§ 6.4.266 - L.R. 16 luglio 2010, n. 12.
Assestamento del bilancio 2010 e del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.4 bilanci e piani finanziari
Data:16/07/2010
Numero:12


Sommario
Art. 1.  (Disposizioni di carattere finanziario)
Art. 2.  (Finalità 1 - attività economiche)
Art. 3.  (Finalità 2 - tutela dell'ambiente e difesa del territorio)
Art. 4.  (Finalità 3 - gestione del territorio)
Art. 5.  (Finalità 4 - infrastrutture, trasporti e telecomunicazioni)
Art. 6.  (Finalità 5 - attività culturali, ricreative e sportive)
Art. 7.  (Finalità 6 - istruzione, formazione e ricerca)
Art. 8.  (Finalità 7 - sanità pubblica)
Art. 9.  (Finalità 8 - protezione sociale)
Art. 10.  (Finalità 9 - sussidiarietà e devoluzione)
Art. 11.  (Finalità 10 - affari Istituzionali, economici e fiscali generali)
Art. 12.  (Finalità 11 - funzionamento della Regione)
Art. 13.  (Finalità 12 - partite di giro e altre norme finanziarie intersettoriali e norme contabili)
Art. 14.  (Copertura finanziaria)
Art. 15.  (Entrata in vigore)


§ 6.4.266 - L.R. 16 luglio 2010, n. 12.

Assestamento del bilancio 2010 e del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007.

(B.U. 21 luglio 2010, n. 29 - S.O. n. 17)

 

Art. 1. (Disposizioni di carattere finanziario)

1. Ai sensi dell'articolo 34, comma 1, della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale), il saldo finanziario complessivo presunto di 595.592.937,63 euro - iscritto tra le entrate nel bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e nel bilancio per l'anno 2010, in applicazione dell'articolo 12, comma 5, della legge regionale 21/2007 - è aggiornato, in base ai risultati accertati alla chiusura dell'esercizio 2009, nell'importo di 735.376.842,62 euro, con una differenza in aumento di 139.783.904,99 euro, di cui 120.607.243,58 euro destinati alla copertura delle spese autorizzate con la tabella A1.

2. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella A2 relativa alle variazioni di entrate regionali.

3. Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella A3 relativa alle variazioni di assegnazioni vincolate.

4. Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella N relative ai fondi globali.

5. Gli stanziamenti dei seguenti fondi, previsti dall'articolo 1, comma 13, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010), riportati nella tabella O allegata alla medesima legge regionale, sono variati come di seguito indicato:

 

UBI

CAP

DESCRIZIONE

2009

2010

2011

2012

10.5.1.1175

9681

ONERI SPESE IMPREVISTE - CORRENTI

-

-1.304.064,24

-

-

10.5.2.1175

9684

ONERI SPESE IMPREVISTE - INVEST.

-

500.000,00

-

-

10.5.1.1176

9680

ONERI SPESE OBBLIGATORIE D'ORDINE CORRENTI

-

-2.065.648,52

-457.000,00

-57.000,00

10.5.2.1176

9683

ONERI SPESE OBBLIGATORIE D'ORDINE INVESTIMENTO

-

282.876,78

-

-

10.2.1.1166

9602

FONDO REGIONALE PROGR. COMUNITARI REG- CORRENTE

-178.165,94

-2.031.687,50

-

-

10.2.2.1166

9600

FONDO REGIONALE PROGR. COMUNITARI REG- INVESTIMENTO

-

4.000.000,00

-

-

11.3.1.5033

9645

PERSONALE CONTRATTOINTEGRATIVO

-

257.407,80

-

-

11.3.1.5033

9646

PERSONALE CONTRATTO 2010-2011

-

-176.000,00

-

-

10.2.2.3461

9611

FONDO AREE SOTTOUTILIZZATE STA

-

19.500.000,00

42.000.000,00

48.000.000,00

10.5.2.5066

9701

FDO RESIDUI ANNULLATI - INVESTIMENTO

-

-359.875,23

-

-

10.5.2.5066

9702

FDO RESIDUI ANNULLATI - TERREMOTO

-

-261.000,16

-

-

 

     Art. 2. (Finalità 1 - attività economiche)

1. Nell'ambito delle attività svolte in collaborazione con l'Organismo pagatore di cui al decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 (Soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 ), e finalizzate alla concessione ed erogazione degli aiuti al sistema agricolo e forestale, la Regione è autorizzata ad avvalersi di personale esterno di comprovata esperienza e capacità professionale, eccettuato il ricorso al lavoro dipendente, secondo modalità e criteri definiti con convenzione con l'Organismo medesimo.

2. Alla lettera b) del comma 22 ter dell'articolo 8 della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (Legge finanziaria 2003), le parole «con enti di altre Regioni» sono sostituite dalle seguenti: «con altre Regioni ed enti di altre Regioni».

3. Gli eventuali oneri derivanti dal disposto di cui ai commi 1 e 2 fanno carico all'unità di bilancio 1.1.1.1009 e al capitolo 6607 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010, la cui denominazione è sostituita con la seguente: «Spese per le attività dell'Organismo pagatore di cui al decreto legislativo 165/1999 - fondi statali».

4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio di bonifica Ledra Tagliamento un contributo straordinario, nella misura massima del 95 per cento del costo preventivato e comunque per un importo non superiore a 290.000 euro, per l'acquisto di macchine operatrici e attrezzature funzionali all'espletamento delle attività istituzionali di pubblico interesse nel comprensorio di competenza.

5. La richiesta per la concessione del finanziamento di cui al comma 4 è presentata alla Direzione centrale risorse agricole, naturali e forestali entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata di una scheda tecnica descrittiva dei mezzi e delle attrezzature e di una stima dei costi risultante da indagine di mercato. Con il decreto di concessione del finanziamento sono fissate le modalità di erogazione e di rendicontazione dello stesso.

6. Per le finalità previste dal comma 4 è autorizzata la spesa di 290.000 euro per l'anno 2010 a carico dell'unità di bilancio 1.1.2.1003 e del capitolo 6889 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010, con la denominazione «Contributo straordinario al Consorzio di bonifica Ledra Tagliamento per l'acquisto di macchine operatrici e attrezzature».

7. Al fine di consentire alle imprese, con unità tecnico economica situata sul territorio regionale e aventi come attività costituente l'oggetto sociale la concentrazione dell'offerta e la commercializzazione della produzione degli associati, di fronteggiare le gravi perdite cui andranno incontro a seguito degli effetti del gelo sulla vegetazione e, in particolare, dei danni registrati a carico delle coltivazioni di actinidia nei giorni 19 e 20 dicembre 2009 da parte di tutti i produttori associati, è istituito un regime di aiuto nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore (de minimis); trovano, altresì, applicazione le condizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 giugno 2009 (Modalità di applicazione della Comunicazione della Commissione europea - Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica), e della decisione della Commissione europea C(2009)4277 del 28 maggio 2009 relativa all'approvazione dell'aiuto di stato N. 248/2009.

8. La domanda di aiuto di cui al comma 7 è presentata alla Direzione centrale risorse agricole, naturali e forestali entro il 30 novembre 2010 ed è corredata di un'analisi tecnico finanziaria comparata che evidenzi dal punto di vista contabile, oltre che previsionale per l'esercizio in corso, la situazione economica e patrimoniale dell'impresa istante nei tre esercizi finanziari precedenti e dell'elenco degli imprenditori associati aggiornati a non più di trenta giorni prima della presentazione della domanda.

9. L'aiuto concesso non può essere maggiore del valore delle perdite previste alla data della presentazione della domanda e comunque non superiore a 500.000 euro.

10. La domanda di liquidazione è presentata entro il 31 ottobre 2011 ed è corredata dell'ultimo bilancio d'esercizio approvato dall'assemblea degli associati. L'aiuto è liquidato nei limiti dell'importo impegnato e sulla base delle perdite evidenziate dal bilancio e riconducibili ai danni di cui al comma 7.

11. Per le finalità previste dal comma 7 è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2010 a carico dell'unità di bilancio 1.1.2.1007 e del capitolo 6703 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010 con la denominazione «Finanziamento per ristoro danni da gelo del dicembre 2009 alle coltivazioni di actinidia».

12. All'articolo 1 della legge regionale 4 dicembre 2002, n. 31 (Nuove misure per il concorso della copertura assicurativa dei rischi agricoli), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 la parola «cause» è sostituita dalle seguenti: «tipologie di rischi agricoli»;

b) dopo la lettera c) del comma 1 è aggiunta la seguente:

«c bis) insolvenza di clienti imprenditori privati.»;

c) dopo la lettera b) del comma 3 è aggiunta la seguente:

«b bis) insolvenza di clienti imprenditori privati.»;

d) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4 bis. Con regolamento di attuazione sono disciplinati i criteri e le modalità per la richiesta e la concessione dei contributi di cui alla presente legge.».

13. Gli oneri derivanti dall'articolo 1 della legge regionale 31/2002, come modificato dal comma 12, fanno carico all'unità di bilancio 1.1.2.1007 e al capitolo 7134 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.

14. Al comma 1 dell'articolo 23 della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), le parole «di cui al decreto legge 185/2008, convertito dalla legge 2/2009, e successive modifiche, e a quanto previsto nell'"Accordo quadro di cui al punto 6 dell'Accordo sottoscritto in data 29 aprile 2009 tra il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e la Regione Friuli Venezia Giulia relativo alla concessione degli ammortizzatori in deroga nel 2009", sottoscritto il 13 maggio 2009 tra la Regione Friuli Venezia Giulia e le parti sociali» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 19, commi 1, 1 bis e 1 ter, del decreto legge 185/2008, convertito, con modifiche, dalla legge 2/2009, e successive modifiche».

15. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 23 della legge regionale 11/2009, come modificato dal comma 14, fanno carico all'unità di bilancio 1.2.1.1011 e al capitolo 8603 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.

16. Ai fini del rimborso delle spese sostenute dai Centri di assistenza tecnica alle imprese artigiane (CATA) per la realizzazione dei progetti e delle attività per l'anno 2010 nell'ambito dell'esercizio delle funzioni delegate di cui all'articolo 72, comma 3 bis, della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato), le domande relative a ulteriori progetti e attività sono presentate alla Direzione centrale attività produttive, anche a integrazione dei programmi già approvati, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

17. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 16 fanno carico all'unità di bilancio 1.2.1.1015 e al capitolo 8602 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.

18. Ai fini del finanziamento di ulteriori specifici programmi per l'anno 2010 sviluppati dai Centri di assistenza tecnica alle imprese commerciali (CAT), nell'ambito delle attività di cui all'articolo 85, comma 10, della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 «Disciplina organica del turismo»), le relative domande sono presentate alla Direzione centrale attività produttive, anche a integrazione dei programmi già approvati, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

19. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 18 fanno carico all'unità di bilancio 1.3.1.1018 e al capitolo 9139 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.

20. Al fine di conseguire l'obiettivo di un efficiente utilizzo delle risorse pubbliche attraverso l'accelerazione delle procedure di spesa a favore del sistema delle imprese, con particolare riferimento alle risorse della programmazione comunitaria POR FESR 2007-2013, all'articolo 15 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 dopo le parole «cinque membri» sono aggiunte le seguenti: «effettivi e cinque membri supplenti»;

b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3 bis. Il Comitato delibera validamente a maggioranza con la presenza di almeno tre componenti. In caso di assenza o impedimento del Presidente del Comitato le funzioni del Presidente sono espletate dal componente del Comitato più anziano presente.».

21. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 15 della legge regionale 26/2005, come modificato dal comma 20, fanno carico all'unità di bilancio 1.3.1.1022 e al capitolo 9188 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.

22. Nelle more dell'integrazione del Comitato disposta dall'articolo 15 della legge regionale 26/2005, come modificato dal comma 20, questo continua a operare nella composizione attuale. Il Comitato, così integrato, rimane in carica fino alla naturale scadenza.

23. L'Amministrazione regionale è autorizzata a integrare, a valere sulle risorse disponibili dal 2010 in riferimento al limite di impegno decennale autorizzato a carico dell'unità di bilancio 1.3.2.1020 con riferimento al capitolo 9273 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010- 2012 e del bilancio per l'anno 2010, previa istanza dell'ente beneficiario corredata del progetto definitivo dell'opera e del contratto di mutuo, il contributo concesso ai sensi dell'articolo 161, comma 1, della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo), con decreto n. 4107/tur del 18 novembre 2005, in deroga al massimale ivi previsto e sino alla misura complessiva del 95 per cento della spesa ritenuta ammissibile.

24. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 23 fanno carico all'unità di bilancio 1.3.2.1020 e al capitolo 9273 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.

25. All'articolo 8 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 70 è sostituito dal seguente:

«70. I finanziamenti di cui al comma 69 sono concessi, nella forma del contributo, entro i limiti massimi stabiliti dalla normativa europea relativa agli aiuti d'importanza minore (de minimis).»;

b) il comma 71 è sostituito dal seguente:

«71. Le domande di finanziamento sono presentate all'Amministrazione regionale da società di gestione che risultano formalmente costituite ed effettivamente operative in Comuni ubicati nel territorio montano di cui all'articolo 2 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia).»;

c) dopo il comma 71 sono inseriti i seguenti:

«71 bis. Al fine dell'accertamento dell'effettiva operatività di cui al precedente comma 71 la società di gestione deve tenere un registro delle presenze degli ospiti dell'albergo diffuso.

71 ter. In via transitoria sono ammissibili le spese sostenute, per le finalità di cui al comma 69, nel corso dell'anno solare 2010 precedentemente alla presentazione della domanda di finanziamento, come consentito dall'articolo 36, comma 1, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7.».

26. Per le finalità di cui all'articolo 8, comma 69, della legge regionale 2/2006 è autorizzata la spesa di 400.000 euro per l'anno 2010 a carico dell'unità di bilancio 1.5.1.1028 e del capitolo 1093 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.

27. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare per l'anno 2010 alle Comunità montane della Carnia, del Friuli Occidentale, del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale e del Torre, Natisone e Collio un finanziamento per la concessione degli aiuti previsti dall'articolo 23 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia).

28. Alla concessione del finanziamento si provvede su domanda del commissario straordinario della Comunità montana, da presentarsi al Servizio coordinamento politiche per la montagna entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

29. Il finanziamento è assegnato in misura proporzionale alle assegnazioni disposte ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 21 settembre 2007, n. 2232 (Approvazione del piano regionale di sviluppo montano per gli anni 2007-2009 e assegnazione delle risorse dell'anno 2007 alle Comunità montane e alle Province di Gorizia e Trieste), e all'erogazione delle risorse si provvede in via anticipata per un importo pari al 50 per cento del finanziamento concesso e a saldo su presentazione della rendicontazione della spesa resa ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

30. Per le finalità previste dal comma 27 è autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2010 a carico dell'unità di bilancio 1.5.1.1028 e del capitolo 1193 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010, con la denominazione «Finanziamento alle Comunità montane della Carnia, del Friuli occidentale, del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale e del Torre, Natisone e Collio per la concessione di aiuti alle imprese commerciali finalizzati alla riduzione dei maggiori costi dovuti allo svantaggio localizzativo».

31. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Gruppo Azione Locale (GAL) Carso (Società consortile a responsabilità limitata) con sede a Duino-Aurisina, in osservanza delle condizioni prescritte dal reg. (CE) n. 1998/2006, un finanziamento per la realizzazione di un masterplan, piano di sviluppo a carattere territoriale, sociale ed economico finalizzato alla valorizzazione delle azioni connesse alla produzione del vino Prosecco e alle attività di carattere artigianale, turistico e sociale correlate.

32. La domanda per la concessione del finanziamento previsto al comma 31 è presentata alla Direzione centrale pianificazione territoriale, autonomie locali e sicurezza, Servizio pianificazione territoriale regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata della copia dello statuto dell'ente richiedente, della relazione illustrativa del piano, del preventivo di spesa, nonchè della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il non superamento dei limiti temporali e quantitativi di cui al reg. (CE) n. 1998/2006 .

33. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione, in via anticipata, del 50 per cento del finanziamento e sono fissate le modalità di rendicontazione della spesa e di erogazione del saldo del finanziamento.

34. Per le finalità previste dal comma 31 è autorizzata la spesa di 60.000 euro per l'anno 2010 a carico dell'unità di bilancio 1.5.1.1033 e del capitolo 4038 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010, con la denominazione «Finanziamento al Gruppo Azione Locale (GAL) Carso per la realizzazione di un masterplan finalizzato alla valorizzazione delle azioni connesse alla produzione del vino Prosecco e alle attività di carattere artigianale, turistico e sociale correlate».

35. Dopo il comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50 (Attuazione di progetti mirati di promozione economica nei territori montani), è inserito il seguente:

«2 bis. Nell'ambito delle finalità del presente articolo, gli enti locali possono altresì concorrere al finanziamento delle iniziative progettuali di cui al comma 1. Nei confronti dei soggetti aventi natura di impresa tale concorso avviene in conformità alla normativa comunitaria in materia di aiuti di stato.».

36. Per le finalità di cui all'articolo 8, comma 2 bis, della legge regionale 50/1993, come inserito dal comma 35, è autorizzata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2010 a carico dell'unità di bilancio 1.5.2.1030 e del capitolo 7620 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.

37. L'Amministrazione regionale, previa deliberazione della Giunta regionale, e su istanza degli enti interessati, è autorizzata a destinare, anche prevedendo le eventuali necessarie novazioni soggettive, il finanziamento di cui all'articolo 8 della legge regionale 50/1993, già individuato con l'accordo di programma approvato con decreto del Presidente della Regione 13 dicembre 2001, n. 475, in riferimento agli interventi non realizzati, sino alla concorrenza di 120.000 euro a interventi destinati alla manutenzione straordinaria e alla valorizzazione della malga Pieltinis, e per la quota residua al Consorzio per lo sviluppo industriale di Tolmezzo, per l'attuazione di iniziative mirate in modo specifico alla costruzione e/o completamento di insediamenti produttivi in grado di contribuire allo sviluppo economico e occupazionale dell'area montana della Carnia [1].

38. Ai fini della conferma del finanziamento di cui al comma 37 l'ente interessato produce la documentazione prevista dalla normativa di riferimento.

39. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione del comma 37 continuano a far carico all'unità di bilancio 1.5.2.1030 e al capitolo 7620 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.

40. Per le finalità di cui all'articolo 11 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico), e relativamente all'applicazione dello stesso a favore delle imprese del settore turistico è autorizzata la spesa di 21.000 euro per l'anno 2010 a carico dell'unità di bilancio 1.6.2.1036 e del capitolo 8039 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010 con la denominazione «Interventi per favorire il trasferimento delle conoscenze e dell'innovazione nel settore del turismo».

41. Al fine di garantire adeguato sostegno alle iniziative finalizzate allo sviluppo e alla promozione del turismo nel territorio montano, il contributo straordinario concesso al Comune di Arta Terme per interventi atti a garantire il regolare svolgimento della stagione termale per l'anno in corso ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della legge regionale 11/2009 può essere cumulato con altri contributi pubblici concessi per le medesime finalità.

42. Nell'ambito del perseguimento delle strategie di promozione turistica e al fine di valorizzare le specificità di richiamo turistico presenti sul territorio regionale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare a favore dell'Agenzia TurismoFVG, per la realizzazione di iniziative promozionali connesse al richiamo turistico di eventi internazionali, il contributo concesso ai sensi dell'articolo 6, commi da 88 a 91, della legge regionale 20 agosto 2007, n. 22 (Assestamento del bilancio 2007 e del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7 ), previa istanza dell'ente interessato.

43. [Al comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 2/2002 le parole «Villa Manin di Passariano, Comune di Codroipo» sono sostituite dalle seguenti: «Villa Chiozza di Scodovacca, Comune di Cervignano del Friuli»] [2].

44. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare i contributi già concessi ai sensi dell'articolo 167 della legge regionale 2/2002 al Comune di Malborghetto Valbruna e finalizzati all'intervento per la realizzazione dell'impianto di innevamento artificiale della pista di fondo in Val Saisera, previa istanza del Comune, per la messa in sicurezza e la manutenzione straordinaria della pista medesima.

45. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare, limitatamente alle spese effettivamente già sostenute dall'ente e da sostenersi in relazione all'estinzione anticipata dei mutui in essere relativi all'opera, direttamente afferenti all'intervento stesso, il contributo già concesso al Comune di Sauris e finalizzato all'intervento di ampliamento e potenziamento dell'area sciistica del Monte Ruche ai sensi dell'articolo 6, comma 129, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005) [3].

46. La conferma di cui al comma 45 viene disposta previa istanza dell'ente beneficiario alla Direzione centrale attività produttive, con allegata rendicontazione di copia non autentica della documentazione di spesa, corredata altresì di una relazione sulle spese stesse e di una dichiarazione del responsabile del procedimento attestante che l'attività è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia.

47. Alla legge regionale 29/2005 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo l'articolo 29 è inserito il seguente:

«Art. 29 bis. (Ambito di applicazione dell'articolo 29)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 29 trovano applicazione anche nei confronti di ogni singolo esercizio di vendita al dettaglio, di vicinato, di media o di grande struttura insediato in un centro commerciale al dettaglio o in un complesso commerciale a prescindere dalla modalità organizzativa ovvero dalla strutturazione aziendale del centro o del complesso medesimi, incluso l'outlet.

2. L'elenco delle giornate domenicali e festive prescelte per l'apertura ai sensi dell'articolo 29, comma 3, lettera b), è unico e uniforme per tutti gli esercizi di cui al comma 1 insediati nel centro commerciale al dettaglio ovvero nel complesso commerciale.»;

b) la lettera b) del comma 2 dell'articolo 30 è sostituita dalla seguente:

«b) agli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa singoli in quanto non insediati in un centro commerciale al dettaglio o in un complesso commerciale ai sensi dell'articolo 29 bis con superficie di vendita non superiore a metri quadrati 400 allocati al di fuori delle zone omogenee A ovvero dei centri storici di cui alla lettera a), comunque nell'osservanza delle chiusure obbligatorie di cui all'articolo 29, comma 7.»;

c) il comma 5 bis dell'articolo 80 è sostituito dal seguente:

«5 bis. La violazione delle disposizioni in materia di giornate di chiusura degli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa, di cui agli articoli 29, 29 bis e 30, è punita con una sanzione amministrativa da 6.000 euro a 15.000 euro, qualora la violazione sia imputabile a esercizi con superficie di vendita fino a metri quadrati 1.500; con una sanzione amministrativa da 10.000 euro a 24.000 euro per esercizi con superficie di vendita superiore a metri quadrati 1.500 e fino a metri quadrati 5.000; con una sanzione amministrativa da 15.000 euro a 36.000 euro per esercizi con superficie di vendita superiore a metri quadrati 5.000.».

48. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella B.

 

     Art. 3. (Finalità 2 - tutela dell'ambiente e difesa del territorio)

1. Alla legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell'articolo 5 la lettera n) è sostituita dalla seguente:

«n) provvedono all'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 10, comma 1;»;

b) al comma 1 dell'articolo 5 la lettera o) è abrogata;

c) dopo la lettera a) del comma 5 dell'articolo 8 bis è inserita la seguente:

«a bis) a delimitare i confini delle aree con tabelle perimetrali dalle dimensioni di centimetri 30 per 40, da collocare a un'altezza di 2 metri e mezzo e a una distanza di circa 100 metri l'una dall'altra e, comunque, in modo che da ogni tabella siano visibili le due contigue; qualora i terreni siano delimitati da corsi o specchi d'acqua, le tabelle possono essere collocate anche su galleggianti emergenti almeno 50 centimetri sul livello dell'acqua;»;

d) il comma 2 dell'articolo 10 è sostituito dal seguente:

«2. Le disponibilità del Fondo sono assegnate alle Province per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1.»;

e) Al comma 5 dell'articolo 10 sono aggiunte le seguenti parole: «Qualora tale quota ecceda le richieste di indennizzo o l'effettiva possibilità di prevenzione dei danni, le risorse residuali possono essere impiegate per le altre finalità di cui al comma 1.»;

f) il comma 2 dell'articolo 11 è sostituito dal seguente:

«2. Il contributo per le opere di prevenzione è fissato nella misura massima del 90 per cento delle spese ammissibili e comunque sino al massimo della spesa determinato con il regolamento regionale di cui all'articolo 39, comma 1, lettera b), fatta salva la facoltà dell'Amministrazione regionale di acquistare e consegnare in comodato gratuito le attrezzature per la prevenzione dei danni.»;

g) il comma 3 dell'articolo 18 è sostituito dal seguente:

«3. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare all'associazione della Riserva di caccia o ad altro soggetto che esprime il Presidente del Distretto venatorio:

a) un contributo forfetario annuale per l'attività di segreteria e di presidenza; lo stanziamento del bilancio è ripartito tra i Distretti venatori in base alla loro superficie territoriale, al numero di organismi venatori e al numero dei cacciatori soci delle associazioni delle Riserve di caccia in essi ricompresi;

b) contributi per le spese concernenti la predisposizione del PVD nella misura massima del 60 per cento della spesa ritenuta ammissibile.»;

h) la lettera g) del comma 1 dell'articolo 20 è abrogata;

i) il comma 4 dell'articolo 31 è sostituito dal seguente:

«4. Il versamento delle tasse di concessione è effettuato sul conto di Tesoreria della Regione Friuli Venezia Giulia:

a) anteriormente al ritiro del tesserino regionale di caccia nei casi di cui al comma 1;

b) entro la data di adozione dei provvedimenti di autorizzazione di istituzione e di rinnovo nei casi di cui ai commi 2 e 3; per l'annata venatoria relativa al primo rilascio dell'autorizzazione la tassa è dovuta in dodicesimi incluso il mese di emissione;

c) entro il 31 marzo di ogni anno nei casi di cui ai commi 2 e 3 con riferimento alle tasse di concessione annuali.»;

j) dopo il comma 4 dell'articolo 31 sono aggiunti i seguenti:

«4 bis. Qualora il pagamento della tassa di cui al comma 4, lettera c), sia effettuato dopo il 31 marzo ed entro il 30 aprile è dovuta una soprattassa del 10 per cento. Qualora il pagamento sia effettuato dopo il 30 aprile è dovuta una soprattassa del 20 per cento. Il mancato pagamento della tassa di concessione regionale entro l'annata venatoria di riferimento comporta la revoca dei provvedimenti di autorizzazione, di istituzione e di rinnovo nei casi di cui ai commi 2 e 3.

4 ter. La tassa di cui ai commi 2 e 3 è computata in dodicesimi in caso di rimborso. Dal computo è escluso il mese di decorrenza del mancato esercizio dell'attività.»;

k) la lettera a) del comma 1 dell'articolo 39 è sostituita dalla seguente:

«a) in esecuzione dell'articolo 10, comma 3, sono individuati i criteri di riparto del Fondo tra le Province;»;

l) la lettera d) del comma 1 dell'articolo 39 è sostituita dalla seguente:

«d) in esecuzione dell'articolo 18, comma 3, sono individuati i criteri di riparto dello stanziamento del bilancio tra i Distretti venatori, le modalità di erogazione del contributo forfetario annuale per l'attività di segreteria e di presidenza e i criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi e le tipologie di spese ammissibili concernenti la predisposizione del PVD;»;

m) alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 39 le parole: «e l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d)» sono soppresse;

n) al comma 13 dell'articolo 40 le parole «articolo 39, comma 1, lettere a) e f)» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 39, comma 1, lettera f)» e le parole «, le funzioni di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d), sono svolte dalle Province» sono soppresse;

o) il comma 13 bis dell'articolo 40 è abrogato.

2. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 10, comma 2, della legge regionale 6/2008, come sostituito dal comma 1, lettera d), fanno carico all'unità di bilancio 2.2.1.1047 e al capitolo 4258 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.

3. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 11 della legge regionale 6/2008, come sostituito dal comma 1, lettera f), fanno carico all'unità di bilancio 2.2.1.1047 e al capitolo 4236 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.

4. Per le finalità previste dall'articolo 11 della legge regionale 6/2008, come modificato dal comma 1, lettera f), per quanto attiene alle spese relative all'acquisto da parte dell'Amministrazione regionale delle attrezzature per la prevenzione dei danni, è autorizzata la spesa di 7.000 euro, per l'anno 2010, a carico dell'unità di bilancio 2.2.1.1047 e del capitolo 4251 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010, con la denominazione «Acquisizione attrezzature per prevenzione danni patrimonio zootecnico».

5. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 18, comma 3, lettera a), della legge regionale 6/2008, come sostituito dal comma 1, lettera g), fanno carico all'unità di bilancio 2.2.1.1045 e al capitolo 4237 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.

6. In relazione al disposto di cui all'articolo 18, comma 3, lettera b), della legge regionale 6/2008, come sostituito dal comma 1, lettera g), è autorizzata per l'anno 2010 la spesa di 1.000 euro a carico dell'unità di bilancio 2.2.1.1045 e del capitolo 4234 di nuova istituzione, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010, con la denominazione «Contributi ai distretti venatori per le spese concernenti la predisposizione dei PVD».

7. Le entrate derivanti dal disposto di cui all'articolo 31 della legge regionale 6/2008, come modificato dal comma 1, lettere i) e j), sono accertate e riscosse nell'ambito dell'unità di bilancio 1.2.2 e del capitolo 952 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.

8. Al comma 11 dell'articolo 4 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), le parole «Direzione centrale ambiente e lavori pubblici» sono sostituite dalle seguenti: «Direzione centrale patrimonio e servizi generali».

9. Per le finalità previste dall'articolo 4, comma 10, della legge regionale 17/2008, è autorizzato il limite d'impegno ventennale di 50.000 euro a decorrere dall'anno 2010, con l'onere di 150.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2010 al 2012 a carico dell'unità di bilancio 2.2.2.1047 e del capitolo 9120 di nuova istituzione, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010, con la denominazione «Contributo pluriennale al commissario straordinario per la riqualificazione e il recupero del comprensorio minerario di Raibl in località Cave del Predil, al fine di intervenire per il completamento della messa in sicurezza del medesimo». L'onere relativo alle annualità previste per gli anni dal 2013 al 2029 fa carico alle corrispondenti unità di bilancio e ai corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni medesimi.

10. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Commissario delegato per la prosecuzione degli interventi necessari al superamento dell'emergenza socio-ambientale determinatasi nella laguna di Marano Lagunare e Grado, nominato con l'articolo 8 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3738 del 5 febbraio 2009 (Disposizioni urgenti di protezione civile), un finanziamento di 550.000 euro per le spese connesse alla gestione commissariale per la struttura costituita ai sensi dell'articolo 9, comma 3, dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3217 del 3 giugno 2002 (Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza socio-ambientale determinatasi nella laguna di Marano Lagunare e Grado), e successive modifiche, nonchè per quanto disposto dagli articoli 9, comma 4, e 10, comma 3, dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile del 3 giugno 2002, n. 3217 (Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza socio-ambientale determinatasi nella laguna di Marano Lagunare e Grado), e successive modifiche [4].

11. Il direttore del Servizio disciplina gestione rifiuti della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici provvede con decreto alla concessione e alla contestuale erogazione del finanziamento di cui al comma 10 previa presentazione della domanda di concessione del finanziamento corredata della relazione analitica delle spese sostenute per la gestione commissariale nell'anno 2010, nonchè del preventivo analitico delle spese da sostenere per la gestione commissariale nell'anno 2011 [5].

12. [Il Commissario delegato è tenuto a restituire alla Regione, con le modalità indicate dal decreto di cui al comma 11, l'anticipazione erogata entro trenta giorni dalla data in cui gli saranno accreditate le risorse finanziarie stanziate dal Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 11 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3738/2009] [6].

13. Per le finalità previste dal comma 10 è autorizzata la spesa di 550.000 euro per l'anno 2010 a carico dell'unità di bilancio 2.4.1.1053 e del capitolo 2406 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010, con la denominazione «Spese per l'anticipazione delle risorse finanziarie stanziate dal Ministero dell'Ambiente a favore del Commissario delegato per la prosecuzione degli interventi necessari al superamento dell'emergenza socio-ambientale determinatasi nella laguna di Marano e Grado».

14. [Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 12 sono accertate e riscosse nell'unità di bilancio 3.2.132 e nel capitolo 1102 di nuova istituzione "per memoria" nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010, con la denominazione «Restituzione da parte del Commissario delegato per la prosecuzione degli interventi necessari al superamento dell'emergenza socio-ambientale determinatasi nella laguna di Marano e Grado delle somme anticipate dall'Amministrazione regionale»] [7].

15. Il comma 61 dell'articolo 3 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12 (Assestamento del bilancio 2009 e del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007), è abrogato.

16. Nell'ambito degli interventi del Programma Integrato Mediterraneo di cui alla legge regionale 27 dicembre 1989, n. 40 (Norme per l'attuazione del Programma Integrato Mediterraneo (PIM) per la laguna di Marano e Grado), e alla legge regionale 29 marzo 1993, n. 10 (Attuazione di programmi comunitari), sono confermati gli impegni assunti in ordine ai rapporti di concessione o delegazione amministrativa. L'Amministrazione regionale è autorizzata a riconoscere ai soggetti titolari dei predetti rapporti anche gli oneri sostenuti per lodi arbitrali definitivi o riserve definite in sede giudiziale nei limiti degli importi di finanziamento.

17. La lettera a) del comma 4 e il comma 5 dell'articolo 3 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010), sono abrogati.

18. Al comma 23 dell'articolo 3 della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio 2008 e del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 ), la parola: «2010» è sostituita dalla seguente: «2011».

19. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella C.

 

     Art. 4. (Finalità 3 - gestione del territorio)

1. Dopo il comma 10 dell'articolo 3 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010) sono inseriti i seguenti:

«10 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente - ARPA, un finanziamento pari a 500.000 euro, a fronte degli oneri sostenuti per le attività di monitoraggio e studio destinate all'attuazione della Parte III del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), e di supporto alla formazione del Piano regionale di tutela delle acque, come previste dal "Programma delle attività di supporto tecnico scientifico alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici per la predisposizione e l'approvazione del Piano regionale di tutela delle acque della Regione Friuli Venezia Giulia previsto per il mese di luglio 2012-Prima fase (2009-2010). Piano economico di utilizzo del finanziamento regionale specifico di 500.000 euro", adottato con deliberazione n. 49 del 16 marzo 2009 del Commissario straordinario di ARPA.

10 ter. La concessione e l'erogazione del finanziamento di cui al comma 10 bis sono disposte, previa presentazione da parte di ARPA, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale 16 luglio 2010, n. 12 (Assestamento del bilancio 2010 e del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007), del rendiconto dettagliato delle attività svolte ai sensi del comma 10 bis e dei relativi costi sostenuti.».

2. Gli oneri pari a 500.000 euro per l'anno 2010 di cui all'articolo 3, comma 10 bis, della legge regionale 24/2009, come inserito dal comma 1, fanno carico per 367.500 euro all'unità di bilancio 3.2.1.1058 e al capitolo 5362 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010, e per 132.500 euro all'unità di bilancio 3.2.1.1049 e al capitolo 1120 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.

3. Il comma 5 dell'articolo 5 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), è sostituito dal seguente:

«5. In relazione alla consegna definitiva e al conseguente trasferimento della titolarità dell'impianto di depurazione consortile dell'Alto Tagliamento dal Commissario delegato al Comune di Tolmezzo e al fine di permettere a quest'ultimo la copertura degli oneri di manutenzione straordinaria o altri correlati al subentro nei vigenti rapporti contrattuali, purchè successivi alla data del collaudo provvisorio, l'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire al Comune medesimo la somma pari ad annui 400.000 euro per dieci anni.».

4. Il comma 6 dell'articolo 5 della legge regionale 17/2008 è sostituito dal seguente:

«6. La Direzione centrale ambiente e lavori pubblici provvede al trasferimento di cui al comma 5 senza necessità di presentazione di un'istanza da parte del Comune di Tolmezzo.».

5. Dopo il comma 6 dell'articolo 5 della legge regionale 17/2008 sono inseriti i seguenti:

«6 bis. Al procedimento amministrativo concernente il trasferimento di cui al comma 5 non si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), nonchè le disposizioni di cui al titolo Il, capo III, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

6 ter. Il Comune di Tolmezzo presenta alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici, entro il 31 gennaio di ogni anno a decorrere dal 2012, una relazione informativa al fine della dimostrazione dell'utilizzo delle somme di cui al comma 5, fino alla concorrenza dell'intero importo.».

6. Gli oneri derivanti dall'articolo 5, comma 5, della legge regionale 17/2008, come sostituito dal comma 3, fanno carico all'unità di bilancio 3.2.2.1058, con riferimento al capitolo 9119 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.

7. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere gli oneri derivanti dalla corresponsione dell'incentivo di cui all'articolo 11, comma 3, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), connesso alla predisposizione del Piano regionale per lo smaltimento dei rifiuti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 (Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti).

8. Per le finalità previste dal disposto di cui al comma 7 è autorizzata la spesa di 106.000 euro per l'anno 2010 a carico dell'unità di bilancio 3.3.1.1061 e del capitolo 2623 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010, con la denominazione «Oneri derivanti dall'assegnazione degli incentivi connessi alla predisposizione del Piano regionale per lo smaltimento dei rifiuti».

9. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare alle Province, d'ufficio e in via anticipata, un contributo straordinario di 300.000 euro per la realizzazione di interventi in materia di risparmio energetico, da ripartire entro il 30 novembre 2010 in misura proporzionale ai trasferimenti ordinari spettanti ai sensi dell'articolo 10, comma 6, della legge regionale 24/2009 .

10. Entro il 31 dicembre 2012 le Province beneficiarie rendicontano il contributo ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 7/2000 [8].

11. Per le finalità previste dal comma 9 è autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2010 a carico dell'unità di bilancio 3.4.2.1064 e del capitolo 1402 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010 con la denominazione «Contributo straordinario alle Province per la realizzazione di interventi in materia di risparmio energetico».

12. La domanda per la concessione dei contributi di cui all'articolo 21, comma 1, della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4 (Legge finanziaria 1992), come modificato dall'articolo 5, comma 85, della legge regionale 1/2007, è presentata entro il 30 settembre 2010.

13. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui al comma 12 continuano a far carico all'unità di bilancio 3.5.2.1065 e al capitolo 3410 dello stato di previsione del bilancio pluriennale per gli anni 2010- 2012 e del bilancio per l'anno 2010.

14. Dopo il comma 15 dell'articolo 4 della legge regionale 24/2009 sono inseriti i seguenti:

«15 bis. Le domande di contributo sono presentate alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici entro il 30 settembre 2010, corredate da una sintetica relazione descrittiva delle attività da svolgere.

15 ter. I decreti di concessione dei contributi fissano le modalità e il termine di rendicontazione della spesa sostenuta.».

15. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 4, comma 15 bis, della legge regionale 24/2009, come inserito dal comma 14, continuano a far carico all'unità di bilancio 3.10.2.2005 e ai capitoli 9868 e 9870 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.

16. Dopo la lettera i) del comma 33 dell'articolo 3 della legge regionale 24/2009 sono aggiunte le seguenti:

«i bis) articolo 4, commi 91, 92, 93 e 94, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005), come modificato dall'articolo 6, commi 77, 78 e 79, della legge regionale 2/2006, e integrato dall'articolo 4, commi 9 e 10, della legge regionale 9/2008 ;

i ter) legge regionale 3 luglio 2002, n. 16 (Disposizioni relative al riassetto organizzativo e funzionale in materia di difesa del suolo e di demanio idrico);

i quater) articolo 51 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).».

17. Il termine di cui all'articolo 3, comma 34, della legge regionale 24/2009 è prorogato al 31 dicembre 2010.

18. Al comma 27 dell'articolo 6 della legge regionale 24/2009 dopo le parole «originariamente individuato» sono inserite le seguenti: «o comunque le finalità dell'intervento».

19. Al comma 4 dell'articolo 16 della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità), le parole «entro il 31 dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «entro ventiquattro mesi dalla data di esecutività del Piano regionale del trasporto pubblico locale».

20. Al comma 1 dell'articolo 35 della legge regionale 23/2007 le parole «da un minimo di 20 euro a un massimo di 106 euro» sono sostituite dalle seguenti: «da un minimo di 20 euro a un massimo di 108 euro.».

21. Dopo il primo comma dell'articolo 17 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 (Nuove procedure per il recupero statico e funzionale degli edifici colpiti dagli eventi tellurici - Ulteriori norme integrative della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17 ), come da ultimo modificato dall'articolo 1, allegato A, numero 215, della legge regionale 11/2010, è inserito il seguente:

«1 bis. Le Commissioni consultive costituite in seno ai Consigli comunali prima dell'entrata in vigore della legge regionale 23 giugno 2010, n. 11 (Semplificazione del sistema normativo. Abrogazione di disposizioni legislative), sono soppresse. Ogni riferimento alle Commissioni medesime contenuto nelle leggi regionali di intervento nelle zone del Friuli colpite dagli eventi sismici del 1976 è parimenti soppresso.».

22. Le richieste di proroga del termine di presentazione dei progetti esecutivi ai sensi dell'articolo 13, comma 7, della legge regionale 13 maggio 1988, n. 30 (Modalità e procedure di intervento per il recupero strutturale e l'adeguamento antisismico degli immobili danneggiati dagli eventi sismici del 1976 in attuazione dell'articolo 3 della legge 1 dicembre 1986, n. 879 ), e successive modifiche, presentate dai soggetti beneficiari inseriti nella graduatoria unica regionale del 2009, sono fatte salve a tutti gli effetti anche se pervenute ai Comuni entro trenta giorni successivi alla scadenza originariamente prevista.

23. Al comma 64 dell'articolo 5 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12 (Assestamento del bilancio 2009 e del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007 ), le parole «30 giugno 2010» sono sostituite dalle seguenti: «30 dicembre 2010».

24. Al comma 25 dell'articolo 4 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), le parole «concessi nel 2007» sono sostituite dalle seguenti: «concessi nel 2008» e dopo le parole «medesima finalità.» sono aggiunte le seguenti: «I contributi possono essere utilizzati anche a sollievo degli oneri, in linea capitale e interessi, relativi a mutui o ad altre forme di ricorso al mercato finanziario cui i beneficiari ricorrono per la realizzazione dei lavori.».

25. Il Comune di Vivaro è autorizzato a utilizzare le economie relative alla speciale sovvenzione concessa ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 26 ottobre 1987, n. 34 (Modifiche, integrazioni e rifinanziamento di leggi regionali di intervento nel settore delle opere pubbliche e del restauro edilizio), dalla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici con i decreti n. 2936/2007 e n. 302/2008 per la sostituzione dei serramenti esterni di edifici scolastici di proprietà comunale e di quelli del palazzo municipale, nonchè per la sostituzione della caldaia del palazzo municipale.

26. La domanda di conferma della speciale sovvenzione di cui al comma 25, corredata di una relazione illustrativa dell'intervento e del relativo preventivo di spesa, è presentata entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di conferma della speciale sovvenzione sono fissati i termini di esecuzione dei lavori e le modalità di rendicontazione della spesa.

27. Per i progetti depositati ai sensi e per gli effetti degli articoli 65 e 93 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), a decorrere dall'1 luglio 2009 e sino alla data di entrata in vigore della presente legge, è consentita l'applicazione della procedura prevista per la zona sismica 4, come individuata con deliberazione della Giunta regionale n. 2325 dell'1 agosto 2003 (Recepimento dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica), al paragrafo 2.7 del decreto ministeriale 14 gennaio 2008 (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni).

28. Al fine di fronteggiare la straordinaria situazione di grave crisi congiunturale sono disposte misure straordinarie di accelerazione dei lavori pubblici in riferimento ai lavori che non presentano interesse transfrontaliero, nel rispetto degli articoli 49 e 56 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. A tale fine dopo l'articolo 1 della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), è inserito il seguente:

«Art. 1 bis. (Interventi straordinari e urgenti a tutela dell'occupazione nel comparto edile e per l'accelerazione delle procedure di affidamento degli appalti pubblici di lavori)

1. Al fine di fronteggiare la straordinaria situazione di grave crisi congiunturale, fino al 31 dicembre 2011, i lavori di importo pari o inferiore a 1 milione di euro al netto di IVA non presentano interesse transfrontaliero.

2. I lavori di valore pari o inferiore all'importo di cui al comma 1 sono affidati, a cura del responsabile unico del procedimento, mediante ricerca di mercato volta a individuare gli operatori economici in possesso dei necessari requisiti di qualificazione. L'invito diretto è rivolto ad almeno quindici soggetti ove esistano in tale numero soggetti idonei secondo criteri di rotazione. ll termine di ricezione delle offerte non può essere inferiore a dieci giorni dalla data di invio della lettera di invito.

3. I lavori di cui al comma 2 sono affidati preferibilmente con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. I lavori di cui al comma 2 possono essere affidati con il criterio del prezzo più basso ove ritenuto motivatamente più adeguato dalla stazione appaltante rispetto al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Qualora si applichi il criterio del prezzo più basso si darà corso, in ogni caso, all'applicazione del sistema di esclusione automatica delle offerte anomale.

4. Gli affidamenti di cui al comma 2 vanno pubblicati all'Albo della stazione appaltante e comunicati all'Osservatorio Regionale.

5. Fino al 31 dicembre 2011 i servizi di ingegneria e di architettura di importo pari o inferiore a 50.000 euro al netto di IVA sono affidati dalla stazione appaltante sulla base di una procedura selettiva mediante curricula tra tre soggetti individuati dal responsabile unico del procedimento secondo criteri di professionalità, rotazione e imparzialità.

6. Fino al 31 dicembre 2011 i lavori in economia a cottimo sono ammessi fino all'importo di 500.000 euro.».

29. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella D.

 

     Art. 5. (Finalità 4 - infrastrutture, trasporti e telecomunicazioni)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a rimborsare alle società concessionarie di autostrade gli oneri sostenuti negli anni precedenti in relazione alle liberalizzazioni di tratti autostradali per garantire l'alleggerimento del traffico stradale, non rimborsati dall'Amministrazione stessa per non sufficienti disponibilità di bilancio.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 33.000 euro per l'anno 2010 a carico dell'unità di bilancio 4.1.1.1074 e del capitolo 3904 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.

3. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Autorità portuale di Trieste un contributo straordinario di 100.000 euro destinato a coprire le spese per la progettazione e la realizzazione di opere di completamento del piano di riconversione del comprensorio cantieristico dell'ex Arsenale triestino San Marco.

4. La domanda di concessione del contributo di cui al comma 3 è presentata alla Direzione centrale mobilità e infrastrutture di trasporto - Servizio logistica e trasporto merci, corredata della deliberazione dell'organo competente di approvazione di un programma dettagliato di interventi da effettuarsi nel comprensorio cantieristico, contenente l'indicazione del preventivo sommario delle spese.

5. Per le modalità di concessione, erogazione e rendicontazione del contributo straordinario trovano applicazione le disposizioni di cui alla legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).

6. Per le finalità di cui al comma 3 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2010 a carico dell'unità di bilancio 4.3.2.1078 e del capitolo 3778 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010, con la denominazione «Contributo straordinario all'Autorità portuale di Trieste per la progettazione e la realizzazione di opere di completamento del piano di riconversione del comprensorio cantieristico dell'ex Arsenale triestino San Marco».

7. L'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire annualmente risorse a favore dell'Aeroporto Friuli Venezia Giulia SpA per attuare e potenziare attività di promozione del territorio regionale che diano visibilità all'offerta turistica del Friuli Venezia Giulia su mercati collegati direttamente, o tramite scalo, all'aeroporto regionale, anche attraverso forme di incentivazione all'utilizzo delle aree di sosta ricomprese nel Polo intermodale di Ronchi dei Legionari, rivolte ai possessori di titoli di viaggio dei servizi di trasporto pubblico e, in particolare, alle persone a mobilità ridotta [9].

8. Le modalità di erogazione e rendicontazione di dette attività sono definite in apposita convenzione da stipularsi fra la Regione e la Società stessa [10].

9. Per le finalità previste dal comma 7 è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2010 a carico dell'unità di bilancio 4.4.2.1080 e del capitolo 3606 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010, con la denominazione «Spese per il miglioramento e potenziamento del servizio di trasporto aereo dei passeggeri dallo scalo regionale verso gli aeroporti nazionali».

10. [Per le finalità previste dall'articolo 6, comma 3, della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12 (Assestamento del bilancio 2009 e del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007), è autorizzata la spesa complessiva di 3 milioni di euro per l'anno 2010 a carico delle seguenti unità di bilancio e capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010, per gli importi e le annualità a fianco di ciascuno indicati:

a) unità di bilancio 4.4.2.1080 - capitolo 1300 di nuova istituzione con la denominazione «Ricapitalizzazione della società per la gestione dell'Aeroporto di Ronchi dei Legionari» - 2.500.000 euro per l'anno 2010;

b) unità di bilancio 4.4.1.1080 - capitolo 1305 di nuova istituzione con la denominazione «Oneri relativi alla copertura dei risultati di gestione afferenti al bilancio 2009 dell'Aeroporto Friuli Venezia Giulia Spa» -500.000 euro per l'anno 2010] [11].

11. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il finanziamento straordinario di cui all'articolo 13, comma 22, della legge regionale 13 settembre 1999, n. 25 (Assestamento del bilancio 1999 e del bilancio pluriennale 1999-2001 ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10 ), concesso a favore del Comune di Muggia, finalizzato alla progettazione del raccordo viario con la Slovenia, per lo svolgimento della progettazione e della realizzazione degli interventi di adeguamento e normalizzazione del sistema viario di accesso all'area dell'ex valico di Rabuiese e di collegamento con le zone limitrofe e con le aree degli insediamenti produttivi in un'ottica di integrazione con il raccordo autostradale Lacotisce - Rabuiese e al sistema viario sloveno esistente nell'area di confine adiacente.

12. La domanda di conferma del finanziamento di cui al comma 11, corredata di un preventivo di spesa e di un cronoprogramma delle attività, è presentata dal Comune beneficiario entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge alla Direzione centrale mobilità e infrastrutture di trasporto.

13. Con il provvedimenti di conferma sono stabiliti nuovi termini per la rendicontazione del contributo straordinario.

14. Al comma 7 dell'articolo 4 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010), la parola «l'anno» è soppressa.

15. Al comma 25 dell'articolo 4 della legge regionale 24/2009 le parole «novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2010».

16. Al comma 16 dell'articolo 5 della legge regionale 24/2009 dopo le parole «residuali dopo la rendicontazione» sono inserite le seguenti: «anche parziale».

17. Al fine di assicurare il miglioramento del servizio di trasporto pubblico locale ferroviario e il mantenimento delle risorse allo stesso destinate, l'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare l'impegno di spesa, assunto nell'anno 2009 in conto competenza derivata 2008 a seguito dell'aggiudicazione provvisoria della gara per l'acquisto di otto elettrotreni, anche a favore di altro beneficiario qualora l'aggiudicatario risultasse diverso in conseguenza di decisione del giudice amministrativo.

18. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella E.

 

     Art. 6. (Finalità 5 - attività culturali, ricreative e sportive)

1. Al comma 26 dell'articolo 6 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010), dopo le parole «della legge regionale 8 maggio 2000, n. 10 (Interventi per la tutela, conservazione e valorizzazione dell'architettura fortificata del Friuli-Venezia Giulia),» sono inserite le seguenti: «dell'articolo 7, comma 70, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006),».

2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 6, comma 26, della legge regionale 24/2009, come modificato dal comma 1, fanno carico all'unità di bilancio 5.2.2.5052 e al capitolo 5465 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.

3. Al comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 13 ottobre 2008, n. 10 (Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia), le parole «di approvazione dello statuto» sono sostituite dalle seguenti: «della deliberazione di nomina del Direttore dell'Istituto».

4. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 11, comma 1, della legge regionale 10/2008, come modificato dal comma 3, fanno carico all'unità di bilancio 5.3.1.5055 e al capitolo 5243 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.

5. [Le disposizioni vigenti in materia di vincoli di destinazione d'uso dei beni immobili di interesse culturale oggetto di intervento contributivo ai sensi della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60 (Interventi per lo sviluppo dei servizi e degli istituti bibliotecari e museali e per la tutela degli immobili di valore artistico, storico od ambientale, degli archivi storici e dei beni mobili culturali del Friuli-Venezia Giulia), Titolo III, e della legge regionale 23 novembre 1981, n. 77 (Modifiche, integrazioni e rifinanziamenti di leggi regionali operanti nel settore dei beni ambientali e culturali. Interventi per l'acquisizione e il restauro di immobili di notevole valore artistico, storico o culturale), Capo IV, si applicano anche agli interventi oggetto di contributo ai sensi della legge regionale 15 luglio 1997, n. 24 (Norme per il recupero, la tutela e la valorizzazione del patrimonio archeologico-industriale della Regione Friuli-Venezia Giulia e modifica alla legge regionale 10 giugno 1991, n. 22, recante norme per il funzionamento del Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi), e della legge regionale 8 maggio 2000, n. 10 (Interventi per la tutela, conservazione e valorizzazione dell'architettura fortificata del Friuli-Venezia Giulia)] [12].

6. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui al comma 5 fanno carico all'unità di bilancio 5.3.2.5053 e ai capitoli 5192 e 5195 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.

7. All'articolo 21 bis della legge regionale 16 novembre 2007, n. 26 (Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena), dopo le parole «complementari alla frequenza scolastica» sono inserite le seguenti: «e per l'adeguamento e allestimento di locali».

8. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 21 bis della legge regionale 26/2007, come modificato dal comma 7, fanno carico all'unità di bilancio 5.4.1.5044 e al capitolo 5376 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.

9. Al comma 117 dell'articolo 5 della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Legge finanziaria 2004), le parole «rispettivamente di 100.000 euro e 50.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «in misura paritaria».

10. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 5, comma 117, della legge regionale 1/2004, come modificato dal comma 9, continuano a far carico all'unità di bilancio 5.1.1.1088 e al capitolo 6050 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.

11. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella F.

 

     Art. 7. (Finalità 6 - istruzione, formazione e ricerca)

1. [Al comma 51 dell'articolo 4 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale 2008), le parole «a decorrere dall'1 settembre 2010, con effetto a valere sugli assegni di studio da concedere per l'anno scolastico 2010-2011» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'1 settembre 2011, con effetto a valere sugli assegni di studio da concedere per l'anno scolastico 2011-2012»] [13].

2. [Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 4, comma 51, della legge regionale 30/2007, come modificato dal comma 1, fanno carico all'unità di bilancio 6.1.1.5056 e al capitolo 5329 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010] [14].

3. [Al comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), le parole «organismi culturali e scientifici pubblici e privati» sono sostituite dalle seguenti: «enti locali e organismi pubblici e privati senza fine di lucro»] [15].

4. [Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 7, comma 3, della legge regionale 2/2006, come modificato dal comma 3, fanno carico all'unità di bilancio 6.1.1.5057 e al capitolo 5051 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010] [16].

5. Dopo il comma 3 dell'articolo 8 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), è inserito il seguente:

«3 bis. Le risorse finanziarie assegnate ai sensi del comma 3 possono essere altresì utilizzate, previa deliberazione della Giunta regionale, per interventi speciali una tantum proposti dalla Federazione beneficiaria per sovvenire a inderogabili esigenze di gestione di scuole a essa affiliate.».

6. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui al comma 3 bis dell'articolo 8 della legge regionale 17/2008, come inserito dal comma 5, fanno carico all'unità di bilancio 6.1.1.5057 e al capitolo 5022 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.

7. Nel quadro dell'azione di accompagnamento e sostegno dei processi di riorganizzazione avviati nel sistema scolastico regionale in attuazione dei provvedimenti statali di riassetto ordinamentale, organizzativo e didattico di cui all'articolo 64 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la Regione concorre con proprie assegnazioni finanziarie allo sviluppo delle iniziative poste in essere dalle Province a servizio delle istituzioni scolastiche autonome dei rispettivi territori, con specifico riferimento a programmi di sviluppo di servizi di rete rivolti agli operatori scolastici e alla popolazione studentesca [17].

8. Le risorse stanziate per le finalità di cui al comma 7 sono ripartite proporzionalmente tra le Province secondo parametri che tengono conto per metà della popolazione residente e per metà del numero delle istituzioni scolastiche autonome di ciascun ambito provinciale. Con deliberazione della Giunta regionale, sentiti gli Assessori provinciali competenti per materia, sono definiti indirizzi comuni e criteri generali di impiego delle risorse, diretti ad assicurare l'attuazione omogenea e unitaria dei servizi attivati a favore del sistema scolastico regionale [18].

9. Per le finalità previste dal comma 7 è autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2010 a carico dell'unità di bilancio 6.1.1.5057 e del capitolo 7164 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2010 e del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012, con la denominazione "Assegnazioni speciali alle Province per lo sviluppo di servizi alle istituzioni scolastiche".

10. All'articolo 6 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 193 le parole «Entro novanta giorni dall'effettuazione degli esami e prove finali» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il termine previsto dall'avviso di riferimento»;

b) al comma 196 le parole «entro parametri da definire con successivo regolamento» sono sostituite dalle seguenti: «entro i limiti indicati dai corrispondenti avvisi di riferimento».

11. Gli eventuali oneri derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 6, commi 193 e 196, della legge regionale 2/2000, come modificate dal comma 10, fanno carico all'unità di bilancio 6.2.1.5063 e al capitolo 5960 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.

12. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento, nella misura massima di 250.000 euro, all'Ente regionale per il diritto e le opportunità allo studio universitario - ERDISU di Udine, per il superamento delle barriere architettoniche e per le forniture accessorie al completamento del primo lotto dei lavori di risanamento conservativo, denominato Sesto stralcio funzionale, della Casa dello Studente di Udine.

13. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 12 è presentata alla Direzione centrale lavoro, università e ricerca - Servizio università, ricerca e innovazione. Con il decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e rendicontazione del finanziamento.

14. Per le finalità previste dal comma 12 è autorizzata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2010 a carico dell'unità di bilancio 6.4.2.1128 e del capitolo 5324 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010, con la denominazione "Finanziamento all'ERDISU di Udine per le opere di completamento del primo lotto dei lavori di risanamento conservativo, denominato Sesto stralcio funzionale, della Casa dello Studente di Udine".

15. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Ente regionale per il diritto e le opportunità allo studio universitario - ERDISU di Trieste contributi pluriennali costanti per un periodo non superiore a venti anni, nella misura massima prevista dal comma 18, per l'acquisto e la posa in opera di arredi e attrezzature da destinare alle Case dello Studente di via Gaspare Gozzi n. 5 ed. "E1"-"E2" di Trieste.

16. In caso di stipulazione di mutuo per l'intervento, il contributo di cui al comma 15 è destinato alla copertura o alla riduzione degli oneri di ammortamento, in linea capitale e interessi.

17. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 15, corredata della relazione illustrativa e del piano finanziario dell'intervento, è presentata alla Direzione centrale lavoro, università e ricerca, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e rendicontazione del contributo.

18. Per le finalità previste dal comma 15 è autorizzato un limite d'impegno ventennale di 42.400 euro annui a decorrere dall'anno 2010, con onere complessivo di 127.200 euro per le annualità autorizzate per gli anni dal 2010 al 2012 a carico dell'unità di bilancio 6.4.2.1128 e del capitolo 5700 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010, con la denominazione "Finanziamento all'Erdisu di Trieste, oneri mutuo inclusi, per la fornitura e posa in opera di arredi e attrezzature per le case dello studente di via Gozzi, n. 5 ed. E1-E2 di Trieste". L'onere relativo alle annualità previste per gli anni dal 2013 al 2029 fa carico alle corrispondenti unità di bilancio e ai corrispondenti capitoli per gli anni medesimi.

19. Nel caso previsto dal comma 16, l'Amministrazione regionale è autorizzata a prestare garanzia fidejussoria in relazione al mutuo assistito dal finanziamento.

20. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui al comma 19 fanno carico all'unità di bilancio 10.5.2.1177 e al capitolo 1546 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.

21. Sono abrogati i commi da 34 a 38 dell'articolo 8 della legge regionale 17/2008 .

22. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Trieste contributi pluriennali costanti per un periodo non superiore a venti anni, nella misura massima prevista dal comma 25, per il completamento dei lavori edili del comprensorio dell'ex Meccanografico, già di proprietà delle Ferrovie dello Stato e oggi del Comune di Trieste, destinato a fini museali.

23. In caso di stipulazione di mutuo per l'intervento, il contributo di cui al comma 22 è destinato alla copertura o alla riduzione degli oneri di ammortamento, in linea capitale e interessi.

24. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 22, corredata della relazione illustrativa e del piano finanziario dell'intervento, è presentata alla Direzione centrale lavoro, università e ricerca, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e rendicontazione del contributo.

25. Per le finalità previste dal comma 22 è autorizzato un limite d'impegno ventennale di 150.000 euro annui a decorrere dall'anno 2010, con onere complessivo di 450.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2010 al 2012 a carico dell'unità di bilancio 6.5.2.1130 e del capitolo 5701 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010, con la denominazione "Contributi pluriennali costanti al Comune di Trieste per il completamento dei lavori edili del comprensorio dell'ex meccanografico destinato a fini museali". L'onere relativo alle annualità previste per gli anni dal 2013 al 2029 fa carico alle corrispondenti unità di bilancio e ai corrispondenti capitoli per gli anni medesimi.

26. Nel caso previsto dal comma 23, l'Amministrazione regionale è autorizzata a prestare garanzia fidejussoria in relazione al mutuo assistito dal finanziamento.

27. Gli eventuali oneri derivanti dal disposto di cui al comma 26 fanno carico all'unità di bilancio 10.5.2.1177 e al capitolo 1546 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.

28. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare all'Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste, istituito con la legge 11 febbraio 1958, n. 73 (Provvedimenti per l'Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste), e successive modifiche e integrazioni, un contributo straordinario di 50.000 euro per provvedere a spese connesse al potenziamento dell'attività istituzionale e di ricerca dell'Ente.

29. Alla concessione del contributo di cui al comma 28 si provvede su domanda da presentarsi alla Direzione centrale lavoro, università e ricerca - Servizio università, ricerca e innovazione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e rendicontazione del contributo.

30. Per le finalità previste dal comma 28 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2010 a carico dell'unità di bilancio 6.5.1.1130 e del capitolo 5620 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010, con la denominazione "Contributo straordinario all'Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste per provvedere a spese connesse al potenziamento dell'attività istituzionale e di ricerca dell'Ente".

31. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella G.

 

     Art. 8. (Finalità 7 - sanità pubblica)

1. In attuazione degli articoli 16 e 17 della legge regionale 26 marzo 2009, n. 7 (Disposizioni in materia di contenimento dei tempi di attesa delle prestazioni sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario regionale), l'Amministrazione regionale è autorizzata ad avviare, in via sperimentale, per l'anno 2010, un sistema di connessione informatica tra il Sistema informativo sanitario e sociosanitario regionale, i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta e le farmacie.

2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di 350.000 euro per l'anno 2010 a carico dell'unità di bilancio 7.1.2.1131 e del capitolo 4464 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010, con la denominazione "Spese per l'avvio in via sperimentale di un sistema di connessione informatica tra il Sistema informativo sanitario e sociosanitario regionale, i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta e le farmacie".

3. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione Croce Verde Goriziana di Gorizia un contributo straordinario di 30.000 euro da destinare al perseguimento delle finalità istituzionali, nonchè al ristoro delle spese sostenute in annualità pregresse.

4. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 3 è presentata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, corredata di una relazione illustrativa e di un prospetto delle spese. Con il decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e rendicontazione del contributo.

5. Per le finalità previste dal comma 3 è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2010 a carico dell'unità di bilancio 7.2.1.1132 e del capitolo 4544 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010, con la denominazione "Contributo straordinario alla Croce Verde di Gorizia a sostegno dell'attività istituzionale, nonchè al ristoro delle spese sostenute in annualità pregresse".

6. Per le finalità previste dall'articolo 5, comma 1, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), è autorizzato un limite d'impegno ventennale di 300.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2010, con l'onere di 900.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2010 al 2012 a carico dell'unità di bilancio 7.1.2.1135 e del capitolo 4426 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010, con la denominazione "Finanziamento pluriennale al Comune di Lignano Sabbiadoro a sollievo degli oneri in linea capitale e interessi del mutuo o di altra forma di ricorso al mercato finanziario stipulati per la progettazione e la costruzione del nuovo edificio destinato a punto di primo soccorso". L'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2013 al 2029 fa carico alle corrispondenti unità di bilancio e capitoli dei bilanci per gli anni medesimi.

7. Le attività del Centro regionale di formazione per l'area delle cure primarie sono svolte presso l'Azienda per i servizi sanitari n. 2 "Isontina", che provvede all'espletamento delle funzioni amministrative e contabili connesse alle attività formative, nonchè alla nomina degli organismi interni del Centro, con provvedimento del direttore generale, sulla base delle designazioni intervenute da parte dei soggetti indicati nel decreto di cui al comma 8.

8. L'assetto organizzativo del Centro regionale di formazione per l'area delle cure primarie è ridefinito con decreto del direttore della Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali per esigenze di razionalizzazione dell'articolazione interna.

9. Il decreto di cui al comma 8 stabilisce le funzioni, i compiti e l'ambito di attività del Centro regionale di formazione per l'area delle cure primarie, nonchè i compensi connessi allo svolgimento dei compiti e delle funzioni presso il Centro medesimo, che vengono erogati direttamente dall'Azienda per i servizi sanitari n. 2 "lsontina".

10. Fino alla ricostituzione dei nuovi organismi del Centro regionale di formazione per l'area delle cure primarie con la composizione individuata dal decreto di cui al comma 8, trovano applicazione le disposizioni delle deliberazioni della Giunta regionale n. 139, del 30 gennaio 2006, e n. 2718, del 3 dicembre 2009, a eccezione di quanto previsto con riferimento alla nomina del comitato esecutivo e del direttore scientifico.

11. Fino alla ricostituzione dei nuovi organismi del Centro regionale di formazione per l'area delle cure primarie con la composizione individuata dal decreto di cui al comma 8, la nomina del comitato esecutivo e del direttore scientifico del Centro regionale di formazione per l'area delle cure primarie viene effettuata, in via provvisoria, dal Direttore generale dell'Azienda per i servizi sanitari n. 2 "Isontina", su dirette designazioni del Direttore della Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali.

12. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare al Comune di Pocenia un contributo straordinario di 60.000 euro per la copertura degli oneri sostenuti nel 2010 per il ricovero e la custodia di cani randagi, da erogare in via anticipata e in unica soluzione sulla base degli oneri preventivati.

13. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comune di Pocenia presenta domanda alla Direzione centrale pianificazione territoriale, autonomie locali e sicurezza, sede di Udine, indicando gli oneri preventivati per l'anno 2010 ed entro il 31 marzo 2011 rendiconta l'assegnazione ricevuta ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), specificando l'ammontare esatto della spesa sostenuta nel 2010.

14. Per le finalità previste dal comma 12 è autorizzata la spesa di 60.000 euro per l'anno 2010 a carico dell'unità di bilancio 7.2.1.1134 e del capitolo 1401 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010, con la denominazione "Contributo straordinario al Comune di Pocenia per la copertura degli oneri sostenuti per il ricovero e la custodia di cani randagi".

15. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella H.

 

     Art. 9. (Finalità 8 - protezione sociale)

1. L'Amministrazione regionale, fatto salvo quanto previsto al comma 2, è autorizzata a delegare all'Azienda Ospedaliero-Universitaria "S. Maria della Misericordia" di Udine - Dipartimento Servizi Condivisi:

a) le attività per l'individuazione, con gara a evidenza pubblica ai sensi della vigente normativa in materia di appalti pubblici, del soggetto al quale affidare la gestione di un servizio di accoglienza telefonica per l'informazione e l'orientamento sui servizi sociali, sociosanitari e sanitari e di collaborazione con l'Amministrazione regionale all'attuazione di piani di prevenzione, sorveglianza e risposta predisposti dalla Regione verso gli effetti sulla salute di particolari eventi climatici, ambientali o epidemici;

b) la sottoscrizione e la gestione del rapporto contrattuale con il soggetto di cui alla lettera a).

2. L'Amministrazione regionale, per il tramite della Direzione centrale competente, mantiene esclusivamente le funzioni di pianificazione e vigilanza relativamente al servizio di cui al comma 1.

3. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui al comma 1 fanno carico all'unità di bilancio 8.6.1.1149 e al capitolo 5793 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.

4. Al comma 82 dell'articolo 3 della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005), le parole «in via sperimentale, per un triennio,» sono soppresse.

5. L'articolo 4 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), è sostituito dal seguente:

«Art. 4

(Destinatari del sistema integrato)

1. Hanno diritto ad accedere agli interventi e ai servizi del sistema integrato le persone residenti in regione di seguito indicate:

a) i cittadini italiani;

b) i cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia ai sensi del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 (Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri), a eccezione dei casi previsti dall'articolo 19, comma 3, del medesimo decreto legislativo;

c) gli stranieri individuati ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);

d) i titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 (Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonchè norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta).

2. Ai profughi, agli stranieri e agli apolidi sono garantite le prestazioni previste dall'articolo 2, comma 1, della legge 328/2000 .

3. Hanno diritto ad accedere agli interventi e ai servizi del sistema integrato, anche se non in possesso del requisito della residenza, i minori stranieri nonchè le donne straniere in stato di gravidanza e le donne nei sei mesi successivi alla nascita del figlio cui provvedono.

4. Le persone comunque presenti sul territorio regionale possono accedere agli interventi e ai servizi del sistema integrato allorchè si trovino in situazioni tali da esigere interventi non differibili e non sia possibile indirizzarli ai corrispondenti servizi della regione o dello Stato di appartenenza.

5. L'assistenza alle persone per le quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali rimane di competenza del Comune nel quale esse hanno la residenza prima del ricovero.

6. Per gli interventi e i servizi di cui al presente articolo spetta il diritto di rivalsa nei confronti del Comune di residenza.».

6. Al comma 8 dell'articolo 9 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La Direzione centrale competente, in caso di mancato invio della documentazione giustificativa dell'incremento applicato, sollecita l'invio di quanto previsto fissando un termine perentorio e verifica la congruità delle giustificazioni addotte.»;

b) il terzo periodo è sostituito dal seguente: «In caso di incongruità delle giustificazioni addotte e di mancato rispetto del termine perentorio di cui al periodo precedente, la Direzione centrale competente irroga una sanzione pecuniaria di 10.000 euro.».

7. Le entrate derivanti dal disposto di cui all'articolo 9, comma 8, della legge regionale 24/2009, come modificato dal comma 6, sono accertate e riscosse nell'unità di bilancio 3.2.121 e nel capitolo 1103 di nuova istituzione " per memoria " nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010, con la denominazione " Proventi derivanti dalle sanzioni in materia di rette di accoglienza in strutture residenziali per anziani ".

8. Al comma 41 dell'articolo 4 della legge regionale 20 agosto 2007, n. 22 (Assestamento del bilancio 2007 e del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7 ), le parole «nell'anno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno 2010».

9. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 4, comma 41, della legge regionale 22/2007, come modificato dal comma 8, fanno carico all'unità di bilancio 8.4.2.1144 e al capitolo 3232 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.

10. Dopo il comma 3 dell'articolo 15 bis della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia), sono aggiunti i seguenti:

«3 bis. A costituire il Fondo di cui al comma 1 concorrono stanziamenti in conto capitale e in annualità costanti (limiti d'impegno) di durata quinquennale e decennale. Gli stanziamenti in annualità costanti di durata quinquennale sono previsti esclusivamente per contributi destinati al sostegno di spese per l'acquisto di arredi e attrezzature.

3 ter. Al fine di non compromettere la continuità del funzionamento dei servizi socioeducativi, a valere sullo stanziamento in conto capitale del Fondo di cui al comma 1, è autorizzato in via generale, all'apertura dell'esercizio finanziario, il finanziamento di interventi urgenti e indifferibili per un importo non superiore al 10 per cento del totale dei mezzi disponibili. Con il regolamento di cui al comma 3 sono disciplinate le modalità di utilizzo di tale importo.».

11. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui al comma 3 bis dell'articolo 15 bis della legge regionale 20/2005, come aggiunto dal comma 10, fanno carico all'unità di bilancio 8.2.2.1141 e al capitolo 5368 di nuova istituzione " per memoria " nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010, con la denominazione " Fondo per le spese d'investimento pluriennali destinato alla realizzazione di un'adeguata rete di servizi per la prima infanzia ", il cui stanziamento viene determinato annualmente con legge finanziaria.

12. Al comma 2 dell'articolo 36 della legge regionale 24 maggio 2010, n. 7 (Modifiche alle leggi regionali 20/2005 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia) e 11/2006 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità), disciplina della funzione di garante dell'infanzia e dell'adolescenza, integrazione e modifica alla legge regionale 15/1984 (Contributi per agevolare il funzionamento delle scuole materne non statali) e altre disposizioni in materia di politiche sociali e per l'accesso a interventi agevolativi), le parole «capitolo 4540 che viene istituito all'articolo 47, comma 2, nello» sono sostituite dalle seguenti: «capitolo 4545 dello».

13. Al comma 2 dell'articolo 34 e al comma 2 dell'articolo 40 della legge regionale 7/2010, le parole «che viene istituito all'articolo 47, comma 2, nello stato di previsione» sono sostituite dalle seguenti: «dello stato di previsione».

14. Il comma 2 dell'articolo 47 della legge regionale 7/2010 è sostituito dal seguente:

«2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 26 bis della legge regionale 11/2006, come inserito dal comma 1, fanno carico all'unità di bilancio 8.2.1.1140 e al capitolo 4540 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.».

15. Al comma 23 dell'articolo 9 della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio 2008 e del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21), sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole «enti locali» sono inserite le seguenti: «, ivi comprese le aziende sanitarie locali e le aziende territoriali per l'edilizia residenziale,»;

b) dopo le parole «organismi senza fini di lucro,» sono inserite le seguenti: «ivi comprese le istituzioni scolastiche autonome e paritarie,».

16. Dopo il comma 23 dell'articolo 9 della legge regionale 9/2008 è inserito il seguente:

«23 bis. All'attuazione dei trasferimenti finanziari previsti dal programma a favore dei soggetti individuati al comma 23, si provvede in conformità degli indirizzi e criteri definiti dal programma stesso, mediante stipula di convenzioni contributive con ciascuno degli enti attuatori, fatte salve le istituzioni scolastiche per le quali si applicano le procedure previste dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione 26 luglio 2006, n. 228.».

17. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui al comma 23 dell'articolo 9 della legge regionale 9/2008, come modificato dal comma 15, e dal disposto di cui al comma 23 bis dell'articolo 9 della legge regionale 9/2008, come inserito dal comma 16, fanno carico all'unità di bilancio 8.3.1.5065 e ai capitoli 4408 e 4410 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.

18. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella I.

 

     Art. 10. (Finalità 9 - sussidiarietà e devoluzione)

1. Nel secondo periodo del comma 10 dell'articolo 10 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010), dopo le parole «dopo l'applicazione dei correttivi di cui ai commi 8 e 9», sono inserite le seguenti: «unitamente alla quota eventualmente residuata dopo il riparto dei fondi previsto dal comma 7, lettera b), e dal comma 14».

2. A seguito della modifica della ragione sociale dell'"Associazione sindaci della ricostruzione del Friuli terremotato" i benefici finanziari concessi a favore dell'associazione medesima si intendono effettuati all'"Associazione comuni terremotati e sindaci della ricostruzione del Friuli".

3. Il contributo assegnato a favore del Comune di San Floriano del Collio, ai sensi del comma 90 e seguenti dell'articolo 1 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale 2008), si intende confermato, ancorchè l'intervento ammesso a finanziamento sia realizzato con un'estensione territoriale diversa da quella prevista dal progetto originario, a condizione che il Comune beneficiario presenti alla Direzione centrale pianificazione territoriale, autonomie locali e sicurezza, sede di Udine, apposita richiesta, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

4. Il termine fissato per l'inizio dei lavori di cui all'accordo quadro stipulato in data 11 novembre 2009, relativo alla realizzazione di un Palazzetto - sale dello sport, nel Comune di Majano, nonchè di cui all'accordo quadro stipulato in data 10 marzo 2009 relativo alla ristrutturazione, adeguamento, riqualificazione turistica delle zone rurali di montagna attraverso investimenti diretti nel comprensorio malghivo della Val Pesarina, della Valle del Tagliamento e della Val Degano, è prorogato al 31 dicembre 2011 [19].

5. Il termine fissato per l'inizio dei lavori di cui all'accordo quadro stipulato in data 25 maggio 2009, relativo alla ristrutturazione di uno stabile da utilizzare come centro didattico di visita, nel Comune di Pasian di Prato, è prorogato al 31 dicembre 2011.

6. Il finanziamento concesso al Comune di Pagnacco per la realizzazione dell'impianto di cui all'accordo quadro stipulato in data 16 settembre 2008, a valere sulle risorse ASTER impegnate nell'anno 2007, è confermato per la realizzazione di un'opera sportiva diversa, previa deliberazione della Giunta regionale che prende atto:

a) del nuovo intervento connesso alla realizzazione di un'opera sportiva e del relativo quadro economico, per un ammontare complessivo non inferiore a 1.150.000 euro;

b) dell'invarianza dell'ammontare del cofinanziamento a carico dell'ente locale;

c) del termine di conclusione dell'intervento improrogabilmente entro il 31 dicembre 2012.

7. Per la finalità prevista dal comma 6, il Comune di Pagnacco presenta per conto di tutti i Comuni firmatari dell'accordo quadro, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, apposita domanda per la conservazione del finanziamento alla Direzione centrale competente in materia di autonomie locali, contenente una esaustiva relazione descrittiva del nuovo intervento, il quadro economico e la tempistica di realizzazione.

8. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare la quota residuata dopo il riparto del fondo previsto dall'articolo 10, comma 20, della legge regionale 24/2009, pari a 349.426,66 euro a favore delle Province, da ripartire d'ufficio, entro il 31 ottobre 2010, in misura proporzionale ai trasferimenti ordinari assegnati ai sensi dell'articolo 10, comma 6, della legge regionale 24/2009 .

9. Per la finalità prevista dal comma 8 è autorizzata la spesa di 349.426,66 euro per l'anno 2010 a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.1153 e del capitolo 1735 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.

10. Al comma 39 dell'articolo 11 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), dopo le parole «Gli enti beneficiari del finanziamento di cui al comma 35» sono inserite le seguenti: «concludono gli interventi, anche in deroga a eventuali diverse indicazioni rese in sede di domanda, entro e non oltre il 15 ottobre 2011,».

11. Il comma 48 dell'articolo 11 della legge regionale 17/2008, è sostituito dal seguente:

«48. Le risorse trasferite, nel presente esercizio e in quelli successivi, dall'Amministrazione regionale alle Province in attuazione del Protocollo d'intesa di data 10 maggio 2007, che ha dato compiuta definizione agli adempimenti di cui al combinato disposto dell'articolo 74 della legge regionale 18/2005 e dell'articolo 3, comma 3, della legge regionale 24/2006, devono essere utilizzate prioritariamente per le finalità previste dal Protocollo d'intesa di data 10 maggio 2007 e le eventuali economie possono essere utilizzate esclusivamente per il finanziamento di altre spese connesse allo svolgimento di funzioni in materia di politiche del lavoro.».

12. Al comma 5 dell'articolo 12 della legge regionale 17/2008, dopo le parole «I Consigli dei comuni con popolazione inferiore» sono inserite le seguenti: «o uguale».

13. Al comma 9 dell'articolo 12 della legge regionale 17/2008, le parole «, per le Comunità montane le entrate correnti sono quelle derivanti dalla somma dei titoli I e II» sono soppresse.

14. Al comma 11 dell'articolo 12 della legge regionale 17/2008, le parole «ovvero al titolo I per le comunità montane,» sono soppresse.

15. Alla lettera b) del comma 12 dell'articolo 12 della legge regionale 17/2008, dopo le parole «per i Comuni con popolazione inferiore» sono inserite le seguenti: «o uguale».

16. Al comma 13 dell'articolo 12 della legge regionale 17/2008, le parole «, ovvero dei primi due titoli per le comunità montane» sono soppresse.

17. Al comma 21 dell'articolo 12 della legge regionale 17/2008, le parole «e le Comunità montane» sono soppresse.

18. Il comma 31 dell'articolo 12 della legge regionale 17/2008 è sostituito dal seguente:

«31. Le disposizioni di cui ai commi 28, 28 bis e 29 si applicano ai Comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti che abbiano deliberato l'esclusione dai vincoli del patto di stabilità.».

19. I termini fissati dall'articolo 10, commi 17, 28 e 34 della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio 2008 e del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21), sono prorogati, a condizione che siano state avviate le procedure di affidamento delle forniture, dei servizi e dei lavori oggetto dei contributi, per un periodo massimo di dodici mesi su istanza dell'ente beneficiario, che dovrà essere inviata entro il 31 dicembre 2010 alla Direzione centrale pianificazione territoriale, autonomie locali e sicurezza-Servizio polizia locale, sicurezza urbana e territoriale e immigrazione irregolare e clandestina. Dopo trenta giorni dalla ricezione dell'istanza, in mancanza di motivata comunicazione di diniego, la proroga si intende accordata.

20. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 13, della legge regionale 24/2009 si applicano anche al Vice Segretario di Comunità montana che alla data del 31 dicembre 2009 abbia ricoperto l'incarico da almeno ventiquattro mesi.

21. Al comma 13 dell'articolo 13 della legge regionale 24/2009 le parole «il 31 dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «il 30 giugno 2011».

22. L'Amministrazione regionale, nell'ambito delle funzioni conferite agli enti locali, è autorizzata ad assegnare d'ufficio alle Province, per l'anno 2010, un fondo di 30.000 euro per il finanziamento delle spese di delimitazione dei confini delle oasi di protezione e delle zone di ripopolamento e cattura della fauna selvatica con tabelle perimetrali ai sensi dell'articolo 8 bis, comma 5, lettera a bis), della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria), come inserita dall'articolo 3, comma 1, lettera c), della presente legge, da ripartire in misura proporzionale ai perimetri delle aree individuate ai sensi del medesimo articolo 8 bis con deliberazione della Giunta regionale.

23. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 22 fanno carico all'unità di bilancio 9.1.2.1159 e al capitolo 1522 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.

24. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare all'ANCI, sezione regionale del Friuli Venezia Giulia, un contributo straordinario per la copertura degli oneri connessi al perseguimento delle finalità istituzionali relative agli anni 2009-2010, non finanziate con altre assegnazioni regionali.

25. La domanda di finanziamento di cui al comma 24 è presentata alla Direzione centrale pianificazione territoriale, autonomie locali e sicurezza, sede di Udine, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'erogazione del contributo di cui al comma 24 è disposta in via anticipata e in unica soluzione sulla base degli oneri preventivati, nei limiti dello stanziamento disponibile. L'ANCI rendiconta l'assegnazione ricevuta entro il 30 aprile 2011.

26. Per la finalità prevista dal comma 24 è autorizzata la spesa di 15.000 euro per l'anno 2010 a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.1153 e del capitolo 1651 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010 con la denominazione "Contributo straordinario all'associazione nazionale dei comuni d'Italia sezione del FVG per il sostegno dell'attività istituzionale".

27. I consigli dei Comuni che hanno deliberato dopo il 28 febbraio 2010 l'esclusione dai vincoli del patto di stabilità, ai sensi del comma 5 dell'articolo 12 della legge regionale 17/2008, possono essere esclusi dai vincoli stessi se entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge confermano tale volontà.

28. Ai sensi dell'articolo 51 bis (Contenimento della formazione di residui passivi) della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale):

a) l'inosservanza del termine iniziale degli interventi, previsto negli accordi quadro stipulati tra la Regione e gli enti locali, a valere sulle risorse ASTER stanziate nel 2006, 2007 e 2008, comporta la revoca del finanziamento regionale e il recupero delle somme eventualmente già erogate, qualora entro il medesimo termine non sia stato stipulato il contratto d'appalto di lavori pubblici o d'acquisto di beni e servizi, salvo che la stipulazione del contratto sia sospesa per l'esistenza di contenzioso connesso all'aggiudicazione;

b) [l'inosservanza del termine iniziale degli interventi, previsto negli accordi quadro stipulati tra la Regione e gli enti locali, a valere sulle risorse ASTER stanziate nel 2006, 2007 e 2008, comporta la revoca del finanziamento regionale e il recupero delle somme eventualmente già erogate, se entro il medesimo termine non sia stata svolta nessuna delle attività previste nell'accordo, qualora si tratti di interventi diversi dagli appalti di lavori pubblici o dall'acquisto di beni e servizi] [20];

c) l'inosservanza del termine per l'affidamento della progettazione di opere pubbliche, eventualmente fissato negli accordi quadro stipulati tra la Regione e gli enti locali, a valere sulle risorse ASTER stanziate nel 2006, 2007 e 2008, comporta la revoca del finanziamento regionale e il recupero delle somme eventualmente già erogate, salvo che il ritardo sia motivato dall'esistenza di contenzioso sull'aggiudicazione della progettazione;

d) [l'inosservanza del termine finale comporta l'esclusione di ogni liquidazione successiva alle somme già eventualmente erogate sull'importo impegnato] [21].

29. Le disposizioni di cui al comma 28 trovano applicazione per tutti gli accordi a valere sulle risorse ASTER stanziate nel 2006, 2007 e 2008, anche in deroga ad eventuali diverse disposizioni contenute negli accordi medesimi.

30. Le eventuali entrate derivanti dal disposto di cui al comma 28 sono accertate e riscosse sull'unità di bilancio 3.2.131 con riferimento al capitolo 530 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.

31. Le somme erogate alle Comunità montane ai sensi dell'articolo 50 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10 (Riordinamento istituzionale della Regione e riconoscimento e devoluzione di funzioni agli Enti locali), per il finanziamento della legge regionale 28 dicembre 1976, n. 68 (Interventi regionali nel settore delle opere igienico-sanitarie), vengono trasferite in via definitiva agli enti medesimi, che possono utilizzarle anche in deroga alle previsioni temporali di cui all'articolo 14 della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3 (Legge finanziaria 1990). Le Comunità montane sono autorizzate a destinare le somme eventualmente non impegnate per le finalità di legge anche per altre tipologie d'interventi di interesse pubblico.

32. Alla fine del secondo periodo del comma 86 dell'articolo 1 della legge regionale 30/2007 sono aggiunte le parole: «e sono impegnate sul bilancio regionale su presentazione da parte delle Comunità montane e delle Province della documentazione relativa al contratto di mutuo stipulato o, in caso di avvenuta adozione del progetto preliminare dell'opera di cui alla legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), su presentazione della documentazione relativa all'avvio da parte dei suddetti enti del procedimento amministrativo finalizzato alla contrazione del mutuo».

33. Dopo il comma 86 dell'articolo 1 della legge regionale 30/2007 è inserito il seguente:

«86 bis. Nel caso di impegno di spesa assunto su presentazione della documentazione relativa all'avvio del procedimento amministrativo finalizzato alla contrazione del mutuo, il finanziamento concesso è revocato se la stipula del contratto di mutuo non interviene entro il 31 dicembre 2011.».

34. In considerazione della situazione di grave degrado degli edifici facenti parte del plesso scolastico comunale di via Piantuzze, nel Comune di Polcenigo, che rendono urgente e indifferibile un intervento straordinario per garantire la sicurezza, l'adeguamento funzionale e la fruibilità degli stessi per usi scolastici, il Comune di Polcenigo è autorizzato a utilizzare il contributo ventennale, già concesso con decreto n. 1689 del 13 ottobre 2009, dal Servizio pari opportunità e politiche giovanili della Presidenza della Giunta, per la realizzazione di un centro di aggregazione giovanile, ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale 23 maggio 2007, n. 12 (Promozione della rappresentanza giovanile, coordinamento e sostegno delle iniziative a favore dei giovani) e successive modifiche, per i lavori urgenti di consolidamento statico e di adeguamento degli edifici medesimi e dei relativi impianti ovvero per la realizzazione di un nuovo edificio, da adibire ad uso scolastico, nell'area circostante il plesso esistente [22].

35. La Regione, per l'attuazione di quanto previsto dal comma 34, autorizza il Servizio pari opportunità e politiche giovanili della Presidenza della Giunta ad adottare i provvedimenti amministrativi conseguenti.

36. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare all'Associazione tra le Province di Udine e Pordenone, costituita ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione-autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia), denominata Comunità delle Province friulane, un'assegnazione straordinaria di 100.000 euro a sostegno dell'attività di diffusione della lingua e della cultura friulana, con esclusione delle spese di rappresentanza.

37. L'importo di cui al comma 36 è assegnato previa presentazione alla Direzione centrale pianificazione territoriale, autonomie locali e sicurezza, sede di Udine, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, di un progetto indicante le attività da svolgere fino al 30 giugno 2011, con relativa e dettagliata quantificazione degli oneri preventivati.

38. L'erogazione è disposta per il 60 per cento in via anticipata sulla base degli oneri ritenuti ammissibili, per il restante 40 per cento alla presentazione, da effettuarsi entro il 31 settembre 2011, della rendicontazione delle spese sostenute fino al 31 agosto 2011, ai sensi dell'articolo 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

39. Per la finalità prevista dal comma 36, è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2010 a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.3420 e del capitolo 1794 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.

40. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella J.

 

     Art. 11. (Finalità 10 - affari Istituzionali, economici e fiscali generali)

1. Al comma 41 dell'articolo 12 delle legge regionale 23 luglio 2009, n. 12 (Assestamento del bilancio 2009) le parole «all'avvio del» sono sostituite dalla seguente: «nel».

2. Il comma 42 dell'articolo 12 della legge regionale 12/2009 è sostituito dal seguente:

«42. La commissione di cui al comma 41, composta da otto componenti, compresi il presidente, è nominata dalla Giunta regionale, previa verifica e valutazione della professionalità ed esperienza in materia urbanistica ed edilizia dei componenti stessi, per una durata commisurata alle finalità di cui al comma 41 medesimo. Ai componenti esterni è attribuito un gettone di presenza determinato con deliberazione della Giunta regionale, in sede di nomina. Agli stessi compete altresì il trattamento di missione e il rimborso delle spese nelle misure previste per i dipendenti regionali con qualifica di dirigente.».

3. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 42 dell'articolo 12 della legge regionale 12/2009, come sostituito dal comma 2, fanno carico all'unità di bilancio 10.1.1.1162 e al capitolo 9811 nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.

4. Dopo il comma 30 bis dell'articolo 7 della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007), è inserito il seguente:

«30 ter. L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a prestare la propria garanzia fidejussoria a fronte delle operazioni di finanziamento di cui al comma 30 bis.».

5. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 30 ter dell'articolo 7 della legge regionale 1/2007, come inserito dal comma 4, fanno carico all'unità di bilancio 10.5.2.1177 e al capitolo 1545 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.

6. [L'Amministrazione regionale è autorizzata a cedere alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Udine la partecipazione azionaria detenuta nella società Promosedia SpA al valore desumibile dal patrimonio netto risultante dal bilancio d'esercizio approvato al 30 giugno 2008] [23].

7. [Le entrate derivanti dalla cessione di cui al comma 6 sono accertate e riscosse all'unità di bilancio 4.1.152 e al capitolo 1301 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2010- 2012 e del bilancio per l'anno 2010] [24].

8. Dopo il comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 4 gennaio 1995, n. 3 (Norme generali e di coordinamento in materia di garanzie), è aggiunto il seguente:

«1 bis. Quando la legge autorizza l'Amministrazione regionale a concedere contributi pluriennali attualizzabili mediante contrazione di mutuo a enti locali e loro consorzi, enti e agenzie regionali, enti che svolgono le funzioni del servizio sanitario regionale, istituti scolastici, università, enti di ricerca di diritto pubblico, consorzi di sviluppo industriale e società a capitale interamente partecipato dalla Regione che abbiano i requisiti richiesti dall'ordinamento comunitario per la gestione così detta "in house", l'Amministrazione è autorizzata in via generale a rilasciare garanzia fidejussoria al mutuante nei limiti del contributo complessivamente concesso.».

9. Il comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 3/1995 è abrogato.

10. Al comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 3/1995, le parole: «pubblici o» sono soppresse, e le parole: «l'Ente» sono sostituite con le seguenti: «il soggetto».

11. Al comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale 3/1995, le parole: «di cui ai commi 1 e 2» sono soppresse.

12. Al comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale 3/1995, dopo le parole: «l'assunzione del mutuo o dell'anticipazione e nella quale» sono aggiunte le seguenti: «, a eccezione del caso di cui al comma 1 bis dell'articolo 5,».

13. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 5, comma 1 bis, della legge regionale 3/1995, come aggiunto dal comma 8, fanno carico all'unità di bilancio 10.5.2.1177 e ai capitoli 1545, 1546, 1547, 1745, 1746 e 1747 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.

14. All'articolo 1 della legge regionale 24/2009 (Legge finanziaria 2010), dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3 bis. Per le finalità di cui al comma 2, l'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a stipulare un contratto di mutuo fino alla concorrenza di complessivi 225.621.570 euro le cui erogazioni potranno avvenire in più soluzioni, sulla base degli impegni assunti dall'Amministrazione regionale sui capitoli indicati nel "Prospetto relativo agli interventi finanziabili con il ricorso al mercato finanziario" del bilancio per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.».

15. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella K.

 

     Art. 12. (Finalità 11 - funzionamento della Regione)

1. [In relazione all'autonomia contabile, funzionale e organizzativa riconosciuta al Consiglio regionale dall'articolo 5 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia), esso dispone, per le proprie esigenze di funzionamento, con particolare riferimento alle attività di studio, ricerca e informazione di cui al comma 3 del citato articolo, di proprio personale appartenente a un ruolo distinto da quello del personale dell'Amministrazione regionale] [25].

2. [Con successiva legge regionale sono stabiliti i criteri di organizzazione, la disciplina delle materie riservate alla legge ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 (Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421), nonchè le modalità di esercizio da parte del Consiglio regionale dei poteri di gestione del personale e del relativo sistema di relazioni sindacali nell'ambito della contrattazione collettiva regionale di comparto, individuando le necessarie forme di collaborazione e coordinamento con la Giunta regionale e le modalità di copertura e di imputazione a bilancio degli oneri di gestione del personale di cui al comma 1] [26].

3. L'articolo 9 della legge regionale 12 agosto 2003, n. 13 (Norme modificative in materia di ordinamento e organizzazione dell'Amministrazione regionale e del Consiglio regionale, nonchè sulla determinazione delle indennità spettanti al Presidente del Consiglio regionale, al Presidente della Regione e agli assessori), è sostituito dal seguente:

«Art. 9

(Cumulo di assegni vitalizi)

1. Qualora il diritto all'assegno vitalizio venga maturato sia in relazione alla carica di assessore regionale che in relazione al mandato di consigliere regionale, la somma dei due assegni non può eccedere la misura prevista dall'articolo 8 della legge regionale 38/1995 in relazione agli anni complessivi di contribuzione.

2. In tal caso la somma complessivamente dovuta fa carico al bilancio del Consiglio regionale.».

4. [L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese e le commissioni richieste dagli istituti di credito esteri relative a operazioni di pagamento disposte - con modalità di addebito delle medesime a carico dell'ordinante - dalla Direzione centrale programmazione, risorse economiche e finanziarie, Servizio programmazione e affari generali] [27].

5. [Per le finalità previste dal disposto di cui al comma 4 è autorizzata la spesa di 5.000 euro per l'anno 2010 a carico dell'unità di bilancio 11.3.1.1180 e del capitolo 174 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010 con la denominazione «Oneri per il pagamento di spese e commissioni richieste da istituti di credito stranieri»] [28].

6. Al fine di consentire l'erogazione delle indennità spettanti per lo svolgimento del servizio all'estero al personale regionale assegnato alla sede di Bruxelles, è autorizzata la spesa complessiva di 800.000 euro suddivisa in ragione di 160.000 euro per l'anno 2010 e di 320.000 euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012 a carico dell'unità di bilancio 11.3.1.1185 e del capitolo 3559 di nuova istituzione nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010, con la denominazione "Spese per l'erogazione delle indennità relative al servizio prestato all'estero dal personale assegnato alla sede della Regione a Bruxelles".

7. Al fine di consentire la gestione finanziaria e contabile delle obbligazioni per acquisizione di beni, servizi e prestazioni professionali sorte in capo all'Amministrazione regionale a seguito della soppressione dell'Areran ai sensi dell'articolo 13, comma 24, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010), e non attribuibili alla competenza di altre Direzioni centrali, è autorizzata la spesa di 80.000 euro per l'anno 2010 a carico dell'unità di bilancio 11.3.1.1180 e del capitolo 3522 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010, con la denominazione "Spese per acquisizione beni, servizi e prestazioni professionali - obbligazioni già assunte dall'Areran".

8. [Al fine di provvedere a definire le annotazioni sui libri fondiari pendenti presso l'Ufficio tavolare di Trieste, la Regione è autorizzata a ricorrere con appalto di servizi a ditte di particolare competenza per l'effettuazione delle operazioni di intavolazione in arretrato] [29].

9. [Per le finalità previste dal comma 8 è autorizzata la spesa complessiva di 700.000 euro, suddivisa in ragione di 300.000 euro per l'anno 2010 e di 400.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 11.3.1.1180 e del capitolo 1888 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010, con la denominazione «Spese per l'affidamento dell'attività di annotazione sui libri fondiari pendenti presso l'Ufficio tavolare di Trieste»] [30].

10. Al comma 93 dell'articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale 2008), dopo le parole «per sostenere le spese connesse», sono inserite le seguenti: «alla pubblicazione dei piani regionali nonchè».

11. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 93 dell'articolo 3 della legge regionale 30/2007, come modificato dal comma 10, fanno carico all'unità di bilancio 11.3.1.1180 e al capitolo 9843 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.

12. Al fine di garantire la funzionalità del Servizio libro fondiario, la Regione è autorizzata, in deroga alle disposizioni di cui ai commi 14, 15 e 16 dell'articolo 13 della legge regionale 24/2009, ad assumere personale, nel limite massimo di 6 unità, mediante utilizzo della graduatoria del concorso pubblico per 1 posto di categoria D, profilo professionale specialista amministrativo economico, indirizzo tavolare e dei privilegi immobiliari, approvata con deliberazione della Giunta regionale 25 marzo 2010, n. 540.

13. Gli eventuali oneri derivanti dal disposto di cui al comma 12 fanno carico all'unità di bilancio 11.3.1.1185 e ai capitoli 3550 e 9670, all'unità di bilancio 11.3.1.1184 e al capitolo 9650 e all'unità di bilancio 12.2.4.3480 e ai capitoli 9881 e 9882 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.

14. In via di interpretazione autentica le disposizioni di cui ai commi 14, 15 e 16 dell'articolo 13 della legge regionale 24/2009, non trovano applicazione con riferimento alla conclusione delle procedure di progressione verticale, già avviate alla data del 31 dicembre 2009, riferite agli anni 2008 e 2009 e le disposizioni di cui ai commi 14, 15, 16 e 17, primo periodo, non si applicano per l'acquisizione da parte della Regione di personale per l'effettuazione di lavori in amministrazione diretta e per il servizio di rilevamento delle nevi e delle valanghe [31].

15. [All'articolo 13 della legge regionale 24/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 16, lettera b), il numero 3 è sostituito dal seguente:

«3. nel caso di rapporti di lavoro coperti da finanziamenti esterni nell'ambito di progetti e programmi comunitari e di cooperazione ovvero coperti con risorse regionali al fine di conseguire gli obiettivi di impegno e di spesa della programmazione POR FESR 2007-2013;»;

b) al comma 16, lettera b), dopo il numero 5 è inserito il seguente:

«5 bis. per l'assunzione di personale della Polizia locale al solo fine di garantire i requisiti minimi di omogeneità previsti dalla normativa regionale vigente in materia;»;

c) al comma 17, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Negli anni 2010 e 2011 l'attivazione, la proroga o il rinnovo dei contratti di lavoro a tempo determinato, ad eccezione del conferimento di incarichi dirigenziali e del personale di supporto agli organi politici, e delle collaborazioni coordinate continuative, a eccezione dei rapporti di lavoro di cui al numero 3 della lettera b) del comma 16, non possono prevedere un termine ultimo di scadenza superiore al 31 dicembre 2011.»] [32].

16. Gli eventuali oneri derivanti dal disposto di cui ai commi 14 e 15 fanno carico all'unità di bilancio 11.3.1.1185 e ai capitoli 3550 e 9670, all'unità di bilancio 11.3.1.1184 e al capitolo 9650 e all'unità di bilancio 12.2.4.3480 e ai capitoli 9881 e 9882 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.

17. In attuazione della disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 9 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e competitività economica), in base alla quale le riduzioni sui trattamenti economici complessivi dei singoli dipendenti non operano ai fini previdenziali, l'Amministrazione regionale è autorizzata, nei confronti dei Direttori centrali e Vice Direttori centrali che cessano dal servizio entro il 31 luglio 2011 e il cui trattamento economico, in sede di affidamento dell'incarico di direzione, è stato decurtato del 10 per cento, a rideterminare la retribuzione annua, a decorrere dall'1 luglio 2010, incrementandola del 10 per cento a suo tempo detratto [33].

18. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 17 fanno carico all'unità di bilancio 11.3.1.1185 e ai capitoli 3550 e 9670, all'unità di bilancio 11.3.1.1184 e al capitolo 9650 e all'unità di bilancio 12.2.4.3480 e ai capitoli 9881 e 9882 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010- 2012 e del bilancio per l'anno 2010.

19. [L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'ARES Agenzia regionale per l'edilizia sostenibile soc. a r. l. unipersonale, società interamente partecipata dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, un finanziamento complessivo pari a 180.000 euro, così ripartito:

a) nella misura di 150.000 euro a titolo di conferimento in conto capitale alla medesima società;

b) nella misura di 30.000 euro a copertura delle perdite della citata società, sulla base delle risultanze contabili del bilancio sociale chiuso al 31 dicembre 2009] [34].

20. [La domanda di finanziamento di cui al comma 19 è presentata alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione del finanziamento sono fissate le modalità di erogazione e di rendicontazione] [35].

21. [Per le finalità previste dal comma 19, lettera a), è autorizzata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2010 a carico dell'unità di bilancio 11.4.2.1192 e del capitolo 1423 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010, con la denominazione "Conferimento a favore dell'Agenzia Regionale per l'Edilizia Sostenibile (ARES) s. r.l." ] [36].

22. [Per le finalità previste dal comma 19, lettera b), è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2010 a carico dell'unità di bilancio 11.4.1.1192 e del capitolo 1425 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010, con la denominazione "Oneri relativi alla copertura dei risultati di gestione dell'Agenzia Regionale per l'Edilizia Sostenibile (ARES) s.r.l. afferenti al bilancio 2009"] [37].

23. [All'articolo 2 della legge regionale 4 giugno 2010, n. 8 (Norme urgenti in materia di società partecipate dalla Regione, nonchè concernenti il Fondo di rotazione per la stabilizzazione del sistema economico regionale, attività commerciali e interventi a favore del Porto di Trieste), il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'Amministrazione regionale, in ragione della riconosciuta valenza strategica dell'infrastruttura e della necessità di doverla rilanciare anche mediante interventi di adeguamento organizzativo, di ristrutturazione anche del capitale e di investimento, è autorizzata ad acquistare, a prescindere dagli esatti valori di mercato e di capitale sociale, la partecipazione azionaria detenuta dal Consorzio Aeroporto Friuli Venezia Giulia SpA nell'Aeroporto Friuli Venezia Giulia SpA.» ] [38].

24. [Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 2 della legge regionale 8/2010, come modificato dal comma 23, fanno carico all'unità di bilancio 11.4.2.1192 e ai capitoli 1200 e 1205 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010] [39].

25. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella L.

 

     Art. 13. (Finalità 12 - partite di giro e altre norme finanziarie intersettoriali e norme contabili)

1. Alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 14 (Norme speciali in materia di impianti di distribuzione di carburanti e modifiche alla legge regionale 12 novembre 1996, n. 47 in materia di riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti per autotrazione nel territorio regionale), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell'articolo 17, le parole «entro il 30 giugno 2011, a pena di decadenza, le istanze di rimborso relative alle riduzioni di prezzo praticate anteriormente all'1 settembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2012, a pena di decadenza, le istanze di rimborso relative alle riduzioni di prezzo praticate anteriormente all'1 settembre 2011»;

b) al comma 1 dell'articolo 18, le parole «1 settembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «1 settembre 2011».

2. Al comma 3 bis dell'articolo 2 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23 (Norme urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi, in materia di autonomie locali e di organizzazione dell'Amministrazione regionale), introdotto dall'articolo 44 della legge regionale 13/2009, dopo le parole «con fondi comunitari» sono aggiunte le seguenti: «o con risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate».

3. La denominazione dell'unità di bilancio 1.3.8 viene sostituita dalla seguente «Compartecipazione accise sui carburanti».

4. Il capitolo di entrata 1082 viene spostato nell'unità di bilancio 2.1.15.

5. I capitoli 3510, 3511 e 3512 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale gli anni 2010- 2012 e del bilancio per l'anno 2010 vengono spostati nell'unità di bilancio 11.3.1.1180.

6. Dopo il comma 7 bis dell'articolo 18 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale), introdotto dall'articolo 14 della legge regionale 24/2009, è inserito il seguente:

«7 ter. Le somme riassegnate ai sensi del comma 7, qualora non vengano pagate entro l'esercizio di riassegnazione, costituiscono economia di bilancio.».

7. All'articolo 28 della legge regionale 21/2007, come modificato dall'articolo 13 della legge regionale 9/2008, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 10 dopo le parole «comma 1 bis e 33» sono inserite le seguenti: «nonchè quelle relative alle disposizioni richiamate dall'articolo 35»;

b) dopo il comma 10 bis è aggiunto il seguente:

«10 ter. Nei casi previsti dal comma 10 bis, con la medesima deliberazione della Giunta regionale viene disposta l'istituzione di nuovi capitoli del bilancio regionale, qualora ciò si renda necessario al fine di ripartire, nell'ambito delle medesime finalità, lo stanziamento di capitoli esistenti nel bilancio medesimo in funzione della competenza amministrativa dei singoli servizi.».

8. Al comma 2 dell'articolo 51 della legge regionale 21/2007, le parole «dell'Assessore regionale alle risorse economiche e finanziarie» sono sostituite dalle seguenti: «del Ragioniere generale».

9. Dopo il comma 1 dell'articolo 51 bis della legge regionale 21/2007, introdotto dall'articolo 13 della legge regionale 9/2008, è aggiunto il seguente:

«1 bis. Nei casi di annullamento dei residui passivi relativi a limiti di impegno, ai sensi del comma 1, lettera c), l'Amministrazione regionale è autorizzata a inviare in economia le somme impegnate e conservate in conto residui, in conto competenza e in conto esercizi futuri.».

10. Dopo l'articolo 51 bis della legge regionale 21/2007, è inserito il seguente:

«Art. 51 ter. (Cancellazione dei residui perenti)

1. Al fine di perseguire l'accelerazione dei procedimenti di spesa e di evitare l'ingiustificata conservazione nel conto del patrimonio di residui perenti, l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre la cancellazione dal conto patrimoniale dei residui perenti riferiti a:

a) impegni assunti a carico di capitoli di parte capitale almeno quindici anni prima dell'anno in cui si dispone la cancellazione;

b) impegni assunti a carico di capitoli di parte corrente almeno otto anni prima dell'anno in cui si dispone la cancellazione.

2. Al fine di garantire la copertura finanziaria di somme reclamate dai creditori che siano state oggetto di cancellazione ai sensi del comma 1, è istituito per memoria, in ogni rubrica, un capitolo di spese obbligatorie.».

11. Il Fondo regionale per i servizi forestali, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 8, comma 51, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007), è autorizzato a non riassorbire le quote eccedenti il tetto di spesa fissato per l'esercizio 2009, ai fini del concorso del Fondo stesso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica concordati con lo Stato in materia di patto di stabilità interno.

12. Le rimanenze di importi non superiori a 10 euro sui singoli ordini di accreditamento, sia in conto competenza che in conto residui, non utilizzate entro la chiusura dell'esercizio finanziario, sono eliminate e costituiscono economia di spesa.

13. All'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010), sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera d) del comma 68 sono aggiunte le seguenti:

«d bis) titolo I della legge regionale 20/1985 ;

d ter) articolo 7, commi 69 e seguenti, della legge regionale 4/2001 ;

d quater) articolo 6, comma 48, lettera a), della legge regionale 23/2002 ;

d quinquies) articolo 1 della legge 30 dicembre 1989, n. 424 (Misure di sostegno per le attività economiche nelle aree interessate dagli eccezionali fenomeni di eutrofizzazione verificatisi nell'anno 1989 nel mare Adriatico).»;

b) dopo il comma 68 è aggiunto il seguente:

«68 bis. Sono ammissibili alla sospensione di cui al comma 68 le rate in scadenza o già scadute, ossia non pagate o pagate parzialmente da non più di 180 giorni alla data di presentazione della domanda.»;

c) dopo la lettera a) del comma 97, è inserita la seguente:

«a bis) bando 2002 Obiettivo 2 - 2000-2006 azione 2.1.1: aiuti agli investimenti delle imprese industriali.».

14. Il personale regionale con contratto di lavoro a tempo indeterminato iscritto dall'1 gennaio 2001 all'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) - gestione trattamento di fine rapporto può richiedere all'Amministrazione regionale, in costanza di rapporto di servizio, un'anticipazione del trattamento di fine rapporto, secondo quanto previsto dal sesto all'undicesimo comma dell'articolo 2120 del codice civile.

15. L'anticipazione del trattamento di fine rapporto di cui al comma 14 è concessa per le finalità previste dall'articolo 16 bis della legge regionale 14 giugno 1983, n. 54 (Modificazioni ed integrazioni alle disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale regionale).

16. Con regolamento regionale sono determinate le modalità di concessione dell'anticipazione di cui al comma 14.

17. L'Amministrazione regionale definisce, in accordo con l'INPDAP, le procedure di liquidazione e di rimborso dei trattamenti di fine rapporto [40].

18. Per la finalità di cui al comma 17 è autorizzata la spesa complessiva di 1.200.000 euro suddivisa in ragione di 600.000 euro per gli anni 2011 e 2012 a carico dell'unità di bilancio 12.2.4.3480 - partite di giro - e del capitolo 8802 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010, con la denominazione "Erogazione dell'anticipazione sul trattamento di fine rapporto al personale regionale assunto a tempo indeterminato dopo il 1° gennaio 2001".

19. Agli oneri previsti dal comma 18 si provvede con le entrate di pari importo per gli anni 2011 e 2012 previste sull'unità di bilancio 6.1.201 - partite di giro - e sul capitolo 4401 di nuova istituzione nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010, con la denominazione "Rimborsi, ad avvenuta cessazione dal servizio ovvero al momento dell'iscrizione al Fondo di previdenza complementare, da parte dell'I.N.P.D.A.P. delle quote di anticipazione del T.F.R. liquidate al personale regionale assunto a tempo indeterminato dopo il 1° gennaio 2001".

20. Al comma 6 dell'articolo 4 della legge regionale 22 agosto 1991, n. 34 (Primo provvedimento per l'attuazione della legge 9 gennaio 1991, n. 19 recante norme per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia) dopo le parole «Ad avvenuta realizzazione delle opere di cui al comma 1» sono aggiunte le seguenti: «e a conclusione di ogni altro adempimento, anche di natura finanziaria, ad essa connesso».

21. Il Comune di Trieste è autorizzato a cedere a titolo gratuito a "La Fonte Comunità Famiglia ONLUS" con sede in Trieste i beni o porzione dei beni ubicati nel comune di Trieste e facenti parte del compendio denominato "ex Campo Profughi di Prosecco", già di proprietà regionale e a suo tempo ceduti gratuitamente al Comune di Trieste ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57 (Disposizioni speciali in materia di finanza regionale), con decreto del Direttore regionale degli Affari finanziari e del patrimonio n. 416/FP del 7 aprile 1998 e verbale di consegna dell'8 ottobre 1998, a condizione che sul bene ceduto sia apposto il vincolo di destinazione a finalità di interesse pubblico [41].

22. Nel caso venga meno il soggetto non avente finalità di lucro di cui al comma 21 o nel caso venga meno la destinazione a finalità di interesse pubblico per la quale i beni di cui al comma 21 sono ceduti, lo stesso bene è retrocesso al patrimonio regionale senza alcun onere per l'Amministrazione stessa.

23. E' fatto obbligo al Comune di Trieste di inserire espressamente il vincolo di destinazione a finalità di interesse pubblico di cui al comma 21 e la previsione di retrocessione di cui al comma 22 nell'atto di cessione, di curarne l'iscrizione presso i pubblici registri immobiliari e di trasmettere copia autenticata degli atti di cessione e delle avvenute annotazioni alla Direzione centrale patrimonio e servizi generali.

24. I beni iscritti al demanio stradale della Regione non più funzionali alle strade regionali sono trasferiti a titolo gratuito, previo parere della struttura regionale competente in materia di mobilità e infrastrutture di trasporto, al demanio stradale dei Comuni e delle Province, che si assumono tutti gli oneri derivanti dal trasferimento.

24 bis. I beni regionali aventi le caratteristiche di demanialità stradale non funzionali alle strade regionali sono trasferiti a titolo gratuito, sentiti gli enti locali interessati, previo decreto di demanializzazione del Direttore di servizio titolare del bene oggetto di demanializzazione, adottato su parere della struttura regionale competente in materia di mobilità e infrastrutture di trasporto, al demanio stradale dei Comuni e delle Province, che si assumono tutti gli oneri derivanti dal trasferimento [42].

25. Il trasferimento dei beni di cui ai commi 24 e 24 bis è disposto con decreto del Direttore di servizio competente ed è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione [43].

26. L'adozione del decreto di cui al comma 25 è subordinata alla preventiva autorizzazione della Giunta regionale [44].

26 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire in proprietà al Comune di Cividale del Friuli a titolo gratuito i beni immobili, trasferiti all'Amministrazione regionale ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 1 aprile 2004, n. 111 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di viabilità e trasporti), non direttamente funzionali alla gestione della Ferrovia Udine-Cividale da parte della società costituita ai sensi dell'articolo 5, comma 99, della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (Legge finanziaria 2003), e inseriti nel patrimonio disponibile regionale. Gli stessi devono essere prioritariamente utilizzati dal Comune di Cividale del Friuli per finalità di pubblico interesse connesse allo sviluppo, all'adeguamento e al miglioramento dei servizi a supporto dell'infrastruttura ferroviaria e degli elementi di connessione alla stessa [45].

26 ter. I beni oggetto di trasferimento in proprietà ai sensi del comma 26 bis sono puntualmente individuati con deliberazione della Giunta regionale [46].

26 quater. Sono a carico del Comune di Cividale del Friuli tutti gli oneri relativi e conseguenti alla puntuale individuazione dei beni stessi e al trasferimento in proprietà [47].

26 quinquies. Il trasferimento della proprietà è disposto con atto pubblico a cura e spese del Comune di Cividale del Friuli, previa adozione della deliberazione di cui al comma 26 ter [48].

26 sexies. Nelle more del formale trasferimento in proprietà i beni sono messi a disposizione del Comune di Cividale del Friuli con verbale di consegna, anche contestuale al trasferimento dei beni stessi dallo Stato alla Regione [49].

26 septies. Il Comune di Cividale del Friuli è autorizzato fin dalla consegna in gestione a eseguire opere finalizzate al conseguimento delle finalità di pubblico interesse di cui al comma 26 bis, che possono essere conseguite anche attraverso opere di demolizione [50].

27. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere in uso, previa procedura ad evidenza pubblica, l'immobile denominato "Aerocampo di Campoformido", di pertinenza del demanio regionale sito nei Comuni di Campoformido e Pasian di Prato [51].

28. La concessione viene rilasciata a titolo gratuito a soggetti, anche privati, non aventi finalità di lucro con l'obbligo di eseguire tutti gli interventi di ordinaria manutenzione e di sostenerne i relativi oneri [52].

29. Al concessionario è fatto obbligo di sviluppare:

a) progetti di formazione tecnologica aeronautica in concerto con istituti scolastici di indirizzo aeronautico della Regione Friuli Venezia Giulia;

b) il recupero e la valorizzazione della cultura e della storia aeronautica del territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, attraverso un percorso espositivo e museale che rappresenti anche momento di promozione turistica.

30. A fronte degli obblighi di cui al comma 29 è data facoltà al soggetto concessionario di sviluppare complementari attività industriali e/o commerciali nel settore aeronautico o in altro settore a esso collegato, in misura necessaria per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle attività di cui al comma 29 nonchè per la realizzazione di interventi di straordinaria manutenzione [53].

31. Le attività di cui al comma 30 e gli interventi di manutenzione straordinaria dell'immobile sono realizzati sulla base di un piano pluriennale, previa intesa tra Amministrazione regionale e soggetto concessionario, che stabilisce, tra l'altro, il riparto degli oneri di manutenzione straordinaria, nonchè in quale misura i proventi delle attività di cui al comma 30 sono utilizzati per sostenere detti interventi straordinari [54].

31 bis. Al fine di garantire il rispetto di tutte le obbligazioni stabilite dal provvedimento di concessione è prestata idonea garanzia fideiussoria, nonchè sottoscritta adeguata polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e per danni di qualunque genere ai beni oggetto di concessione. L'Amministrazione regionale è autorizzata a esonerare il concessionario dalla prestazione della garanzia fideiussoria a fronte di progetti didattici innovativi realizzati in sinergia con istituti scolastici di eccellenza della Regione Friuli Venezia Giulia ovvero con altri enti pubblici [55].

32. L'atto di concessione è adottato, previa deliberazione della Giunta regionale che stabilisce le modalità per il rilascio della concessione nonchè i relativi termini, obblighi e condizioni.

32 bis. Per le finalità di cui al comma 31 l'Amministrazione regionale è autorizzata a compartecipare agli oneri di manutenzione straordinaria anche mediante il finanziamento diretto a favore del concessionario da erogarsi sulla base del piano pluriennale delle manutenzioni straordinarie approvato dalla struttura regionale competente [56].

32 ter. Per le finalità di cui al comma 32 bis il concessionario presenta alla Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie, servizio gestione patrimonio immobiliare, il piano pluriennale e il relativo aggiornamento annuale, corredati di una relazione illustrativa entro il 28 febbraio di ciascun anno di durata della concessione in essere. Il decreto di concessione del finanziamento dispone l'erogazione in via anticipata del 70 per cento dell'importo, previa presentazione di idonea garanzia patrimoniale, e fissa le modalità di erogazione, di saldo e di rendicontazione nel rispetto del capo III della legge regionale 7/2000 [57].

33. I commi 23, 24, 25, 26, 27 e 28 dell'articolo 2 della legge regionale 24/2009 (Legge finanziaria 2010), sono sostituiti dai seguenti:

«23. A seguito dell'acquisizione della totalità del capitale sociale dell'Agenzia per lo sviluppo economico della montagna - Agemont SpA, l'Amministrazione regionale è autorizzata a mantenere, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2325 e 2449 del codice civile, la titolarità dell'intero capitale sociale della medesima società, che assume la denominazione di Agenzia per lo sviluppo economico della montagna SpA ad unico socio o, in forma abbreviata, Agemont SpA ad unico socio.

24. Agemont SpA ad unico socio, con la precipua finalità di favorire lo sviluppo economico dei territori montani e nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), svolge nell'interesse dell'Amministrazione regionale, sulla base di una o più specifiche convenzioni attuative di altrettanti programmi di intervento, l'attività di assunzione di partecipazioni e di rilascio di garanzie a favore di banche o intermediari finanziari, quando tali attività siano funzionali alla promozione dell'insediamento, del mantenimento e del potenziamento di imprese aventi localizzazione nei territori montani, così come definiti dall'articolo 2 della legge regionale 20 febbraio 2008, n. 4 (Norme per lo sviluppo e la valorizzazione del territorio montano).

25. Agemont SpA ad unico socio, fermo il rispetto delle finalità di cui al comma 24 ed entro i limiti territoriali ivi indicati e delle disposizioni relative all'attività di intermediazione finanziaria, svolge altresì le attività strumentali di costruzione e gestione di immobili e impianti destinati ad attività imprenditoriali, di realizzazione e gestione di parchi scientifici e tecnologici, di formazione e addestramento, di animazione economica, di ricerca industriale e trasferimento tecnologico, di ricerca e assistenza all'innovazione, alla qualificazione e alla internazionalizzazione delle imprese insediate in territorio montano, di attivazione e sfruttamento di fonti di energia rinnovabili.

26. Agemont SpA ad unico socio può compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie che siano strumentali all'attuazione dell'oggetto sociale. Ad essa è inibito svolgere le attività e i servizi sopra descritti per finalità diverse o estranee rispetto a quelle indicate ai commi 24 e 25, ovvero al di fuori dell'ambito territoriale dell'iniziativa pubblica di promozione di cui al comma 24.

27. Allo scopo di assicurare l'attivazione di meccanismi di controllo analogo funzionali alla qualificazione della società quale soggetto in house rispetto alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, dovrà statutariamente prevedersi:

a) che la società Agemont SpA non possa svolgere attività per finalità diverse o estranee a quelle individuate ai commi 24 e 25;

b) che la qualità di socio possa essere rivestita solo dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

c) che l'organo amministrativo della società sia soggetto, nel suo agire, a meccanismi di indirizzo e di controllo preventivo, successivo e ispettivo, relativamente agli atti e alle attività di più rilevante impegno per la società.

28. Il Consiglio di Amministrazione di Agemont SpA predispone per l'approvazione da parte del socio unico Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in assemblea straordinaria, un progetto di statuto che recepisca i contenuti delle precedenti disposizioni.».

34. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 24/2009, le parole «dell'articolo 3, comma 1, lettera c), della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7 (Nuove norme in materia di bilancio e di contabilità regionale e modifiche alla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7 )» sono sostituite dalle parole «dell'articolo 9, comma 1, lettera c), della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale)».

35. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella M.

 

     Art. 14. (Copertura finanziaria)

1. Il maggiore onere complessivo conseguente alle nuove autorizzazioni di spesa previste dal comma 1 dell'articolo 1, e dagli articoli da 2 a 13, con esclusione di quelle recanti autonoma espressa copertura, trova copertura nel saldo finanziario di cui all'articolo 1, comma 1, nonchè nelle variazioni di entrata previste dall'articolo 1, comma 2, tabella A2 e nelle riduzioni di spesa previste dagli articoli da 2 a 13 medesimi.

 

     Art. 15. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Comma così sostituito dall'art. 141 della L.R. 21 ottobre 2010, n. 17.

[2] Comma abrogato dall'art. 105 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 21.

[3] Comma così modificato dall'art. 39 della L.R. 21 ottobre 2010, n. 17.

[4] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 11 agosto 2011, n. 11.

[5] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 11 agosto 2011, n. 11.

[6] Comma abrogato dall'art. 3 della L.R. 11 agosto 2011, n. 11.

[7] Comma abrogato dall'art. 3 della L.R. 11 agosto 2011, n. 11.

[8] Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 9 marzo 2012, n. 3.

[9] Comma sostituito dall'art. 5 della L.R. 6 agosto 2015, n. 20 e così modificato dall'art. 6 della L.R. 27 marzo 2018, n. 12.

[10] Comma così sostituito dall'art. 5 della L.R. 6 agosto 2015, n. 20.

[11] Comma abrogato dall'art. 30 della L.R. 4 maggio 2012, n. 10.

[12] Comma abrogato dall'art. 49 della L.R. 25 settembre 2015, n. 23.

[13] Comma abrogato dall'art. 56 della L.R. 30 marzo 2018, n. 13, con la decorrenza ivi prevista.

[14] Comma abrogato dall'art. 56 della L.R. 30 marzo 2018, n. 13, con la decorrenza ivi prevista.

[15] Comma abrogato dall'art. 56 della L.R. 30 marzo 2018, n. 13, con la decorrenza ivi prevista.

[16] Comma abrogato dall'art. 56 della L.R. 30 marzo 2018, n. 13, con la decorrenza ivi prevista.

[17] Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 30 dicembre 2014, n. 27.

[18] Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 11 agosto 2011, n. 11.

[19] Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 21 ottobre 2010, n. 17.

[20] Lettera abrogata dall'art. 158 della L.R. 21 ottobre 2010, n. 17.

[21] Lettera abrogata dall'art. 158 della L.R. 21 ottobre 2010, n. 17.

[22] Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 11 agosto 2011, n. 11.

[23] Comma abrogato dall'art. 30 della L.R. 4 maggio 2012, n. 10.

[24] Comma abrogato dall'art. 30 della L.R. 4 maggio 2012, n. 10.

[25] Comma abrogato dall'art. 18 della L.R. 7 novembre 2022, n. 14.

[26] Comma abrogato dall'art. 18 della L.R. 7 novembre 2022, n. 14.

[27] Comma abrogato dall'art. 12 della L.R. 26 luglio 2013, n. 6.

[28] Comma abrogato dall'art. 12 della L.R. 26 luglio 2013, n. 6.

[29] Comma abrogato dall'art. 14 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 22.

[30] Comma abrogato dall'art. 14 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 22.

[31] Comma così modificato dall'art. 18 della L.R. 9 agosto 2012, n. 16.

[32] Comma abrogato dall'art. 4 della L.R. 26 giugno 2014, n. 12.

[33] Comma così modificato dall'art. 20 della L.R. 21 ottobre 2010, n. 17.

[34] Comma abrogato dall'art. 12 della L.R. 26 luglio 2013, n. 6, con la decorrenza ivi prevista.

[35] Comma abrogato dall'art. 12 della L.R. 26 luglio 2013, n. 6, con la decorrenza ivi prevista.

[36] Comma abrogato dall'art. 12 della L.R. 26 luglio 2013, n. 6, con la decorrenza ivi prevista.

[37] Comma abrogato dall'art. 12 della L.R. 26 luglio 2013, n. 6, con la decorrenza ivi prevista.

[38] Comma abrogato dall'art. 30 della L.R. 4 maggio 2012, n. 10.

[39] Comma abrogato dall'art. 30 della L.R. 4 maggio 2012, n. 10.

[40] Comma così sostituito dall'art. 12 della L.R. 25 luglio 2012, n. 14.

[41] Comma così modificato dall'art. 14 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 22.

[42] Comma aggiunto dall'art. 13 della L.R. 11 agosto 2011, n. 11.

[43] Comma così sostituito dall'art. 13 della L.R. 11 agosto 2011, n. 11.

[44] Comma così sostituito dall'art. 13 della L.R. 11 agosto 2011, n. 11.

[45] Comma inserito dall'art. 14 della L.R. 21 ottobre 2010, n. 17.

[46] Comma inserito dall'art. 14 della L.R. 21 ottobre 2010, n. 17.

[47] Comma inserito dall'art. 14 della L.R. 21 ottobre 2010, n. 17.

[48] Comma inserito dall'art. 14 della L.R. 21 ottobre 2010, n. 17.

[49] Comma inserito dall'art. 14 della L.R. 21 ottobre 2010, n. 17.

[50] Comma inserito dall'art. 14 della L.R. 21 ottobre 2010, n. 17.

[51] Comma così modificato dall'art. 13 della L.R. 11 agosto 2011, n. 11.

[52] Comma così modificato dall'art. 13 della L.R. 11 agosto 2011, n. 11.

[53] Comma così modificato dall'art. 13 della L.R. 11 agosto 2011, n. 11.

[54] L'originario comma 31 è stato così sostituito dagli attuali commi 31 e 31 bis per effetto dell'art. 13 della L.R. 11 agosto 2011, n. 11.

[55] L'originario comma 31 è stato così sostituito dagli attuali commi 31 e 31 bis per effetto dell'art. 13 della L.R. 11 agosto 2011, n. 11.

[56] Comma inserito dall'art. 11 della L.R. 30 dicembre 2014, n. 27.

[57] Comma inserito dall'art. 11 della L.R. 30 dicembre 2014, n. 27.