§ 88.2.88 - D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 28.
Riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche, a norma dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137.


Settore:Normativa nazionale
Materia:88. Spettacolo
Capitolo:88.2 cinema
Data:22/01/2004
Numero:28


Sommario
Art. 1.  Finalità
Art. 2.  Definizioni
Art. 3.  Imprese cinematografiche
Art. 4.  Consulta territoriale per le attività cinematografiche
Art. 5.  Riconoscimento della nazionalità italiana
Art. 6.  Coproduzioni
Art. 7.  Riconoscimento dell'interesse culturale
Art. 8.  Commissione per la cinematografia
Art. 9.  Film ammessi ai benefici
Art. 10.  Incentivi alla produzione
Art. 11.  Liquidazione degli incentivi alla produzione
Art. 12.  Fondo per la produzione, la distribuzione l'esercizio e le industrie tecniche
Art. 13.  Disposizioni per le attività di produzione
Art. 14.  Disposizioni per le attività di distribuzione
Art. 15.  Disposizioni per le attività di esercizio
Art. 16.  Disposizioni per le attività delle industrie tecniche
Art. 17.  Premi di qualità
Art. 18.  Associazioni nazionali e circoli di cultura cinematografica
Art. 19.  Promozione delle attività cinematografiche
Art. 20.  Denuncia di inizio lavorazione del film
Art. 21.  Adempimenti tecnici
Art. 22.  Apertura di sale cinematografiche
Art. 23.  Pubblico registro per la cinematografia
Art. 24.  Cineteca nazionale
Art. 25.  Agevolazioni fiscali e finanziarie
Art. 26.  Operazioni di concentrazione
Art. 27.  Disposizioni transitorie
Art. 28.  Abrogazioni


§ 88.2.88 - D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 28. [1]

Riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche, a norma dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137.

(G.U. 5 febbraio 2004, n. 29)

 

Art. 1. Finalità

     1. La Repubblica, in attuazione degli articoli 21 e 33 della Costituzione, riconosce il cinema quale fondamentale mezzo di espressione artistica, di formazione culturale e di comunicazione sociale.

     2. Le attività cinematografiche sono riconosciute di rilevante interesse generale, anche in considerazione della loro importanza economica ed industriale.

     3. La Repubblica, nelle sue articolazioni e secondo le rispettive competenze, favorisce lo sviluppo dell'industria cinematografica nei suoi diversi settori; incoraggia ed aiuta le iniziative volte a valorizzare e a diffondere con qualsiasi mezzo il cinema nazionale, con particolare riguardo ai film di interesse culturale; tutela la proprietà intellettuale e il diritto d'autore contro qualsiasi forma di sfruttamento illegale; assicura, per fini culturali ed educativi, la conservazione del patrimonio filmico nazionale e la sua diffusione in Italia ed all'estero; promuove attività di studio e di ricerca nel settore cinematografico.

     4. Per il raggiungimento degli scopi di cui al comma 1, il Ministero per i beni e le attività culturali, di seguito denominato: «Ministero»:

     a) promuove e coordina le iniziative aventi per scopo lo sviluppo ed il miglioramento della produzione cinematografica e la diffusione dei film nazionali in Italia ed all'estero, d'intesa con il Ministero degli affari esteri;

     b) accerta e dichiara la nazionalità italiana dei film;

     c) promuove e cura i rapporti concernenti gli scambi cinematografici con l'estero e quelli per la coproduzione e codistribuzione dei film, anche attraverso intese o accordi internazionali di reciprocità, d'intesa con il Ministero degli affari esteri;

     d) esercita la vigilanza, nei casi previsti dalla legge, sugli organismi di settore ed effettua l'attività di monitoraggio sull'utilizzo delle risorse erogate a titolo di finanziamenti e

contributi ai sensi del presente decreto.

 

     Art. 2. Definizioni

     1. Ai fini del presente decreto, per film si intende lo spettacolo realizzato su supporti di qualsiasi natura, anche digitale, con contenuto narrativo o documentaristico, purchè opera dell'ingegno, ai sensi della disciplina del diritto d'autore, destinato al pubblico, prioritariamente nella sala cinematografica, dal titolare dei diritti di utilizzazione.

     2. Per lungometraggio si intende il film di durata superiore a 75 minuti.

     3. Per cortometraggio si intende il film di durata inferiore a 75 minuti, ad eccezione di quelli con finalità esclusivamente pubblicitarie.

     4. Per film di animazione si intende il lungometraggio o cortometraggio con immagini realizzate graficamente ed animate per mezzo di ogni tipo di tecnica e di supporto.

     5. Per film di interesse culturale si intende il film che corrisponde ad un interesse culturale nazionale in quanto, oltre ad adeguati requisiti di idoneità tecnica, presenta significative qualità culturali o artistiche o eccezionali qualità spettacolari, nonchè i requisiti di cui all'articolo 7, comma 2.

     6. Per film d'essai si intende il film, individuato dalla Commissione di cui all'articolo 8, espressione anche di cinematografie nazionali meno conosciute, che contribuisca alla diffusione della cultura cinematografica ed alla conoscenza di correnti e tecniche di espressione sperimentali. Ai fini dell'ammissione ai benefici del presente decreto, sono equiparati ai film d'essai:

     a) [i film riconosciuti di interesse culturale dalla Commissione di cui all'articolo 8] [2];

     b) i film d'archivio, distribuiti dalla Cineteca nazionale e dalle altre cineteche pubbliche o private finanziate dallo Stato, ed i film prodotti dal Centro sperimentale di cinematografia;

     c) i film ai quali sia stato rilasciato l'attestato di qualità ai sensi dell'articolo 17, comma 2;

     d) i film inseriti nelle selezioni ufficiali di festival e rassegne cinematografiche di rilievo nazionale e internazionale.

     7. Per film per ragazzi si intende il film di lungometraggio o di cortometraggio, il cui contenuto contribuisca alla formazione civile, culturale ed etica dei minori.

     8. Per sala cinematografica si intende qualunque spazio, al chiuso o all'aperto, adibito a pubblico spettacolo cinematografico.

     9. Per sala d'essai si intende la sala cinematografica il cui titolare, con propria dichiarazione, si impegna, per un periodo non inferiore a due anni, a proiettare film d'essai ed equiparati per almeno il 70% dei giorni di effettiva programmazione cinematografica annuale. La quota di programmazione è ridotta al 50% per le sale e le multisale con meno di cinque schermi ubicate in comuni con popolazione inferiore a quarantamila abitanti. All'interno della suddetta quota, almeno la metà dei giorni di programmazione deve essere riservata alla proiezione di film di produzione italiana o dei paesi dell'Unione europea.

     10. Per sala della comunità ecclesiale o religiosa si intende la sala cinematografica di cui sia proprietario o titolare di un diritto reale di godimento sull'immobile il legale rappresentante di istituzioni o enti ecclesiali o religiosi dipendenti dall'autorità ecclesiale o religiosa competente in campo nazionale e riconosciuti dallo Stato. La relativa programmazione cinematografica e multimediale svolta deve rispondere a finalità precipue di formazione sociale, culturale e religiosa, secondo le indicazioni dell'autorità ecclesiale o religiosa competente in campo nazionale.

 

     Art. 3. Imprese cinematografiche

     1. Ai fini del presente decreto, per impresa di produzione, di distribuzione, di esportazione, di esercizio e di industria tecnica, si intende l'impresa cinematografica che abbia sede legale e domicilio fiscale in Italia. Ad essa è equiparata, a condizioni di reciprocità, l'impresa con sede e nazionalità di altro Paese membro dell'Unione europea, che abbia una filiale, agenzia o succursale stabilita in Italia, che qui svolga prevalentemente la sua attività. Tali imprese sono iscritte in appositi elenchi informatici, istituiti presso il Ministero. L'iscrizione a detti elenchi è requisito essenziale per l'ammissione ai benefici di cui all'articolo 12. Tale requisito non è necessario per le istanze relative ai film di cui all'articolo 2, comma 3.

     2. Con riferimento alle imprese di produzione, l'elenco di cui al comma 1 prevede due categorie di classificazione. L'appartenenza ad esse è determinata da un punteggio complessivo attribuito alle imprese secondo gli indicatori ed i rispettivi valori definiti con decreto ministeriale. Gli indicatori si riferiscono ai seguenti parametri, relativi all'attività delle imprese, nell'arco temporale definito nel decreto ministeriale di cui all'articolo 12, comma 5:

     a) qualità dei film realizzati;

     b) stabilità dell'attività, anche in riferimento alla restituzione dei finanziamenti ottenuti;

     c) capacità commerciale dimostrata [3].

     3. L'appartenenza delle imprese di produzione alle categorie di classificazione di cui al comma 2 comporta una determinazione del finanziamento ammissibile, ai sensi dell'articolo 12, differenziato sulla base dei parametri stabiliti nel decreto ministeriale di cui all'articolo 12, comma 5.

 

     Art. 4. Consulta territoriale per le attività cinematografiche

     1. Presso il Ministero, è istituita la Consulta territoriale per le attività cinematografiche, d'ora in avanti indicata «Consulta».

     2. La Consulta è presieduta dal Capo del Dipartimento per lo spettacolo e lo sport o dal Direttore generale competente appositamente delegato, ed è composta dal Presidente del Centro sperimentale di cinematografia, dal Presidente di Cinecittà holding S.p.a., da quattro membri designati dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative nel settore cinematografico, dei quali due designati dalle associazioni maggiormente rappresentative nel settore dell'esercizio, da tre rappresentanti delle Regioni, designati dalla Conferenza Stato-Regioni, e da tre rappresentanti degli enti locali, designati dalla Conferenza Stato-Città.

     3. La Consulta provvede alla predisposizione di un programma triennale, approvato dal Ministro per i beni e le attività culturali, di seguito denominato: «Ministro», contenente:

     a) l'individuazione, per ciascuna regione, delle aree geografiche di intervento per la realizzazione delle opere di cui all'articolo 15, comma 2, lettere a) e b), del presente decreto;

     b) l'individuazione, sul territorio nazionale, delle aree privilegiate di investimento di cui all'articolo 16, comma 3;

     c) l'individuazione degli obiettivi per la promozione delle attività cinematografiche di cui all'articolo 19, comma 3 [4].

     4. La Consulta, su richiesta del Ministro, presta attività di consulenza ed elabora indicazioni utili al raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1.

     5. La Consulta esprime parere sulle richieste di autorizzazione all'apertura delle multisale di cui all'articolo 22, comma 5 [5].

     6. Con successivo decreto ministeriale è definita l'organizzazione della Consulta, alle cui spese si provvede nell'ambito degli stanziamenti ordinari nello stato di previsione del Ministero. La partecipazione alle sedute è a titolo gratuito.

 

     Art. 5. Riconoscimento della nazionalità italiana

     1. Ai fini dell'ammissione ai benefici previsti dal presente decreto, le imprese nazionali di produzione presentano all'autorità amministrativa competente istanza di riconoscimento della nazionalità italiana del film prodotto, corredata della ricevuta del versamento del contributo per spese istruttorie, secondo le modalità indicate con il decreto di cui all'articolo 8, comma 4. Nell'istanza, il legale rappresentante dell'impresa produttrice attesta la presenza dei requisiti per il riconoscimento provvisorio della nazionalità italiana e dichiara l'osservanza dei contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria e dei relativi oneri sociali, ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

     2. Ai fini di cui al comma 1, le componenti artistiche e tecniche del film da prendere in considerazione, sono le seguenti:

     a) regista italiano;

     b) autore del soggetto italiano o autori in maggioranza italiani;

     c) sceneggiatore italiano o sceneggiatori in maggioranza italiani;

     d) interpreti principali in maggioranza italiani;

     e) interpreti secondari per tre quarti italiani;

     f) ripresa sonora diretta in lingua italiana;

     g) autore della fotografia cinematografica italiano;

     h) montatore italiano;

     i) autore della musica italiano;

     l) scenografo italiano;

     m) costumista italiano;

     n) troupe italiana;

     o) riprese ed uso di teatri di posa in Italia;

     p) utilizzo di industrie tecniche italiane;

     q) effettuazione in Italia di almeno il trenta per cento della spesa complessiva del film, con riferimento alle componenti tecniche di cui alle lettere n), o), p), nonchè agli oneri sociali.

     3. Ai fini del riconoscimento dei requisiti soggettivi, i cittadini dei Paesi membri dell'Unione europea sono equiparati ai cittadini italiani.

     4. E' riconosciuta la nazionalità italiana ai film che presentano le componenti di cui al comma 2, lettere a), b), c), f), n) e q), almeno tre delle componenti di cui al comma 2, lettere d), e), g), h), almeno due delle componenti di cui al comma 2, lettere i), l), m), e almeno una delle componenti di cui al comma 2, lettere o) e p).

     5. Per i requisiti di cui al comma 2, lettere f) ed n), possono essere concesse deroghe, per ragioni artistiche o culturali, previo parere della Commissione di cui all'articolo 8, con provvedimento del Direttore generale competente.

     6. Le imprese produttrici sono tenute a presentare al direttore generale competente, entro il termine di trenta giorni dalla data di presentazione della copia campione, apposite istanze di riconoscimento definitivo della nazionalità italiana del film e di ammissione ai benefici di legge, corredate dei documenti necessari. Il Direttore generale provvede su tali istanze entro i successivi novanta giorni. I film che abbiano i requisiti di cui al presente articolo vengono iscritti, all'atto del provvedimento di riconoscimento definitivo, in appositi elenchi informatici istituiti presso la Direzione generale competente.

     7. Agli effetti dell'assolvimento degli obblighi di programmazione o del conseguimento di benefici da parte degli esercenti di sale cinematografiche, sono considerati nazionali i film che hanno ottenuto il riconoscimento provvisorio di nazionalità italiana di cui al comma 1 e sono considerati film di paesi appartenenti alla Unione europea i film anche coprodotti dai suddetti paesi. In alternativa o in assenza del certificato d'origine, fa fede la nazionalità indicata nel nulla osta di programmazione al pubblico.

 

     Art. 6. Coproduzioni

     1. In deroga all'articolo 5 e all'articolo 7, comma 2, del presente decreto, possono essere riconosciuti nazionali i lungometraggi ed i cortometraggi realizzati in coproduzione con imprese estere, in base a speciali accordi internazionali di reciprocità e con i requisiti di cui al presente articolo.

     2. Per le coproduzioni con i paesi appartenenti all'Unione europea non si applica quanto disposto dal comma 3. Sono fatte salve le previsioni contenute nelle singole convenzioni.

     3. La quota di partecipazione a coproduzioni con imprese di Paesi non appartenenti all'Unione europea non può essere inferiore al 20% del costo del film.

     4. La ratifica di accordi internazionali di reciprocità in materia di coproduzione con imprese estere, che preveda la deroga alla quota di cui al comma 3, deve essere autorizzata con legge.

     5. In presenza di accordo internazionale di coproduzione conforme alla percentuale di cui al comma 3, possono essere concesse deroghe, con decreto del Ministro, sentita la Commissione di cui all'articolo 8, per singole iniziative di carattere culturale e imprenditoriale.

     6. In mancanza di accordo internazionale, la compartecipazione tra imprese italiane e straniere può essere autorizzata con decreto del Ministro, sentita la Commissione di cui all'articolo 8, per singole iniziative di carattere culturale e imprenditoriale.

     7. Il saldo della quota minoritaria, con eccezione di quanto previsto dalle singole convenzioni, è corrisposto entro trenta giorni dalla data di ricezione dei materiali negativi occorrenti per la stampa di copie per la distribuzione in Italia, ed in ogni caso entro centoventi giorni dalla prima uscita in sala del film in uno dei Paesi coproduttori. L'inadempimento di tale disposizione da parte del coproduttore minoritario fa decadere la coproduzione, senza pregiudicare il riconoscimento della nazionalità italiana del film, richiesto, ai sensi dell'articolo 5, dal coproduttore maggioritario.

     8. Il Direttore generale competente provvede al riconoscimento della coproduzione del film, su istanza dell'impresa di produzione italiana, presentata almeno trenta giorni prima dell'inizio della lavorazione del film.

 

     Art. 7. Riconoscimento dell'interesse culturale

     1. Contestualmente all'istanza di cui all'articolo 5, comma 1, del presente decreto, le imprese nazionali di produzione possono chiedere anche il riconoscimento dell'interesse culturale.

     2. Per il riconoscimento dell'interesse culturale, i film devono presentare le componenti di cui all'articolo 5, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), n), o), p) e q); ed almeno quattro delle componenti di cui all'articolo 5, comma 2, lettere g), h), i), l) ed m).

     3. Per ragioni artistiche o culturali, il Direttore generale competente può concedere deroghe per le componenti di cui all'articolo 5, comma 2, lettere f), n) ed o), previo parere della Commissione di cui all'articolo 8.

     4. I film cortometraggi devono presentare le componenti di cui all'articolo 5, comma 2, lettere a), b), c), d), e) f), g), h), i), fatta salva la possibilità di deroghe, per ragioni artistiche o culturali, previo parere della Commissione di cui all'articolo 8.

 

     Art. 8. Commissione per la cinematografia

     1. Presso il Ministero è istituita la Commissione per la cinematografia, di seguito denominata: «Commissione». La Commissione è composta dalle seguenti sottocommissioni:

     a) la sottocommissione per il riconoscimento dell'interesse culturale, che provvede, con apposite sezioni, al riconoscimento dell'interesse culturale, in fase progettuale, dei lungometraggi, delle opere prime e seconde e dei cortometraggi, ed alla definizione della quota massima di finanziamento assegnabile, anche in relazione alla comprovata valenza artistica degli autori, nonchè alla valutazione delle sceneggiature di cui all’articolo 13, comma 6 [6];

     b) la sottocommissione per la promozione e per i film d'essai. Essa, suddivisa in apposite sezioni, esprime parere sulle istanze relative ai contributi di cui all'articolo 19, e ne definisce l'importo assegnabile; verifica la rispondenza sostanziale dell'opera realizzata al progetto già valutato dalla sottocommissione di cui alla lettera a), ed i requisiti di cui all'articolo 9, comma 1; provvede all'individuazione dei film d'essai.

     2. Le sottocommissioni svolgono l'attività di valutazione secondo un calendario di sedute suddiviso in due distinti semestri, che si concludono il 31 maggio ed il 30 novembre di ogni anno. La sottocommissione di cui al comma 1, lettera a), valuta il riconoscimento dell'interesse culturale mediante apposita istruttoria, con audizione del regista e di un rappresentante dell'impresa di produzione, sulla base dei seguenti criteri:

     a) valutazione della qualità artistica, in relazione ai diversi generi cinematografici;

     b) valutazione della qualità tecnica del film;

     c) coerenza delle componenti artistiche e di produzione con il progetto filmico;

     d) qualità dell'apporto artistico del regista e dello sceneggiatore, nonchè valutazione del trattamento o della sceneggiatura, con particolare riferimento a quelli riconosciuti di rilevanza sociale e culturale, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, ed a quelli destinati alla realizzazione di film per ragazzi ovvero tratti da opere letterarie [7].

     3. Le sottocommissioni sono presiedute dal Direttore generale competente, e sono composte da un numero di membri da definirsi con il decreto ministeriale di cui al comma 4, scelti per due terzi dal Ministro e per un terzo dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano tra esperti altamente qualificati nei vari settori delle attività cinematografiche, anche su indicazione delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative. Partecipano alle sedute della sottocommissione di cui al comma 1, lettera b), relative alla promozione delle attività cinematografiche, un rappresentante delle regioni, un rappresentante delle province ed un rappresentante dei comuni, designati dalla Conferenza unificata, particolarmente qualificati in materia di promozione cinematografica. Alle sedute della medesima sottocommissione, relative alla promozione all'estero, partecipa un rappresentante del Ministero degli affari esteri. Il trattamento economico spettante ai componenti delle sottocommissioni grava sul fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163 [8].

     4. Con decreto ministeriale sono stabiliti gli indicatori del criterio di cui al comma 2, lettera d), e dei relativi valori percentuali, per un'incidenza complessiva non superiore al 50% della valutazione finale, nonchè l'arco temporale di riferimento del criterio stesso e la composizione e le modalità di organizzazione e funzionamento delle sottocommissioni di cui al comma 1 [9].

     5. Il calendario delle attività e gli esiti delle valutazioni delle sedute della Commissione, corredati di adeguate motivazioni,  sono resi noti mediante forme di pubblicità definite con il decreto ministeriale di cui al comma 4.

     6. Con la costituzione della Commissione sono soppresse la Commissione consultiva per il cinema e la Commissione per il credito cinematografico di cui al decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, nonchè la Commissione lungometraggi, cortometraggi e film per ragazzi, di cui al decreto legislativo 21 novembre 1998, n. 492.

 

     Art. 9. Film ammessi ai benefici

     1. Possono essere ammessi ai benefici del presente decreto i film che presentano qualità culturali o artistiche o spettacolari, oltre ad adeguati requisiti di idoneità tecnica, e che rispettano il disposto del comma 3. L'accertamento dei requisiti è effettuato, dopo la visione del film, dalla sottocommissione di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b), che accerta altresì, per i film riconosciuti di interesse culturale, la rispondenza sostanziale dell'opera realizzata al progetto precedentemente valutato. L'accertamento della mancanza dei requisiti comporta la decadenza dai benefici già concessi.

     2. Non sono ammessi ai benefici previsti dal presente decreto i film prodotti esclusivamente dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti pubblici.

     3. Fatte salve le disposizioni contenute nella legge 10 aprile 1962, n. 165, per i film che contengono inquadrature di marchi e prodotti, comunque coerenti con il contesto narrativo, è previsto un idoneo avviso che rende nota la partecipazione delle ditte produttrici di detti marchi e prodotti ai costi di produzione del film. Con decreto ministeriale, sentito il Ministero per le attività produttive, sono stabilite le relative modalità tecniche di attuazione [10].

 

     Art. 10. Incentivi alla produzione

     1. A favore delle imprese di produzione dei film di cui all'articolo 2, commi 2, 4 e 5, del presente decreto, riconosciuti di nazionalità italiana ai sensi dell'articolo 5, è concesso, su istanza dell'interessato diretta al Direttore generale competente, a seguito delle verifiche effettuate dalla Commissione, un contributo calcolato in percentuale sulla misura degli incassi, al lordo delle imposte, realizzati dai film proiettati nelle sale cinematografiche, per la durata massima di diciotto mesi dalla prima proiezione in pubblico, con l'esclusione di ogni altro provento in qualsiasi modo ottenuto per l'utilizzo dell'opera. Non sono concessi contributi per opere che, nel suddetto periodo, abbiano realizzato incassi inferiori ad un limite minimo fissato con il decreto ministeriale di cui al comma 3.

     2. Il contributo di cui al comma 1 è destinato prioritariamente all'ammortamento dei mutui contratti per la produzione del film e finanziati ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera a), e per il residuo entra nel patrimonio dell'impresa anche al fine del reinvestimento, da parte del medesimo beneficiario, nella produzione di film che abbiano i requisiti di cui all'articolo 5, secondo le modalità indicate nel decreto ministeriale di cui al comma 4.

     3. La misura percentuale del contributo di cui al comma 1 è articolata con criterio progressivo in base a scaglioni, per gli incassi fino ad un ammontare stabilito con il decreto ministeriale di cui al comma 4. Per gli incassi superiori a tale ammontare, si applica il medesimo criterio, con la fissazione, da effettuarsi nel decreto ministeriale di cui al comma 4, di un limite massimo ammissibile a contributo, determinato in base al costo di produzione del film, attestato da società di certificazione e revisione legalmente riconosciute.

     4. Con decreto ministeriale sono stabiliti il tetto massimo di risorse finanziarie, a valere sulla quota cinema del Fondo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, destinate al contributo di cui al comma 1 ed a quello di cui al comma 5, le modalità tecniche di erogazione dei medesimi, i tempi e le modalità dell'eventuale reinvestimento nella produzione del contributo di cui al comma 1, nonchè le modalità tecniche di monitoraggio circa l'impiego dei contributi erogati. Con il medesimo decreto sono, altresì, definite la periodicità di rilevazione degli incassi lordi ai fini della liquidazione dei contributi di cui al comma 1 ed al comma 5, e la percentuale del contributo di cui al comma 1 da versare alla Società italiana degli autori ed editori, di seguito denominata: «SIAE», ai sensi dell'articolo 11, comma 2, come corrispettivo del servizio di rilevazione [11].

     5. Per i film di cui al comma 1 è riconosciuto un ulteriore contributo in favore del regista e degli autori del soggetto e della sceneggiatura cittadini italiani o dell'Unione europea, calcolato in percentuale sulla misura degli incassi, come individuati al medesimo comma 1. Il contributo è erogato nella percentuale stabilita con il decreto ministeriale di cui al comma 4.

     6. Il contributo di cui al comma 1 è revocato nei casi di violazione delle prescrizioni del decreto ministeriale di cui al comma 4. Il provvedimento di revoca comporta l'inammissibilità, per i successivi cinque anni, di ogni successiva istanza del medesimo soggetto finalizzata all'ottenimento di benefici a carico dello Stato.

 

     Art. 11. Liquidazione degli incentivi alla produzione

     1. Il contributo a favore dell'impresa di produzione, previsto all'articolo 10 del presente decreto, è liquidato sugli incassi lordi degli spettacoli nei quali il film sia stato proiettato, accertati dalla SIAE e da questa comunicati all'autorità amministrativa competente, con una periodicità almeno trimestrale, secondo le modalità tecniche stabilite nel decreto ministeriale di cui all'articolo 10, comma 4. La liquidazione del contributo è subordinata al deposito di una copia negativa del film presso la Cineteca nazionale.

     2. Una percentuale del contributo di cui al comma 1 è liquidata, come corrispettivo per il servizio reso, alla SIAE. La misura di detta percentuale è definita nel decreto ministeriale di cui all'articolo 10, comma 4.

     3. Il contributo a favore del regista e degli autori del soggetto e della sceneggiatura dei film di cui all'articolo 10, comma 1, è liquidato nei termini e con le modalità di cui al comma 1.

 

     Art. 12. Fondo per la produzione, la distribuzione l'esercizio e le industrie tecniche

     1. E' istituito presso il Ministero il Fondo per la produzione, la distribuzione, l'esercizio e le industrie tecniche.

     2. Al Fondo di cui al comma 1 affluiscono le risorse finanziarie disponibili ed esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto:

     a) sul fondo speciale di cui all'articolo 27 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni;

     b) sul fondo particolare di cui all'articolo 28 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni;

     c) sul fondo di intervento di cui all'articolo 2 della legge 14 agosto 1971, n. 819, e successive modificazioni;

     d) sul fondo di sostegno di cui all'articolo 1 della legge 23 luglio 1980, n. 378, e successive modificazioni;

     e) sul fondo di garanzia di cui all'articolo 16 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1994, n. 153.

I fondi di cui alle citate leggi n. 1213 del 1965, n. 819 del 1971, n. 378 del 1980 e n. 153 del 1994, sono contestualmente soppressi. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

     3. Il Fondo di cui al comma 1 è destinato:

     a) al sostegno degli investimenti promossi dalle imprese cinematografiche per la produzione di opere filmiche, anche con riferimento alla realizzazione di colonne sonore, e per lo sviluppo di sceneggiature originali di particolare rilievo culturale e sociale [12];

     b) alla corresponsione di contributi a favore di imprese di distribuzione ed esportazione, anche per la realizzazione di versioni dei film riconosciuti di interesse culturale in lingua diversa da quella della ripresa sonora diretta;

     c) alla corresponsione di contributi sugli interessi dei mutui ed alla concessione di contributi in conto capitale a favore delle imprese di esercizio e dei proprietari di sale cinematografiche, per la realizzazione di nuove sale o il ripristino di sale inattive, nonchè per l'adeguamento delle strutture e per il rinnovo delle apparecchiature, con particolare riguardo all'introduzione di impianti automatizzati o di nuove tecnologie;

     d) alla concessione di mutui decennali a tasso agevolato o contributi sugli interessi a favore delle industrie tecniche cinematografiche, per la realizzazione, la ristrutturazione, la trasformazione o l'adeguamento strutturale e tecnologico di teatri di posa, di stabilimenti di sviluppo e stampa, di sincronizzazione, di post-produzione;

     e) alla corresponsione di contributi destinati ad ulteriori esigenze del settore delle attività cinematografiche, salvo diversa determinazione del Ministro con riferimento ad altri settori dello spettacolo.

     3-bis. Alle risorse finanziarie del Fondo di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 72 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni [13].

     4. Con decreto ministeriale, sentita la Consulta, sono stabilite annualmente le quote percentuali del Fondo di cui al comma 1, in relazione alle finalità di cui al comma 3 [14].

     5. Con decreto del Ministro sono stabilite, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le modalità tecniche di gestione del Fondo di cui al comma 1 e di erogazione dei contributi, nonchè le modalità tecniche di monitoraggio dell'impiego dei contributi concessi [15].

     6. Le risorse giacenti sui fondi di cui al comma 2 alla data di entrata in vigore delle disposizioni contenute nel presente decreto, nonchè la percentuale della quota cinema del fondo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, destinata alle imprese di produzione e distribuzione, nella misura residuata all'esito delle domande valutate secondo il regime transitorio di cui all'articolo 27, confluiscono nel Fondo di cui al comma 1. Nel medesimo Fondo confluiscono, altresì, le eventuali risorse relative a rientri di finanziamenti erogati sui fondi di cui al comma 2, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni al bilancio dello Stato [16].

     7. Il Ministero gestisce il Fondo di cui al comma 1 avvalendosi di appositi organismi e mediante la stipula di convenzioni con uno o più istituti di credito, selezionati, ai sensi delle disposizioni vigenti, in base ai criteri delle più vantaggiose condizioni di gestione offerte e della adeguatezza delle strutture tecnico-organizzative ai fini della prestazione del servizio. Le risorse del medesimo Fondo sono versate su apposita contabilità speciale, intestata all'organismo affidatario del servizio, per il funzionamento della quale si applicano le modalità previste dall'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 [17].

     8. La gestione finanziaria del Fondo di cui al comma 1 resta affidata, fino al 31 dicembre 2006, alla Banca nazionale del lavoro - Sezione di credito cinematografico e teatrale S.p.a [18].

 

     Art. 13. Disposizioni per le attività di produzione [19]

     1. A valere sul Fondo di cui all’articolo 12, comma 1, sono concessi i contributi indicati nei commi 2, 3 e 6.

     2. Per i lungometraggi riconosciuti di interesse culturale, è concesso un contributo, a valere sul Fondo di cui all’articolo 12, comma 1, in misura non superiore al 50 per cento del costo del film, per un costo industriale massimo definito con il decreto ministeriale di cui all’articolo 12, comma 5. Per le opere prime e seconde, la misura di cui al periodo precedente è elevata fino al 90 per cento.

     3. Per i cortometraggi riconosciuti di interesse culturale, è concesso un contributo, a valere sul Fondo di cui all’articolo 12, comma 1, fino al 100 per cento del costo del film, per un costo industriale massimo definito con il decreto ministeriale di cui all’articolo 12, comma 5.

     4. Nel decreto ministeriale di cui all’articolo 12, comma 5, sono stabilite le modalità con le quali, decorsi cinque anni dall’erogazione del contributo, e nel caso in cui quest’ultimo non sia stato interamente restituito, è attribuita al Ministero per i beni e le attività culturali, per conto dello Stato, o, in alternativa, all’impresa di produzione interessata, la piena titolarità dei diritti di sfruttamento e di utilizzazione economica dell’opera.

     5. Variazioni sostanziali nel trattamento e nel cast tecnico-artistico del film realizzato, rispetto al progetto valutato dalla sottocommissione di cui all’articolo 8, comma 1, lettera a), idonee a fare venire meno i requisiti per la concessione dei benefìci di legge, e che non siano state comunicate ed approvate dalla predetta sottocommissione, comportano la revoca del contributo concesso, la sua intera restituzione, nonchè la cancellazione per cinque anni dagli elenchi di cui all’articolo 3. Per un analogo periodo di tempo, non possono essere iscritte ai medesimi elenchi imprese di produzione che comprendono soci, amministratori e legali rappresentanti dell’impresa esclusa.

     6. Sono corrisposti annualmente contributi alle imprese di produzione, iscritte negli elenchi di cui all’articolo 3, per lo sviluppo di sceneggiature originali, di particolare rilievo culturale o sociale. Il contributo è revocato in caso di mancata presentazione del corrispondente progetto filmico entro due anni dalla data di erogazione. Esso viene restituito in caso di concessione dei contributi previsti ai commi 2 e 3. Una quota percentuale della somma, definita con il decreto ministeriale di cui all’articolo 12, comma 5, è destinata all’autore della sceneggiatura.

     7. Un’apposita giuria, composta da cinque eminenti personalità della cultura, designate dal Ministro, provvede all’attribuzione dei premi di qualità di cui all’articolo 17.

 

     Art. 14. Disposizioni per le attività di distribuzione

     1. A valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 12, comma 1, sono concessi alle imprese di distribuzione, iscritte negli elenchi di cui all'articolo 3, i contributi indicati nei commi 2, 3 e 4. Tali contributi sono erogati solo dopo l'accertata ultimazione del film e sono destinati a successivi investimenti nella distribuzione dei film lungometraggi e cortometraggi riconosciuti di interesse culturale che abbiano fruito dei finanziamenti di cui all'articolo 13, commi 2 e 3.

     2. Alle imprese di distribuzione, iscritte negli elenchi di cui all'articolo 3, sono concessi contributi per la distribuzione in Italia di film riconosciuti di interesse culturale. Detti contributi sono erogati in misura proporzionale al numero di ingressi realizzati sul territorio nazionale dai film, riconosciuti di interesse culturale, distribuiti dalla medesima impresa nel corso dell'anno precedente all'istanza di concessione.

     3. Alle imprese di esportazione, iscritte negli elenchi di cui all'articolo 3, sono concessi contributi per la distribuzione all'estero di film riconosciuti di interesse culturale. Detti contributi sono erogati in misura proporzionale alle cessioni effettuate ad imprese estere di diritti di sfruttamento economico di film riconosciuti di interesse culturale, nonchè al numero di ingressi realizzati all'estero dai medesimi film, secondo gli indicatori stabiliti nel decreto ministeriale di cui all'articolo 12, comma 5.

     4. Le imprese di distribuzione e di esportazione beneficiarie di contributi per la distribuzione all'estero di film, possono concedere le liberatorie richieste dal Ministero per gli affari esteri ai fini della promozione culturale italiana all'estero.

 

     Art. 15. Disposizioni per le attività di esercizio [20]

     [1. A valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 12, comma 1, sono concessi i contributi indicati nei commi 2, 3 e 5.

     2. Alle imprese di esercizio, iscritte negli elenchi di cui all'articolo 3, ed ai proprietari di sale cinematografiche, sono concessi contributi in conto interessi sui contratti di mutuo e di locazione finanziaria, per tutta la durata dei contratti e comunque per un periodo non superiore a quindici anni, per le seguente finalità:

     a) realizzazione di nuove sale o ripristino di sale inattive, anche mediante acquisto di locali per l'esercizio cinematografico e per i servizi connessi ovvero la trasformazione delle sale esistenti, mediante l'aumento del numero degli schermi, nell'ambito delle aree geografiche individuate, per ciascuna tipologia di intervento, nel programma triennale di cui all'articolo 4;

     b) ristrutturazione e adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche esistenti;

     c) installazione, ristrutturazione e rinnovo delle apparecchiature e degli impianti e servizi accessori alle sale cinematografiche.

     3. Il contributo in conto interessi è concesso nella misura necessaria a ridurre l'interesse a carico del beneficiario sino alla percentuale definita con il decreto ministeriale di cui all'articolo 12, comma 5. Nel medesimo decreto sono, altresì, definiti i costi massimi ammissibili degli investimenti. La base su cui commisurare il contributo in conto interessi non può comunque essere superiore al 90% del costo dell'investimento. In alternativa, sono concessi, per gli interventi di cui alle lettere b) e c) del comma 2, nonchè per la riattivazione di sale cinematografiche chiuse o dismesse, contributi in conto capitale per costi massimi ammissibili e percentuali d'intervento da definire con il decreto ministeriale di cui all'articolo 12, comma 5.

     4. A condizione che l'impresa di esercizio o il proprietario di sale cinematografiche si impegni, con apposito atto d'obbligo, a programmare una quota percentuale, da definire nel decreto ministeriale di cui all'articolo 12, comma 5, di film riconosciuti di nazionalità italiana o di paesi appartenenti all'Unione europea, l'interesse a carico del beneficiario è ulteriormente ridotto, nella misura prevista dal medesimo decreto ministeriale, per gli interventi riferiti a:

     a) sale cinematografiche ubicate in comuni che ne siano sprovvisti, con particolare attenzione ai centri cittadini con popolazione non superiore a diecimila abitanti e a quelli che confinano con comuni anch'essi privi di sale;

     b) trasformazione in multisala di sale cinematografiche ubicate nei centri cittadini dei comuni con popolazione non inferiore a ventimila abitanti.

     5. Per gli interventi di cui alle lettere a) e b) del comma 4, ed alla stessa condizione, unitamente al contributo in conto interessi, sono inoltre concessi contributi in conto capitale, per costi massimi ammissibili dei relativi investimenti definiti con il decreto ministeriale di cui all'articolo 12, comma 5.]

 

     Art. 16. Disposizioni per le attività delle industrie tecniche

     1. A valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 12, comma 1, sono concessi i contributi indicati nel comma 2.

     2. Alle industrie tecniche cinematografiche, iscritte negli elenchi di cui all'articolo 3, sono concessi mutui decennali a tasso agevolato o contributi sugli interessi per investimenti destinati alle finalità di cui all'articolo 12, comma 3, lettera d), del presente decreto.

     3. Con il decreto ministeriale di cui all'articolo 12, comma 5, sono definiti i costi massimi ammissibili degli investimenti, in relazione anche al numero degli addetti ed alla appartenenza delle industrie tecniche alle aree privilegiate di investimento individuate dal programma triennale di cui all'articolo 4.

 

     Art. 17. Premi di qualità

     1. A valere sul fondo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, sono attribuiti, previa valutazione della giuria di cui all'articolo 13, comma 7, i premi di qualità di cui al comma 3 [21].

     2. Entro quindici giorni dalla data di presentazione della copia campione, l'impresa di produzione iscritta agli elenchi di cui all'articolo 3 può presentare istanza al Direttore generale competente, per il rilascio dell'attestato di qualità dei lungometraggi realizzati.

     3. Ai lungometraggi riconosciuti di nazionalità italiana, ai quali sia stato rilasciato l'attestato di qualità previsto dal comma 2, ed effettivamente programmati nelle sale cinematografiche, sono assegnati premi il cui ammontare è fissato annualmente con decreto del Ministro.

     4. Con decreto ministeriale sono stabilite le quote percentuali di ripartizione del premio di cui al comma 3 tra i seguenti soggetti: impresa di produzione; regista; autore del soggetto; autore della sceneggiatura; autore del commento musicale; autore della fotografia cinematografica; autore della scenografia; autore del montaggio [22].

 

     Art. 18. Associazioni nazionali e circoli di cultura cinematografica

     1. Per circolo di cultura cinematografica si intende l'associazione senza scopo di lucro, costituita anche con atto privato registrato, che svolge attività di cultura cinematografica attraverso proiezioni, dibattiti, conferenze, corsi e pubblicazioni.

     2. Per associazione nazionale di cultura cinematografica si intende l'associazione senza scopo di lucro, costituita con atto pubblico, diffusa e operativa in cinque regioni, con attività perdurante da almeno tre anni, alla quale aderiscono circoli di cultura cinematografica ed organismi specializzati.

     3. Ai fini del presente decreto, il Direttore generale competente provvede al riconoscimento delle associazioni nazionali di cultura cinematografica e, triennalmente, all'accertamento della sussistenza dei requisiti di cui ai commi 1 e 2.

     4. Le associazioni e i circoli aderenti possono avvalersi, nell'ambito delle loro attività, anche della riproduzione visivo-sonora da supporti video, ottici, elettronici, magnetici e digitali, previa adozione delle misure di tutela finalizzate ad evitare qualunque azione di sfruttamento illegale.

     5. Alle associazioni nazionali di cui al comma 2 viene concesso un contributo annuo, da prelevare sulle risorse di cui all'articolo 19, commisurato alla struttura organizzativa dell'associazione, nonché all'attività svolta dalla stessa nell'anno precedente, secondo modalità tecniche definite con il decreto ministeriale di cui all'articolo 19, comma 3.

     6. Le associazioni nazionali ed i circoli ad esse aderenti possono assumere, per il perseguimento dei fini sociali, la gestione di sale cinematografiche e video riservate ai soci e usufruire delle provvidenze finanziarie e delle agevolazioni creditizie previste a favore dell'esercizio cinematografico e della distribuzione di film.

 

     Art. 19. Promozione delle attività cinematografiche

     1. Le risorse finanziarie disponibili ed esistenti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sul fondo di cui all'articolo 45 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, sono destinate alla promozione delle attività cinematografiche. Il fondo di cui al citato articolo 45 è contestualmente soppresso. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

     2. Con decreto ministeriale, sentita la Consulta, sono stabilite le modalità tecniche di gestione delle risorse di cui al comma 1 e di monitoraggio circa l'impiego delle stesse [23].

     3. Il Direttore generale competente delibera, nell'ambito del programma triennale di cui all'articolo 4 e sulla base degli obiettivi definiti annualmente dal Ministro, l'erogazione dei contributi, acquisito il parere della Commissione, per le seguenti attività:

     a) sviluppo di progetti, promossi da associazioni senza scopo di lucro e fondazioni che contribuiscono a sostenere iniziative per le programmazioni stagionali e per la codistribuzione di film;

     b) concessione di sovvenzioni a favore di iniziative e manifestazioni in Italia ed all'estero, anche a carattere non permanente, promosse od organizzate da enti pubblici e privati senza scopo di lucro, istituti universitari, comitati ed associazioni culturali e di categoria ed inerenti allo sviluppo del cinema sul piano artistico, culturale e tecnico;

     c) concessione di premi agli esercenti delle sale d'essai e delle sale delle comunità ecclesiali o religiose, tenendo conto della qualità della programmazione complessiva di film riconosciuti di nazionalità italiana;

     d) conservazione e restauro del patrimonio filmico nazionale ed internazionale in possesso di enti o soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro, con obbligo, a carico di questi ultimi, di fruizione collettiva dell'opera filmica, con modalità da definirsi in via convenzionale;

     e) realizzazione di mostre d'arte cinematografica di particolare rilevanza internazionale e di festival e rassegne di interesse nazionale ed internazionale di opere cinematografiche da parte di soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro;

     f) pubblicazione, diffusione, conservazione di riviste e opere a carattere storico, artistico, scientifico e critico-informativo di interesse nazionale, riguardanti la cinematografia, nonché organizzazione di corsi di cultura cinematografica [24].

     4. Per le iniziative a carattere permanente, indicate alle lettere a), b), e) ed f) del comma 3, l'entità delle risorse assegnate è commisurata alla stabilità ed all'efficacia dell'iniziativa nei cinque anni precedenti.

     5. Con decreto ministeriale, sentita la Consulta, sono definiti i criteri per la concessione di premi alle sale d'essai ed alle sale delle comunità ecclesiali o religiose [25].

     6. Le regioni, le province e i comuni possono attivare specifiche iniziative di sostegno alle produzioni cinematografiche che vengono realizzate nei territori di propria competenza.

 

     Art. 20. Denuncia di inizio lavorazione del film

     1. Ai fini della corresponsione dei benefici di cui al presente decreto, le imprese di produzione denunciano al Direttore generale competente l'inizio di lavorazione del film, almeno un giorno prima dell'inizio delle riprese, a pena di decadenza, presentando, nel contempo, il soggetto, il trattamento, la sceneggiatura, il piano di finanziamento, il piano di lavorazione, nonchè ogni altro elemento per l'accertamento della nazionalità di cui all'articolo 5. Tale previsione non si applica per i finanziamenti di cui all'articolo 13, comma 6 [26].

     2. Copia della denuncia di inizio di lavorazione, nella quale devono essere indicati, oltre alla impresa di produzione, anche il regista, gli autori del soggetto, del trattamento, della sceneggiatura, del commento musicale, l'autore della fotografia cinematografica, l'autore della scenografia e l'autore del montaggio, è trasmessa dalla Direzione generale competente alla SIAE per l'iscrizione nel pubblico registro cinematografico, ai sensi e per gli effetti delle vigenti norme in materia.

     3. I testi dei soggetti e delle sceneggiature di cui al comma 1, e tutta la documentazione concernente la preparazione dei film, anche su supporto informatico, sono conservati presso la Cineteca nazionale. La presente disposizione si applica anche ai film riconosciuti di nazionalità italiana in base alle leggi precedenti.

 

     Art. 21. Adempimenti tecnici

     1. Per la determinazione della durata del film, ai fini dell'ammissione ai benefici di cui al presente decreto, si considera il materiale scenico, appositamente girato dopo la denuncia di inizio lavorazione del film stesso, con esclusione dei titoli iniziali e finali quando non siano girati su scena.

     2. Il materiale scenico di repertorio può essere utilizzato purchè tale impiego non sia in alcun caso superiore al dieci per cento della durata del film, tranne che il film medesimo risponda, a giudizio della Commissione, a particolari requisiti di carattere storico e culturale.

     3. Non sono ammesse alla distribuzione in Italia le copie positive di film stranieri stampate all'estero, quando provengono da Paesi che non riconoscano in reciprocità all'Italia la facoltà di inviare copie di film nazionali stampati in Italia, salvi gli impegni assunti in accordi internazionali.

     4. Lo sviluppo del negativo e la stampa delle copie positive dei film nazionali devono essere effettuati in Italia o in un paese dell'Unione europea. Il Direttore generale competente può consentire deroghe ove siano necessari sistemi speciali per i quali manchi in Italia o in un paese dell'Unione europea la necessaria attrezzatura, o nei casi in cui sia diversamente disposto da accordi internazionali di reciprocità.

 

     Art. 22. Apertura di sale cinematografiche

     1. Le regioni, con proprie leggi, disciplinano le modalità di autorizzazione alla realizzazione, trasformazione ed adattamento di immobili da destinare a sale ed arene cinematografiche, nonchè alla ristrutturazione o all'ampliamento di sale e arene già in attività, anche al fine di razionalizzare la distribuzione sul territorio delle diverse tipologie di strutture cinematografiche, secondo i seguenti principi fondamentali:

     a) rapporto tra popolazione e numero degli schermi presenti nel territorio provinciale;

     b) ubicazione delle sale e arene, anche in rapporto a quelle operanti nei comuni limitrofi;

     c) livello qualitativo degli impianti e delle attrezzature;

     d) esigenza di assicurare la priorità ai trasferimenti di sale e arene esistenti in altra zona dello stesso territorio provinciale.

     2. Ai fini di cui al comma 1, si intende:

     a) per sala cinematografica, uno spazio al chiuso dotato di uno schermo, adibita a pubblico spettacolo cinematografico;

     b) per cinema-teatro, lo spazio di cui alla precedente lettera a) destinato, oltre che al pubblico spettacolo cinematografico, anche alle rappresentazioni teatrali di qualsiasi genere, da effettuare mediante la costruzione di una struttura caratterizzata dalla scena e comprendente allestimenti scenici fissi e mobili con relativi meccanismi ed attrezzature;

     c) per multisala, l'insieme di due o più sale cinematografiche adibite a programmazioni multiple accorpate in uno stesso immobile sotto il profilo strutturale, e tra loro comunicanti;

     d) per arena, il cinema all'aperto, funzionante esclusivamente nel periodo stagionale individuato dalle singole regioni, allestito su un'area delimitata ed appositamente attrezzata per le proiezioni cinematografiche o videografiche.

     3. Sono fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 141, 141-bis e 142 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, in materia di igiene e sicurezza.

     4. Ai fini dell'iscrizione negli elenchi di cui all'articolo 3, comma 1, le imprese di esercizio devono comunicare al Ministero il rilascio delle autorizzazioni relative alle singole sale cinematografiche, nonchè gli eventuali periodi di sospensione dell'esercizio per periodi superiori a sei mesi.

     5. L'autorizzazione all'apertura di multisale con un numero di posti superiori a milleottocento è rilasciata dal Direttore generale competente, previo parere conforme della Consulta [27].

 

     Art. 23. Pubblico registro per la cinematografia [28]

     [1. I film riconosciuti di nazionalità italiana, e quelli agli stessi equiparati ai sensi dell'articolo 6, ai fini dell'ammissione ai benefici previsti dal presente decreto, sono iscritti nel pubblico registro per la cinematografia, istituito ai sensi dell'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1994, n. 153, tenuto dalla SIAE.]

 

     Art. 24. Cineteca nazionale

     1. Ai fini dell'ammissione ai benefici del presente decreto, l'impresa di produzione, ad ultimazione del film, salvi gli oneri di cui all'articolo 11, comma 1, ultimo periodo, deposita presso la Cineteca nazionale una copia positiva nuova conforme al negativo del film, che non abbia effettuato passaggi in sale cinematografiche. Il mancato deposito rende priva di efficacia l'iscrizione già eseguita ai sensi dell'articolo 23.

     2. Per i film riconosciuti di interesse culturale, l'impresa di produzione consegna alla Cineteca nazionale una copia negativa del film. La mancata consegna rende priva di efficacia l'iscrizione già eseguita ai sensi dell'articolo 23.

     3. Per proiezioni a scopo culturale e didattico, organizzate direttamente o in collaborazione con i circoli di cultura cinematografica o con altri enti a carattere culturale, trascorsi tre anni dall'avvenuta consegna, ed al di fuori di ogni finalità di lucro, la Cineteca nazionale si avvale delle copie di cui ai commi 1 e 2 o di altre copie stampate a proprie spese, in deroga a quanto previsto dall'articolo 10, comma 2, e dagli articoli 46 e 46-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni.

     4. La Direzione generale competente può avvalersi della copia acquisita dalla Cineteca nazionale, ai sensi del comma 3, per proiezioni e manifestazioni cinematografiche nazionali ed internazionali in Italia ed all'estero, non aventi finalità commerciali.

     5. Il patrimonio filmico della Cineteca nazionale è di pubblico interesse.

 

     Art. 25. Agevolazioni fiscali e finanziarie

     1. Sono soggetti a imposta fissa di registro gli atti di vendita totale o parziale dei diritti di sfruttamento economico dei film previsti dal presente decreto, i contratti di distribuzione, noleggio, mandato, agenzia o diversi, relativi allo sfruttamento dei film, gli atti di concessione, di costituzione in garanzia o in pegno dei proventi, dei contributi e dei premi di cui al presente decreto, gli atti di rinuncia alle cessioni, alle costituzioni in garanzia o in pegno, nonchè quelli relativi all'esecuzione e alla estinzione delle suindicate operazioni di finanziamento. Sono altresì soggetti ad imposta fissa di registro gli atti di costituzione dei circoli e delle associazioni nazionali di cultura cinematografica di cui all'articolo 18, con esclusione della acquisizione in proprietà dei beni immobili.

     2. Alle operazioni di credito cinematografico effettuate ai sensi del presente decreto ed a tutti gli atti e contratti relativi alle operazioni stesse e alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, nonchè alle garanzie di qualunque tipo e da chiunque prestate, si applicano le disposizioni del titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni.

     3. Le quote versate dai soci e gli incassi derivanti dall'emissione dei titoli di accesso ai soci non concorrono a formare il reddito imponibile dei circoli e delle associazioni nazionali di cultura cinematografica di cui all'articolo 18, a condizione che siano da ritenersi enti non commerciali ai sensi dell'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e che siano state rispettate le disposizioni di cui al titolo II, capo III dello stesso testo unico.

     4. Sono fatte salve le disposizioni di cui ai commi 7, 8 e 9 dell'articolo 20 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1994, n. 153, e successive modificazioni.

 

     Art. 26. Operazioni di concentrazione

     1. In materia di tutela della concorrenza si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287. Le operazioni di concentrazione di cui all'articolo 16 della medesima legge debbono essere preventivamente comunicate all'Autorità garante della concorrenza e del mercato di cui all'articolo 10 della legge stessa qualora attraverso la concentrazione si venga a detenere o controllare direttamente o indirettamente, anche in una sola delle dodici città capozona della distribuzione cinematografica (Roma, Milano, Torino, Genova, Padova, Bologna, Firenze, Napoli, Bari, Catania, Cagliari e Ancona), una quota di mercato superiore al 25% del fatturato della distribuzione cinematografica e, contemporaneamente, del numero delle sale cinematografiche ivi in attività.

     2. L'autorità destinataria delle comunicazioni ai sensi del comma 1 opera nei modi e nei termini di cui all'articolo 16 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, valutando, nell'esercizio del proprio potere discrezionale, i casi nei quali l'operazione comunicatale sia da vietare in quanto suscettibile di eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza nel settore.

 

     Art. 27. Disposizioni transitorie

     1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

     2. Alle istanze per l'erogazione degli incentivi alla produzione presentate ai sensi dell'articolo 7 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, si applica la disciplina risultante dalla medesima normativa e dal decreto ministeriale 2 novembre 1999, n. 531, qualora la prima uscita in sala sia antecedente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

     3. Le istanze per l'erogazione dei finanziamenti a favore delle imprese di produzione, presentate a valere sul fondo di cui all'articolo 27 ed all'articolo 28 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, sono valutate secondo la disciplina risultante dilla medesima normativa e dai relativi decreti di attuazione, qualora, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, esse abbiano già ottenuto il riconoscimento dell'interesse culturale nazionale e relativamente ad esse sia stato depositato presso la competente direzione generale il risultato dell'esame tecnico-economico del preventivo e del piano finanziario di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 24 marzo 1994, concernente 'Norme di attuazione del decretolegge 14 gennaio 1994, n. 26, recante: Interventi urgenti in favore del cinema, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 15 aprile 1994. Le istanze relative ai progetti filmici che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano ottenuto il riconoscimento dell'interesse culturale nazionale e non siano corredate dell'esame tecnico-economico del preventivo e del piano finanziario, possono essere nuovamente presentate ai sensi del presente decreto. Ai relativi progetti filmici è riconosciuto, con priorità di trattazione rispetto alle altre istanze, l'esito positivo della valutazione per il riconoscimento dell'interesse culturale, ai sensi dell'articolo 8, con esclusivo riferimento ai criteri di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 del medesimo articolo 8 [29].

     4. La normativa vigente in materia di apertura sale di cui alla legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, e di cui al decreto ministeriale 29 settembre 1998, n. 391, rimane in vigore nelle regioni nelle quali non siano state emanate le leggi di cui al primo comma dell'articolo 22 del presente decreto e fino alla data di entrata in vigore delle stesse.

     5. Le istanze per l'erogazione dei contributi a favore delle imprese di esercizio presentate prima della data di entrata in vigore del presente decreto, a valere sul fondo di cui all'articolo 27 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, e sul fondo di cui alla legge 23 luglio 1980, n. 378, e successive modificazioni, sono valutate secondo tali disposizioni e secondo il decreto ministeriale 17 ottobre 2000 n. 390, se corredate da atto notorio attestante contratto di acquisto, locazione, programmazione o gestione e di parere favorevole della commissione provinciale di vigilanza, ovvero di concessione edilizia. In assenza di tale documentazione, le istanze decadono e possono essere nuovamente presentate secondo la disciplina di cui all'articolo 15 del presente decreto.

     6. Le istanze per la concessione dei premi di qualità presentate ai sensi degli articoli 9 e 11 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, sono valutate secondo tali disposizioni e secondo il decreto ministeriale 3 settembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 settembre 1998, n. 222, qualora l'effettiva programmazione nelle sale sia iniziata entro il 31 dicembre 2003.

     7. Le istanze per la concessione di contributi a favore delle imprese di distribuzione e delle industrie tecniche sono disciplinate dalla normativa in vigore all'atto della presentazione delle medesime.

     8. I decreti ministeriali previsti nel presente decreto legislativo non hanno natura regolamentare e sono adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo [30].

 

     Art. 28. Abrogazioni

     1. Sono abrogati:

     a) la legge 26 luglio 1949, n. 448, e successive modificazioni;

     b) la legge 29 dicembre 1949, n. 958, e successive modificazioni;

     c) la legge 31 luglio 1956, n. 897, e successive modificazioni;

     d) la legge 2 dicembre 1961, n. 1330, e successive modificazioni;

     e) la legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, salvo quanto disposto all'articolo 27 del presente decreto;

     f) la legge 14 agosto 1971, n. 819, e successive modificazioni;

     g) la legge 21 giugno 1975, n. 287, e successive modificazioni;

     h) la legge 20 gennaio 1978, n. 25, e successive modificazioni;

     i) la legge 23 luglio 1980, n. 378, e successive modificazioni;

     l) la legge 23 dicembre 1996, n. 662, limitatamente al comma 199 dell'articolo 2.

     2. Sono, altresì, abrogate le norme, o parti di norma, incompatibili o in contrasto con quelle del presente decreto.


[1] Abrogato dall'art. 39 della L. 14 novembre 2016, n. 220, con la decorrenza ivi prevista.

[2] Lettera abrogata dall'art. 1, comma 332, della L. 28 dicembre 2015, n. 208.

[3] La Corte costituzionale, con sentenza 19 luglio 2005, n. 285, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[4] Lettera così sostituita dall'art. 5 bis del D.L. 5 dicembre 2005, n. 250, convertito dalla L. 3 febbraio 2006, n. 27. La Corte costituzionale, con sentenza 19 luglio 2005, n. 285, aveva dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[5] La Corte costituzionale, con sentenza 19 luglio 2005, n. 285, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[6] Lettera così modificata dall'art. 1, comma 1151, della L. 27 dicembre 2006, n. 296.

[7] Lettera così modificata dall'art. 1, comma 1151, della L. 27 dicembre 2006, n. 296.

[8] Comma già modificato dall'art. 3 del D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, convertito dalla L. 31 marzo 2005, n. 43, dall'art. 5 bis del D.L. 5 dicembre 2005, n. 250, convertito dalla L. 3 febbraio 2006, n. 27 e così ulteriormente modificato dall'art. 10 del D.P.R. 14 maggio 2007, n. 89. La Corte costituzionale, con sentenza 19 luglio 2005, n. 285, aveva dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[9] La Corte costituzionale, con sentenza 19 luglio 2005, n. 285, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[10] La Corte costituzionale, con sentenza 19 luglio 2005, n. 285, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[11] La Corte costituzionale, con sentenza 19 luglio 2005, n. 285, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[12] Lettera così modificata dall'art. 1, comma 1151, della L. 27 dicembre 2006, n. 296.

[13] Comma inserito dall'art. 3 del D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, convertito dalla L. 31 marzo 2005, n. 43.

[14] La Corte costituzionale, con sentenza 19 luglio 2005, n. 285, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[15] Comma sostituito dall'art. 2 del D.L. 22 marzo 2004, n. 72, convertito dalla L. 21 maggio 2004, n. 128 e così modificato dall'art. 1, comma 1151, della L. 27 dicembre 2006, n. 296. La Corte costituzionale, con sentenza 19 luglio 2005, n. 285, aveva dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[16] Comma così modificato dall'art. 3 del D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, convertito dalla L. 31 marzo 2005, n. 43

[17] Comma così modificato dall'art. 3 del D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, convertito dalla L. 31 marzo 2005, n. 43

[18] Comma già modificato dall'art. 19 nonies del D.L. 9 novembre 2004, n. 266, convertito dalla L. 27 dicembre 2004, n. 306, dall'art. 14 vicies del D.L. 30 giugno 2005, n. 115, convertito dalla L. 17 agosto 2005, n. 168, dall'art. 2 del D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 ter del D.L. 12 maggio 2006, n. 173, convertito dalla L. 12 luglio 2006, n. 228.

[19] Articolo così sostituito dall'art. 1, comma 1151, della L. 27 dicembre 2006, n. 296.

[20] Articolo abrogato dall'art. 1, comma 332, della L. 28 dicembre 2015, n. 208.

[21] Comma così modificato dall'art. 1, comma 1151, della L. 27 dicembre 2006, n. 296.

[22] La Corte costituzionale, con sentenza 19 luglio 2005, n. 285, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[23] La Corte costituzionale, con sentenza 19 luglio 2005, n. 285, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[24] La Corte costituzionale, con sentenza 19 luglio 2005, n. 285, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[25] La Corte costituzionale, con sentenza 19 luglio 2005, n. 285, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[26] Comma così modificato dall'art. 1, comma 1151, della L. 27 dicembre 2006, n. 296.

[27] La Corte costituzionale, con sentenza 19 luglio 2005, n. 285, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[28] Articolo abrogato dall'art. 6 del D.L. 30 aprile 2010, n. 64, convertito dalla L. 29 giugno 2010, n. 100.

[29] Comma così sostituito dall'art. 2 del D.L. 22 marzo 2004, n. 72, convertito dalla L. 21 maggio 2004, n. 128.

[30] Comma così modificato dall'art. 2 del D.L. 22 marzo 2004, n. 72, convertito dalla L. 21 maggio 2004, n. 128.