§ 5.7.56 - Legge Regionale 11 dicembre 1989, n. 31.
Interventi a sostegno dell'attività delle Università della terza età.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.7 istituzioni ed attività culturali
Data:11/12/1989
Numero:31


Sommario
Art. 1.  [2]
Art. 2. 
Art. 3.  [4]
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 10. 
Art. 11. 


§ 5.7.56 - Legge Regionale 11 dicembre 1989, n. 31. [1]

Interventi a sostegno dell'attività delle Università della terza età.

(B.U. 12 dicembre 1989, n. 125).

 

Art. 1. [2]

     1. La Regione riconosce nell'attività delle Università della terza età comunque denominate e che indirizzano la loro attività a favore degli anziani un fattore di particolare rilievo per la promozione culturale e sociale degli anziani residenti nella regione Friuli-Venezia Giulia.

 

     Art. 2.

     1. In coerenza con le finalità enunciate nell'articolo 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere sovvenzioni annue, a titolo di concorso nelle spese necessarie per il funzionamento e per lo svolgimento delle attività culturali istituzionali, alle Università della terza età comunque denominate della regione Friuli-Venezia Giulia, affiliate alle Associazioni nazionali delle Università della terza età o alle Associazioni delle Università Popolari della terza età e dell'Età libera [3].

     2. Le sovvenzioni previste dal comma 1 per le attività culturali possono essere utilizzate per l'organizzazione di corsi, seminari e laboratori didattici, per la redazione, stampa e diffusione di dispense relative ai corsi, per viaggi di istruzione nelle altre regioni, connessi con l'attività didattica, per l'acquisto di libri, di riviste e di giornali.

     3. Il programma dei corsi deve essere riservato, almeno in parte, alla conoscenza o ricerca della realtà culturale, storica, sociale ed economica della regione Friuli-Venezia Giulia.

 

     Art. 3. [4]

     1. Il parere sull'ammissibilità a contributo delle istanze presentate annualmente è formulato, sulla base dei programmi di attività, dalla Commissione regionale per la cultura.

 

     Art. 4.

     1. Le domande per la concessione delle sovvenzioni, previste dall'art. 2, devono pervenire alla Direzione regionale dell'istruzione e della cultura entro il mese di gennaio di ciascun anno e devono essere corredate, a pena di inammissibilità, dal programma dettagliato delle iniziative previste e dalla relazione sulla attività, nonché dal bilancio consuntivo e preventivo e dall'elenco delle cariche sociali.

     2. Alla prima istanza va unita la documentazione sulla configurazione giuridica dell'associazione.

     3. Per l'anno 1989 le domande di cui al comma 1 devono pervenire entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 5.

     1. Per la commisurazione e l'utilizzo delle sovvenzioni previste dalla presente legge, si applicano le disposizioni enunciate nell'articolo 29 della legge regionale 8 settembre 1981, n. 68 [5].

 

     Art. 6.

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Università della terza età contributi in conto capitale, nella misura massima del 90% della spesa riconosciuta ammissibile, per la manutenzione straordinaria, la ristrutturazione, il completamento, l'attrezzatura e l'arredamento di sedi polifunzionali da destinare alle proprie attività.

     2. Le relative domande di contributo devono essere presentate nei termini indicati dall'articolo 5.

 

     Art. 7.

     1. Alle domande deve essere allegata, a pena di inammissibilità, la seguente documentazione:

     a) relazione descrittiva dello stato dell'immobile, nonché della natura e dell'entità dei lavori da eseguire;

     b) preventivo sommario della spesa per l'esecuzione dei lavori medesimi, con l'indicazione dei mezzi di finanziamento;

     c) dichiarazione attestante i contributi eventualmente concessi dallo Stato o da altri enti pubblici per la medesima iniziativa;

     d) relazione dalla quale risultino l'uso attuale dell'immobile ed il programma di sviluppo che si intende realizzare.

     2. Le modalità di erogazione dei contributi di cui all'articolo 6 hanno luogo secondo le indicazioni contenute nei singoli decreti di concessione.

 

     Art. 8.

     1. In sede di prima applicazione della presente legge e comunque limitatamente agli interventi riguardanti l'anno 1989, sono ammissibili ai contributi di cui all'articolo 6 pure i lavori di manutenzione straordinaria, ristrutturazione e completamento di sedi già eseguiti nel corso dell'anno medesimo.

 

     Art. 9.

     1. Con successivo provvedimento verrà disposto il trasferimento alle Amministrazioni provinciali delle funzioni previste dalla presente legge, in attuazione della normativa di cui alla legge regionale 9 marzo 1988, n. 10.

 

     Art. 10.

     1. Per le finalità previste dall'articolo 2 è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1990 e 1991.

     2. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 è istituito - a decorrere dall'anno 1990

- alla Rubrica n. 19 - programma 2.4.3. - spese correnti - Categoria 1.6 -

Sezione VI - il capitolo 5577 [1.1.162.2.06.06] con la denominazione

«Sovvenzioni annue alle Università della terza età della regione per le

spese di funzionamento e per lo svolgimento delle attività culturali

istituzionali» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza,

di lire 1.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 500 milioni per

ciascuno degli anni 1990 e 1991.

     3. Per le finalità previste dall'articolo 6 è autorizzata la spesa complessiva di lire 80G milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per l'anno 1989 e lire 150 milioni per ciascuno degli anni 1990 e 1991.

     4. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-199i e del bilancio per l'anno 1989, è istituito, - alla Rubrica n. 19 - programma 2.4.3. - spese d'investimento - Categoria 2.4. - Sezione VI - il capitolo 5597 [2.1.242.5.06.06] con la denominazione «Contributi in conto capitale alle Università della terza età della regione per la manutenzione straordinaria, la ristrutturazione, il completamento, l'attrezzatura e l'arredamento di sedi funzionali da destinare alle proprie attività» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 800 milioni, suddiviso in ragione di lire 500 milioni per l'anno 1989 e lire 150 milioni per ciascuno degli anni 1990 e 1991.

     5. All'onere complessivo di lire 1.800 milioni si provvede mediante storno, di pari importo, dal capitolo 8860 dello stato di previsione precitato.

     6. Ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, il precitato capitolo 5577 viene inserito nell'elenco n. 1 allegato ai bilanci predetti.

     7. Sul precitato capitolo 5597 viene altresì iscritto lo stanziamento di lire 500 milioni in termini di cassa, mediante storno, di pari importo, dal predetto capitolo 8860 dello stato di previsione della spesa.

 

     Art. 11.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 14 della L.R. 1 dicembre 2017, n. 41.

[2] Articolo così modificato dall'art. 11 della L.R. 25 marzo 1996, n. 16.

[3] Comma così modificato dall'art. 11 della L.R. 25 marzo 1996, n. 16.

[4] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.R. 30 agosto 1996, n. 37.

[5] Comma così modificato dall'art. 131 della L.R. 5 febbraio 1992, n. 4.