono i compiti e disciplinano la composizione di commissioni valutative integrate da esperti esterni.

 

     Art. 33. (Avanzo o utile netto) [103]

1. Con riferimento agli incentivi di cui alla presente legge, l'importo del finanziamento non supera quanto necessario per coprire le perdite di esercizio e un utile ragionevole ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nel periodo in questione [104].

2. Se il finanziamento eccede l'utile ragionevole il contributo è rideterminato applicando allo stesso una riduzione pari all'importo eccedente.

3. Se l'utile o l'avanzo comportano la restituzione di una somma di denaro gli interessi sono dovuti solo successivamente allo scadere del termine fissato nella richiesta di restituzione.

 

     Art. 34. (Modifiche ai regolamenti)

1. Per le modifiche ai regolamenti di cui alla presente legge, riguardanti le modalità di presentazione della domanda di finanziamento e del rendiconto, le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione del finanziamento, le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse, le modalità di verifiche e controlli, le modalità di concessione ed erogazione del contributo, di eventuali anticipi e di eventuali ulteriori effetti dell'ammissione al finanziamento, le modalità di comunicazione e i termini del procedimento, si prescinde dal parere della Commissione consiliare competente.

 

     Art. 35. (Norme transitorie)

1. I procedimenti avviati prima della data di cui all'articolo 40 continuano a essere disciplinati dalla normativa previgente.

2. Nelle more dell'applicazione dei regolamenti di cui agli articoli 10, comma 3, 11, comma 3, 12,comma 2, 13, comma 2, 23, commi 2 e 4, 24, comma 4, 26, commi 4 e 6, 27, comma 4, ed esclusivamente per l'anno 2015, al fine di garantire continuità alle attività culturali di rilevante importanza almeno regionale nei settori di cui all'articolo 4, comma 1, continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 6, commi da 4 a 21, da 34 a 63, 74 bis e da 90 a 93, della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (Legge finanziaria 2014) [105].

3. Fino alla costituzione della Commissione di cui all'articolo 6, rimane in carica la Commissione regionale per il cinema e l'audiovisivo prevista dall'articolo 5 della legge regionale 6 novembre 2006, n. 21 (Provvedimenti regionali per la promozione, la valorizzazione del patrimonio e della cultura cinematografica, per lo sviluppo delle produzioni audiovisive e per la localizzazione delle sale cinematografiche nel Friuli Venezia Giulia), costituita con decreto del Presidente della Regione 21 novembre 2013, n. 219.

 

     Art. 36. (Aiuti di Stato)

1. Qualora i finanziamenti di cui alla presente legge configurino aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato, l'Amministrazione regionale provvede all'adempimento degli obblighi procedurali in materia, secondo le modalità individuate nei provvedimenti attuativi.

 

     Art. 37. (Quote annuali di adesione o di partecipazione della Regione) [106]

1. I trasferimenti correnti previsti dal bilancio regionale a favore di enti, istituzioni e organismi culturali operanti nei settori delle attività culturali e di spettacolo ai quali la Regione partecipa direttamente in qualità di socio, sono comprensivi degli importi previsti a copertura delle quote annuali di adesione o di partecipazione, come determinate dagli organi statutari dei soggetti partecipati.

 

     Art. 38. (Abrogazioni)

1. Con effetto dalla data di cui all'articolo 40 sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

a) la legge regionale 68/1981 (Interventi regionali per lo sviluppo e la diffusione delle attività culturali), a eccezione dell'articolo 8;

b) il comma 3 dell'articolo 60 della legge regionale 29/1990 (Assestamento del bilancio ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, variazioni al bilancio per l'anno 1990 ed al bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992, autorizzazione di ulteriori e maggiori spese ed altre norme finanziarie e contabili);

c) i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 26 della legge regionale 4/1991 (Legge finanziaria 1991);

d) il comma 3 dell'articolo 46 della legge regionale 47/1991 (Assestamento del bilancio ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, variazioni al bilancio per l'anno 1991 ed al bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993, autorizzazioni di ulteriori e maggiori spese ed altre norme finanziarie e contabili);

e) l'articolo 79 della legge regionale 30/1992 (Assestamento del bilancio ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, variazioni al bilancio per l'anno 1992 ed al bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994, autorizzazioni di ulteriori e maggiori spese ed altre norme finanziarie e contabili);

f) gli articoli 118 e 120 della legge regionale 47/1993 (Assestamento del bilancio ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, variazioni al bilancio per l'anno 1993 ed al bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995, autorizzazioni di ulteriori e maggiori spese ed altre norme finanziarie e contabili);

g) l'articolo 112 e il comma 1 dell'articolo 122 della legge regionale 1/1993 (Legge finanziaria 1993);

h) i commi da 1 a 3, da 33 a 35, da 49 a 54 dell'articolo 6 della legge regionale 4/1999 (Legge finanziaria 1999);

i) l'articolo 56 della legge regionale 9/1999 (Disposizioni varie in materia di competenza regionale);

j) il comma 12 dell'articolo 11 della legge regionale 25/1999 (Assestamento del bilancio 1999);

k) i commi 4, 11, 26, 28, da 32 a 42 dell'articolo 5 della legge regionale 2/2000 (Legge finanziaria 2000);

l) il comma 28 dell'articolo 5 della legge regionale 18/2000 (Assestamento del bilancio 2000);

m) il comma 74 dell'articolo 6 della legge regionale 4/2001 (Legge finanziaria 2001);

n) i commi da 36 a 39, 51, 52 e 70 dell'articolo 7 della legge regionale 3/2002 (Legge finanziaria 2002);

o) il comma 11 dell'articolo 14 della legge regionale 13/2002 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002);

p) il comma 5 dell'articolo 5 della legge regionale 23/2002 (Assestamento del bilancio 2002);

q) i commi da 29 a 32, da 42 a 71 dell'articolo 6 e i commi da 38 a 43 dell'articolo 8 della legge regionale 1/2003 (Legge finanziaria 2003);

r) i commi 1 e 2 dell'articolo 5 della legge regionale 14/2003 (Assestamento del bilancio 2003);

s) i commi 40, da 44 a 47, da 51 a 106 dell'articolo 5 della legge regionale 1/2004 (Legge finanziaria 2004);

t) i commi 54, da 57 a 61, 66 e da 87 a 106 dell'articolo 5 della legge regionale 1/2005 (Legge finanziaria 2005);

u) i commi 12 e 13 dell'articolo 5 della legge regionale 15/2005 (Assestamento del bilancio 2005);

v) i commi da 24 a 38, da 41 a 46, da 48 a 56, da 61 a 69, 71, 72, da 96 a 98, 102 e 103 dell'articolo 7 della legge regionale 2/2006 (Legge finanziaria 2006);

w) le lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 1, il capo II e il capo III e gli articoli 15 e 18 della legge regionale 21/2006 (Provvedimenti regionali per la promozione, la valorizzazione del patrimonio e della cultura cinematografica, per lo sviluppo delle produzioni audiovisive e per la localizzazione delle sale cinematografiche nel Friuli Venezia Giulia);

x) l'articolo 62 della legge regionale 24/2006 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità, trasporto pubblico locale, cultura, sport);

y) il comma 28, i commi da 34 a 50, da 61 a 66, da 111 a 116, da 126 a 128, 159, 159 bis, 160, 162, 163 e 167 dell'articolo 6 e i commi da 24 a 26 dell'articolo 8 della legge regionale 1/2007 (Legge finanziaria 2007);

z) il comma 39 dell'articolo 5 della legge regionale 22/2007 (Assestamento del bilancio 2007);

aa) i commi 11, 12, 13, 42 e 43 dell'articolo 4 della legge regionale 30/2007 (Legge strumentale 2008);

bb) la legge regionale 5/2008 (Normativa regionale per lo spettacolo dal vivo e nuove disposizioni in materia di cultura e spettacolo), a eccezione dell'articolo 23;

cc) i commi 34, 35 e 64 dell'articolo 7 della legge regionale 17/2008 (Legge finanziaria 2009);

dd) la legge regionale 5/2009 (Norme per il sostegno alle attività delle associazioni operanti per il mantenimento della memoria e della testimonianza storica e per la realizzazione di monumenti celebrativi);

ee) i commi da 10 a 13, 20, 21, 24, 25, 28 e 29 dell'articolo 7 e la lettera d) del comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 12/2009 (Assestamento del bilancio 2009);

ff) i commi 16 e 17 e i commi da 20 a 22 dell'articolo 6 della legge regionale 24/2009 (Legge finanziaria 2010);

gg) l'articolo 12 della legge regionale 5/2010 (Valorizzazione dei dialetti di origine veneta parlati nella regione Friuli Venezia Giulia);

hh) il comma 3 dell'articolo 11 della legge regionale 16/2010 (Norme urgenti in materia di personale e di organizzazione nonché in materia di passaggio al digitale terrestre);

ii) l'articolo 184 della legge regionale 17/2010 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010);

jj) i commi 37, 38, da 46 a 48, da 53 a 57 dell'articolo 6 della legge regionale 22/2010 (Legge finanziaria 2011);

kk) i commi 44 e 45, il comma 48, i commi da 51 a 57, i commi 60, 61, 62, 63, da 66 a 68, da 75 a 77 e da 81 a 85 dell'articolo 6 e i commi 14, 15, 16 e 17 dell'articolo 11 della legge regionale 11/2011 (Assestamento del bilancio 2011);

ll) i commi 16 e 17 dell'articolo 8 e i commi da 106 a 108, 112, da 134 a 222, da 230 a 253, da 260 a 265 dell'articolo 11 della legge regionale 18/2011 (Legge finanziaria 2012);

mm) i commi 79, 80 e 81, la lettera c) del comma 85, i commi da 90 a 101, da 105 a 116, 117, da 121 a 126, da 135 a 140, da 144 a 149 e da 152 a 160 dell'articolo 6 della legge regionale 14/2012 (Assestamento del bilancio 2012);

nn) i commi da 32 a 34, 38, le lettera a), b), d), f) del comma 39, da 55 a 68, da 90 a 93, da 161 a 163, da 182 a 199, da 206 a 208, da 216 a 221, da 231 a 233, da 240 a 272, da 333 a 335, da 343 a 348, da 354 a 356 e da 402 a 404 dell'articolo 6 della legge regionale 27/2012 (Legge finanziaria 2013);

oo) i commi da 7 a 10, 77 e 79 dell'articolo 5 della legge regionale 5/2013 (Disposizioni urgenti in materia di attività economiche, tutela ambientale, difesa del territorio, gestione del territorio, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, attività culturali, ricreative e sportive, relazioni internazionali e comunitarie, istruzione, corregionali all'estero, ricerca, cooperazione e famiglia, lavoro e formazione professionale, sanità pubblica e protezione sociale, funzione pubblica, autonomie locali, affari istituzionali, economici e fiscali generali);

pp) il comma 12 dell'articolo 6 della legge regionale 6/2013 (Assestamento del bilancio 2013);

qq) gli articoli 16 e 17 della legge regionale 18/2013 (Disposizioni urgenti in materia di cultura, sport e solidarietà);

rr) i commi 69, 123 e 124 dell'articolo 6 della legge regionale 23/2013 (Legge finanziaria 2014);

ss) l'articolo 12 della legge regionale 6/2014 (Disposizioni urgenti in materia di cultura, lingue minoritarie, sport e solidarietà).

 

     Art. 39. (Norme finanziarie)

1. Per le finalità previste dall'articolo 6, comma 5, è autorizzata la spesa complessiva di 2.000 euro, suddivisa in ragione di 1.000 euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, a carico dell'unità di bilancio 10.1.1.1162 e del capitolo 9805 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.

2. Per le finalità previste dall'articolo 7, è autorizzata la spesa complessiva di 20.000 euro, suddivisa in ragione di 10.000 euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, a carico dell'unità di bilancio 10.1.1.1162 e del capitolo 9346 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016, a decorrere dall'anno 2015, con la denominazione "Spese per il funzionamento dell'Osservatorio regionale della cultura".

3. Per le finalità previste dall'articolo 10, comma 2, è autorizzata la spesa complessiva di 480.000 euro suddivisa in ragione di 240.000 euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5048 e del capitolo 6440 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016, a decorrere dall'anno 2015, con la denominazione "Finanziamento annuo all'Ente regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia".

4. Per le finalità previste dall'articolo 11, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 2.800.000 euro, suddivisa in ragione di 1.400.000 euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5048 e del capitolo 6441 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016, a decorrere dall'anno 2015, con la denominazione "Finanziamento alla Fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi, ai teatri nazionali e ai teatri di rilevante interesse culturale presenti in regione a titolo di cofinanziamento del FUS".

5. Per le finalità previste dall'articolo 12, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 1.520.000 euro, suddivisa in ragione di 760.000 euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5048 e del capitolo 6442 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016, a decorrere dall'anno 2015, con la denominazione "Finanziamento annuale ai teatri regionali di ospitalità e ai teatri di produzione di rilevanza almeno regionale e di accademie di formazione teatrale regionali non operanti all'interno di teatri che svolgono attività in regione".

6. Per le finalità previste dall'articolo 13, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 1.600.000 euro, suddivisa in ragione di 800.000 euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5048 e del capitolo 6443 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016, a decorrere dall'anno 2015, con la denominazione "Finanziamento per progetti di rilevanza internazionale, nazionale o regionale proposti da organismi di produzione, programmazione o promozione, da organizzatori di festival o rassegne nei settori del teatro, della musica, della danza o della multidisciplinarietà, prevalentemente in ambito regionale".

7. Per le finalità previste dall'articolo 14, comma 1, con riferimento al disposto di cui all'articolo 7, comma 2, lettera d), è autorizzata la spesa complessiva di 400.000 euro, suddivisa in ragione di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5048 e del capitolo 6444 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016, a decorrere dall'anno 2015, con la denominazione "Incentivi annuali per progetti regionali per il sostegno della produzione e la promozione dello spettacolo dal vivo previa procedura valutativa delle domande".

8. Per le finalità previste dall'articolo 15, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 120.000 euro, suddivisa in ragione di 60.000 euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5048 e del capitolo 6445 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016, a decorrere dall'anno 2015, con la denominazione "Finanziamenti alle istituzioni teatrali che inseriscono nella programmazione delle rispettive stagioni musicali manifestazioni lirico-operistiche prodotte dalla Fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi di Trieste".

9. Per le finalità previste dall'articolo 16, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 10 milioni di euro, suddivisa in ragione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, a carico dell'unità di bilancio 5.2.2.5048 e del capitolo 9940 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016, a decorrere dall'anno 2015, con la denominazione "Anticipazioni di cassa alla Fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi di Trieste sugli incentivi assegnati dallo Stato ".

10. Per le finalità previste dall'articolo 16, comma 2, è autorizzata la spesa complessiva di 6 milioni di euro, suddivisa in ragione di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, a carico dell'unità di bilancio 5.2.2.5048 e del capitolo 9941 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016, a decorrere dall'anno 2015, con la denominazione "Anticipazioni di cassa ai teatri nazionali e di rilevante interesse culturale del Friuli Venezia Giulia sugli incentivi assegnati dallo Stato a valere sul FUS".

11. In relazione al disposto di cui all'articolo 16, comma 1, sono previsti rimborsi di pari importo sull'unità di bilancio 4.5.270 e del capitolo 9940 di nuova istituzione nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016, a decorrere dall'anno 2015, con la denominazione "Rimborso dalla Fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi di Trieste delle somme anticipate dalla Regione a valere sugli incentivi assegnati dallo Stato".

12. In relazione al disposto di cui all'articolo 16, comma 2, sono previsti rimborsi di pari importo sull'unità di bilancio 4.5.270 e del capitolo 9941 di nuova istituzione nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016, a decorrere dall'anno 2015, con la denominazione "Rimborso dai teatri nazionali e di rilevante interesse culturale del Friuli Venezia Giulia delle somme anticipate dalla Regione a valere sugli incentivi assegnati dallo Stato a valere sul FUS".

13. In relazione al disposto di cui ai commi da 9 a 12, gli stanziamenti previsti sulle unità di bilancio e capitoli degli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 di seguito elencati sono ridotti degli importi a fianco di ciascuno riportati:

UB della spesa 5.2.2.5048 capitolo 9938 riduzione di 5 milioni di euro per gli anni 2015 e 2016;

UB della spesa 5.2.2.5048 capitolo 9934 riduzione di 3 milioni di euro per gli anni 2015 e 2016;

UB dell'entrata 4.5.270 capitolo 9938 riduzione di 5 milioni di euro per gli anni 2015 e 2016;

UB dell'entrata 4.5.270 capitolo 9934 riduzione di 3 milioni di euro per gli anni 2015 e 2016.

14. Per le finalità previste dall'articolo 17, comma 2, è autorizzata la spesa complessiva di 100.000 euro, suddivisa in ragione di 50.000 euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, a carico dell'unità di bilancio 5.2.2.5048 e del capitolo 6385 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016, con la denominazione "Incentivi per l'adeguamento tecnologico delle sale teatrali".

15. Per le finalità previste dall'articolo 18, comma 2, lettera a), è autorizzata la spesa complessiva di 560.000 euro, suddivisa in ragione di 280.000 euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5049 e del capitolo 6446 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016, a decorrere dall'anno 2015, con la denominazione "Finanziamenti relativi a progetti di rilevanza regionale riguardanti manifestazioni cinematografiche di interesse nazionale e internazionale".

16. Per le finalità previste dall'articolo 18, comma 2, lettera b), è autorizzata la spesa complessiva di 40.000 euro, suddivisa in ragione di 20.000 euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5049 e del capitolo 9347 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016, a decorrere dall'anno 2015, con la denominazione "Incentivi relativi a progetti di rilevanza regionale riguardanti manifestazioni cinematografiche di interesse nazionale e internazionale previa procedura valutativa delle domande" [107].

17. Per le finalità previste dall'articolo 19, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 280.000 euro, suddivisa in ragione di 140.000 euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5049 e del capitolo 6448 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016, a decorrere dall'anno 2015, con la denominazione "Finanziamenti per la costituzione e lo sviluppo di enti di cultura cinematografica di interesse regionale per la valorizzazione del cinema come momento di promozione culturale".

18. Per le finalità previste dall'articolo 19, comma 2, è autorizzata la spesa complessiva di 120.000 euro, suddivisa in ragione di 60.000 euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5049 e del capitolo 6449 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016, a decorrere dall'anno 2015, con la denominazione "Finanziamenti per la costituzione e lo sviluppo nel territorio di un sistema regionale di mediateche operanti almeno a livello sovracomunale".

19. Per le finalità previste dall'articolo 20, è autorizzata la spesa complessiva di 160.000 euro, suddivisa in ragione di 80.000 euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5049 e del capitolo 6450 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016, a decorrere dall'anno 2015, con la denominazione "Finanziamenti all'Associazione Cineteca del Friuli per il sostegno dell'attività istituzionale e di servizio pubblico".

20. Per le finalità previste dall'articolo 21 è autorizzata la spesa complessiva di 40.000 euro, suddivisa in ragione di 20.000 euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5049 e del capitolo 6451 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016, a decorrere dall'anno 2015, con la denominazione "Incentivi per la diffusione della cultura cinematografica nelle aree montane svantaggiate".

21. Per le finalità previste dall'articolo 22 è autorizzata la spesa complessiva di 80.000 euro, suddivisa in ragione di 40.000 euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, a carico dell'unità di bilancio 5.2.2.5049 e del capitolo 6452 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016, a decorrere dall'anno 2015, con la denominazione "Incentivi per l'adeguamento tecnologico delle sale cinematografiche".

22. Per le finalità previste dall'articolo 24, comma 2, lettera a), è autorizzata la spesa complessiva di 200.000 euro, suddivisa in ragione di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5050 e del capitolo 6453 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016, a decorrere dall'anno 2015, con la denominazione "Finanziamenti per progetti di rilevanza regionale relativi all'organizzazione di manifestazioni espositive e di altre attività culturali, anche a carattere didattico e formativo, nelle discipline delle arti figurative, delle arti visive, della fotografia e della multimedialità".

23. Per le finalità previste dall'articolo 24, comma 2, lettera b), è autorizzata la spesa complessiva di 80.000 euro, suddivisa in ragione di 40.000 euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5050 e del capitolo 6454 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016, a decorrere dall'anno 2015, con la denominazione "Incentivi per progetti relativi all'organizzazione di manifestazioni espositive e di altre attività culturali, anche a carattere didattico e formativo, nelle discipline delle arti figurative, delle arti visive, della fotografia e della multimedialità previa procedura valutativa delle domande".

24. Per le finalità previste dall'articolo 25, comma 2, è autorizzata la spesa complessiva di 100.000 euro, suddivisa in ragione di 50.000 euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5050 e del capitolo 6386 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016, con la denominazione "Finanziamenti per il sostegno dell'attività istituzionale e di interesse pubblico del Centro di ricerca e archiviazione della fotografia (CRAF)".

25. Per le finalità previste dall'articolo 26, comma 2, lettera a), è autorizzata la spesa complessiva di 80.000 euro, suddivisa in ragione di 40.000 euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5050 e del capitolo 6455 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016, a decorrere dall'anno 2015, con la denominazione "Finanziamenti per progetti di rilevanza regionale relativi alla divulgazione della cultura umanistica e scientifica".

26. Per le finalità previste dall'articolo 26, comma 2, lettera b), è autorizzata la spesa complessiva di 600.000 euro, suddivisa in ragione di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5050 e del capitolo 6456 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016, a decorrere dall'anno 2015, con la denominazione "Finanziamenti per la gestione di centri di divulgazione della cultura umanistica e scientifica".
27. Per le finalità previste dall'articolo 26, comma 2, lettera c), è autorizzata la spesa complessiva di 40.000 euro, suddivisa in ragione di 20.000 euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5050 e del capitolo 6457 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016, a decorrere dall'anno 2015, con la denominazione "Incentivi per progetti regionali relativi alla divulgazione della cultura umanistica e scientifica previa procedura valutativa delle domande".

28. Per le finalità previste dall'articolo 27, comma 2, lettera a), è autorizzata la spesa complessiva di 200.000 euro, suddivisa in ragione di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5050 e del capitolo 6458 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016, a decorrere dall'anno 2015, con la denominazione "Finanziamenti per attività di rilevanza regionale relativa alla conservazione e valorizzazione della cultura e delle tradizioni italiane dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia".

29. Per le finalità previste dall'articolo 27, comma 2, lettera b), è autorizzata la spesa complessiva di 60.000 euro, suddivisa in ragione di 30.000 euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5050 e del capitolo 6459 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016, a decorrere dall'anno 2015, con la denominazione "Incentivi per progetti regionali relativi alla conservazione e valorizzazione della cultura e delle tradizioni italiane dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia previa procedura valutativa delle domande".

30. Per le finalità previste dall'articolo 28, comma 3, è autorizzata la spesa complessiva di 460.000 euro, suddivisa in ragione di 230.000 euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5050 e del capitolo 6460 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016, a decorrere dall'anno 2015, con la denominazione "Finanziamenti per il funzionamento e per lo sviluppo delle attività, svolte anche fuori regione, dei soggetti riconosciuti di rilevanza regionale e dei soggetti ai medesimi affiliati ai fini del sostegno del teatro amatoriale, del folclore, dei cori e delle bande".

31. Per le finalità previste dall'articolo 30 è autorizzata la spesa complessiva di 60.000 euro, suddivisa in ragione di 30.000 euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5050 e del capitolo 6461 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016, a decorrere dall'anno 2015, con la denominazione "Interventi per la promozione ed il sostegno della diffusione di forme di residenze professionali multidisciplinari in tutti i settori delle attività culturali".

32. Per le finalità previste dall'articolo 31 è autorizzata la spesa complessiva di 40.000 euro, suddivisa in ragione di 20.000 euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5050 e del capitolo 6463 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016, a decorrere dall'anno 2015, con la denominazione "Interventi per il sostegno e la formazione di distretti culturali intesi come ambiti territoriali tematici integrati per l'offerta coordinata di servizi e attività che riguardano la cultura, lo spettacolo, il turismo e l'ambiente".

33. Agli oneri derivanti dal disposto di cui ai commi da 1 a 8 e da 14 a 32 per complessivi 10.242.000 euro, suddivisi in ragione di 5.121.000 euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, si fa fronte mediante storno di pari importo dalle seguenti unità di bilancio e capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016, per gli importi a fianco di ciascuno indicati:

UBI

CAPITOLO

2015

2016

TOTALE

5.2.1.5047

5397

100.000

100.000

200.000

5.2.1.5048

5340

2.500.000

2.500.000

5.000.000

5.2.1.5048

5390

100.000

100.000

200.000

5.2.1.5049

5426

1.000.000

1.000.000

2.000.000

5.2.1.5049

5431

200.000

200.000

400.000

5.2.1.5049

5434

461.000

461.000

922.000

5.2.1.5050

5282

700.000

700.000

1.400.000

5.2.1.5051

5398

60.000

60.000

120.000

TOTALE

 

5.121.000

5.121.000

10.242.000

 

 

     Art. 40. (Produzione di effetti)

1. La presente legge ha effetto dall'1 gennaio 2015.


[1] Comma inserito dall'art. 1 della L.R. 7 novembre 2016, n. 16, sostituito dall'art. 6 della L.R. 27 dicembre 2019, n. 23 e così modificato dall'art. 7 della L.R. 8 novembre 2021, n. 19.

[2] Articolo abrogato dall'art. 33 della L.R. 8 novembre 2021, n. 19.

[3] Lettera inserita dall'art. 40 della L.R. 25 settembre 2015, n. 23.

[4] Lettera modificata dall'art. 40 della L.R. 25 settembre 2015, n. 23 e abrogata dall'art. 3 della L.R. 29 dicembre 2015, n. 33.

[5] Articolo abrogato dall'art. 49 della L.R. 29 aprile 2019, n. 6.

[6] Comma così modificato dall'art. 41 della L.R. 25 settembre 2015, n. 23.

[7] Lettera inserita dall'art. 41 della L.R. 25 settembre 2015, n. 23.

[8] Lettera inserita dall'art. 41 della L.R. 25 settembre 2015, n. 23.

[9] Lettera inserita dall'art. 41 della L.R. 25 settembre 2015, n. 23.

[10] Lettera inserita dall'art. 41 della L.R. 25 settembre 2015, n. 23.

[11] Lettera inserita dall'art. 41 della L.R. 25 settembre 2015, n. 23.

[12] Lettera inserita dall'art. 41 della L.R. 25 settembre 2015, n. 23.

[13] Lettera inserita dall'art. 41 della L.R. 25 settembre 2015, n. 23.

[14] Lettera aggiunta dall'art. 41 della L.R. 25 settembre 2015, n. 23.

[15] Comma sostituito dall'art. 41 della L.R. 25 settembre 2015, n. 23 e così modificato dall'art. 23 della L.R. 25 febbraio 2016, n. 2.

[16] Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 29 dicembre 2015, n. 34.

[17] Comma così modificato dall'art. 42 della L.R. 25 settembre 2015, n. 23.

[18] Comma già modificato dall'art. 6 della L.R. 6 agosto 2015, n. 20 e così ulteriormente modificato dall'art. 8 della L.R. 8 novembre 2021, n. 19.

[19] Lettera così sostituita dall'art. 6 della L.R. 11 agosto 2016, n. 14.

[20] Lettera così modificata dall'art. 3 della L.R. 29 dicembre 2015, n. 33.

[21] Comma aggiunto dall'art. 6 della L.R. 27 dicembre 2019, n. 24.

[22] Comma già modificato dall'art. 6 della L.R. 11 agosto 2016, n. 14 e così ulteriormente modificato dall'art. 6 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 28.

[23] Articolo così modificato dall'art. 6 della L.R. 11 agosto 2016, n. 14.

[24] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 24 novembre 2016, n. 17.

[25] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 24 novembre 2016, n. 17.

[26] Articolo già modificato dall'art. 3 della L.R. 29 dicembre 2015, n. 33 e così ulteriormente modificato dall'art. 3 della L.R. 24 novembre 2016, n. 17.

[27] Comma inserito dall'art. 6 della L.R. 27 dicembre 2019, n. 23.

[28] Articolo inserito dall'art. 1 della L.R. 27 marzo 2015, n. 7, con la decorrenza ivi prevista, modificato dall'art. 1 della L.R. 10 maggio 2016, n. 7, dall'art. 6 della L.R. 11 agosto 2016, n. 14 e abrogato dall'art. 49 della L.R. 29 aprile 2019, n. 6.

[29] Comma così sostituito dall'art. 6 della L.R. 6 agosto 2015, n. 20.

[30] Comma così modificato dall'art. 9 della L.R. 9 maggio 2017, n. 12.

[31] Comma già modificato dall'art. 6 della L.R. 11 agosto 2016, n. 14, dall'art. 7 della L.R. 6 agosto 2019, n. 13 e così ulteriormente modificato dall'art. 9 della L.R. 8 novembre 2021, n. 19.

[32] Comma aggiunto dall'art. 7 della L.R. 6 agosto 2019, n. 13.

[33] Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 11 agosto 2016, n. 14.

[34] Comma così sostituito dall'art. 6 della L.R. 27 dicembre 2019, n. 24.

[35] Articolo modificato dall'art. 6 della L.R. 11 agosto 2016, n. 14.

[36] Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 18 maggio 2020, n. 10.

[37] Comma inserito dall'art. 7 della L.R. 4 agosto 2017, n. 31.

[38] Articolo inserito dall'art. 49 della L.R. 29 aprile 2019, n. 6.

[39] Comma già modificato dall'art. 43 della L.R. 25 settembre 2015, n. 23 e così ulteriormente modificato dall'art. 10 della L.R. 8 novembre 2021, n. 19.

[40] Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 29 dicembre 2015, n. 33.

[41] Comma così modificato dall'art. 47 della L.R. 8 luglio 2019, n. 9.

[42] Lettera aggiunta dall'art. 6 della L.R. 6 agosto 2015, n. 20.

[43] Comma modificato dall'art. 6 della L.R. 6 agosto 2015, n. 20 e abrogato dall'art. 6 della L.R. 6 agosto 2021, n. 13.

[44] Comma così sostituito dall'art. 6 della L.R. 6 agosto 2021, n. 13.

[45] Rubrica così sostituita dall'art. 11 della L.R. 8 novembre 2021, n. 19, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 34. Per il testo previgente, vedi infra.

[46] Comma già modificato dall'art. 7 della L.R. 4 agosto 2017, n. 31 e così ulteriormente modificato dall'art. 11 della L.R. 8 novembre 2021, n. 19, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 34. Per il testo previgente, vedi infra.

[47] Comma così modificato dall'art. 11 della L.R. 8 novembre 2021, n. 19, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 34. Per il testo previgente, vedi infra.

[48] Comma aggiunto dall'art. 7 della L.R. 4 agosto 2017, n. 31.

[49] Testo previgente alle modifiche apportate dall'art. 11 della L.R. 8 novembre 2021, n. 19.

[50] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 29 dicembre 2015, n. 33.

[51] Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 29 dicembre 2015, n. 33.

[52] Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 29 dicembre 2015, n. 33.

[53] Comma così modificato dall'art. 9 della L.R. 9 maggio 2017, n. 12.

[54] Comma così modificato dall'art. 9 della L.R. 9 maggio 2017, n. 12.

[55] Comma già modificato dall'art. 1 della L.R. 27 marzo 2015, n. 7 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 della L.R. 7 novembre 2016, n. 16.

[56] Comma già modificato dall'art. 4 della L.R. 24 novembre 2016, n. 17 e così ulteriormente modificato dall'art. 12 della L.R. 8 novembre 2021, n. 19, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 34.

[57] Comma inserito dall'art. 4 della L.R. 24 novembre 2016, n. 17 e così modificato dall'art. 12 della L.R. 8 novembre 2021, n. 19.

[58] Comma inserito dall'art. 4 della L.R. 24 novembre 2016, n. 17.

[59] Lettera abrogata dall'art. 4 della L.R. 24 novembre 2016, n. 17.

[60] Comma abrogato dall'art. 4 della L.R. 24 novembre 2016, n. 17.

[61] Comma abrogato dall'art. 4 della L.R. 24 novembre 2016, n. 17.

[62] Comma così modificato dall'art. 9 della L.R. 9 maggio 2017, n. 12.

[63] Articolo inserito dall'art. 6 della L.R. 27 dicembre 2019, n. 24.

[64] Articolo inserito dall'art. 5 della L.R. 18 maggio 2020, n. 10.

[65] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 10 maggio 2016, n. 7.

[66] Comma così modificato dall'art. 9 della L.R. 9 maggio 2017, n. 12.

[67] Articolo inserito dall'art. 1 della L.R. 27 marzo 2015, n. 7, con la decorrenza ivi prevista e così modificato dall'art. 1 della L.R. 10 maggio 2016, n. 7.

[68] Articolo inserito dall'art. 9 della L.R. 9 maggio 2017, n. 12.

[69] Articolo inserito dall'art. 7 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 29.

[70] Comma già modificato dall'art. 33 della L.R. 29 giugno 2020, n. 13 e così ulteriormente modificato dall'art. 13 della L.R. 8 novembre 2021, n. 19.

[71] Comma abrogato dall'art. 13 della L.R. 8 novembre 2021, n. 19.

[72] Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 6 agosto 2015, n. 20.

[73] Comma già modificato dall'art. 1 della L.R. 27 marzo 2015, n. 7 e così ulteriormente modificato dall'art. 14 della L.R. 8 novembre 2021, n. 19.

[74] Comma inserito dall'art. 1 della L.R. 27 marzo 2015, n. 7.

[75] Comma inserito dall'art. 7 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 29.

[76] Comma già modificato dall'art. 6 della L.R. 30 dicembre 2014, n. 27 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 della L.R. 27 marzo 2015, n. 7.

[77] Il Capo VI bis, art. 28 bis, è stato inserito dall'art. 19 della L.R. 10 dicembre 2021, n. 22.

[78] Il Capo VI bis, art. 28 bis, è stato inserito dall'art. 19 della L.R. 10 dicembre 2021, n. 22.

[79] Articolo inserito dall'art. 6 della L.R. 27 dicembre 2019, n. 24.

[80] Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 6 novembre 2020, n. 22.

[81] Rubrica così sostituita dall'art. 47 della L.R. 8 luglio 2019, n. 9.

[82] Rubrica così sostituita dall'art. 47 della L.R. 8 luglio 2019, n. 9.

[83] Comma così modificato dall'art. 47 della L.R. 8 luglio 2019, n. 9.

[84] Comma già sostituito dall'art. 6 della L.R. 6 agosto 2015, n. 20 e così ulteriormente sostituito dall'art. 47 della L.R. 8 luglio 2019, n. 9.

[85] Comma abrogato dall'art. 6 della L.R. 6 agosto 2015, n. 20.

[86] Comma aggiunto dall'art. 6 della L.R. 11 agosto 2016, n. 14.

[87] Il Capo VIII bis, art. 30 bis, è stato inserito dall'art. 7 della L.R. 6 agosto 2019, n. 13.

[88] Il Capo VIII bis, art. 30 bis, è stato inserito dall'art. 7 della L.R. 6 agosto 2019, n. 13.

[89] Articolo inserito dall'art. 6 della L.R. 27 dicembre 2019, n. 24.

[90] Comma sostituito dall'art. 44 della L.R. 25 settembre 2015, n. 23 e così modificato dall'art. 15 della L.R. 8 novembre 2021, n. 19.

[91] Comma così modificato dall'art. 15 della L.R. 8 novembre 2021, n. 19.

[92] Comma così sostituito dall'art. 15 della L.R. 8 novembre 2021, n. 19.

[93] Comma aggiunto dall'art. 15 della L.R. 8 novembre 2021, n. 19.

[94] Articolo inserito dall'art. 7 della L.R. 18 maggio 2020, n. 10.

[95] Articolo inserito dall'art. 6 della L.R. 30 dicembre 2014, n. 27.

[96] Comma così sostituito dall'art. 49 della L.R. 29 aprile 2019, n. 6.

[97] Comma aggiunto dall'art. 6 della L.R. 6 agosto 2015, n. 20, modificato dall'art. 6 della L.R. 11 agosto 2016, n. 14, dall'art. 1 della L.R. 7 novembre 2016, n. 16 e abrogato dall'art. 49 della L.R. 29 aprile 2019, n. 6.

[98] Comma aggiunto dall'art. 7 della L.R. 4 agosto 2017, n. 31.

[99] Articolo inserito dall'art. 6 della L.R. 30 dicembre 2014, n. 27 e così modificato dall'art. 1 della L.R. 10 maggio 2016, n. 7.

[100] Articolo inserito dall'art. 1 della L.R. 10 maggio 2016, n. 7.

[101] Articolo inserito dall'art. 7 della L.R. 6 novembre 2018, n. 25.

[102] Articolo inserito dall'art. 47 della L.R. 8 luglio 2019, n. 9.

[103] Articolo abrogato dall'art. 7 della L.R. 4 agosto 2017, n. 31.

[104] Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 30 dicembre 2014, n. 27.

[105] Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 30 dicembre 2014, n. 27.

[106] Articolo abrogato dall'art. 9 della L.R. 9 maggio 2017, n. 12.

[107] Comma così rettificato con Avviso pubblicato nel B.U. 10 settembre 2014, n. 37.