§ 5.8.12 - L.R. 23 novembre 1981, n. 77.
Modifiche, integrazioni e rifinanziamenti di leggi regionali operanti nel settore dei beni ambientali e culturali. Interventi per l'acquisizione e [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.8 beni d'interesse storico ed artistico
Data:23/11/1981
Numero:77


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 13. 
Art. 14. 
Art. 14 bis. 
Art. 15.  (Modalità di presentazione delle domande di contributo)
Art. 16. 
Art. 17. 
Art. 18. 
Art. 19. 
Art. 20. 
Art. 21. 
Art. 22. 


§ 5.8.12 - L.R. 23 novembre 1981, n. 77. [1]

Modifiche, integrazioni e rifinanziamenti di leggi regionali operanti nel settore dei beni ambientali e culturali. Interventi per l'acquisizione e il restauro di immobili di notevole valore artistico, storico o culturale.

(B.U. 23 novembre 1981, n. 116).

 

CAPO I

Ulteriori modifiche e integrazioni della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60

 

Art. 1.

     Nella legge regionale 18 novembre 1976, n. 60, così come modificata dalla legge regionale 1º settembre 1979, n. 57, le attribuzioni demandate al Presidente della Giunta regionale o all'Assessore delegato ai beni ambientali e culturali spettano invece all'Assessore all'istruzione, alla formazione professionale, alle attività culturali e ai beni ambientali e culturali; quelle demandate al dirigente del Servizio dei beni ambientali e culturali spettano al direttore regionale dell'istruzione, della formazione professionale e delle attività culturali.

     Inoltre ogni qualvolta si faccia menzione del Servizio dei beni ambientali e culturali, la menzione si intende riferita alla Direzione regionale dell'istruzione, della formazione professionale e delle attività culturali.

 

     Art. 2. [2]

     (Omissis) [3].

 

     Art. 3.

     In deroga al disposto di cui al primo comma dell'articolo 29 della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60, le domande relative alla concessione dei finanziamenti previsti dall'ultimo comma dell'articolo 11 della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60, aggiunto con il precedente articolo 2, potranno essere presentate, per l'esercizio finanziario 1981, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 4.

     (Omissis) [4].

     La norma di cui al precedente comma si applica anche ai provvedimenti in corso.

 

     Art. 5.

     Il termine di cui all'articolo 35 della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60 è prorogato, in via di sanatoria, al 31 dicembre 1983.

 

     Art. 6.

     (Omissis) [5].

 

     Art. 7.

     (Omissis) [6].

     La norma di cui al precedente comma si applica anche ai provvedimenti in corso.

 

CAPO II

Ulteriori modifiche e integrazioni della legge regionale 21 luglio 1971, n. 27

 

     Art. 8. [7]

     [Nella legge regionale 21 luglio 1971, n. 27, modificata e integrata con le leggi regionali 20 agosto 1973, n. 49, 17 luglio 1974, n. 30, 25 novembre 1975, n. 72, 16 agosto 1976, n. 43 e 1 settembre 1979, n. 57, le attribuzioni demandate al Presidente della Giunta regionale o all'Assessore delegato ai beni ambientali e culturali spettano all'Assessore all'istruzione, alla formazione professionale, alle attività culturali e ai beni ambientali e culturali.]

 

     Artt. 9. - 12. [8]

     (Omissis) [9].

 

CAPO III

Modifiche della legge regionale 26 aprile 1976, n. 5

 

     Art. 13. [10]

     Nell'ambito delle iniziative atte a favorire il restauro e il riutilizzo del patrimonio architettonico rurale, di cui al primo comma dell'articolo 2 della legge regionale 26 aprile 1976, n. 5, l'Amministrazione regionale è autorizzata a conferire incarichi per l'effettuazione di ricerche preliminari e per altre prestazioni professionali finalizzate al recupero ed al restauro di beni architettonici rurali.

 

CAPO IV

Interventi per la conservazione di immobili di notevole valore artistico, storico o culturale

 

     Art. 14. [11]

     L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi annui costanti, per un periodo non superiore ai 20 anni, fino alla misura del 7 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, a favore dei proprietari di immobili che presentino notevole valore artistico, storico o culturale per il restauro e la sistemazione degli immobili stessi e, limitatamente agli enti locali e loro consorzi, anche per l'acquisizione di immobili aventi i medesimi requisiti, da destinare ad uso della comunità [12].

     Con le modalità di cui al primo comma, l'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere contributi per la conservazione, il restauro e la valorizzazione di giardini storici nonchè di complessi edilizi e relativi impianti fissi considerati di rilevante interesse culturale, quali testimonianze dell'archeologia industriale [13].

     L'amministrazione regionale è inoltre autorizzata a sostenere con le modalità di cui al primo comma le iniziative realizzate dai Comuni per il recupero e la valorizzazione del patrimonio archeologico del rispettivo territorio, ivi compresa l'acquisizione delle aree interessate da interventi di scavo [14].

 

     Art. 14 bis. [15]

     1. Ai fini della ripartizione degli stanziamenti previsti ai sensi del presente capo, l'Amministrazione regionale definisce annualmente il programma delle iniziative prioritarie per l'ammissione a finanziamento, prevedendo la concentrazione delle risorse disponibili a sostegno di interventi organici di conservazione e restauro, di rilevante impatto territoriale e ambientale, che abbiano ad oggetto:

     a) la salvaguardia della integrità funzionale di immobili di valore storico-architettonico che sono sede di servizi pubblici di carattere culturale o sociale,

     ovvero

     b) il recupero all'uso pubblico, per finalità di servizi culturali o sociali, di immobili di valore storico-architettonico in condizioni di abbandono o di degrado.

     2. Il programma è aggiornato annualmente, di norma entro novanta giorni dall'entrata in vigore del bilancio, sulla base della verifica del fabbisogno espresso dalle domande di contributo pervenute entro i termini di legge.

 

     Art. 15. (Modalità di presentazione delle domande di contributo) [16]

     1. Le domande di concessione dei contributi previsti dall'articolo 14 sono presentate alla struttura regionale competente in materia di beni culturali e sono corredate di:

a) copia della dichiarazione di interesse culturale di cui alla Parte II, Titolo I, Capo I, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), ovvero dell'analogo provvedimento di vincolo ai sensi della legislazione preesistente, qualora emanati dai competenti organi ministeriali, ovvero gli elementi per effettuare o aggiornare la classificazione e la schedatura dell'immobile secondo quanto previsto dall'articolo 3 della legge regionale 21 luglio 1971, n. 27 (Catalogazione del patrimonio culturale e ambientale del Friuli-Venezia Giulia e istituzione del relativo inventario);

b) una dichiarazione dell'ente richiedente, attestante i contributi eventualmente concessi dallo Stato o da altri enti pubblici per la medesima iniziativa;

c) una relazione dalla quale risultino l'uso attuale e quello previsto dell'immobile;

d) nel caso di acquisizione, una perizia di stima del valore dell'immobile da acquistare;

e) nel caso di sistemazione, una relazione dalla quale risultino:

1) la misura della degradazione dell'immobile;

2) la natura e l'entità dei lavori da eseguire;

3) la spesa preventivata per l'esecuzione dei lavori medesimi.

 

     Art. 16.

     I contributi previsti dal precedente articolo 14 per il restauro e la sistemazione degli immobili ivi indicati sono erogati a seguito della presentazione del progetto esecutivo delle opere, munito del visto della competente Soprintendenza, a norma dell'articolo 18 della legge 1º giugno 1939, n. 1089 o dall'articolo 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 [17].

     La spesa riconosciuta ammissibile può comprendere una quota non superiore al 10% del costo totale dell'opera per spese generali, tecniche e di collaudo, nonché per compensi, rimborsi e altri oneri per ricerche preliminari, consulenze ed altre prestazioni professionali.

     Nel caso di cumulo con analoghe provvidenze concesse dallo Stato o da altri enti pubblici, l'importo delle predette provvidenze verrà detratto dall'ammontare della spesa riconosciuta ammissibile.

 

     Art. 17.

     Qualora i beneficiari dei contributi previsti dal precedente articolo abbiano fatto ricorso ad operazioni di mutuo, le quote annue costanti del contributo possono essere versate direttamente all'istituto mutuante.

 

CAPO V

Rifinanziamento degli interventi previsti dagli articoli 11 e 22 della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60

 

     Art. 18.

     Per le finalità previste dagli articoli 11 e 22 della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60 è autorizzata la spesa complessiva di lire 750 milioni per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 50 milioni per l'esercizio 1981, e precisamente:

     a) lire 450 milioni, di cui lire 50 milioni per l'esercizio 1981, per le finalità di cui all'articolo 11;

     b) lire 300 milioni per le finalità di cui all'articolo 22.

 

CAPO VI

Norme finanziarie

 

     Art. 19.

     Per le finalità previste dall'articolo 13 della presente legge è autorizzata la spesa di lire 5 milioni per l'esercizio 1981.

     Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981 viene istituito al Titolo I - Sezione II - Rubrica n. 8 - Categoria III - il capitolo 2807 con la denominazione «Spese per l'effettuazione di ricerche preliminari e per altre prestazioni professionali finalizzate al recupero ed al restauro di beni architettonici rurali» e con lo stanziamento di lire 5 milioni per l'esercizio 1981.

     Al predetto onere di lire 5 milioni si fa fronte mediante utilizzo - ai sensi del primo comma dell'articolo 9 della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12 - della quota di pari importo dell'avanzo finanziario accertato al 31 dicembre 1980 con il rendiconto generale consuntivo per l'esercizio 1980, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1817, del 4 maggio 1981.

 

     Art. 20.

     Per le finalità previste dall'articolo 14 della presente legge è autorizzato, nell'esercizio finanziario 1981, un limite di impegno di lire 200 milioni [18].

     Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bi lancio regionale nella misura di lire 200 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1981 al 2000.

     Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l'esercizio 1981 è istituito al Titolo II - Sezione II - Rubrica n. 8 - Categoria XI - il capitolo 8086 con la denominazione «Contributi annui costanti a favore dei proprietari di immobili di notevole valore artistico, storico o culturale per il restauro e la sistemazione degli immobili stessi e, limitatamente agli enti locali e loro consorzi, per l'acquisizione di immobili aventi i medesimi requisiti, da destinare ad uso della comunità» e con lo stanziamento di lire 600 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 200 milioni relativi all'annualità autorizzata per l'esercizio 1981.

     Al predetto onere complessivo di lire 600 milioni si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981 (Rubrica n. 3 - Partita n. 37 - dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

     Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1984 al 2000 fa ranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.

 

     Art. 21.

     L'onere di lire 450 milioni, di cui lire 50 milioni per l'esercizio 1981, previsto dalla lettera a del precedente articolo 18, fa carico al capitolo 2852 dello stato di previsione del a spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l'esercizio 1981, il cui stanziamento viene elevato di lire 450 milioni per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 50 milioni per l'esercizio 1981.

     L'onere di lire 300 milioni, previsto dalla lettera b) del precedente articolo 18, fa carico al capitolo 2890 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983,ilcui stanziamento viene elevato di lire 300 milioni.

     All'onere complessivo di lire 750 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 2000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l'esercizio 1981 (Rubrica n. 8 - Partita n. 2 dell'elenco n. 4 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

 

     Art. 22.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Abrogata dall'art. 49 della L.R. 25 settembre 2015, n. 23.

[2] Articolo abrogato dall'art. 25 della L.R. 1 dicembre 2006, n. 25, con effetto a decorrere dalla data indicata nel suo art. 29.

[3] Norma modificativa e integrativa dell'art. 11 della L.R. 18 novembre 1976, n. 60.

[4] Comma sostitutivo del secondo comma dell'art. 31 della L.R. 18 novembre 1976, n. 60.

[5] Norma modificativa del secondo comma dell'art. 41 della L.R. 18 novembre 1976, n. 60.

[6] Comma sostitutivo del secondo comma dell'art. 42 della L.R. 18 novembre 1976, n. 60.

[7] Articolo abrogato dall'art. 11 della L.R. 13 ottobre 2008, n. 10, con la decorrenza ivi prevista.

[8] Articoli abrogati dall'art. 11 della L.R. 13 ottobre 2008, n. 10, con la decorrenza ivi prevista.

[9] Norma modificativa e integrativa degli artt. 1, 4 bis, 5 e 7 della L.R. 21 luglio 1971, n. 27.

[10] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[11] Articolo così modificato dall'art. 3 della L.R. 16 agosto 1982, n. 52. Per le domande di concessione vedi il terz'ultimo comma dell'art. 48 della L.R. 30 gennaio 1984, n. 4.

[12] Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 22 febbraio 2000, n. 2, con effetto a decorrere dal 1 gennaio 2000.

[13] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 30 agosto 1996, n. 37.

[14] Comma aggiunto dall'art. 7 della L.R. 30 dicembre 2008, n. 17.

[15] Articolo aggiunto dall'art. 5 della L.R. 22 febbraio 2000, n. 2, con effetto a decorrere dal 1 gennaio 2000 e abrogato dall'art. 297 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 26.

[16] Articolo così sostituito dall'art. 298 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 26.

[17] Comma inserito dall'art. 6 della L.R. 16 agosto 1982, n. 52 e così modificato dall'art. 4 della L.R. 28 dicembre 2007, n. 30.

[18] Vedi la riduzione e la fissazione del nuovo limite d'impegno di cui all'art. 7, decimo e undicesimo comma della L.R. 29 gennaio 1984, n. 14, all'art. 48, settimo comma, della L.R. 30 gennaio 1984, n. 4, all'art. 37, terzo comma, della L.R. 11 agosto 1986, n. 33, l'art. 18 della L.R. 28 gennaio 1987, n. 3, all'art. 30, primo comma, della L.R. 30 gennaio 1988, n. 3 all'art. 50, comma 6, della L.R. 30 gennaio 1989, n. 2, all'art. 54, comma 5, della L.R. 7 febbraio 1990, n. 3, all'art. 24 della L.R. 6 settembre 1991, n. 47 ed all'art. 30 della L.R. 7 settembre 1992, n. 30.