§ 3.18.176 - L.R. 9 dicembre 2016, n. 21.
Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.18 turismo ed industria alberghiera
Data:09/12/2016
Numero:21


Sommario
Art. 1.  (Oggetto)
Art. 2.  (Finalità)
Art. 3.  (Promozione turistica integrata)
Art. 4.  (Turismo accessibile)
Art. 5.  (Competenze della Regione)
Art. 6.  (PromoTurismoFVG)
Art. 7.  (Competenze dei Comuni)
Art. 8.  (Uffici di informazione e accoglienza turistica)
Art. 9.  (Pro loco e Comitato regionale UNPLI)
Art. 10.  (Albo regionale delle associazioni Pro loco)
Art. 11.  (Contributi)
Art. 12.  (Consorzi turistici per la gestione, promozione e commercializzazione del prodotto turistico)
Art. 13.  (Attuazione di politiche a favore di imprese turistiche aggregate)
Art. 14.  (Definizione)
Art. 15.  (Obblighi del titolare)
Art. 15 bis.  Albo regionale delle agenzie di viaggio e dei tour operator
Art. 16.  (Aperture e chiusure temporanee e assenza del direttore tecnico)
Art. 17.  (Segnalazione certificata di inizio attività per l'esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo)
Art. 18.  (Associazioni senza scopo di lucro)
Art. 19.  (Sanzioni amministrative)
Art. 20.  (Sospensione, divieto di prosecuzione dell'attività e applicazione delle sanzioni)
Art. 21.  (Strutture ricettive turistiche)
Art. 22.  (Definizioni)
Art. 23.  (Requisiti per la classificazione delle strutture ricettive alberghiere)
Art. 24.  (Dipendenze)
Art. 25.  (Bed and breakfast)
Art. 26.  (Unità abitative ammobiliate a uso turistico)
Art. 27.  (Classificazione)
Art. 28.  (Esercizi di affittacamere)
Art. 29.  (Definizione e tipologia)
Art. 30.  (Requisiti per la classificazione)
Art. 31.  (Campeggi mobili)
Art. 31 bis.  (Strutture ricettive ecocompatibili in aree naturali)
Art. 32.  (Definizione e tipologie)
Art. 33.  (Rifugi alpini ed escursionistici)
Art. 34.  (Periodo di apertura)
Art. 35.  (Bivacchi)
Art. 36.  (Residenze d'epoca)
Art. 37.  (Segnalazione certificata di inizio attività per l'esercizio di struttura ricettiva turistica)
Art. 38.  (Attività complementari all'alloggio e servizi diversi)
Art. 39.  (Requisiti igienico sanitari ed edilizi)
Art. 40.  (Denominazione e segno distintivo delle strutture ricettive turistiche)
Art. 41.  (Obblighi di comunicazione degli ospiti)
Art. 42.  (Pubblicità dei prezzi e servizi offerti)
Art. 43.  (Subingresso nelle strutture ricettive turistiche)
Art. 44.  (Chiusura temporanea)
Art. 45.  (Vigilanza)
Art. 46.  (Sanzioni amministrative)
Art. 47.  (Sospensione, divieto di prosecuzione dell'attività e applicazione delle sanzioni)
Art. 47 bis.  (Locazioni turistiche)
Art. 48.  (Definizione)
Art. 49.  (Segnalazione certificata di inizio attività per l'esercizio di stabilimento balneare)
Art. 50.  (Denominazione, segno distintivo, pubblicità dei prezzi e dei servizi offerti)
Art. 51.  (Subingresso negli stabilimenti balneari)
Art. 52.  (Sanzioni amministrative)
Art. 53.  (Servizi di natura termale per lo sviluppo del settore turistico)
Art. 54.  (Finalità)
Art. 55.  (Requisiti)
Art. 56.  (Affidamento della gestione delle aree)
Art. 57.  (Informatizzazione procedure contributive)
Art. 58.  (Rispetto della normativa europea e regolamenti di attuazione)
Art. 59.  (Contributi in conto capitale alle imprese turistiche)
Art. 60.  (Concessione, erogazione, controlli)
Art. 61.  (Contributi per infrastrutture turistiche)
Art. 62.  (Contributi per attività promozionale e Comitato di valutazione delle iniziative per la promozione turistica)
Art. 63.  (Contributi agli organizzatori di eventi congressuali)
Art. 64.  (Finanziamenti a favore delle agenzie di viaggio e tour operator)
Art. 65.  (Contributi per lo sviluppo e la diffusione dello sci di fondo)
Art. 66.  (Beneficiari dei contributi)
Art. 67.  (Caratteristiche delle piste)
Art. 68.  (Interventi a sostegno dell'attività di manutenzione ordinaria delle piste di fondo)
Art. 69.  (Interventi per investimenti connessi alle piste di fondo)
Art. 69 bis.  (Contributi per la promozione delle pratiche sportive ed escursionistiche all'aria aperta)
Art. 69 ter.  Finalità e oggetto
Art. 69 quater.  Rete dei cammini del Friuli-Venezia Giulia
Art. 69 quinquies.  Riconoscimento dei cammini locali di interesse regionale
Art. 69 sexies.  Registro della Rete dei cammini del Friuli-Venezia Giulia
Art. 69 septies.  Gestione della Rete dei cammini del Friuli-Venezia Giulia
Art. 69 octies.  Promozione dei cammini
Art. 69 nonies.  Punti di sosta e di ristoro
Art. 69 decies.  Norma di rinvio
Art. 70.  (Reti di impresa di prodotti turistici)
Art. 71.  (Sostituzione del Titolo della legge regionale 2/2002)
Art. 72.  (Sostituzione dell'articolo 7 della legge regionale 2/2002)
Art. 73.  (Modifiche all'articolo 88 della legge regionale 2/2002)
Art. 74.  (Modifiche all'articolo 114 della legge regionale 2/2002)
Art. 75.  (Sostituzione dell'articolo 120 della legge regionale 2/2002)
Art. 76.  (Inserimento dell'articolo 121 bis nella legge regionale 2/2002)
Art. 77.  (Inserimento dell'articolo 121 ter nella legge regionale 2/2002)
Art. 78.  (Modifiche all'articolo 123 della legge regionale 2/2002)
Art. 79.  (Modifica all'articolo 133 della legge regionale 2/2002)
Art. 80.  (Modifiche all'articolo 137 della legge regionale 2/2002)
Art. 81.  (Sostituzione dell'articolo 137 bis della legge regionale 2/2002)
Art. 82.  (Modifica all'articolo 138 della legge regionale 2/2002)
Art. 83.  (Modifiche all'articolo 142 della legge regionale 2/2002)
Art. 84.  (Modifiche all'articolo 151 della legge regionale 2/2002)
Art. 85.  (Sostituzione dell'articolo 153 della legge regionale 2/2002)
Art. 86.  (Modifica all'articolo 84 bis della legge regionale 29/2005)
Art. 87.  (Proroga personale in servizio presso la gestione commissariale dell'EZIT)
Art. 88.  (Termini di adeguamento)
Art. 89.  (Modifica all'articolo 2 della legge regionale 14/2016)
Art. 90.  (Modifica all'articolo 38 della legge regionale 4/2016)
Art. 91.  (Modifiche alla legge regionale 3/2015)
Art. 92.  (Modifica all'articolo 2 della legge regionale 23/2013)
Art. 93.  (Modifiche alla legge regionale 22/2006)
Art. 94.  (Modifiche alla legge regionale 18/2015)
Art. 95.  (Modifiche all'articolo 12 della legge regionale 20/2006)
Art. 96.  (Modifiche all'articolo 15 della legge regionale 20/2006)
Art. 97.  (Modifica all'articolo 16 della legge regionale 20/2006)
Art. 98.  (Modifiche all'articolo 17 della legge regionale 20/2006)
Art. 99.  (Modifiche all'articolo 18 della legge regionale 20/2006)
Art. 100.  (Modifica all'articolo 19 della legge regionale 20/2006)
Art. 101.  (Modifica all'articolo 24 della legge regionale 20/2006)
Art. 102.  (Modifica all'articolo 25 della legge regionale 20/2006)
Art. 103.  (Modifica all'articolo 28 della legge regionale 20/2006)
Art. 104.  (Modifiche all'articolo 31 della legge regionale 20/2006)
Art. 105.  (Abrogazioni)
Art. 106.  (Norme transitorie)
Art. 107.  (Diffida amministrativa)
Art. 108.  (Norme finanziarie)
Art. 109.  (Entrata in vigore)


§ 3.18.176 - L.R. 9 dicembre 2016, n. 21.

Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive.

(B.U. 14 dicembre 2016, n. 56)

 

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

 

Art. 1. (Oggetto)

1. La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 4, primo comma, n. 10), della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli - Venezia Giulia), nel rispetto del diritto dell'Unione europea e, in particolare, in armonia con i principi di cui al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno), e con gli obiettivi generali in materia di attività economiche e prestazione di servizi, con la presente legge detta disposizioni in materia di turismo e attrattività del territorio regionale.

 

     Art. 2. (Finalità)

1. La Regione, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, nel rispetto delle modalità di svolgimento delle funzioni comunali ai sensi della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), con la presente legge riconosce il ruolo strategico del turismo promuovendo l'attrattività del territorio regionale attraverso l'attuazione di politiche di miglioramento degli standard organizzativi dei servizi turistici e del livello della formazione e della qualificazione degli operatori del settore, dell'offerta dei servizi turistici da parte delle strutture ricettive turistiche, dell'organizzazione turistica regionale e della qualità delle strutture e dei servizi.

 

     Art. 3. (Promozione turistica integrata)

1. La Regione promuove il territorio e le sue diverse articolazioni per creare un sistema turistico integrato al fine di proporre al turista prodotti alla cui realizzazione concorrono tutti gli operatori regionali raggiungendo, in tal modo, il miglior livello di integrazione e coordinamento tra l'attività promozionale e quella di commercializzazione delle risorse e dei prodotti regionali.

2. Gli obiettivi del sistema turistico integrato di cui al comma 1 sono, in particolare, quelli di:

a) allineare le strategie istituzionali e private verso una direzione comune;

b) presentare la Regione Friuli Venezia Giulia al mercato come un sistema turistico unico;

c) ridurre la frammentazione e incrementare il dialogo fra istituzioni e privati;

d) incrementare l'efficacia delle azioni e ottimizzare le risorse disponibili;

e) promuovere l'attrattività regionale per nuovi investimenti nel settore turistico;

f) migliorare la qualità dell'offerta dei servizi prestati al turista e consentire a coloro che svolgono attività di rilevanza turistica di adeguarsi alle nuove tecniche di gestione dell'accoglienza.

3. Gli obiettivi di cui al comma 2 sono delineati nell'ambito di una strategia integrata del sistema turistico regionale che si esplica anche nella redazione di un piano del turismo che la Regione provvede periodicamente ad aggiornare.

 

     Art. 4. (Turismo accessibile)

1. In attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, siglata a New York il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva con la legge 3 marzo 2009, n. 18 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità), la Regione assicura che le persone con disabilità fisiche, sensoriali e intellettive, possano fruire dell'offerta turistica in modo completo e in autonomia, ricevendo servizi in condizioni di parità con gli altri fruitori. Tali garanzie sono estese anche a coloro che soffrono di temporanea mobilità ridotta.

2. Ai fini di cui al comma 1 la Regione promuove la fattiva collaborazione tra le autonomie locali, gli enti pubblici, gli operatori turistici, la Consulta regionale delle associazioni di persone disabili e delle loro famiglie del Friuli Venezia Giulia di cui alla legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate"), le associazioni delle persone con disabilità e le organizzazioni del turismo sociale.

3. Non è consentito impedire alle persone con disabilità fisiche, sensoriali e intellettive, di fruire, in modo completo e in autonomia, dell'offerta turistica esclusivamente per motivi comunque connessi o riferibili alla loro disabilità.

 

TITOLO II

ENTI E SOGGETTI

CAPO I

COMPETENZE DELLA REGIONE

 

     Art. 5. (Competenze della Regione)

1. La Regione riconosce il ruolo strategico del turismo attraverso:

a) la promozione dell'attrattività del territorio regionale volta a incrementare i flussi turistici;

b) l'attuazione di politiche di miglioramento degli standard organizzativi dei servizi turistici e del livello della formazione e della qualificazione degli operatori del settore;

c) il sostegno alle imprese turistiche, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese;

d) la promozione della cultura del turismo sostenibile per migliorare la qualità ambientale del territorio regionale;

e) la valorizzazione dei prodotti turistici e delle aree territoriali a vocazione turistica secondo i contenuti del Piano strategico del turismo.

2. La Regione svolge funzioni di indirizzo strategico e di programmazione del sistema turistico regionale ed esercita l'attività di vigilanza e controllo sulla PromoTurismoFVG, di cui alla legge regionale 25 giugno 1993, n. 50 (Attuazione di progetti mirati di promozione economica nei territori montani), quale ente pubblico economico funzionale della Regione stessa.

 

CAPO II

PROMOTURISMOFVG

 

     Art. 6. (PromoTurismoFVG)

1. PromoTurismoFVG è preposto al concorso, nel quadro della politica di programmazione regionale, alla promozione e alla gestione dello sviluppo turistico e della pratica sportiva dello sci nella regione Friuli Venezia Giulia.

 

CAPO III

COMPETENZE DEI COMUNI

 

     Art. 7. (Competenze dei Comuni)

1. I Comuni esercitano le competenze a essi espressamente attribuite dalla presente legge in materia di agenzie di viaggio e turismo, di strutture ricettive turistiche e di stabilimenti balneari.

2. In particolare i Comuni:

a) gestiscono, attraverso lo sportello unico per le attività produttive e per le attività di servizi, di seguito SUAP, in conformità alla legge regionale 12 febbraio 2001, n. 3 (Disposizioni in materia di sportello unico per le attività produttive e semplificazione di procedimenti amministrativi e del corpo legislativo regionale), e al decreto legislativo 59/2010, le procedure relative all'avvio e all'esercizio delle attività di agenzie di viaggio e turismo, di strutture ricettive turistiche e di stabilimenti balneari;

b) svolgono attività di vigilanza e controllo in materia di agenzie di viaggio e turismo, strutture ricettive turistiche e stabilimenti balneari;

c) possono istituire punti informativi con lo scopo di fornire informazioni turistiche e offrire tutela e accoglienza al turista, distinti dagli Uffici di informazione e accoglienza turistica (IAT) di cui all'articolo 8, o istituire IAT ai sensi dell'articolo 8, comma 2; la gestione dei predetti punti informativi può venir affidata alle Pro Loco mediante apposite convenzioni [1];

d) svolgono attività di promozione turistica del territorio di competenza nel quadro di programmazione previsto dal Piano strategico del turismo.

 

     Art. 8. (Uffici di informazione e accoglienza turistica) [2]

1. Nelle località o nei territori a prevalente interesse turistico, PromoTurismoFVG può istituire, a norma dell'articolo 5 bis, comma 4, lettera e), della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50 (Attuazione di progetti mirati di promozione economica nei territori montani), Uffici di informazione e accoglienza turistica (IAT) che assicurano i servizi di accoglienza, informazione e assistenza turistica al pubblico.

2. Gli IAT possono anche essere istituiti dai Comuni, dalle Pro loco o da altri soggetti espressione del territorio, previa stipula di accordi con la stessa PromoTurismoFVG, aventi a oggetto gli standard uniformi di qualità dei servizi da fornire all'utenza e dei materiali informativi da divulgare.

2 bis. Al fine di assicurare una migliore circolarità delle informazioni turistiche all'utenza, PromoTurismoFVG può stipulare convenzioni con agenzie di viaggio [3].

3. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi alla PromoTurismoFVG per il supporto al funzionamento degli IAT istituiti dai Comuni o dagli altri soggetti che si accordano ai sensi del comma 2 con PromoTurismoFVG.

 

CAPO IV

ASSOCIAZIONI PRO LOCO

 

     Art. 9. (Pro loco e Comitato regionale UNPLI)

1. Le associazioni Pro loco e loro consorzi, costituiti al fine dello svolgimento coordinato delle attività di animazione turistica, sono soggetti di diritto privato costituiti su base volontaria, aventi il compito di valorizzare le peculiarità storiche, artistiche, culturali, naturalistiche e sociali del territorio in cui operano.

2. Il Comitato regionale del Friuli Venezia Giulia dell'Unione Nazionale Pro Loco d'Italia (UNPLI) rappresenta le associazioni Pro loco nei rapporti con la Regione e presenta alla Direzione centrale competente in materia di turismo, entro l'1 marzo di ogni anno, la relazione delle associazioni Pro loco iscritte all'albo di cui all'articolo 10 relativa all'attività svolta nell'anno sociale precedente e le eventuali variazioni degli statuti delle medesime.

 

     Art. 10. (Albo regionale delle associazioni Pro loco)

1. Possono essere iscritte all'albo regionale delle associazioni Pro loco le associazioni Pro loco aventi i seguenti requisiti:

a) previsione nello statuto del fine di valorizzare le peculiarità storiche, artistiche, culturali, naturalistiche e sociali del territorio in cui operano, in conformità a quanto previsto dall'articolo 9;

b) previsione nello statuto della democraticità e gratuità delle cariche, della trasparenza dei bilanci, della possibilità di accesso a tutti i cittadini del Comune di appartenenza, della devoluzione dei beni al Comune competente per territorio o ad altra associazione con fini di utilità sociale in caso di scioglimento;

c) costituzione con atto pubblico di data antecedente di almeno tre anni rispetto a quella della richiesta di iscrizione durante i quali abbiano svolto documentata attività.

2. La domanda di iscrizione all'albo è presentata alla Direzione centrale competente in materia di turismo tramite il Comitato regionale del Friuli Venezia Giulia dell'Unione Nazionale Pro Loco d'Italia (UNPLI).

3. L'iscrizione all'albo, soggetta a revisione annuale, è condizione per l'ottenimento dei contributi di cui all'articolo 11.

4. Le associazioni Pro loco che risultano iscritte all'albo di cui all'articolo 28 della legge regionale 2/2002 alla data di entrata in vigore della presente legge regionale sono iscritte d'ufficio all'albo di cui al comma 1.

 

     Art. 11. (Contributi)

1.  L'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire annualmente risorse al Comitato regionale del Friuli Venezia Giulia dell'Unione Nazionale Pro Loco d'Italia (UNPLI) al fine di:

a) promuovere l'attività delle associazioni Pro loco;

b) erogare contributi per l'insediamento, il funzionamento e l'attività degli uffici delle Pro loco e per l'insediamento e il funzionamento degli uffici sede dei consorzi delle associazioni Pro loco;

c) consentire la copertura delle spese di funzionamento del Comitato stesso per una quota non superiore al 18 per cento dei complessivi trasferimenti annuali [4].

1 bis. Ai fini di quanto previsto dal comma 1 possono essere ammesse al finanziamento le spese sostenute dall'1 gennaio dell'anno di presentazione delle domande [5].

2. Con regolamento regionale da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di stato, sono disciplinati i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 1.

 

CAPO V

CONSORZI TURISTICI E RETI D'IMPRESA

 

     Art. 12. (Consorzi turistici per la gestione, promozione e commercializzazione del prodotto turistico)

1. I Consorzi turistici per la gestione, promozione e commercializzazione del prodotto turistico, di seguito denominati Consorzi turistici, sono costituiti da soggetti privati operanti nel settore del turismo, del commercio e dei servizi, con l'eventuale partecipazione di enti pubblici, e svolgono, anche in collaborazione con PromoTurismoFVG, attività di gestione, promozione e di commercializzazione dell'offerta turistica regionale e locale, attraverso l'elaborazione di piani e progetti di promozione e commercializzazione, l'elaborazione di sistemi informativi e informatici a sostegno delle attività turistiche, nonché attraverso la creazione e l'eventuale gestione di strutture turistiche e di sistemi informativi e informatici a sostegno delle attività turistiche.

 

     Art. 13. (Attuazione di politiche a favore di imprese turistiche aggregate)

1. La Regione attua politiche a favore delle imprese turistiche, con particolare riguardo a quelle piccole e medie, aggregate in forma di reti di impresa di prodotti turistici tra operatori economici ai sensi dell'articolo 70.

 

TITOLO III

DISCIPLINA DELLE AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO

CAPO I

DISCIPLINA DELLE AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO

 

     Art. 14. (Definizione)

1. Sono agenzie di viaggio e turismo le imprese turistiche che esercitano congiuntamente o disgiuntamente attività di produzione, organizzazione, intermediazione di viaggi e soggiorni e ogni altra forma di prestazione turistica a servizio dei clienti, sia di accoglienza che di assistenza, con o senza vendita diretta al pubblico.

2. Sono considerate agenzie di viaggio e turismo le imprese che, pur esercitando in via principale l'organizzazione di attività di trasporto di persone, assumono direttamente anche l'organizzazione di viaggi, soggiorni, crociere ed escursioni comprendenti prestazioni e servizi ulteriori rispetto al solo trasporto.

3. Non rientra nella definizione di agenzia di viaggio e turismo, di intermediario, di venditore o organizzatore di viaggio, la sola attività di vendita e di distribuzione di cofanetti o voucher regalo che permettono di usufruire di servizi turistici anche disaggregati. La qualifica di agenzia di viaggio e turismo compete esclusivamente a chi emette e produce i predetti cofanetti o voucher regalo.

4. Alle agenzie di viaggio e turismo si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 32 a 50 dell'allegato 1 al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio), nonché le disposizioni legislative e regolamentari di recepimento della normativa europea in materia di servizi turistici.

5. Non sono soggetti alle norme di cui al presente titolo i viaggi e soggiorni organizzati da enti pubblici territoriali e da istituti scolastici, nell'ambito dello svolgimento delle proprie attività istituzionali.

6. Qualora l'attività di agenzia di viaggio e turismo implichi l'esercizio di attività rientranti nella disciplina delle professioni turistiche di cui al titolo VIII della legge regionale 2/2002, deve essere prestata dalle corrispondenti figure professionali autorizzate.

 

     Art. 15. (Obblighi del titolare)

1. Il titolare di un'agenzia di viaggio e turismo:

a) stipula un'assicurazione obbligatoria ai sensi degli articoli 19 e 50 dell'allegato 1 al decreto legislativo 79/2011;

b) qualora non possieda i requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività, nomina un direttore tecnico;

c) individua una denominazione, ditta o ragione sociale tale da non ingenerare confusione nel consumatore e non coincidere con la denominazione di comuni o regioni italiane;

c bis) aderisce a un fondo di garanzia a tutela del turista contro i rischi di insolvenza ai sensi dell'articolo 47, comma 3, e dell'articolo 49 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio) [6].

2. Il titolare invia annualmente al Comune territorialmente competente la documentazione comprovante l'avvenuta copertura assicurativa dell'attività dichiarata.

 

     Art. 15 bis. Albo regionale delle agenzie di viaggio e dei tour operator [7]

1. È istituito presso la Direzione centrale competente in materia di attività produttive e turismo l'Albo regionale delle agenzie di viaggio e dei tour operator della Regione Friuli-Venezia Giulia.

2. Possono iscriversi all'albo di cui al comma 1 le agenzie di viaggio, di cui al codice ATECO 2007 - 79.11.00, e dei e tour operator, di cui al codice ATECO 2007 -79.12.00, aventi sede legale e operativa in un Comune della Regione Friuli-Venezia Giulia.

3. Contestualmente all'iscrizione all'albo di cui al comma 1, le agenzie di viaggio e i tour operator sono tenuti a comunicare il nominativo del proprio direttore tecnico di cui all'articolo 45 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina delle professioni turistiche e del turismo congressuale).

4. Con regolamento della Giunta regionale, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 14 maggio 2021, n. 6 (Legge regionale multisettoriale 2021), sono stabiliti le modalità e i termini di iscrizione, di tenuta e di aggiornamento dell'albo di cui al comma 1, nonché le modalità di comunicazione dei dati e rispettive variazioni delle agenzie di viaggio e dei tour operator.

 

     Art. 16. (Aperture e chiusure temporanee e assenza del direttore tecnico)

1. [Le aperture stagionali dell'agenzia di viaggio e turismo non possono essere inferiori a quattro mesi nel corso dell'anno solare] [8].

2. [La chiusura temporanea dell'agenzia di viaggio e turismo non può essere superiore a quaranta giorni nel corso dell'anno solare, eventualmente prorogabile fino a sei mesi in caso di comprovati motivi] [9].

3. [L'assenza del direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo non può essere superiore a trenta giorni consecutivi] [10].

4. La presenza fisica del direttore tecnico presso la sede centrale dell'agenzia e delle sue filiali non è indispensabile se sono disponibili strumenti di comunicazione che consentono al direttore stesso di svolgere compiutamente la sua attività ricevendo tutte le informazioni necessarie e fornendo le direttive utili a garantire l'operatività.

 

     Art. 17. (Segnalazione certificata di inizio attività per l'esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo)

1. L'esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo è soggetto a segnalazione certificata di inizio attività, di seguito SCIA, ai sensi delle disposizioni in materia di segnalazione certificata di inizio attività di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

2. La SCIA è inoltrata allo sportello unico per le attività produttive e per le attività di servizi competente, di seguito SUAP, con le modalità di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), in conformità alla legge regionale 12 febbraio 2001, n. 3 (Disposizioni in materia di sportello unico per le attività produttive e semplificazione di procedimenti amministrativi e del corpo legislativo regionale), e al decreto legislativo 59/2010.

3. La SCIA è redatta sul modello reperibile presso lo SUAP competente, predisposto tenuto conto dei principi di semplificazione e armonizzazione dei procedimenti di competenza dello sportello unico di cui alla legge regionale 3/2001, corredato delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), e indicante la documentazione da allegare.

4. La SCIA, in particolare, indica:

a) la denominazione o la ragione sociale dell'agenzia di viaggio e turismo;

b) la sede legale e la sede operativa;

c) le generalità del direttore tecnico;

d) l'attribuzione dei poteri di rappresentanza in caso di gestione da parte di un legale rappresentante o di un institore;

e) il possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività;

f) la data prevista per l'inizio dell'attività.

5. Alla SCIA, in particolare, è allegata la documentazione comprovante l'avvenuta stipulazione dell'assicurazione obbligatoria di cui agli articoli 19 e 50 dell'allegato 1 al decreto legislativo 79/2011 e l'avvenuto pagamento del premio.

6. Sono soggette ai regimi amministrativi vigenti in materia di esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo le variazioni intervenute nel corso dell'esercizio dell'attività.

7. L'attività può essere iniziata dalla data di presentazione della SCIA.

 

     Art. 18. (Associazioni senza scopo di lucro)

1. Fermo restando l'obbligo della stipulazione dell'assicurazione obbligatoria di cui all'articolo 15, comma 1, lettera a), le associazioni senza scopo di lucro che operano a livello nazionale per finalità ricreative, culturali, religiose o sociali possono svolgere l'attività di agenzia di viaggio e turismo, alle seguenti condizioni:

a) assenza di qualunque forma di lucro nell'esercizio delle attività;

b) fruizione dei servizi sociali esclusivamente da parte degli associati che, alla data di effettuazione del viaggio, siano iscritti all'associazione da almeno un anno, nonché dei loro familiari [11];

c) indicazione nei programmi di viaggio della esclusività della prestazione a favore degli associati;

d) nomina di un responsabile delle attività turistiche in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 11 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).

2. Le associazioni operanti a livello regionale o locale, senza scopo di lucro, aventi finalità ricreative, culturali, religiose o sociali, possono svolgere l'attività di agenzia di viaggio e turismo avvalendosi di agenzie di viaggio e turismo come definite dall'articolo 14; la pubblicità del viaggio è effettuata esclusivamente a favore degli associati e deve in ogni caso consentire l'individuazione dell'agenzia di viaggio e turismo organizzatrice.

3. Le associazioni di cui al comma 2 possono organizzare, in relazione alle proprie finalità statutarie, gite occasionali di durata non superiore a un giorno, riservate esclusivamente ai propri associati e appartenenti.

 

     Art. 19. (Sanzioni amministrative)

1. L'esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo, in mancanza di SCIA, è punito con una sanzione amministrativa da 10.000 euro a 30.000 euro e il divieto di prosecuzione dell'attività per i sei mesi successivi all'accertamento della violazione.

2. Nei casi di cui all'articolo 14, comma 6, l'esercizio delle professioni turistiche da parte di soggetti non autorizzati, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 3.000 euro a carico del titolare dell'agenzia di viaggio e turismo, fermo restando quanto previsto dall'articolo 45.

3. L'utilizzo di una denominazione diversa da quella dichiarata nella SCIA comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 6.000 euro.

4. [La violazione delle disposizioni in materia di apertura ed esercizio a carattere stagionale di agenzie di viaggio e turismo di cui all'articolo 16, comma 1, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 6.000 euro] [12].

5. [La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 16, comma 2, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 3.000 euro e in caso di mancata riapertura nei termini previsti, con la sospensione dell'attività ai sensi dell'articolo 20] [13].

6. [L'esercizio di una agenzia di viaggio e turismo in mancanza del direttore tecnico comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da 6.000 euro a 18.000 euro. In caso di recidiva è disposto, altresì, il divieto di prosecuzione dell'attività per i due anni successivi all'accertamento della violazione] [14].

7. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 18, comma 2, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 1.500 euro.

8. In caso di recidiva le sanzioni amministrative pecuniarie sono raddoppiate nella loro misura minima e massima. Si ha recidiva qualora la stessa violazione è commessa per due volte nel corso dell'anno solare, anche in caso di avvenuto pagamento della sanzione. In caso di recidiva, oltre al pagamento della sanzione, il Comune territorialmente competente dispone la sospensione dell'attività per un periodo da tre a centottanta giorni.

 

     Art. 20. (Sospensione, divieto di prosecuzione dell'attività e applicazione delle sanzioni)

1. Il Comune territorialmente competente dispone la sospensione dell'attività per un periodo da tre a centottanta giorni, nei seguenti casi:

a) qualora l'attività esercitata non sia di agenzia di viaggio e turismo come dichiarato nella SCIA;

b) qualora in caso di cessazione o sostituzione del direttore tecnico il titolare non abbia provveduto alla segnalazione di cui all'articolo 17, comma 6, entro sessanta giorni dall'avvenuta cessazione o sostituzione;

c) in ogni caso di accertata carenza dei requisiti e presupposti di cui all'articolo 17, commi 4 e 5;

d) in caso di recidiva ai sensi dell'articolo 19, comma 8.

2. Il Comune dispone il divieto di prosecuzione dell'attività di agenzia di viaggio e turismo qualora accerti:

a) che l'attività di agenzia di viaggio e turismo è esercitata in mancanza di SCIA;

b) la mancanza o il venir meno dei requisiti per l'esercizio dell'attività;

c) che alla scadenza dei termini di sospensione dell'attività non si sia provveduto a rimuovere le cause che hanno dato origine alla sospensione.

3. L'esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo durante il periodo di sospensione o divieto di esercizio dell'attività è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 1.000 euro.

4. Le sanzioni amministrative sono applicate dai Comuni secondo i rispettivi ordinamenti, nel rispetto della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali).

5. I proventi delle sanzioni di cui all'articolo 19 sono integralmente devoluti al Comune nel cui ambito è stata accertata la violazione.

 

TITOLO IV

STRUTTURE RICETTIVE TURISTICHE

CAPO I

STRUTTURE RICETTIVE TURISTICHE

 

     Art. 21. (Strutture ricettive turistiche)

1. Le strutture ricettive turistiche disciplinate dalla presente legge si suddividono in:

a) strutture ricettive alberghiere;

a bis) condhotel [15];

b) bed and breakfast;

c) unità abitative ammobiliate a uso turistico;

d) affittacamere;

e) strutture ricettive all'aria aperta;

f) strutture ricettive a carattere sociale;

g) rifugi alpini, rifugi escursionistici e bivacchi.

2. Le strutture ricettive disciplinate dal presente titolo devono essere conformi alle prescrizioni urbanistiche, edilizie, igienico -sanitarie e alle norme per la sicurezza degli impianti previste dalle relative normative.

3. L'esercizio di attività riconducibili a quella ricettiva è in ogni caso soggetta alle prescrizioni di cui al comma 2 e alle disposizioni nazionali e regionali in materia di regimi amministrativi a esse applicabili.

4. I requisiti per la classificazione delle strutture ricettive turistiche di cui al comma 1 sono indicati negli allegati da «A» a «I» alla presente legge, di cui costituiscono parte integrante [16].

5. Le strutture ricettive turistiche già classificate alla data di entrata in vigore della presente legge mantengono la loro classificazione; qualora intervenga una variazione dei requisiti comportante una diversa classificazione trovano applicazione gli allegati di cui al comma 4, a eccezione delle strutture ricettive già classificate prima dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Regione 1 luglio 2009, n. 0173/Pres. ( Legge regionale 2/2002, articolo 178. Modifica della lettera A1 dell'allegato A alla legge regionale 2/2002, recente disciplina organica del turismo), per le quali è ammessa deroga, per un periodo di sette anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai requisiti strutturali e dimensionali di cui agli allegati medesimi [17].

6. Gli allegati di cui al comma 4 sono modificati con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di turismo.

 

CAPO II

STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE

 

     Art. 22. (Definizioni)

1. Sono strutture ricettive alberghiere gli esercizi ricettivi aperti al pubblico che forniscono alloggio, servizi generali centralizzati ed eventualmente vitto e servizi accessori.

2. Le strutture ricettive alberghiere si dividono in alberghi o hotel, condhotel, motel, villaggi albergo, residenze turistico alberghiere o aparthotel o hotel residence, alberghi diffusi e country house - residenze rurali [18].

3. Gli alberghi o hotel sono dotati di almeno sette camere o unità abitative o suite, ubicate in uno o più stabili o in parte di stabile; in ogni caso il numero delle unità abitative o delle suite non deve prevalere sul numero delle camere.

3 bis. Le definizioni del condhotel sono stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 gennaio 2018, n. 13 (Regolamento recante la definizione delle condizioni di esercizio di condhotel, nonché dei criteri e delle modalità per la rimozione del vincolo di destinazione alberghiera in caso di interventi edilizi sugli esercizi alberghieri esistenti e limitatamente alla realizzazione della quota di unità abitative a destinazione residenziale, ai sensi dell'articolo 31 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164). Le modalità per l'avvio e l'esercizio dell'attività di condhotel, sia per strutture esistenti sia di nuova realizzazione, sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13/2018 [19].

4. I motel sono dotati di almeno sette camere o unità abitative ubicate in uno o più stabili o in parte di stabile, nonché del servizio di autorimessa con box o parcheggio, per tanti posti macchina o imbarcazioni quante sono le camere o le unità abitative, servizio di assistenza ai turisti motorizzati, di rifornimento carburante, di ristorante o tavola calda e di bar.

5. I villaggi albergo sono dotati di almeno sette unità abitative dislocate in più stabili, in un'unica area perimetrata.

6. Le residenze turistico alberghiere o aparthotel o hotel residence forniscono alloggio e servizi accessori esclusivamente o prevalentemente in unità abitative.

7. Gli alberghi diffusi, strutture finalizzate al miglior utilizzo del patrimonio edilizio esistente e al recupero degli immobili in disuso attraverso la promozione di forme alternative di ricettività e la valorizzazione della fruizione turistica dei beni naturalistici, ambientali e culturali del territorio rurale e urbano, sono costituiti da unità abitative e servizi centralizzati, quali uffici di ricevimento, sala a uso comune, eventuale ristorante/bar, dislocati in uno o più edifici separati. I servizi centralizzati sono garantiti anche attraverso il convenzionamento con altre strutture ricettive alberghiere o pubblici esercizi, prevedendo in tal caso idonee distinzioni per lo svolgimento del servizio di ricevimento. In ogni caso il numero dei posti letto non può essere complessivamente inferiore a ottanta.

8. Le country house - residenze rurali sono dotate di camere con eventuale angolo cottura o di unità abitative con servizio autonomo di cucina, e da un numero di posti letto da quattordici a ventiquattro, situate in aperta campagna o in piccoli borghi rurali, derivate dalla ristrutturazione e dall'ammodernamento di fabbricati rurali o case padronali e loro annessi, dotate di servizio di ricevimento, di ristorazione e bar per i soli alloggiati nel rispetto della normativa vigente, nonché di una sala comune ed eventualmente attrezzature sportive e ricreative.

9. Le suite sono costituite da almeno un vano allestito a salotto e uno a camera da letto e da almeno un bagno.

10. Le unità abitative sono costituite da uno o più locali allestiti a camera da letto e soggiorno, con servizio autonomo di cucina e bagno privato.

11. Nelle camere, nelle suite e nelle unità abitative è consentito aggiungere, in via temporanea e solo su richiesta del cliente, un ulteriore posto letto in deroga ai limiti dimensionali della superficie delle camere stabiliti dalla legislazione regionale vigente in materia, con obbligo di ripristino dei posti letto regolarmente autorizzati alla partenza del cliente.

12. La collocazione dei letti provvisoriamente aggiunti su richiesta del cliente non comporta modifica della capacità ricettiva ordinaria dell'esercizio.

12 bis. In tutti i casi di gestione unitaria e di fornitura di servizi alberghieri in forma integrata e complementare delle strutture ricettive di cui al presente articolo, le unità abitative, le camere o le suite facenti parte il compendio immobiliare, fatta salva la destinazione turistico-ricettiva dell'intera struttura per l'intero anno, sono frazionabili nel rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dalla legge. In tali casi la gestione unitaria e la fornitura di servizi alberghieri in forma integrata e complementare delle strutture ricettive deve essere disciplinata da una convenzione, da stipulare prima o contestualmente al rilascio del titolo abilitativo di tipo edilizio nel caso di nuove costruzioni o trasformazioni di strutture esistenti e prima dell'eventuale frazionamento. La convenzione, da trascriversi presso i pubblici registri immobiliari a cura e spese dei proprietari e di durata minima pari a dieci anni, è stipulata tra i proprietari in conformità a una convenzione-tipo approvata con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente. In ogni caso l'applicazione del presente comma non può comportare la riduzione dei posti letto alberghieri preesistenti ovvero la rimozione del vincolo di destinazione alberghiera, in assenza di variante allo strumento di pianificazione comunale [20].

 

     Art. 23. (Requisiti per la classificazione delle strutture ricettive alberghiere)

1. I requisiti minimi qualitativi ai fini della classificazione riferiti agli alberghi o hotel, motel, villaggi albergo e residenze turistico alberghiere, sono indicati negli allegati «A» e «B» facenti parte integrante della presente legge; la classificazione è contrassegnata da un numero di stelle rispettivamente uno, due, tre, tre Superior, quattro, quattro Superior, cinque, se trattasi di alberghi o hotel, motel, o villaggi albergo, e da due a quattro se trattasi di residenze turistico alberghiere o aparthotel o hotel residence.

2. I requisiti minimi obbligatori per le country house - residenze rurali sono indicati nell'allegato «C» facente parte integrante della presente legge.

3. I requisiti minimi qualitativi per la classificazione degli alberghi diffusi sono indicati con regolamento regionale da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 24. (Dipendenze)

1. Negli alberghi o hotel, motel e residenze turistico alberghiere o aparthotel o hotel residence, l'attività ricettiva può essere svolta, oltre che nella sede principale dove si trovano i servizi generali centralizzati, anche in dipendenze.

2. Le dipendenze possono essere ubicate in immobili diversi da quelli in cui è situata la sede principale della struttura, purché posti nell'ambito dello stesso Comune ovvero nell'area di pertinenza urbanistica di cui all'articolo 3, comma 2, della legge regionale 19/2009, se situate in Comuni diversi dalla sede principale [21].

3. Le dipendenze mantengono il medesimo livello di classificazione della sede principale della struttura qualora le camere o gli appartamenti possiedono tutti i requisiti per quel livello di classificazione e nelle camere sono assicurati gli stessi servizi previsti per la sede principale, ferme restando le esclusioni previste nella lettera b) delle "Avvertenze" di cui all'allegato «A», e nella lettera a) delle "Avvertenze" di cui all'allegato «B» alla presente legge.

4. Qualora le camere o gli appartamenti della dipendenza possiedono requisiti diversi da quelli per la classificazione della struttura ricettiva alberghiera principale di cui all'articolo 23, comma 1, il titolare o il gestore della struttura ricettiva individua il livello di classificazione sulla base degli effettivi requisiti posseduti dalle camere o dagli appartamenti, indipendentemente dalla classificazione della sede principale.

 

CAPO III

BED AND BREAKFAST

 

     Art. 25. (Bed and breakfast) [22]

1. L'attività di bed and breakfast è esercitata da coloro i quali, nell'ambito della propria residenza, o di immobili diversi da quello di residenza, ove eleggono domicilio, offrono alloggio e prima colazione ivi servita, privilegiando nell'offerta della prima colazione l'utilizzo di prodotti agricoli regionali di cui all'articolo 1, comma 2, della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 4 (Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli regionali).

2. L'attività di bed and breakfast può essere gestita:

a) in forma non imprenditoriale: l'attività comporta che il titolare, avvalendosi della normale organizzazione familiare, ivi compresa l'eventuale presenza di collaboratori domestici al servizio della famiglia, offra in forma saltuaria e non continuativa, il servizio di cui al comma 1 in non più di quattro camere e otto posti letto;

b) in forma imprenditoriale: l'attività comporta che il titolare fornisca, con carattere continuativo, abituale e professionale, il servizio di cui al comma 1 in non più di sei camere e dodici posti letto.

3. L'attività gestita nelle forme di cui al comma 2, lettere a) e b), garantisce i seguenti servizi di ospitalità turistica quali:

a) pulizia giornaliera dell'alloggio;

b) fornitura e cambio della biancheria da letto e da bagno;

c) fornitura senza limiti di consumo di energia elettrica, acqua, gas e riscaldamento, nei periodi di accensione dipendenti dalla classificazione climatica dei singoli Comuni;

d) assistenza, manutenzione e riparazioni nelle camere o negli appartamenti;

e) ricevimento degli ospiti con o senza accesso informatizzato.

4. L'utilizzo delle predette unità immobiliari secondo le modalità di cui al comma 1 non comporta, ai fini urbanistici, la modifica della destinazione d'uso.

5. L'attività di cui al comma 2 richiede, in ogni caso, la sistemazione, all'interno della struttura, di una camera da letto riservata al titolare.

6. Gli esercizi di bed and breakfast possono essere classificati nelle categorie standard, comfort e superior in base a quanto disposto dall'allegato «H» facente parte integrante della presente legge.

 

CAPO IV

UNITÀ ABITATIVE AMMOBILIATE A USO TURISTICO

 

     Art. 26. (Unità abitative ammobiliate a uso turistico)

1. Sono unità abitative ammobiliate a uso turistico le strutture ricettive composte da uno o più locali arredati e dotati di servizi igienici e di cucina autonoma locati nel corso di una o più stagioni con contratti aventi validità non superiore a cinque mesi consecutivi.

2. La locazione di unità abitative ammobiliate a uso turistico comprende il servizio di fornitura di acqua, gas ed energia elettrica, la sostituzione di arredi, corredi e dotazioni deteriorati, la pulizia a ogni cambio di cliente, il riscaldamento nelle strutture site in località poste al di sopra degli 800 metri sul livello del mare e eventualmente, la prestazione di servizi condominiali accessori; in ogni caso la prestazione di tali servizi non vale a qualificare l'unità abitativa ammobiliata quale struttura ricettiva alberghiera.

3. Nelle unità abitative ammobiliate a uso turistico non è effettuata la somministrazione di alimenti e bevande e non sono offerti servizi centralizzati.

4. Le unità abitative ammobiliate a uso turistico possono essere gestite:

a) da coloro che hanno la disponibilità dell'immobile con o senza organizzazione in forma d'impresa;

b) da parte di agenzie immobiliari o società di gestione immobiliare turistica che agiscono in qualità di mandatarie o sublocatrici in forza di un mandato da parte dei titolari delle unità abitative ammobiliate a uso turistico che non intendono gestirle direttamente.

5. L'utilizzo delle predette unità abitative secondo le modalità di cui ai commi precedenti non comporta, ai fini urbanistici, la modifica della destinazione d'uso.

 

     Art. 27. (Classificazione)

1. Le unità abitative ammobiliate a uso turistico si classificano in base al punteggio ottenuto secondo quanto previsto nell'allegato «I» facente parte integrante della presente legge.

2. Ai fini della verifica della sussistenza dei punteggi minimi indicati nell'allegato «I» il Comune competente a ricevere la SCIA può richiedere la collaborazione del CATT FVG, di cui all'articolo 84 bis della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 «Disciplina organica del turismo»).

 

CAPO V

AFFITTACAMERE

 

     Art. 28. (Esercizi di affittacamere)

1. Sono esercizi di affittacamere le strutture composte da non più di sei camere per un massimo di quindici posti letto, ubicate in non più di due appartamenti ammobiliati con o senza uso di cucina, situate in uno stesso stabile che forniscono servizio di alloggio comprendente:

a) la pulizia quotidiana dei locali;

b) la fornitura e il cambio di biancheria a ogni cambio di cliente e, comunque, una volta alla settimana;

c) la fornitura di energia elettrica, acqua, gas e riscaldamento.

2. I locali destinati all'esercizio di affittacamere devono possedere i requisiti strutturali, igienico sanitari ed edilizi previsti dalla normativa vigente in materia e dai regolamenti comunali per i locali di civile abitazione.

3. I locali destinati all'attività di affittacamere devono possedere:

a) un servizio igienico-sanitario completo di wc, lavabo, vasca da bagno o doccia ogni sei persone, comprese quelle appartenenti al nucleo familiare e alle conviventi se alloggiano nella medesima struttura;

b) un arredamento minimo per la camera da letto costituito da letto, sedia, sgabello per persona, armadio e cestino rifiuti.

 

CAPO VI

STRUTTURE RICETTIVE ALL'ARIA APERTA

 

     Art. 29. (Definizione e tipologia)

1. Sono strutture ricettive all'aria aperta gli esercizi aperti al pubblico attrezzati per la sosta e il soggiorno ovvero per il solo soggiorno di turisti posti in aree recintate con accesso unico controllabile dal personale di sorveglianza.

2. Le strutture ricettive all'aria aperta si dividono in campeggi, villaggi turistici, villaggi sopraelevati, dry marina, marina resort e all year marina resort [23].

3. I campeggi sono attrezzati per la sosta e il soggiorno di turisti provvisti di mezzi autonomi di pernottamento, ovvero per l'alloggiamento di turisti in mezzi stabili o mobili messi a disposizione della gestione, per una capacità ricettiva non superiore al 30 per cento di quella complessiva; qualora sia superata tale percentuale, la struttura ricettiva viene considerata villaggio turistico.

4. I villaggi turistici sono dotati di allestimenti di piccole dimensioni, per turisti sprovvisti, di norma, di mezzi autonomi di pernottamento, ovvero sono costituiti esclusivamente da unità abitative prive di piazzole, definite ai sensi dell'articolo 22, comma 9, siano esse fisse, singole raggruppate o diffuse, quali appartamenti, villette, bungalow, cottage, chalet.

5. I villaggi sopraelevati sono costituiti da almeno sette unità abitative di limitate dimensioni, ovvero da un numero inferiore di unità abitative nel caso costituiscano dipendenze della struttura principale, sopraelevate dal suolo e integrate in modo armonioso e non invasivo nel contesto vegetale presente, dislocate in più punti all'interno di un'unica area perimetrata. Le unità abitative devono essere costituite prevalentemente in legno o in materiali ecocompatibili. Le unità abitative sono costituite da uno o più locali, di cui almeno uno allestito a camera da letto, oltre a eventuali servizi autonomi di cucina e bagno privato; qualora le unità non siano dotate di servizi autonomi, i servizi centralizzati sono garantiti da una struttura ricettiva principale, ovvero mediante apposito convenzionamento con altre strutture ricettive alberghiere o pubblici esercizi. Resta fermo in ogni caso il rispetto delle discipline vigenti nelle materie urbanistico - edilizia, sicurezza e impianti, beni culturali, paesaggio e tutela ambientale, accatastamento e intavolazione.

6. I dry marina sono organizzati per la sosta e il pernottamento di turisti all'interno delle imbarcazioni, posizionate a secco in piazzale appositamente attrezzato.

7. Sono denominate marina resort le strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti all'interno delle unità da diporto ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato. Tali strutture possono, altresì, essere dotate anche di piazzole appositamente attrezzate per la sosta di imbarcazioni. Al fine dell'equiparazione dei marina resort alle strutture ricettive all'aria aperta, i requisiti minimi sono previsti dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'articolo 32 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive), convertito, con modificazioni, dalla legge 164/2014.

8. I marina resort possono fornire i servizi ricettivi per un periodo di soggiorno non superiore a dodici mesi consecutivi.

8 bis. Gli all year marina resort sono marina resort a gestione annuale all'interno dei quali è possibile disporre di un posto barca per l'intera durata del periodo di apertura della struttura, dotati di riscaldamento di servizio ai locali comuni e di acqua calda nei servizi [24].

 

     Art. 30. (Requisiti per la classificazione)

1. I requisiti minimi qualitativi ai fini della classificazione riferiti ai campeggi, dry marina, marina resort e villaggi turistici sono indicati nei rispettivi allegati «D», «E», «F» e «G», facenti parte integrante della presente legge.

1 bis. Ai fini della classificazione gli all year marina resort devono essere dotati dei requisiti minimi qualitativi riferiti ai marina resort e indicati negli allegati «F» e «G» alla presente legge, nonché, nei locali comuni, di un impianto di riscaldamento e di erogazione di acqua calda nei lavabi e nelle docce [25].

 

     Art. 31. (Campeggi mobili)

1. Non sono soggetti alle disposizioni del presente capo i campeggi mobili, costituiti da strutture poggiate sul terreno o comunque completamente rimovibili, organizzati per un periodo di tempo non superiore a venti giorni non prorogabili, da enti e associazioni senza scopo di lucro e con finalità ricreative, culturali, religiose o sociali.

2. L'apertura di campeggi mobili è soggetta a SCIA nel rispetto delle norme esistenti a tutela dell'ambiente e di quelle riguardanti la pubblica sicurezza.

 

     Art. 31 bis. (Strutture ricettive ecocompatibili in aree naturali) [26]

1. Sono strutture ricettive ecocompatibili in aree naturali tutti gli esercizi aperti al pubblico che utilizzano manufatti realizzati con materiali naturali o con tecniche di bioedilizia non rientranti nelle fattispecie di cui all'articolo 29, assimilabili alle seguenti tipologie esemplificative:

a) galleggianti: alloggi e locali di somministrazione galleggianti, assicurati alla riva o all'alveo di fiumi, canali, ambiti lagunari o costieri;

b) manufatti ecocompatibili: alloggi collocati nell'ambito di contesti arborei di alto fusto o in aree verdi;

c) palafitte e/o cavane: alloggi e locali di somministrazione collocati stabilmente su superfici acquee;

d) botti: alloggi realizzati all'interno di botti in legno;

e) cavità: alloggi, locali di somministrazione, magazzini e depositi realizzati in cavità artificiali.

2. Le strutture di cui al comma 1 possono essere realizzate in aree naturali anche non urbanizzate ovvero attraverso l'utilizzo di edifici o manufatti esistenti in tali aree, anche attraverso il loro recupero mediante l'inserimento di elementi facilmente rimovibili aventi tipologie e materiali costruttivi ecocompatibili, nel rispetto delle leggi di settore in materia di tutela del paesaggio e dell'ambiente. L'apertura è soggetta a SCIA ai sensi dell'articolo 31 comma 2.

3. Per le strutture di cui al presente articolo, la Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, individua ulteriori:

a) specifiche costruttive e di materiali da utilizzare per le strutture ricettive in aree naturali ovvero il numero massimo di strutture ammissibili, in modo da garantirne la compatibilità e adattabilità con l'ambiente nel quale sono collocate;

b) requisiti igienico-sanitari e ogni altra prescrizione tecnica necessaria per la realizzazione degli interventi anche in deroga ai requisiti e ai parametri previsti dalle leggi regionali di settore;

c) modalità di apertura e di esercizio, nonché gli eventuali requisiti di classificazione delle strutture ricettive in aree naturali.

4. Per le strutture ricettive di cui al presente articolo:

a) non trovano applicazione i limiti minimi di superficie e di cubatura dei locali per il pernottamento in relazione ai posti letto di cui alla presente legge, nonché i requisiti previsti dalla legge regionale 23 agosto 1985, n. 44 (Altezze minime e principali requisiti igienico - sanitari dei locali adibiti ad abitazione, uffici pubblici e privati ed alberghi);

b) le prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche, nonché le disposizioni in materia di efficientamento energetico degli edifici, devono essere dimostrate ove tecnicamente possibile in funzione della specifica tipologia;

c) si applica l'indice massimo di fabbricabilità fondiaria di 0,2 metri cubi/metri quadrati, salva più estensiva previsione degli strumenti urbanistici;

d) i servizi igienici possono essere reperiti all'interno del complesso afferente all'attività esistente qualora sia dimostrato il soddisfacimento dei requisiti igienico-sanitari stabiliti ai sensi del comma 3.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione per gli alberi monumentali individuati nell'elenco di cui alla legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), e per i prati stabili naturali di cui alla legge regionale 29 aprile 2005, n. 9 (Norme regionali per la tutela dei prati stabili naturali). Nelle altre aree naturali protette gli interventi sono realizzati in conformità con la tutela prevista dalle specifiche disposizioni di settore e dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 " e successive modificazioni).

 

CAPO VII

STRUTTURE RICETTIVE A CARATTERE SOCIALE

 

     Art. 32. (Definizione e tipologie)

1. Sono strutture ricettive a carattere sociale gli alberghi o ostelli per la gioventù, le case per ferie, anche organizzate come convitti, pensionati per studenti o case di ospitalità, le foresterie e i centri per soggiorni sociali.

2. Gli alberghi o ostelli per la gioventù sono strutture attrezzate per ospitare, senza finalità di lucro, giovani turisti in transito, loro accompagnatori e soci dell'Associazione Hostelling International.

3. Le case per ferie sono strutture ricettive attrezzate, prevalentemente, per il soggiorno di gruppi di persone, gestite da soggetti pubblici o privati per il conseguimento di finalità sociali, assistenziali, culturali, educative, ricreative, religiose o sportive, nonché da enti o aziende per il soggiorno dei propri dipendenti o loro familiari.

4. Le foresterie sono strutture attrezzate presso sedi di enti pubblici, associazioni o aziende o presso impianti di natura turistico sportiva, per ospitare occasionalmente e senza fine di lucro soci, dipendenti o partecipanti alle attività.

5. I centri per soggiorni sociali sono strutture gestite da enti o associazioni senza scopo di lucro che operano a livello nazionale o locale per finalità ricreative, culturali e sociali, esclusivamente per i propri associati, idonee a ospitare, in locali attrezzati per il pernottamento, gruppi di persone per soggiorni non inferiori a cinque giorni, a tariffe agevolate.

6. Gli alberghi per la gioventù o ostelli sono dotati di:

a) tavola calda/self service e, ove possibile, un servizio di mensa a favore di giovani e previa convenzione con singoli enti (Enti pubblici locali, scuole, CRAL, associazioni o enti operanti nel settore del turismo sociale e/o giovanile);

b) camere, camerate e servizi disposti in settori separati per uomini e donne;

c) camere da letto arredate con letto, sedia o sgabello, scomparto armadio per persona, cestino rifiuti per camera;

d) almeno un servizio igienico, costituito da wc, bagno o doccia, lavabo ogni dieci persone ospitate e, comunque, un wc, un bagno o doccia e un lavabo comune per piano; in tale rapporto non si computano le camere dotate di servizi igienici privati;

e) almeno un locale di ritrovo/soggiorno, decorosamente arredato, di norma distinto dalla sala da pranzo;

f) idonei dispositivi e mezzi antincendio, secondo le disposizioni vigenti e le prescrizioni dei vigili del fuoco;

g) impianti elettrici conformi alle norme ENPI-CEI;

h) una cassetta di pronto soccorso con i medicamenti e i materiali indicati dall'autorità sanitaria che può anche richiedere, in relazione all'ubicazione, dimensioni e utenza dei complessi, l'allestimento di un locale infermeria;

i) un apparecchio telefonico di norma a uso degli ospiti;

j) un adeguato servizio di pulizia, nonché il controllo degli ingressi e delle attrezzature con servizio di ricezione degli ospiti e di custodia.

7. Le case per ferie e i centri per soggiorni sociali sono dotati di:

a) camere da letto arredate con letto, sedia o sgabello, scomparto armadio per persona, cestino rifiuti per camera;

b) almeno un servizio igienico, costituito da wc, bagno o doccia, lavabo ogni dieci persone ospitate e, comunque, un wc, un bagno o doccia e un lavabo comune per piano; in tale rapporto non si computano le camere dotate di servizi igienici privati;

c) almeno un locale di ritrovo/soggiorno, decorosamente arredato, di norma distinto dalla sala da pranzo;

d) idonei dispositivi e mezzi antincendio, secondo le disposizioni vigenti e le prescrizioni dei vigili del fuoco;

e) impianti elettrici conformi alle norme ENPI-CEI;

f) una cassetta di pronto soccorso con i medicamenti e i materiali indicati dall'autorità sanitaria che può anche richiedere, in relazione all'ubicazione, dimensioni e utenza dei complessi, l'allestimento di un locale infermeria;

g) un apparecchio telefonico di norma a uso degli ospiti;

h) un adeguato servizio di pulizia, nonché controllo degli ingressi e delle attrezzature con servizio di ricezione degli ospiti e di custodia;

i) un servizio di mensa comune, ristorante o self service.

8. Le foresterie sono dotate di:

a) camere da letto arredate con letto, sedia o sgabello, scomparto armadio per persona, cestino rifiuti per camera;

b) almeno un servizio igienico, costituito da wc, bagno o doccia, lavabo ogni dieci persone ospitate e, comunque, un wc, un bagno o doccia e un lavabo comune per piano; in tale rapporto non si computano le camere dotate di servizi igienici privati;

c) idonei dispositivi e mezzi antincendio, secondo le disposizioni vigenti e le prescrizioni dei vigili del fuoco;

d) impianti elettrici conformi alle norme ENPI-CEI;

e) una cassetta di pronto soccorso con i medicamenti ed i materiali indicati dall'autorità sanitaria che può anche richiedere, in relazione all'ubicazione, dimensioni e utenza dei complessi, l'allestimento di un locale infermeria;

f) un apparecchio telefonico di norma a uso degli ospiti;

g) un adeguato servizio di pulizia, nonché controllo degli ingressi e delle attrezzature con servizio di ricezione degli ospiti e di custodia.

 

CAPO VIII

RIFUGI ALPINI, RIFUGI ESCURSIONISTICI E BIVACCHI

 

     Art. 33. (Rifugi alpini ed escursionistici)

1. Sono rifugi alpini le strutture custodite, idonee a offrire ricovero e ristoro in zone montane di alta quota ed eventualmente utilizzate quali base logistica per operazioni di soccorso alpino, irraggiungibili mediante strade aperte al traffico ordinario o mediante impianti di risalita in servizio pubblico, a eccezione degli impianti scioviari.

2. Sono rifugi escursionistici le strutture idonee a offrire ospitalità e ristoro a escursionisti in luoghi adatti ad ascensioni ed escursioni, seppur non ubicati in località isolate di zone montane, servite da strade aperte al traffico ordinario o da impianti di risalita in servizio pubblico.

3. I rifugi alpini e i rifugi escursionistici dispongono di:

a) locali riservati all'alloggiamento del gestore;

b) un servizio di cucina o attrezzatura idonea alla preparazione dei pasti;

c) uno spazio per la somministrazione e il consumo di alimenti e bevande;

d) spazi destinati al pernottamento;

e) servizi igienico - sanitari essenziali e proporzionati alla capacità ricettiva;

f) un impianto per la chiarificazione e smaltimento delle acque reflue, in quanto realizzabile;

g) attrezzature per il pronto soccorso;

h) un posto telefonico o apparecchiature di radio telefono;

i) un numero adeguato di estintori;

J) impianti elettrici conformi alle norme ENPI-CEI;

k) idonei dispositivi e mezzi antincendio in conformità alla normativa vigente.

4. I rifugi alpini, inoltre, dispongono di:

a) una piazzola per l'atterraggio di elicotteri, ove tecnicamente realizzabile;

b) una lampada esterna accesa dall'alba al tramonto nei periodi di apertura;

c) un locale per il ricovero di fortuna, sempre aperto e accessibile all'esterno.

5. I rifugi escursionistici, inoltre, dispongono di:

a) una superficie non inferiore a otto metri quadrati per le camere a un letto destinate agli ospiti, con un incremento di tre metri quadrati per ogni letto base in più; è consentito sovrapporre a ogni letto base un altro letto; ai fini del calcolo delle superfici, la frazione superiore a 0,50 metri quadrati è arrotondata all'unità;

b) una stanza da bagno completa a uso comune ogni dieci ospiti e, comunque, una per piano, qualora non tutte le camere siano dotate di proprio bagno - doccia;

c) un servizio igienico a uso comune nei locali destinati alla sosta o ristoro.

6. Per le strutture esistenti già classificate, anche non in esercizio, i Comuni possono concedere deroghe alle lettere a) e d) del comma 3.

 

     Art. 34. (Periodo di apertura)

1. I rifugi alpini e i rifugi escursionistici sono aperti almeno dal 20 giugno al 20 settembre di ogni anno.

 

     Art. 35. (Bivacchi)

1. Sono bivacchi i fabbricati siti in luoghi isolati in ambiente di alta montagna, di difficile accesso e senza custode, allestiti con quanto essenziale per il riparo e il soccorso degli alpinisti.

2. L'attivazione di un bivacco è subordinata a una comunicazione al Comune competente per territorio. I proprietari di un bivacco devono garantirne la manutenzione e il controllo, da effettuarsi con sopralluoghi in numero di almeno due all'anno.

 

CAPO IX

RESIDENZE D'EPOCA

 

     Art. 36. (Residenze d'epoca)

1. Ferme restando le definizioni previste per ciascuna tipologia di struttura ricettiva disciplinata dalle presente legge e i corrispondenti requisiti qualitativi ai fini della classificazione, una struttura ricettiva turistica può assumere la denominazione di residenza d'epoca qualora sia ubicata in edifici di particolare pregio storico-architettonico, assoggettati ai vincoli previsti dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).

 

CAPO X

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ PER L'ESERCIZIO DI STRUTTURA RICETTIVA TURISTICA

 

     Art. 37. (Segnalazione certificata di inizio attività per l'esercizio di struttura ricettiva turistica)

1. L'esercizio di strutture ricettive turistiche è soggetto a SCIA ai sensi delle disposizioni in materia di segnalazione certificata di inizio attività di cui alla legge 241/1990.

2. La SCIA è inoltrata allo SUAP competente, con le modalità di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 160/2010, in conformità alla legge regionale 3/2001 e al decreto legislativo 59/2010.

3. La SCIA è redatta sul modello reperibile presso lo SUAP competente, predisposto tenuto conto dei principi di semplificazione e armonizzazione dei procedimenti di competenza dello sportello unico di cui alla legge regionale 3/2001, corredato delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 e indicante la documentazione da allegare.

4. La SCIA, in particolare, indica:

a) la denominazione della struttura ricettiva;

b) [il titolo di disponibilità della struttura ricettiva] [27];

c) la sede legale e la sede operativa della struttura ricettiva;

d) l'attribuzione dei poteri di rappresentanza della struttura ricettiva in caso di gestione da parte di un legale rappresentante o di un institore;

e) il possesso dei requisiti previsti per l'esercizio delle attività di cui all'articolo 88 della legge regionale 2/2002 [28];

f) per gli esercizi di affittacamere, le strutture ricettive a carattere sociale e rifugi alpini ed escursionistici, il possesso dei requisiti e delle caratteristiche tecniche previsti, rispettivamente, negli articoli 28, 32 e 33;

g) per l'esercizio di un marina resort, ai fini della loro equiparazione alle strutture ricettive all'aria aperta, i requisiti di cui all'articolo 29, comma 7;

h) per l'esercizio di una casa per ferie, la prevalenza tra gli ospiti della struttura di assistiti, associati o gruppi di persone per le finalità di cui all'articolo 32, comma 3, oppure dipendenti e loro familiari, dell'ente, associazione o azienda da cui è gestita per le medesime finalità;

i) [la data prevista per l'inizio dell'attività] [29].

5. Ai fini della classificazione alla SCIA è allegata una scheda di denuncia delle attrezzature e dei servizi compilata su appositi moduli approvati con decreto del Direttore centrale competente in materia di turismo e forniti dal Comune territorialmente competente.

6. L'attività può essere iniziata dalla data della presentazione della SCIA.

7. Sono soggette ai regimi amministrativi vigenti in materia di esercizio di struttura ricettiva turistica le variazioni intervenute nel corso dell'esercizio dell'attività.

 

     Art. 38. (Attività complementari all'alloggio e servizi diversi)

1. Il titolare, il rappresentante legale o la persona preposta all'esercizio dell'attività possono svolgere attività complementari a quella di alloggio solo a favore delle persone alloggiate. Rientrano tra le facoltà concesse:

a) la messa a disposizione di aree dotate di attrezzature ginnico-sportive;

b) il servizio di trasporto gratuito mediante navetta;

c) la rimessa dei veicoli dei soli alloggiati;

d) la messa a disposizione, all'interno di strutture ricettive, di saune, bagni turchi e vasche con idromassaggio, con funzione meramente accessoria e complementare rispetto all'attività principale della struttura ricettiva, a prescindere dalla presenza di soggetti in possesso della qualificazione professionale di estetista; resta fermo l'obbligo, in capo al titolare o gestore della struttura ricettiva, di fornire al cliente la necessaria informazione sulla modalità di corretta fruizione delle predette attrezzature, sulle controindicazioni e precauzioni da adottare, anche attraverso l'esposizione di cartelli nei locali dove è prestato il servizio e la presenza di personale addetto che eserciti la vigilanza;

e) la somministrazione di alimenti e bevande, la fornitura di giornali, riviste, cartoline e francobolli, nonché la realizzazione di strutture e attrezzature a carattere ricreativo;

e bis) relativamente alle case per ferie e ai centri per soggiorni sociali di cui all'articolo 32, comma 7, la messa a disposizione di una cucina per l'utilizzo comune da parte dei singoli ospiti, nonché l'installazione di distributori automatici ai sensi dell'articolo 73 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 1 gennaio 2002 n. 2 "Disciplina organica del turismo") [30].

2. Qualora l'operatore volesse estendere i servizi di cui al comma 1 a soggetti diversi dagli ospiti della struttura ricettiva o fornire servizi diversi da quelli complementari di cui al comma 1, presenta allo SUAP competente le relative segnalazioni, secondo i regimi amministrativi previsti dalle relative norme di settore.

 

     Art. 39. (Requisiti igienico sanitari ed edilizi)

1. Le strutture ricettive all'aria aperta e le strutture ricettive a carattere sociale devono possedere i requisiti igienico-sanitari ed edilizi previsti dalla legge regionale 23 agosto 1985, n. 44 (Altezze minime e principali requisiti igienico - sanitari dei locali adibiti ad abitazione, uffici pubblici e privati ed alberghi).

2. I locali destinati all'esercizio dell'attività di affittacamere devono possedere i requisiti strutturali ed edilizi previsti dalla normativa regionale e comunale per i locali di civile abitazione, nonché i requisiti igienico-sanitari previsti dalla legge regionale 44/1985.

3. Le unità abitative ammobiliate a uso turistico devono possedere i requisiti igienico-sanitari ed edilizi previsti dalla normativa regionale e comunale per i locali di civile abitazione.

4. La capacità ricettiva massima delle strutture di cui al comma 3 viene determinata dalla riduzione del 45 per cento dei parametri abitativi previsti dagli articoli 2 e 3 del decreto del Ministro della sanità 5 luglio 1975 (Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali d'abitazione), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 18 luglio 1975, n. 190.

5. Fatto salvo quanto disposto dal comma 4, nei locali soggiorno di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 5 luglio 1975 è consentita la collocazione di un posto letto a partire da una superficie non inferiore a 9 metri quadrati. Per ogni posto letto aggiuntivo devono essere rispettati i limiti della superficie incrementale prevista per le stanze da letto, fatto salvo quanto previsto dal comma 4 [31].

6. Negli alloggi monostanza di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 5 luglio 1975 è consentita la collocazione di un terzo posto letto in presenza di una superficie minima di 23 metri quadrati, fatto salvo quanto disposto dal comma 4 [32].

 

CAPO XI

NORME COMUNI

 

     Art. 40. (Denominazione e segno distintivo delle strutture ricettive turistiche)

1. La denominazione delle strutture ricettive turistiche non deve essere tale da ingenerare confusione circa la tipologia di appartenenza e la sua classificazione; in ogni caso non deve essere uguale o simile a quella adottata da strutture ricettive turistiche appartenenti alla medesima tipologia, ubicate nel territorio di uno stesso Comune o di Comuni limitrofi.

2. Il segno distintivo deve essere esposto all'esterno della struttura ricettiva turistica in modo da risultare ben visibile ed è realizzato in conformità ai modelli adottati con decreto del Direttore centrale competente in materia di turismo.

3. Con regolamento regionale sono disciplinate le caratteristiche della denominazione, del segno distintivo e della sua pubblicità.

 

     Art. 41. (Obblighi di comunicazione degli ospiti)

1. Coloro che esercitano attività ricettive hanno l'obbligo di comunicare all'autorità di pubblica sicurezza le generalità delle persone alloggiate con le modalità previste dalle disposizioni statali in materia di pubblica sicurezza.

2. Per finalità statistiche di monitoraggio delle presenze italiane e straniere sul territorio, gli esercenti di strutture ricettive turistiche comunicano i dati giornalieri degli arrivi e delle presenze mediante il servizio telematico WEB TUR.

 

     Art. 42. (Pubblicità dei prezzi e servizi offerti)

1. È fatto obbligo agli esercenti strutture ricettive turistiche di esporre nel luogo di ricevimento degli ospiti, in maniera visibile al pubblico, i prezzi base praticati nell'anno in corso segnalando la possibilità della loro variazione e di mettere a disposizione nelle camere e nelle unità abitative una scheda di sintesi delle attrezzature e dei servizi forniti nella struttura medesima, conforme al modello approvato con decreto del Direttore centrale competente in materia di turismo.

1 bis. È fatto obbligo agli esercenti strutture ricettive turistiche e a coloro che intendono locare per finalità turistiche ai sensi dell'articolo 47 bis, di rappresentare chiaramente in ogni forma di pubblicità e comunicazione rivolta all'utente finale, comprensive degli annunci on line e della distribuzione mediante cataloghi, il numero di stelle, il tipo o la categoria cui la struttura o l'alloggio appartengono, in conformità alle disposizioni contenute negli allegati alla presente legge e senza citazione dei punteggi in base ai quali la classificazione, per stelle, tipo o categoria, è attribuita [33].

 

CAPO XII

VARIAZIONI NELL'ESERCIZIO DELLE STRUTTURE RICETTIVE TURISTICHE

 

     Art. 43. (Subingresso nelle strutture ricettive turistiche)

1. Il trasferimento in gestione o in proprietà delle strutture ricettive turistiche è soggetto a SCIA e comporta di diritto il trasferimento dell'esercizio a chi subentra, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'azienda e il subentrante sia in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività.

2. La SCIA è presentata entro il termine di dodici mesi, decorrente dalla data di trasferimento dell'azienda o, nel caso di subingresso per causa di morte, dalla data di acquisizione del titolo, salvo proroga per un periodo non superiore a sei mesi per gravi e comprovati motivi; in caso di mancata presentazione della SCIA nei termini previsti si applica l'articolo 47.

3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo è necessario che il dante causa sia titolare dell'attività o suo erede o donatario e che il trasferimento dell'azienda avvenga entro il termine di cui al comma 2. L'erede o il donatario, qualora privi dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività, possono anche trasferire in gestione l'azienda a un terzo soggetto.

4. Il subentrante per causa di morte ha, comunque, la facoltà di continuare provvisoriamente per sei mesi, non prorogabili, fermo restando quanto prescritto ai commi 2 e 3.

5. Nei casi di trasferimento della gestione di una struttura ricettiva turistica, la SCIA è valida fino alla data contrattuale in cui termina la gestione; alla cessazione della gestione il cedente presenta, ai fini del ritorno in disponibilità dell'azienda, la SCIA entro il termine di cui al comma 2, decorrente dalla data di cessazione della gestione stessa.

 

     Art. 44. (Chiusura temporanea)

1. In caso di chiusura temporanea della struttura ricettiva si applica l'articolo 37, comma 7.

 

CAPO XIII

VIGILANZA E SANZIONI

 

     Art. 45. (Vigilanza)

1. I Comuni esercitano le funzioni di vigilanza e di controllo relativamente alle agenzie di viaggio e turismo, alle strutture ricettive e agli stabilimenti balneari, ferme restando la competenza dell'autorità di pubblica sicurezza e quella dell'autorità sanitaria nei relativi settori.

 

     Art. 46. (Sanzioni amministrative)

1. L'esercizio di una struttura ricettiva turistica in mancanza di SCIA è punito con una sanzione pecuniaria amministrativa da 2.500 euro a 5.000 euro e con il divieto di prosecuzione dell'attività.

2. L'inosservanza delle disposizioni in materia di classificazione delle strutture ricettive turistiche comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa da 250 euro a 2.500 euro. In caso di recidiva può essere disposta la sospensione dell'attività per un periodo non inferiore a sette giorni e non superiore a novanta giorni.

3. L'offerta del servizio di alloggio in locali diversi da quelli predisposti, ovvero il superamento della capacità ricettiva consentita con l'aggiunta di letti permanenti, fatta salva l'ipotesi di deroga di cui all'articolo 22, comma 11, comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa da 500 euro a 1.500 euro. In caso di recidiva può essere disposta la sospensione dell'attività per un periodo non inferiore a sette giorni e non superiore a novanta giorni.

4. La stampa e la diffusione di pubblicazioni contenenti false indicazioni sui prezzi e sulle caratteristiche delle strutture ricettive, nonché la violazione delle disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi e dei servizi offerti ai sensi dell'articolo 42, comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa da 1.000 euro a 4.000 euro [34].

5. In caso di recidiva le sanzioni amministrative pecuniarie sono raddoppiate nella loro misura minima e massima. Si ha recidiva qualora la stessa violazione sia stata commessa per due volte nel corso dell'anno solare, anche in caso di avvenuto pagamento della sanzione. In caso di recidiva, oltre al pagamento della sanzione, il Comune territorialmente competente dispone la sospensione dell'attività per un periodo da tre a centottanta giorni.

 

     Art. 47. (Sospensione, divieto di prosecuzione dell'attività e applicazione delle sanzioni)

1. Il Comune territorialmente competente dispone la sospensione dell'attività per un periodo da tre a centottanta giorni nei seguenti casi:

a) qualora l'attività esercitata non sia di esercizio di struttura ricettiva turistica come dichiarato nella SCIA;

b) in caso di mancanza o venir meno dei requisiti per l'esercizio dell'attività;

c) in caso di recidiva ai sensi dell'articolo 46, comma 5.

2. Il Comune territorialmente competente dispone il divieto di prosecuzione dell'attività qualora accerti che:

a) l'attività è esercitata in mancanza di SCIA;

b) alla scadenza dei termini di sospensione dell'attività le cause che hanno dato origine alla sospensione non sono state rimosse.

3. L'esercizio dell'attività della struttura ricettiva durante il periodo di sospensione o divieto di esercizio dell'attività è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 1.000 euro.

4. Le sanzioni amministrative sono applicate dai Comuni secondo i rispettivi ordinamenti nel rispetto della legge regionale 1/1984.

5. I proventi delle sanzioni di cui all'articolo 46 sono integralmente devoluti al Comune nel cui ambito è stata accertata la violazione.

 

     Art. 47 bis. (Locazioni turistiche) [35]

1. Agli alloggi dati in locazione per finalità esclusivamente turistiche e senza alcuna prestazione di servizi accessori o complementari si applicano le disposizioni di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo), e dell'articolo 53 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per la vacanze a lungo termine, contratti di rivendita e di scambio). Qualora i predetti alloggi rispettino e vengano comunicate al Comune le sole previsioni di classificazione contenute nell'allegato «I» di cui all'articolo 27, comma 1, agli stessi continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 39, commi 3, 4, 5 e 6. Non rientra nella prestazione dei servizi accessori e complementari la fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda, gas, riscaldamento e climatizzazione, manutenzione dell'alloggio, riparazione e sostituzione di arredi e dotazioni deteriorati, pulizia dell'alloggio a ogni cambio dell'ospite e, se richiesta, la fornitura di biancheria pulita, ivi compresa quella del bagno, entrambi esclusivamente a ogni cambio dell'ospite.

2. Coloro che intendono locare per finalità turistiche comunicano al Comune competente il periodo durante il quale si intende locare l'alloggio, il numero di camere e di posti letto. Mediante il sistema telematico WEB TUR sono comunicati a fini meramente statistici i dati giornalieri degli arrivi e delle presenze e il numero di camere e di posti letto a disposizione.

3. I Comuni territorialmente competenti svolgono attività di vigilanza e controllo in materia di alloggi locati per finalità turistiche, anche mediante l'accesso dei propri incaricati all'alloggio medesimo, nonché provvedono all'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 4, con le modalità di cui alla legge regionale 1/1984 .

4. La violazione delle disposizioni di cui al presente articolo comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da 500 euro a 3.000 euro nel caso siano erogati servizi diversi da quelli consentiti dal comma 1.

 

TITOLO V

STABILIMENTI BALNEARI

CAPO I

STABILIMENTI BALNEARI

 

     Art. 48. (Definizione)

1. Sono stabilimenti balneari le strutture turistiche a uso pubblico gestite in regime di concessione, poste sulla riva del mare, di fiumi o di laghi, attrezzate prevalentemente per la balneazione.

2. Gli stabilimenti balneari possono essere dotati di impianti e attrezzature per cure elioterapiche e termali, nonché di impianti e attrezzature sportive e di ricreazione.

3. Tutti gli stabilimenti balneari del Friuli Venezia Giulia garantiscono il servizio wi-fi gratuito.

 

     Art. 49. (Segnalazione certificata di inizio attività per l'esercizio di stabilimento balneare)

1. Fermo restando quanto previsto dalle leggi nazionali e regionali vigenti in materia di concessioni demaniali marittime, l'esercizio di uno stabilimento balneare per finalità turistico - ricreative è soggetto a SCIA ai sensi delle disposizioni in materia di segnalazione certificata di inizio attività di cui alla legge 241/1990.

2. La SCIA è inoltrata allo SUAP competente con le modalità di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 160/2010, in conformità alla legge regionale 3/2001 e al decreto legislativo 59/2010.

3. La SCIA è redatta sul modello reperibile presso lo SUAP competente, predisposto tenuto conto dei principi di semplificazione e armonizzazione dei procedimenti di competenza dello sportello unico di cui alla legge regionale 3/2001, corredato delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 e indicante la documentazione da allegare.

4. La SCIA, in particolare, indica:

a) la denominazione o la ragione sociale dello stabilimento balneare;

b) la sede legale e la sede operativa;

c) le generalità del titolare e l'attribuzione dei poteri di rappresentanza in caso di gestione da parte di un legale rappresentante o di un institore;

d) il possesso dei requisiti per la somministrazione di alimenti e bevande secondo quanto previsto dall'articolo 71, comma 6, del decreto legislativo 59/2010.

5. Alla SCIA sono allegati in particolare:

a) una relazione tecnica-descrittiva delle caratteristiche dello stabilimento balneare;

b) la scheda di denuncia delle attrezzature e dei servizi compilata sull'apposito modulo approvato con decreto del Direttore centrale competente in materia di turismo e fornita dal SUAP competente, ai fini della classificazione dello stabilimento balneare e contenente l'indicazione dei punteggi minimi di cui all'allegato «J» facente parte integrante della presente legge [36].

6. Sono soggette ai regimi amministrativi vigenti in materia di esercizio di stabilimenti balneari le variazioni intervenute nel corso dell'esercizio dell'attività.

7. L'attività può essere iniziata dalla data di presentazione della SCIA.

8. Gli stabilimenti balneari già classificati alla data di entrata in vigore della presente legge mantengono la loro classificazione; qualora intervenga una variazione dei requisiti comportante una diversa classificazione trova applicazione l'allegato di cui al comma 5, lettera b).

9. L'allegato di cui al comma 5, lettera b), è modificato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di turismo.

 

     Art. 50. (Denominazione, segno distintivo, pubblicità dei prezzi e dei servizi offerti)

1. I titolari o i gestori dello stabilimento balneare hanno l'obbligo di esporre in maniera visibile al pubblico la denominazione dello stabilimento, la sua classificazione, i prezzi praticati nell'anno in corso per ciascuno dei servizi offerti. È fatto obbligo al noleggiatore di imbarcazioni e natanti in genere di esporre in maniera ben visibile al pubblico i prezzi praticati.

2. Con regolamento regionale sono disciplinate le caratteristiche della denominazione e del segno distintivo dello stabilimento balneare.

 

     Art. 51. (Subingresso negli stabilimenti balneari)

1. In caso di trasferimento in gestione o in proprietà di uno stabilimento balneare, per atto tra vivi o a causa di morte, si applicano l'articolo 43 della presente legge e l'articolo 46 dell'allegato al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (Codice della navigazione).

 

     Art. 52. (Sanzioni amministrative)

1. L'esercizio di uno stabilimento balneare in mancanza di SCIA è punito con una sanzione pecuniaria amministrativa da 2.500 euro a 5.000 euro e con il divieto di prosecuzione dell'attività.

2. L'inosservanza delle disposizioni in materia di classificazione comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa da 500 euro a 2.500 euro. In caso di recidiva può essere disposta la sospensione dell'attività per un periodo non inferiore a sette giorni e non superiore a novanta.

3. La stampa e la diffusione di pubblicazioni contenenti false indicazioni sui prezzi e sulle caratteristiche dello stabilimento balneare, nonché la violazione delle disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi e dei servizi offerti, comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa da 250 euro a 1.500 euro.

4. In caso di recidiva le sanzioni amministrative pecuniarie sono raddoppiate nella loro misura minima e massima. Si ha recidiva qualora la stessa violazione sia stata commessa per due volte nel corso dell'anno solare, anche in caso di avvenuto pagamento della sanzione. In caso di recidiva, oltre al pagamento della sanzione, il Comune territorialmente competente dispone la sospensione dell'attività per un periodo da tre a centottanta giorni.

5. Il Comune dispone la sospensione dell'attività di stabilimento balneare per un periodo da tre a centottanta giorni nei seguenti casi:

a) qualora l'attività esercitata sia diversa da quella dichiarata nella SCIA;

b) in caso di mancanza o venir meno dei requisiti per l'esercizio dell'attività;

c) in caso di recidiva ai sensi del comma 4.

6. Il Comune dispone il divieto di prosecuzione dell'attività qualora accerti:

a) che l'attività è esercitata in mancanza di SCIA;

b) che alla scadenza dei termini di sospensione dell'attività non si sia provveduto a rimuovere le cause che hanno dato origine alla sospensione.

7. L'esercizio dell'attività di stabilimento balneare durante il periodo di sospensione o divieto di esercizio dell'attività è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 1.000 euro.

8. Le sanzioni amministrative sono applicate dai Comuni secondo i rispettivi ordinamenti nel rispetto della legge regionale 1/1984.

9. I proventi delle sanzioni sono integralmente devoluti al Comune nel cui ambito è stata accertata la violazione.

 

     Art. 53. (Servizi di natura termale per lo sviluppo del settore turistico)

1. In coerenza con gli obiettivi di sviluppo delle politiche regionali nel settore turistico e per il perseguimento delle finalità istituzionali della Regione dirette allo sviluppo e alla coesione sociale, atteso l'interesse generale rivestito anche in termini sanitari per la prevenzione, la cura e la riabilitazione dai servizi di natura termale dei territori, PromoTurismoFVG è autorizzato ad assumere, direttamente o indirettamente, iniziative di gestione di stabilimenti termali, anche attraverso la creazione o partecipazione a società con oggetto sociale finalizzato a tali attività.

 

TITOLO VI

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TURISMO ITINERANTE

CAPO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TURISMO ITINERANTE

 

     Art. 54. (Finalità)

1. La Regione, ai fini della promozione del turismo all'aria aperta, favorisce l'istituzione di aree attrezzate per la sosta temporanea di autocaravan e caravan in zone apposite, individuate dai Comuni singoli o associati, a supporto del turismo itinerante.

1 bis. Per le finalità di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale ai Comuni, singoli o associati, per la realizzazione, la ristrutturazione o l'ampliamento delle aree attrezzate per la sosta temporanea di autocaravan e caravan [37].

1 ter. Con regolamento regionale, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 12 maggio 2107, n. 14, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di stato, sono disciplinati i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 1 bis [38].

1 quater. I contributi sono concessi nella misura massima del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile, con esclusione delle spese destinate all'acquisto dell'area, fino al limite massimo di 50.000 euro in caso di Comuni singoli, ovvero di 75.000 euro in caso di Comuni associati, per singolo intervento [39].

 

     Art. 55. (Requisiti)

1. I requisiti delle aree di sosta sono stabiliti con regolamento regionale nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 378 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada).

2. I Comuni, singoli o associati, devono dare tempestiva comunicazione dei servizi forniti dall'area attrezzata e della sua dislocazione ai soggetti pubblici e privati operanti nel settore turistico.

3. La sosta di autocaravan e caravan nelle aree di cui al comma 1 è permessa per un periodo massimo di quarantotto ore consecutive, prorogabili nel rispetto delle norme vigenti in materia.

 

     Art. 56. (Affidamento della gestione delle aree)

1. I Comuni, singoli o associati, provvedono alla gestione delle aree direttamente ovvero mediante apposite convenzioni nelle quali sono stabilite le tariffe e le modalità della gestione. Le tariffe devono essere determinate in modo da consentire il prolungamento della stagione turistica.

2. In caso di gestione mediante convenzione i gestori sono tenuti a comunicare gli arrivi e le presenze alla PromoTurismoFVG, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 41, comma 2.

 

TITOLO VII

INCENTIVI PER IL SETTORE TURISTICO

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

     Art. 57. (Informatizzazione procedure contributive)

1. La Regione prevede, nell'ambito delle procedure contributive rivolte al supporto del settore turistico, l'implementazione di piattaforme informatizzate che consentono una migliore attuazione delle procedure stesse, realizzando un contenimento dei costi e attuando le migliori forme di trasparenza nella gestione.

 

     Art. 58. (Rispetto della normativa europea e regolamenti di attuazione)

1. Gli incentivi di cui alla presente legge sono concessi nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

2. Gli incentivi di cui agli articoli 59, 61, 62, 63, 64, 65, 68, 69 e 69 bis, sono concessi secondo le modalità e i criteri previsti nei rispettivi regolamenti di attuazione, da adottarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge [40].

 

CAPO II

CONTRIBUTI ALLE IMPRESE TURISTICHE

 

     Art. 59. (Contributi in conto capitale alle imprese turistiche)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale, nella misura massima del 50 per cento della spesa ammissibile, in conformità alla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, alle piccole e medie imprese turistiche e pubblici esercizi, al fine di ottenere l'incremento qualitativo e quantitativo e il miglioramento delle strutture ricettive [41].

2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi per le seguenti iniziative:

a) acquisto di arredi e attrezzature;

a bis) acquisto di immobili [42];

b) lavori di ammodernamento, ampliamento, ristrutturazione e straordinaria manutenzione di strutture ricettive turistiche esistenti, comprese la costruzione di nuovi edifici e la realizzazione degli annessi impianti da destinare in via esclusiva all'esercizio di imprese turistiche [43];

c) realizzazione di parcheggi, anche mediante l'acquisto di immobili, a servizio delle strutture ricettive alberghiere.

3. I progetti per la realizzazione delle iniziative devono tenere conto delle norme in materia di superamento delle barriere architettoniche di cui alla legge 9 gennaio 1989, n. 13 (Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati), e al decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche).

4. Alle domande che non possono essere accolte per l'indisponibilità dei mezzi finanziari si applica l'articolo 33 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

4 bis. Per i lavori e per le opere di cui al comma 2 non trova applicazione quanto previsto dall'articolo 3, comma 5 bis, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici) [44].

4 ter. I contributi di cui al comma 1, da erogarsi in favore delle piccole e medie imprese turistiche e pubblici esercizi, per le iniziative individuate al comma 2, o comunque da erogarsi agli stessi destinatari in applicazione del comma 4, possono essere concessi esclusivamente qualora il fatturato o il ricavato dell'attività ricettiva, negli ultimi cinque anni o nel minor periodo nel caso di imprese costituite da meno di cinque anni, sia integralmente derivante dall'attività turistica. Nel fatturato e nel ricavato non sono computate le entrate relative ad attività conseguenti a calamità naturali o altri eventi determinati da disastri naturali o incidenti di particolare rilevanza sul territorio regionale, o da attività ricettiva di ospiti per motivi di lavoro o sanitari, nonché da attività congressuale e di organizzazione eventi ovvero derivanti da vendita di cespiti aziendali [45].

 

     Art. 60. (Concessione, erogazione, controlli)

1. In deroga alle disposizioni di cui alla legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), la concessione dei contributi previsti dall'articolo 59 avviene sulla base della presentazione del progetto definitivo dei lavori, corredato del titolo abilitativo edilizio.

2. Con il decreto di concessione viene determinata, in via definitiva, l'entità dei singoli contributi e viene, altresì, stabilito il termine per l'ultimazione dell'iniziativa.

3. L'erogazione dei contributi di cui all'articolo 59 per le iniziative riguardanti l'acquisto di arredi e attrezzature è disposta ad avvenuto accertamento della realizzazione dell'iniziativa in conformità del programma indicato nel decreto di concessione, previa presentazione della documentazione di spesa.

4. Per le iniziative riguardanti l'esecuzione di opere l'erogazione del contributo è disposta in via anticipata in misura non superiore al 90 per cento dell'importo totale, previa presentazione di apposita fideiussione bancaria o polizza assicurativa d'importo pari alla somma da erogare, maggiorata degli interessi legali ai sensi dell'articolo 39, comma 2, della legge regionale 7/2000. Il restante importo è erogato su presentazione di apposita documentazione finale di spesa [46].

 

     Art. 61. (Contributi per infrastrutture turistiche)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi a favore di enti pubblici per:

a) la realizzazione, l'acquisto e l'ammodernamento di impianti e opere e strutture complementari all'attività turistica;

b) la realizzazione e l'ammodernamento di impianti e opere finalizzati al miglior utilizzo delle cavità naturali di interesse turistico;

c) l'ammodernamento di impianti turistico sportivi, compresi quelli di risalita e relative pertinenze e piste di discesa, nei Comuni contigui ai poli turistici invernali della regione ovvero a essi funzionali;

d) la ristrutturazione e l'ampliamento di centri di turismo congressuale.

 

CAPO III

ATTIVITÀ PROMOZIONALE

 

     Art. 62. (Contributi per attività promozionale e Comitato di valutazione delle iniziative per la promozione turistica)

1. L'Amministrazione regionale sostiene:

a) la realizzazione di progetti che favoriscono la divulgazione dell'immagine del Friuli Venezia Giulia e l'incremento del movimento turistico;

b) la realizzazione di manifestazioni e iniziative promozionali atte a produrre positivi effetti in ambito turistico o importanti ricadute economiche sui territori interessati;

c) il consolidamento dell'attrattività turistica delle località di Grado e Lignano, località che realizzano i maggiori flussi turistici.

2. Per le finalità di cui al comma 1, lettere a) e b), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ed erogare contributi a soggetti pubblici e privati con procedimento valutativo a bando, ai sensi dell'articolo 36 della legge regionale 7/2000.

3. I bandi di cui al comma 2 sono emanati con periodicità almeno semestrale entro il 10 gennaio ed entro il 10 luglio di ogni anno. In sede di prima applicazione i bandi stessi sono emanati entro il 31 marzo ed entro il 10 luglio.

4. Le domande di finanziamento sono presentate alla Direzione centrale competente in materia di turismo nei termini previsti dai bandi e attraverso idonea procedura informatizzata, per la loro valutazione da parte del Comitato di valutazione delle iniziative per la promozione turistica, costituito ai sensi del comma 5, che si esprime ai fini dell'ammissione a finanziamento delle iniziative stesse, proponendo l'allocazione delle risorse a tal fine disponibili a bilancio, tenuto conto delle spese per l'eventuale affidamento dei servizi di animazione turistica di cui al comma 6.

5. Presso la Direzione centrale competente in materia di turismo è costituito il Comitato di valutazione delle iniziative per la promozione turistica, di seguito Comitato, nominato con decreto del Direttore centrale competente in materia di turismo, e composto dal Direttore stesso o da un suo delegato, dal Direttore generale di PromoTurismoFVG o da un suo delegato, da un dipendente di categoria C o D del Servizio competente in materia di turismo e da un dipendente della Direzione centrale competente in materia di turismo con funzioni di segretario.

6. Nell'ambito della valutazione dei progetti di cui al comma 1 il Comitato può, altresì, individuare iniziative di animazione turistica di particolare rilievo da affidare mediante le procedure di affidamento di contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture).

 

     Art. 63. (Contributi agli organizzatori di eventi congressuali)

1. La Regione, al fine di ottenere il potenziamento degli eventi congressuali e la crescita dell'intero settore, tramite la PromoTurismoFVG, concede contributi agli organizzatori di eventi congressuali, nella misura massima del 50 per cento della spesa ammissibile, secondo la regola del "de minimis", per la realizzazione e la gestione di eventi congressuali in Friuli Venezia Giulia, che prevedano la presenza di almeno duecento congressisti e il pernottamento degli stessi in strutture ricettive della regione per almeno due notti consecutive.

 

     Art. 64. (Finanziamenti a favore delle agenzie di viaggio e tour operator) [47]

1. L'Amministrazione regionale, nel rispetto della normativa europea in materia degli aiuti di Stato, è autorizzata a concedere, in regime "de minimis", alle agenzie di viaggio e ai tour operator con sede legale e operativa nella Regione Friuli Venezia Giulia:

a) finanziamenti per l'organizzazione e la vendita di pacchetti turistici finalizzati a incrementare l'ingresso e la permanenza di turisti nel territorio regionale attraverso l'offerta di un prodotto turistico qualificato, con particolare riguardo per le località a minore vocazione turistica;

b) contributi pari al 20 per cento dell'importo annuo del canone di locazione, leasing o concessione di immobili ad uso commerciale;

c) contributi pari a 10 euro per ogni biglietto aereo venduto dalle agenzie di viaggio per ogni partenza o arrivo nell'aeroporto di Ronchi dei Legionari al fine di stimolarne il traffico aereo in partenza e in arrivo;

d) contributo massimo di 500 euro annui per spese sostenute a fronte di quanto previsto dalla convenzione di cui all'articolo 8, comma 2 bis.

2. I contributi di cui al comma 1 sono cumulabili con altri eventuali contributi previsti da norme statali per le medesime finalità e in capo agli stessi soggetti beneficiari.

3. I contributi sono concessi con le modalità di cui all'articolo 36 della legge regionale 7/2000 con procedimento a sportello.

4. Con deliberazione della Giunta regionale sono definiti le modalità e i termini di presentazione della domanda, le tipologie di interventi realizzabili, le relative suddivisioni delle risorse disponibili tra gli interventi di cui al comma 1, nonché le modalità di rendicontazione della spesa.

 

CAPO IV

INTERVENTI PER LA PROMOZIONE DELLO SCI DI FONDO

 

     Art. 65. (Contributi per lo sviluppo e la diffusione dello sci di fondo)

1. La Regione, al fine di incentivare l'afflusso turistico nelle zone montane, promuove lo sviluppo e la diffusione dello sci di fondo attraverso la concessione di contributi, per il potenziamento delle strutture e degli impianti preposti, nonché per la valorizzazione e il ripristino dei luoghi in cui la disciplina viene praticata.

 

     Art. 66. (Beneficiari dei contributi)

1. I contributi concessi per le finalità di cui all'articolo 65 vengono erogati a favore dei seguenti soggetti ove gestori di piste di sci di fondo:

a) enti locali in forma singola o associata;

b) Consorzi turistici;

c) associazioni sportive senza fini di lucro aventi sede in Friuli Venezia Giulia e affiliate alla Federazione Italiana Sport Invernali (FISI);

d) scuole di sci autorizzate ai sensi dell'articolo 134 della legge regionale 2/2002;

e) associazioni sportive con finalità promozionali della pratica dello sleddog mushing regolarmente costituite e che possano adeguatamente documentare l'attività svolta nel settore in oggetto, nei tre anni precedenti alla presentazione della domanda.

 

     Art. 67. (Caratteristiche delle piste)

1. I contributi di cui al presente capo sono riservati alle piste di sci di fondo per cui si possa dimostrare la presenza dei seguenti requisiti:

a) una lunghezza minima di 2,5 chilometri;

b) la realizzazione della pista è avvenuta in conformità alle disposizioni della legge regionale 24 marzo 1981, n. 15 (Disciplina degli impianti a fune in servizio pubblico per il trasporto di persone e delle piste da sci);

c) nell'ultima stagione turistica la pista deve essere stata aperta agli sciatori per almeno trenta giornate complessive.

 

     Art. 68. (Interventi a sostegno dell'attività di manutenzione ordinaria delle piste di fondo) [48]

1. Nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 65 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi, per il tramite di PromoTurismoFVG, per la complessiva attività di manutenzione e gestione delle piste di fondo.

2. I contributi vengono concessi con riferimento all'attività di gestione e manutenzione svolta, compresi gli interventi relativi alla battitura delle piste con appositi mezzi battipista, le attività svolte in adempimento agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa, la gestione e manutenzione degli impianti di innevamento artificiale, i lavori annuali di sfalcio e sramatura, l'ordinaria manutenzione dei manufatti e tutti i costi necessari per l'efficiente gestione delle piste nel rispetto dei criteri di sicurezza.

3. I contributi sono concessi fino alla misura massima del 50 per cento della spesa sostenuta. Per i soggetti di cui all'articolo 66, comma 1, lettere a) e c), la percentuale di contributo può raggiungere il limite massimo del 90 per cento della spesa sostenuta nel caso di piste di proprietà o comunque nella disponibilità dei Comuni, dotate di impianti di innevamento artificiale e regolarmente omologate dalla Federazione italiana sport invernali (FISI) [49].

4. Le domande di contributo sono presentate a PromoTurismoFVG, entro il 30 settembre di ogni anno, secondo le modalità e con la documentazione individuate da apposito regolamento di attuazione.

5. I criteri e le modalità per la determinazione e l'assegnazione dei contributi vengono stabiliti con l'apposito regolamento, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, avuto riguardo ai seguenti principi direttivi:

a) l'erogazione in via anticipata del contributo è disposta in misura non superiore al 50 per cento del contributo concesso;

b) la misura definitiva dei contributi è determinata, previa presentazione di rendiconto, in relazione alle spese generali sostenute, ai ricavi dalla gestione, agli altri eventuali contributi ottenuti e alla quantità di chilometri di pista effettivamente battuti, definiti secondo i criteri fissati dal regolamento medesimo;

c) le modalità di rendicontazione, di verifica e di controllo sull'utilizzazione dei contributi devono essere determinate in modo da garantire che l'entità delle somme erogate sia proporzionale all'attività di battitura effettivamente svolta e ai costi effettivamente rimasti a carico dei gestori.

6. Con riferimento alle piste il cui utilizzo è subordinato al pagamento di una tariffa riscossa dal gestore, la concessione dei contributi di cui al presente articolo è limitata all'ammontare di costi che eccedono i ricavi.

 

     Art. 69. (Interventi per investimenti connessi alle piste di fondo)

1. Per le finalità di cui all'articolo 65 l'Amministrazione regionale è, altresì, autorizzata a concedere contributi in conto capitale, per il tramite di PromoTurismoFVG, per:

a) l'acquisto di adeguati mezzi battipista e motoslitte per la battitura delle piste, la ricognizione e il soccorso;

b) gli interventi di rimodellamento, ripristino e rimboschimento delle zone adibite a piste di sci di fondo;

c) la costruzione, la straordinaria manutenzione e l'allestimento interno dei fabbricati, dei punti di ristoro, degli impianti e di ogni altra struttura di supporto alla pratica della disciplina sportiva;

d) l'acquisto e l'installazione di impianti di innevamento e opere accessorie;

e) la straordinaria manutenzione dei tracciati ubicati sugli alvei dei torrenti.

2. I contributi per l'acquisto dei mezzi di soccorso di cui al comma 1, lettera a), possono essere concessi a favore delle scuole di sci anche nell'ipotesi in cui non si occupino della gestione della pista, purché garantiscano il proprio intervento nelle operazioni straordinarie di soccorso.

3. I contributi sono erogati nei limiti di intensità massima, riferiti alla spesa ammissibile, di seguito indicati:

a) 100 per cento per enti locali in forma singola o associata;

b) 50 per cento per associazioni sportive senza fini di lucro, aventi sede in Friuli Venezia Giulia e affiliate alla Federazione Italiana Sport Invernali (FISI), scuole di sci autorizzate ai sensi dell'articolo 134 della legge regionale 2/2002 e associazioni sportive con finalità promozionali della pratica dello sleddog mushing regolarmente costituite e che possano adeguatamente documentare l'attività svolta nel settore in oggetto, nei tre anni precedenti alla presentazione della domanda.

4. Le domande per la concessione dei contributi sono presentate a PromoTurismoFVG, entro il 30 settembre di ogni anno, secondo le modalità e con la documentazione individuate dal regolamento di cui all'articolo 58, comma 2 [50].

5. Con il medesimo regolamento di cui al comma 4 è determinata, altresì, la quota dei finanziamenti destinati agli impianti di sci di fondo correlati o correlabili a strutture destinate ad altre discipline dello sci nordico.

 

     Art. 69 bis. (Contributi per la promozione delle pratiche sportive ed escursionistiche all'aria aperta) [51]

Al fine di contribuire allo sviluppo sostenibile del territorio e delle pratiche sportive ed escursionistiche all'aria aperta, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi a operatori economici, associazioni sportive, enti pubblici e enti privati di promozione turistica, per la realizzazione, l'ampliamento o il ripristino di allestimenti, strutture e percorsi gestiti dai beneficiari medesimi destinati o da destinare allo svolgimento di tali pratiche sportive. 2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi ai sensi del Regolamento (CE) 18 dicembre 2013, n. 1407/2013 (Regolamento della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»), a soggetti e per attività diversi da quelli previsti a favore del Club alpino italiano (CAI) nel Friuli Venezia Giulia, nonché da quelli già previsti dalle leggi regionali di settore per le medesime spese.

 

CAPO IV BIS [52]

INTERVENTI PER IL RICONOSCIMENTO, LA VALORIZZAZIONE E LA PROMOZIONE DEI CAMMINI DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA

 

     Art. 69 ter. Finalità e oggetto [53]

1. La Regione Friuli-Venezia Giulia, nell'ambito delle azioni di promozione dello sviluppo sostenibile del territorio e del patrimonio naturale, storico-paesaggistico e delle tradizioni locali che la caratterizzano, opera per la diversificazione della offerta turistica, anche mediante lo sviluppo di nuove forme di offerta di turismo ecosostenibile, quali i percorsi fruibili a piedi, in regime di pratica di attività escursionistica o di attività ricreativa e all'aria aperta.

2. Per il conseguimento delle finalità di cui alla presente legge, la Regione Friuli-Venezia Giulia definisce e individua la rete dei cammini così concorrendo a implementare l'offerta culturale e turistica regionale.

 

     Art. 69 quater. Rete dei cammini del Friuli-Venezia Giulia [54]

1. Con deliberazione di Giunta regionale è costituita la Rete dei cammini del Friuli-Venezia Giulia, di seguito denominata RCFVG, comprendente itinerari, da percorrere a piedi, che collegano fra loro luoghi accomunati da significativi e documentati fatti storici o da tradizioni storicamente consolidate, di interesse storico, culturale, religioso, naturalistico, ambientale, paesaggistico, enogastronomico ed è comprensiva di:

a) itinerari culturali riconosciuti da parte del Consiglio d'Europa, ivi compresi quelli per i quali è in corso la valutazione per il riconoscimento di itinerario culturale;

b) cammini interregionali, riconosciuti dal Ministero competente in materia di beni e attività culturali e di turismo in accordo con le Regioni interessate;

c) cammini interregionali riconosciuti a seguito di intese con altre Regioni o accordi con enti locali;

d) cammini riconosciuti dalla Regione quali cammini locali di interesse regionale, ai sensi dell'articolo 69-sexies.

 

     Art. 69 quinquies. Riconoscimento dei cammini locali di interesse regionale

1. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, stabilisce le procedure e modalità per il riconoscimento dei cammini locali di interesse regionale, interregionale e transnazionale e riconosce i cammini stessi, individuando tra l'altro:

a) il tracciato del cammino di cui si chiede il riconoscimento e la relativa cartografia;

b) le informazioni necessarie a evidenziare il legame storico, culturale, religioso, naturalistico, ambientale, paesaggistico, enogastronomico fra i luoghi interessati nel cammino;

c) gli elementi utili a garantire la fruibilità dei cammini, quali le indicazioni delle tappe e delle strutture di pubblico servizio presenti lungo il percorso e i tempi medi di percorrenza, per categorie di utenti.

2. Al fine di consentire la definizione di soluzioni di collegamento per la realizzazione di un sistema di rete tra i cammini, la Giunta regionale promuove l'individuazione di tracciati di collegamento tra i cammini.

 

     Art. 69 sexies. Registro della Rete dei cammini del Friuli-Venezia Giulia [55]

1. È istituito presso la Giunta regionale il Registro della Rete dei cammini del Friuli-Venezia Giulia al quale possono essere iscritti i cammini riconosciuti ai sensi dell'articolo 69-quinquies.

2. Il Registro della RCFVG è tenuto e aggiornato con le modalità e i termini stabiliti dalla Giunta regionale ed è pubblicato in apposita sezione del sito web istituzionale della Regione o con altre modalità telematiche.

 

     Art. 69 septies. Gestione della Rete dei cammini del Friuli-Venezia Giulia [56]

1. Gli interventi di ricognizione e individuazione, di segnalazione e manutenzione, ivi compresi quelli di ripristino e la realizzazione dei tracciati di collegamento fra cammini, sono realizzati nei terreni di cui si dispone di titolo e salvi i diritti di terzi:

a) dagli enti locali, dagli enti gestori delle aree naturali protette regionali, dagli enti parco regionali e nazionali, dalle associazioni pro loco, dai gruppi di azione locale istituiti ai sensi della vigente normativa dell'Unione europea;

b) da associazioni rappresentative del settore turistico e culturale e da enti religiosi;

c) dalle organizzazioni di gestione della destinazione;

d) da Consorzi di gestione, costituiti su base volontaria, fra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c).

2. I soggetti gestori dei cammini garantiscono l'accessibilità agli utenti in regime di sicurezza e adottano gli interventi atti a garantire la fruibilità dei medesimi da parte delle persone con disabilità.

3. Ai soggetti gestori dei cammini competono altresì la realizzazione di attività di promozione, informazione, comunicazione e animazione turistica dei cammini, finalizzate a incentivare la fruizione.

4. Con regolamento sono definite le modalità per la costituzione, il riconoscimento e il funzionamento dei Consorzi di gestione dei cammini, sulla base dei seguenti criteri generali:

a) non perseguimento di fini di lucro;

b) coerenza territoriale e ampio grado di rappresentatività degli enti e delle associazioni consorziati rispetto ai territori interessati dai cammini o dal sistema di rete di cammini.

 

     Art. 69 octies. Promozione dei cammini [57]

1. La Giunta regionale, anche nell'ambito degli strumenti di programmazione e promozione turistica regionale e relative misure attuative, attua programmi e iniziative di carattere regionale per la conoscenza e la valorizzazione dei cammini, nonché per riconoscere contributi ai soggetti di cui all'articolo 69-septies, comma 1, per:

a) iniziative e interventi di ricognizione e individuazione, di segnalazione e manutenzione, ivi compresi quelli di ripristino di cammini turistici e per la realizzazione dei tracciati di collegamento fra cammini, in funzione della iscrizione al Registro della RCFVG;

b) iniziative per la conoscenza e fruibilità da parte dei turisti della RCFVG, in funzione dello sviluppo del turismo lento, con la promozione della vacanza a piedi.

2. I contributi sono concessi, per il tramite di PromoTurismoFVG, a titolo di aiuto "de minimis" in conformità al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 352 del 24 dicembre 2013. Con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità di esecuzione dell'iniziativa e di rendicontazione della spesa [58].

 

     Art. 69 nonies. Punti di sosta e di ristoro [59]

1. Lungo i cammini sono utilizzabili per la realizzazione di punti di sosta e di ristoro opportunamente attrezzati:

a) i fabbricati rurali o parte di essi, nella disponibilità dell'azienda agricola;

b) i fabbricati rurali non più funzionali alla conduzione del fondo;

c) gli immobili non utilizzati da almeno cinque anni, purché direttamente accessibili dai cammini.

2. Gli immobili di cui al comma 1 sono utilizzati per la sosta e la somministrazione non assistita di prodotti per l'alimentazione delle persone e degli animali al seguito delle stesse, nel rispetto della normativa statale e regionale in materia.

3. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, gli immobili e i beni nella disponibilità della Regione, degli enti locali o di altri soggetti pubblici, non più utilizzati e posti nelle vicinanze dei cammini, possono essere concessi in uso alle associazioni rappresentative del settore podistico o alle imprese agricole o agrituristiche, nonché alle imprese turistiche che ne facciano richiesta per l'utilizzo o l'adattamento in punti di sosta e di ristoro, nel rispetto della normativa urbanistica ed edilizia vigente.

4. La Giunta regionale definisce criteri e modalità per l'individuazione degli immobili di sua proprietà e per la relativa concessione in uso.

 

     Art. 69 decies. Norma di rinvio [60]

1. È fatta salva la specifica disciplina di tutela per l'attraversamento di aree naturali protette, statali e regionali, come definita dalla legislazione di settore, nonché la disciplina in materia di viabilità silvo-pastorale.

 

TITOLO VIII

DIFFUSIONE DELLE FORME DI INNOVAZIONE TURISTICA

CAPO I

DIFFUSIONE DELLE FORME DI INNOVAZIONE TURISTICA

 

     Art. 70. (Reti di impresa di prodotti turistici)

1. La Regione riconosce la rete di impresa quale forma prioritaria di aggregazione tra operatori economici, finalizzata alla crescita della competitività dei diversi prodotti turistici presenti sul territorio, espressione dell'offerta turistica complessiva.

 

TITOLO IX

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 16 GENNAIO 2002, N. 2

CAPO I

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 2/2002

 

     Art. 71. (Sostituzione del Titolo della legge regionale 2/2002)

1. Il Titolo della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 «Disciplina organica del turismo», è sostituito dal seguente: «Disciplina delle professioni turistiche e del turismo congressuale».

 

     Art. 72. (Sostituzione dell'articolo 7 della legge regionale 2/2002)

1. L'articolo 7 della legge regionale 2/2002 è sostituito dal seguente:

«Art. 7

Promozione turistica

1. La Regione favorisce la promozione turistica mediante la partecipazione a società per la promozione turistica e a società d'area, anche tramite PromoTurismoFVG.

2. Ai fini della presente legge per società d'area si intendono le società a prevalente capitale pubblico costituite, ciascuna in ogni area territoriale regionale con offerta turistica omogenea, per lo svolgimento di attività di promozione turistica e per la gestione di attività economiche turistiche di interesse regionale in ambito locale.».

 

     Art. 73. (Modifiche all'articolo 88 della legge regionale 2/2002)

1. All'articolo 88 della legge regionale 2/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «(Requisiti per l'esercizio di attività ricettiva)»;

b) prima del comma 1 è inserito il seguente:

«01. Ai fini dell'esercizio di struttura ricettiva turistica il titolare o il legale rappresentante o la persona preposta all'esercizio dell'attività, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) godimento dei diritti civili e politici;

b) non trovarsi nelle condizioni previste dagli articoli 11 e 92 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), e non avere procedimenti pendenti a proprio carico per i reati ivi indicati.».

 

     Art. 74. (Modifiche all'articolo 114 della legge regionale 2/2002)

1. All'articolo 114 della legge regionale 2/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo la parola «escursionistica» sono inserite le seguenti: «e di maestro di mountain bike e di ciclismo fuoristrada»;

b) al comma 2 le parole «, in ogni caso,» sono soppresse e dopo le parole «Friuli Venezia Giulia» sono inserite le seguenti: «per gli aspiranti alla professione di guida turistica, accompagnatore turistico e guida naturalistica o ambientale escursionistica».

 

     Art. 75. (Sostituzione dell'articolo 120 della legge regionale 2/2002)

1. L'articolo 120 della legge regionale 2/2002 è sostituito dal seguente:

«Art. 120

visite ai siti museali

1. Le guide turistiche sono ammesse gratuitamente agli istituti e luoghi della cultura secondo le modalità previste dal decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507 (Regolamento recante norme per l'istituzione del biglietto d'ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali dello Stato).».

 

     Art. 76. (Inserimento dell'articolo 121 bis nella legge regionale 2/2002)

1. Dopo l'articolo 121 della legge regionale 2/2002 è inserito il seguente:

«Art. 121 bis. accompagnatore di media montagna

1. In attuazione di quanto previsto dagli articoli 21 e 22 della legge 6/1989, è accompagnatore di media montagna chi svolge professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, l'attività di accompagnamento in escursioni su terreno montano, con l'esclusione delle zone rocciose, dei ghiacciai, dei terreni innevati e di tutti gli itinerari che richiedono per la progressione l'uso di tecniche e di materiali alpinistici e illustra alle persone accompagnate le caratteristiche dell'ambiente montano percorso.

2. La Giunta regionale sentito il parere del direttivo del Collegio regionale delle guide alpine, stabilisce le aree montane e i percorsi in cui è consentita l'attività di accompagnatore di media montagna.

3. Le guide alpine - maestri di alpinismo e gli aspiranti guida possono svolgere le attività di accompagnatore di media montagna.».

 

     Art. 77. (Inserimento dell'articolo 121 ter nella legge regionale 2/2002)

1. Dopo l'articolo 121 bis della legge regionale 2/2002, come inserito dall'articolo 76, è inserito il seguente:

«Art. 121 ter. maestro di mountain bike e di ciclismo fuori strada

1. È maestro di mountain bike e di ciclismo fuoristrada chi accompagna singole persone o gruppi di persone in itinerari, gite o escursioni in mountain bike, assicurando alla clientela assistenza tecnica e, eventualmente, fornendo notizie di interesse turistico sui luoghi di transito.

2. Il soggetto interessato allo svolgimento dell'attività di maestro di mountain bike e di ciclismo fuori strada può richiedere l'iscrizione in un elenco istituito presso la Direzione centrale competente in materia di turismo.

3. Può richiedere l'iscrizione all'elenco di cui al comma 2 il soggetto in possesso dei seguenti requisiti:

a) maggiore età;

b) cittadinanza italiana o di altro Stato dell'Unione europea;

c) possesso di un certificato di idoneità alla pratica sportiva;

d) assolvimento dell'obbligo scolastico;

e) possesso dell'abilitazione all'esercizio dell'attività di maestro di mountain bike e di ciclismo fuori strada rilasciata dalla Federazione ciclistica italiana (FCI);

f) superamento di un esame di idoneità innanzi a una Commissione esaminatrice.

4. I programmi e le modalità di svolgimento dell'esame, le modalità di funzionamento e nomina della Commissione esaminatrice sono determinate con regolamento regionale.

5. All'iscritto all'elenco di cui comma 2 è rilasciata una tessera di riconoscimento che è resa visibile durante l'esercizio dell'attività.».

2. Il regolamento regionale di cui all'articolo 121 ter, comma 4, della legge regionale 2/2002, come inserito dal comma 1, è adottato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 78. (Modifiche all'articolo 123 della legge regionale 2/2002)

1. All'articolo 123 della legge regionale 2/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «(Iscrizione agli albi ed elenchi)»;

b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'esercizio stabile della professione di guida alpina-maestro di alpinismo, aspirante guida alpina e accompagnatore di media montagna, è subordinato rispettivamente all'iscrizione agli albi di guida alpina-maestro di alpinismo e aspirante guida alpina e all'elenco degli accompagnatori di media montagna, istituiti e tenuti dal Collegio delle guide alpine sotto la vigilanza della Regione.»;

c) il comma 2 è abrogato.

 

     Art. 79. (Modifica all'articolo 133 della legge regionale 2/2002)

1. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 133 della legge regionale 2/2002 le parole «e telemark» sono soppresse.

 

     Art. 80. (Modifiche all'articolo 137 della legge regionale 2/2002)

1. All'articolo 137 della legge regionale 2/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo la parola «albi» sono aggiunte le seguenti: «o elenchi»;

b) al comma 2 dopo le parole «guide alpine» sono aggiunte le seguenti: «e accompagnatore di media montagna»;

c) al comma 4 dopo la parola «alpina» sono aggiunte le seguenti: «e accompagnatore di media montagna» e le parole «2 maggio 1994, n. 319» sono sostituite dalle seguenti: «9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania)».

 

     Art. 81. (Sostituzione dell'articolo 137 bis della legge regionale 2/2002)

1. L'articolo 137 bis della legge regionale 2/2002 è sostituito dal seguente:

«Art. 137 bis

aggregazioni tra operatori economici nel settore del turismo all'aria aperta e a carattere sportivo denominate "Centri di turismo attivo" e società di servizi extralberghieri

1. La Regione Friuli Venezia Giulia riconosce e promuove, tramite PromoTurismoFVG, le aggregazioni tra operatori economici nel settore del turismo all'aria aperta e a carattere sportivo denominate "Centri di turismo attivo" e costituite da qualunque persona fisica o giuridica rientrante tra i professionisti abilitati all'esercizio delle professioni turistiche disciplinate dal titolo VIII o tra gli operatori qualificati per l'insegnamento, anche con finalità non agonistiche, degli sport all'aria aperta, ovvero un raggruppamento di tali persone, anche se non perseguono un preminente scopo di lucro e non dispongono della struttura organizzativa di un'impresa, finalizzate all'offerta congiunta di servizi di fruizione turistica, naturalistica e sportiva del territorio regionale.

2. La Regione Friuli Venezia Giulia, inoltre, riconosce e promuove, tramite la concessione di incentivi a parziale copertura dei costi di avviamento e di gestione e per eventuali investimenti, la costituzione di imprese organizzate anche in forma di cooperativa o con progetti di autoimprenditorialità finalizzate all'organizzazione, alla gestione e alla promozione di servizi e prodotti extralberghieri a favore del turista, compresi la manutenzione di impianti, percorsi e aree per la pratica sportiva o del turismo attivo, il noleggio di attrezzature e la partecipazione e organizzazione di eventi, manifestazioni e fiere al fine di incentivare la creazione di attività di servizi a supporto del turismo; tali imprese, in quanto operatori economici nel settore del turismo, possono far parte delle aggregazioni di cui al comma 1 e possono assumerne la gestione organizzativa e il coordinamento.

3. Con regolamento regionale, adottato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Commissione consiliare competente, sono disciplinati:

a) i requisiti e le modalità per l'attribuzione della denominazione "Centro di turismo attivo", nonché le forme di promozione attuate da PromoTurismoFVG;

b) i criteri e le modalità per la concessione di incentivi alle imprese di cui al comma 2 secondo la regola del «de minimis».».

 

     Art. 82. (Modifica all'articolo 138 della legge regionale 2/2002)

1. La lettera e) del comma 1 dell'articolo 138 della legge regionale 2/2002 è abrogata.

 

     Art. 83. (Modifiche all'articolo 142 della legge regionale 2/2002)

1. All'articolo 142 della legge regionale 2/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo le parole «guida speleologica,» sono inserite le seguenti: «di accompagnatore di media montagna,» e le parole «al relativo albo» sono sostituite dalle seguenti: «ai relativi albi ed elenchi»;

b) al comma 1 le parole «da lire 500.000 a lire 2.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «da 250 euro a 1.000 euro» e le parole «lire 500.000 a lire 1.500.000» sono sostituite dalle seguenti: «250 euro a 750 euro»;

c) al comma 2 dopo le parole «guida speleologica,» sono inserite le seguenti: «gli accompagnatori di media montagna,» e le parole «da lire 1.000.000 a lire 5.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «da 500 euro a 2.500 euro»;

d) al comma 3 dopo le parole «guida speleologica,» sono inserite le seguenti: «gli accompagnatori di media montagna,» e le parole «da lire 100.000 a lire 600.000» sono sostituite dalle seguenti: «da 50 euro a 300 euro»;

e) al comma 4 le parole «lire 1.000.000 a lire 3.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «500 euro a 1.500 euro»;

f) al comma 5 le parole «da lire 100.000 a lire 1.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «da 50 euro a 500 euro».

 

     Art. 84. (Modifiche all'articolo 151 della legge regionale 2/2002)

1. All'articolo 151 della legge regionale 2/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole «lire 500.000 a lire 2.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «250 euro a 1.000 euro»;

b) al comma 2 le parole «lire 1.000.000 a lire 3.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «da 500 euro a 1.500 euro».

 

     Art. 85. (Sostituzione dell'articolo 153 della legge regionale 2/2002)

1. L'articolo 153 della legge regionale 2/2002 è sostituito dal seguente:

«Art. 153

regolamento

1. Con regolamento regionale sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione dei contributi ai collegi di cui agli articoli 122, 127, 132 e 144 per l'organizzazione dei relativi corsi.».

 

TITOLO X

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 29/2005, ALLA LEGGE REGIONALE 14/2016, ALLA LEGGE REGIONALE 4/2016, ALLA LEGGE REGIONALE 3/2015, ALLA LEGGE REGIONALE 23/2013, ALLA LEGGE REGIONALE 22/2006 E ALLA LEGGE REGIONALE 18/2015

CAPO I

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 29/2005, ALLA LEGGE REGIONALE 14/2016, ALLA LEGGE REGIONALE 4/2016, ALLA LEGGE REGIONALE 3/2015, ALLA LEGGE REGIONALE 23/2013, ALLA LEGGE REGIONALE 22/2006 E ALLA LEGGE REGIONALE 18/2015

 

     Art. 86. (Modifica all'articolo 84 bis della legge regionale 29/2005)

1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 84 bis della legge regionale 29/2005 le parole «di cui all'articolo 54 della legge regionale 2/2002» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 64 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive)».

 

     Art. 87. (Proroga personale in servizio presso la gestione commissariale dell'EZIT)

1. Il personale di cui all'articolo 2, comma 46, della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 34 (Legge di stabilità 2016), continua a prestare servizio presso la gestione commissariale di Ezit per tutta la durata dell'attività commissariale, secondo le modalità concordate tra il Comune di Trieste e il Commissario liquidatore.

 

     Art. 88. (Termini di adeguamento)

1. La conclusione del processo di riordino di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali), deve avvenire entro il 30 aprile 2017 nei casi di cui all'articolo 62, comma 6, della medesima legge regionale.

 

     Art. 89. (Modifica all'articolo 2 della legge regionale 14/2016)

1. Al comma 7 dell'articolo 2 della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016), dopo le parole «consorzi di sviluppo economico locale» sono aggiunte le seguenti:«, ai Consorzi di bonifica e al CAFCF (Consorzio per l'Acquedotto del Friuli Centrale)».

 

     Art. 90. (Modifica all'articolo 38 della legge regionale 4/2016)

1. Al comma 1 dell'articolo 38 della legge regionale 8 aprile 2016, n. 4 (Disposizioni per il riordino e la semplificazione della normativa afferente il settore terziario, per l'incentivazione dello stesso e per lo sviluppo economico), le parole «agli articoli 155 e 156 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo)» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 59 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive)».

 

     Art. 91. (Modifiche alla legge regionale 3/2015)

1. Alla legge regionale 3/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 2 ter dell'articolo 15 è inserito il seguente:

«2 ter. 1. L'Agenzia per lo sviluppo del Distretto Industriale delle Tecnologie Digitali DITEDI, di cui all'articolo 55, comma 2, al fine di sviluppare le potenzialità del cluster del settore ICT e digitale a partire dai settori attinenti ai distretti industriali di riferimento della manifattura regionale, operando trasversalmente a essi per contribuire alla trasformazione dell'industria regionale, attiva le sinergie tra i soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 2, comma 1, lettera j).»;

b) dopo il comma 2 octies.1 dell'articolo 15 è aggiunto il seguente:

«2 octies. 1.1. I soggetti richiedenti il finanziamento di iniziative per lo sviluppo dei cluster ai sensi del comma 2 sexies sono autorizzati, in sede di prima applicazione, a integrare la domanda di incentivo presentata ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Regione n. 183/2016, per il riconoscimento delle spese di personale per un ammontare massimo annuo di 1600 ore/uomo entro il termine stabilito con decreto del Direttore centrale attività produttive, turismo e cooperazione.»;

c) all'articolo 62 sono apportate le seguenti modifiche:

1) alla fine del comma 5.1 sono aggiunte le seguenti parole: «che detiene la maggioranza del patrimonio consortile»;

2) alla fine del comma 7 sono aggiunte le seguenti parole: «, salvo quanto previsto dal comma 5.1.»;

3) alla fine del comma 9 bis sono aggiunte le seguenti parole: «e l'Aeroporto Amedeo Duca d'Aosta di Gorizia S.c.p.a.»;

d) alla fine del comma 1 dell'articolo 63 dopo le parole «diciotto mesi.» sono aggiunte le seguenti: «Il termine di conclusione del processo di riordino può essere prorogato con decreto del Direttore del Servizio competente fino al 31 agosto 2017 su motivata istanza, da presentare entro il 15 febbraio 2017, dei consorzi di sviluppo industriale interessati che hanno già provveduto a deliberare le linee guida vincolanti del progetto di fusione.»;

e) dopo il comma 4 dell'articolo 70 è aggiunto il seguente:

«4 bis. In sede di prima applicazione il numero dei consiglieri può essere elevato a cinque, per il primo quadriennio, qualora il consorzio risulti dalla fusione di più consorzi per lo sviluppo industriale.».

 

     Art. 92. (Modifica all'articolo 2 della legge regionale 23/2013)

1. Al comma 52 dell'articolo 2 della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (Legge finanziaria 2014), le parole «per la realizzazione e la manutenzione ordinaria di infrastrutture anche destinate ad attività collettive» sono sostituite dalle seguenti: «per la realizzazione e la manutenzione di infrastrutture o opere anche destinate ad attività collettive».

 

     Art. 93. (Modifiche alla legge regionale 22/2006)

1. Alla legge regionale 13 novembre 2006, n. 22 (Norme in materia di demanio marittimo con finalità turistico-ricreativa e modifica alla legge regionale 16/2002 in materia di difesa del suolo e di demanio idrico), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 dell'articolo 3 le parole «Il Piano di Utilizzazione contiene» sono sostituite dalle seguenti: «Il Piano di Utilizzazione può contenere»;

b) alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 3 le parole «e per la realizzazione di opere in esso ricadenti» sono soppresse;

c) la lettera c) del comma 2 dell'articolo 3 è abrogata;

d) la lettera d) del comma 2 dell'articolo 3 è sostituita dalla seguente:

«d) suddivisione delle aree del demanio marittimo in base alle specifiche tipologie di utilizzo, nel rispetto delle previsioni degli strumenti urbanistici comunali, e alla natura giuridica del destinatario della concessione»;

e) dopo il comma 1 dell'articolo 8 è aggiunto il seguente:

«1 bis. Il Piano Finanziario di cui al comma 1, lettera c), è sottoposto alla valutazione del Comitato Tecnico di Valutazione di cui all'articolo 15 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico). Il ricorso al suddetto Comitato è ammesso anche in relazione ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive), qualora ritenuti di particolare complessità.»;

f) dopo l'articolo 13 bis è aggiunto il seguente:

«Art. 13 ter. Piano di utilizzazione del demanio a uso diportistico

1. In attuazione dell'articolo 13 bis, comma 2, la Regione predispone il Piano di utilizzazione del demanio a uso diportistico, che ha natura ricognitoria e programmatoria, non incide sulle scelte pianificatorie operate dagli strumenti urbanistici ed è lo strumento che identifica le aree del demanio marittimo in relazione alle quali l'Amministrazione regionale rilascia le concessioni a uso diportistic0.

2. Il Piano di cui al comma 1 individua le aree del demanio marittimo riservate all'uso diportistico da destinare a fini esclusivamente privati, ai fini commerciali, produttivi, turistico ed economici e a enti senza scopo di lucro (enti pubblici, associazioni senza fini di lucro, associazione sportive).

3. Il Piano di Utilizzazione è adottato dalla Giunta regionale, sentiti la competente Autorità marittima, gli Enti locali e le Amministrazioni statali interessati, nonché le associazioni regionali di categoria del settore turistico che si esprimono entro trenta giorni dalla richiesta.

4. Il Piano di Utilizzazione adottato è sottoposto al parere del Consiglio delle autonomie locali; sul Piano di Utilizzazione viene, altresì, sentita la competente Commissione consiliare.

5. Il Piano di Utilizzazione è approvato, su conforme deliberazione della Giunta regionale, dal Presidente della Regione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.».

 

     Art. 94. (Modifiche alla legge regionale 18/2015)

1. Alla legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 10 è sostituito dal seguente:

«Art. 10

imposte locali di carattere speciale

1. La legge regionale organica di cui all'articolo 9, nell'ambito dei tributi propri, individua anche le imposte locali di carattere speciale, il cui gettito è vincolato al finanziamento di specifici interventi.

2. Fino alla disciplina regionale di cui all'articolo 9 trovano applicazione la normativa statale sull'imposta di scopo e le disposizioni del presente articolo sull'imposta di soggiorno.

3. Per garantire al turista elevati standard dei servizi senza aumentare i costi a carico della cittadinanza residente, i Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, i Comuni turistici ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 26/2014, e le Unioni territoriali intercomunali possono istituire un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio.

4. Le Unioni territoriali intercomunali istituiscono l'imposta di soggiorno per i Comuni che ne facciano richiesta.

5. La misura dell'imposta di cui ai commi 3 e 4 è fissata secondo criteri di gradualità in relazione alla tipologia ovvero all'ubicazione delle strutture ricettive, da un minimo di 0,5 euro a un massimo 2,5 euro per pernottamento; la misura minima dell'imposta è pari a 0,3 euro per le strutture ricettive all'aria aperta.

6. Il gettito dell'imposta, sentiti le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive interessate e PromoTurismoFVG, è destinato dai Comuni al finanziamento di investimenti, servizi e interventi di promozione dell'offerta turistica del territorio di riferimento. Se il gettito è superiore a 50.000 euro annui esso finanzia, con le modalità stabilite dall'intesa raggiunta da ciascun Comune con le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive interessate e con PromoTurismoFVG, nella misura minima del 35 per cento, investimenti finalizzati a migliorare l'offerta turistica e la sua fruibilità, e nella misura minima del 35 per cento, servizi e interventi di promozione dell'offerta turistica dei territori.

7. Con regolamento regionale, da adottare su proposta dell'Assessore competente in materia di attività produttive, d'intesa con l'Assessore competente in materia di autonomie locali, è dettata la disciplina di attuazione dell'imposta di soggiorno di cui ai commi 3 e 4, anche con particolare riferimento agli indirizzi sulla destinazione del gettito ai sensi del comma 6.

8. In conformità con quanto stabilito nel regolamento di cui al comma 7 i Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, i Comuni turistici ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 26/2014, e le Unioni territoriali intercomunali, con proprio regolamento, da adottare nella ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, stabiliscono la misura e le modalità del versamento dell'imposta, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive, il controllo e l'accertamento dell'imposta, la riscossione coattiva e i rimborsi. Con proprio provvedimento tali soggetti motivano l'eventuale mancato accoglimento delle indicazioni rese dalle associazioni maggiormente rappresentative dei titolari di strutture ricettive. Con il medesimo regolamento gli enti suddetti possono disporre ulteriori modalità applicative del tributo, prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie, o per strutture ricettive per aree o per determinati periodi di tempo.»;

b) alla lettera b) del comma 9 dell'articolo 14 dopo le parole «degli enti interessati;» sono inserite le seguenti: «sono valutati prioritariamente gli interventi per i quali gli enti locali partecipano con risorse derivanti dalle imposte locali di carattere speciale;».

2. Il regolamento regionale di cui all'articolo 10, comma 7, della legge regionale 18/2015, come sostituito dal comma 1, lettera a), è adottato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Le disposizioni in materia di imposta di soggiorno di cui all'articolo 10, commi da 3 a 7, della legge regionale 18/2015, come sostituito dal comma 1, lettera a), hanno effetto dall'1 gennaio successivo all'entrata in vigore della presente legge e comunque successivamente alla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui ai commi 7 e 8 del medesimo articolo 10, fatte salve eventuali disposizioni statali di carattere eccezionale finalizzate a contenere il livello complessivo della pressione tributaria.

 

TITOLO XI

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI COOPERAZIONE SOCIALE

CAPO I

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 20/2006

 

     Art. 95. (Modifiche all'articolo 12 della legge regionale 20/2006)

1. All'articolo 12 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20 (Norme in materia di cooperazione sociale), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole «forniti dagli osservatori provinciali qualora costituiti» sono sostituite dalle seguenti: «di fonte amministrativa forniti dalla Direzione centrale competente in materia di cooperazione»;

b) la lettera d) del comma 3 è abrogata.

 

     Art. 96. (Modifiche all'articolo 15 della legge regionale 20/2006)

1. All'articolo 15 della legge regionale 20/2006 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera c) del comma 1 è abrogata;

b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3 bis. Al momento della concessione dei contributi e nei due anni successivi la concessione medesima l'organo concedente verifica che la cooperativa sociale beneficiaria adempia agli obblighi di contribuzione stabiliti dalla pertinente normativa in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa. Il mancato adempimento di tali obblighi è causa di decadenza dalla concessione degli incentivi. Ove questi siano stati già erogati il beneficiario dei contributi è tenuto a restituirne l'importo comprensivo degli interessi legali.».

 

     Art. 97. (Modifica all'articolo 16 della legge regionale 20/2006)

1. Al comma 2 dell'articolo 16 della legge regionale 20/2006 le parole «Le Province hanno» sono sostituite dalle seguenti: «La Direzione centrale competente ha».

 

     Art. 98. (Modifiche all'articolo 17 della legge regionale 20/2006)

1. All'articolo 17 della legge regionale 20/2006 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 le parole «, comma 2,» sono soppresse;

b) al comma 4 le parole «, comma 2,» sono soppresse.

 

     Art. 99. (Modifiche all'articolo 18 della legge regionale 20/2006)

1. All'articolo 18 della legge regionale 20/2006 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole «dal responsabile della struttura tecnica competente» sono soppresse;

b) al comma 2 le parole «delle indicazioni del responsabile della struttura tecnica competente» sono sostituite dalle seguenti: «della complessità esecutiva dell'intervento»;

c) al comma 6 le parole «dalla struttura tecnica competente» sono soppresse.

 

     Art. 100. (Modifica all'articolo 19 della legge regionale 20/2006)

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale 20/2006 le parole «, comma 2,» sono soppresse.

 

     Art. 101. (Modifica all'articolo 24 della legge regionale 20/2006)

1. Al comma 6 dell'articolo 24 della legge regionale 20/2006 le parole «87, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE)» sono sostituite dalle seguenti: «23, comma 16, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture)».

 

     Art. 102. (Modifica all'articolo 25 della legge regionale 20/2006)

1. Al comma 1 dell'articolo 25 della legge regionale 20/2006 le parole «52 del decreto legislativo 163/2006» sono sostituite dalle seguenti: «112 del decreto legislativo 50/2016».

 

     Art. 103. (Modifica all'articolo 28 della legge regionale 20/2006)

1. Al comma 1 dell'articolo 28 della legge regionale 20/2006 le parole «87, comma 2, del decreto legislativo 163/2006» sono sostituite dalle seguenti: «23, comma 16, del decreto legislativo 50/2016».

 

     Art. 104. (Modifiche all'articolo 31 della legge regionale 20/2006)

1. All'articolo 31 della legge regionale 20/2006 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole «e le Province sono autorizzate» sono sostituite dalle seguenti: «è autorizzata» e dopo le parole «oggetto di trattamento nell'ambito dello svolgimento delle funzioni istituzionali» la parola «loro» è soppressa;

b) al comma 2 le parole «e le Province sono autorizzate» sono sostituite dalle seguenti: «è autorizzata».

 

TITOLO XII

DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

CAPO I

DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

 

     Art. 105. (Abrogazioni)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati, in particolare:

a) gli articoli da 1 a 6, da 8 a 13, 15, 17, 18, comma 1, 20, 21, 22, 24, da 25 a 30, da 34 a 40, 49, 50, 52, 53, 55, 56, 56 bis, 57, 62, comma 1, lettera a), da 63 a 68, 70, 71, da 73 a 77, 79, da 81 a 85, 88, commi 1 bis e 1 ter, da 92 bis a 94, da 96 a 107, 109, 152, 154, 171, 174 e 178 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo);

b) l'articolo 9, commi 3, 4, 9 della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002);

c) l'articolo 6, comma 19 della legge regionale 23 agosto 2002, n. 23 (Assestamento del bilancio 2002);

d) l'articolo 23, commi 13 e 14 della legge regionale 30 aprile 2003, n. 12 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2003);

e) gli articoli 50, 52, 54, comma 1, 55, 56, da 58 a 60 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi);

f) l'articolo 42, commi 1 e 2 della legge regionale 4 giugno 2004, n. 18 (Riordinamento normativo dell'anno 2004 per il settore delle attività economiche e produttive);

g) l'articolo 6, comma 140 della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005);

h) l'articolo 106, commi da 1 a 7, da 9 a 14, da 17 a 29, da 33 a 40 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 "Disciplina organica del turismo");

i) gli articoli 17, comma 1, 18, da 21 a 23 della legge regionale 12 aprile 2007, n. 7 (Modifiche alle leggi regionali 5 dicembre 2005, n. 29, e 16 gennaio 2002, n. 2, in materia di commercio e turismo);

j) l'articolo 5, comma 58 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale 2008);

k) gli articoli da 33 a 35, 37 della legge regionale 20 novembre 2008, n. 13 (Modifiche alla legge regionale 29/2005 in materia di commercio, alla legge regionale 2/2002 in materia di turismo, alla legge regionale 9/2008 per la parte concernente gli impianti sportivi e altre modifiche a normative regionali concernenti le attività produttive);

l) l'articolo 58, commi 1 e 4 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo);

m) l'articolo 36, comma 1 della legge regionale 30 luglio 2009, n. 13 (Legge comunitaria 2008);

n) l'articolo 2, comma 76 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010);

o) gli articoli 3, comma 1, lettere a) e b), 4 e 5 della legge regionale 11 febbraio 2010, n. 2 (Modifiche alla legge regionale 2/2002 in materia di turismo e alla legge regionale 4/2005 recante interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia);

p) l'articolo 2, comma 43 della legge regionale 16 luglio 2010, n. 12 (Assestamento del bilancio 2010);

q) gli articoli 1, 2, 3 e 4, comma 1 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 13 (Disposizioni a favore dei bed and breakfast e affittacamere. Modifiche alle leggi regionali 2/2002 e 19/2009);

r) l'articolo 37 della legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010);

s) l'articolo 2, comma 61 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011);

t) l'articolo 3, comma 25 della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012);

u) l'articolo 13 della legge regionale 9 agosto 2012, n. 16 (Interventi di razionalizzazione e riordino di enti, aziende e agenzie della Regione);

v) gli articoli da 46 a 48 e 50 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012);

w) l'articolo 2, comma 36 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013);

x) gli articoli da 44 a 46, da 49 a 52, da 54 a 56, da 58 a 64, da 70 a 77 della legge regionale 4 aprile 2013, n. 4 (Incentivi per il rafforzamento e il rilancio della competitività delle microimprese e delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 12/2002 e 7/2011 in materia di artigianato e alla legge regionale 2/2002 in materia di turismo);

y) gli articoli da 73 a 77 della legge regionale 5 dicembre 2013, n. 21 (Disposizioni urgenti in materia di tutela ambientale, difesa e gestione del territorio, lavoro, diritto allo studio universitario, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, funzione pubblica e autonomie locali, salute, attività economiche e affari economici e fiscali);

z) l'articolo 3, comma 11 della legge regionale 26 marzo 2014, n. 3 (Disposizioni in materia di organizzazione e di personale della Regione, di agenzie regionali e di enti locali);

aa) l'articolo 7 della legge regionale 4 novembre 2014, n. 18 (Potenziamento degli interventi a favore dell'accesso al credito delle imprese e a sostegno della promozione e dello sviluppo economico);

bb) l'articolo 10 della legge regionale 27 marzo 2015, n. 8 (Riorganizzazione di enti del sistema turistico regionale);

cc) l'articolo 43 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 19 (Disposizioni di riordino e semplificazione in materia di attività produttive e di risorse agricole e forestali);

dd) l'articolo 2, comma 89 della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015);

ee) l'articolo 1, commi 1 e 2 della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 33 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2016-2018);

ff) l'articolo 54 della legge regionale 8 aprile 2016, n. 4 (Disposizioni per il riordino e la semplificazione della normativa afferente il settore terziario, per l'incentivazione dello stesso e per lo sviluppo economico).

2. A decorrere dall'1 gennaio 2017 sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) l'articolo 24 bis della legge regionale 2/2002;

b) l'articolo 43, comma 1 della legge regionale 4/2013.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'articolo 11, comma 2, sono abrogati:

a) gli articoli 31, 32 e 33 della legge regionale 2/2002;

b) l'articolo 53, comma 1 della legge regionale 18/2003;

c) l'articolo 8, commi 138, 139, 140 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006);

d) l'articolo 2, comma 77 della legge regionale 24/2009;

e) gli articoli 44, comma 1 e 45 della legge regionale 26/2012;

f) l'articolo 2, comma 45 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015).

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di attuazione di cui all'articolo 58, comma 2, riferiti rispettivamente agli articoli 63, 61, 68 e 69, sono abrogati:

a) gli articoli 111, 161, 163, 164, 165, 166, 167, 168 e 170 della legge regionale 2/2002;

b) l'articolo 9, comma 7 della legge regionale 13/2002;

c) l'articolo 6, comma 1 della legge regionale 15 dicembre 2006, n. 27 (Norme in materia di gestione delle aree sciabili attrezzate e pratica degli sport sulla neve, in attuazione della legge 363/2003);

d) l'articolo 5, comma 47 della legge regionale 30/2007;

e) l'articolo 7, comma 11 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009);

f) l'articolo 2, comma 33 della legge regionale 24/2009;

g) l'articolo 2, comma 49 della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012).

5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'articolo 58, comma 2, riferito all'articolo 64, è abrogato l'articolo 54 della legge regionale 2/2002 [61].

6. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di attuazione di cui all'articolo 58, comma 2, riferiti all'articolo 62, comma 1, lettere a) e b), sono abrogati:

a) l'articolo 6, commi 82, 83, 84, 84 bis, 85, 85 bis e 88 della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 (Assestamento del bilancio 2006);

b) l'articolo 2, comma 58, lettere a) e b) della legge regionale 27/2014;

c) l'articolo 56 della legge regionale 4/2016;

d) le lettere a), b) e c) del comma 78 dell'articolo 2 della legge regionale 24/2009.

6 bis. A decorrere dall'1 gennaio 2018 sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) gli articoli 155, 156 e 157 della legge regionale 2/2002;

b) gli articoli 84 e 85 della legge regionale 4/2013;

c) l'articolo 2, comma 43, della legge regionale 27/2014;

d) la lettera b) del comma 67 dell'articolo 2 della legge regionale 14/2016 [62].

 

     Art. 106. (Norme transitorie)

1. Gli articoli 111, 161, 166 e 167 della legge regionale 2/2002 continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla conclusione dei medesimi.

2. L'articolo 6, commi 82, 83, 84, 84 bis, 85, 85 bis e 88 della legge regionale 12/2006 continua ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla conclusione dei medesimi.

3. Le domande presentate entro il 30 novembre 2016 ai sensi dell'articolo 6, comma 83, della legge regionale 12/2006 si intendono presentate sui bandi di cui all'articolo 62, comma 3, da emanarsi in sede di prima applicazione entro il 31 marzo 2017.

4. I beneficiari dei contributi di cui agli articoli 82 bis e 109 della legge regionale 2/2002 provvedono a ultimare e a rendicontare i progetti oggetto di contributo entro i termini previsti.

5. Il comma 3 dell'articolo 48 ha efficacia dall'1 maggio 2018.

5 bis. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 58, comma 2, riferiti agli articoli 59 e 64, continuano ad applicarsi i regolamenti di attuazione degli articoli 54 e 156 della legge regionale 2/2002 [63].

5 ter. Le disposizioni di cui all'articolo 69 della legge regionale 4/2016 continuano a trovare applicazione alla data di entrata in vigore della presente legge [64].

6. Le modifiche di cui all'articolo 86 hanno efficacia dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'articolo 58, comma 2, riferito all'articolo 64 [65].

7. Gli articoli da 95 a 104 hanno efficacia dall'1 gennaio 2017.

7 bis. L'articolo 90 ha efficacia dall'1 gennaio 2018 [66].

 

     Art. 107. (Diffida amministrativa)

1. Al fine di semplificare il procedimento sanzionatorio e di instaurare un più proficuo rapporto di collaborazione con l'Amministrazione regionale è introdotto, nei casi di cui al comma 2, l'istituto della diffida amministrativa, in luogo dell'immediato accertamento della violazione, qualora questa sia materialmente sanabile entro il termine di cui al comma 3.

2. La diffida amministrativa è applicabile nei casi di violazione delle prescrizioni di cui alle seguenti disposizioni:

a) articolo 18, comma 2, in materia di pubblicità del viaggio;

b) articolo 46, comma 4, in materia di stampa e diffusione di pubblicazioni sui prezzi e sulle caratteristiche delle strutture ricettive, nonché in materia di pubblicità dei prezzi e dei servizi offerti;

c) articolo 52, comma 3, in materia di stampa e diffusione di pubblicazioni sui prezzi e sulle caratteristiche degli stabilimenti balneari, nonché in materia di pubblicità dei prezzi e dei servizi offerti.

3. La diffida amministrativa consiste in un invito rivolto dall'accertatore al trasgressore e all'eventuale responsabile in solido, a sanare la violazione. Essa è contenuta nel verbale di ispezione, consegnato o notificato agli interessati, e nel quale deve essere indicato il termine, non superiore a dieci giorni dalla consegna o notifica del verbale medesimo, entro cui uniformarsi alle prescrizioni. Qualora i soggetti diffidati non provvedano entro il termine indicato, si provvede a redigere il verbale di accertamento.

4. La diffida amministrativa non è rinnovabile né prorogabile.

 

     Art. 108. (Norme finanziarie)

1. Per le finalità previste dall'articolo 8, comma 2, è autorizzata la spesa complessiva di 350.000 euro suddivisa in ragione di 250.000 per l'anno 2017 e di 100.000 per l'anno 2018 a valere sulla Missione 7 (Turismo), Programma 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo), Titolo 1 (Spese correnti), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.

2. Per le finalità previste dall'articolo 11, è autorizzata la spesa complessiva di 700.000 euro suddivisa in ragione di 500.000 per l'anno 2017 e di 200.000 per l'anno 2018 a valere sulla Missione 7 (Turismo), Programma 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo), Titolo 1 (Spese correnti), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.

3. Per le finalità previste dall'articolo 59 è autorizzata la spesa complessiva di 3.000.000 euro suddivisa in ragione di 1.500.000 euro per l'anno 2017 e di 1.500.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione 7 (Turismo), Programma 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo), Titolo 2 (Spese di investimento), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.

4. Per le finalità previste dall'articolo 61 è autorizzata la spesa complessiva di 4.000.000 euro suddivisa in ragione di 2.000.000 euro per l'anno 2017 e di 2.000.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione 7 (Turismo), Programma 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo), Titolo 2 (Spese di investimento), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.

5. Per le finalità previste dall'articolo 62, comma 1, lettere a) e b), è autorizzata la spesa complessiva di 7.540.000 euro suddivisa in ragione di 3.770.000 euro per l'anno 2017 e di 3.770.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione 7 (Turismo), Programma 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo), Titolo 1 (Spese correnti), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.

6. Per le finalità previste dall'articolo 62, comma 1, lettera c), è autorizzata la spesa complessiva di 400.000 euro suddivisa in ragione di 200.000 euro per l'anno 2017 e di 200.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione 7 (Turismo), Programma 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo), Titolo 1 (Spese correnti), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.

7. Per le finalità previste dall'articolo 62, comma 6, è autorizzata la spesa complessiva di 140.000 euro suddivisa in ragione di 70.000 euro per l'anno 2017 e di 70.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione 7 (Turismo), Programma 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo), Titolo 1 (Spese correnti), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.

8. Per le finalità previste dall'articolo 63 è autorizzata la spesa complessiva di 80.000 euro suddivisa in ragione di 40.000 euro per l'anno 2017 e di 40.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione 7 (Turismo), Programma 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo), Titolo 1 (Spese correnti), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.

9. Per le finalità previste dall'articolo 64 è autorizzata la spesa complessiva di 130.000 euro suddivisa in ragione di 50.000 euro per l'anno 2017 e di 80.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione 7 (Turismo), Programma 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo), Titolo 1 (Spese correnti), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.

10. Per le finalità previste dall'articolo 68 è autorizzata la spesa complessiva di 140.000 euro suddivisa in ragione di 70.000 euro per l'anno 2017 e di 70.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero), Programma 1 (Sport e tempo libero), Titolo 1 (Spese correnti), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.

11. Per le finalità previste dall'articolo 69 è autorizzata la spesa complessiva di 1.300.000 euro suddivisa in ragione di 450.000 euro per l'anno 2017 e di 850.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione 7 (Turismo), Programma 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo), Titolo 2 (Spese di investimento), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.

12. Per le finalità previste dall'articolo 137 bis della legge regionale 2/2002, come sostituito dall'articolo 81, comma 1, relativamente agli interventi di parte corrente, è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo), Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo), Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016 - 2018.

13. Per le finalità previste dall'articolo 137 bis della legge regionale 2/2002, come sostituito dall'articolo 81, comma 1, relativamente agli interventi di parte investimento è autorizzata la spesa complessiva di 300.000 euro suddivisa in ragione di 150.000 euro per l'anno 2017 e di 150.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo), Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo), Titolo n. 2 (Spese di investimento) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.

14. Agli oneri complessivi di 9.370.000 euro suddivisi in ragione di 4.910.000 euro per l'anno 2017 e di 4.460.000 euro per l'anno 2018 derivanti dalle autorizzazioni di spesa disposte dai commi 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 e 12 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione 7 (Turismo), Programma 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo), Titolo 1 (Spese correnti), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.

15. All'onere di complessivi 8.600.000 euro, suddiviso in ragione di 4.100.000 euro per l'anno 2017 e di 4.500.000 euro per l'anno 2018 derivanti dalle autorizzazioni disposte dai commi 3, 4, 11 e 13 si provvede come di seguito indicato:

a) mediante storno di complessivi 5.800.000 euro, suddivisi in ragione di 2.700.000 euro per l'anno 2017 e di 3.100.000 euro per l'anno 2018 dalla Missione 14 (Sviluppo economico e competitività), Programma 1 (Industria, PMI e Artigianato) Titolo 2 (Spese di investimento) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018;

b) mediante storno di complessivi 2.800.000 euro, suddivisi in ragione di euro 1.400.000 per l'anno 2017 e di euro 1.400.000 per l'anno 2018 dalla Missione 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) Programma 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) Titolo 2 (Spese di investimento) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.

16. All'onere complessivo di 140.000 euro suddiviso in ragione di euro 70.000 per l'anno 2017 e di euro 70.000 per l'anno 2018 derivante dall'autorizzazione di spesa disposta dal comma 10 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero), Programma 1 (Sport e tempo libero), Titolo 1 (Spese correnti), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.

 

     Art. 109. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

 

 

ALLEGATI [67]


[1] Lettera così sostituita dall'art. 1 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 28.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 45.

[3] Comma inserito dall'art. 1 della L.R. 22 ottobre 2021, n. 15.

[4] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 12 maggio 2017, n. 14, con la decorrenza ivi prevista.

[5] Comma inserito dall'art. 2 della L.R. 12 maggio 2017, n. 14, con la decorrenza ivi prevista.

[6] Lettera aggiunta dall'art. 2 della L.R. 22 ottobre 2021, n. 15.

[7] Articolo inserito dall'art. 50 della L.R. 14 maggio 2021, n. 6.

[8] Comma abrogato dall'art. 27 della L.R. 8 luglio 2019, n. 9.

[9] Comma abrogato dall'art. 27 della L.R. 8 luglio 2019, n. 9.

[10] Comma abrogato dall'art. 27 della L.R. 8 luglio 2019, n. 9.

[11] Lettera così sostituita dall'art. 3 della L.R. 22 ottobre 2021, n. 15.

[12] Comma abrogato dall'art. 27 della L.R. 8 luglio 2019, n. 9.

[13] Comma abrogato dall'art. 27 della L.R. 8 luglio 2019, n. 9.

[14] Comma abrogato dall'art. 27 della L.R. 8 luglio 2019, n. 9.

[15] Lettera inserita dall'art. 20 della L.R. 29 aprile 2019, n. 6.

[16] Comma così rettificato con avviso pubblicato nel B.U. 25 gennaio 2017, n. 4.

[17] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 29 dicembre 2021, n. 23.

[18] Comma così modificato dall'art. 20 della L.R. 29 aprile 2019, n. 6.

[19] Comma inserito dall'art. 20 della L.R. 29 aprile 2019, n. 6.

[20] Comma aggiunto dall'art. 20 della L.R. 29 aprile 2019, n. 6.

[21] Comma così modificato dall'art. 20 della L.R. 29 aprile 2019, n. 6.

[22] Articolo così sostituito dall'art. 20 della L.R. 29 aprile 2019, n. 6.

[23] Comma così modificato dall'art. 20 della L.R. 29 aprile 2019, n. 6.

[24] Comma aggiunto dall'art. 20 della L.R. 29 aprile 2019, n. 6.

[25] Comma aggiunto dall'art. 20 della L.R. 29 aprile 2019, n. 6.

[26] Articolo inserito dall'art. 20 della L.R. 29 aprile 2019, n. 6.

[27] Lettera abrogata dall'art. 27 della L.R. 8 luglio 2019, n. 9.

[28] Lettera così modificata dall'art. 20 della L.R. 29 aprile 2019, n. 6.

[29] Lettera abrogata dall'art. 27 della L.R. 8 luglio 2019, n. 9.

[30] Lettera aggiunta dall'art. 62 della L.R. 29 giugno 2020, n. 13.

[31] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 12 maggio 2017, n. 14.

[32] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 12 maggio 2017, n. 14.

[33] Comma inserito dall'art. 1 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 28.

[34] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 28.

[35] Articolo inserito dall'art. 2 della L.R. 12 maggio 2017, n. 14.

[36] Comma così rettificato con avviso pubblicato nel B.U. 25 gennaio 2017, n. 4.

[37] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 12 maggio 2017, n. 14.

[38] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 12 maggio 2017, n. 14.

[39] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 12 maggio 2017, n. 14.

[40] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 29 dicembre 2016, n. 25.

[41] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 12 maggio 2017, n. 14.

[42] Lettera inserita dall'art. 2 della L.R. 2 novembre 2021, n. 16.

[43] Lettera così modificata dall'art. 2 della L.R. 10 novembre 2017, n. 37.

[44] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 10 novembre 2017, n. 37.

[45] Comma aggiunto dall'art. 20 della L.R. 29 aprile 2019, n. 6.

[46] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 2 novembre 2021, n. 16.

[47] Articolo così sostituito dall'art. 4 della L.R. 22 ottobre 2021, n. 15.

[48] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.R. 4 agosto 2017, n. 31.

[49] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 10 novembre 2017, n. 37.

[50] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 4 agosto 2017, n. 31.

[51] Articolo inserito dall'art. 2 della L.R. 29 dicembre 2016, n. 25.

[52] Il Capo IV bis, artt. 69 ter - 69 decies, è stato inserito dall'art. 3 della L.R. 30 dicembre 2020, n. 26.

[53] Il Capo IV bis, artt. 69 ter - 69 decies, è stato inserito dall'art. 3 della L.R. 30 dicembre 2020, n. 26.

[54] Il Capo IV bis, artt. 69 ter - 69 decies, è stato inserito dall'art. 3 della L.R. 30 dicembre 2020, n. 26.

[55] Il Capo IV bis, artt. 69 ter - 69 decies, è stato inserito dall'art. 3 della L.R. 30 dicembre 2020, n. 26.

[56] Il Capo IV bis, artt. 69 ter - 69 decies, è stato inserito dall'art. 3 della L.R. 30 dicembre 2020, n. 26.

[57] Il Capo IV bis, artt. 69 ter - 69 decies, è stato inserito dall'art. 3 della L.R. 30 dicembre 2020, n. 26.

[58] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 7 dicembre 2021, n. 21.

[59] Il Capo IV bis, artt. 69 ter - 69 decies, è stato inserito dall'art. 3 della L.R. 30 dicembre 2020, n. 26.

[60] Il Capo IV bis, artt. 69 ter - 69 decies, è stato inserito dall'art. 3 della L.R. 30 dicembre 2020, n. 26.

[61] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 12 aprile 2017, n. 6.

[62] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 12 aprile 2017, n. 6.

[63] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 29 dicembre 2016, n. 24.

[64] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 29 dicembre 2016, n. 24.

[65] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 12 aprile 2017, n. 6.

[66] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 12 aprile 2017, n. 6.

[67] Per una modifica all'allegato H, vedi l'art. 2 della L.R. 12 maggio 2017, n. 14.