§ 5.8.11 - Legge Regionale 23 dicembre 1980, n. 73.
Rifinanziamento dell'articolo 22 della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60, concernente interventi a favore degli istituti museali.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.8 beni d'interesse storico ed artistico
Data:23/12/1980
Numero:73


Sommario
Art. 1.      Per le finalità previste dall'articolo 22 della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60 è autorizzata, per gli esercizi dal 1980 al 1982, l'ulteriore spesa complessiva di lire 300 milioni, di [...]
Art. 2.      L'onere complessivo di lire 300 milioni, previsto dal precedente articolo 1, fa carico al capitolo 1306 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-1982 e [...]
Art. 3.      La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 5.8.11 - Legge Regionale 23 dicembre 1980, n. 73. [1]

Rifinanziamento dell'articolo 22 della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60, concernente interventi a favore degli istituti museali.

(B.U. 23 dicembre 1980, n. 130).

 

Art. 1.

     Per le finalità previste dall'articolo 22 della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60 è autorizzata, per gli esercizi dal 1980 al 1982, l'ulteriore spesa complessiva di lire 300 milioni, di cui lire 100 milioni per l'esercizio 1980.

 

     Art. 2.

     L'onere complessivo di lire 300 milioni, previsto dal precedente articolo 1, fa carico al capitolo 1306 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-1982 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1980, il cui stanziamento viene elevato di lire 300 milioni per gli esercizi dal 1980 al 1982, di cui lire 100 milioni per l'esercizio 1980.

     All'onere complessivo di lire 300 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 2000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-1982 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1980 (Rubrica n. 8 - partita n. 2 - dell'elenco n. 4 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

 

     Art. 3.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.