§ 5.7.106 – L.R. 6 novembre 2006, n. 21.
Provvedimenti regionali per la promozione, la valorizzazione del patrimonio e della cultura cinematografica, per lo sviluppo delle produzioni [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.7 istituzioni ed attività culturali
Data:06/11/2006
Numero:21


Sommario
Art. 1.  (Finalità e obiettivi).
Art. 2.  (Manifestazioni cinematografiche di interesse nazionale e internazionale).
Art. 3.  (Circuito regionale del cinema di qualità).
Art. 4.  (Sostegno degli enti di cultura cinematografica).
Art. 5.  (Commissione regionale per il cinema e l’audiovisivo).
Art. 6.  (Cineteca regionale).
Art. 7.  (Rete di mediateche pubbliche).
Art. 8.  (Didattica del linguaggio audiovisivo e cinematografico).
Art. 9.  (Film Commission e sostegno alla realizzazione di film)
Art. 9 bis.  (Associazione Fondo per l'Audiovisivo del Friuli Venezia Giulia)
Art. 10.  (Valorizzazione del territorio regionale attraverso la realizzazione di film)
Art. 11.  (Sostegno alle attività di produzione audiovisiva regionale)
Art. 12.  (Comitato tecnico)
Art. 13.  (Piano regionale delle sale cinematografiche).
Art. 14.  (Autorizzazione).
Art. 15.  (Nucleo tecnico regionale).
Art. 16.  (Norme finanziarie).
Art. 17.  (Abrogazioni).
Art. 18.  (Modifiche alle leggi regionali 68/1981 e 4/1999).
Art. 19.  (Norme transitorie e finali).


§ 5.7.106 – L.R. 6 novembre 2006, n. 21.

Provvedimenti regionali per la promozione, la valorizzazione del patrimonio e della cultura cinematografica, per lo sviluppo delle produzioni audiovisive e per la localizzazione delle sale cinematografiche nel Friuli Venezia Giulia.

(B.U. 8 novembre 2006, n. 45).

 

Capo I

Disposizioni generali

 

Art. 1. (Finalità e obiettivi).

     1. Con la presente legge la Regione, nel quadro delle proprie funzioni di promozione e organizzazione delle attività culturali e di valorizzazione e conservazione dei beni culturali, definisce principi e indirizzi generali per la programmazione degli interventi a favore del cinema e delle attività di produzione cinematografica e audiovisiva, nel perseguimento dei seguenti obiettivi:

     a) [diffusione e sostegno dell’attività di promozione cinematografica e della conoscenza delle opere della storia della cinematografia quale forma di espressione artistica e culturale e quale strumento di comunicazione sociale che concorre in modo rilevante all’educazione delle giovani generazioni e alla crescita civile della comunità, nonché allo sviluppo di relazioni culturali e di cooperazione della società regionale con i paesi vicini e in ambito internazionale] [1];

     b) [raccolta e conservazione dei beni appartenenti al patrimonio cinematografico e audiovisivo di interesse artistico, storico e documentario, nonché qualificazione dei servizi per la fruizione pubblica, avuto riguardo anche alla funzione di supporto alle attività educative e didattiche in ambito scolastico, universitario e nelle attività di formazione e autoformazione] [2];

     c) promozione e sostegno dell’attività di produzione cinematografica e audiovisiva nel territorio del Friuli Venezia Giulia, quale fattore rilevante per la valorizzazione economica delle risorse culturali e ambientali della regione, per lo sviluppo di attività innovative nel tessuto imprenditoriale locale, per la crescita e la qualificazione tecnica e professionale degli operatori del settore e il sostegno dell’occupazione in comparti tecnologicamente avanzati;

     d) promozione, sviluppo e razionale distribuzione dei luoghi e delle strutture adibiti allo spettacolo cinematografico, sostegno alla loro innovazione tecnologica e garanzia di una equilibrata diffusione nel territorio, con particolare attenzione alle necessità dei centri storici, delle aree urbane e svantaggiate, nonché all’esigenza di garantire allo spettatore una diversificata e qualificata offerta di opere cinematografiche.

 

Capo II [3]

Promozione del cinema di qualità

 

     Art. 2. (Manifestazioni cinematografiche di interesse nazionale e internazionale).

     1. La Regione riconosce quali manifestazioni di preminente interesse per la vita culturale e per la promozione della crescita sociale, economica e turistica del Friuli Venezia Giulia, i festival, le rassegne, i premi di carattere nazionale e internazionale che si svolgono stabilmente nel proprio territorio.

     2. Le manifestazioni di cui al comma 1 sono individuate dalla Giunta regionale, sentito il parere della Commissione regionale per il cinema e l’audiovisivo e tenuto conto delle linee guida di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a).

     3. Per il sostegno alle manifestazioni di cui al comma 1, organizzate da enti senza fine di lucro, operanti nella regione da almeno tre anni, l'Amministrazione regionale interviene con appositi finanziamenti, di entità commisurata alle dimensioni, alla durata e alla rilevanza culturale ed economica delle iniziative stesse [4].

     4. I finanziamenti sono subordinati alla collaborazione degli enti beneficiari con la Regione nell’ambito delle iniziative da essa avviate per la promozione coordinata di iniziative culturali, turistiche ed economiche che si svolgono nel suo territorio. Gli enti danno adeguata evidenza del sostegno ricevuto dalla Regione nelle manifestazioni culturali di cui al comma 1.

 

     Art. 3. (Circuito regionale del cinema di qualità).

     1. La Regione riconosce nella diffusione del cinema di qualità un importante elemento di promozione e di crescita culturale, sociale ed economica delle comunità locali.

     2. Per favorire e promuovere lo sviluppo di un circuito regionale del cinema di qualità, l’Amministrazione regionale è autorizzata a concorrere con appositi contributi finanziari alla realizzazione di progetti qualificati, con articolazione stagionale, annuale o pluriennale, proposti da enti culturali stabilmente operanti nel Friuli Venezia Giulia finalizzati alla circolazione e al coordinamento in ambiti territoriali di livello sovraprovinciale di rassegne e retrospettive dedicate ad autori, temi e generi cinematografici di particolare valore storico, artistico e culturale. Tra le iniziative da promuovere sono comprese quelle finalizzate ad avvicinare allo spettacolo cinematografico il mondo della scuola. La concessione del finanziamento è disposta previa valutazione e parere della Commissione regionale per il cinema e l’audiovisivo, in osservanza delle disposizioni del regolamento di cui al comma 5.

     3. Per le finalità di cui al comma 1 e per favorire il rinnovamento e l’adeguamento tecnologico delle sale cinematografiche, l’Amministrazione regionale dispone, previo parere della Commissione regionale per il cinema e l’audiovisivo, la concessione di contributi straordinari una tantum agli organismi gestori, per il miglioramento della dotazione strutturale e l’acquisto di attrezzature tecniche, fino al 50 per cento della spesa ammissibile [5].

     3 bis. I contributi di cui al comma 3 sono concessi nel rispetto della regola de minimis ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore "de minimis" [6].

     4. Al fine di sostenere e qualificare la funzione dell’esercizio cinematografico quale elemento importante per la qualità sociale delle città e del territorio, l’Amministrazione regionale concede, previo parere della Commissione regionale per il cinema e l’audiovisivo, contributi per le spese di promozione e valorizzazione dell’attività delle sale situate nei centri storici, nelle aree montane e svantaggiate del Friuli Venezia Giulia [7].

     5. Con regolamento, da emanarsi, previo parere della Commissione consiliare competente in materia di cultura, sono individuati i requisiti soggettivi e oggettivi per l’ammissione ai finanziamenti e la procedura valutativa.

 

     Art. 4. (Sostegno degli enti di cultura cinematografica).

     1. Per favorire la promozione delle iniziative di cultura cinematografica, l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a enti di cultura cinematografica, senza fini di lucro, contributi per favorire la valorizzazione del cinema come momento di promozione culturale.

     2. Il riconoscimento di ente di cultura cinematografica di interesse regionale avviene sentita la Commissione regionale per il cinema e l’audiovisivo e tenuto conto del regolamento di cui al comma 3 [8].

     3. Con regolamento da emanarsi, previo parere della Commissione consiliare competente in materia di cultura, sono individuati i requisiti soggettivi e oggettivi per il riconoscimento di ente di cultura cinematografica d’interesse regionale, per l’ammissione al finanziamento, i criteri di priorità nella concessione dei contributi, la possibilità di destinare parte dei contributi alle spese di funzionamento dell’ente, nonché le modalità di applicazione della procedura valutativa.

 

     Art. 5. (Commissione regionale per il cinema e l’audiovisivo).

     1. La Commissione regionale per il cinema e l’audiovisivo, istituita presso la Direzione centrale competente in materia di cultura, svolge le seguenti funzioni:

     a) predispone le linee guida di attività cinematografica, anche tenendo conto degli indirizzi espressi in materia dal Ministero per i beni e le attività culturali e dall’Associazione Festival Italiani di Cinema (AFIC);

     b) formula il parere di cui all’articolo 2, comma 2;

     c) valuta ed esprime parere sui progetti predisposti dagli enti culturali al fine di favorire lo sviluppo dei circuito regionale del cinema di qualità di cui all’articolo 3, comma 2;

     d) [formula il parere sulla concessione dei contributi di cui all’articolo 3, commi 3 e 4, e sulle iniziative di sostegno agli enti di cultura cinematografica ai sensi dell’articolo 4] [9];

     e) esprime il parere sul regolamento previsto dall’articolo 7, comma 2, per l’accreditamento dei centri che si qualificano come mediateca di sistema.

     2. La Commissione è composta da:

     a) quattro esperti indicati dalle associazioni di cultura cinematografica definite al comma 3, in rappresentanza delle rispettive aree provinciali;

     b) un esperto indicato dalla Cineteca del Friuli;

     c) un rappresentante regionale dell’Associazione Videoteche e Mediateche Italiane;

     d) quattro esperti individuati fra docenti e ricercatori nelle discipline attinenti il linguaggio audiovisivo e la storia del cinema delle Università della Regione, in rappresentanza delle diverse sedi territoriali;

     e) un rappresentante della Direzione centrale competente in materia di cultura;

     f) un rappresentante delle associazioni di cultura cinematografica riconosciute di rilevanza primaria o di riferimento per le minoranze linguistiche sulla base della normativa vigente.

     3. Per associazioni di cultura cinematografica si intendono gli enti di cultura cinematografica d’interesse regionale, nonché gli enti e le istituzioni riconosciuti di rilevanza primaria o di riferimento per le minoranze linguistiche sulla base della normativa vigente.

     4. La Commissione è costituita con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, e resta in carica per la durata della legislatura. La Commissione si riunisce almeno due volte all’anno. Il trattamento dei componenti esterni è disciplinato dalla legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 (Disposizioni per gli organi collegiali operanti presso l’Amministrazione regionale), e successive modifiche.

 

Capo III [10]

Valorizzazione e conservazione del patrimonio cinematografico di interesse regionale

 

     Art. 6. (Cineteca regionale).

     1. In armonia con le disposizioni dell’articolo 5 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), la Regione promuove e concorre direttamente alla realizzazione dell’attività di conservazione e di valorizzazione dei beni del patrimonio cinematografico e audiovisivo presente nel proprio territorio o di particolare interesse per il Friuli Venezia Giulia.

     2. Per le finalità del comma 1 la Regione riconosce all’Associazione Cineteca del Friuli, quale organismo in possesso dei requisiti di alta qualificazione scientifica e culturale in materia cinetecaria, la funzione di polo di riferimento regionale per le attività di ricerca, raccolta, catalogazione, studio, conservazione, valorizzazione e deposito legale, ai sensi dell’articolo 26, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 2006, n. 252 (Regolamento recante norme in materia di deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all’uso pubblico), e successive modifiche, del patrimonio filmico e audiovisivo del Friuli Venezia Giulia e ne sostiene l’attività istituzionale e di servizio pubblico, mediante specifici finanziamenti da utilizzare secondo gli indirizzi definiti in un’apposita convenzione.

     3. La convenzione di cui al comma 2, di durata quinquennale, rinnovabile, per garantire il conseguimento delle finalità di servizio pubblico della sua attività:

     a) individua forme e modalità per l’indirizzo scientifico, per la programmazione e la verifica annuale delle attività;

     b) definisce le modalità dell’eventuale collaborazione fra la Cineteca del Friuli, il Laboratorio di restauro dei film dell’Università di Udine, sede di Gorizia, e il Centro regionale per la catalogazione e il restauro, nel quadro delle politiche regionali di valorizzazione dei beni culturali.

     4. Copia delle opere realizzate con i benefici della presente legge è depositata obbligatoriamente entro un anno dalla presentazione in pubblico, almeno su supporto digitale, presso la Cineteca del Friuli, con diritto d’uso per scopi non commerciali.

 

     Art. 7. (Rete di mediateche pubbliche).

     1. Nell’ambito delle finalità di cui agli articoli 1 e 6, la Regione promuove la costituzione e lo sviluppo nel territorio di un sistema regionale di mediateche pubbliche operanti almeno a livello provinciale quali organismi qualificati e tecnologicamente adeguati per la gestione di servizi per:

     a) l’accesso alle opere e ai documenti audiovisivi da parte delle istituzioni scolastiche, universitarie e di tutti i cittadini, nel rispetto delle disposizioni previste dalla legge 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio) e successive modifiche;

     b) la diffusione della cultura e del linguaggio cinematografico e audiovisivo;

     c) la promozione della documentazione audiovisiva e multimediale del territorio;

     d) la conservazione, digitalizzazione e catalogazione del patrimonio audiovisivo, in collaborazione con il Centro regionale per la catalogazione e il restauro e con la Cineteca del Friuli, anche al fine di garantire standard di gestione del patrimonio cinematografico e audiovisivo che tengano conto in particolare degli specifici regolamenti della Federazione Internazionale degli Archivi dei Film (FIAF).

     2. Con regolamento regionale, emanato previo parere della Commissione regionale per il cinema e l’audiovisivo, sono definiti i criteri per l’accreditamento di centri che si qualificano come mediateca di sistema, operanti a livello almeno provinciale presso enti pubblici o privati senza fine di lucro e per il loro sostegno mediante la concessione di contributi per il funzionamento e l’acquisto di beni necessari allo svolgimento delle attività istituzionali.

 

     Art. 8. (Didattica del linguaggio audiovisivo e cinematografico).

     1. La Regione promuove la ricerca e l’innovazione per la diffusione e lo sviluppo della didattica del linguaggio cinematografico e audiovisivo, nel quadro delle sperimentazioni avviate a livello nazionale dal Ministro dell’istruzione e dal Ministro dell’università e della ricerca, mediante specifici interventi a favore delle programmazioni didattiche, curricolari ed extracurricolari, delle istituzioni scolastiche autonome di ogni ordine e grado, nell’ambito della più ampia azione regionale a sostegno dell’autonomia scolastica e formativa.

     2. Al fine di sostenere l’offerta coordinata di strumenti a supporto dello sviluppo della didattica del linguaggio cinematografico e audiovisivo nel sistema scolastico, la Giunta regionale adotta, sulla base degli indirizzi a tal fine definiti dalla Commissione di cui all’articolo 5, sentito l’Ufficio scolastico regionale, apposite Linee guida per la didattica del linguaggio cinematografico, da assumere a riferimento per la programmazione degli interventi regionali di orientamento e sostegno dei progetti formulati in materia dalle scuole di diverso ordine e grado, nonchè per l’individuazione dei connotati e dei requisiti essenziali dei soggetti qualificati a collaborare con le istituzioni scolastiche nella realizzazione dei progetti stessi [11].

     3. Agli interventi regionali di cui al comma 2 sono riservate, nell’ambito dei Piani annuali di sostegno allo sviluppo dell’offerta didattica delle istituzioni scolastiche autonome, previsti dall’articolo 7, commi 8 e 9, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002), specifiche risorse il cui importo è determinato annualmente, sentita la Commissione di cui all’articolo 5 [12].

     4. Nell’ambito dell’azione promozionale prevista per le finalità del presente articolo, è altresì autorizzata la concessione di contributi disciplinati da specifico regolamento per la realizzazione di pubblicazioni, opere comunque edite su qualsiasi supporto e di studi inerenti il cinema e il mondo dell’audiovisivo con particolare riguardo per la storia e gli autori del Friuli Venezia Giulia.

 

Capo IV

Sostegno alla produzione audiovisiva nel Friuli Venezia Giulia

 

     Art. 9. (Film Commission e sostegno alla realizzazione di film) [13]

     1. Al fine di valorizzare il territorio regionale attraverso la realizzazione di opere cinematografiche, audiovisive e assimilate, l'Amministrazione regionale riconosce PromoTurismoFVG quale Film Commission regionale e sostiene l'attrazione nel territorio di produzioni cinematografiche e televisive che favoriscono l'occupazione e lo sviluppo dell'economia turistica.

     2. Per le finalità del comma 1, l'Amministrazione regionale assegna a PromoTurismoFVG un apposito stanziamento denominato Film Fund destinato:

     a) all'attuazione di iniziative dirette a promuovere il territorio regionale quale sede per la realizzazione di film;

     b) al finanziamento delle spese aventi a oggetto la prestazione di servizi a soggetti pubblici e privati che realizzano film nel territorio regionale;

     c) alla partecipazione a iniziative di promozione dei film realizzati nella regione.

     3. PromoTurismoFVG presenta annualmente alla Direzione centrale competente in materia di cultura e alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive una relazione sulle attività di finanziamento svolte evidenziando i risultati ottenuti in relazione alle finalità di cui al comma 1.

     4. Con regolamento regionale sono disciplinati le modalità e i criteri per la concessione di contributi per il finanziamento delle iniziative di cui al comma 2, nonché la composizione e il funzionamento di un comitato tecnico interno all'Amministrazione regionale cui compete l'analisi e la valutazione delle iniziative finanziate.

 

     Art. 9 bis. (Associazione Fondo per l'Audiovisivo del Friuli Venezia Giulia) [14]

     1. L'Amministrazione regionale, per sostenere le attività di produzione audiovisiva regionale e sviluppare la cultura cinematografica del territorio, è autorizzata sulla base di apposita convenzione di durata quinquennale a destinare specifici finanziamenti all'Associazione Fondo per l'Audiovisivo del Friuli Venezia Giulia, riconoscendo l'attività svolta da tale soggetto come servizio pubblico per il sostegno delle produzioni audiovisive regionali [15].

     2. L'Associazione Fondo per l'Audiovisivo del Friuli Venezia Giulia presenta annualmente alla Direzione centrale competente in materia di cultura e alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive una relazione sulle attività di finanziamento svolte ai sensi dell'articolo 11, evidenziando i risultati ottenuti rispetto alle finalità previste dal medesimo articolo.

 

     Art. 10. (Valorizzazione del territorio regionale attraverso la realizzazione di film) [16]

     1. Per le finalità di cui all'articolo 9, comma 1, la Turismo FVG sostiene la realizzazione di film che valorizzino il territorio regionale, destinando i finanziamenti, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di stato:

a) all'attuazione di iniziative dirette a promuovere il territorio regionale quale sede per la realizzazione di film;

b) al finanziamento delle spese aventi a oggetto la prestazione di servizi a soggetti pubblici e privati che realizzano film nel territorio regionale;

c) alla partecipazione a iniziative di promozione dei film realizzati nella regione.

 

     Art. 11. (Sostegno alle attività di produzione audiovisiva regionale) [17]

     1. Allo scopo di favorire la crescita delle imprese del territorio che operano nel settore della produzione audiovisiva, anche contribuendo alla qualificazione delle relative risorse professionali e in un'ottica di razionalizzazione degli interventi della Regione in questo settore, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere specifici finanziamenti per la realizzazione delle seguenti opere audiovisive:

a) opere da realizzare nei formati considerati a maggiore vocazione regionale, quali cortometraggi, documentari e film di animazione;

b) opere che sviluppano tematiche legate al territorio;

c) opere che valorizzano, con l'uso delle corrispondenti lingue, le minoranze linguistiche storiche presenti nel territorio della regione di cui alla legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche);

d) opere di particolare interesse e rilevanza per il Friuli Venezia Giulia tali da suscitare attenzione in ambito nazionale e internazionale [18].

     2. Nell'ambito delle attività indicate al comma 1, con specifico riferimento al sostegno delle fasi di sviluppo del progetto, di preproduzione e di distribuzione, l'Amministrazione regionale concede a soggetti operanti in Friuli Venezia Giulia contributi fino alla misura massima del 50 per cento della spesa ammissibile, a sollievo dei costi per:

a) attività di ideazione e di progettazione del prodotto audiovisivo;

b) oneri di produzione finalizzati a rendere l'opera competitiva nei mercati nazionali e internazionali;

c) promozione e marketing delle opere realizzate e loro circuitazione nei festival, nelle rassegne e nei premi dedicati al settore;

d) partecipazione a corsi di formazione delle professionalità del settore, con particolare riguardo a quelle di sceneggiatore, regista, produttore esecutivo, montatore, operatore di ripresa e tecnico del suono.

     2 bis. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione assume iniziative con la sede regionale Rai per il Friuli Venezia Giulia e con le emittenti televisive locali perché valorizzino nella propria programmazione le opere prodotte dalle imprese del territorio che operano nel settore audiovisivo [19].

     3. Possono essere concessi a professionisti del settore dell'audiovisivo residenti in regione contributi a titolo di borsa di studio per la partecipazione, in Italia e all'estero, a iniziative formative d'eccellenza nelle discipline creative, tecniche, gestionali e amministrative, tipiche del settore audiovisivo e cinematografico.

     4. I criteri e le modalità per la concessione e per l'erogazione dei finanziamenti di cui ai commi 1, 2 e 3, nonchè per il funzionamento del Comitato di cui all'articolo 12, sono definiti con regolamento regionale, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di stato.

 

     Art. 11. (Sostegno alle attività di produzione audiovisiva regionale) [20]

1. Allo scopo di favorire la crescita delle imprese del territorio che operano nel settore della produzione audiovisiva, anche in un'ottica di razionalizzazione degli interventi della Regione in questo settore, nonchè di contribuire alla qualificazione delle relative risorse professionali, l'Amministrazione regionale promuove la realizzazione delle seguenti opere audiovisive:

a) opere da realizzare nei formati considerati a maggiore vocazione regionale, quali cortometraggi, documentari e film di animazione;

b) opere che sviluppano tematiche legate al territorio;

c) opere che valorizzano, con l'uso delle corrispondenti lingue, le minoranze linguistiche storiche presenti nel territorio della regione di cui alla legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche);

d) opere di particolare interesse e rilevanza per il Friuli Venezia Giulia tali da suscitare attenzione in ambito nazionale e internazionale.

2. Nell'ambito delle attività indicate al comma 1, con specifico riferimento al sostegno delle fasi di sviluppo del progetto, di preproduzione e di distribuzione, l'Amministrazione regionale tramite l'Associazione Fondo per l'Audiovisivo del Friuli Venezia Giulia concede a soggetti operanti in Friuli Venezia Giulia, contributi fino alla misura massima del 50 per cento della spesa ammissibile, a sollievo dei costi per:

a) attività di ideazione e di progettazione del prodotto audiovisivo;

b) oneri di produzione finalizzati a rendere l'opera competitiva nei mercati nazionali e internazionali;

c) promozione e marketing delle opere realizzate e loro circuitazione nei festival, nelle rassegne e nei premi dedicati al settore;

d) partecipazione a corsi di formazione delle professionalità del settore, con particolare riguardo a quelle di sceneggiatore, regista, produttore esecutivo, montatore, operatore di ripresa e tecnico del suono.

3. Possono essere concessi a professionisti del settore dell'audiovisivo residenti in Regione contributi a titolo di borsa di studio per la partecipazione, in Italia e all'estero, a iniziative formative d'eccellenza nelle discipline creative, tecniche, gestionali e amministrative, tipiche del settore audiovisivo e cinematografico.

4. Per la realizzazione degli interventi di cui ai commi 2 e 3 l'Amministrazione regionale destina all'Associazione Fondo per l'Audiovisivo del Friuli Venezia Giulia uno specifico stanziamento denominato Fondo regionale per l'audiovisivo. In questo ambito l'Associazione Fondo per l'Audiovisivo del Friuli Venezia Giulia assolve ai compiti di:

a) coordinare le procedure per l'istruttoria, la valutazione e la selezione dei progetti;

b) monitorare l'iter e i risultati dei finanziamenti del Fondo regionale per l'audiovisivo;

c) promuovere e sostenere la formazione professionale;

d) svolgere la funzione di sportello del cinema per le informazioni necessarie all'accesso dei finanziamenti regionali, nazionali ed europei.

5. La Regione è autorizzata a disporre specifici finanziamenti per le spese connesse allo svolgimento dell'attività istituzionale dell'Associazione Fondo per l'Audiovisivo del Friuli Venezia Giulia.

6. I criteri e le modalità per la gestione degli interventi e per la concessione e per l'erogazione dei finanziamenti di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, nonchè per il funzionamento del Comitato di cui all'articolo 12, sono definiti con regolamento regionale [21].

 

     Art. 12. (Comitato tecnico) [22]

     1. Al Comitato tecnico compete l'analisi e la valutazione della qualità e originalità dei contenuti delle iniziative proposte e dei requisiti di fattibilità dei progetti presentati ai sensi dell'articolo 11, nonché la scelta dei progetti e delle iniziative da ammettere ai contributi e ai finanziamenti del Fondo indicato all'articolo 11, comma 4.

     2. Il Comitato, nominato dal Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell'Assessore competente in materia di attività produttive di concerto con l'Assessore alla cultura, è composto:

a) dal Presidente dell'Associazione Fondo per l'Audiovisivo del Friuli Venezia Giulia o da un suo delegato;

b) da quattro esperti di qualificate competenze artistiche e tecniche nel settore dell'audiovisivo.

     3. La composizione del Comitato assicura un'equilibrata presenza delle diverse professionalità e garantisce la presenza di almeno un rappresentante delle minoranze linguistiche di cui alla legge 482/1999 .

     4. Il Comitato rimane in carica per la durata della legislatura. I componenti possono essere riconfermati.

     5. Con la deliberazione di cui al comma 2 è individuato il componente che assume le funzioni di Presidente del Comitato. Le funzioni di segretario del Comitato sono svolte da un funzionario della Direzione centrale competente in materia di attività produttive.

     6. L'ammontare del gettone di presenza spettante ai componenti del Comitato, il trattamento di missione e il rimborso spese saranno nella misura prevista dalla normativa regionale in materia di funzionamento di organismi collegiali. Gli oneri derivanti saranno a carico dell'Associazione Fondo per l'Audiovisivo, rientrando tra i compiti previsti al punto a) del comma 4 dell'articolo 11.

 

Capo V

Localizzazione e apertura delle sale cinematografiche

 

     Art. 13. (Piano regionale delle sale cinematografiche).

     1. La Regione approva il Piano regionale delle sale cinematografiche che nel perseguire le finalità di cui all’articolo 1, comma 1, lettera d) determina:

     a) il rapporto tra popolazione e numero dei posti delle sale a livello provinciale e regionale;

     b) i criteri per la localizzazione delle aree destinate a proiezioni cinematografiche;

     c) la dimensione, la qualità e la completezza dell’offerta nel bacino di utenza;

     d) le caratteristiche della viabilità e del traffico e dei parcheggi delle aree da destinate alle proiezioni cinematografiche;

     e) il livello degli impianti, delle attrezzature e degli strumenti tecnologici necessari;

     f) i termini entro i quali il Nucleo tecnico regionale esprime il parere di cui all’articolo 14, comma 2;

     g) le ipotesi di decadenza o sospensione della autorizzazione di cui all’articolo 14, le condizioni di rilascio e i termini di efficacia;

     h) le eventuali ipotesi di deroga alla procedura di autorizzazione di cui all’articolo 14 e i criteri di semplificazione delle procedure di autorizzazione per luoghi di proiezioni con un limitato numero di posti, per i cinecircoli, per i cinestudi e per altri spazi a carattere associativo;

     i) le eventuali ipotesi di competenza regionale al rilascio dell’autorizzazione, definendone la procedura di autorizzazione;

     j) il periodo massimo di apertura delle arene cinematografiche.

     2. Il Piano regionale delle sale cinematografiche è approvato con decreto del Presidente della Regione, previo parere della Conferenza delle autonomie locali di cui alla legge regionale 9 gennaio 2006 n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia), tenendo conto dei seguenti criteri:

     a) centralità dello spettatore che possa contare su una rete di sale efficiente e diversificata sul territorio;

     b) favorire una fruizione diversificata delle opere cinematografiche, avuto riguardo al contesto sociale, ambientale e infrastrutturale;

     c) assicurare la priorità dei trasferimenti delle sale e arene esistenti nello stesso territorio provinciale, nel rispetto dei parametri di cui alle lettere a) e b) del comma 1;

     d) valorizzare la funzione sociale dell’esercizio cinematografico;

     e) favorire la localizzazione delle sale cinematografiche nei centri storici, nelle aree urbane e svantaggiate;

     f) coordinare lo sviluppo delle aree destinate alle proiezioni cinematografiche con la normativa in materia di Piano territoriale regionale;

     g) favorire un equilibrato sviluppo delle diverse tipologie di esercizio assicurando il rispetto del principio della libera concorrenza;

     h) promuovere l’innovazione tecnologica con particolare riferimento all’introduzione di sistemi di trasmissione digitale;

     i) garantire lo spazio destinato alle proiezioni riservate ai cinecircoli riconosciuti ai sensi dell’articolo 18 del decreto legislativo 28/2004, in conformità alla normativa sulla sicurezza;

     j) attuare il principio di sussidiarietà e la semplificazione dei procedimenti.

     3. Il Piano è modificato sulla base dei dati acquisiti dal sistema informativo della rete distributiva e di monitoraggio, posto in essere dalla Direzione centrale competente in materia di cultura, sulla base delle comunicazioni di cui all’articolo 14, comma 4, e delle altre informazioni acquisite dalla SIAE e dall’AGIS, che sono oggetto della relazione annuale delle tendenze e dell’andamento dei consumi cinematografici, da trasmettersi al Presidente della Regione e al Nucleo tecnico regionale.

 

     Art. 14. (Autorizzazione).

     1. I Comuni rilasciano le autorizzazioni per gli interventi di realizzazione, trasformazione di immobili o aree da destinare a proiezioni cinematografiche, nonché per la ristrutturazione e per l’ampliamento di sale e arene già in attività.

     2. L’autorizzazione è rilasciata in osservanza delle indicazioni del Piano regionale delle sale cinematografiche e tenendo conto dei criteri di cui all’articolo 13, comma 2, e previo parere del Nucleo tecnico regionale.

     3. I Comuni determinano con proprio regolamento il procedimento per il rilascio della autorizzazione, che tenga conto del rispetto delle normative vigenti in materia di igiene e sicurezza, accesso delle persone disabili, tutela dell’ambiente, dei beni culturali e del paesaggio e di urbanistica.

     4. I Comuni comunicano alla Direzione centrale competente in materia di cultura le autorizzazioni rilasciate ai sensi del comma 1 e gli eventuali ulteriori provvedimenti di modifica e cessazione di efficacia delle autorizzazioni stesse.

 

     Art. 15. (Nucleo tecnico regionale). [23]

     1. La Regione costituisce, presso la Direzione centrale competente in materia di cultura, il Nucleo tecnico regionale per la predisposizione del Piano regionale delle sale cinematografiche e per il rilascio dei pareri di cui all’articolo 14, comma 2.

     2. Il Nucleo tecnico regionale è nominato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, resta in carica per tre anni ed è composto da:

     a) un rappresentante della Direzione centrale competente in materia di cultura;

     b) un rappresentante della Direzione centrale competente in materia di pianificazione territoriale;

     c) un rappresentante della Direzione centrale competente in materia di attività produttive;

     d) un rappresentante dell’ANCI;

     e) un rappresentante dell’UPI;

     f) un rappresentante dell’AGIS-ANEC delegazione regionale;

     g) un rappresentante delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della regione.

     3. Il Presidente della Regione nel decreto di cui al comma 2 individua le modalità di funzionamento del Nucleo tecnico regionale. Le funzioni di segreteria spettano a un dipendente della Direzione centrale competente in materia di cultura.

     4. Il trattamento dei componenti esterni del Nucleo tecnico regionale è disciplinato dalle disposizioni della legge regionale 63/1982, e successive modifiche.

 

Capo V

Disposizioni finanziarie e norme finali

 

     Art. 16. (Norme finanziarie).

     1. Per le finalità previste dall’articolo 2, comma 3, è autorizzata la spesa complessiva di 3.400.000 euro suddivisa in ragione di 1.700.000 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008 a carico dell’unità previsionale di base 8.3.300.1.291 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 con riferimento al capitolo 5426 (1.1.162.2.06.06) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla Rubrica n. 300 - Servizio n. 194 - Attività culturali - spese correnti - con la denominazione “Finanziamenti agli enti senza fine di lucro che curano l’organizzazione di manifestazioni cinematografiche di interesse nazionale e internazionale per il sostegno dell’attività istituzionale”.

     2. Per le finalità previste dall’articolo 3, comma 2, è autorizzata la spesa complessiva di 370.000 euro suddivisa in ragione di 185.000 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008 a carico dell’unità previsionale di base 8.3.300.1.291 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 con riferimento al capitolo 5427 (1.1.162.2.06.06) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla Rubrica n. 300 - Servizio n. 194 - Attività culturali - spese correnti - con la denominazione “Contributi ad enti culturali stabilmente operanti nel Friuli Venezia Giulia per favorire il circuito regionale del cinema di qualità”.

     3. Per le finalità previste dall’articolo 3, comma 3, all’unità previsionale di base 8.2.300.2.281 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 è istituito “per memoria” a decorrere dall’anno 2007 il capitolo 5428 (1.1.242.3.06.06) nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla Rubrica n. 300 - Servizio n. 194 - Attività culturali - spese di investimento - con la denominazione “Contributo straordinario agli organismi gestori delle sale cinematografiche riconosciute d’essai ai sensi del D.Lgs. n. 28/2004, per la spesa sostenuta per il miglioramento della dotazione strutturale e l’acquisto di attrezzature tecniche”.

     4. Per le finalità previste dall’articolo 3, comma 4, all’unità previsionale di base 8.3.300.1.291 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 è istituito “per memoria” a decorrere dall’anno 2007 il capitolo 5429 (1.1.162.2.06.06) nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi – alla Rubrica n. 300 - Servizio n. 194 - Attività culturali - spese correnti - con la denominazione “Contributi per le spese di promozione e valorizzazione dell’attività delle sale cinematografiche situate nei centri urbani, nelle aree montane e svantaggiate del Friuli Venezia Giulia”.

     5. Per le finalità previste dall’articolo 4, comma 1, all’unità previsionale di base 8.3.300.1.291 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 è istituito “per memoria” a decorrere dall’anno 2007 il capitolo 5434 (1.1.162.2.06.06) nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi – alla Rubrica n. 300 - Servizio n. 194 - Attività culturali - spese correnti - con la denominazione “Contributi a enti di cultura cinematografica senza fini di lucro per favorire la valorizzazione del cinema come momento di promozione culturale”.

     6. Gli eventuali oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 5, comma 2, e articolo 15 fanno carico all’unità previsionale di base 52.2.300.1.549 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006 con riferimento al capitolo 9805 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     7. Per le finalità previste dall’articolo 6, è autorizzata la spesa complessiva di 370.000 euro suddivisa in ragione di 185.000 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008 a carico dell’unità previsionale di base 8.3.300.1.291 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 con riferimento al capitolo 5433 (1.1.162.2.06.06) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla Rubrica n. 300 - Servizio n. 194 - Attività culturali - con la denominazione “Finanziamento alla Associazione Cineteca del Friuli per l’attività istituzionale e di servizio pubblico”.

     8. Per le finalità previste dall’articolo 7, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 280.000 euro suddivisa in ragione di 140.000 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008 a carico dell’unità previsionale di base 8.2.300.1.283 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 con riferimento al capitolo 5431 (1.1.162.2.06.06) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla Rubrica n. 300 - Servizio n. 195 - Conservazione patrimonio culturale e gestione Centro regionale catalogazione e restauro beni culturali - spese correnti - con la denominazione “Contributi ad organismi senza fine di lucro per il funzionamento, la dotazione patrimoniale e tecnologica necessaria allo svolgimento dell’attività istituzionale per la costituzione e lo sviluppo nel territorio di un sistema regionale di mediatiche pubbliche”.

     9. Gli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 8, comma 3, fanno carico all’unità previsionale di base 8.1.300.2.268 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006 con riferimento al capitolo 5039 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     10. Per le finalità previste dall’articolo 8, comma 4, è autorizzata la spesa complessiva di 60.000 euro suddivisa in ragione di 30.000 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008 a carico dell’unità previsionale di base 8.3.300.1.291 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 con riferimento al capitolo 5432 (1.1.162.2.06.06) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla Rubrica n. 300 - Servizio n. 194 - Attività culturali - spese correnti - con la denominazione “Contributi per la realizzazione di pubblicazioni, opere comunque edite su qualsiasi supporto e di studi inerenti il cinema e il mondo dell’audiovisivo con particolare riguardo per la storia e gli autori del Friuli Venezia Giulia”.

     11. Gli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 9, comma 1, e dell’articolo 10, commi 2 e 3, fanno carico all’unità previsionale di base 14.3.360.1.1300 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006 con riferimento al capitolo 9198 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi la cui denominazione è sostituita con la seguente «Finanziamenti alla Associazione Friuli Venezia Giulia Film Commission per il sostegno della produzione cinematografica e audiovisiva, per le iniziative previste dal Film Fund e per le spese connesse allo svolgimento dell’attività istituzionale ».

     12. Gli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 11, comma 5, fanno carico all’unità previsionale di base 14.3.360.1.1300 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006 con riferimento al capitolo 9207 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     13. Gli eventuali oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 12, fanno carico all’unità previsionale di base 14.3.360.1.1111 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006 con riferimento al capitolo 9188 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     14. Gli eventuali oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 6, comma 5, lettera b), della legge regionale 4/1999 come modificata dall’articolo 18, comma 2, fanno carico all’unità previsionale di base 8.3.300.1.291 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006 con riferimento al capitolo 5400 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi nella cui denominazione le parole «del cinema,» sono soppresse.

     15. Gli eventuali oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 6, comma 5, lettera c), della legge regionale 4/1999 come modificata dall’articolo 18, comma 3, fanno carico all’unità previsionale di base 8.3.300.1.291 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006 con riferimento al capitolo 5401 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi nella cui denominazione le parole «, del cinema» sono soppresse.

     16. All’onere complessivo di 4.480.000 euro suddiviso in ragione di 2.240.000 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008 derivante dalle autorizzazioni di spesa disposte con i commi 1, 2, 6, 7 e 9, si fa fronte mediante storno dalle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi di seguito elencati e per gli importi a fianco di ciascuna indicati, intendendosi corrispondentemente ridotte le relative autorizzazioni di spesa:

     – UPB 8.3.300.1.291 capitolo 5400 - 560.000 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008;

     – UPB 8.3.300.1.291 capitolo 5406 - 370.000 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008;

     – UPB 8.3.300.1.291 capitolo 5408 - 295.000 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008;

     – UPB 8.3.300.1.291 capitolo 5410 - 475.000 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008;

     – UPB 8.3.300.1.291 capitolo 5415 - 185.000 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008;

     – UPB 8.3.300.1.291 capitolo 5413 - 185.000 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008;

     – UPB 8.2.300.1.283 capitolo 5305 - 140.000 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008;

     – UPB 8.3.300.1.291 capitolo 5394 - 30.000 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008.

 

     Art. 17. (Abrogazioni).

     1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

     a) gli articoli 14, 15 e 16 della legge regionale 8 settembre 1981, n. 68 (Interventi regionali per lo sviluppo e la diffusione delle attività culturali);

     b) l’articolo 49 della legge regionale 30 gennaio 1984, n. 4 (Legge finanziaria 1984);

     c) l’articolo 38 della legge regionale 19 giugno 1985, n. 25 (modificativo dell’articolo 49 della legge regionale 4/1984);

     d) l’articolo 68 della legge regionale 8 luglio 1987, n. 19 (modificativo dell’articolo 49 della legge regionale 4/1984);

     e) l’articolo 103 della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3 (modificativo dell’articolo 49 della legge regionale 4/1984);

     f) i commi 82, 83 e 84 dell’articolo 7 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001);

     g) i commi 77 e 78 dell’articolo 7 della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (Legge finanziaria 2003);

     h) i commi 14 e 15 dell’articolo 7 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006);

     i) il comma 4 dell’articolo 5 della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 (modificativo del comma 14 dell’articolo 7 della legge regionale 2/2006).

 

     Art. 18. (Modifiche alle leggi regionali 68/1981 e 4/1999). [24]

     1. La lettera a) del primo comma dell’articolo 2, della legge regionale 8 settembre 1981, n. 68 (Interventi regionali per lo sviluppo e la diffusione delle attività culturali), è sostituita dalla seguente:

     «a) le attività musicali e teatrali;».

     2. Alla lettera b) del comma 5 dell’articolo 6 della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4 (Legge finanziaria 1999), le parole «del cinema,» sono soppresse.

     3. Alla lettera c) del comma 5 dell’articolo 6 della legge regionale 4/1999 le parole «, del cinema» sono soppresse.

 

     Art. 19. (Norme transitorie e finali).

     1. I procedimenti in corso e quelli avviati prima dell’approvazione dei rispettivi regolamenti previsti dalla presente legge sono regolati dalla normativa previgente. Le abrogazioni di cui all’articolo 17 e le modifiche di cui all’articolo 18 hanno effetto dalla data di entrata in vigore dei rispettivi regolamenti di attuazione della presente legge.

     2. Nelle more dell’approvazione del Piano regionale delle sale cinematografiche di cui all’articolo 13, le autorizzazioni di cui all’articolo 14, sono rilasciate sulla base della normativa vigente fino alla data di approvazione del Piano medesimo.

     3. Con apposite convenzioni con la Cineteca del Friuli di cui all’articolo 6 e con le mediateche pubbliche riconosciute ai sensi dell’articolo 7 la Regione provvede a disciplinare il trasferimento e le modalità di conservazione e valorizzazione del patrimonio filmico e audiovisivo regionale.

     4. I contributi di cui alla presente legge sono concessi in conformità alla normativa comunitaria sugli aiuti di stato.


[1] Lettera abrogata dall'art. 38 della L.R. 11 agosto 2014, n. 16.

[2] Lettera abrogata dall'art. 38 della L.R. 11 agosto 2014, n. 16.

[3] Capo abrogato dall'art. 38 della L.R. 11 agosto 2014, n. 16.

[4] Comma così sostituito dall'art. 12 della L.R. 9 aprile 2014, n. 6.

[5] Comma già modificato dall'art. 25 della L.R. 20 febbraio 2008, n. 5, dall'art. 7 della L.R. 23 luglio 2009, n. 12 e così ulteriormente modificato dall'art. 6 della L.R. 25 luglio 2012, n. 14.

[6] Comma aggiunto dall'art. 6 della L.R. 25 luglio 2012, n. 14.

[7] Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 28 dicembre 2007, n. 30.

[8] Comma così modificato dall'art. 11 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 18.

[9] Lettera abrogata dall'art. 11 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 18.

[10] Capo abrogato dall'art. 38 della L.R. 11 agosto 2014, n. 16.

[11] Comma così sostituito dall'art. 4 della L.R. 28 dicembre 2007, n. 30.

[12] Comma così sostituito dall'art. 4 della L.R. 28 dicembre 2007, n. 30.

[13] Articolo così sostituito, da ultimo, dall'art. 2 della L.R. 2 novembre 2021, n. 16, con la decorrenza ivi prevista.

[14] Articolo inserito dall'art. 185 della L.R. 21 ottobre 2010, n. 17 e abrogato dall'art. 2 della L.R. 25 luglio 2012, n. 14, con la decorrenza ivi prevista all'art. 15. L'ultima disposizione di modifica è stata abrogata dall'art. 58 della L.R. 5 dicembre 2013, n. 21.

[15] Comma così modificato dall'art. 34 della L.R. 17 luglio 2015, n. 19.

[16] Articolo sostituito dall'art. 185 della L.R. 21 ottobre 2010, n. 17, dall'art. 2 della L.R. 25 luglio 2012, n. 14, con la decorrenza ivi prevista all'art. 15 e abrogato dall'art. 2 della L.R. 2 novembre 2021, n. 16, con la decorrenza ivi prevista. La penultima disposizione di modifica è stata abrogata dall'art. 58 della L.R. 5 dicembre 2013, n. 21.

[17] Articolo già sostituito dall'art. 185 della L.R. 21 ottobre 2010, n. 17 e ulteriormente sostituito dall'art. 2 della L.R. 25 luglio 2012, n. 14, con la decorrenza ivi prevista all'art. 15. L'ultima disposizione di modifica è stata abrogata dall'art. 58 della L.R. 5 dicembre 2013, n. 21. Per il testo previgente, vedi infra.

[18] Comma così modificato dall'art. 35 della L.R. 17 luglio 2015, n. 19.

[19] Comma inserito dall'art. 35 della L.R. 17 luglio 2015, n. 19.

[20] Testo previgente alla sostituzione di cui all'art. 2 della L.R. 25 luglio 2012, n. 14.

[21] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 11 agosto 2011, n. 11.

[22] Articolo così sostituito, da ultimo, dall'art. 36 della L.R. 17 luglio 2015, n. 19.

[23] Articolo abrogato dall'art. 38 della L.R. 11 agosto 2014, n. 16.

[24] Articolo abrogato dall'art. 38 della L.R. 11 agosto 2014, n. 16.