§ 3.1.288 - L.R. 17 luglio 2015, n. 19.
Disposizioni di riordino e semplificazione in materia di attività produttive e di risorse agricole e forestali.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura e foreste
Data:17/07/2015
Numero:19


Sommario
Art. 1.  (Modifiche all'articolo 50 della legge regionale 9/1996)
Art. 2.  (Modifica all'articolo 12 della legge regionale 3/1998)
Art. 3.  (Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 1/2003)
Art. 4.  (Modifiche all'articolo 16 della legge regionale 18/2004)
Art. 5.  (Modifiche all'articolo 18 della legge regionale 26/2005)
Art. 6.  (Modifica all'articolo 6 della legge regionale 22/2007)
Art. 7.  (Modifica all'articolo 3 della legge regionale 22/2010)
Art. 8.  (Modifica all'articolo 2 della legge regionale 27/2014)
Art. 9.  (Programma di sviluppo rurale 2014-2020 - disposizioni in materia di appalti pubblici)
Art. 10.  (Modifiche all'articolo 9 ter della legge regionale 57/1971)
Art. 11.  (Modifiche all'articolo 21 della legge regionale 9/2007)
Art. 12.  (Modifiche all'articolo 25 della legge regionale 9/2007)
Art. 13.  (Modifica all'articolo 31 della legge regionale 9/2007)
Art. 14.  (Modifica all'articolo 81 della legge regionale 9/2007)
Art. 15.  (Modifica all'articolo 83 della legge regionale 9/2007)
Art. 16.  (Sostituzione dell'articolo 21 della legge regionale 47/1978)
Art. 17.  (Sostituzione dell'articolo 22 della legge regionale 47/1978)
Art. 18.  (Abrogazione dell'articolo 23 della legge regionale 47/1978)
Art. 19.  (Sostituzione dell'articolo 15 della legge regionale 26/2005)
Art. 20.  (Modifica all'articolo 7 della legge regionale 1/2007)
Art. 21.  (Modifica all'articolo 42 della legge regionale 12/2002)
Art. 22.  (Utilizzo delle risorse per il finanziamento delle micro e PMI commerciali, turistiche e di servizio)
Art. 23.  (Abrogazione dell'articolo 43 della legge regionale 12/2002)
Art. 24.  (Estensione dei termini di conclusione delle operazioni finanziate sul POR FESR ai procedimenti in corso)
Art. 25.  (Modifica all'articolo 2 della legge regionale 23/2013)
Art. 26.  (Modifica all'articolo 2 della legge regionale 3/2015)
Art. 27.  (Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 3/2015)
Art. 28.  (Modifiche all'articolo 15 della legge regionale 3/2015)
Art. 29.  (Modifica all'articolo 58 della legge regionale 3/2015)
Art. 30.  (Modifica all'articolo 62 della legge regionale 3/2015)
Art. 31.  (Modifica all'articolo 98 della legge regionale 3/2015)
Art. 32.  (Modifica all'articolo 63 bis della legge regionale 2/2002)
Art. 33.  (Modifica all'articolo 9 della legge regionale 21/2006)
Art. 34.  (Modifica all'articolo 9 bis della legge regionale 21/2006)
Art. 35.  (Modifiche all'articolo 11 della legge regionale 21/2006)
Art. 36.  (Sostituzione dell'articolo 12 della legge regionale 21/2006)
Art. 37.  (Modifica all'articolo 2 della legge regionale 27/2014)
Art. 38.  (Interpretazione autentica dell'articolo 5 bis della legge regionale 50/1993)
Art. 39.  (Conferma di contributo al CAI Club Alpino Italiano - Regione Friuli Venezia Giulia)
Art. 40.  (Conferma dei contributi a sostegno della sviluppo turistico di Grado)
Art. 41.  (Conferma dei contributi concessi agli enti pubblici per le finalità di cui all'articolo 161 della legge regionale 2/2002)
Art. 42.  (Abrogazione dell'articolo 92 della legge regionale 2/2002)
Art. 43.  (Sostituzione dell'articolo 96 della legge regionale 2/2002)
Art. 44.  (Modifiche all'articolo 21 della legge regionale 20/2012)
Art. 45.  (Modifiche all'articolo 6 bis della legge regionale 2/2012)
Art. 46.  (Modifica all'articolo 12 bis della legge regionale 4/2005)
Art. 47.  (Modifica all'articolo 7 della legge regionale 1/2007)
Art. 48.  (Estensione a Finreco delle risorse regionali destinate ai Confidi)
Art. 49.  (Modifica all'articolo 2 della legge regionale 24/2009)
Art. 50.  (Modifica all'articolo 42 della legge regionale 7/2000)
Art. 51.  (Integrazione della disciplina inerente i vincoli per le imprese beneficiarie di incentivi)
Art. 52.  (Modifiche alla legge regionale 19/2012)
Art. 53.  (Inserimento dell'articolo 47 bis nella legge regionale 19/2012)
Art. 54.  (Entrata in vigore)


§ 3.1.288 - L.R. 17 luglio 2015, n. 19.

Disposizioni di riordino e semplificazione in materia di attività produttive e di risorse agricole e forestali.

(B.U. 22 luglio 2015, n. 29)

 

CAPO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISORSE AGRICOLE

 

Art. 1. (Modifiche all'articolo 50 della legge regionale 9/1996)

1. All'articolo 50 della legge regionale 6 febbraio 1996, n. 9 (Legge finanziaria 1996), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 9 è sostituito dal seguente:

«9. L'Associazione beneficiaria è tenuta a mantenere una separata evidenza del finanziamento al fine di comprovarne la destinazione in conformità a quanto previsto ai sensi del comma 7.»;

b) il comma 11 è sostituito dal seguente:

«11. L'Amministrazione regionale può in qualsiasi momento determinare, con decreto dell'Assessore competente, l'estinzione anche parziale del finanziamento. Il fondo è ricostituito dall'Associazione anche con proprie disponibilità finanziarie e, in caso di estinzione del finanziamento o di scioglimento dell'Associazione, è restituito all'Amministrazione regionale entro sei mesi dalla richiesta.»;

c) dopo il comma 11 è inserito il seguente:

«11 bis. Il finanziamento è concesso a titolo di aiuto de minimis in conformità al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis"; il livello dell'aiuto è determinato sulla base del valore attualizzato del differenziale tra gli interessi calcolati a tasso ordinario e gli interessi a tasso agevolato. A tale fine il tasso ordinario è determinato sulla base del tasso calcolato conformemente alla comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea C 14/6 IT del 19 gennaio 2008, mentre il tasso di attualizzazione è il tasso di riferimento utilizzato dalla Commissione europea calcolato secondo la medesima comunicazione della Commissione.».

 

     Art. 2. (Modifica all'articolo 12 della legge regionale 3/1998)

1. I commi da 17 a 25 dell'articolo 12 della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3 (Legge finanziaria 1998), sono abrogati.

 

     Art. 3. (Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 1/2003)

1. All'articolo 8 della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (Legge finanziaria 2003), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 22 è sostituito dal seguente:

«22. La Direzione centrale competente in materia di risorse agricole è autorizzata a delegare ai Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA) lo svolgimento dei procedimenti amministrativi di competenza, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 14, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38). Nel caso di procedimenti amministrativi svolti per conto dell'organismo pagatore, la Direzione centrale competente in materia di risorse agricole delega ai CAA i relativi procedimenti nel rispetto delle procedure stabilite dal medesimo organismo.»;

b) dopo il comma 22 è inserito il seguente:

«22.1. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 22, la Direzione centrale competente in materia di risorse agricole stipula con i CAA apposite convenzioni nelle quali sono definite le modalità operative di gestione dei procedimenti e i criteri per il riconoscimento del rimborso per l'esercizio delle funzioni delegate.».

2. Agli oneri derivanti dalla ridefinizione normativa dell'articolo 8, commi 22 e 22.1, della legge regionale 1/2003, come prevista dal comma 1, lettere a) e b), si provvede con le risorse all'uopo già destinate a valere sull'unità di bilancio 1.1.1.1009 con riferimento al capitolo 6332 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.

 

     Art. 4. (Modifiche all'articolo 16 della legge regionale 18/2004)

1. All'articolo 16 della legge regionale 4 giugno 2004, n. 18 (Riordinamento normativo dell'anno 2004 per il settore delle attività economiche e produttive), sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1 bis. Per agevolare la riduzione dell'esposizione debitoria delle imprese in difficoltà prevista nei piani di ristrutturazione di cui al comma 1 e funzionale alla realizzazione degli stessi, l'Amministrazione regionale è autorizzata a rimodulare la scadenza temporale delle quote di ammortamento dei finanziamenti erogati alle medesime imprese con le disponibilità della legge regionale 80/1982 o a rinunciare al loro rientro.

1 ter. La riduzione dell'esposizione debitoria delle imprese in difficoltà è realizzata tramite la rinuncia ai rientri delle quote di ammortamento di cui al comma 1 bis a favore dei settori di intervento e con le priorità individuati nell'ambito degli indirizzi di spesa impartiti dalla Giunta regionale e dall'Assessore competente in materia di agricoltura ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 80/1982, entro i limiti complessivi della remissione dei debiti aventi a oggetto il rimborso delle anticipazioni di cui alla legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), eventualmente disposta a favore del Fondo di rotazione per interventi nel settore agricolo successivamente all'entrata in vigore del regime di aiuto di cui al comma 1 e comunque per un importo complessivo massimo pari a 5 milioni di euro.»;

b) al comma 2 le parole «di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 1 e 1 bis».

 

     Art. 5. (Modifiche all'articolo 18 della legge regionale 26/2005)

1. All'articolo 18 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 bis è sostituito dal seguente:

«2 bis. I contributi previsti nel regolamento di cui al comma 2 possono essere concessi a sollievo di tutti i costi a carico del Centro di ricerca e innovazione tecnologica in agricoltura ivi comprese le imposte dirette e indirette non recuperabili e sotto forma di anticipazione dell'intera somma concessa, senza che trovi applicazione quanto disposto dall'articolo 40, comma 2, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).»;

b) il comma 2 ter è abrogato.

2. La disposizione di cui all'articolo 18, comma 2 bis, della legge regionale 26/2005, come sostituito dal comma 1, lettera a), si applica anche ai contributi concessi prima dell'entrata in vigore della presente legge e per i quali l'erogazione non è avvenuta in misura completa.

3. In attuazione del principio di trasparenza, al Centro di ricerca e innovazione tecnologica in agricoltura si applicano le norme di cui all'articolo 1, commi da 15 a 33, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione).

 

     Art. 6. (Modifica all'articolo 6 della legge regionale 22/2007)

1. Al comma 40 dell'articolo 6 della legge regionale 20 agosto 2007, n. 22 (Assestamento del bilancio 2007), le parole «Agemont SpA» sono sostituite dalle seguenti: «Friulmont S. Cons. a r.l.».

 

     Art. 7. (Modifica all'articolo 3 della legge regionale 22/2010)

1. Il comma 36 dell'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), è sostituito dal seguente:

«36. Le funzioni del soppresso Ente utenti motori agricoli, trasferite alla Regione con il decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 839 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia in materia di trasferimento alla regione delle funzioni, del personale e dei beni degli enti soppressi con l'articolo 1-bis del decreto legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1978, n. 641), sono delegate ai Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA) a decorrere dalla data di sottoscrizione delle convenzioni con i CAA medesimi con cui vengono definiti, in particolare:

a) le modalità operative nel rispetto del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 dicembre 2001, n. 454 (Regolamento concernente le modalità di gestione dell'agevolazione fiscale per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica), e delle indicazioni impartite dalle competenti autorità;

b) i criteri per il riconoscimento del rimborso per l'esercizio delle funzioni delegate.».

2. In sede di prima applicazione dell'articolo 3, comma 36, della legge regionale 22/2010, come sostituito dal comma 1, le disposizioni dallo stesso previste si applicano anche alle convenzioni stipulate con i CAA dall'1 gennaio 2015. Fino alla data di sottoscrizione delle convenzioni per l'anno 2015 con le modalità di cui all'articolo 3, comma 36, della legge regionale 22/2010, come sostituito dal comma 1, conservano validità le convenzioni sottoscritte in applicazione della normativa previgente.

3. Agli oneri derivanti dalla ridefinizione normativa dell'articolo 3, comma 36, della legge regionale 22/2010, come prevista dal comma 1, si provvede con le risorse all'uopo già destinate a valere sull'unità di bilancio 1.1.1.1001 con riferimento al capitolo 6236 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.

 

     Art. 8. (Modifica all'articolo 2 della legge regionale 27/2014)

1. Dopo il comma 89 dell'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015), è inserito il seguente:

«89 bis. Il finanziamento di cui al comma 89 è concesso in conformità al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e al regolamento (UE) n. 1407/2013, della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".».

 

     Art. 9. (Programma di sviluppo rurale 2014-2020 - disposizioni in materia di appalti pubblici)

1. Nell'attuazione delle operazioni finanziate dal Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, di seguito PSR 2014-2020, si applicano esclusivamente le procedure previste dalle disposizioni statali di recepimento delle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici.

2. Le stazioni appaltanti di cui all'articolo 3, comma 33, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), nell'attuazione delle operazioni finanziate dal PSR 2014-2020, sono tenute a comunicare e restituire le economie contributive derivanti in seguito all'aggiudicazione dei lavori o alla realizzazione delle opere.

 

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISORSE FORESTALI

 

     Art. 10. (Modifiche all'articolo 9 ter della legge regionale 57/1971)

1. All'articolo 9 ter della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57 (Disposizioni speciali in materia di finanza locale), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo le parole «; nel caso in cui l'importo del canone annuo sia inferiore a 5.000 euro, il contraente o il concessionario possono essere direttamente individuati» sono inserite le seguenti: «, previo avviso,»;

b) Il comma 5 bis è abrogato.

 

     Art. 11. (Modifiche all'articolo 21 della legge regionale 9/2007)

1. All'articolo 21 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera c) del comma 3 è sostituita dalla seguente:

«c) affidamento della realizzazione di lavori, opere e servizi, ivi compresi gli interventi di utilizzazione forestale e i servizi di commercializzazione del legname, a imprese che forniscono servizi in ambito forestale, ivi comprese quelle iscritte nell'elenco di cui all'articolo 25.»;

b) il comma 3 bis è sostituito dal seguente:

«3 bis. Le imprese iscritte nell'elenco di cui all'articolo 25, singole o associate, possono altresì ottenere in gestione, anche nelle forme della concessione pluriennale, per svolgervi le attività di cui all'articolo 14, aree silvo-pastorali di proprietà o possesso pubblico.».

 

     Art. 12. (Modifiche all'articolo 25 della legge regionale 9/2007)

1. All'articolo 25 della legge regionale 9/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla fine del comma 1 sono aggiunte le seguenti parole: «e di difesa del territorio»;

b) il comma 2 è abrogato.

 

     Art. 13. (Modifica all'articolo 31 della legge regionale 9/2007)

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 31 della legge regionale 9/2007 è aggiunto il seguente:

«4 bis. La Direzione centrale è autorizzata a consentire all'ERSA l'utilizzo dei vivai, mediante l'impiego del personale di cui all'articolo 87, comma 1 quater, per la produzione di piante e materiali di propagazione gamica e vegetativa di specie di interesse agrario, al fine della conservazione e rigenerazione delle risorse fitogenetiche autoctone nel rispetto dei regimi di certificazione fitosanitaria e di commercializzazione ove applicabili.».

 

     Art. 14. (Modifica all'articolo 81 della legge regionale 9/2007)

1. Al comma 2 dell'articolo 81 della legge regionale 9/2007, dopo le parole «Direttore centrale» sono inserite le seguenti: «competente in materia di biodiversità».

 

     Art. 15. (Modifica all'articolo 83 della legge regionale 9/2007)

1. Al comma 1 dell'articolo 83 della legge regionale 9/2007, dopo le parole «Direzione centrale» sono inserite le seguenti: «competente in materia di biodiversità».

 

CAPO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INDUSTRIA

 

     Art. 16. (Sostituzione dell'articolo 21 della legge regionale 47/1978)

1. L'articolo 21 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47 (Provvedimenti a favore dell'industria regionale e per la realizzazione di infrastrutture commerciali), è sostituito dal seguente:

«Art. 21

(Interventi per l'innovazione delle strutture industriali)

1. Al fine di promuovere l'innovazione e di favorire il trasferimento delle conoscenze al sistema produttivo regionale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle imprese industriali, loro consorzi o società consortili, anche cooperative, associazioni temporanee d'imprese, reti d'impresa, centri di ricerca industriale e trasferimento tecnologico con personalità giuridica autonoma, consorzi fra imprese industriali e altri soggetti pubblici o privati, contributi in conto capitale, per le seguenti iniziative:

a) progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale;

b) progetti di innovazione inclusi quelli rivolti ai processi e all'organizzazione;

c) predisposizione di studi di fattibilità.

2. L'Amministrazione regionale è autorizzata a effettuare erogazioni in via anticipata, nella misura massima del 70 per cento dell'importo dei contributi di cui al comma 1, lettere a), b) e c), previa presentazione da parte delle imprese interessate di apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 39 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

3. Con regolamenti regionali sono definiti, da parte della Direzione centrale competente in materia di attività produttive, nel rispetto della normativa europea vigente, le misure di aiuto, le condizioni, i criteri, le modalità e le procedure per l'attuazione degli interventi previsti dal comma 1.».

2. Per le finalità di cui all'articolo 21 della legge regionale 47/1978, come sostituito dal comma 1, è autorizzata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2015, a carico dell'unità di bilancio 1.6.2.1036 e del capitolo 8021 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.

3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 per complessivi 250.000 euro per l'anno 2015 si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 1.6.2.1036 e dal capitolo 8686 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.

 

     Art. 17. (Sostituzione dell'articolo 22 della legge regionale 47/1978)

1. L'articolo 22 della legge regionale 47/1978 è sostituito dal seguente:

«Art. 22

(Interventi per l'innovazione a favore delle piccole e medie imprese industriali e loro consorzi)

1. Allo scopo di favorire il trasferimento delle conoscenze e dell'innovazione all'apparato produttivo regionale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale, fino alla misura massima consentita dalla normativa europea vigente, alle piccole e medie imprese industriali in qualsiasi forma costituite, singole o associate, ai consorzi fra piccole e medie imprese industriali e altri soggetti pubblici o privati, per le seguenti iniziative:

a) affidamento di commesse di ricerca industriale e sviluppo sperimentale;

b) affidamento di commesse per la realizzazione di progetti di innovazione inclusi quelli rivolti ai processi e all'organizzazione;

c) brevettazione di prodotti propri;

d) acquisizione di marchi, di brevetti, di diritti di utilizzo, di licenze, di know-how e di conoscenze tecniche non brevettate relative a innovazioni finalizzate al ciclo produttivo o ai prodotti.

2. Le attività di cui al comma 1, lettere a) e b), sono svolte presso Università e centri di ricerca e trasferimento tecnologico competenti e specializzati nelle materie oggetto della ricerca, ovvero presso laboratori e istituti altamente qualificati e riconosciuti a tal fine dalla Regione o dallo Stato.

3. Con regolamenti regionali sono definiti, da parte della Direzione centrale competente in materia di attività produttive, nel rispetto della normativa europea vigente, le condizioni, i criteri, le modalità e le procedure per l'attuazione degli interventi previsti dal comma 1.».

2. Per le finalità di cui all'articolo 22 della legge regionale 47/1978, come sostituito dal comma 1, è autorizzata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2015, a carico dell'unità di bilancio 1.6.2.1036 e del capitolo 8021 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.

3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 per complessivi 250.000 euro per l'anno 2015 si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 1.6.2.1036 e dal capitolo 8686 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.

 

     Art. 18. (Abrogazione dell'articolo 23 della legge regionale 47/1978)

1. L'articolo 23 della legge regionale 47/1978 è abrogato.

 

     Art. 19. (Sostituzione dell'articolo 15 della legge regionale 26/2005)

1. L'articolo 15 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico), è sostituito dal seguente:

«Art. 15

(Comitato tecnico di valutazione)

1. È costituito presso la Direzione centrale competente in materia di attività produttive, di seguito Direzione centrale, il Comitato tecnico di valutazione, di seguito Comitato, quale organo di valutazione tecnica dell'Amministrazione regionale, che esprime pareri in ordine ai progetti di ricerca, sviluppo, innovazione e trasferimento tecnologico presentati dalle imprese dei comparti industria, artigianato, commercio, turismo e terziario, e negli altri casi previsti con legge regionale.

2. Il Comitato resta in carica cinque anni; in caso di mancata ricostituzione entro la scadenza del termine di cinque anni, può essere prorogato per non più di quarantacinque giorni.

3. La nomina dei componenti del Comitato avviene con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di attività produttive, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative nei settori dell'industria, dell'artigianato, del commercio, turismo e terziario e le Università degli Studi di Trieste e Udine e gli enti di ricerca sottoscrittori della Convenzione con la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia del 5 luglio 2004 finalizzata a contribuire alla realizzazione di un sistema unico regionale per la valorizzazione della ricerca e la diffusione dell'innovazione.

4. Con la deliberazione di cui al comma 3 è nominato il Presidente del Comitato scelto tra i membri di cui al comma 5, lettere a), b), c), d) ed e), e il suo sostituto, scelto tra i membri di cui al comma 5, lettere f), g), h), i) e j), in caso di assenza, vacanza o impedimento del Presidente. In caso di assenza o impedimento del Presidente o del suo sostituto le relative funzioni sono espletate dal componente più anziano.

5. Il Comitato è composto da diciotto esperti, in possesso dei necessari requisiti di professionalità, onorabilità, esperienza, nonché di imparzialità e terzietà rispetto ai progetti da valutare, laureati nelle seguenti materie:

a) ingegneria meccanica;

b) ingegneria elettronica;

c) ingegneria per l'ambiente e il territorio;

d) scienze economico-aziendali, con particolare riferimento all'analisi economico-finanziaria dei progetti;

e) informatica;

f) scienze dell'economia;

g) scienze economico-aziendali in possesso di specifiche competenze in gestione strategica di impresa e dei processi innovativi;

h) ingegneria gestionale;

i) ingegneria informatica;

j) tecniche e metodi per la società dell'informazione;

k) scienza e ingegneria dei materiali;

l) scienze e tecnologie alimentari;

m) scienze e tecnologie della chimica industriale;

n) biotecnologie industriali;

o) farmacia industriale;

p) ingegneria dell'automazione;

q) ingegneria biomedica;

r) ingegneria dei sistemi edilizi.

6. Il Comitato esprime pareri in ordine ai progetti di ricerca, sviluppo, innovazione e trasferimento tecnologico presentati dalle imprese del comparto industria e artigianato nella composizione deliberante data dal Presidente e dai componenti di cui al comma 5, lettere a), b), c), d) ed e).

7. Il Comitato esprime pareri in ordine ai progetti di ricerca, sviluppo, innovazione e trasferimento tecnologico presentati dalle imprese del comparto del commercio, turismo e terziario nella composizione deliberante data dal Presidente e dai componenti di cui al comma 5, lettere f), g), h), i) e j).

8. Il responsabile del procedimento, su proposta del Presidente, sentito il Comitato, nei casi previsti dalle direttive di cui al comma 12, ha facoltà di integrare la composizione del Comitato medesimo, individuando tra i componenti esperti di cui al comma 5 uno o più relatori con il compito di valutare preventivamente i progetti al fine dell'espressione del successivo parere da parte del Comitato.

9. Su richiesta del responsabile del procedimento, il Presidente, sentito il Comitato, può individuare uno o più esperti tra quelli di cui al comma 5 per fornire consulenza tecnica nel corso di accertamenti in loco da parte degli uffici competenti, nei casi di precontenzioso e contenzioso e in relazione a specifiche problematiche emerse nell'esame del progetto. L'individuazione viene confermata da parte del responsabile del procedimento.

10. Per la validità delle riunioni del Comitato, anche nella composizione integrata di cui al comma 8, è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti non computando tra questi ultimi gli astenuti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

11. La Direzione centrale nomina il segretario del Comitato e un suo sostituto, scelti tra i dipendenti regionali.

12. Sulla base delle direttive approvate con deliberazione di Giunta regionale sono disciplinate le modalità e le procedure di funzionamento del Comitato.

13. L'ammontare del gettone da corrispondere ai componenti del Comitato tecnico di valutazione è commisurato all'attività espletata, come di seguito specificato:

a) 150 euro ai componenti che svolgono la funzione di Presidente del Comitato per la partecipazione a ciascuna seduta;

b) 120 euro agli altri componenti del Comitato per la partecipazione a ciascuna seduta;

c) 60 euro per ciascuna relazione presentata dagli esperti per la valutazione preventiva di cui al comma 8, in aggiunta all'ammontare del gettone di cui alle lettere a) o b);

d) 150 euro per ciascuna relazione presentata dagli esperti per l'attività di cui al comma 9, in aggiunta all'ammontare del gettone di cui alle lettere a) o b).

14. Ai componenti del Comitato tecnico di valutazione è dovuto inoltre il rimborso spese per l'espletamento delle proprie funzioni nella misura prevista per i dipendenti regionali.».

2. Il Comitato tecnico consultivo per le politiche economiche, nominato con deliberazione della Giunta regionale del 17 maggio 2012, n. 851 (Ricostituzione comitato tecnico consultivo per le politiche economiche periodo 2012-2015 presso la direzione centrale attività produttive), continua a esercitare le sue funzioni fino al 31 dicembre 2015 e comunque, se successiva, fino alla costituzione del Comitato tecnico di valutazione di cui all'articolo 15, comma 1, della legge regionale 26/2005, come sostituito dal comma 1.

3. Il Comitato tecnico di valutazione di cui all'articolo 15 della legge regionale 26/2005 quale organo di consulenza tecnica dell'Amministrazione regionale, può esprimere pareri, oltre che nelle materie indicate al comma 1 del medesimo articolo 15, anche in ordine agli altri interventi di sostegno ai comparti industria, artigianato, commercio, turismo e terziario.

4. Agli oneri derivanti dalla ridefinizione normativa dell'articolo 15 della legge regionale 26/2005, come prevista dal comma 1, si provvede con le risorse all'uopo già destinate a valere sull'unità di bilancio 10.1.1.1161 con riferimento al capitolo 718 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.

 

     Art. 20. (Modifica all'articolo 7 della legge regionale 1/2007)

1. Al comma 29 dell'articolo 7 della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007), dopo le parole «dalla legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico),» sono inserite le seguenti: «e dalla legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali),».

 

CAPO IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ARTIGIANATO

 

     Art. 21. (Modifica all'articolo 42 della legge regionale 12/2002)

1. Il comma 4 dell'articolo 42 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato), è abrogato.

 

     Art. 22. (Utilizzo delle risorse per il finanziamento delle micro e PMI commerciali, turistiche e di servizio)

1. I Centri di assistenza tecnica alle imprese commerciali sono autorizzati a utilizzare le risorse assegnate per il 2014 con decreti del Direttore del Servizio commercio e cooperazione per le finalità di cui all'articolo 100 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 «Disciplina organica del turismo»), e disponibili presso i CAT una volta soddisfatte le domande presentate nell'anno 2014 per il finanziamento delle domande presentate dalle imprese nell'anno 2015.

 

     Art. 23. (Abrogazione dell'articolo 43 della legge regionale 12/2002)

1. L'articolo 43 della legge regionale 12/2002 è abrogato.

 

CAPO V

MISURE PER I SISTEMI PRODUTTIVI LOCALI

 

     Art. 24. (Estensione dei termini di conclusione delle operazioni finanziate sul POR FESR ai procedimenti in corso)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 8, commi 2 e 2 bis, del decreto del Presidente della Regione 13 settembre 2008, n. 238 (Regolamento per l'attuazione del programma operativo regionale (POR) FESR " Competitività regionale e occupazione 2007-2013 "), come sostituite dall'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Regione 9 giugno 2015, n. 114 (Regolamento di modifica al Regolamento per l'attuazione del programma operativo regionale (POR) FESR " Competitività regionale e occupazione 2007-2013 "), si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Regione 114/2015.

 

     Art. 25. (Modifica all'articolo 2 della legge regionale 23/2013)

1. Al comma 53 dell'articolo 2 della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (Legge finanziaria 2014), la parola «2015» è sostituita dalla seguente: «2016».

 

     Art. 26. (Modifica all'articolo 2 della legge regionale 3/2015)

1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali), è sostituita dalla seguente:

«c) avvio del processo di fusione: pubblicazione, sul sito internet del Consorzio di sviluppo industriale interessato, della deliberazione del consiglio di amministrazione dalla quale risultino, sulla base della conforme deliberazione dell'assemblea, il tipo, la denominazione o ragione sociale, la sede dei consorzi partecipanti alla fusione;».

2. Rimangono fermi i termini stabiliti dall'articolo 63, comma 1, della legge regionale 3/2015, secondo il quale le operazioni di cui all'articolo 62, comma 3, sono avviate dai Consorzi di sviluppo industriale entro e non oltre sei mesi dall'entrata in vigore della legge regionale 3/2015 e sono concluse non oltre i successivi diciotto mesi.

 

     Art. 27. (Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 3/2015)

1. All'articolo 6 della legge regionale 3/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo le parole «agglomerati industriali» sono inserite le seguenti: «di competenza dei consorzi o ricadenti nelle aree dei distretti industriali, nonché nel territorio del Comune di Cividale del Friuli»;

b) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

«4 bis. In ordine agli interventi di cui al comma 2 esprime il proprio parere il Comitato di cui all'articolo 15 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico).

4 ter. Nelle more dell'attuazione delle operazioni di riordino di cui al titolo V, capo II, i contratti di cui al presente articolo sono stipulati anche negli agglomerati industriali di competenza dei Consorzi industriali di cui alla legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3 (Disciplina dei Consorzi di sviluppo industriale).».

 

     Art. 28. (Modifiche all'articolo 15 della legge regionale 3/2015)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 15 della legge regionale 3/2015 sono aggiunti i seguenti:

«2 bis. L'Agenzia per lo sviluppo del distretto industriale della sedia, di cui all'articolo 55, comma 1, al fine di sviluppare le potenzialità del cluster del sistema casa a partire dai settori attinenti ai distretti industriali di riferimento del mobile e della sedia, attiva le sinergie tra i soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 2, comma 1, lettera j).

2 ter. L'Agenzia per lo sviluppo del distretto industriale COMET, di cui all'articolo 55, comma 1, al fine di sviluppare le potenzialità del cluster della metalmeccanica a partire dai settori attinenti ai distretti industriali di riferimento della meccanica, termoelettromeccanica, componentistica, materie plastiche e produzioni in metallo, attiva le sinergie tra i soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 2, comma 1, lettera j).».

 

     Art. 29. (Modifica all'articolo 58 della legge regionale 3/2015)

1. Dopo il comma 7 dell'articolo 58 della legge regionale 3/2015 è aggiunto il seguente:

«7 bis. In ordine alle iniziative di cui al comma 3, limitatamente alle spese di cui al comma 4, lettera g), esprime il proprio parere l'organo di cui all'articolo 15 della legge regionale 26/2005 .».

 

     Art. 30. (Modifica all'articolo 62 della legge regionale 3/2015)

1. Dopo il comma 9 dell'articolo 62 della legge regionale 3/2015 è aggiunto il seguente:

«9 bis. Nell'ambito delle modalità di cui al comma 5 i consorzi possono ricomprendere anche i soggetti gestori di servizi logistici insistenti in agglomerati industriali di competenza quali l'Interporto di Cervignano del Friuli S.p.A. e le Stazioni Doganali Autoportuali Gorizia S.p.A..».

 

     Art. 31. (Modifica all'articolo 98 della legge regionale 3/2015)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 98 della legge regionale 3/2015 è inserito il seguente:

«1 bis. In sede di prima applicazione, le disposizioni di cui all'articolo 31 si applicano anche alle spese sostenute a partire dall'entrata in vigore della presente legge e precedentemente alla presentazione della domanda anche in relazione a cooperative costituite a partire dall'1 gennaio 2014.».

2. Per le finalità previste dall'articolo 98, comma 1 bis, della legge regionale 3/2015, come inserito dal comma 1, è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 1.4.1.1025 e del capitolo 8050 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, con la denominazione «Incentivi per favorire la costituzione e I'avvio di nuove cooperative di lavoratori di imprese in crisi costituite a partire dall'1 gennaio 2014».

3. All'onere previsto dal comma 2 si fa fronte mediante storno di pari importo a carico dell'unità di bilancio 1.4.1.1025 e del capitolo 8067 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.

 

CAPO VI

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TURISMO

 

     Art. 32. (Modifica all'articolo 63 bis della legge regionale 2/2002)

1. Il comma 2 bis dell'articolo 63 bis della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo), è abrogato.

 

     Art. 33. (Modifica all'articolo 9 della legge regionale 21/2006)

1. Al comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 6 novembre 2006, n. 21 (Provvedimenti regionali per la promozione, la valorizzazione del patrimonio e della cultura cinematografica, per lo sviluppo delle produzioni audiovisive e per la localizzazione delle sale cinematografiche nel Friuli Venezia Giulia), le parole «e televisive» sono sostitute dalle seguenti: «, audiovisive e assimilate».

2. In relazione al disposto di cui all'articolo 9, comma 1, della legge regionale 21/2006, come modificato dal comma 1, all'unità di bilancio 1.5.1.1033 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, nella denominazione del capitolo 9198 le parole «della produzione cinematografica e televisiva» sono sostituite dalle seguenti: «delle produzioni cinematografiche, audiovisive e assimilate».

 

     Art. 34. (Modifica all'articolo 9 bis della legge regionale 21/2006)

1. Al comma 1 dell'articolo 9 bis della legge regionale 21/2006, dopo le parole «produzione audiovisiva regionale» sono inserite le seguenti: «e sviluppare la cultura cinematografica del territorio».

 

     Art. 35. (Modifiche all'articolo 11 della legge regionale 21/2006)

1. All'articolo 11 della regionale 21/2006 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole «anche in un'ottica di razionalizzazione degli interventi della Regione in questo settore, nonché di contribuire alla qualificazione delle relative risorse professionali,» sono sostituite dalle seguenti: «anche contribuendo alla qualificazione delle relative risorse professionali e in un'ottica di razionalizzazione degli interventi della Regione in questo settore,»;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2 bis. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione assume iniziative con la sede regionale Rai per il Friuli Venezia Giulia e con le emittenti televisive locali perché valorizzino nella propria programmazione le opere prodotte dalle imprese del territorio che operano nel settore audiovisivo.».

 

     Art. 36. (Sostituzione dell'articolo 12 della legge regionale 21/2006)

1. L'articolo 12 della legge regionale 21/2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 12

(Comitato tecnico)

1. Al Comitato tecnico compete l'analisi e la valutazione della qualità e originalità dei contenuti delle iniziative proposte e dei requisiti di fattibilità dei progetti presentati ai sensi dell'articolo 11, nonché la scelta dei progetti e delle iniziative da ammettere ai contributi e ai finanziamenti del Fondo indicato all'articolo 11, comma 4.

2. Il Comitato, nominato dal Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell'Assessore competente in materia di attività produttive di concerto con l'Assessore alla cultura, è composto:

a) dal Presidente dell'Associazione Fondo per l'Audiovisivo del Friuli Venezia Giulia o da un suo delegato;

b) da quattro esperti di qualificate competenze artistiche e tecniche nel settore dell'audiovisivo.

3. La composizione del Comitato assicura un'equilibrata presenza delle diverse professionalità e garantisce la presenza di almeno un rappresentante delle minoranze linguistiche di cui alla legge 482/1999 .

4. Il Comitato rimane in carica per la durata della legislatura. I componenti possono essere riconfermati.

5. Con la deliberazione di cui al comma 2 è individuato il componente che assume le funzioni di Presidente del Comitato. Le funzioni di segretario del Comitato sono svolte da un funzionario della Direzione centrale competente in materia di attività produttive.

6. L'ammontare del gettone di presenza spettante ai componenti del Comitato, il trattamento di missione e il rimborso spese saranno nella misura prevista dalla normativa regionale in materia di funzionamento di organismi collegiali. Gli oneri derivanti saranno a carico dell'Associazione Fondo per l'Audiovisivo, rientrando tra i compiti previsti al punto a) del comma 4 dell'articolo 11.».

2. Il Comitato costituito ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 21/2006 nella composizione di cui al decreto del Presidente della Regione 21 novembre 2013, n. 0126/Pres. (Costituzione Comitato tecnico (Fondo regionale per l'audiovisivo)), resta in carica fino alla scadenza prevista nel decreto medesimo.

 

     Art. 37. (Modifica all'articolo 2 della legge regionale 27/2014)

1. Il comma 39 dell'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015), è abrogato.

 

     Art. 38. (Interpretazione autentica dell'articolo 5 bis della legge regionale 50/1993)

1. In via di interpretazione autentica dell'articolo 5 bis della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50 (Attuazione di progetti mirati di promozione turistica nei territori montani), l'Agenzia regionale Promotur opera per la realizzazione degli interventi di cui al comma 5, lettere a) e c), anche in qualità di autorità espropriante.

 

     Art. 39. (Conferma di contributo al CAI Club Alpino Italiano - Regione Friuli Venezia Giulia)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo concesso dalla Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali al CAI Club Alpino Italiano-Regione Friuli Venezia Giulia con decreto 5 dicembre 2013, n. 2667/PRODRAF/TUR, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge regionale 9 novembre 2012, n. 22 (Valorizzazione delle strutture alpine regionali), per la realizzazione e la tenuta dell'Elenco delle strutture alpine regionali, anche per l'effettuazione di interventi di manutenzione ordinaria delle strutture oggetto del contributo.

 

     Art. 40. (Conferma dei contributi a sostegno della sviluppo turistico di Grado)

1. Per ragioni di natura tecnica, operativa ed economica, l'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare i contributi concessi con decreto del Direttore del Servizio turismo 17 novembre 2014, n. 4395/PRODRAF/TUR e con decreto del Direttore del Servizio turismo 19 giugno 2015, n. 1961/PRODRAF/TUR all'Agenzia Turismo FVG, con sede in Cervignano del Friuli, via Carso n. 3, per la progettazione e la realizzazione dell'intervento di ampliamento, ristrutturazione e ammodernamento del complesso termale di Grado, anche al fine di consentire la realizzazione di interventi di nuova costruzione nell'ambito del medesimo complesso termale.

 

     Art. 41. (Conferma dei contributi concessi agli enti pubblici per le finalità di cui all'articolo 161 della legge regionale 2/2002)

1. Al fine di garantire la piena fruibilità turistica delle strutture ricettive e delle infrastrutture turistiche realizzate, ove rientranti in una delle definizioni date dalla legge regionale 2/2002 e dai relativi regolamenti di attuazione, l'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare agli enti pubblici per tale finalità i contributi già concessi agli stessi a valere sull'articolo 161 della legge medesima.

2. La fruibilità turistica delle opere realizzate dagli enti pubblici con i contributi concessi ai sensi dell'articolo 161 della legge regionale 2/2002 può essere conseguita anche mediante gestione delle stesse da parte di terzi e gli enti pubblici sono tenuti a garantirne la destinazione turistica per il periodo corrispondente ai vincoli originariamente fissati e a comunicare annualmente il rispetto di tale finalità alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive.

 

     Art. 42. (Abrogazione dell'articolo 92 della legge regionale 2/2002)

1. L'articolo 92 della legge regionale 2/2002 è abrogato.

 

     Art. 43. (Sostituzione dell'articolo 96 della legge regionale 2/2002) [1]

1. L'articolo 96 della legge regionale 2/2002 è sostituito dal seguente:

«Art. 96

(Pubblicità dei prezzi e servizi offerti)

1. E' fatto obbligo ai titolari o gestori delle strutture ricettive di esporre nel luogo di ricevimento degli ospiti, in maniera visibile al pubblico, i prezzi praticati nell'anno in corso e di mettere a disposizione nelle camere e nelle unità abitative una scheda di sintesi delle attrezzature e dei servizi forniti nella struttura medesima, conforme al modello approvato con decreto del Direttore centrale attività produttive, commercio cooperazione, risorse agricole e forestali.».

 

     Art. 44. (Modifiche all'articolo 21 della legge regionale 20/2012)

1. All'articolo 21 della legge regionale 11 ottobre 2012, n. 20 (Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole «e spiagge libere» sono sostituite dalle seguenti: «e almeno i due terzi delle spiagge libere gratuite comprese quelle libere gratuite attrezzate di ciascun Comune»;

b) al comma 1 bis le parole «le spiagge date in concessione» sono sostituite dalle seguenti: «gli stabilimenti balneari a pagamento».

 

CAPO VII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CREDITO ALLE IMPRESE

 

     Art. 45. (Modifiche all'articolo 6 bis della legge regionale 2/2012)

1. All'articolo 6 bis della legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2 (Norme in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole «e appalti» sono sostituite dalle seguenti: «appalti e prestazioni professionali» e dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «E' ammissibile lo smobilizzo di crediti anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), sorti a favore di tali imprese durante lo svolgimento di attività nel territorio regionale.»;

b) la lettera a) del comma 3 è abrogata.

 

     Art. 46. (Modifica all'articolo 12 bis della legge regionale 4/2005)

1. Al comma 6 dell'articolo 12 bis della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004), le parole «di cui all'articolo 2 della legge regionale 11 aprile 2003, n. 9 (Fondo di rotazione per le Iniziative economiche nel Friuli Venezia Giulia. Adeguamento ai sensi del decreto legislativo 110/2002)» sono sostituite dalle seguenti: «competente ai sensi della normativa regionale vigente in materia di amministrazione del Fondo di rotazione per iniziative economiche di cui alla legge 18 ottobre 1955, n. 908 (Costituzione del Fondo di rotazione per iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia)».

 

     Art. 47. (Modifica all'articolo 7 della legge regionale 1/2007)

1. Al comma 34 dell'articolo 7 della legge regionale 1/2007, le parole «, anche tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 6, commi da 93 a 97, della legge regionale 18 luglio 2005, n. 15 (Assestamento del bilancio 2005 e del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7)» sono abrogate.

 

     Art. 48. (Estensione a Finreco delle risorse regionali destinate ai Confidi)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare le risorse di cui all'articolo 7, comma 34, della legge regionale 1/2007, anche al Consorzio regionale garanzia fidi società cooperativa a responsabilità limitata - Finanziaria regionale della cooperazione (Finreco) di cui all'articolo 13, comma 15, della legge regionale 2/2012 .

2. In relazione al disposto di cui al comma 1, all'unità di bilancio 1.5.2.1028 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 nella denominazione del capitolo 7808, dopo le parole «e di servizio alla produzione» sono aggiunte le seguenti: «, nonché al Consorzio Regionale Garanzia Fidi società cooperativa a responsabilità limitata - finanziaria regionale della cooperazione (Finreco)».

 

     Art. 49. (Modifica all'articolo 2 della legge regionale 24/2009)

1. Al comma 69 bis dell'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010), dopo le parole «nell'Accordo per il credito 2013 siglato l'1 luglio 2013» sono inserite le seguenti: «, nonché nell'Accordo per il credito 2015 siglato il 31 marzo 2015».

 

CAPO VIII

ALTRE DISPOSIZIONI

 

     Art. 50. (Modifica all'articolo 42 della legge regionale 7/2000)

1. Al comma 1 dell'articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), le parole «le società partecipate con capitale prevalente della Regione e» sono sostituite dalle seguenti: «le società partecipate con capitale prevalente della Regione o degli enti regionali, nonché».

 

     Art. 51. (Integrazione della disciplina inerente i vincoli per le imprese beneficiarie di incentivi)

1. In considerazione della grave situazione di crisi che interessa l'economia delle imprese locali, al fine di limitare gli effetti derivanti dal mancato rispetto dei vincoli di destinazione dei beni mobili e immobili, dei vincoli territoriali e dei vincoli per specifiche attività, soggettivi e oggettivi, la rideterminazione del contributo prevista dall'articolo 32 bis, comma 6, della legge regionale 7/2000, si applica anche in caso di violazione dei vincoli medesimi imposti con leggi e regolamenti regionali sorti a carico delle imprese beneficiarie di contributi in conto capitale prima della data di entrata in vigore della legge regionale 3/2015 .

 

     Art. 52. (Modifiche alla legge regionale 19/2012)

1. Alla legge regionale 11 ottobre 2012, n. 19 (Norme in materia di energia e distribuzione dei carburanti), sono apportate le seguenti modifiche:

a) alle lettere e), f) e g) del comma 1 dell'articolo 34 le parole «apparecchiature di ricarica per alimentazione auto elettriche -» sono soppresse;

b) alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 34 le parole «servizi igienici separati per sesso di utenti, di cui, laddove possibile, almeno uno con servizio igienico per diversamente abili -» sono soppresse;

c) alle lettere e) e f) del comma 1 dell'articolo 34 le parole «pannelli fotovoltaici sulle coperture, di potenza installata nell'area almeno pari a 10 chilowatt» sono soppresse;

d) i commi 6 e 7 dell'articolo 37 sono abrogati;

e) alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 41 sono apportate le seguenti modifiche:

1) le parole «due anni» sono sostituite dalle seguenti: «quattro anni»;

2) le parole «con l'esclusione dell'obbligo dell'installazione dei pannelli fotovoltaici sulle coperture, nonché di quello relativo all'installazione delle apparecchiature self-service prepagamento di cui all'articolo 37, comma 6» sono soppresse;

f) i commi 1 e 2 dell'articolo 43 sono abrogati;

g) al comma 3 dell'articolo 43 le parole «ai commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 42, comma 4»;

h) il comma 5 dell'articolo 52 è abrogato.

 

     Art. 53. (Inserimento dell'articolo 47 bis nella legge regionale 19/2012)

1. Dopo l'articolo 47 della legge regionale 19/2012 è inserito il seguente:

«Art. 47 bis. (Dotazione minima comunale di colonnine di ricarica per alimentazione auto elettriche)

1. Ogni Comune con popolazione superiore ai 5.000 abitanti deve dotarsi di almeno una colonnina di ricarica a uso pubblico per alimentazione auto elettriche, fatto salvo il caso in cui sul territorio comunale vi sia già un impianto privato funzionante e a uso pubblico.

2. I Comuni devono adeguarsi a quanto disposto dal comma 1 entro due anni dall'entrata in vigore della legge regionale 17 luglio 2015, n. 19 (Disposizioni di riordino e semplificazione in materia di attività produttive e di risorse agricole e forestali).».

 

CAPO IX

DISPOSIZIONI FINALI

 

     Art. 54. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.


[1] Articolo abrogato dall'art. 105 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 21.