§ 14.5.8 - L. 22 settembre 1960, n. 1080.
Norme concernenti i musei non statali.


Settore:Normativa nazionale
Materia:14. Beni culturali e di interesse storico, archeologico e artistico
Capitolo:14.5 musei e pinacoteche
Data:22/09/1960
Numero:1080


Sommario
Art. 1.  I musei appartenenti ad enti diversi dallo Stato, a seconda dell'importanza delle loro collezioni ed in rapporto ad una adeguata organizzazione artistica, scientifica e culturale rispondente [...]
Art. 2.  Entro un anno dalla data di assegnazione dei predetti musei alle singole categorie, l'ente proprietario è tenuto a predisporre, entro i limiti delle proprie disponibilità di bilancio, un progetto di [...]


§ 14.5.8 - L. 22 settembre 1960, n. 1080. [1]

Norme concernenti i musei non statali.

(G.U. 12 ottobre 1960, n. 250)

 

Art. 1. I musei appartenenti ad enti diversi dallo Stato, a seconda dell'importanza delle loro collezioni ed in rapporto ad una adeguata organizzazione artistica, scientifica e culturale rispondente all'interesse nazionale che essi rivestono, vengono ripartiti nelle seguenti quattro categorie:

     1) musei multipli;

     2) musei grandi;

     3) musei medi;

     4) musei minori.

     L'assegnazione dei musei alle singole categorie e i trasferimenti da categoria a categoria vengono stabiliti con decreto dei Ministri per l'interno e per la pubblica istruzione a seguito del parere espresso da un Comitato composto da:

     - un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione, che presiede il Comitato;

     - un rappresentante del Ministero dell'interno;

     - due rappresentanti del Consiglio superiore delle antichità e belle arti;

     - due Sovrintendenti, uno per le antichità e l'altro per l'arte medioevale e moderna;

     - un rappresentante dell'Associazione dei Comuni e uno dell'Associazione delle Province;

     - un rappresentante dell'Associazione dei direttori e funzionari dei musei locali.

     Il Comitato è nominato per decreto del Ministro per la pubblica istruzione, dura in carica tre anni e può essere confermato. Esso ha sede presso il Ministero della pubblica istruzione.

 

     Art. 2. Entro un anno dalla data di assegnazione dei predetti musei alle singole categorie, l'ente proprietario è tenuto a predisporre, entro i limiti delle proprie disponibilità di bilancio, un progetto di regolamento di organizzazione e di funzionamento degli istituti dipendenti, che dovrà essere sottoposto al parere del Comitato di cui all'art. 1, prima di essere inviato all'esame dell'organo di controllo.

 

 


[1] Per il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di musei, cfr. art. 7 del D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 3.