§ 5.7.23 - Legge Regionale 21 ottobre 1977, n. 57.
Interventi a favore delle attività teatrali e dei centri culturali polivalenti; ulteriore autorizzazione di spesa per gli interventi [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.7 istituzioni ed attività culturali
Data:21/10/1977
Numero:57


Sommario
Art. 1.      Il Titolo II della legge regionale 3 gennaio 1972, n. 1, è abrogato e sostituito con le seguenti disposizioni.
Art. 2.      L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, a Comuni e consorzi di Comuni, finanziamenti e contributi in conto capitale:
Art. 3.      Le sale realizzate con i finanziamenti e i contributi previsti dal precedente articolo costituiscono un circuito teatrale a disposizione della comunità del Friuli-Venezia Giulia e ospitano [...]
Art. 4.      Le domande per la concessione dei finanziamenti e dei contributi previsti dall'articolo 2 devono essere prodotte all'Assessorato dell'istruzione, della formazione professionale e delle attività [...]
Art. 5.      La Giunta regionale approva il piano di ripartizione dei finanziamenti e dei contributi su proposta dell'Assessore all'istruzione, alla formazione professionale e alle attività culturali.
Art. 6.      L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare al Teatro stabile di prosa del Friuli-Venezia Giulia un finanziamento straordinario, nella misura massima di lire 60 milioni per l'acquisto, [...]
Art. 7.      Il finanziamento straordinario previsto dal precedente articolo è concesso, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, con decreto del direttore regionale dell'istruzione, della [...]
Art. 8.      Per le finalità previste dall'articolo 2 della presente legge è autorizzata, per gli esercizi finanziari dal 1977 al 1980, la spesa complessiva di lire 550 milioni, di cui lire 140 milioni per [...]
Art. 9.      Per le finalità previste dall'articolo 6 della presente legge è autorizzata, per l'esercizio 1977, la spesa di lire 60 milioni.
Art. 10.      Sono soppressi i limiti di impegno autorizzati a carico del capitolo 5155 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale dall'articolo 29 della legge regionale 30 marzo 1973, n. 23.
Art. 11.      Per le finalità previste dall'articolo 4 della legge regionale 30 marzo 1973, n. 23, è autorizzata, per l'esercizio 1977, l'ulteriore spesa di lire 30 milioni, che fa carico al capitolo 769 [...]
Art. 12.      Per le finalità previste dall'articolo 31 della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60, è autorizzata, per gli esercizi dal 1977 al 1980, l'ulteriore spesa complessiva di lire 400 milioni, di [...]
Art. 13.      Per le finalità previste dagli articoli 49 e 50 della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60, è autorizzata, per l'esercizio 1977, l'ulteriore spesa di lire 30 milioni, che fa carico al [...]
Art. 14.      La concessione delle sovvenzioni conseguente alla maggiore spesa autorizzata dal precedente articolo 11 è disposta sulla base delle domande già prodotte per l'esercizio 1977 all'Assessorato [...]
Art. 15.      La concessione dei contributi conseguente alla maggiore spesa autorizzata dal precedente articolo 13 è disposta sulla base delle domande già prodotte per l'esercizio 1977 al Servizio regionale [...]


§ 5.7.23 - Legge Regionale 21 ottobre 1977, n. 57. [1]

Interventi a favore delle attività teatrali e dei centri culturali polivalenti; ulteriore autorizzazione di spesa per gli interventi previsti dagli articoli 4, 6, 9 e 13 della legge regionale 30 marzo 1973, n. 23, e dagli articoli 31, 49 e 50 della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60.

(B.U. 22 ottobre 1977, n. 98).

 

CAPO I

Interventi a favore delle attività teatrali e dei centri culturali polivalenti

 

Art. 1.

     Il Titolo II della legge regionale 3 gennaio 1972, n. 1, è abrogato e sostituito con le seguenti disposizioni.

 

     Art. 2.

     L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, a Comuni e consorzi di Comuni, finanziamenti e contributi in conto capitale:

     a) nella misura massima del 90% della spesa riconosciuta ammissibile, per la costruzione, l'acquisto, il riattamento, il completamento, l'attrezzatura e l'arredamento di sale teatrali pubbliche e dei centri culturali polivalenti previsti dal Capo V della legge regionale 30 marzo 1973, n. 23;

     b) nella misura massima del 75% della spesa riconosciuta ammissibile per il riattamento, il completamento, l'attrezzatura e l'arredamento di sale teatrali private.

     La spesa ammissibile comprende anche quella per l'eventuale acquisto dell'area necessaria e una quota, non superiore al 7% del costo complessivo, per spese generali, tecniche e di collaudo.

     L'eventuale concessione dei finanziamenti e dei contributi per il riattamento, il completamento, l'attrezzatura e l'arredamento di sale teatrali private è subordinata alla stipulazione, di una apposita convenzione tra il Comune o il consorzio di Comuni interessato e il proprietario della sala per garantire l'uso pubblico della sala stessa.

 

     Art. 3.

     Le sale realizzate con i finanziamenti e i contributi previsti dal precedente articolo costituiscono un circuito teatrale a disposizione della comunità del Friuli-Venezia Giulia e ospitano periodicamente, secondo una programmazione concordata tra l'Amministrazione regionale, gli Enti locali interessati e gli Enti teatrali della regione, gli spettacoli prodotti o promossi da questi ultimi.

     I Comuni o i consorzi di Comuni beneficiari dei finanziamenti e dei contributi previsti dal precedente articolo sono impegnati a promuovere e a sostenere, a carico dei propri bilanci, le iniziative teatrali.

 

     Art. 4.

     Le domande per la concessione dei finanziamenti e dei contributi previsti dall'articolo 2 devono essere prodotte all'Assessorato dell'istruzione, della formazione professionale e delle attività culturali, corredate di una relazione illustrativa e del preventivo della spesa con l'indicazione dei mezzi di finanziamento.

 

     Art. 5.

     La Giunta regionale approva il piano di ripartizione dei finanziamenti e dei contributi su proposta dell'Assessore all'istruzione, alla formazione professionale e alle attività culturali.

     I finanziamenti e i contributi sono concessi con decreto del direttore regionale dell'istruzione, della formazione professionale e delle attività culturali previa presentazione del progetto esecutivo dell'opera.

 

     Art. 6.

     L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare al Teatro stabile di prosa del Friuli-Venezia Giulia un finanziamento straordinario, nella misura massima di lire 60 milioni per l'acquisto, il ripristino e la ripresa dell'attività del teatro di marionette «I piccoli di Vittorio Podrecca», secondo un programma da concordare anche con il Comune di Cividale del Friuli.

     In caso di cessazione dell'attività da parte del Teatro stabile di prosa del Friuli-Venezia Giulia, l'intero patrimonio del teatro di marionette «I piccoli di Vittorio Podrecca» sarà devoluto a musei pubblici del Friuli.

 

     Art. 7.

     Il finanziamento straordinario previsto dal precedente articolo è concesso, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, con decreto del direttore regionale dell'istruzione, della formazione professionale e delle attività culturali, dietro presentazione, da parte del Teatro stabile di prosa del Friuli-Venezia Giulia, di un'apposita domanda corredata dal preventivo delle spese occorrenti per l'acquisizione, il ripristino e la ripresa della attività del teatro di marionette «I piccoli di Vittorio Podrecca» e di una relazione illustrativa.

 

     Art. 8.

     Per le finalità previste dall'articolo 2 della presente legge è autorizzata, per gli esercizi finanziari dal 1977 al 1980, la spesa complessiva di lire 550 milioni, di cui lire 140 milioni per l'esercizio 1977.

     Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-1980 e del bilancio regionale per l'esercizio 1977 è istituito - al Titolo II - Sezione II - Rubrica n. 8 - Categoria XI - il capitolo 5172 con la denominazione: «Finanziamenti e contributi a Comuni e consorzi di Comuni, per la costruzione, l'acquisto, il riattamento, il completamento, l'attrezzatura e l'arredamento di sale teatrali, pubbliche e private e dei centri culturali polivalenti» e con lo stanziamento complessivo di lire 550 milioni per gli esercizi dal 1977 al 1980, di cui lire 140 milioni per l'esercizio 1977.

     All'onere complessivo di lire 550 milioni si provvede, per lire 440 milioni, di cui lire 140 milioni per l'esercizio 1977, mediante storno di pari importo dal capitolo 5155 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-1980, e del bilancio per l'esercizio 1977 (di cui lire 100 milioni corrispondenti alla quota non utilizzata nell'esercizio 1976 e trasferita ai sensi del secondo comma dell'articolo 6 della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12) e, per lire 110 milioni, mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 3000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-1980 (Rubrica n. 8 - Partita n. 3 - dell'elenco n. 4 allegato al piano medesimo).

 

     Art. 9.

     Per le finalità previste dall'articolo 6 della presente legge è autorizzata, per l'esercizio 1977, la spesa di lire 60 milioni.

     Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-1980 e del bilancio regionale per l'esercizio 1977 è istituito - al Titolo I - Sezione II - Rubrica n. 8 - Categoria IV - il capitolo 758 con la denominazione: «Finanziamento straordinario al Teatro stabile di prosa del Friuli-Venezia Giulia per l'acquisizione, il ripristino e la ripresa dell'attività del teatro di marionette «I piccoli di Vittorio Podrecca» e con lo stanziamento di lire 60 milioni per l'esercizio 1977, cui si provvede mediante storno di pari importo dal capitolo 5155 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-1980 e del bilancio regionale per l'esercizio 1977.

 

     Art. 10.

     Sono soppressi i limiti di impegno autorizzati a carico del capitolo 5155 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale dall'articolo 29 della legge regionale 30 marzo 1973, n. 23.

 

CAPO II

Ulteriore autorizzazione di spesa per gli interventi previsti dagli

articoli 4, 6, 9 e 13 della legge regionale 30 marzo 1973, n. 23, e dagli

articoli 31, 49 e 50 della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60

 

     Art. 11.

     Per le finalità previste dall'articolo 4 della legge regionale 30 marzo 1973, n. 23, è autorizzata, per l'esercizio 1977, l'ulteriore spesa di lire 30 milioni, che fa carico al capitolo 769 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-1980 e del bilancio regionale per l'esercizio 1977, il cui stanziamento viene elevato da lire 350 milioni a lire 380 milioni.

     Per le finalità previste dall'articolo 6 della legge regionale 30 marzo 1973, n. 23, è autorizzata, per l'esercizio 1977, l'ulteriore spesa di lire 6 milioni, che fa carico al capitolo 704 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-1980 e del bilancio regionale per l'esercizio 1977, il cui stanziamento viene elevato da lire 5 milioni a lire 11 milioni .

     Per le finalità previste dall'articolo 9 della legge regionale 30 marzo 1973, n. 23, è autorizzata, per l'esercizio 1977, l'ulteriore spesa di lire 5 milioni, che fa carico al capitolo 707 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-1980 e del bilancio regionale per l'esercizio 1977, il cui stanziamento viene elevato da lire 10 milioni a lire 15 milioni.

     Per le finalità previste dall'articolo 13 della legge regionale 30 marzo 1973, n. 23, è autorizzata, per l'esercizio 1977, l'ulteriore spesa di lire 25 milioni, che fa carico al capitolo 775 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-1980 e del bilancio regionale per l'esercizio 1977, il cui stanziamento viene elevato da lire 305 milioni a lire 330 milioni.

     All'onere complessivo di lire 66 milioni per l'esercizio finanziario 1977 si provvede, pre lire 60 milioni, mediante storno di pari importo dal capitolo 788 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 19771980 e del bilancio per l'esercizio 1977 e, per lire 6 milioni, mediante storno di pari importo dal capitolo 456 del precitato stato di previsione.

 

     Art. 12.

     Per le finalità previste dall'articolo 31 della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60, è autorizzata, per gli esercizi dal 1977 al 1980, l'ulteriore spesa complessiva di lire 400 milioni, di cui lire 100 milioni per l'esercizio 1977.

     La maggiore spesa di lire 400 milioni fa carico al capitolo 5167 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-1980 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1977, il cui stanziamento viene elevato di lire 400 milioni, per il piano, di cui lire 100 milioni per l'esercizio 1977.

     Al predetto onere di lire 400 milioni si provvede mediante storno di pari importo dal capitolo 2603 - «Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine» - del precitato stato di previsione della spesa.

 

     Art. 13.

     Per le finalità previste dagli articoli 49 e 50 della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60, è autorizzata, per l'esercizio 1977, l'ulteriore spesa di lire 30 milioni, che fa carico al capitolo 5064 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-1980 e del bilancio regionale per l'esercizio 1977, il cui stanziamento viene elevato di lire 30 milioni.

     Al predetto onere di lire 30 milioni per l'esercizio 1977 si provvede mediante storno di pari importo dal capitolo 788 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-1980 e del bilancio regionale per l'esercizio 1977.

 

     Art. 14.

     La concessione delle sovvenzioni conseguente alla maggiore spesa autorizzata dal precedente articolo 11 è disposta sulla base delle domande già prodotte per l'esercizio 1977 all'Assessorato dell'istruzione, della formazione professionale e delle attività culturali, nonché sulla base delle ulteriori domande che potranno essere presentate al medesimo Assessorato nei modi prescritti dall'articolo 14 della legge regionale 30 marzo 1973, n. 23, entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 15.

     La concessione dei contributi conseguente alla maggiore spesa autorizzata dal precedente articolo 13 è disposta sulla base delle domande già prodotte per l'esercizio 1977 al Servizio regionale dei beni ambientali e culturali, nonché sulla base delle ulteriori domande che potranno essere presentate al medesimo Servizio nei modi prescritti dall'articolo 51 della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60, entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.