§ 5.7.40 – L.R. 8 settembre 1981, n. 68.
Interventi regionali per lo sviluppo e la diffusione delle attività culturali.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.7 istituzioni ed attività culturali
Data:08/09/1981
Numero:68


Sommario
Art. 1.  Principi generali.
Art. 2.  Settori di intervento.
Art. 3.  (Criteri di priorità e strumenti di coordinamento).
Art. 4.  Qualificazione operatori culturali.
Art. 5.  Commissione regionale per la cultura.
Art. 6.  Commissione regionale per la cultura: composizione.
Art. 6 bis.  Organismi di interesse regionale.
Art. 7.  Attività musicali.
Art. 8.  Soggetti.
Art. 9.  Criteri di priorità.
Art. 10.  Attività teatrali di prosa.
Art. 11.  Soggetti.
Art. 12.  Criteri di priorità.
Art. 13.  Ente regionale teatrale del Friuli-Venezia Giulia.
Art. 14.  Attività cinematografiche ed audiovisive.
Art. 15.  Soggetti.
Art. 16.  Criteri di priorità.
Art. 17. 
Art. 18.  Soggetti e iniziative.
Art. 19.  Enti ed istituzioni cui è riconosciuta una speciale funzione di servizio culturale.
Art. 20.  Attività culturali di enti e istituzioni cui non è riconosciuta la speciale funzione.
Art. 21.  (Forme di intervento diretto della Regione).
Art. 22.  (Modalità di attuazione).
Art. 23.  Soggetti e iniziative.
Art. 24.  Criteri di priorità.
Art. 25.  Soggetti e iniziative.
Art. 26.  Riconoscimento di organismi culturali primari.
Art. 27.  Competenze delle province.
Art. 28.  Modalità e termini per la presentazione delle domande.
Art. 29.  Commisurazione e utilizzo dei contributi.
Art. 30.  Anticipazioni.
Art. 31.  Pubblicazione dell'elenco dei contributi concessi.
Art. 32.  Adempimenti delle Amministrazioni provinciali.
Art. 33.  Finanziamento degli interventi di spettanza delle Amministrazioni provinciali.
Art. 34. 
Art. 35. 
Art. 36. 
Art. 37. 
Art. 38. 


§ 5.7.40 – L.R. 8 settembre 1981, n. 68. [1]

Interventi regionali per lo sviluppo e la diffusione delle attività culturali.

(B.U. 8 settembre 1981, n. 81).

 

TITOLO I

OGGETTO E FINALITA' DELLA LEGGE

 

Art. 1. Principi generali.

     La Regione riconosce nella cultura un valore essenziale e un insostituibile strumento di libertà e di civiltà.

     A tal fine: favorisce lo sviluppo e la diffusione delle attività culturali riconoscendone la funzione di momenti essenziali e autonomi della formazione ed esplicazione della persona umana; promuove e coordina, nel rispetto dei principi fondamentali del pluralismo, ogni iniziativa atta ad elevare il livello culturale.

 

     Art. 2. Settori di intervento.

     Per il raggiungimento delle finalità enunciate all'articolo precedente l'Amministrazione regionale promuove direttamente e sostiene mediante l'erogazione di contributi e finanziamenti le seguenti attività:

     a) [le attività musicali e teatrali] [2];

     b) le attività di promozione culturale - produzione, documentazione e diffusione delle discipline umanistiche, scientifiche, artistiche e delle scienze sociali;

     c) le attività culturali a carattere celebrativo, le attività espositive di particolare rilevanza e significato a livello regionale, nonché le attività divulgative della cultura e delle tradizioni del Friuli- Venezia Giulia fuori del territorio regionale;

     d) le attività intese allo sviluppo degli scambi culturali e le attività giovanili internazionali di natura culturale;

     e) le attività volte alla tutela e alla valorizzazione della lingua e cultura friulana

     2 e delle altre lingue e cultura locali.

 

     Art. 3. (Criteri di priorità e strumenti di coordinamento).[3]

     1. I contributi sono assegnati con priorità per le iniziative e manifestazioni intese a conseguire uno dei seguenti obiettivi:

     a) promuovere la diffusione della cultura nel mondo della scuola e del lavoro;

     b) favorire, oltre che una autonoma capacità di produzione culturale, la diffusione delle attività culturali più qualificate e dei normali circuiti culturali anche presso le comunità residenti in aree geografiche periferiche, sfavorite o escluse dai medesimi;

     c) favorire il pieno inserimento della regione in una più vasta rete di scambi culturali e scientifici con le regioni circostanti e, in genere, con i paesi europei;

     d) incoraggiare, nel settore dello spettacolo e dell’arte, le forme di sperimentazione di particolare rilievo, nonché le iniziative di ricerca, di studio e documentazione realizzate a supporto diretto delle attività di produzione e di distribuzione.

     2. La Regione e gli Enti locali titolari di funzioni contributive in materia di cultura assicurano il coordinamento e l’integrazione tra gli interventi da essi attuati negli ambiti di rispettiva competenza, mediante opportune forme di intesa e di concertazione nelle fasi di programmazione, e a tal fine collaborano nell’acquisizione e nella gestione delle informazioni e dei dati attinenti all’offerta e alla domanda di attività culturali nel territorio, allo scopo di poter disporre di elementi di aggiornata conoscenza della situazione del settore culturale nella regione.

     3. Per la programmazione, l’indirizzo, il coordinamento e la verifica degli interventi finanziari di promozione e sostegno delle attività culturali è istituito il Comitato regionale per le attività culturali, presieduto dall’Assessore regionale alla cultura e composto dai rappresentanti degli Enti locali che esercitano funzioni contributive in materia di cultura, designati, uno per ciascuna categoria di enti, dal Consiglio delle autonomie locali. Il Comitato è costituito con decreto del Presidente della Regione.

     4. Con atto di indirizzo della Giunta regionale, sentito il Comitato di cui al comma 3, sono emanate direttive generali in materia di procedure per la programmazione e gestione degli interventi e per la verifica dei risultati conseguiti, nonché per la raccolta e la gestione dei dati e delle informazioni sulla realtà culturale della regione.

 

     Art. 4. Qualificazione operatori culturali.

     La Regione promuove la qualificazione e l'aggiornamento degli operatori culturali avvalendosi degli strumenti di formazione professionale previsti dalla vigente normativa, nonché della collaborazione delle Università della regione.

 

     Art. 5. Commissione regionale per la cultura. [4]

 

     Art. 6. Commissione regionale per la cultura: composizione. [5]

 

     Art. 6 bis. Organismi di interesse regionale. [6]

     [1. Per le finalità di cui ai Titoli II, IV e V, la Regione riconosce, quali organismi di interesse regionale, quelli, anche aventi natura cooperativistica, che operano esclusivamente nel settore delle attività culturali e che svolgono la propria attività avvalendosi di un complesso di capitali, beni e persone la cui integrata azione determina presupposti di qualificazione professionale, stabilità organizzativa e gestionale, sviluppo pluriennale della progettualità artistica e culturale.

     2. Il riconoscimento di cui al comma 1 è disposto dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'istruzione e alla cultura, sentita la Commissione regionale per la cultura, e ha validità triennale.

     3. Alle iniziative promosse per i Titoli II, IV e V, dagli organismi che ottengono il riconoscimento di cui al comma 1, è attribuita priorità rispetto a quelle promosse da altri soggetti.

     4. I soggetti ai quali è stato concesso il riconoscimento di organismi di interesse regionale possono destinare parte della sovvenzione annua assegnata, fino al limite massimo del venticinque per cento, alla copertura delle proprie spese di funzionamento.]

 

TITOLO II

ATTIVITA' MUSICALI, TEATRALI, CINEMATOGRAFICHE ED AUDIOVISIVE [7]

 

     Art. 7. Attività musicali. [8]

     [La Regione tutela la musica e la danza quali strumenti di formazione culturale e sociale della comunità e ne promuove la più ampia diffusione.

     A tal fine la Regione provvede al sostegno delle iniziative tendenti allo sviluppo della musica e della danza, alla conoscenza e alla valorizzazione del patrimonio musicale e alla ricerca sperimentale.]

 

     Art. 8. Soggetti.

     [Possono beneficiare delle provvidenze regionali:

     a) gli enti locali singoli o associati che, avvalendosi di teatri propri o di altri soggetti, realizzano iniziative di musica e di danza;

     b) gli istituti di formazione musicale, di studio, di ricerca, di sperimentazione e di documentazione nel campo della musica e della danza;

     c) le istituzioni lirico-concertistiche, gli enti, le associazioni e le cooperative non aventi fini di lucro promotori di spettacoli di musica e/o di danza, strumentali e polifonici, stagioni concertistiche, rassegne, festivals, concorsi e seminari] [9].

     La Regione riconosce quale organismo regionale primario di produzione musicale la Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste, ne sostiene l'attività e ne promuove la presenza nell'attuazione dei programmi degli enti territoriali. A tal fine il programma di decentramento annuale della Fondazione medesima è preventivamente concordato con le istituzioni teatrali interessate e trasmesso all'Amministrazione regionale [10].

 

     Art. 9. Criteri di priorità. [11]

     [Per la formulazione del parere sulle domande di contributo, la Commissione regionale per la cultura terrà conto, in via prioritaria, delle iniziative intese a conseguire uno dei seguenti obiettivi:

     a) diffusione delle attività di musica e di danza nel territorio regionale ed in particolare nei comuni che non siano abitualmente sedi di tali attività;

     b) promozione delle iniziative tese alla diffusione della cultura nel campo della musica e della danza nel mondo della scuola e del lavoro;

     c) recupero e promozione della cultura musicale regionale;

     d) valorizzazione di giovani artisti del Friuli-Venezia Giulia, particolarmente segnalatisi per impegno e preparazione professionale.]

 

     Art. 10. Attività teatrali di prosa. [12]

     [La Regione riconosce nel teatro un fattore rilevante nei processi di produzione e di diffusione della cultura presso la comunità regionale.

     A tal fine la Regione provvede al sostegno delle iniziative volte allo sviluppo del teatro di prosa e sostiene le attività di produzione, promozione e distribuzione.]

 

     Art. 11. Soggetti.

     [Possono beneficiare delle provvidenze regionali:

     a) gli enti locali singoli o associati che, avvalendosi di teatri propri o di altri soggetti, realizzino iniziative teatrali;

     a bis) [13].

     b) gli enti, le associazioni, le cooperative e le compagnie private che, senza fini di lucro, promuovano attività teatrali;

     c) gli istituti di studio, ricerca, sperimentazione e documentazione teatrale] [14].

     La Regione riconosce quale organismo regionale primario di produzione teatrale l'Ente Autonomo del Teatro Stabile di Prosa del Friuli-Venezia Giulia di Trieste, ne sostiene l'attività e ne promuove la presenza nell'attuazione dei programmi degli enti territoriali, d'intesa con l'Ente regionale Teatrale del Friuli-Venezia Giulia.

     Condizione indispensabile per tale riconoscimento è l'adeguamento, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, della organizzazione dell'Ente, nei settori della programmazione e della gestione della sua attività, alla funzione pubblica riconosciutagli attraverso l'inserimento, nei propri organi istituzionali, di una proporzionata rappresentanza di enti territoriali locali della regione e di altri Enti pubblici.

     Il programma annuale di decentramento del suddetto organismo teatrale è preventivamente concordato con l'Amministrazione regionale, sentita la Commissione regionale per la cultura.

     La Regione riconosce altresì quale organismo regionale primario di produzione teatrale e di diffusione della cultura della minoranza slovena il Teatro Stabile Sloveno di Trieste, ne sostiene l'attività e ne promuove la presenza nell'attuazione dei programmi degli Enti territoriali.

     Condizioni per il riconoscimento sono le stesse di cui ai precedenti commi terzo e quarto.

     Gli enti ai quali è riconosciuta dal presente articolo la qualità di organismo regionale primario di produzione teatrale possono destinare parte della somma annua assegnata - sino al limite massimo del 25 per cento della medesima - alla copertura delle spese di funzionamento, a titolo di concorso da parte della Regione, in qualità di socio fondatore [15].

 

     Art. 12. Criteri di priorità. [16]

     [Per la formulazione del parere sulle domande di contributo, la commissione regionale per la cultura, terrà conto, in via prioritaria, delle iniziative intese a conseguire uno dei seguenti obiettivi:

     a) diffusione dell'attività teatrale nel territorio regionale;

     b) promozione delle iniziative tese alla diffusione della cultura teatrale nel mondo della scuola e del lavoro;

     c) promozione e sviluppo del teatro per ragazzi, nonché dell'attività marionettistica;

     d) diffusione del teatro nei comuni che abitualmente non siano sedi di attività teatrali;

     e) recupero e promozione della cultura teatrale regionale.]

 

     Art. 13. Ente regionale teatrale del Friuli-Venezia Giulia.

     La Regione riconosce quale organismo regionale primario di diffusione teatrale l'Ente regionale Teatrale del Friuli-Venezia Giulia con sede in Udine [17].

     A tal fine la Regione dispone, a favore dell'Ente suddetto, un finanziamento annuo a fronte di particolari piani di intervento nel settore dello spettacolo, rivolti a promuovere la creazione di nuovi circuiti teatrali e la diffusione degli spettacoli teatrali e musicali in tutto il territorio del Friuli-Venezia Giulia, anche attraverso il ripristino e l'attrezzatura di idonei locali, secondo una programmazione preventivamente concordata con l'Amministrazione regionale.

     L'Ente regionale teatrale del Friuli-Venezia Giulia adeguerà, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, la propria organizzazione alla funzione pubblica riconosciutagli, chiamando a partecipare alla programmazione e alla gestione della propria attività i rappresentanti degli enti territoriali locali della regione.

     Gli organismi di cui all'articolo 11, primo comma, lettera a bis), della legge regionale n. 68/1981 e successive modificazioni ed integrazioni, come inserita dall'articolo 36, comma 1, della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4 ed integrata dall'articolo 90, comma 1, della legge regionale 7 settembre 1992, n. 30, sono ammessi a partecipare, in qualità di soci, all'Assemblea dell'Ente regionale teatrale del Friuli- Venezia Giulia e ad essere rappresentati nel Consiglio direttivo dell'Ente stesso [18].

     Inoltre l'Ente suddetto sarà tenuto a pubblicare annualmente, per conto della Regione, il calendario delle principali manifestazioni teatrali e musicali.

 

     Art. 14. Attività cinematografiche ed audiovisive. [19]

     [La Regione considera l'attività cinematografica ed audiovisiva strumento qualificato di espressione artistica, di formazione culturale e di comunicazione sociale [20].

     A tal fine la Regione provvede al sostegno delle iniziative atte a favorire lo sviluppo del cinema e degli strumenti audiovisivi nel rispetto della libertà di espressione, di creazione e di circolazione, istituendo in eventuale collaborazione con altre Regioni, un servizio di cineteca regionale che persegua anche l'obiettivo di integrare la realtà di cineteche esistenti nella regione.]

 

     Art. 15. Soggetti. [21]

     [Possono beneficiare delle provvidenze regionali:

     a) gli enti locali singoli o associati che, avvalendosi di strutture proprie o di altri soggetti, promuovano iniziative di cultura cinematografica ed audiovisiva;

     b) le associazioni che promuovano o diffondano iniziative nel settore cinematografico ed audiovisivo, le associazioni dei cinema d'essai e i cineclub che favoriscano la presenza del cinema come momento di promozione culturale;

     c) gli istituti di studio, di ricerca, di sperimentazione e di documentazione cinematografica ed audiovisiva di interesse regionale.]

 

     Art. 16. Criteri di priorità. [22]

     [Per la formulazione del parere sulle domande di contributo, la Commissione regionale per la cultura terrà conto, in via prioritaria, delle iniziative intese a conseguire uno dei seguenti obiettivi:

     a) promuovere la diffusione di produzioni cinematografiche ed audiovisive di qualità;

     b) favorire la diffusione di sussidi cinematografici ed audiovisivi diretti ad illustrare la realtà regionale, la sua storia e le sue tradizioni, nonché la conoscenza delle regioni contermini italiane e straniere;

     c) attuare, in forma continuativa, una programmazione cinematografica di carattere educativo rivolta al pubblico giovanile e intesa a diffondere la cultura cinematografica nel mondo della scuola e del lavoro.]

 

     Art. 17.

     L'eventuale attribuzione del riconoscimento di speciale funzione di servizio culturale ad altre istituzioni operanti nel settore dello spettacolo sarà disposta dalla Giunta regionale con le modalità di cui all'articolo 19.

 

TITOLO III

ATTIVITA' UMANISTICHE, SCIENTIFICHE, ARTISTICHE E DELLE SCIENZE SOCIALI

 

     Art. 18. Soggetti e iniziative.

     La Regione sostiene, mediante l'erogazione di contributi, le attività e le iniziative di promozione educativa e culturale svolte, senza fini di lucro, da enti locali singoli o associati, da altri enti pubblici e privati, da istituzioni, fondazioni, associazioni e comitati.

     Le iniziative e manifestazioni culturali sostenibili riguardano il campo della produzione, della documentazione e della diffusione delle discipline umanistiche, scientifiche, artistiche e inerenti il settore delle scienze sociali.

 

     Art. 19. Enti ed istituzioni cui è riconosciuta una speciale funzione di servizio culturale.

     La Regione sostiene, con appositi finanziamenti, enti ed istituzioni che svolgano un'attività qualificata e continuativa a livello regionale o provinciale e che dispongano di un'organizzazione adeguata.

     Per poter accedere alle sovvenzioni, gli enti e le istituzioni di cui sopra devono ottenere il riconoscimento della speciale funzione di servizio culturale a livello regionale o provinciale.

     Il riconoscimento è disposto dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'istruzione, alla formazione professionale e alle attività culturali, sentita la Commissione regionale per la cultura ed ha validità triennale in coerenza con le scelte temporali operate dalla legge regionale 24 gennaio 1981, n. 7.

     Alle istituzioni culturali suddette sono parificate le iniziative, particolarmente qualificate, promosse dai Comuni capoluogo ed ai Comuni ad essi equiparati ai sensi dell'articolo 6, comma 7, della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10 [23].

     Hanno titolo di preferenza per l'attribuzione della funzione speciale di servizio culturale a livello regionale o provinciale gli enti pubblici, gli enti ed associazioni privati che abbiano ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica.

     Gli enti ai quali è stata riconosciuta una speciale funzione di servizio culturale possono destinare parte della sovvenzione annua assegnata - fino al limite massimo del 25 per cento - alla copertura delle spese di funzionamento [24].

 

     Art. 20. Attività culturali di enti e istituzioni cui non è riconosciuta la speciale funzione.

     Salvo quanto disposto dall'articolo precedente, spetta alle Province di promuovere direttamente e di sostenere con appositi contributi, le attività culturali di livello provinciale o locale nei settori di cui all'articolo 18, svolte da enti pubblici locali singoli o associati nonché da enti e istituzioni privati aventi finalità prevalentemente culturali e operanti senza scopo di lucro, non compresi tra gli organismi riconosciuti quali centri aventi funzione di servizio culturale a livello regionale o provinciale.

     Particolare attenzione e considerazione sarà riservata all'attività programmata da enti ed associazioni appartenenti alla minoranza slovena.

     Sono escluse dalle sovvenzioni le iniziative e manifestazioni:

     a) che non abbiano valide motivazioni culturali;

     b) che rivestano carattere prevalentemente ricreativo;

     c) che tendano al soddisfacimento di interessi esclusivamente particolari.

 

TITOLO IV [25]

PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE AL FINANZIAMENTO DI PROGETTI

DI INIZIATIVE CULTURALI DI PREMINENTE INTERESSE REGIONALE

 

     Art. 21. (Forme di intervento diretto della Regione).

     1. [La Regione partecipa, attraverso la concessione di appositi finanziamenti, alla realizzazione di progetti di iniziative culturali di rilevante interesse per il Friuli-Venezia Giulia, promossi e organizzati da Enti locali o da istituzioni scientifiche e culturali pubbliche, che si prefiggono obiettivi di valorizzazione del patrimonio di beni culturali della comunità regionale, di studio e divulgazione delle conoscenze su argomenti di particolare significato per la storia della regione, di promozione della conoscenza e dell'accesso alla fruizione delle opere d'arte figurativa] [26].

     2. La Regione promuove altresì direttamente, anche avvalendosi della collaborazione scientifica e tecnico-organizzativa di organismi e istituzioni culturali e scientifiche particolarmente qualificati, l'organizzazione di manifestazioni espositive e di spettacolo e la realizzazione di iniziative convegnistiche ed editoriali, anche di carattere multimediale, aventi rilevante significato culturale, ivi comprese quelle che abbiano per obiettivo la diffusione della conoscenza del patrimonio culturale, storico e artistico del Friuli-Venezia Giulia al di fuori del territorio regionale ovvero che si prefiggano di concorrere allo sviluppo ed al rafforzamento di rapporti internazionali di amicizia, scambio e cooperazione culturale, con particolare riguardo alle relazioni con paesi vicini e con le comunità dei corregionali all'estero.

     3. Per le iniziative indicate al comma 2, la Regione è autorizzata a sostenere spese per l'organizzazione di iniziative culturali che si svolgano nell'ambito del compendio di Villa Manin di Passariano e di altre sedi del patrimonio architettonico di proprietà regionale e che ne valorizzino la funzione di beni culturali aperti alla fruizione del pubblico.

 

     Art. 22. (Modalità di attuazione). [27]

     1. Per le finalità indicate all'articolo 21, la Giunta regionale approva annualmente il Programma delle partecipazioni regionali a iniziative di rilevante interesse culturale, nel cui ambito sono individuati gli enti e organismi con i quali l'Amministrazione regionale collabora ai fini della organizzazione e gestione delle iniziative nonché il limite massimo della spesa da sostenere a valere sugli stanziamenti autorizzati dal bilancio di competenza; il limite massimo della partecipazione finanziaria regionale non può eccedere il 75 per cento della spesa complessivamente prevista per la realizzazione [28].

     1 bis. Ai fini della predisposizione del Programma di cui al comma 1, per consentire l’espletamento dell’attività istruttoria di verifica della fattibilità delle ipotesi di iniziative di rilevante interesse culturale suscettibili di essere inserite nel Programma medesimo, si tiene conto delle proposte progettuali la cui segnalazione, corredata dall’indicazione dell’organismo culturale o scientifico individuato come responsabile dell’organizzazione e gestione del progetto e da un preventivo di massima dei costi presunti, sia pervenuta all’Amministrazione regionale entro il mese di gennaio [29].

     2. All'attuazione delle iniziative individuate dal Programma si provvede a cura della Direzione regionale dell'istruzione e della cultura, anche d'intesa con altre strutture regionali che svolgono compiti di promozione culturale e turistica, mediante stipula di apposite convenzioni con gli Enti locali ovvero con gli organismi culturali e scientifici con cui l'Amministrazione intende collaborare per l'organizzazione e gestione degli eventi. Le convenzioni definiscono specificamente l'obiettivo dell'iniziativa, individuano le figure dei soggetti responsabili per la sua direzione scientifica e organizzativa, fissano l'articolazione analitica dei costi previsti e stabiliscono le modalità di verifica dei risultati conseguiti e delle spese sostenute.

 

TITOLO V

ATTIVITA' VOLTE ALLO SVILUPPO DEGLI SCAMBI CULTURALI E ATTIVITA' GIOVANILI INTERNAZIONALI A CARATTERE CULTURALE

 

     Art. 23. Soggetti e iniziative.

     La Regione promuove direttamente e sostiene mediante l'erogazione di contributi:

     a) iniziative e manifestazioni volte allo sviluppo degli scambi culturali;

     b) attività giovanili internazionali a carattere culturale.

     Possono beneficiare di contributi gli enti pubblici locali singoli o associati, gli enti e istituzioni privati senza fini di lucro, aventi finalità prevalentemente culturali.

 

     Art. 24. Criteri di priorità.

     Per la formulazione del parere sulle domande di contributo, la Commissione regionale per la cultura, terrà conto, in via prioritaria, delle iniziative scambio con le regioni contermini Italiane e straniere.

     Sono escluse dai contributi le iniziative che non abbiano valide motivazioni culturali.

 

TITOLO VI

ATTIVITA' INTESE ALLA TUTELA E ALLA VALORIZZAZIONE DELLE LINGUE E CULTURE LOCALI [30]

 

     Art. 25. Soggetti e iniziative.

     La Regione nel rispetto delle competenze statali in materia sostiene mediante appositi finanziamenti, le attività rivolte alla tutela e alla valorizzazione delle lingue, culture e parlate locali non disciplinate e finanziate da altra normativa regionale, promosse da enti locali singoli o associati, enti pubblici, organi collegiali scolastici, enti ed associazioni culturali qualificati, non aventi fini di lucro [31].

     Le attività comprendono i seguenti settori:

     a) settore degli studi e delle ricerche:

     indagini sulle condizioni linguistiche dei vari ambiti del territorio regionale, ricerca, raccolta, catalogazione e ordinamento di testimonianze e materiali storici, archivistici, etnologici, folcloristici; allestimento di mostre delle testimonianze e dei materiali culturali del territorio; raccolta e compilazione di repertori linguistici locali; redazione e pubblicazione di atlanti, carte e altri documenti delle zone storiche, culturali e linguistiche della regione; organizzazione di seminari, convegni e incontri scientifici e culturali;

     b) settore della stampa, dell'editoria e dei mezzi di comunicazione sociale:

     stampa di giornali e periodici nelle lingue locali intesi a sviluppare e a diffondere la conoscenza della storia, della lingua e della cultura e delle tradizioni locali, pubblicazione di opere scientifiche e di divulgazione concernenti la cultura e le lingue locali, le attività informative e promozionali attraverso i mezzi di comunicazione sociale;

     c) settore della scuola:

     corsi di informazione e aggiornamento, studi e ricerche in ambito scolastico circa la realtà storica, culturale, linguistica e delle tradizioni locali anche mediante sussidi didattici, forniti dalle Amministrazioni provinciali, conformemente alle norme e ai principi contenuti nel D.P.R. 14 giugno 1955, n. 503 e nel D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416; concorsi tra gli alunni e altre attività parascolastiche volte alla conoscenza della storia, della cultura e della lingua e delle tradizioni locali;

     d) settore dello spettacolo:

     reperimento e traduzione di testi teatrali nelle lingue locali; compilazione e pubblicazione di monografie, saggi, quaderni, dispense relativi alle espressioni teatrali in lingua locale e alla storia delle stesse; ricerca, registrazione e pubblicazione di testi musicali popolari; allestimento e organizzazione di recite, spettacoli e concerti di compagnie teatrali, gruppi folcloristici, complessi corali operanti per la conoscenza e la diffusione del patrimonio teatrale e musicale della regione; esposizioni e rappresentazioni relative alle tradizioni religiose e culturali [32];

     e) settore della toponomastica:

     raccolta e studio dei toponimi in lingua locale e relative pubblicazioni scientifiche, anche al fine della evidenziazione, attraverso apposite indicazioni, della toponomastica originaria.

     La concessione di contributi per attività scolastiche e parascolastiche è in ogni caso subordinata all'approvazione delle iniziative proposte da parte del competente organo collegiale.

 

     Art. 26. Riconoscimento di organismi culturali primari. [33]

     La Regione riconosce una speciale funzione di servizio culturale ad Enti ed Istituzioni che svolgano un'attività qualificata e continuativa a livello regionale e che dispongano di un'organizzazione adeguata.

     Il riconoscimento è disposto dalla Giunta regionale con le modalità di cui all'articolo 19.

     (Omissis) [34].

     Il programma annuale del predetto Ente è approvato dalla Giunta regionale [35].

 

     Art. 27. Competenze delle province.

     Salvo quanto disposto dall'articolo precedente, spetta alle Province il sostegno delle attività previste dal presente Titolo, mediante assegnazione ed erogazione di contributi ai soggetti di cui all'articolo 25, primo comma.

 

TITOLO VII

MODALITA' PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI

 

     Art. 28. Modalità e termini per la presentazione delle domande. [36]

     [Le domande per la concessione delle sovvenzioni previste dagli articoli 7, 10, 14, 19, 21, 23 e 26 devono pervenire alla Direzione regionale dell'istruzione, della formazione professionale e delle attività culturali, per l'esercizio 1981, entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge e, per gli esercizi successivi, entro il mese di gennaio.

     Le domande devono essere corredate - pena la loro inammissibilità - dalla seguente documentazione:

     a) relazione riassuntiva dell'attività svolta nell'esercizio precedente a quello di riferimento e conto consuntivo;

     b) programma e calendario di attività per l'anno per il quale si richiede la contribuzione regionale e relativo bilancio preventivo;

     c) composizione degli organi sociali per i soggetti privati.

     Alla prima istanza, prodotta da soggetti privati, va unita la documentazione sulla configurazione giuridica dell'ente o associazione che non abbia già depositato il proprio statuto presso l'Amministrazione regionale.]

 

     Art. 29. Commisurazione e utilizzo dei contributi. [37]

     [I contributi previsti dalla presente legge saranno concessi ai richiedenti in misura non superiore al 75% della spesa complessiva ritenuta ammissibile.

     In casi del tutto eccezionali, tenuto conto del livello culturale e della qualificazione delle iniziative, il limite del 75% potrà essere superato su proposta dell'Assessore all'istruzione, alla formazione professionale e alle attività culturali, sentita la Commissione regionale per la cultura, avuto riguardo alla specificità e dell'iniziativa e della manifestazione.

     I contributi possono essere utilizzati dai soggetti beneficiari anche per l'acquisto di strumenti e attrezzature strettamente connessi con lo svolgimento dei propri programmi di attività culturale, fino al limite massimo del 25% del contributo assegnato.

     I soggetti beneficiari devono entro un mese dal ricevimento della comunicazione di concessione del contributo, dichiararne l'accettazione predisponendo un preventivo per l'impiego del contributo medesimo pari all'importo dello stesso.

     I beneficiari dei contributi sono tenuti a fornire entro il mese di gennaio dell'anno successivo la dimostrazione e la documentazione del loro impiego, secondo le modalità indicate dall'articolo 8 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23 [38].

     Eventuali modifiche non sostanziali apportate, per giustificato motivo, ai programmi e ai preventivi di spesa originari potranno essere approvate, in via di sanatoria, dal direttore regionale dell'istruzione, della formazione professionale e delle attività culturali.

     La mancata rendicontazione delle spese ammesse comporta la revoca automatica della sovvenzione concessa e, ove questa sia stata erogata, la restituzione della medesima, oltre a costituire motivo di inammissibilità ad ulteriori sovvenzioni, anche in esercizi successivi.

     In deroga alle disposizioni contenute nel quinto e sesto comma, gli organismi regionali primari musicali e teatrali, individuati direttamente dalla presente legge, ivi compresa la fattispecie enunciata dalla legge regionale 68/1981, articolo 11, primo comma, lettera a bis), come inserita dall'articolo 36, comma 1 della legge regionale 4/1992, modificato dall'articolo 90 della legge regionale 7 settembre 1992, n. 30 sono tenuti a presentare, a rendiconto, soltanto l'elenco analitico della documentazione, da sottoporre a verifica contabile a mezzo di un apposito controllo ispettivo disposto dalla Direzione regionale dell'istruzione e della cultura [39].]

 

     Art. 30. Anticipazioni. [40]

     [La Giunta regionale, quando trattasi di sovvenzioni agli enti e associazioni teatrali, riconosciuti quali organismi primari regionali, ed agli enti ed istituzioni che svolgano un'attività qualificata e continuativa riconosciuta ai sensi degli articoli 19 e 26, può, su richiesta dei soggetti interessati e previo parere della Commissione regionale per la cultura, deliberare l'erogazione, a titolo di acconto, di una anticipazione del contributo fino ad un massimo del 50% del finanziamento assegnato nell'esercizio precedente a quello di riferimento.]

 

     Art. 31. Pubblicazione dell'elenco dei contributi concessi. [41]

     [La Giunta regionale provvede annualmente a depositare presso la Presidenza del Consiglio regionale l'elenco - e le somme relative - degli enti e associazioni che beneficiano dei contributi regionali previsti dalla presente legge, nonché una relazione illustrativa dei criteri adottati per l'elaborazione del piano di riparto di cui sopra.]

 

TITOLO VIII

INTERVENTI DI COMPETENZA DELLE AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI

 

     Art. 32. Adempimenti delle Amministrazioni provinciali. [42]

     [Nell'esercizio delle funzioni previste dalla presente legge le Amministrazioni provinciali approvano piani annuali di intervento, sentita una apposita commissione consultiva costituita dal Consiglio provinciale con criteri di massima rappresentatività.

     Per la presentazione delle domande e per la commisurazione ed utilizzo dei contributi si applicano i precedenti articoli 28 e 29.

     I piani annuali di intervento sono resi pubblici mediante deposito presso il Consiglio provinciale, nelle forme atte a consentire ai cittadini di prenderne visione e sono comunicati unitamente alla relazione generale della Direzione regionale dell'istruzione, della formazione professionale e delle attività culturali.]

 

     Art. 33. Finanziamento degli interventi di spettanza delle Amministrazioni provinciali. [43]

     [Per lo svolgimento delle attività di competenza delle Province, l'Amministrazione regionale assegna alle stesse finanziamenti annuali.

     La misura dei finanziamenti è determinata, sentita la Commissione regionale per la cultura, sulla base sia della popolazione sia del numero e della qualificazione dell'attività degli enti e delle istituzioni culturali presenti, sia degli ulteriori elementi desumibili da una relazione annuale elaborata da ciascuna Provincia.

     Alla concessione dei finanziamenti si provvede in unica soluzione.]

 

TITOLO IX

NORME TRANSITORIE E FINALI

 

     Art. 34.

     Per l'esercizio finanziario 1981 le funzioni dell'Organo tecnico- consultivo, di cui all'articolo 5 della presente legge, sono svolte da un gruppo di lavoro composto dai funzionari regionali di cui alle lettere l), m), n), o), p), q) del medesimo articolo 5 presieduto dall'Assessore all'istruzione, alla formazione professionale e alle attività culturali.

     Ferme restando tutte le altre disposizioni di cui agli articoli 32 e 33, le assegnazioni a favore delle Amministrazioni provinciali sono disposte, per l'esercizio finanziario 1981, a prescindere dalla costituzione delle Commissioni consultive nominate dai Consigli provinciali con criteri di massima rappresentatività.

 

     Art. 35.

     La Direzione regionale dell'istruzione, della formazione professionale e delle attività culturali può disporre in qualsiasi momento ispezioni intese ad accertare l'osservanza delle norme che condizionano la concessione delle provvidenze a favore delle iniziative e manifestazioni culturali.

 

     Art. 36.

     Alla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni:

     - legge regionale 3 gennaio 1972, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni;

     - legge regionale 30 marzo 1973, n. 23;

     - legge regionale 17 marzo 1978, n. 18;

     - legge regionale 27 agosto 1979, n. 52;

     - legge regionale 18 agosto 1980, n. 41;

     - articoli 50 bis e 50 ter della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60, introdotti sub articolo 15 della legge regionale 1º settembre 1979, n. 57;

     - ogni altra norma incompatibile con la presente legge.

 

     Art. 37.

     Per le finalità previste dal Titolo II della presente legge è autorizzata, per gli esercizi dal 1981 al 1983, la spesa complessiva di lire 4.000 milioni, di cui lire 1.400 milioni per l'esercizio 1981.

     Per le finalità previste dal Titolo III della presente legge è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.200 milioni per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 400 milioni per l'esercizio 1981.

     Per le finalità previste dal Titolo IV della presente legge è autorizzata, per gli esercizi dal 1981 al 1983, la spesa complessiva di lire 600 milioni, di cui lire 200 milioni per l'esercizio 1981.

     Per le finalità previste dal Titolo V della presente legge è autorizzata, per gli esercizi dal 1981 al 1983, la spesa complessiva di lire 450 milioni, di cui lire 150 milioni per l'esercizio 1981 [44].

     Per le finalità previste dal Titolo VI della presente legge è autorizzata, la spesa complessiva di tire 750 milioni per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 250 milioni per l'esercizio 1981.

     Conseguentemente, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981, sono istituiti al Titolo I - Sezione II - Rubrica n. 8 - Categoria IV i seguenti capitoli:

     - capitolo 2892 con la denominazione: «Contributi a sostegno delle attività musicali, teatrali cinematografiche ed audiovisive» e con lo stanziamento complessivo di lire 4.000 milioni per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 1.400 milioni per l'esercizio 1981;

     - capitolo 2893 con la denominazione: «Contributi agli enti riconosciuti e finanziamenti alle Province per interventi a sostegno delle attività umanistiche scientifiche, artistiche e delle scienze sociali» e con lo stanziamento complessivo di lire 1.200 milioni per gli esercizi dal 1981 al 1983. di cui lire 400 milioni per l'esercizio 198I;

     - capitolo 2894 con la denominazione: «Contributi e spese a sostegno di attività di carattere straordinario, manifestazioni di particolare rilevanza, attività divulgative della cultura e delle tradizioni del Friuli-Venezia Giulia fuori del territorio regionale» e con lo stanziamento complessivo di lire 600 milioni per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 200 milioni per l'esercizio 1981;

     - capitolo 2895 con la denominazione: «Contributi e spese a sostegno di attività volte allo sviluppo degli scambi culturali e di attività giovanili internazionali a carattere culturale» e con lo stanziamento complessivo di lire 450 milioni per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 150 milioni per l'esercizio 1981;

     - capitolo 2896 con la denominazione: «Contributi agli enti riconosciuti e finanziamenti alle Province per attività intese alla tutela ed alla valorizzazione della lingua e della cultura friulana e le altre lingue e culture locali» e con lo stanziamento di lire 750 milioni per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 250 milioni per l'esercizio 1981;

     Al predetto onere complessivo di lire 7.000 milioni si provvede mediante prelevamento di pari importo dal Fondo globale iscritto al capitolo 2000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981 (Rubrica n. 8 - Partita n. 1 - dell'elenco n. 4 allegato al piano ed al bilancio medesimi) dei quali 200 milioni per l'esercizio 1981, sono corrispondenti alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1980 e trasferita ai sensi degli articoli 6 e 7, secondo comma, della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12, con il decreto dell'Assessore alle finanze n. 3/Rag. del 18 febbraio 1981.

     Ai sensi degli articoli 2, primo comma, e 8, secondo e sesto comma, della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12 gli stanziamenti dei precitati capitoli vengono riportati nell'elenco n. 1 allegato al piano ed al bilancio predetti.

 

     Art. 38.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Abrogata dall'art. 38 della L.R. 11 agosto 2014, n. 16, a eccezione dell'art. 8.

[2] Lettera sostituita dall’art. 18 della L.R. 6 novembre 2006, n. 21 e abrogata dall'art. 27 della L.R. 20 febbraio 2008, n. 5.

[3] Articolo modificato dall'art. 120 della L.R. 17 giugno 1993, n. 47 e così sostituito dall'art. 62 della L.R. 27 novembre 2006, n. 24.

[4] Articolo abrogato dall'art. 5 della L.R. 22 febbraio 2000, n. 2, con effetto a decorrere dal 1 gennaio 2000.

[5] Articolo abrogato dall'art. 5 della L.R. 22 febbraio 2000, n. 2, con effetto a decorrere dal 1 gennaio 2000.

[6] Articolo aggiunto dall'art. 121 della L.R. 17 giugno 1993, n. 47 e abrogato dall'art. 11 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 18.

[7] Vedi anche l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), della L.R. 5 settembre 1991, n. 46.

[8] Articolo abrogato dall'art. 27 della L.R. 20 febbraio 2008, n. 5.

[9] Comma abrogato dall'art. 27 della L.R. 20 febbraio 2008, n. 5.

[10] Comma così sostituito dall'art. 14 della L.R. 11 novembre 2013, n. 18.

[11] Articolo abrogato dall'art. 27 della L.R. 20 febbraio 2008, n. 5.

[12] Articolo abrogato dall'art. 27 della L.R. 20 febbraio 2008, n. 5.

[13] Lettera inserita dall'art. 36, comma 1, della L.R. 5 febbraio 1992, n. 4, modificata dall'art. 90 della L.R. 7 settembre 1992, n. 30 e ora abrogata dall'art. 6 della L.R. 15 febbraio 1999, n. 4.

[14] Comma abrogato dall'art. 27 della L.R. 20 febbraio 2008, n. 5.

[15] Comma aggiunto dall'art. 46, comma 3, della L.R. 6 settembre 1991, n. 47.

[16] Articolo abrogato dall'art. 27 della L.R. 20 febbraio 2008, n. 5.

[17] Vedi il contributo straordinario di cui all'art. 120 della L.R. 5 febbraio 1992, n. 4.

[18] Comma inserito dall'art. 118 della L.R. 17 giugno 1993, n. 47.

[19] Articolo abrogato dall’art. 17 della L.R. 6 novembre 2006, n. 21.

[20] Vedi in particolare gli interventi per la Cineteca regionale di cui all'art. 49 della L.R. 30 gennaio 1984, n. 4.

[21] Articolo abrogato dall’art. 17 della L.R. 6 novembre 2006, n. 21.

[22] Articolo abrogato dall’art. 17 della L.R. 6 novembre 2006, n. 21.

[23] Comma così integrato dall'art. 112 della L.R. 1º febbraio 1993, n. 1.

[24] Comma aggiunte dall'art. 60, comma 3, della L.R. 9 luglio 1990, n. 29.

[25] Titolo già interamente sostituito dall'art. 6, comma 1, della L.R. 15 febbraio 1999, n. 4 e così ulteriormente sostituito dall'art. 5 della L.R. 22 febbraio 2000, n. 2, con effetto a decorrere dal 1 gennaio 2000. Precedentemente gli artt. 21 e 22 erano stati modificati dall'art. 79 della L.R. 7 settembre 1992, n. 30.

[26] Comma abrogato dall'art. 6 della L.R. 27 dicembre 2013, n. 23.

[27] Articolo abrogato dall'art. 6 della L.R. 27 dicembre 2013, n. 23.

[28] Comma così modificato dall'art. 11 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 18.

[29] Comma inserito dall’art. 7 della L.R. 18 gennaio 2006, n. 2 e così modificato dall'art. 6 della L.R. 11 agosto 2011, n. 11.

[30] Rubrica così modificata dall'art. 32 della L.R. 22 marzo 1996, n. 15.

[31] Comma già modificato dall'art. 32 della L.R. 22 marzo 1996, n. 15 e così ulteriormente modificato dall'art. 12 della L.R. 17 febbraio 2010, n. 5.

[32] Lettera così modificata dall'art. 56 della L.R. 20 aprile 1999, n. 9.

[33] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[34] Comma abrogato dall'art. 32 della L.R. 22 marzo 1996, n. 15.

[35] Comma così sostituito dall'art. 207 della L.R. 28 aprile 1994, n. 5.

[36] Articolo abrogato dall'art. 68 della L.R. 27 novembre 2006, n. 24, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata. La disposizione che ha abrogato il presente articolo è stata abrogata dall'art. 64 della L.R. 23 febbraio 2007, n. 5.

[37] Articolo abrogato dall'art. 68 della L.R. 27 novembre 2006, n. 24, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata. La disposizione che ha abrogato il presente articolo è stata abrogata dall'art. 64 della L.R. 23 febbraio 2007, n. 5.

[38] Comma così sostituito dall'art. 20 della L.R. 12 febbraio 1998, n. 3.

[39] Comma aggiunto dall'art. 5 della L.R. 30 agosto 1996, n. 37.

[40] Articolo abrogato dall'art. 68 della L.R. 27 novembre 2006, n. 24, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata. La disposizione che ha abrogato il presente articolo è stata abrogata dall'art. 64 della L.R. 23 febbraio 2007, n. 5.

[41] Articolo abrogato dall'art. 68 della L.R. 27 novembre 2006, n. 24, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata. La disposizione che ha abrogato il presente articolo è stata abrogata dall'art. 64 della L.R. 23 febbraio 2007, n. 5.

[42] Articolo abrogato dall'art. 68 della L.R. 27 novembre 2006, n. 24, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata. La disposizione che ha abrogato il presente articolo è stata abrogata dall'art. 64 della L.R. 23 febbraio 2007, n. 5.

[43] Articolo abrogato dall'art. 68 della L.R. 27 novembre 2006, n. 24, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata. La disposizione che ha abrogato il presente articolo è stata abrogata dall'art. 64 della L.R. 23 febbraio 2007, n. 5.

[44] Vedi il concorso nelle spese di cui all'art. 26, comma 3, della L.R. 1º febbraio 1991, n. 4.