§ 4.2.65 - Legge Regionale 12 giugno 1984, n. 14.
Partecipazione della Regione Friuli-Venezia Giulia alla spesa ed alla esecuzione del ponte sul fiume Tagliamento in Comune di Latisana, in [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.2 opere pubbliche
Data:12/06/1984
Numero:14


Sommario
Art. 1.      La Regione Friuli-Venezia Giulia contribuisce, unitamente alla Regione Veneto, al finanziamento dei lavori di costruzione di un ponte sul fiume Tagliamento in Comune di Latisana, in località [...]
Art. 2.      I rapporti tra la Regione Friuli-Venezia Giulia e la Regione Veneto saranno regolati da apposita convenzione nella quale, oltre alle modalità di esecuzione e gestione dell'opera, verrà stabilito [...]
Art. 3.      La spesa dovrà riguardare la costruzione del manufatto, le indagini e gli studi geotecnici preliminari, nonché la relativa progettazione esecutiva.
Art. 3 bis.      La Regione Friuli-Venezia Giulia è autorizzata ad assumere la spesa necessaria all'adeguamento della viabilità locale di accesso al manufatto, di cui al precedente articolo 1
Art. 4.      Per le finalità previste dalla presente legge è autorizzata la spesa complessiva, in termini di competenza, di lire 2.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per l'anno 1985 e di [...]
Art. 5.      La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 4.2.65 - Legge Regionale 12 giugno 1984, n. 14. [1]

Partecipazione della Regione Friuli-Venezia Giulia alla spesa ed alla esecuzione del ponte sul fiume Tagliamento in Comune di Latisana, in località Bevazzana.

(B.U. 13 giugno 184, n. 47).

 

Art. 1.

     La Regione Friuli-Venezia Giulia contribuisce, unitamente alla Regione Veneto, al finanziamento dei lavori di costruzione di un ponte sul fiume Tagliamento in Comune di Latisana, in località Bevazzana.

 

     Art. 2.

     I rapporti tra la Regione Friuli-Venezia Giulia e la Regione Veneto saranno regolati da apposita convenzione nella quale, oltre alle modalità di esecuzione e gestione dell'opera, verrà stabilito che la spesa derivante sarà ripartita in parti uguali tra le due Regioni.

     L'esecuzione delle opere può essere affidata in concessione a società, imprese di costruzione o loro consorzi, con preferenza, a parità di condizioni, per i consorzi e le associazioni, anche temporanee, costituiti con una partecipazione non inferiore al 40% da imprese ubicate nei rispettivi territori regionali, con le modalità di cui all'articolo 24 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

 

     Art. 3.

     La spesa dovrà riguardare la costruzione del manufatto, le indagini e gli studi geotecnici preliminari, nonché la relativa progettazione esecutiva.

 

     Art. 3 bis.

     La Regione Friuli-Venezia Giulia è autorizzata ad assumere la spesa necessaria all'adeguamento della viabilità locale di accesso al manufatto, di cui al precedente articolo 1 [2].

 

     Art. 4.

     Per le finalità previste dalla presente legge è autorizzata la spesa complessiva, in termini di competenza, di lire 2.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per l'anno 1985 e di lire 1.500 milioni per l'anno 1986.

     Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986, a decorrere dall'anno 1985, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 11 - Categoria IX - il capitolo 8534 con la denominazione: «Partecipazione della Regione Friuli- Venezia Giulia alla spesa ed alla esecuzione del ponte sul fiume Tagliamento in Comune di Latisana, in località Bevazzana» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 2.500 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.000 milioni per l'anno 1985 e di lire 1.500 milioni per l'anno 1986.

     All'onere complessivo di lire 2.500 milioni si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 3 - Partita n. 22 - dell'elenco n. 5 allegato al bilancio medesimo).

 

     Art. 5.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[2] Articolo aggiunto dall'art. 72 della L.R. 29 gennaio 1985, n. 8. Vedi anche il secondo comma del medesimo articolo e l'art. 21, comma 3, della L.R. 6 settembre 1991, n. 47.