§ 5.7.22 - Legge Regionale 2 maggio 1977, n. 21.
Finanziamento dei corsi previsti dagli articoli 13, 24 e 45 e rifinanziamento degli interventi previsti dagli articoli 46, 47, 48, 49 e 50 [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.7 istituzioni ed attività culturali
Data:02/05/1977
Numero:21


Sommario
Art. 1.      Per le finalità previste dagli articoli 13 e 24 della presente legge 18 novembre 1976, n. 60, è autorizzata, per gli esercizi finanziari dal 1977 al 1980, la spesa complessiva di lire 44 [...]
Art. 2.      Per le finalità previste dall'articolo 45, ultimo comma, della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60, è autorizzata, per gli esercizi finanziari dal 1977 al 1980, la spesa complessiva di lire [...]
Art. 3.      In deroga a quanto previsto dagli articoli 29 e 51 della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60, e limitatamente all'esercizio 1977, le domande volte ad ottenere i finanziamenti per [...]
Art. 4.      Per le finalità previste dagli articoli 46, 47 e 48 della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60, è autorizzata, per gli esercizi finanziari dal 1977 al 1980, la spesa complessiva di lire 200 [...]
Art. 5.      Per le finalità previste dagli articoli 49 e 50 della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60, è autorizzata, per gli esercizi finanziari dal 1977 al 1980, la spesa complessiva di lire 210 [...]
Art. 6.      E' sospesa, non oltre l'esercizio 1978, l'applicazione delle percentuali di cui all'art. 11, secondo comma, della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60


§ 5.7.22 - Legge Regionale 2 maggio 1977, n. 21. [1]

Finanziamento dei corsi previsti dagli articoli 13, 24 e 45 e rifinanziamento degli interventi previsti dagli articoli 46, 47, 48, 49 e 50 della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60 concernente interventi per lo sviluppo dei servizi e degli istituti bibliotecari e museali e per la tutela degli immobili di valore artistico, storico od ambientale, degli archivi storici e dei beni mobili culturali del Friuli-Venezia Giulia.

(B.U. 2 maggio 1977, n. 45).

 

CAPO I

Finanziamento dei corsi previsti dagli articoli 13, 24 e 45 della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60

 

Art. 1.

     Per le finalità previste dagli articoli 13 e 24 della presente legge 18 novembre 1976, n. 60, è autorizzata, per gli esercizi finanziari dal 1977 al 1980, la spesa complessiva di lire 44 milioni, di cui lire 22 milioni per l'esercizio finanziario 1977.

     Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario 1977-1980 e del bilancio regionale per l'esercizio 1977 è istituito - al Titolo I - Sezione II - Rubrica n. 8 - Categoria IV - il capitolo 750 con la denominazione: «Spese e finanziamenti per l'organizzazione e lo svolgimento di corsi di formazione e di aggiornamento professionale per bibliotecari e per animatori culturali nell'ambito delle biblioteche pubbliche, per il personale addetto ai musei, per animatori culturali e per guide didattiche nell'ambito dei musei pubblici» e con lo stanziamento complessivo di lire 44 milioni per gli esercizi finanziari dal 1977 al 1980, di cui lire 22 milioni per l'esercizio 1977.

     All'onere complessivo di lire 44 milioni per l'esercizio 1977, si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 3000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario pluriennale per il quadriennio 1977-1980, e del bilancio regionale per l'esercizio 1977 (Rubrica n. 2 - Beni ambientali e culturali

- partita n. 3 - dell'elenco n. 4 allegato al piano e al bilancio

medesimi).

 

     Art. 2.

     Per le finalità previste dall'articolo 45, ultimo comma, della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60, è autorizzata, per gli esercizi finanziari dal 1977 al 1980, la spesa complessiva di lire 16 milioni, di cui lire 8 milioni per l'esercizio finanziario 1977.

     Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario 1977-1980 e del bilancio regionale per l'esercizio 1977 è istituito - al Titolo I - Sezione II - Rubrica n. 2 - Beni ambientali e culturali - Categoria IV - il capitolo 633 con la denominazione: «Spese e finanziamenti per l'organizzazione e lo svolgimento di corsi per archivisti» e con lo stanziamento complessivo di lire 16 milioni per gli esercizi finanziari dal 1977 al 1980, di cui lire 8 milioni per l'esercizio 1977.

     All'onere complessivo di lire 16 milioni, di cui lire 8 milioni per l'esercizio 1977, si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 3000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario pluriennale per il quadriennio 1977-1980, e del bilancio regionale per l'esercizio 1977 (Rubrica n. 2 - Beni ambientali e culturali - partita n. 3 dell'elenco n. 4 allegato al piano e al bilancio medesimi).

 

     Art. 3.

     In deroga a quanto previsto dagli articoli 29 e 51 della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60, e limitatamente all'esercizio 1977, le domande volte ad ottenere i finanziamenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei corsi di cui ai precedenti articoli dovranno pervenire all'Amministrazione regionale entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

 

CAPO II

Rifinanziamento degli interventi previsti dagli articoli 46, 47 48, 49 e 50

della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60

 

     Art. 4.

     Per le finalità previste dagli articoli 46, 47 e 48 della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60, è autorizzata, per gli esercizi finanziari dal 1977 al 1980, la spesa complessiva di lire 200 milioni, di cui lire 50 milioni per l'esercizio 1977 [2].

     Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario 1977-1980 e del bilancio regionale per l'esercizio 1977 è istituito - al Titolo II - Sezione II - Rubrica n. 2 - Beni ambientali e culturali - Categoria XI - il capitolo 5063 con la denominazione: «Sovvenzioni e contributi in conto capitale a favore di Province, Comuni e di altri enti e istituzioni per l'ordinamento, la conservazione e l'incremento del patrimonio documentaristico dei loro archivi storici e per l'acquisto, la costruzione, il restauro, l'attrezzatura e l'arredamento di locali destinati ai predetti archivi, nonché spese per il riordinamento e la catalogazione di archivi storici, pubblici e privati» e con lo stanziamento complessivo di lire 200 milioni per gli esercizi finanziari dal 1977 al 1980, di cui lire 50 milioni per l'esercizio 1977.

     All'onere complessivo di lire 200 milioni, di cui lire 50 milioni per l'esercizio 1977, si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario pluriennale per il quadriennio 1977-1980, e del bilancio regionale per l'esercizio 1977 (Rubrica n. 2 - Beni ambientali e culturali - partita n. 1 dell'elenco n. 5 allegato al piano e al bilancio medesimi).

 

     Art. 5.

     Per le finalità previste dagli articoli 49 e 50 della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60, è autorizzata, per gli esercizi finanziari dal 1977 al 1980, la spesa complessiva di lire 210 milioni, di cui lire 60 milioni per l'esercizio finanziario 1977 [3].

     Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario 1977-1980 e del bilancio regionale per l'esercizio 1977 è istituito - al Titolo II - Sezione II - Rubrica n. 2 - Beni ambientali e culturali - Categoria XI - il capitolo 5064 con la denominazione: «Contributi a favore di Province, Comuni e di altri enti e istituzioni pubblici e privati, per l'esecuzione di lavori di conservazione, restauro e valorizzazione di beni mobili considerati di interesse artistico, storico archeologico ai sensi della legge 1º giugno 1939, n. 1089, e per l'acquisto e l'installazione di apparecchiature ed attrezzature volte ad assicurare la loro migliore custodia e conservazione, nonché spese per l'acquisto di opere d'arte di riconosciuto pregio» e con lo stanziamento complessivo di lire 210 milioni per gli esercizi finanziari dal 1977 al 1980, di cui lire 60 milioni per l'esercizio 1977.

     All'onere complessivo di lire 210 milioni, di cui lire 60 milioni per l'esercizio 1977, si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario pluriennale per il quadriennio 1977-1980, e del bilancio regionale per l'esercizio 1977 (Rubrica n. 2 - Beni ambientali e culturali - partita n. 1 dell'elenco n. 5 allegato al piano e al bilancio medesimi).

 

CAPO III

Norma transitoria

 

     Art. 6.

     E' sospesa, non oltre l'esercizio 1978, l'applicazione delle percentuali di cui all'art. 11, secondo comma, della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60 [4].

     La misura delle sovvenzioni previste dal citato articolo è comunque determinata tenendo conto delle necessità delle biblioteche di nuova istituzione e, per quanto riguarda le biblioteche già in funzione, in primo luogo della loro attività e in secondo luogo degli stanziamenti degli enti locali e della popolazione dei singoli Comuni [5].

 

 


[1] Abrogata dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[2] La spesa autorizzata dal presente comma viene ridotta a lire 150 milioni con effetto dal 1º gennaio 1978 ai sensi degli artt. 1 e 4 della L.R. 24 gennaio 1978, n. 8.

[3] La spesa autorizzata dal presente comma viene ridotta a lire 160 milioni con effetto dal 1º gennaio 1978 ai sensi degli artt. 1 e 4 della L.R. 24 gennaio 1978, n. 8.

[4] Il presente comma rimane in vigore fino alla scadenza dell'esercizio finanziano 1980 ai sensi dell'art. 5 della L.R. 8 maggio 1978, n. 40.

[5] Vedi nota che precede.