§ 5.7.20 - L.R. 18 novembre 1976, n. 60.
Interventi per lo sviluppo dei servizi e degli istituti bibliotecari e museali e per la tutela degli immobili di valore artistico, storico od [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.7 istituzioni ed attività culturali
Data:18/11/1976
Numero:60


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 10. 
Art. 11. 
Art. 12. 
Art. 13. 
Art. 14. 
Art. 15. 
Art. 16. 
Art. 17. 
Art. 18. 
Art. 19. 
Art. 20. 
Art. 21. 
Art. 22. 
Art. 23. 
Art. 24. 
Art. 25. 
Art. 26. 
Art. 27. 
Art. 28. 
Art. 29. 
Art. 30.  [40]
Art. 31. 
Art. 32. 
Art. 33. 
Art. 34. 
Art. 35. 
Art. 36. 
Art. 37. 
Art. 38. 
Art. 39.  (Piano di riparto dei fondi)
Art. 40. 
Art. 41. 
Art. 42.  (Concessione dei contributi)
Art. 43. 
Art. 44. 
Art. 45. 
Art. 46. 
Art. 47. 
Art. 48. 
Art. 49.  (Contributi)
Art. 50. 
Artt. 50 bis. - 50 ter. 
Art. 51.  (Modalità di presentazione delle domande di contributo)
Art. 52. 
Art. 53. 
Art. 54. 
Art. 55. 
Art. 56. 
Art. 57. 
Art. 58. 
Art. 59. 
Art. 60. 
Art. 61. 
Art. 62. 
Art. 63. 
Art. 64. 
Art. 65. 


§ 5.7.20 - L.R. 18 novembre 1976, n. 60. [1]

Interventi per lo sviluppo dei servizi e degli istituti bibliotecari e museali e per la tutela degli immobili di valore artistico, storico od ambientale, degli archivi storici e dei beni mobili culturali del Friuli- Venezia Giulia. [2]

(B.U. 20 novembre 1976, n. 97).

 

TITOLO I

INTERVENTI PER LO SVILUPPO DEI SERVIZI E DEGLI ISTITUTI BIBLIOTECARI E MUSEALI

 

CAPO I

Interventi a favore dei servizi e degli istituti bibliotecari

 

Art. 1. [3]

     [La Regione promuove e coordina l'attività delle biblioteche d'interesse locale e regionale del Friuli-Venezia Giulia e adotta a tal fine le opportune iniziative con la salvaguardia delle caratteristiche etniche, storiche e culturali di tutti i cittadini.

     La Regione favorisce, in particolare, d'intesa con gli enti locali, l'istituzione, il funzionamento e lo sviluppo in tutto il proprio territorio delle biblioteche pubbliche e dei sistemi bibliotecari.]

 

     Art. 2. [4]

     [La Regione esercita, in materia di biblioteche, le funzioni ad essa attribuite dalla Costituzione della Repubblica, dallo Statuto regionale e dal decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902.

     (Omissis) [5].

     All'Ufficio regionale del servizio bibliografico e dei beni librari può essere assegnato, nella prima applicazione della presente legge, per trasferimento o per comando, il personale già appartenente alla Sovraintendenza bibliografica per il Veneto orientale, il Friuli e la Venezia Giulia e in servizio nella regione alla data del 31 marzo 1972.

     L'organico dell'Amministrazione e del Consiglio regionali stabilito dalla tabella A allegata alla legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, è aumentato di un posto per la qualifica di dirigente, di un posto per la qualifica di segretario, di un posto per la qualifica di coadiutore [6].]

 

     Art. 3. [7]

     [La biblioteca pubblica è un centro di promozione ed elaborazione culturale al servizio della comunità.

     Compete alla biblioteca pubblica:

     1) raccogliere, ordinare e mettere gratuitamente a disposizione della comunità, libri e ogni altro idoneo mezzo di informazione, documentazione e comunicazione (giornali, periodici, diapositive, dischi, pellicole, fotoriproduzioni, registrazioni, ecc. );

     2) garantire l'incremento, la custodia, l'integrità e il pubblico godimento del proprio patrimonio;

     3) organizzare attività culturali e di ricerca ispirate alla realtà e ai bisogni dell'ambiente (mostre, dibattiti, proiezioni, audizioni musicali, letture critiche, inchieste, ecc.);

     4) collaborare con la scuola e con gli altri istituti culturali per la promozione del diritto allo studio e lo svolgimento di programmi di educazione permanente;

     5) assicurare il reperimento, l'acquisizione, la tutela e la valorizzazione delle testimonianze e dei documenti di interesse locale.

     Nei Comuni in cui la presenza della minoranza di lingua slovena o di altre minoranze lo richieda, il patrimonio e l'attività della biblioteca pubblica tengono conto delle esigenze delle minoranze medesime.

     I Comuni depositano nelle dipendenti biblioteche pubbliche copia di tutte le pubblicazioni da essi curate.

     Le Province e la Regione depositano nelle biblioteche pubbliche dei capoluoghi di provincia copia di tutte le pubblicazioni da esse curate.]

 

     Art. 4. [8]

     [Alle attività della biblioteca pubblica presiede una apposita Commissione nominata dall'ente locale proprietario e disciplinata dallo Statuto della biblioteca stessa.

     Spetta, tra l'altro, alla Commissione:

     1) proporre all'ente locale il regolamento e le modifiche dello Statuto della biblioteca;

     2) elaborare le linee e gli indirizzi della politica culturale della biblioteca;

     3) approvare i programmi di attività;

     4) stabilire l'impiego delle sovvenzioni regionali e degli altri fondi disponibili e formulare i piani degli acquisti;

     5) fissare gli orari di apertura al pubblico tenendo conto delle esigenze degli utenti.

     La composizione, le attribuzioni e il funzionamento della Commissione, così come le modalità di nomina dei suoi membri, sono stabiliti dall'ente locale nello Statuto della biblioteca, in modo da garantire la rappresentanza delle minoranze consiliari, delle associazioni culturali, delle componenti sociali, degli organi collegiali scolastici, nonché di minoranze linguistiche, ove la presenza delle medesime lo richieda.

     Della Commissione è membro di diritto il direttore della biblioteca o il bibliotecario preposto ad essa.]

 

     Art. 5. [9]

     [Alla biblioteca pubblica è addetto personale scientifico, tecnico, esecutivo e ausiliario in misura corrispondente alle esigenze del servizio.

     La direzione della biblioteca pubblica è affidata a personale scientifico o tecnico, a seconda della consistenza delle raccolte e della qualità del servizio fornito dall'istituto, con le modalità previste dai regolamenti dell'ente locale proprietario.

     Il direttore o il bibliotecario preposto alla biblioteca pubblica è responsabile del buon funzionamento della stessa. Cura l'esecuzione delle decisioni dell'ente proprietario e della Commissione di cui all'articolo 4; predispone i programmi di attività della biblioteca e ne organizza lo svolgimento; provvede agli acquisti; assicura l'ordinata conservazione del patrimonio.]

 

     Art. 6. [10]

     [Gli enti locali provvedono all'istituzione, al funzionamento e allo sviluppo delle biblioteche pubbliche, anche associandosi tra loro.

     Gli enti locali proprietari di biblioteche sono tenuti a stanziare nel proprio bilancio annuale le somme necessarie al funzionamento e allo sviluppo delle biblioteche stesse, assicurando in particolare i fondi occorrenti per le spese relative al personale, ai locali, alle attrezzature, all'espletamento dei servizi di istituto e all'attuazione dei programmi di attività culturale.

     Gli enti locali, le cui biblioteche sono collegate in un sistema bibliotecario territoriale, provvedono per la parte loro spettante alle spese previste per le attività comuni.]

 

     Art. 7. [11]

     [Le biblioteche appartenenti ai Comuni con popolazione inferiore a 40.000 abitanti sono collegate in sistemi bibliotecari territoriali allo scopo di assicurare un adeguato servizio pubblico di lettura e di informazione.

     I sistemi bibliotecari territoriali sono costituiti da:

     1) una biblioteca centrale, che cura la distribuzione del materiale bibliografico e audiovisivo alle biblioteche collegate e ai punti di distribuzione di cui ai successivi punti 2) e 3); il coordinamento, nel rispetto della autonomia delle biblioteche collegate, delle attività culturali intraprese nell'ambito del sistema; i rapporti con le amministrazioni comunali e con la Regione;

     2) biblioteche collegate, fornite di una dotazione bibliografica e di altri strumenti di comunicazione culturale propri e alimentate dalla biblioteca centrale di cui al precedente punto 1). Le biblioteche collegate godono di autonomia amministrativa e operativa e partecipano all'elaborazione e all'attuazione dei programmi culturali comuni del sistema;

     3) punti di distribuzione, alimentati dalle biblioteche del sistema e funzionanti di norma in frazioni e in piccole località.

     I sistemi bibliotecari territoriali sono istituiti con deliberazione degli enti locali interessati e si articolano per comprensori, tenendo conto delle aggregazioni socio economiche e amministrative esistenti o in via di costituzione e, in particolare, dei distretti scolastici e delle aree che saranno servite dai centri culturali previsti dalla legge regionale 30 marzo 1973, n. 23.]

 

     Art. 8. [12]

     [I Comuni con popolazione superiore a 40.000 abitanti provvedono a istituire gradualmente, nel proprio territorio, accanto alla biblioteca pubblica centrale, biblioteche succursali e punti di distribuzione, dando luogo a sistemi bibliotecari urbani, funzionanti e alimentati nei modi indicati nell'articolo 7.]

 

     Art. 9. [13]

     [Alle attività dei sistemi bibliotecari territoriali sovraintende una apposita Commissione comprensoriale, costituita d'intesa tra gli enti locali proprietari delle biblioteche aderenti al sistema, in modo da garantire la presenza delle associazioni culturali, delle componenti sociali e degli organi collegiali scolastici. Della Commissione fa parte, in ogni caso, il direttore o il bibliotecario preposto alla biblioteca centrale del sistema.

     Alle attività dei sistemi bibliotecari urbani sovraintende la Commissione di cui all'articolo 4, che potrà essere allargata allo scopo con uno o più rappresentanti delle consulte o di altri organi operanti nel comune a livello di quartiere o di frazione.

     Spetta, tra l'altro, alle predette Commissioni proporre un'equa ripartizione e utilizzazione dei fondi assegnati ai sistemi bibliotecari territoriali e urbani.]

 

     Art. 10. [14]

     [Le biblioteche pubbliche e i sistemi bibliotecari della regione attuano il loro ordinamento bibliografico in modo uniforme sia per la catalogazione, sia per le modalità del servizio, con il coordinamento e con la collaborazione dell'ufficio regionale del servizio bibliografico e dei beni librari [15].]

 

     Art. 11. [16]

     [E' autorizzata la concessione di sovvenzioni a favore di enti locali e consorzi di enti locali per l'istituzione, il funzionamento e lo sviluppo delle biblioteche pubbliche e dei sistemi bibliotecari, territoriali e urbani.

     La concessione delle sovvenzioni è subordinata allo stanziamento, nel bilancio annuale dell'ente locale interessato, di una congrua somma per le medesime finalità. La misura della sovvenzione regionale è determinata tenendo conto delle necessità delle biblioteche di nuova istituzione, dell'attività, della funzione e del patrimonio dei singoli istituti bibliotecari, nonché dell'entità dello stanziamento disposto a favore della biblioteca dell'ente locale di appartenenza [17].

     E' autorizzata inoltre, in considerazione del servizio di interesse regionale che svolge a favore della minoranza di lingua slovena del Friuli- Venezia Giulia, la concessione di una particolare sovvenzione annua alla «Narodna in Studijska Knjiznica - Biblioteca nazionale slovena e degli studi» di Trieste.

     Potranno essere concesse sovvenzioni ad enti, istituzioni, cooperative ed associazioni, a biblioteche specializzate e ad altre biblioteche, aperte gratuitamente al pubblico, che svolgano un servizio d'interesse locale e regionale.

     L'Amministrazione regionale è inoltre autorizzata a sostenere spese e a concedere contributi, nei limiti del 20% dello stanziamento annuale previsto dal bilancio regionale a favore delle biblioteche, per progetti di automazione bibliotecaria che rivestano interesse regionale [18].]

 

     Art. 12. [19]

     [Le sovvenzioni previste dall'articolo 11 possono essere utilizzate:

     1) per l'acquisto di libri, riviste, periodici, giornali e altri mezzi, sussidi e apparecchiature di informazione, documentazione e comunicazione;

     2) per la manutenzione, la conservazione, l'integrità, la sicurezza, la rilegatura ed il restauro del materiale bibliografico e documentario;

     3) per lavori di schedatura, catalogazione e ordinamento del materiale bibliografico e documentano;

     4) per l'acquisizione, la tutela e la valorizzazione di testimonianze e documenti di interesse locale;

     5) per l'acquisto di attrezzature, macchine e arredi;

     6)per l'organizzazione e l'allestimento di mostre artistiche, storiche e bibliografiche;

     7) per lo svolgimento e la pubblicazione di studi e ricerche promossi e curati dalla biblioteca;

     8) per l'attuazione di altre iniziative culturali.

     I finanziamenti possono altresì essere utilizzati, nella misura massima del 50%, anche per la corresponsione della retribuzione del personale indispensabile per il funzionamento degli istituti stessi [20].]

 

     Art. 13. [21]

     [L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere spese e a concedere finanziamenti per l'organizzazione e lo svolgimento di appositi corsi di formazione e di aggiornamento professionale per bibliotecari e per animatori culturali nell'ambito delle biblioteche pubbliche tenendo conto delle esigenze degli operatori di lingua slovena [22].

     L'ordinamento e il programma dei corsi di cui al precedente comma sono stabiliti con decreto del Presidente della Giunta regionale o dell'Assessorato delegato ai beni ambientali e culturali previo parere del Consiglio regionale delle biblioteche e dei musei del Friuli-Venezia Giulia [23].]

 

CAPO II

Interventi a favore dei servizi e degli istituti museali

 

     Art. 14.

     La Regione promuove e coordina l'attività dei musei d'interesse locale e regionale del Friuli-Venezia Giulia e adotta a tal fine le opportune iniziative con la salvaguardia delle caratteristiche etniche, storiche e culturali di tutti i cittadini.

     La Regione favorisce, in particolare, d'intesa con gli enti locali, lo sviluppo nel proprio territorio dei musei pubblici per garantire la conservazione, la conoscenza e il godimento del patrimonio artistico, storico, scientifico e ambientale del Friuli-Venezia Giulia.

 

     Art. 15.

     La Regione esercita, in materia di musei, le funzioni ad essa attribuite dalla Costituzione della Repubblica, dallo Statuto regionale e dal decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902, avvalendosi a tal fine dei propri organi istituzionalmente competenti.

 

     Art. 16.

     Il museo pubblico è un istituto culturale, scientifico, educativo al servizio della comunità.

     Compete al museo pubblico provvedere:

     1) alla conservazione, alla catalogazione, al restauro e all'ordinata collocazione nell'esposizione permanente, nelle mostre a rotazione e nei depositi dei beni che gli sono affidati;

     2) all'incremento del proprio patrimonio;

     3) alla ricerca scientifica nel settore e nell'ambito territoriale di competenza;

     4) all'allestimento periodico di mostre scientifiche e divulgative;

     5) alla compilazione e alla pubblicazione di cataloghi e monografie sul proprio patrimonio e sulla propria attività;

     6) al reperimento, all'acquisizione, alla tutela e alla valorizzazione delle testimonianze e dei documenti di valore locale;

     7) a una costante attività didattica in collegamento con le scuole di ogni ordine e grado.

     Il museo ha inoltre l'obbligo di segnalare ai competenti organi statali, regionali e locali i beni, i monumenti, i complessi architettonici e gli ambienti naturali in via di degradazione o di cui sia minacciata la dispersione o la distruzione.

     Nei comuni in cui la presenza della minoranza di lingua slovena o di altre minoranze lo richieda, il patrimonio e l'attività del museo pubblico tengono conto delle esigenze delle minoranze medesime.

 

     Art. 17.

     I musei pubblici del Friuli-Venezia Giulia, a seconda della natura, della qualità e dell'entità delle loro collezioni, anche in rapporto alle attività svolte, sono classificati nelle seguenti categorie:

     1) musei multipli;

     2) musei grandi;

     3) musei medi;

     4) musei minori.

     La classificazione di cui al primo comma, nonchè l'eventuale riconoscimento di interesse regionale nei confronti di musei dotati di rilevante patrimonio artistico, storico o documentale e che svolgono la loro funzione culturale, scientifica, educativa a servizio dell'intera collettività regionale, è disposta dalla Giunta regionale previo parere tecnico di una Commissione costituita, per la durata di tre anni, presso il Servizio regionale competente in materia di beni culturali, con decreto del Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta regionale. La classificazione e l'eventuale riconoscimento sono sottoposti a revisione triennale [24].

     2 bis. La Commissione di cui al secondo comma è composta:

a) dal direttore del servizio regionale competente in materia di beni culturali, o suo delegato, con funzioni di presidente;

b) da un rappresentante dell'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia di cui alla legge regionale 13 ottobre 2008, n. 10 (Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia), o suo delegato;

c) dal direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici del Friuli Venezia Giulia, o suo delegato, previo accordo con il Ministero competente;

d) da due esperti individuati dall'Assessore regionale competente in materia di cultura tra soggetti che hanno maturato esperienza pluriennale nella direzione di Musei pubblici [25].

     2 ter. La partecipazione alla Commissione di cui al secondo comma dà luogo al solo rimborso delle spese sostenute, nei limiti e con le modalità previste per i dipendenti regionali [26].

     In attesa della classificazione prevista dai precedenti commi, i musei pubblici del Friuli-Venezia Giulia conservano la classificazione disposta nei loro confronti ai sensi della legge 22 settembre 1960, n. 1080.

 

     Art. 18.

     I musei pubblici di cui all'articolo 17 devono garantire una adeguata organizzazione artistica, scientifica, didattica e culturale [27].

     I musei multipli e i musei grandi devono, in particolare, essere provvisti di una direzione, uno o più conservatorati, servizi di biblioteca e fototeca, laboratorio di restauro e gabinetto fotografico. I musei medi devono essere provvisti di almeno un conservatorato. I musei minori, se mancano di un conservatorato proprio, devono essere provvisti di un conservatorato in comune con altri musei. A tal fine, gli enti locali interessati possono consorziarsi tra loro o stipulare convenzioni con enti locali proprietari di musei multipli, grandi o medi per utilizzarne il servizio di conservatorato.

 

     Art. 19.

     Alle attività del museo pubblico presiede una apposita Commissione nominata dall'ente locale proprietario e disciplinata dallo Statuto del museo stesso.

     Spetta, tra l'altro, alla Commissione:

     1) proporre all'ente locale il regolamento e le modifiche dello Statuto del museo;

     2) elaborare le linee e gli indirizzi della politica culturale del museo;

     3) approvare i programmi di attività;

     4) stabilire l'impiego delle sovvenzioni regionali e degli altri fondi disponibili;

     5) fissare gli orari di apertura al pubblico tenendo conto delle esigenze degli utenti.

     La composizione, le attribuzioni e il funzionamento della Commissione, così come le modalità di nomina dei suoi membri, sono stabiliti dall'ente locale nello Statuto del museo, in modo da garantire la rappresentanza delle minoranze consiliari, delle associazioni culturali, delle componenti sociali, degli organi collegiali scolastici nonché delle minoranze linguistiche, ove la presenza delle medesime lo richiede.

     Della Commissione è membro di diritto il direttore del museo o il conservatore preposto ad esso.

 

     Art. 20.

     Ai musei di cui all'articolo 17 è addetto personale scientifico, tecnico, esecutivo e ausiliario in misura corrispondente alle esigenze del servizio [28].

     La direzione del museo pubblico è affidata a personale scientifico o tecnico, a seconda della consistenza delle raccolte e della qualità del servizio fornito dall'istituto, con le modalità previste dai regolamenti dell'ente locale proprietario.

     Il direttore o il conservatore preposto al museo pubblico è responsabile del buon funzionamento dello stesso. Cura l'esecuzione delle decisioni dell'ente locale proprietario e della Commissione di cui all'articolo 19; predispone i programmi di attività del museo e ne cura lo svolgimento; assicura l'ordinata conservazione del patrimonio; sovraintende alle iniziative scientifiche, culturali e didattiche.

 

     Art. 21.

     Gli enti locali provvedono all'istituzione, al funzionamento e allo sviluppo dei musei pubblici, anche associandosi fra loro.

     Gli enti locali proprietari di musei sono tenuti a stanziare nel proprio bilancio annuale le somme necessarie al funzionamento e allo sviluppo dei musei stessi, assicurando in particolare i fondi occorrenti per le spese relative al personale, ai locali, alle attrezzature, all'espletamento dei servizi di istituto e all'attuazione dei programmi di attività culturale.

 

     Art. 22.

     E' autorizzata la concessione di sovvenzioni a favore di enti locali e consorzi di enti locali per l'istituzione, il funzionamento e lo sviluppo dei musei pubblici, comunali e provinciali.

     La concessione delle sovvenzioni è subordinata allo stanziamento, nel bilancio annuale dell'ente locale interessato, di una congrua somma per le medesime finalità. La misura della sovvenzione regionale è determinata tenendo conto:

     1) dello stanziamento disposto a favore del museo dall'ente locale proprietario;

     2) della classificazione del museo;

     3) della funzione svolta dal museo, in rapporto alla consistenza e alla qualità del suo patrimonio e dei suoi servizi, come centro di cultura e formazione a disposizione della comunità.

     E' autorizzata la concessione di sovvenzioni a favore di musei gestiti da altri enti, istituzioni, cooperative ed associazioni, purché siano aperti al pubblico e svolgano un servizio di interesse locale o regionale.

 

     Art. 23.

     Le sovvenzioni previste dall'articolo 22 possono essere utilizzate:

     1) per la conservazione, il restauro e l'incremento delle collezioni e delle raccolte;

     2) per lavori di catalogazione e ordinamento del materiale;

     3) per l'organizzazione e l'allestimento di mostre scientifiche e divulgative;

     4) per l'attuazione di iniziative culturali e didattiche;

     5) per la pubblicazione di cataloghi e monografie sul patrimonio e sull'attività del museo;

     6) ver l'acquisto di attrezzature, macchine e arredi, nonché di apparecchiature per la custodia e la sicurezza delle collezioni e delle raccolte;

     7) per l'acquisizione, la tutela e la valorizzazione di testimonianze e documenti d'interesse locale.

     I finanziamenti possono essere altresì utilizzati, nella misura massima del cinquanta per cento, anche per la corresponsione della retribuzione del personale straordinario destinato a progetti finalizzati di valorizzazione e, limitatamente ai musei privati, del personale necessario a garantire l'apertura al pubblico [29].

 

     Art. 24.

     L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere spese e a concedere finanziamenti per l'organizzazione e lo svolgimento di appositi corsi di formazione e di aggiornamento professionale per il personale addetto ai musei, per animatori culturali e per guide didattiche nell'ambito dei musei pubblici tenendo conto delle esigenze degli operatori di lingua slovena [30].

     L' ordinamento e il programma dei corsi di cui al precedente comma sono stabiliti con decreto dell'Assessore all'istruzione, alla formazione professionale, alle attività culturali e ai beni ambientali e culturali, previo parere della Commissione di cui all'articolo 17 [31].

 

     Art. 25.

     L'Amministrazione regionale è autorizzata, in casi del tutto eccezionali, che saranno valutati di volta in volta, a distaccare temporaneamente proprio personale ausiliario presso i musei del Friuli- Venezia Giulia, di proprietà dello Stato o di enti locali, per assicurarne l'apertura e la custodia del patrimonio.

     L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere eccezionalmente finanziamenti straordinari ai Comuni sedi di musei-statali o di enti locali per eventuali interventi indispensabili e urgenti, cui non sia possibile provvedere altrimenti, a favore dei musei stessi.

 

CAPO III

Disposizioni comuni ai Capi I e II del Titolo I

 

     Art. 26.

     E' istituito, presso il Servizio dei beni ambientali e culturali il Consiglio regionale delle biblioteche e dei musei. Il Consiglio è presieduto dal Presidente della Giunta regionale o dall'Assessore delegato ai beni ambientali e culturali ed è composto [32]:

     1) di un rappresentante della Sezione regionale dell'Unione delle Province italiane e di un rappresentante della Sezione regionale dell'Associazione nazionale dei Comuni d'Italia;

     2) di due rappresentanti dell'Università degli Studi di Trieste, designati dal Consiglio della facoltà di lettere e filosofia tra i docenti rispettivamente di biblioteconomia, paleografia e diplomatica o materia affine e di storia dell'arte, museologia, archeologia o materia affine;

     3) del Soprintendente competente in materia di musei del Friuli- Venezia Giulia o di un suo delegato;

     4) di tre rappresentanti dei bibliotecari eletti dai colleghi;

     5) di tre direttori di museo d'interesse locale o regionale eletti dai colleghi;

     6) di sei esperti di cui uno della minoranza nazionale slovena, eletti dal Consiglio regionale con voto limitato;

     7) di un rappresentante della «Narodna in Studijska Knjiznica - Biblioteca nazionale slovena e degli studi» di Trieste;

     8) di un rappresentante della Federazione regionale sindacale unitaria;

     9) del Dirigente preposto al Servizio regionale delle attività culturali;

     10) del Dirigente preposto al Servizio regionale dei beni ambientali e culturali;

     11) del Direttore del Centro regionale per la catalogazione e l'inventario del patrimonio culturale e ambientale del Friuli-Venezia Giulia;

     12) (Omissis) [33].

     Le funzioni di segretario del Consiglio sono esercitate da un funzionario del Servizio dei beni ambientali e culturali [34].

     Il Consiglio è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, e dura in carica cinque anni.

 

     Art. 27.

     Il Consiglio regionale delle biblioteche e dei musei del Friuli- Venezia Giulia collabora con la Regione nella determinazione della politica culturale regionale nei settori bibliotecario e museale ed esprime pareri vincolanti:

     1) sull'organizzazione e sul funzionamento delle biblioteche pubbliche e dei sistemi bibliotecari del Friuli-Venezia Giulia e sulle relative norme;

     2) sui piani per lo sviluppo dei sistemi bibliotecari, territoriali e urbani, predisposti dall'Assessorato della istruzione, della formazione professionale e delle attività culturali o da altri enti;

     3) sull'istituzione, sull'ordinamento e sui programmi dei corsi di formazione e di aggiornamento professionale per bibliotecari e per animatori culturali previsti dall'articolo 13;

     4) sull'organizzazione e sul funzionamento dei musei pubblici del Friuli-Venezia Giulia e sulle relative norme;

     5) sui piani per lo sviluppo dei servizi museali nella regione e sull'istituzione di nuovi musei;

     6) sulla classificazione dei musei;

     7) sull'istituzione, sull'ordinamento e sui programmi dei corsi di formazione e di aggiornamento professionale del personale addetto ai musei, previsti dall'articolo 24;

     8) su ogni altro problema che gli venga sottoposto in relazione agli scopi della presente legge.

     Il Consiglio regionale delle biblioteche e dei musei del Friuli- Venezia Giulia è convocato dal Presidente almeno tre volte all'anno oppure su richiesta di un terzo più uno dei suoi componenti.

     Ai fini di un razionale e sollecito svolgimento dei suoi lavori, il Consiglio regionale delle biblioteche e dei musei del Friuli-Venezia Giulia può articolarsi in sezioni per la discussione degli argomenti rispettivamente di carattere bibliotecario e museale.

     L'articolazione in sezioni del Consiglio è disposta dal Presidente del Consiglio stesso con proprio provvedimento.

 

CAPO IV

Interventi per la diffusione e la valorizzazione del patrimonio storico e culturale della Resistenza

 

     Art. 28.

     (Omissis) [35].

 

CAPO V

Modalità e termini per la presentazione delle domande e per la concessione delle sovvenzioni e dei finanziamenti

 

     Art. 29.

     (Omissis) [36].

     Le domande per la concessione di sovvenzioni a favore di musei pubblici devono essere corredate, inoltre, di un estratto del bilancio preventivo annuale dell'ente locale interessato o, altrimenti, di una dichiarazione del Sindaco o del Presidente della provincia, dalla quale risulti lo stanziamento o l'impegno a stanziare, nel bilancio stesso, una congrua somma a sostegno della biblioteca o del museo per cui è richiesta la sovvenzione [37].

     Le domande per la concessione dei finanziamenti straordinari previsti dall'articolo 25, secondo comma, devono essere prodotte al Servizio regionale dei beni ambientali e culturali dai Comuni sede del museo - statale o di ente locale - bisognoso dell'eventuale intervento urgente, corredate di un preventivo sommario di spesa e di una dichiarazione del competente Soprintendente dalla quale risulti che, nel caso, non sussiste la possibilità di provvedere altrimenti alle necessità dell'istituto [38].

     Le domande per la concessione dei finanziamenti previsti dall'articolo 28 devono pervenire al Servizio regionale dei beni ambientali e culturali, per l'esercizio 1976, entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge e, per gli esercizi successivi, entro il 31 gennaio di ciascun anno, corredate del piano dettagliato degli studi e delle ricerche programmati, del preventivo delle spese e, nel caso di istituti, enti o associazioni, dei bilanci consuntivo e preventivo debitamente approvati [39].

 

     Art. 30. [40]

     Le sovvenzioni e i finanziamenti sono concessi, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, su proposta del Presidente o dell'Assessore delegato ai beni ambientali e culturali, dal dirigente del Servizio dei beni ambientali e culturali [41].

     I beneficiari delle sovvenzioni e dei finanziamenti sono tenuti a fornire, entro il mese di febbraio dell'anno successivo, la dimostrazione e la documentazione del loro impiego secondo la destinazione indicata nel decreto di concessione.

     Eventuali modifiche apportate per giustificati motivi ai preventivi di spesa e ai programmi originari potranno essere approvate, in via di sanatoria, dal Dirigente competente alla concessione ai sensi del precedente primo comma [42].

 

CAPO VI

Interventi per agevolare l'acquisto, la costruzione, il ripristino, il riattamento,

l'attrezzatura e l'arredamento di locali destinati a biblioteche e musei

 

     Art. 31.

     L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a Province, Comuni, Consorzi di Comuni ed altri enti, istituzioni, cooperative ed associazioni operanti nel settore, contributi in conto capitale fino al 75% della spesa riconosciuta ammissibile per l'acquisto, la costruzione, il ripristino, il riattamento, l'attrezzatura e l'arredamento di locali destinati a musei anche allo scopo di ricostituire il patrimonio distrutto o danneggiato durante il periodo fascista [43].

     La spesa ammissibile comprende anche quella per l'eventuale acquisto dell'area necessaria, una quota, non superiore al 8% del costo complessivo, per spese generali, tecniche e di collaudo, nonché l'onere derivante dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto per l'acquisto di attrezzature e di arredamento [44].

 

     Art. 32.

     I mutui eventualmente contratti da Province, Comuni e Consorzi di Comuni per l'acquisto, la costruzione, il ripristino, il riattamento, l'attrezzatura e l'arredamento di locali destinati a musei possono essere garantiti per capitale e interessi dalla Regione [45].

 

     Art. 33.

     Le domande per la concessione dei contributi di cui all'articolo 31 devono essere presentate al Servizio dei beni ambientali e culturali, corredate di una relazione illustrativa dell'opera o dell'iniziativa e del preventivo sommario della spesa con l'indicazione dei mezzi di finanziamento [46].

 

     Art. 34.

     La Giunta regionale approva il piano, annuale o pluriennale, di ripartizione dei contributi previsti dall'articolo 31.

     I contributi sono concessi con decreto del dirigente del Servizio dei beni ambientali e culturali, previa presentazione della documentazione prescritta dalle norme vigenti in materia di lavori pubblici [47].

 

CAPO VII

Disposizioni transito sulle biblioteche e sui musei

 

     Art. 35.

     Gli statuti ed i regolamenti dei musei pubblici di enti locali dovranno essere uniformati alle norme della presente legge entro due anni dalla sua entrata in vigore [48].

 

     Art. 36.

     Le percentuali di cui al precedente articolo 11 possono non essere considerate quando il riparto riguarda i Comuni dichiarati disastrati a norma dell'articolo 20 del D.L. 13 maggio 1976, n. 227, convertito nella legge 29 maggio 1976, n. 336.

 

TITOLO II

INTERVENTI PER LA TUTELA DEI BENI IMMOBILI DI VALORE STORICO, ARTISTICO ED AMBIENTALE

 

CAPO I

Forma e modalità degli interventi

 

     Art. 37.

     L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere mediante contributi le iniziative tendenti alla conservazione, al restauro ed all'utilizzazione degli immobili di qualsiasi tipo che presentino particolare valore artistico, storico od ambientale.

     I contributi possono essere concessi:

     1) a favore dei proprietari degli immobili di cui al primo comma, per le spese necessarie alla conservazione e al restauro di essi;

     2) a favore di Province, Comuni o Consorzi di Comuni, Per l'acquisizione degli immobili di cui al primo comma da destinare ad uso della comunità.

     [Ai fini di una più efficace programmazione dei propri interventi in tale campo, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad avvalersi, in via eccezionale, della collaborazione di un esperto; il conferimento dell'incarico, con la determinazione del suo contenuto e del relativo compenso, viene disposto dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'istruzione, alla formazione professionale, alle attività e beni culturali] [49].

 

     Art. 38.

     Le domande di concessione dei contributi di cui allo articolo 37 devono essere presentate alla struttura regionale competente in materia di beni culturali entro il 31 gennaio di ogni anno [50].

     Le domande devono essere corredate di una relazione atta a documentare:

     1) le caratteristiche dell'immobile, dalle quali risulti evidente il pregio artistico, storico od ambientale di esso;

     2) l'uso attuale e quello previsto dell'immobile;

     3) gli elementi per la classificazione e schedatura dell'immobile secondo quanto previsto dall'articolo 3 della legge regionale 21 luglio 1971, n. 27, e successive modificazioni.

     Le domande di contributo di cui all'articolo 37 - punto 1) - dovranno comprendere inoltre una dichiarazione attestante i contributi eventualmente concessi dallo Stato o da altri enti pubblici per la medesima iniziativa, e la relazione dovrà indicare altresì la misura della degradazione dell'immobile e la natura e l'entità dei lavori da eseguire, con l'indicazione della spesa prevista [51].

     Per le domande di contributo di cui all'articolo 37 - punto 2) - la documentazione dovrà essere completata con una perizia di stima del valore dell'immobile da acquistare e con una dichiarazione attestante il pregio artistico, storico od ambientale dell'immobile stesso, rilasciata dalla competente Soprintendenza.

 

     Art. 39. (Piano di riparto dei fondi) [52]

     1. L'Amministrazione regionale approva il piano di riparto dei fondi disponibili e la conseguente misura dei contributi da concedere.

     2. Quando sia ritenuto opportuno, la concessione dei contributi di cui all'articolo 37 può essere subordinata alla stipulazione di una convenzione con il proprietario dell'immobile in merito alla destinazione e all'uso dell'immobile ripristinato e all'obbligo di consentire l'accesso al pubblico per la visita di tutto o parte dell'immobile stesso.

 

CAPO II

Contributi per la conservazione ed il restauro di immobili di valore artistico, storico od ambientale

 

     Art. 40.

     I contributi di cui all'articolo 37, punto 1), sono concessi in conto capitale.

     [Nella spesa riconosciuta ammissibile è compresa una quota, nel limite massimo del 10% della spesa complessiva, per spese generali, tecniche e di collaudo, nonché per compensi, rimborsi e altri oneri per ricerche preliminari, consulenze ed altre prestazioni professionali necessarie alla corretta esecuzione dei lavori di conservazione e di restauro] [53].

     I contributi regionali sono cumulabili con analoghe provvidenze concesse dallo Stato o da altri enti pubblici per la medesima iniziativa.

     [In tali casi però l'importo delle predette provvidenze verrà detratto dall'ammontare della spesa riconosciuta ammissibile] [54].

 

     Art. 41.

     La misura dei contributi è determinata in percentuale della spesa riconosciuta ammissibile, tenendo conto del grado di necessita dell'intervento, del pregio dell'immobile e dell'interesse pubblico all'esecuzione dei lavori.

     La percentuale non può comunque superare la misura del 75 per cento della spesa ritenuta ammissibile, fino al massimo di 100 mila euro, nel caso che il proprietario sia un ente pubblico e la misura del 50 per cento, fino al massimo di 50 mila euro, nel caso che si tratti di un privato [55].

     Tuttavia, per far fronte a eccezionali esigenze, qualora sussista un particolare interesse pubblico all'esecuzione dei lavori, l'Amministrazione regionale è autorizzata a superare i predetti limiti, sia percentuali, sia massimi. Il contributo non può comunque essere concesso in misura superiore al 90% della spesa prevista [56].

 

     Art. 42. (Concessione dei contributi) [57]

     1. Per la concessione dei contributi trova applicazione la legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici). Qualora gli interventi sui beni oggetto di contributo siano soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), l'erogazione del contributo è subordinata all'acquisizione di tale autorizzazione.

     2. Ai fini della rendicontazione del contributo il soggetto beneficiario, oltre alla documentazione prevista dall'articolo 62 della legge regionale 14/2002, presenta gli eventuali pareri rilasciati dal competente organo ministeriale in merito ai lavori eseguiti.

 

CAPO III

Contributi per l'acquisizione di immobili di valore artistico, storico ed ambientale

 

     Art. 43.

     I contributi di cui all'articolo 37, punto 2), sono concessi in conto capitale, fino alla misura massima del 90% della spesa ritenuta ammissibile, con decreto del Dirigente preposto al Servizio dei beni ambientali e culturali, previa deliberazione della Giunta regionale.

     I contributi sono erogati al beneficiario con le modalità stabilite nel provvedimento di concessione.

 

     Art. 44.

     Nell'assegnazione dei contributi di cui al presente Titolo II sarà tenuto conto prioritariamente degli interventi da effettuare nell'ambito di piani particolareggiati approvati.

 

TITOLO III

INTERVENTI PER LA TUTELA DEGLI ARCHIVI STORICI E DEI BENI MOBILI CULTURALI

 

CAPO I

Interventi a favore degli archivi storici

 

     Art. 45. [58]

     [Le raccolte di archivio ordinate ed inventariate possono essere aggregate alla biblioteca dell'ente locale quando ciò risulti opportuno allo scopo di agevolarne la consultazione e assicurarne la conservazione.

     Il funzionamento dell'archivio pubblico è affidato di norma a personale tecnico in possesso di idonea specializzazione o di diploma rilasciato dalle scuole di archivistica quando ciò non sia già previsto da norme di legge dello Stato in materia. Gli enti locali potranno disporre l'impiego di detto personale tecnico anche associandosi fra loro.

     L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere spese e a concedere finanziamenti per l'organizzazione e lo svolgimento di appositi corsi per archivisti [59].]

 

     Art. 46. [60]

     [E' autorizzata la concessione di sovvenzioni a favore degli archivi storici di Province, Comuni o di altri enti ed istituzioni per l'ordinamento, la conservazione e l'incremento del patrimonio documentaristico.]

 

     Art. 47. [61]

     [L'Amministrazione regionale è inoltre autorizzata a concedere contributi in conto capitale per l'acquisto, la costruzione, il restauro, l'attrezzatura e l'arredamento di locali destinati ad archivi storici:

     1) fino al 75% della spesa riconosciuta ammissibile, a favore di Province e Comuni;

     2) fino al 50% della spesa riconosciuta ammissibile, a favore di altri enti ed istituzioni.

     La concessione dei contributi previsti dal presente articolo è comunque subordinata all'impegno, assunto dagli enti beneficiari, di consentire la consultazione del materiale conservato negli archivi.]

 

     Art. 48. [62]

     [L'Amministrazione regionale è autorizzata a intervenire direttamente, mediante incarichi, per riordinare e catalogare archivi storici, pubblici e privati.

     Copia di tutto il materiale archivistico così riordinato e inventariato dovrà essere depositata presso il Centro regionale per la catalogazione del patrimonio culturale ed ambientale del Friuli-Venezia Giulia.

     Gli incarichi saranno assegnati preferibilmente a personale tecnico in possesso di idonea specializzazione con particolare riguardo al diploma di laurea in conservazione dei beni culturali a indirizzo archivistico e librario, o di diploma rilasciato dalle scuole di archivistica [63].

     Il conferimento dell'incarico, la determinazione del compenso e delle spese relative sono disposti dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore ai beni ambientali e culturali.]

 

CAPO II

Interventi per la tutela dei beni mobili culturali

 

     Art. 49. (Contributi) [64]

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per la realizzazione dei seguenti interventi di conservazione e valorizzazione di beni mobili considerati di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico o bibliografico ai sensi del decreto legislativo 42/2004 :

a) restauro;

b) prevenzione, mediante installazione di dispositivi di protezione o sicurezza;

c) lavori, acquisizione e installazione di attrezzature, apparecchiature o strumenti, che assicurino migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica dei beni, particolarmente da parte dei soggetti diversamente abili;

d) acquisizione in proprietà dei beni mobili al fine della loro valorizzazione.

     2. I contributi di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono concessi a favore di enti pubblici territoriali, nonchè di ogni altro ente e istituto pubblico e a persone giuridiche private o associazioni senza fine di lucro, che siano proprietari o detentori in base a idoneo titolo dei beni considerati.

     3. I contributi di cui al comma 1, lettera d), sono concessi a favore degli enti pubblici territoriali.

     4. Per beni mobili, ai fini del presente articolo, si intendono anche affreschi e pitture murali in genere, stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni e altri elementi decorativi, purchè non rientranti in interventi di tipo edilizio.

 

     Art. 50. [65]

     L'Amministrazione regionale è autorizzata ad effettuare, in occasione di mostre, rassegne e concorsi, acquisti di opere d'arte figurativa per premiare artisti della regione che si siano segnalati per la qualità della propria produzione.

     L'Amministrazione regionale è inoltre autorizzata a procedere eccezionalmente all'acquisto di opere d'arte di particolare pregio nonché di beni mobili considerati di interesse artistico o storico ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089, che ritenga opportuno assicurare definitivamente al patrimonio artistico del Friuli-Venezia Giulia [66].

     I beni culturali e le opere d'arte così acquisite possono essere eventualmente donate o cedute in uso a musei esistenti nel Friuli-Venezia Giulia ovvero ad enti locali territoriali della regione per l'arredo di uffici e scuole, al fine di garantirne la migliore conservazione ed il pubblico godimento [67].

 

          Artt. 50 bis. - 50 ter.

     (Omissis) [68].

 

CAPO III

Modalità e termini per la presentazione delle domande e per la concessione delle sovvenzioni e dei contributi

 

     Art. 51. (Modalità di presentazione delle domande di contributo) [69]

     1. Le domande per la concessione dei contributi di cui all'articolo 49 devono pervenire alla struttura regionale competente in materia di beni culturali entro il 31 gennaio di ciascun anno.

     2. Le domande sono corredate di:

a) una relazione illustrativa delle cose mobili di interesse artistico, storico e archeologico sulle quali si intende intervenire;

b) il preventivo della spesa;

c) l'autorizzazione del competente organo ministeriale ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 42/2004.

 

     Art. 52.

     I finanziamenti, le sovvenzioni e i contributi, di cui agli articoli 45, 46, 47 e 49, sono concessi con decreto del Dirigente preposto al Servizio dei beni ambientali e culturali, previa deliberazione della Giunta regionale.

     Essi sono versati al beneficiario con le modalità stabilite nel provvedimento di concessione.

 

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINANZIARIE [70]

 

     Art. 53.

     Il maggior onere derivante dal disposto dell'ultimo comma dell'articolo 2 della presente legge fa carico agli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del piano finanziario 1976-1979 e del bilancio regionale per l'esercizio 1976, che presentano sufficiente disponibilità .

 

     Art. 54. [71]

     [Per le finalità previste dall'articolo 11 della presente legge è autorizzata, per gli esercizi finanziari dal 1976 al 1979, la spesa complessiva di lire 970 milioni, di cui lire 220 milioni per l'esercizio 1976 [72].

     Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario 1976-1979 e del bilancio regionale per l'esercizio 1976 è istituito - al Titolo I - Sezione II - Rubrica n. 8 - Categoria IV - il capitolo 789 con la denominazione: «Sovvenzioni a favore di enti locali e consorzi di enti locali per l'istituzione, il funzionamento e lo sviluppo delle biblioteche pubbliche e dei sistemi bibliotecari, territoriali e urbani, e sovvenzioni a favore della «Narodna in Studijska Knjiznica - Biblioteca nazionale slovena e degli studi» di Trieste, di enti, di istituzioni, di cooperative, di associazioni, di biblioteche specializzate e di altre biblioteche che siano aperte gratuitamente al pubblico e svolgano un servizio di interesse locale o regionale» e con lo stanziamento complessivo di lire 970 milioni per gli esercizi finanziari dal 1976 al 1979, di cui lire 220 milioni per l'esercizio 1976.

     All'onere complessivo di lire 970 milioni si fa fronte, per lire 570 milioni, mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 3000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario pluriennale per il quadriennio 1976-1979, di cui lire 120 milioni per l'esercizio 1976 (Rubrica n. 8 - partita n. 2 - dell'elenco n. 4 allegato al piano e al bilancio medesimi), e, per lire 400 milioni, mediante storno di pari importo dal capitolo 5154 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario pluriennale per il quadriennio 1976-1979, di cui lire 100 milioni per l'esercizio 1976.]

 

     Art. 55.

     Per le finalità previste dall'articolo 22 della presente legge è autorizzata, per gli esercizi finanziari dal 1976 al 1979, la spesa complessiva di lire 580 milioni, di cui lire 130 milioni per l'esercizio 1976 [73].

     Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario 1976-1979 e del bilancio regionale per l'esercizio 1976 è istituito - al Titolo I - Sezione II - Rubrica n. 8 - Categoria IV - il capitolo 790 con la denominazione: «Sovvenzioni a favore di enti locali e consorzi di enti locali per l'istituzione, il funzionamento e lo sviluppo di musei pubblici, comunali e provinciali, e sovvenzioni a favore di musei gestiti da altri enti, istituzioni, cooperative ed associazioni, che siano comunque aperti al pubblico e svolgano un servizio d'interesse locale o regionale» e con lo stanziamento complessivo di lire 580 milioni per gli esercizi finanziari dal 1976 al 1979, di cui lire 130 milioni per l'esercizio 1976.

     All'onere complessivo di lire 580 milioni si fa fronte, per lire 380 milioni, mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 3000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario pluriennale per il quadriennio 1976-1979, di cui lire 80 milioni per l'esercizio 1976 (Rubrica n. 8 - partita n. 2 - dell'elenco n. 4 allegato al piano e al bilancio medesimi), e, per lire 200 milioni, mediante storno di pari importo dal capitolo 5154 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario pluriennale per il quadriennio 1976-1979, di cui lire 50 milioni per l'esercizio 1976.

 

     Art. 56.

     Per le finalità di cui all'articolo 25, secondo comma, della presente legge è autorizzata la spesa di lire 30 milioni per l'esercizio 1976.

     Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario 1976-1979 e del bilancio regionale per l'esercizio 1976 è istituito - al Titolo I - Sezione II - Rubrica n. 8 - Categoria IV - il capitolo 756 con la denominazione: «Finanziamenti straordinari ai Comuni sede di musei - statali o di enti locali - per eventuali interventi indispensabili e urgenti» e con lo stanziamento di lire 30 milioni per l'esercizio 1976, cui si provvede mediante storno di pari importo dal capitolo 2604 del medesimo stato di previsione.

 

     Art. 57.

     Per le finalità previste dall'articolo 28 della presente legge è autorizzata, per gli esercizi finanziari dal 1976 al 1979, la spesa complessiva di lire 140 milioni, di cui lire 35 milioni per l'esercizio finanziario 1976.

     Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario pluriennale per gli esercizi 1976-1979 e del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1976 viene istituito - al Titolo I - Sezione II - Rubrica n. 8 - Categoria IV - il capitolo 780 con la denominazione: «Finanziamenti all'Istituto regionale per la storia del movimento di liberazione, all'Istituto friulano per la storia del movimento di liberazione, a Istituti universitari e a ricercatori e studiosi per studi e ricerche sulla Resistenza nel Friuli-Venezia Giulia e la loro pubblicazione» e con lo stanziamento complessivo di lire 140 milioni per gli esercizi finanziari dal 1976 al 1979, di cui lire 35 milioni per l'esercizio 1976.

     All'onere complessivo di lire 140 milioni si fa fronte con la maggiore entrata per pari importo accertata sul capitolo 354 dello stato di previsione dell'entrata del predetto piano finanziario 1976-1979 e del bilancio per l'esercizio 1976, il cui stanziamento viene elevato, per il piano, di lire 140 milioni, di cui lire 35 milioni per il bilancio stesso.

 

     Art. 58.

     Per le finalità previste dall'articolo 31 della presente legge è autorizzata, per gli esercizi dal 1976 al 1979, la spesa complessiva di lire 800 milioni, di cui lire 200 milioni per l'esercizio 1976 [74].

     Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario 1976-1979 e del bilancio regionale per l'esercizio 1976 è istituito - al Titolo II - Sezione II - Rubrica n. 8 - Categoria XI - il capitolo 5167 con la denominazione: «Contributi in conto capitale a Province, Comuni, Consorzi di Comuni ed altri enti, istituzioni, cooperative ed associazioni operanti nel settore per l'acquisto, la costruzione, il ripristino, il riattamento, l'attrezzatura e l'arredamento di locali destinati a biblioteche o musei» e con lo stanziamento complessivo di lire 800 milioni per gli esercizi finanziari dal 1976 al 1979, di cui lire 200 milioni per l'esercizio 1976, cui si fa fronte con la maggior entrata di lire 800 milioni, di cui lire 200 milioni per l'esercizio 1976, accertata sul capitolo 151 dello stato di previsione dell'entrata del predetto piano finanziario 1976-1979 e del bilancio per l'esercizio 1976, il cui stanziamento viene elevato, per il piano, di lire 800 milioni, di cui lire 200 milioni per il bilancio stesso.

 

     Art. 59.

     Per far fronte agli eventuali oneri derivanti dalla concessione della garanzia prevista dall'articolo 32 della presente legge è autorizzata, per gli esercizi finanziari dal 1976 al 1979, la spesa complessiva di lire 40 milioni, di cui lire 10 milioni per l'esercizio finanziario 1976.

     La maggiore spesa di lire 40 milioni farà carico al capitolo 5041 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi dal 1976 al 1979 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1976, il cui stanziamento viene elevato di lire 40 milioni, per il piano, di cui lire 10 milioni per l'esercizio 1976.

     Al predetto onere di lire 40 milioni si fa fronte mediante storno di pari importo dal capitolo 2604 del medesimo stato di previsione.

 

     Art. 60.

     Per le finalità previste dagli articoli 37 - punto 1) - 40 e 41 della presente legge è autorizzata, per gli esercizi finanziari dal 1976 al 1979, la spesa complessiva di lire 600 milioni, di cui lire 200 milioni per l'esercizio 1970 [75].

     Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario pluriennale per gli esercizi 1976-1979 e del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1976 è istituito - al Titolo II - Sezione II - Rubrica n. 2 - Beni ambientali e culturali - Categoria XI - il capitolo 5061 con la seguente denominazione: «Contributi in conto capitale (una tantum) a favore dei proprietari degli immobili di particolare valore artistico storico o ambientale sulla spesa riconosciuta ammissibile per la loro conservazione e restauro» e con lo stanziamento complessivo di lire 600 milioni per gli esercizi finanziari dal 1976 al 1979, di cui lire 200 milioni per l'esercizio 1976.

     All'onere complessivo di lire 600 milioni si fa fronte, per lire 200 milioni, mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario pluriennale per il quadriennio 1976-1979, di cui lire 100 milioni per l'esercizio 1976 (Rubrica n. 2, elenco n. 5 allegato al piano e al bilancio medesimi), e, per lire 400 milioni, mediante storno di pari importo dal capitolo 5154 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario pluriennale per il quadriennio 1976-1979, di cui lire 100 milioni per l'esercizio 1976.

 

     Art. 61.

     Per le finalità previste dagli articoli 37 - punto 2) - e 43 della presente legge è autorizzata, per gli esercizi finanziari dal 1976 al 1979, la spesa complessiva dl lire 180 milioni, di cui lire 45 milioni per l'esercizio finanziario 1976 [76].

     Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario pluriennale per gli esercizi 1976-1979 e del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1976 è istituito - al Titolo II - Sezione II - Rubrica n. 2 - Beni ambientali e culturali - Categoria XI - il capitolo 5062 con la denominazione: «Contributi in conto capitale a favore di Province, Comuni o Consorzi di Comuni per l'acquisizione di immobili di valore artistico, storico o ambientale, da destinare ad uso della comunità» e con lo stanziamento complessivo di lire 180 milioni per gli esercizi finanziari dal 1976 al 1979, di cui lire 45 milioni per l'esercizio 1976.

     All'onere complessivo di lire 180 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario pluriennale per il quadriennio 1976-1979, e del bilancio regionale per l'esercizio 1976 (Rubrica n. 2 - elenco n. 5 allegato al piano e al bilancio medesimi).

 

     Art. 62. [77]

     [Per le finalità previste dagli articoli 46, 47 e 48 della presente legge, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1976 la spesa di lire 50 milioni [78].

     Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario 1976-1979 e del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1976 è istituito - al Titolo II - Sezione II - Rubrica n. 2 - Beni ambientali e culturali - Categoria XI - il capitolo 5063 con la denominazione: «sovvenzioni e contributi in conto capitale a favore di Province, Comuni e di altri enti e istituzioni per l'ordinamento, la conservazione e l'incremento del patrimonio documentaristico dei loro archivi storici e per l'acquisto, la costruzione, il restauro, l'attrezzatura e l'arredamento di locali destinati ai predetti archivi, nonché spese per il riordinamento e la catalogazione di archivi storici, pubblici e privati» e con lo stanziamento di lire 50 milioni per l'esercizio 1976, cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario pluriennale per il quadriennio 1976-1979, e del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1976 (Rubrica n. 2 dell'elenco n. 5 allegato al piano e al bilancio medesimi).]

 

     Art. 63.

     Per le finalità previste dagli articoli 49 e 50 della presente legge, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1976, la spesa di lire 100 milioni [79].

     Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario 1976-1979 e del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1976 è istituito - al Titolo II - Sezione II - Rubrica n. 2 - Beni ambientali e culturali - Categoria XI - il capitolo 5064 con la denominazione: «Contributi a favore di Province, Comuni e di altri enti e istituzioni pubblici e privati, per l'esecuzione di lavori di conservazione, restauro e valorizzazione di beni mobili considerati di interesse artistico, storico ed archeologico ai sensi della legge 1º giugno 1939, n. 1089, e per l'acquisto e l'installazione di apparecchiature ed attrezzature volte ad assicurare la loro migliore custodia e conservazione, nonché spese per l'acquisto di opere d'arte di riconosciuto pregio» e con lo stanziamento di lire 100 milioni per l'esercizio 1976, cui si provvede, per lire 50 milioni, mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario pluriennale per il quadriennio 1976-1979, e del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1976 (Rubrica n. 2 dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi), e, per lire 50 milioni, mediante storno di pari importo dal capitolo 788 del medesimo stato di previsione della spesa.

 

     Art. 64.

     La Giunta regionale depositerà annualmente presso il Consiglio regionale una relazione contenente i dati riguardanti gli interventi finanziari disposti ai sensi della presente legge.

 

     Art. 65.

     Gli stanziamenti di spesa autorizzati con la presente legge, eventualmente non impegnati nell'esercizio 1976, potranno essere utilizzati anche nell'esercizio finanziario 1977.


[1] Abrogata dall'art. 49 della L.R. 25 settembre 2015, n. 23. L'art. 27 della L.R. 25 febbraio 2016, n. 2 ha disposto la reviviscenza dell'art. 22, commi primo e terzo, e dell'art. 23.

[2] Ai sensi dell'art. 1 della L.R. 23 novembre 1981, n. 77 le attribuzioni demandate dalla presente legge al Presidente della Giunta regionale o all'Assessore delegato spettano all'Assessore all'istruzione, alla formazione professionale, alle attività culturali ed ai beni ambientali e culturali; quelle demandate al Dirigente del Servizio dei beni ambientali e culturali spettano ai Direttore regionale dell'istruzione, della formazione professionale e delle attività culturali. Inoltre ogni menzione riferita al predetto servizio deve intendersi riferita alla Direzione regionale medesima. Vedi inoltre l'estensione dell'onere relativo all'imposta sul valore aggiunto di cui all'art. 16 della L.R. 1º settembre 1979, n. 57.

[3] Articolo abrogato dall'art. 25 della L.R. 1 dicembre 2006, n. 25, con effetto a decorrere dalla data indicata nel suo art. 29.

[4] Articolo abrogato dall'art. 25 della L.R. 1 dicembre 2006, n. 25, con effetto a decorrere dalla data indicata nel suo art. 29.

[5] Comma abrogato dal II comma dell'art. 3 della L.R. 1º settembre 1979, n. 57.

[6] Per il richiamo alla L.R. 5 agosto 1975, n. 48 vedi ora l'art. 216 della L.R. 31 agosto 1981. n. 53.

[7] Articolo abrogato dall'art. 25 della L.R. 1 dicembre 2006, n. 25, con effetto a decorrere dalla data indicata nel suo art. 29.

[8] Articolo abrogato dall'art. 25 della L.R. 1 dicembre 2006, n. 25, con effetto a decorrere dalla data indicata nel suo art. 29.

[9] Articolo abrogato dall'art. 25 della L.R. 1 dicembre 2006, n. 25, con effetto a decorrere dalla data indicata nel suo art. 29.

[10] Articolo abrogato dall'art. 25 della L.R. 1 dicembre 2006, n. 25, con effetto a decorrere dalla data indicata nel suo art. 29.

[11] Articolo abrogato dall'art. 25 della L.R. 1 dicembre 2006, n. 25, con effetto a decorrere dalla data indicata nel suo art. 29.

[12] Articolo abrogato dall'art. 25 della L.R. 1 dicembre 2006, n. 25, con effetto a decorrere dalla data indicata nel suo art. 29.

[13] Articolo abrogato dall'art. 25 della L.R. 1 dicembre 2006, n. 25, con effetto a decorrere dalla data indicata nel suo art. 29.

[14] Articolo abrogato dall'art. 25 della L.R. 1 dicembre 2006, n. 25, con effetto a decorrere dalla data indicata nel suo art. 29.

[15] Articolo così modificato dall'art. 4 della L.R. 1º settembre 1979, n. 57.

[16] Articolo abrogato dall'art. 25 della L.R. 1 dicembre 2006, n. 25, con effetto a decorrere dalla data indicata nel suo art. 29.

[17] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.R. 23 novembre 1981, n. 77.

[18] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 23 novembre 1981, n. 77 e così sostituito dall'art. 8 della L.R. 24 luglio 1986, n. 30.

[19] Articolo abrogato dall'art. 25 della L.R. 1 dicembre 2006, n. 25, con effetto a decorrere dalla data indicata nel suo art. 29.

[20] Comma aggiunto dall'art. 5 della L.R. 1º settembre 1979, n. 57.

[21] Articolo abrogato dall'art. 25 della L.R. 1 dicembre 2006, n. 25, con effetto a decorrere dalla data indicata nel suo art. 29.

[22] Vedi anche il rifinanziamento di cui all'art. 2, primo comma, della L.R. 19 gennaio 1983, n. 14 e all'art. 25 della L.R. 20 agosto 1984, n. 36.

[23] Comma così sostituito dall'art. 6 della L.R. 1º settembre 1979, n. 57. Vedi anche il rifinanziamento di cui all'art. 1, II comma della L.R. 20 gennaio 1982, n. 11.

[24] Comma sostituito dall'art. 7 della L.R. 1º settembre 1979, n. 57, dall'art. 6 della L.R. 25 luglio 2012, n. 14, già modificato dall'art. 6 della L.R. 27 dicembre 2013, n. 23 e così ulteriormente modificato dall'art. 11 della L.R. 4 agosto 2014, n. 15.

[25] Comma inserito dall'art. 6 della L.R. 27 dicembre 2013, n. 23.

[26] Comma inserito dall'art. 11 della L.R. 4 agosto 2014, n. 15.

[27] Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 25 luglio 2012, n. 14.

[28] Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 25 luglio 2012, n. 14.

[29] Comma aggiunto dall'art. 8 della L.R. 1º settembre 1979, n. 57 e successivamente così sostituito dall'art. 9 della L.R. 14 febbraio 1995, n. 10.

[30] Vedi anche il rifinanziamento di cui all'art. 2, primo comma della L.R. 29 gennaio 1983, n. 14 e all'art. 25 della L.R. 20 agosto 1984, n. 36.

[31] Comma sostituito dall'art. 9 della L.R. 1º settembre 1979, n. 57, già modificato dall'art. 1 della L.R. 77/1981, dall'art. 4 della L.R. 30/1986 e così ulteriormente modificato dall'art. 6 della L.R. 25 luglio 2012, n. 14.

[32] Periodo così modificato dall'art. 10 della L R. 1º settembre 1979, n. 57.

[33] Numero soppresso dall'art. 10 della L.R. 1º settembre 1979, n. 57.

[34] Comma così sostituito dall'art. 10 della L.R. 1º settembre 1979, n. 57.

[35] Articolo abrogato dall'art. 10 della L.R. 31 agosto 1982, n. 73.

[36] Comma già sostituito dall'art. 11 della L.R. 1º settembre 1979, n. 57 e abrogato dall'art. 10 della L.R. 31 agosto 1982, n. 73.

[37] Comma così modificato dall'art. 26 della L.R. 1 dicembre 2006, n. 25, con effetto a decorrere dalla data indicata nel suo art. 29.

[38] Comma così modificato dall'art. 11 della L.R. 1º settembre 1979, n. 57.

[39] Comma così modificato dall'art. 11 della L.R. 1º settembre 1979, n. 57. Vedi anche la deroga di cui all'art. 3 della L.R. 2 maggio 1977, n. 21.

[40] Articolo abrogato dall'art. 11 della L.R. 4 agosto 2014, n. 15.

[41] Comma così sostituito dall'art. 12 della L.R. 1º settembre 1979, n. 57.

[42] Comma così modificato dall'art. 12 della L.R. 1º settembre 1979, n. 57.

[43] Comma così modificato dall'art. 26 della L.R. 1 dicembre 2006, n. 25, con effetto a decorrere dalla data indicata nel suo art. 29.

[44] Comma aggiunto dall'art. 4 della L.R. 23 novembre 1981, n. 77. Vedi anche, per la decorrenza, l'ultimo comma del medesimo articolo e per la presentazione delle domande il terzo comma dell'art. 47 della L.R. 30 gennaio 1984, n. 4.

[45] Comma così modificato dall'art. 26 della L.R. 1 dicembre 2006, n. 25, con effetto a decorrere dalla data indicata nel suo art. 29.

[46] Articolo così sostituito dall'art. 13 della L.R. 1º settembre 1979, n. 57.

[47] Articolo così sostituito dall'art. 14 della L.R. 1º settembre 1979, n. 57.

[48] Comma così modificato dall'art. 26 della L.R. 1 dicembre 2006, n. 25, con effetto a decorrere dalla data indicata nel suo art. 29. Il termine di cui al presente articolo è stato prorogato in via di sanatoria al 31 dicembre 1983 ai sensi dell'art. 5 della L.R. 23 novembre 1981, n. 77.

[49] Comma aggiunto dall'art. 9 della L.R. 24 luglio 1986, n. 30 e abrogato dall'art. 288 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 26.

[50] Comma così modificato dall'art. 289 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 26.

[51] Vedi l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 25 della L.R. 1º febbraio 1991, n. 4 e all'art. 38 della L.R. 5 febbraio 1992, n. 4.

[52] Articolo così sostituito dall'art. 290 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 26.

[53] Comma abrogato dall'art. 291 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 26.

[54] Comma abrogato dall'art. 291 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 26.

[55] Comma modificato dall'art. 6 della L.R. 23 novembre 1981, n. 77, già sostituito dall'art. 10 della L.R. 24 luglio 1986, n. 30 e così ulteriormente sostituito dall'art. 292 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 26.

[56] Comma aggiunto dall'art. 10 della L.R. 24 luglio 1986, n. 30.

[57] Articolo così sostituito dall'art. 293 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 26.

[58] Articolo abrogato dall'art. 25 della L.R. 1 dicembre 2006, n. 25, con effetto a decorrere dalla data indicata nel suo art. 29.

[59] Vedi anche l'art. 2 della L.R. 2 maggio 1977, n. 21.

[60] Articolo abrogato dall'art. 25 della L.R. 1 dicembre 2006, n. 25, con effetto a decorrere dalla data indicata nel suo art. 29.

[61] Articolo abrogato dall'art. 25 della L.R. 1 dicembre 2006, n. 25, con effetto a decorrere dalla data indicata nel suo art. 29.

[62] Articolo abrogato dall'art. 25 della L.R. 1 dicembre 2006, n. 25, con effetto a decorrere dalla data indicata nel suo art. 29.

[63] Comma così modificato dall'art. 11 della L.R. 24 luglio 1986, n. 30.

[64] Articolo così sostituito dall'art. 295 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 26.

[65] Articolo così sostituito dall'art. 15 della L.R. 1º settembre 1979, n. 57.

[66] Comma così modificato dall'art. 13 della L.R. 25 marzo 1996, n. 16.

[67] Comma così modificato dall'art. 13 della L.R. 25 marzo 1996, n. 16.

[68] Articolo aggiunto dall'art. 15 della L.R. 1º settembre 1979, n. 57 ed abrogato ai sensi dell'art. 36 della L.R. 8 settembre 1981, n. 68.

[69] Articolo così sostituito dall'art. 296 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 26.

[70] Vedi i rifinanziamenti di cui ai Capi IV e V della L.R. 1º settembre 1979, n. 57.

[71] Articolo abrogato dall'art. 25 della L.R. 1 dicembre 2006, n. 25, con effetto a decorrere dalla data indicata nel suo art. 29.

[72] Vedi anche l'art. 1 della L.R. 8 maggio 1978, n. 40 e l'art. 18 della L.R. 23 novembre 1981, n. 77.

[73] Vedi anche l'art. 2 della L.R. 8 maggio 1978, n. 40, l'art. 1 della L.R. 23 dicembre 1980, n. 73 e l'art. 18 della L.R. 23 novembre 1981, n. 77.

[74] La spesa autorizzata dal presente comma è ridotta a lire 600 milioni con decorrenza dal 1º gennaio 1978 ai sensi degli artt. 1 e 4 della L.R. 24 gennaio 1978, n. 8. Vedi anche l'art. 12 della L.R. 21 ottobre 1977, n. 57, l'art. 47 della L.R. 30 gennaio 1984, n. 4 e l'art. 22 della L.R. 24 luglio 1986, n. 30.

[75] Vedi anche l'art. 3 della L.R. 8 maggio 1978, n. 40, l'art. 12 della L.R. 16 agosto 1982, n. 52, gli artt. 19 e 25 della L.R. 20 giugno 1983, n. 64, l'art. 48 della L.R. 30 gennaio 1984, n. 4, l'art. 24 della L.R. 24 luglio 1986, n. 30 e l'art. 18 della L.R. 28 gennaio 1987, n. 3.

[76] Vedi anche l'art. 19 della L.R. 20 giugno 1983, n. 64, l'art. 24 della L.R. 24 luglio 1986, n. 30 e l'art. 25 della L.R. 1º febbraio 1991, n. 4.

[77] Articolo abrogato dall'art. 25 della L.R. 1 dicembre 2006, n. 25, con effetto a decorrere dalla data indicata nel suo art. 29.

[78] Vedi anche l'art. 4 della L.R. 2 maggio 1977, n. 21, l'art. 4 della L.R. 8 maggio 1978, n. 40, l'art. 48, terzo comma, della L.R. 30 gennaio 1984, n. 4, l'art. 30, penultimo comma, della L.R. 11 agosto 1986, n. 33, l'art. 31, primo comma, della L.R. 30 gennaio 1988, n. 3, l'art. 54, comma 9, della L.R. 7 febbraio 1990, n. 3 e l'art. 25 della L.R. 1º febbraio 1991, n. 4.

[79] Vedi anche l'art. 5 della L.R. 2 maggio 1977, n. 21, gli artt. 13 e 15 della L.R. 21 ottobre 1977, n. 57, l'art. 13 della L.R. 16 agosto 1982, n. 52, l'art. 48, quinto comma, della L.R. 30 gennaio 1984, n. 4 e l'art. 18 della L.R. 28 gennaio 1987, n. 3.