§ 5.7.28 - Legge Regionale 8 maggio 1978, n. 40.
Ulteriore autorizzazione di spesa per gli interventi previsti dagli artt. 11, 22, 37, punto 1), 46, 47 e 48 della L.R. 18 novembre 1976, n. [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.7 istituzioni ed attività culturali
Data:08/05/1978
Numero:40


Sommario
Art. 1.      Per le finalità previste dall'articolo 11 della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60, è autorizzata, per gli esercizi dal 1978 al 1981, l'ulteriore spesa complessiva di lire 700 milioni, di [...]
Art. 2.      Per le finalità previste dall'articolo 22 della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60, è autorizzata, per gli esercizi dal 1978 al 1981, l'ulteriore spesa complessiva di lire 500 milioni, di [...]
Art. 3.      Per le finalità previste dall'articolo 37 - punto 1) - della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60, è autorizzata, l'ulteriore spesa di lire 105 milioni per l'esercizio 1978.
Art. 4.      Per le finalità previste dagli articoli 46, 47 e 48 della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60, è autorizzata, per l'esercizio 1978, l'ulteriore spesa di lire 8 milioni.
Art. 5.      Le disposizioni dell'articolo 6, primo e secondo comma, della legge regionale 2 maggio 1977, n. 21, restano in vigore fino alla scadenza dell'esercizio finanziario 1980.


§ 5.7.28 - Legge Regionale 8 maggio 1978, n. 40. [1]

Ulteriore autorizzazione di spesa per gli interventi previsti dagli artt. 11, 22, 37, punto 1), 46, 47 e 48 della L.R. 18 novembre 1976, n. 60, concernente interventi per lo sviluppo dei servizi e degli istituti bibliotecari e museali e per la tutela degli immobili di valore artistico, storico od ambientale, degli archivi storici e dei beni mobili culturali del Friuli-Venezia.

(B.U. 11 maggio 1978, n. 35).

 

Art. 1.

     Per le finalità previste dall'articolo 11 della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60, è autorizzata, per gli esercizi dal 1978 al 1981, l'ulteriore spesa complessiva di lire 700 milioni, di cui lire 50 milioni per l'esercizio 1978.

     La maggiore spesa di lire 700 milioni fa carico al capitolo 1135 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978, il cui stanziamento viene elevato, per il piano, di lire 700 milioni, di cui lire 50 milioni per l'esercizio 1978.

     Al predetto onere di lire 700 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 4000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 (Rubrica n. 8 - partita n. 4 - dell'elenco n. 4 allegato al piano e al bilancio medesimi).

 

     Art. 2.

     Per le finalità previste dall'articolo 22 della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60, è autorizzata, per gli esercizi dal 1978 al 1981, l'ulteriore spesa complessiva di lire 500 milioni, di cui lire 50 milioni per l'esercizio 1978.

     La maggiore spesa di lire 500 milioni fa carico al capitolo 1136 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978, il cui stanziamento viene elevato, per il piano, di lire 500 milioni, di cui lire 50 milioni per l'esercizio 1978.

     Al predetto onere di lire 500 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 4000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 (Rubrica n. 8 - partita n. 5 - dell'elenco n. 4 allegato al piano e al bilancio medesimi).

 

     Art. 3.

     Per le finalità previste dall'articolo 37 - punto 1) - della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60, è autorizzata, l'ulteriore spesa di lire 105 milioni per l'esercizio 1978.

     La predetta spesa di lire 105 milioni fa carico al capitolo 5251 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978, il cui stanziamento viene elevato di lire 105 milioni per l'esercizio 1978.

     Al predetto onere di lire 105 milioni si provvede:

     - per lire 50 milioni, mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 9000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981, e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 (Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta regionale - Beni ambientali e culturali - Partita n. 1 - dell'elenco n. 5 allegato al piano e al bilancio medesimi);

     - per lire 50 milioni, mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 4000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981, e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 (Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta regionale - Beni ambientali e culturali - Partita n. 2 - dell'elenco n. 4 allegato al piano e al bilancio medesimi);

     - per i restanti 5 milioni mediante storno di pari importo dal capitolo 2481 del precitato stato di previsione.

 

     Art. 4.

     Per le finalità previste dagli articoli 46, 47 e 48 della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60, è autorizzata, per l'esercizio 1978, l'ulteriore spesa di lire 8 milioni.

     La predetta spesa di lire 8 milioni fa carico al capitolo 5253 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978, il cui stanziamento viene elevato di lire 8 milioni per l'esercizio 1978.

     Al predetto onere di lire 8 milioni si provvede mediante storno di pari importo dal capitolo 953 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978.

 

     Art. 5.

     Le disposizioni dell'articolo 6, primo e secondo comma, della legge regionale 2 maggio 1977, n. 21, restano in vigore fino alla scadenza dell'esercizio finanziario 1980.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.