§ 5.7.110 - L.R. 20 febbraio 2008, n. 5.
Normativa regionale per lo spettacolo dal vivo e nuove disposizioni in materia di cultura e spettacolo.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.7 istituzioni ed attività culturali
Data:20/02/2008
Numero:5


Sommario
Art. 1.  (Principi e finalità)
Art. 2.  (Definizione)
Art. 3.  (Obiettivi)
Art. 4.  (Interventi della Regione)
Art. 5.  (Modalità dell’intervento regionale)
Art. 6.  (Interventi degli enti locali)
Art. 7.  (Promozione della cultura teatrale nelle scuole)
Art. 8.  (Promozione delle attività amatoriali e di educazione musicale)
Art. 9.  (Residenze multidisciplinari e distretti culturali)
Art. 10.  (Valorizzazione e conservazione del patrimonio storico dello spettacolo dal vivo)
Art. 11.  (Albo regionale degli enti dello spettacolo dal vivo)
Art. 12.  (Organismi primari dello spettacolo dal vivo)
Art. 13.  (Teatro in lingua friulana)
Art. 14.  (Documento di programmazione triennale per la cultura e per lo spettacolo)
Art. 15.  (Conferenza regionale della cultura e dello spettacolo)
Art. 16.  (Osservatorio regionale della cultura e dello spettacolo)
Art. 17.  (Comitato scientifico)
Art. 18.  (Sostegno degli organismi primari dello spettacolo dal vivo)
Art. 19.  (Sostegno dei soggetti di rilevante interesse regionale)
Art. 20.  (Sostegno dei progetti d’interesse regionale)
Art. 21.  (Sostegno delle residenze multidisciplinari e distretti culturali)
Art. 22.  (Sostegno degli investimenti strutturali)
Art. 23.  (Agevolazioni al credito d’esercizio)
Art. 24.  (Sostegno al reddito)
Art. 25.  (Modifiche alla legge regionale 21/2006 )
Art. 26.  (Norme transitorie)
Art. 27.  (Abrogazioni)
Art. 28.  (Norme finanziarie)


§ 5.7.110 - L.R. 20 febbraio 2008, n. 5. [1]

Normativa regionale per lo spettacolo dal vivo e nuove disposizioni in materia di cultura e spettacolo.

(B.U. 27 febbraio 2008, n. 9)

 

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. (Principi e finalità)

1. La Regione riconosce nello spettacolo dal vivo una fondamentale forma di espressione della vita culturale della comunità del Friuli Venezia Giulia e ne sostiene lo sviluppo, in quanto manifestazione dell’identità regionale nella pluralità delle sue componenti linguistiche e dialettali nella diversità delle sue articolazioni territoriali, fonte di valorizzazione delle sue risorse artistiche e culturali, fattore di crescita civile, sociale, economica e turistica del suo territorio nel contesto nazionale ed europeo, e attività che concorre allo sviluppo delle relazioni di scambio e cooperazione della Regione con le realtà esterne a essa.

2. La presente legge persegue le seguenti finalità:

a) il soddisfacimento della domanda di servizi culturali della popolazione;

b) l’equilibrata diffusione dell’offerta culturale nel territorio;

c) lo sviluppo e la qualificazione delle risorse artistiche, tecniche ed economico-produttive impegnate nelle attività di spettacolo dal vivo;

d) il miglioramento e la valorizzazione dell’impiego delle risorse pubbliche destinate allo spettacolo dal vivo;

e) il sostegno alla sperimentazione, ricerca e innovazione dello spettacolo dal vivo;

f) la valorizzazione delle produzioni artistiche degli organismi di spettacolo del Friuli Venezia Giulia in ambito nazionale e internazionale.

 

     Art. 2. (Definizione)

1. Ai fini della presente legge, per spettacolo dal vivo s’intende l’attività di rappresentazione teatrale, musicale, di danza, anche folcloristica, di spettacolo di strada e viaggiante, circense e di figura, anche in forme integrate tra loro, che avviene alla presenza diretta del pubblico.

 

     Art. 3. (Obiettivi)

1. Per il raggiungimento delle finalità della presente legge sono individuati, in particolare i seguenti obiettivi:

a) lo sviluppo della produzione artistica e dell’organizzazione della produzione di spettacoli dal vivo realizzate da organizzazioni professionali e amatoriali che operano stabilmente nel settore dello spettacolo dal vivo e da gruppi di lavoro temporanei che organizzano la propria produzione per progetti;

b) l’organizzazione di percorsi formativi per profili professionali indirizzati allo svolgimento di attività artistiche, progettuali, gestionali, organizzative e divulgative tipiche dello spettacolo dal vivo, che valorizzino, in particolare, la presenza dei giovani e delle donne;

c) lo sviluppo di progetti di alta formazione;

d) lo sviluppo delle sperimentazioni, della ricerca e dell’innovazione dei linguaggi artistici del teatro, della musica e della danza;

e) lo sviluppo della formazione del pubblico, promuovendo l’accesso allo spettacolo dal vivo anche con finalità sociali, e incremento della diffusione della cultura e delle attività di spettacolo nelle scuole di ogni ordine e grado e nelle università;

f) il rafforzamento delle condizioni di distribuzione e circolazione degli spettacoli mediante lo sviluppo, l’adeguamento e la valorizzazione degli spazi e delle strutture destinati alle rappresentazioni;

g) lo sviluppo dei rapporti di collaborazione transfrontaliera e internazionale, promuovendo in particolare la diffusione all’estero delle attività regionali di spettacolo dal vivo e la partecipazione a iniziative internazionali.

 

TITOLO II

INTERVENTI NEL SETTORE DELLO SPETTACOLO DAL VIVO

 

Capo I

Interventi della Regione e degli enti locali

 

     Art. 4. (Interventi della Regione)

1. Per il perseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 3, la Regione:

a) sostiene attività professionali stabili di produzione e distribuzione realizzate da soggetti pubblici e privati che, in modo continuativo e in sala teatrale a loro disposizione, realizzano programmi artistici integrati che comprendono la realizzazione di spettacoli, la costituzione di un repertorio artistico, la distribuzione attraverso tournèe di livello nazionale e internazionale e l’ospitalità di spettacoli dal vivo in specifici cartelloni, anche inseriti nella programmazione delle stagioni teatrali;

b) concorre a promuovere iniziative di produzione e distribuzione realizzate anche mediante la creazione di reti tra professionisti e tra organizzazioni artistiche, anche in cooperazione temporanea, con particolare attenzione a progetti di rilevante interesse per la valorizzazione del patrimonio culturale della regione, per la promozione economica delle risorse del territorio, per il confronto fra culture e per gli scambi internazionali;

c) sostiene iniziative volte allo sviluppo dell’innovazione e della ricerca nella drammaturgia, nella musica e nella danza contemporanee, nonchè alla conservazione e valorizzazione del patrimonio linguistico regionale e delle espressioni artistiche delle minoranze linguistiche storiche di cui alla legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche), presenti nel territorio regionale;

d) valorizza e sostiene progetti di alta formazione artistica e culturale, diretti alla ricerca e innovazione dei linguaggi espressivi e alla formazione di professionalità dello spettacolo in collaborazione con gli enti pubblici che sostengono tali progettualità, con gli enti di produzione e distribuzione del territorio, con le università della regione, con le istituzioni di alta formazione artistica e musicale e con gli organismi nazionali e internazionali;

e) valorizza e sostiene la specificità del lavoro di produzione artistica e di organizzazione della produzione di spettacoli dal vivo, con particolare riguardo al ruolo dei giovani e delle donne;

f) valorizza e sostiene iniziative volte alla riproduzione di spettacoli e di espressioni artistiche originali, tenuto conto dell’evoluzione delle sperimentazioni, della ricerca e dell’innovazione dei linguaggi artistici, delle forme di fruizione da parte del pubblico nei diversi contesti in cui lo spettacolo dal vivo si svolge, nonchè delle iniziative volte alla formazione del pubblico stesso;

g) valorizza e sostiene la distribuzione e la circolazione degli eventi;

h) sostiene la formazione professionale e l’aggiornamento dei lavoratori dello spettacolo che svolgono attività artistiche, tecniche e amministrative, con particolare attenzione all’impiego delle nuove tecnologie. La formazione e l’aggiornamento si realizzano mediante la cooperazione tra organismi di produzione, distribuzione e diffusione dello spettacolo con le università, con gli istituti di alta formazione artistica e musicale, con il sistema educativo e scolastico e con l’intero sistema economico territoriale;

i) promuove lo sviluppo della formazione del pubblico e la diffusione della cultura artistica teatrale, musicale e coreutica, realizzando un’equilibrata presenza sul territorio d’iniziative di promozione, di percorsi di formazione e di attività di produzione, stabili o organizzate per progetti. L’offerta regionale è distribuita in modo coordinato, con particolare attenzione alle aree meno servite, all’accessibilità del pubblico agli spettacoli di opera lirica, alle situazioni sociali di disadattamento, ai fenomeni di immigrazione e di integrazione culturale e alle iniziative per il pubblico giovanile;

j) prevede e sostiene la dotazione di spazi e strutture per le attività di spettacolo dal vivo.

2. La Regione, anche in collaborazione con gli enti locali, sostiene le attività di spettacolo dal vivo svolte anche a livello non professionale, compreso il teatro di strada, quale manifestazione sociale e culturale delle comunità territoriali e contributo alla diffusione della cultura artistica tra gli abitanti della regione.

 

     Art. 5. (Modalità dell’intervento regionale)

1. Per la realizzazione degli interventi a favore dello spettacolo dal vivo, la Regione, in particolare:

a) definisce nel documento di programmazione triennale per la cultura e per lo spettacolo gli indirizzi per lo sviluppo dello spettacolo dal vivo nel Friuli Venezia Giulia, e stabilisce i criteri per l’impiego delle risorse finanziarie destinate al settore;

b) concorre nelle sedi istituzionali competenti alla definizione delle linee strategiche statali in materia di spettacolo dal vivo e promuove la partecipazione delle organizzazioni artistiche del Friuli Venezia Giulia a progetti di livello nazionale e internazionale;

c) sostiene finanziariamente gli interventi specifici di cui al Capo II del presente Titolo;

d) sostiene gli organismi primari dello spettacolo dal vivo e gli organismi di rilevante interesse regionale secondo le modalità di cui agli articoli 18 e 19;

e) sostiene finanziariamente i progetti d’interesse regionale secondo le modalità di cui all’articolo 20;

f) partecipa agli organismi stabili di produzione e distribuzione per la gestione di strutture teatrali e per la programmazione di stagioni di spettacolo.

2. Gli interventi di cui al comma 1, lettera d), sono posti in essere dalla Regione, anche in collaborazione con gli enti locali, favorendo la cooperazione tra soggetti pubblici e privati.

 

     Art. 6. (Interventi degli enti locali)

1. Le Province e i Comuni, autonomamente o attraverso forme di collaborazione, anche con la Regione:

a) partecipano in forma diretta o indiretta alla costituzione e alla gestione di organizzazioni professionali stabili di produzione e di distribuzione;

b) promuovono la diffusione di attività di spettacolo dal vivo di preminente interesse locale;

c) sostengono, direttamente o in convenzione con artisti e soggetti promotori, lo spettacolo di strada;

d) sostengono l’associazionismo con finalità educative e ricreative quale momento di crescita sociale delle comunità locali;

e) valorizzano, adeguano, qualificano sedi e attrezzature destinate alle attività di spettacolo dal vivo.

2. I Comuni svolgono, di norma in convenzione con enti di spettacolo o in forma diretta, compiti di organizzazione e gestione di attività teatrali di produzione e di distribuzione. I Comuni individuano altresì i luoghi in cui esercitare lo spettacolo di strada, prevedendo condizioni di maggior favore rispetto all’occupazione di suolo pubblico e al commercio ambulante; fino all’individuazione, tali attività sono esercitate liberamente nel territorio comunale, con i limiti previsti dalla normativa vigente.

3. Restano ferme le funzioni amministrative dei Comuni previste dalla normativa nazionale relativamente agli spettacoli di arte varia e agli spettacoli viaggianti.

 

Capo II

Interventi specifici

 

     Art. 7. (Promozione della cultura teatrale nelle scuole)

1. La Regione promuove la diffusione della cultura del teatro nelle scuole e l’educazione dei bambini e dei ragazzi alla conoscenza del linguaggio teatrale con interventi di sostegno delle iniziative programmate dalle istituzioni scolastiche autonome, nel quadro della propria offerta didattica e formativa. E’ data priorità alle iniziative che si realizzano con modalità e forme coordinate da più scuole, anche in collaborazione con i Comuni dei rispettivi territori. La Regione riconosce il ruolo svolto dall’Ente regionale teatrale del Friuli - Venezia Giulia per la programmazione di progetti organici da realizzare nel territorio, d’intesa con gli enti locali e con l’Ufficio scolastico regionale.

 

     Art. 8. (Promozione delle attività amatoriali e di educazione musicale)

1. Al fine di promuovere l'eccellenza nel settore amatoriale e la collaborazione tra i diversi gruppi, la Regione sostiene i progetti dei gruppi bandistici, corali, teatrali e folcloristici promossi dalle associazioni rappresentative degli stessi, riconosciute e operanti nel territorio regionale [2].

2. La Regione riconosce il ruolo delle seguenti associazioni regionali: Associazione Nazionale Bande Italiane Musicali Autonome (ANBIMA) del Friuli Venezia Giulia, Unione Società Corali Italiane (USCI) del Friuli Venezia Giulia, Associazione Teatrale Friulana (ATF), Associazione regionale FITA-UILT, Unione Gruppi Folcloristici del Friuli Venezia Giulia (UGF); la Regione, anche mediante stipula di apposite convenzioni di durata pluriennale, sostiene le iniziative dalle stesse promosse aventi le finalità di cui al comma 1. I soggetti di cui al presente comma presentano annualmente il programma delle attività alla competente Direzione centrale. I provvedimenti di concessione delle sovvenzioni fissano le modalità di rendicontazione [3].

3. La Regione riconosce la funzione propedeutica svolta dalle scuole di musica stabilmente organizzate, promosse da organismi senza fini di lucro e supportate dagli enti locali, e ne sostiene i progetti di rete e di integrazione con il sistema dell’istruzione pubblica, nonchè la produzione di esibizioni musicali che coinvolgono gli allievi e i maestri.

4. Nel quadro delle finalità indicate al comma 1, la Regione riconosce le produzioni di teatro che tutelano e valorizzano il patrimonio e le tradizioni linguistiche e culturali dei dialetti parlati nel territorio del Friuli Venezia Giulia e ne promuove la conservazione e lo sviluppo, anche attraverso il sostegno dell’attività degli organismi associativi a carattere amatoriale che operano stabilmente in tale ambito.

5. I requisiti per il riconoscimento regionale e per l’accesso alle forme di sostegno previste di cui ai commi 3 e 4 sono definiti con apposito regolamento da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge [4].

 

     Art. 9. (Residenze multidisciplinari e distretti culturali)

1. La Regione, al fine di realizzare condizioni strutturali dirette al rafforzamento degli organismi culturali e delle imprese di spettacolo, mediante l’incremento di forme di collaborazione tra i medesimi soggetti e tra essi e gli enti locali di riferimento:

a) promuove e sostiene la diffusione di residenze multidisciplinari quali sedi polifunzionali per lo svolgimento di attività e iniziative culturali e di spettacolo. Le residenze sono realizzate da enti locali, anche sulla base di apposite convenzioni stipulate con le organizzazioni che operano nell’ambito della cultura e dello spettacolo;

b) riconosce e sostiene la formazione di distretti culturali, intesi come ambiti territoriali integrati per l’offerta coordinata di servizi e attività che riguardano la cultura, lo spettacolo, il turismo e l’ambiente, individuati sulla base di specifici accordi sottoscritti da enti locali, singoli o associati, e organismi culturali e di spettacolo operanti sul territorio. A tali accordi possono partecipare anche le associazioni di categoria, le associazioni produttive, le istituzioni di alta formazione artistica e musicale e le università.

2. Gli accordi di cui al comma 1, lettera b), prevedono la realizzazione coordinata di programmi, di durata almeno triennale, d’iniziative e attività culturali e di spettacolo svolte dagli organismi aderenti, l’utilizzo comune di spazi e strutture operative, la gestione integrata di servizi logistici, tecnici e organizzativi, la progettazione e la gestione integrata delle attività di promozione e distribuzione dell’offerta al pubblico.

3. In sede di prima applicazione degli interventi previsti dal presente articolo, la Regione definisce preliminarmente e in via sperimentale, nell’ambito del documento di programmazione triennale per la cultura e lo spettacolo, indirizzi e criteri per la definizione delle iniziative di cui al comma 1, avuto riguardo alle forme di collaborazione, nonchè ai requisiti minimi delle strutture da realizzare.

 

     Art. 10. (Valorizzazione e conservazione del patrimonio storico dello spettacolo dal vivo)

1. La Regione valorizza, promuove e sostiene la conservazione, anche mediante l’utilizzo di strumenti informatici, del patrimonio storico del teatro, della musica e della danza d’interesse regionale, come elemento della propria storia e identità culturale.

2. La Regione stipula apposite convenzioni per le attività di conservazione, catalogazione e raccolta del patrimonio storico del teatro, della musica e della danza.

3. Le convenzioni di cui al comma 2, sono di durata pluriennale e disciplinano gli aspetti relativi all’indirizzo scientifico, alla programmazione culturale e alla verifica annuale delle attività. Le convenzioni possono prevedere altresì la collaborazione con l’ente regionale competente in materia di catalogazione e restauro dei beni culturali del Friuli Venezia Giulia e con istituti universitari e di alta formazione artistica, musicale, culturale e scientifica della regione, tenendo conto delle politiche regionali in materia di beni culturali.

 

TITOLO III

ALBO REGIONALE E ORGANISMI PRIMARI DELLO SPETTACOLO DAL VIVO

 

     Art. 11. (Albo regionale degli enti dello spettacolo dal vivo)

1. L’Albo regionale degli enti di spettacolo dal vivo del Friuli Venezia Giulia, di seguito denominato Albo regionale, al quale sono iscritti soggetti pubblici e privati, con sede legale e operativa nel territorio regionale, che da almeno tre anni svolgono attività professionale o amatoriale nei settori dello spettacolo dal vivo, è istituito presso la struttura regionale competente in materia di cultura.

2. L’Albo regionale è pubblico ed è tenuto e organizzato secondo le modalità previste da apposito regolamento.

3. L’iscrizione all’Albo regionale avviene su domanda e costituisce requisito per accedere ai contributi regionali. Le modalità di accesso sono definite con il regolamento di cui al comma 2.

4. Gli organismi primari dello spettacolo dal vivo e le associazioni regionali di cui all’articolo 8, comma 2, sono iscritti d’ufficio all’Albo regionale.

5. L’Albo regionale è aggiornato con cadenza annuale per l’iscrizione di nuovi richiedenti ed è soggetto a revisione periodica, di norma con cadenza triennale.

 

     Art. 12. (Organismi primari dello spettacolo dal vivo)

1. Ai fini della presente legge, sono organismi primari dello spettacolo dal vivo:

a) le organizzazioni di produzione e di distribuzione di spettacoli dal vivo e di alta formazione professionale che sviluppano, in modo stabile e professionale, rilevanti percorsi artistici nazionali e internazionali, direttamente partecipati dalla Regione o riconosciuti dal Ministero per i beni e le attività culturali;

b) gli enti pubblici e privati aventi sede nel Friuli Venezia Giulia, ai quali la Regione riconosce primario valore regionale per la diffusione dello spettacolo del vivo e lo svolgimento di attività di distribuzione mediante la programmazione di stagioni di spettacolo.

2. L’elenco degli organismi primari dello spettacolo dal vivo è approvato dalla Giunta regionale, sentito il parere del Comitato scientifico di cui all’articolo 17 e della Commissione consiliare competente.

3. Nel caso siano individuati nuovi soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1, si provvede all’aggiornamento dell’elenco.

4. L’entità dei finanziamenti a favore degli organismi primari dello spettacolo dal vivo è stabilita dalla legge finanziaria.

 

     Art. 13. (Teatro in lingua friulana)

1. In considerazione del ruolo fondamentale del teatro per la salvaguardia e la valorizzazione della lingua friulana, per gli enti iscritti all’Albo regionale e per quelli riconosciuti organismi primari dello spettacolo dal vivo è attribuita la qualifica di ente di promozione del teatro in lingua friulana ai soggetti ai quali, per le caratteristiche dei propri programmi di produzione e distribuzione teatrale, è riconosciuta una specifica capacità progettuale in tale ambito di attività.

2. Nella programmazione dei propri interventi, la Regione attua iniziative specificamente rivolte a promuovere il teatro in lingua friulana, sostenendo la realizzazione di progetti pluriennali definiti in forma coordinata tra gli enti di promozione indicati al comma 1, e aventi a oggetto la produzione di spettacoli, la traduzione, l’adattamento e la diffusione di testi teatrali, nonchè le attività di formazione e di documentazione specificamente rivolte a tale comparto.

 

TITOLO IV

STRUMENTI DI GOVERNO E ORGANISMI NEI SETTORI DELLA CULTURA E DELLO SPETTACOLO

 

     Art. 14. (Documento di programmazione triennale per la cultura e per lo spettacolo)

1. Le linee strategiche d’intervento della Regione nei settori della cultura e dello spettacolo sono indicate nel documento di programmazione triennale per la cultura e per lo spettacolo che è articolato in piani di intervento annuali.

2. Il documento di cui al comma 1 è approvato dalla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente.

3. Nella predisposizione del documento di programmazione va tenuto conto delle indicazioni fornite dal Comitato regionale per le attività culturali di cui all’articolo 3 della legge regionale 8 settembre 1981, n. 68 (Interventi regionali per lo sviluppo e la diffusione delle attività culturali), come sostituito dall’articolo 62, comma 1, della legge regionale 24/2006, dalla Conferenza regionale della cultura e dello spettacolo, nonchè di quelle di natura tecnica dell’Osservatorio regionale della cultura e dello spettacolo.

4. Il documento di programmazione triennale per la cultura e lo spettacolo contiene una sezione dedicata allo spettacolo dal vivo che stabilisce:

a) le priorità strategiche tra le diverse tipologie di intervento regionale;

b) gli obiettivi e i criteri generali di ripartizione delle risorse, coordinati con quelli degli enti locali;

c) le modalità di valutazione dei risultati e di verifica dell’attuazione degli interventi regionali e delle azioni svolte dagli enti locali, con riferimento all’articolo 6;

d) gli obiettivi da perseguire negli interventi di investimento di cui all’articolo 22.

 

     Art. 15. (Conferenza regionale della cultura e dello spettacolo)

1. La Regione promuove periodicamente, di norma con cadenza annuale, la convocazione della Conferenza regionale della cultura e dello spettacolo. La Conferenza è composta dai rappresentanti delle autonomie locali, degli organismi primari di spettacolo dal vivo, degli enti e associazioni di spettacolo dal vivo iscritti all’Albo regionale, nonchè delle associazioni e organizzazioni artistico-culturali operanti in regione. Alla Conferenza partecipano i rappresentanti delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale della regione.

2. La Conferenza, convocata e presieduta dall’Assessore regionale competente, costituisce la sede di presentazione e dibattito sul documento di programmazione triennale per la cultura e per lo spettacolo. La Conferenza costituisce altresì l’occasione per l’esame delle relazioni periodiche dell’Osservatorio regionale della cultura e dello spettacolo, nonchè per il confronto e la verifica delle condizioni e dei problemi dei settori della cultura e dello spettacolo.

3. La Conferenza può adottare raccomandazioni e proposte da sottoporre al Comitato regionale per le attività culturali di cui all’articolo 3 della legge regionale 68/1981 e alla Giunta regionale, quali strumenti d’indirizzo programmatico degli interventi di settore. La Conferenza inoltre può proporre all’Osservatorio regionale della cultura e dello spettacolo argomenti di ricerca e di approfondimento.

 

     Art. 16. (Osservatorio regionale della cultura e dello spettacolo)

1. L’Osservatorio regionale della cultura e dello spettacolo del Friuli Venezia Giulia è istituito, presso la struttura regionale competente in materia di cultura, con i seguenti compiti:

a) raccogliere informazioni statistiche sulla domanda e offerta in materia di cultura e spettacolo nella regione, da confrontare con le analoghe informazioni relative ad altre regioni e a livello nazionale;

b) curare l’elaborazione di analisi e studi per conoscere e documentare lo stato e l’evoluzione delle attività nei settori della cultura e dello spettacolo.

2. L’Osservatorio pubblica una relazione annuale sulla situazione dei settori della cultura e dello spettacolo in regione.

3. L’Osservatorio opera sulla base d’indirizzi approvati dal Comitato scientifico e svolge, di norma, la propria attività mediante l’affidamento d’incarichi di rilevazione e d’indagine a istituti universitari di ricerca e ad altri soggetti pubblici e privati di studio e ricerca della regione, competenti nelle discipline dell’economia e dello spettacolo.

4. L’organizzazione dell’Osservatorio è definita con regolamento.

 

     Art. 17. (Comitato scientifico)

1. Il Comitato scientifico della cultura e dello spettacolo è istituito presso la struttura regionale competente in materia di cultura con funzioni di consulenza tecnica per la programmazione degli interventi di sostegno degli organismi e dei progetti d’interesse regionale, fatte salve le competenze di organismi settoriali previsti dalla legislazione regionale in materia di cultura e spettacolo.

2. Il Comitato scientifico è formato da esperti, il cui numero è compreso tra otto e dodici scelti, nell’ambito di nominativi proposti, per un numero massimo di tre, da ciascuno dei Sindaci dei Comuni capoluogo e dai Presidenti delle Province. I nominativi riguardano docenti di università e d’istituzioni di alta formazione artistica e musicale in discipline attinenti il teatro, la musica, lo spettacolo, la cultura e l’economia, nonchè operatori culturali con esperienza pluriennale nell’organizzazione di attività di spettacolo dal vivo, di promozione e di divulgazione della cultura umanistica e scientifica.

3. Il Comitato è nominato dalla Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente in materia di cultura, per la durata massima di due anni e i suoi componenti possono essere confermati per non più di una volta.

4. Le modalità di funzionamento del Comitato sono definite con regolamento.

 

TITOLO V

INTERVENTI DI SOSTEGNO DELLO SPETTACOLO DAL VIVO

 

     Art. 18. (Sostegno degli organismi primari dello spettacolo dal vivo)

1. La Regione sostiene le attività degli organismi primari dello spettacolo dal vivo, di norma, mediante il finanziamento di programmi di attività di durata triennale che sono oggetto di specifiche convenzioni.

2. Le convenzioni individuano gli obiettivi dell’attività e dell’organizzazione artistica nel triennio di riferimento e stabiliscono l’entità del contributo per il medesimo periodo.

3. Per assicurare continuità all’azione di sostegno, la misura del contributo regionale è determinata sulla base di parametri qualitativi e quantitativi che tengano conto della situazione storica e di quella di prospettiva, della dinamica dell’attività svolta e dei percorsi strategici dell’organizzazione. I parametri qualitativi e quantitativi sono fissati dal documento di programmazione di cui all’articolo 14.

4. Il contributo regionale è concesso in quote annuali, erogate, per una quota pari al 90 per cento della somma concessa, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio di previsione e del bilancio pluriennale. Il saldo è erogato sulla base della verifica dell’attività svolta nell’anno precedente e dei risultati conseguiti in rapporto agli obiettivi indicati nella convenzione.

 

     Art. 19. (Sostegno dei soggetti di rilevante interesse regionale)

1. La Regione può concedere ai soggetti iscritti all’Albo regionale appositi contributi su programmi di attività, in misura non superiore al 75 per cento della spesa ammissibile, determinata sulla base del preventivo presentato con il programma stesso.

2. Con regolamento sono definiti i requisiti dei soggetti di rilevante interesse regionale, i parametri di valutazione dei programmi presentati, il procedimento di concessione ed erogazione dei contributi e le modalità di verifica della realizzazione degli interventi. Il regolamento è approvato previo parere della competente Commissione consiliare da esprimersi entro trenta giorni dalla richiesta.

 

     Art. 20. (Sostegno dei progetti d’interesse regionale)

1. La Regione sostiene finanziariamente iniziative artistico-culturali d’interesse regionale rientranti nelle finalità della presente legge proposte anche da soggetti non iscritti all’Albo regionale, sulla base di programmi che sono oggetto di apposite convenzioni.

2. Per l’individuazione degli obiettivi, dell’entità del contributo, dei parametri di valutazione e delle modalità di concessione ed erogazione, si applicano le norme di cui all’articolo 19, comma 2, in quanto compatibili.

 

     Art. 21. (Sostegno delle residenze multidisciplinari e distretti culturali)

1. La Regione sostiene con appositi contributi la realizzazione dei progetti previsti dall’articolo 9, comma 1, lettere a) e b), presentati, rispettivamente, dagli enti locali per le residenze multidisciplinari e dai soggetti capofila per gli accordi di distretto. L’ammontare dei contributi non supera il 70 per cento della spesa ammissibile.

2. Sono ammissibili a contributo i progetti per il miglioramento della dotazione strutturale, degli spazi e delle attrezzature tecniche a disposizione dei soggetti che operano all’interno delle residenze multidisciplinari o che partecipano agli accordi di distretto.

3. Con regolamento sono definiti i requisiti per l’ammissione ai contributi e le tipologie d’investimento, in relazione alle dimensioni delle residenze multidisciplinari e dei distretti culturali, al numero e alle caratteristiche degli organismi culturali e di spettacolo coinvolti e alle dimensioni del bacino di utenza.

 

     Art. 22. (Sostegno degli investimenti strutturali)

1. Nell’ambito degli interventi di cui all’articolo 4, comma 1, lettera j), la Regione concede contributi a enti locali e a soggetti pubblici e privati iscritti all’Albo regionale, a sostegno degli investimenti per l’acquisto e la realizzazione d’interventi di rilevanza edilizia su edifici destinati alle attività di spettacolo, nonchè per la dotazione di attrezzature e impianti tecnici e per la loro innovazione tecnologica. E’ assicurata priorità agli interventi di adeguamento delle strutture alla normativa sulla sicurezza, al completamento delle opere iniziate e al recupero degli edifici storici.

2. I contributi possono essere concessi in conto capitale fino al 70 per cento della spesa ammissibile e in conto interessi in forma attualizzata fino al 40 per cento del tasso applicato dall’istituto di credito concedente.

3. Nel rispetto degli obiettivi del documento di programmazione triennale per la cultura e per lo spettacolo, la Giunta regionale approva piani pluriennali d’intervento per gli investimenti strutturali con l’indicazione di criteri e priorità per la destinazione delle risorse.

4. Le domande di contributo sono corredate del piano finanziario che indica la copertura dell’investimento e di un dettagliato piano pluriennale di gestione economica dell’immobile oggetto dell’intervento.

 

     Art. 23. (Agevolazioni al credito d’esercizio)

1. Nell’ambito degli interventi di cui all’articolo 4, comma 1, lettere e), f) e g), e al fine di fronteggiare le esigenze di liquidità nella gestione delle attività artistiche, la Regione può adottare misure di sostegno al credito di esercizio, definite in rapporto alle esigenze specifiche degli enti pubblici e privati del settore con sede nel territorio regionale.

1 bis. Per le finalità previste al comma 1, la Regione è autorizzata a concedere agli organismi regionali primari di produzione teatrale e musicale sostenuti dal Fondo unico dello spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163 (Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo), nonchè agli organismi pubblici e privati che per il ruolo primario di servizio culturale svolto nel Friuli Venezia Giulia sono stati beneficiari di contributi regionali continuativi nell'ultimo triennio, la propria garanzia fideiussoria sui mutui che gli organismi medesimi assumono per il finanziamento dei rispettivi programmi di attività istituzionale con i propri enti tesorieri o con gli istituti di credito che ne curano in via esclusiva i rapporti bancari. I mutui ammessi alla garanzia regionale non devono superare complessivamente, per l'insieme degli organismi indicati, l'importo di 5 milioni di euro [5].

1 ter. La concessione delle garanzie di cui al comma 1 bis è autorizzata, su domanda dell'organismo interessato, con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle finanze di concerto con l'Assessore competente in materia di cultura. La domanda per la concessione della garanzia è corredata della deliberazione dei competenti organi esecutivi dell'organismo richiedente con cui è disposta l'assunzione del prestito, accompagnata dall'atto di adesione dell'istituto mutuante [6].

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione è autorizzata a concedere agli organismi primari dello spettacolo dal vivo anticipazioni di cassa sui contributi annuali che lo Stato eroga ai medesimi per lo svolgimento della loro attività.

3. Le anticipazioni di cui al comma 2, sono concesse in misura non superiore alla media dei contributi statali effettivamente assegnati nei due esercizi precedenti a quello di riferimento e sono erogate subordinatamente all’impegno formale del rimborso delle somme anticipate entro l’esercizio finanziario nel quale sono state concesse. La Giunta regionale può altresì disporre con propria deliberazione, su istanza motivata dell'organismo interessato, la proroga fino a un massimo di centottanta giorni del termine di rimborso delle somme anticipate [7].

4. Gli interventi di cui al presente articolo possono essere effettuati anche mediante l’intervento della società finanziaria partecipata dalla Regione, previa stipula di apposita convenzione.

5. Le modalità di attuazione degli interventi previsti dal presente articolo sono stabilite con regolamento.

 

     Art. 24. (Sostegno al reddito)

1. Nell’ambito degli interventi di cui all’articolo 4, comma 1, lettere e), f) e g), in considerazione delle particolari caratteristiche delle organizzazioni dello spettacolo dal vivo, del mercato del lavoro del settore e delle tipologie contrattuali in esso prevalenti e al fine di fronteggiare particolari eventi di crisi e di discontinuità nelle prestazioni lavorative che ricorrono nella gestione delle attività artistiche, gli organismi primari di spettacolo dal vivo possono accedere agli interventi integrativi di sostegno al reddito previsti dall’articolo 65 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l’occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), qualora costituiscano un ente bilaterale tra le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore dello spettacolo dal vivo.

2. Gli organismi primari dello spettacolo dal vivo, per il tramite dell’ente bilaterale, possono chiedere alla Regione gli interventi di cui al comma 1, in favore dei propri dipendenti a tempo indeterminato, nonchè dei lavoratori che abbiano operato presso tali organismi in regime ENPALS per un minimo di sessanta giornate lavorative nei dodici mesi precedenti la richiesta dell’intervento.

3. Agli interventi di cui al comma 1, possono essere ammessi anche singoli lavoratori che ne facciano richiesta alla Regione, per il tramite dell’ente bilaterale, purchè abbiano operato nel settore dello spettacolo dal vivo in regime ENPALS, nell’ambito del territorio regionale, per un minimo di sessanta giornate lavorative nei dodici mesi precedenti la richiesta dell’intervento.

4. Con regolamento sono definite le modalità di attuazione degli interventi previsti nel presente articolo.

 

TITOLO VI

NORME FINALI

 

     Art. 25. (Modifiche alla legge regionale 21/2006 )

1. Al fine di armonizzare le disposizioni riguardanti gli investimenti destinati a strutture per lo spettacolo, al comma 3 dell’articolo 3 della legge regionale 6 novembre 2006, n. 21 (Provvedimenti regionali per la promozione, la valorizzazione del patrimonio e della cultura cinematografica, per lo sviluppo delle produzioni audiovisive e per la localizzazione delle sale cinematografiche nel Friuli Venezia Giulia), le parole «fino al 50 per cento della spesa ammissibile» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 70 per cento della spesa ammissibile».

 

     Art. 26. (Norme transitorie)

1. Fino all’approvazione dell’elenco degli organismi primari dello spettacolo dal vivo di cui all’articolo 12, comma 2, sono riconosciuti quali organismi primari i soggetti espressamente individuati con specifica imputazione di spesa dal bilancio regionale 2008-2010 e dal POG per l’anno 2008, all’interno della unità di bilancio.

2. I procedimenti contributivi avviati prima dell’entrata in vigore dei regolamenti previsti dalla presente legge continuano a essere disciplinati dalla normativa previgente.

 

     Art. 27. (Abrogazioni)

1. Con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti previsti dalla presente legge, per le fattispecie di interventi corrispondenti, sono abrogate in particolare le seguenti disposizioni:

a) lettera a) del primo comma dell’articolo 2, articolo 7, primo comma dell’articolo 8, articoli 9 e 10, primo comma dell’articolo 11, e articolo 12 della legge regionale 68/1981;

b) lettere a), b), c) e d) del comma 5 dell’articolo 6 della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4 (Legge finanziaria 1999);

c) comma 16 dell’articolo 5 della legge regionale 18 luglio 2005, n. 15 (Assestamento del bilancio 2005 e del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 ai sensi dell’articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7);

d) commi 159 e 162 dell’articolo 6 della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007);

e) comma 13 dell’articolo 5 della legge regionale 20 agosto 2007, n. 22 (sostitutivo del comma 16 dell’articolo 5 della legge regionale 15/2005).

 

     Art. 28. (Norme finanziarie)

1. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all’articolo 7, con riferimento ai progetti organici di diffusione della cultura del teatro nella scuola, da realizzare con la collaborazione dell’Ente regionale teatrale, fanno carico all’unità di bilancio 5.2.1.1099 (Teatri-spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l’anno 2008.

2. Gli oneri derivanti dalle disposizioni dell’articolo 18 fanno carico all’unità di bilancio 5.2.1.1099 (Teatri-spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l’anno 2008.

3. Gli oneri derivanti dalle disposizioni dell’articolo 19 fanno carico all’unità di bilancio 5.2.1.1096 (Enti culturali-spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l’anno 2008.

4. Gli oneri derivanti dalle disposizioni dell’articolo 20 fanno carico all’unità di bilancio 5.2.1.1092 (Iniziative e manifestazioni di rilievo-spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l’anno 2008.

5. Gli oneri derivanti dalle disposizioni degli articoli 21 e 22 fanno carico all’unità di bilancio 5.2.2.1099 (Teatri-spese d’investimento) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l’anno 2008. La denominazione della unità di bilancio è così modificata: «Teatri, residenze multidisciplinari e distretti culturali-spese d’investimento».

6. Gli oneri derivanti dalle disposizioni dell’articolo 23 fanno carico all’unità di bilancio 12.2.4.3480 (Altre partite di giro) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l’anno 2008.

7. Le entrate derivanti dai rimborsi delle anticipazioni di cui al comma 23, comma 2, sono accertate e riscosse sull’unità di bilancio 6.3.261 dello stato di previsione dell’entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l’anno 2008.

8. Gli eventuali oneri derivanti dalle disposizioni dell’articolo 24 fanno carico all’unità di bilancio 8.5.1.1146 (Politiche attive e tutela–spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l’anno 2008.

9. Gli oneri connessi al funzionamento degli organismi previsti dall’articolo 16 e dall’articolo 17 fanno carico all’unità di bilancio 10.1.1.1163 (Studi ricerche-spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l’anno 2008.

10. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all’articolo 3, comma 3, della legge regionale 21/2006, come modificato dall’articolo 25, comma 1, continuano a far carico alle unità di bilancio 5.2.2.1094 e 5.3.2.1106 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l’anno 2008.


[1] Abrogata dall'art. 38 della L.R. 11 agosto 2014, n. 16, a eccezione dell'art. 23.

[2] Comma così sostituito dall'art. 7 della L.R. 23 luglio 2009, n. 12.

[3] Comma così sostituito dall'art. 7 della L.R. 23 luglio 2009, n. 12.

[4] Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 23 luglio 2009, n. 12.

[5] Comma inserito dall'art. 6 della L.R. 30 dicembre 2009, n. 24.

[6] Comma inserito dall'art. 6 della L.R. 30 dicembre 2009, n. 24.

[7] Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 30 dicembre 2009, n. 24.