§ 5.7.65 - Legge Regionale 30 agosto 1996, n. 37.
Modificazioni ed integrazioni di provvedimenti legislativi in materia di beni ed attività culturali.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.7 istituzioni ed attività culturali
Data:30/08/1996
Numero:37


Sommario
Art. 1.  (Integrazione all'articolo 14 della legge regionale 23 novembre 1981, n. 77).
Art. 2.  (Modifiche alla legge regionale 11 dicembre 1989, n. 31).
Art. 3.  (Modifiche dell'articolo 49 della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60).
Art. 4.  (Modifiche ed integrazioni dell'articolo 35 della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4).
Art. 5.  (Integrazione dell'articolo 29 della legge regionale 8 settembre 1981, n. 68).
Art. 6.  (Modifica della legge regionale 22 marzo 1996, n. 15).


§ 5.7.65 - Legge Regionale 30 agosto 1996, n. 37.

Modificazioni ed integrazioni di provvedimenti legislativi in materia di beni ed attività culturali.

(B.U. 6 settembre 1996, suppl. straord. n. 24).

 

Art. 1. (Integrazione all'articolo 14 della legge regionale 23 novembre 1981, n. 77). [1]

     1. All'articolo 14 della legge regionale 23 novembre 1981, n. 77, come modificato dall'articolo 3 della legge regionale 16 agosto 1982, n. 52, è aggiunto il seguente secondo comma:

     (Omissis).

 

     Art. 2. (Modifiche alla legge regionale 11 dicembre 1989, n. 31).

     1. L'articolo 3 della legge regionale 11 dicembre 1989, n. 31, è sostituito dal seguente:

     (Omissis) [2].

 

     Art. 3. (Modifiche dell'articolo 49 della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60). [3]

     1. All'articolo 49, primo comma della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60, dopo le parole «lavori di conservazione, restauro» sono inserite le parole «e, limitatamente agli Enti locali e loro consorzi, per l'acquisizione e».

     2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996 la denominazione del capitolo 5177 è sostituita dalla seguente:

     «Contributi a favore di Province, Comuni ed altri enti ed istituzioni pubblici e privati per l'esecuzione di lavori di conservazione e restauro; contributi a favore degli Enti locali e loro consorzi per l'acquisizione e valorizzazione di beni mobili considerati di interesse artistico, storico ed archeologico ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e per l'acquisto e l'installazione di apparecchiature ed attrezzature volte ad assicurare la loro migliore custodia e conservazione».

 

     Art. 4. (Modifiche ed integrazioni dell'articolo 35 della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4).

     1. All'articolo 35, comma 2, della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4, come integrato dall'articolo 34, comma 25, della legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1, dopo le parole «compiti istituzionali» sono inserite le parole «in Italia e all'estero».

     2. All'articolo 35, della legge regionale 4/1992, dopo il comma 2, viene inserito il seguente comma:

     «2 bis. Fra gli organismi associativi di cui ai commi e 2 sono ricomprese le associazioni che raccolgono, o cui aderiscono anche in forma organizzata, profughi istriani, fiumani e dalmati residenti fuori del territorio regionale, in Italia o all'estero.».

 

     Art. 5. (Integrazione dell'articolo 29 della legge regionale 8 settembre 1981, n. 68).

     1. All'articolo 29 della legge regionale 8 settembre 1981, n. 68 è aggiunto il seguente ottavo comma:

     (Omissis).

 

     Art. 6. (Modifica della legge regionale 22 marzo 1996, n. 15).

     1. Il comma 4, dell'articolo 30, della legge regionale 22 marzo 1996, n. 15, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

 

 


[1] Articolo abrogato dall'art. 49 della L.R. 25 settembre 2015, n. 23.

[2] Comma abrogato dall'art. 14 della L.R. 1 dicembre 2017, n. 41.

[3] Articolo abrogato dall'art. 49 della L.R. 25 settembre 2015, n. 23.