§ 1.2.73 - L.R. 12 agosto 2003, n. 13.
Norme modificative in materia di ordinamento e organizzazione dell’Amministrazione regionale e del Consiglio regionale, nonché sulla determinazione [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.2 ordinamento istituzionale
Data:12/08/2003
Numero:13


Sommario
Art. 1.  (Riferimenti normativi).
Art. 2.  (Modifica all’articolo 21 della legge regionale 7/1988).
Art. 3.  (Indennità di carica).
Art. 4.  (Adeguamento al trattamento indennitario dei componenti del Consiglio regionale).
Art. 5.  (Rimborso forfetario).
Art. 6.  (Indennità di fine carica).
Art. 7.  (Assegno vitalizio).
Art. 8.  (Sospensione dell’assegno vitalizio).
Art. 9.  (Cumulo di assegni vitalizi)
Art. 10.  (Adeguamento dell’assegno vitalizio).
Art. 11.  (Quota dell’assegno vitalizio).
Art. 11 bis.  (Esclusione dell'erogazione del vitalizio a seguito di condanna definitiva per delitti contro la pubblica amministrazione)
Art. 12.  (Collocamento in aspettativa).
Art. 13.  (Opzione sul trattamento economico).
Art. 14.  (Iniziative formative).
Art. 15.  (Disposizione per la pubblicità della situazione patrimoniale degli assessori).
Art. 16.  (Divieto di cumulo).
Art. 17.  (Dotazione e supporti ai gruppi consiliari e ai loro appartenenti nonché ai Presidenti delle Commissioni consiliari).
Art. 18.  (Decorrenza di norme).
Art. 19.  (Abrogazioni).
Art. 20.  (Modifiche alla legge regionale 38/1995).
Art. 21.  (Norme finanziarie).
Art. 22.  (Entrata in vigore).


§ 1.2.73 - L.R. 12 agosto 2003, n. 13.

Norme modificative in materia di ordinamento e organizzazione dell’Amministrazione regionale e del Consiglio regionale, nonché sulla determinazione delle indennità spettanti al Presidente del Consiglio regionale, al Presidente della Regione e agli assessori.

(B.U. 21 agosto 2003, n. 34 – S.S. n. 1).

 

CAPO I

Modifiche di disposizioni in materia di ordinamento e organizzazione dell’Amministrazione regionale

 

Art. 1. (Riferimenti normativi).

     1. In conformità a quanto previsto dall’articolo 34 dello Statuto speciale di autonomia, come modificato dall’articolo 5, comma 1, della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2 (Disposizioni concernenti l’elezione diretta dei presidenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano), e dall’articolo 5, comma 2, della legge costituzionale medesima, ogni qualvolta nelle leggi e nei regolamenti regionali ricorrono i termini «assessore effettivo» o «assessore supplente» essi devono intendersi come «assessore».

 

     Art. 2. (Modifica all’articolo 21 della legge regionale 7/1988). [1]

     1. Il comma 4 dell’articolo 21 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7 (Ordinamento ed organizzazione del Consiglio regionale, dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali), è sostituito dal seguente: «4. Agli Assessori sono attribuite le materie di competenza degli Uffici cui sono preposti.».

 

CAPO II

Determinazione delle indennità spettanti al Presidente del Consiglio regionale,

al Presidente della Regione e agli assessori regionali

 

     Art. 3. (Indennità di carica).

     1. Nelle more della revisione dello Statuto regionale di autonomia, al Presidente del Consiglio regionale ed al Presidente della Regione è attribuita mensilmente una indennità di carica pari al 60 per cento dell’indennità mensile di presenza fissata ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale 9 settembre 1964, n. 2 (Determinazione delle indennità di carica spettanti al Presidente del Consiglio regionale, al Presidente della Giunta regionale ed agli Assessori e determinazione dell’indennità di presenza dei Consiglieri) e successive modifiche [2].

     2. All’assessore designato a sostituire il Presidente della Regione ed agli altri assessori è attribuita mensilmente una indennità di carica pari, per il primo, all’85 per cento e, per gli altri, al 70 per cento di quella spettante al Presidente [3].

 

     Art. 4. (Adeguamento al trattamento indennitario dei componenti del Consiglio regionale).

     1. Agli assessori è altresì attribuita, per tutta la durata della loro carica, una indennità mensile, aggiuntiva a quella dell’articolo 3, pari a quella fissata dall'articolo 2 della legge regionale 2/1964 [4].

     2. Sull’indennità di cui al comma 1 sono disposte le trattenute obbligatorie previste a carico dell’indennità di presenza dei consiglieri regionali dall’articolo 3 della legge regionale 13 settembre 1995, n. 38 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei consiglieri regionali e modifiche alla legge regionale 9 settembre 1964, n. 2), nelle misure ivi indicate.

 

     Art. 5. (Rimborso forfetario).

     1. Agli assessori compete un rimborso forfetario delle spese di esercizio del mandato nella stessa misura spettante ai consiglieri regionali ai sensi dell’articolo 4 della legge regionale 23 aprile 1981, n. 21 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 settembre 1964, n. 2 e successive modificazioni) e successive modifiche. A tali fini, per il Presidente della Regione e per gli assessori, il riferimento alla circoscrizione di elezione è rapportato alla circoscrizione elettorale di dimensioni territoriali maggiori e si applica in ogni caso la riduzione di cui al comma 6 dell'articolo 4 della legge regionale 21/1981 [5].

     2. [Il rimborso viene ridotto di un ventunesimo per ogni giornata di trasferta fuori dal territorio regionale con diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per il pasto ai sensi dell’articolo 2 bis della legge regionale 31 maggio 1965, n. 6 (Trattamento economico di missione per il Presidente della Giunta regionale e per gli Assessori) e successive modifiche] [6].

 

     Art. 6. (Indennità di fine carica). [7]

     1. Alla cessazione dalla carica, agli assessori spetta, quale parte integrante del trattamento indennitario, un’indennità di fine carica.

     2. In caso di morte durante l’esercizio della carica l’indennità spetta agli eredi dell’assessore.

     3. L’indennità di fine carica è pari all'importo dell'indennità, di cui all'articolo 4, mensile lorda vigente alla data di cessazione dell'assessore, moltiplicata per ogni anno di esercizio della carica per un massimo di dieci anni; la frazione di anno va computata in dodicesimi, calcolandosi come mese intero la frazione di mese superiore a quindici giorni [8].

 

     Art. 7. (Assegno vitalizio).

     1. Agli assessori cessati dalla carica, che abbiano compiuto i sessanta anni di età e che abbiano corrisposto i contributi di cui all’articolo 4 per un periodo di almeno cinque anni, spetta, quale parte integrante del trattamento indennitario, un assegno vitalizio.

     2. Per la determinazione della misura dell’assegno vitalizio, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 8 della legge regionale 38/1995 [9].

     3. Ai fini del computo del periodo di mandato eccedente il quinquennio minimo di contribuzione, la frazione di anno superiore a sei mesi si considera come anno intero, quella inferiore non viene considerata.

     4. La corresponsione dell’assegno vitalizio può essere anticipata, per un massimo di cinque anni, su richiesta dell’assessore che abbia versato i contributi, anche volontari, per almeno nove anni, sei mesi e un giorno. In tal caso l’assegno è ridotto proporzionalmente nella misura del cinque per cento del suo ammontare per ogni anno di anticipazione rispetto al sessantesimo anno di età [10].

     5. Qualora durante la permanenza in carica l’assessore divenga inabile al lavoro in modo permanente e totale trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 10 della legge regionale 38/1995. Il Presidente della Regione è autorizzato a stipulare la polizza di cui all’articolo 7 della legge regionale 21/1981 per gli assessori [11].

     6. All’assessore che abbia versato i contributi di cui all’articolo 4 per un periodo inferiore a cinque anni ma superiore a trenta mesi si applicano, con riferimento all’indennità di cui all’articolo 4 ed in quanto compatibili, le norme contenute nell’articolo 11 della legge regionale 38/1995, come da ultimo modificato dall’articolo 20 della presente legge.

     7. L’assessore che sia cessato dalla carica prima della fine della legislatura può esercitare, con riferimento all’indennità di cui all’articolo 4 e secondo le modalità di cui all’articolo 12 della legge regionale 38/1995, la facoltà ivi prevista per i consiglieri regionali; la domanda va presentata al Presidente della Regione.

     8. Per la decorrenza dell’assegno vitalizio trovano applicazione le norme di cui all’articolo 13 della legge regionale 38/1995.

 

     Art. 8. (Sospensione dell’assegno vitalizio).

     1. Qualora l’assessore cessato dalla carica venga nuovamente nominato componente della Giunta regionale, il pagamento dell’assegno vitalizio, di cui eventualmente già goda, resta sospeso per tutta la durata della carica. Alla cessazione della stessa, l’assegno viene ripristinato tenendo conto dell’ulteriore periodo di contribuzione, fermo restando il limite massimo di cui all’articolo 8 della legge regionale 38/1995.

     2. L’erogazione dell’assegno vitalizio è altresì sospesa qualora il titolare dello stesso venga eletto al Parlamento europeo, al Parlamento nazionale o ad un Consiglio regionale o venga nominato assessore di un’altra Regione o componente del Governo nazionale; l’assegno è ripristinato dal primo giorno del mese successivo a quello della cessazione da tali mandati o della nuova carica [12].

     3. E’ obbligo del titolare dell’assegno comunicare alla Giunta regionale l’avvenuta elezione o nomina di cui al comma 2.

     4. L’erogazione dell’assegno vitalizio all’ex consigliere regionale è analogamente sospesa in caso di nomina del titolare ad assessore regionale.

 

     Art. 9. (Cumulo di assegni vitalizi) [13]

1. Qualora il diritto all'assegno vitalizio venga maturato sia in relazione alla carica di assessore regionale che in relazione al mandato di consigliere regionale, la somma dei due assegni non può eccedere la misura prevista dall'articolo 8 della legge regionale 38/1995 in relazione agli anni complessivi di contribuzione.

2. In tal caso la somma complessivamente dovuta fa carico al bilancio del Consiglio regionale.

2 bis. Nell'ipotesi prevista al comma 1, la corresponsione degli assegni vitalizi può essere anticipata, su richiesta, per un massimo di cinque anni. In tal caso ciascuno degli assegni è ridotto proporzionalmente nella misura del cinque per cento del loro ammontare per ogni anno di anticipazione rispetto al sessantesimo anno di età, salvo quanto previsto all'articolo 7, comma 4, della legge regionale 38/1995 . In ogni caso la somma dei due assegni non può eccedere la misura prevista dagli articoli 7 e 8 della legge regionale 38/1995 per il medesimo periodo di contribuzione complessiva e di anticipazione [14].

 

     Art. 10. (Adeguamento dell’assegno vitalizio).

     1. L’assegno vitalizio viene adeguato periodicamente secondo le modalità previste dall’articolo 15 della legge regionale 38/1995. L’ammontare della variazione è accertato con deliberazione della Giunta regionale.

 

     Art. 11. (Quota dell’assegno vitalizio).

     1. In caso di morte dell’assessore trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 16 e 17 della legge regionale 38/1995.

 

     Art. 11 bis. (Esclusione dell'erogazione del vitalizio a seguito di condanna definitiva per delitti contro la pubblica amministrazione) [15]

     1. Qualora il titolare dell'assegno vitalizio sia condannato in via definitiva per uno dei delitti di cui al libro II (Dei delitti in particolare), titolo II (Dei delitti contro la pubblica amministrazione), del codice penale e la condanna importi l'interdizione dai pubblici uffici, l'erogazione del vitalizio di cui sia in godimento è esclusa ai sensi degli articoli 28 e 29 del codice penale con decorrenza dalla data di passaggio in giudicato della sentenza e per una durata pari a quella della interdizione stessa.

     2. Il titolare dell'assegno vitalizio che sia condannato ai sensi del comma 1 è tenuto a darne comunicazione entro cinque giorni ai competenti uffici del Consiglio regionale che possono, comunque, procedere in ogni momento alla verifica in via d'ufficio della sussistenza di eventuali condanne, procedendo al recupero delle somme indebitamente percepite a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna.

     3. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione anche nei confronti del titolare della quota dell'assegno vitalizio che sia condannato in via definitiva per uno dei delitti di cui al libro II (Dei delitti in particolare), titolo II (Dei delitti contro la pubblica amministrazione), del codice penale e la condanna importi l'interdizione dai pubblici uffici.

 

     Art. 12. (Collocamento in aspettativa).

     1. I dipendenti delle pubbliche amministrazioni nominati assessori regionali sono collocati in aspettativa senza assegni per la durata della carica.

     2. Il collocamento in aspettativa decorre dalla data di nomina ad assessore regionale. La Segreteria generale della Presidenza della Regione ne dà immediata comunicazione alle amministrazioni di appartenenza, per l’adozione dei conseguenti provvedimenti di aspettativa. Tali provvedimenti retroagiscono alla data di nomina ad assessore e perdono effetto dalla data in cui l’assessore cessa, per qualsiasi ragione, dalle sue funzioni.

     3. Per aspettativa senza assegni si intende il collocamento in aspettativa senza che all’interessato competa alcun trattamento economico da parte della pubblica amministrazione di appartenenza.

 

     Art. 13. (Opzione sul trattamento economico).

     1. Gli assessori in aspettativa ai sensi dell’articolo 12 possono optare, in alternativa alle indennità di cui agli articoli 3 e 4, per una indennità equivalente al trattamento economico in godimento presso l’amministrazione di appartenenza.

     2. Nel caso dell’opzione di cui al comma 1, l’Amministrazione regionale provvede a corrispondere all’assessore, in luogo delle indennità di cui agli articoli 3 e 4, una indennità di importo complessivamente equivalente a quello del trattamento economico in godimento presso l’amministrazione di appartenenza.

     3. L’opzione di cui al comma 1 può essere effettuata in qualsiasi momento e viene comunicata al Presidente della Regione. L’opzione ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata comunicata al Presidente della Regione. Se è avvenuta all’atto della nomina, l’opzione ha effetto dalla data medesima. Si applicano le stesse formalità in caso di revoca dell’opzione.

     4. Le trattenute obbligatorie di cui all’articolo 4 sono operate solo sulla quota di indennità equivalente a quella ivi stabilita.

 

     Art. 14. (Iniziative formative). [16]

     1. Per finalità di aggiornamento, previa autorizzazione della Giunta regionale, gli assessori possono partecipare, con oneri a carico dell’Amministrazione regionale, a convegni, seminari ed altre iniziative di approfondimento di tematiche di propria competenza, in Italia ed all’estero, nonché iscriversi a specifici corsi in materia informatica o destinati all’apprendimento o all’approfondimento di lingue dell’Unione europea o della Comunità di Alpe Adria.

     2. Il limite massimo individuale degli oneri di cui al comma 1 è stabilito con regolamento in misura non superiore a quella prevista, per analoghe finalità formative dei consiglieri regionali, dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

     3. Con il medesimo regolamento sono definiti, altresì, le modalità di formulazione e di inoltro delle richieste di partecipazione alle suddette iniziative, nonché i criteri e le modalità di rimborso degli oneri sostenuti.

 

     Art. 15. (Disposizione per la pubblicità della situazione patrimoniale degli assessori).

     1. Agli assessori si applicano, ai fini della pubblicità della loro situazione patrimoniale, le disposizioni di cui alla legge regionale 27 maggio 1983, n. 41 (Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale dei Consiglieri della Regione Friuli-Venezia Giulia) e successive modifiche.

     2. Per gli assessori in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, il termine di cui all’articolo 1 della legge regionale 41/1983 è fissato in trenta giorni da tale data.

     3. Le competenze rispettivamente attribuite dalla legge regionale 41/1983 all’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale ed al Consiglio regionale sono esercitate, con riguardo agli assessori, dal Presidente della Regione e dalla Giunta regionale.

     4. Le disposizioni di cui all’articolo 4, terzo comma, della legge regionale 41/1983, si applicano anche agli assessori che, eletti consiglieri regionali, si siano dimessi da tale carica per assumere quella di assessore. Le dichiarazioni devono essere indirizzate al Presidente della Regione che le inoltra al Presidente del Consiglio regionale per i successivi adempimenti.

 

     Art. 16. (Divieto di cumulo).

     1. Il trattamento indennitario degli assessori non è cumulabile con le indennità connesse con la carica di consigliere regionale.

 

CAPO III

Modifiche di disposizioni in materia di ordinamento e organizzazione del Consiglio regionale

 

     Art. 17. (Dotazione e supporti ai gruppi consiliari e ai loro appartenenti nonché ai Presidenti delle Commissioni consiliari).

     1. L’articolo 3 della legge regionale 5 novembre 1973, n. 54 (Modificazioni alle leggi regionali 9 settembre 1964, n. 2, e 5 giugno 1967, n. 8, e norme riguardanti le spese di funzionamento dei Gruppi consiliari), è sostituito dal seguente:

     «Art. 3.

     1. Ai gruppi consiliari vengono corrisposti, per l’esercizio delle loro funzioni, contributi a carico del bilancio del Consiglio, calcolati mensilmente sulla base del numero dei componenti del gruppo stesso.

     2. Le competenze di cui al comma 1 sono stabilite con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio, moltiplicando il numero degli appartenenti a ogni gruppo consiliare al 70 per cento della quota mensile a disposizione dei deputati per le spese telefoniche, addizionata al 70 per cento della quota mensile erogata ai deputati dalla Camera, anche attraverso il gruppo di appartenenza, quale rimborso forfetario per le spese sostenute per retribuire i propri collaboratori e per quelle necessarie a svolgere, anche nel collegio, il proprio mandato.

     3. Per ogni consigliere di sesso femminile è assegnata al gruppo di appartenenza una ulteriore dotazione finanziaria calcolata nel 10 per cento dell’importo pro capite di cui al comma 2.

     4. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.».

     2. All’articolo 2 della legge regionale 28 ottobre 1980, n. 52 (Norme per il funzionamento dei gruppi consiliari), come modificato dall’articolo 9, comma 72, della legge regionale 3/2002, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) al termine del primo comma è aggiunto il seguente periodo: «Ai gruppi è altresì concesso un ufficio di rappresentanza all’interno dei locali della Regione nelle circoscrizioni in cui sono rappresentati, di dimensione commisurata all’entità della rappresentanza stessa.»;

     b) al sesto comma, dopo le parole «attività istituzionale» sono aggiunte le parole «o al rapporto fra eletto ed elettori».

     3. All’articolo 4, comma 1, lettera b), della legge regionale 52/1980, la parola «quindici» è sostituita dalla parola «quattro» in tutte le ricorrenze.

     4. All’articolo 9 della legge regionale 17 aprile 2000, n. 8 (Ordinamento ed organizzazione del Consiglio regionale), come da ultimo modificato dall’articolo 21, comma 1, della legge regionale 10/2002, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Segreterie del Presidente e dei Vice Presidenti del Consiglio, nonché dei Presidenti delle Commissioni»;

     b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

     «2 bis. I Presidenti delle Commissioni consiliari si avvalgono, ciascuno, dell’opera di un addetto di segreteria di categoria non superiore a D o equiparata. Il personale assegnato ai gruppi di appartenenza dei Presidenti delle Commissioni è ridotto complessivamente di una unità di categoria C o equiparata.»;

     c) al comma 3, le parole «1 e 2» sono sostituite dalle parole «1, 2 e 2 bis»;

     d) al comma 4 bis, dopo le parole «dei Vicepresidenti del Consiglio regionale», sono aggiunte le parole «e dei Presidenti delle Commissioni».

 

CAPO IV

Disposizioni transitorie e finali

 

     Art. 18. (Decorrenza di norme).

     1. Per i componenti della Giunta regionale ed il Presidente del Consiglio regionale in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, la disciplina di cui al Capo II trova applicazione a decorrere dai provvedimenti di proclamazione, nomina o elezione.

     2. Le indennità aggiuntive di cui all’articolo 3 della legge regionale 21/1981 vengono adeguate, nei termini percentuali ivi previsti, alle indennità di carica di cui alla presente legge a decorrere dall’1 luglio 2003.

     3. Le modifiche apportate dal comma 1 dell’articolo 17 hanno effetto a decorrere dall’1 gennaio 2004.

 

     Art. 19. (Abrogazioni).

     1. Sono abrogati in particolare:

     a) gli articoli 22 e 25, comma 2, della legge regionale 7/1988 e successive modifiche;

     b) l’articolo 1 della legge regionale 2/1964;

     c) il comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 38/1995.

 

     Art. 20. (Modifiche alla legge regionale 38/1995).

     1. All’articolo 11 della legge regionale 38/1995, come modificato dall’articolo 7, comma 1, della legge regionale 12/2003, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il consigliere che abbia versato i contributi di cui all’articolo 3 per un periodo inferiore a cinque anni ma superiore a trenta mesi, ha facoltà di continuare, qualora non sia rieletto o comunque cessi dal mandato, il versamento stesso per il tempo occorrente a conseguire il diritto all’assegno vitalizio commisurato a cinque anni di contribuzione.»;

     b) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Analogo diritto compete nel caso di versamenti dei contributi per un periodo inferiore a trenta mesi e nei casi in cui il consigliere sia stato dichiarato ineleggibile o decaduto.».

 

     Art. 21. (Norme finanziarie).

     1. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all’articolo 3, comma 1, relativamente all’indennità di carica del Presidente del Consiglio regionale, fanno carico all’unità previsionale di base 52.1.1.1.646 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, con riferimento al capitolo 99 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     2. Per le finalità previste dall’articolo 3, comma 1 - relativamente all’indennità di carica del Presidente della Regione - e comma 2, dall’articolo 4, comma 1 e dall’articolo 13, commi 1 e 2, è autorizzata la spesa complessiva di 2.689.600 euro, suddivisa in ragione di 537.920 euro per l’anno 2003 e di 1.075.840 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, a carico dell’unità previsionale di base 52.1.1.1.647 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, con riferimento al capitolo 101 (1.1.110.1.01.01) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 1 - Servizio Affari generali - spese correnti - con la denominazione «Indennità di carica al Presidente della Regione ed agli assessori regionali» e con lo stanziamento complessivo di 2.689.600 euro, suddiviso in ragione di 537.920 euro per l’anno 2003 e di 1.075.840 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005.

     3. In relazione al disposto di cui all’articolo 4, comma 2, nello stato di previsione dell’entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, è previsto lo stanziamento di complessivi 755.000 euro, suddiviso in ragione di 151.000 euro per l’anno 2003 e di 302.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, a carico dell’unità previsionale di base 3.7.2003 di nuova istituzione nello stato di previsione dell’entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, al Titolo III - Categoria 3.7 - rubrica n. 1 - con la denominazione «Entrate diverse connesse all’esercizio del mandato degli assessori regionali» con riferimento al capitolo 726 (3.7.2) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 1 – Servizio Affari generali - con la denominazione «Entrate derivanti dalla contribuzione obbligatoria sull’indennità aggiuntiva degli assessori regionali» e con lo stanziamento complessivo di 755.000 euro, suddiviso in ragione di 151.000 euro per l’anno 2003 e di 302.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005.

     4. Per le finalità previste dall’articolo 5, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 147.000 euro, suddivisa in ragione di 29.000 euro per l’anno 2003 e di 59.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, a carico dell’unità previsionale di base 52.1.1.1.647 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, con riferimento al capitolo 98 (1.1.141.1.01.01) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 1 - Servizio Affari generali – spese correnti - con la denominazione «Rimborso forfetario delle spese di vitto spettante agli assessori regionali» e con lo stanziamento complessivo di 147.000 euro, suddiviso in ragione di 29.000 euro per l’anno 2003 e di 59.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005.

     5. Per le finalità previste dall’articolo 6, è autorizzata la spesa complessiva di 30.000 euro, suddivisa in ragione di 10.000 euro per ciascuno degli anni dal 2003 al 2005, a carico dell’unità previsionale di base 52.1.1.1.647 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, con riferimento al capitolo 102 (1.1.141.1.01.01) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 1 – Servizio Affari generali - spese correnti - con la denominazione «Indennità di fine carica agli assessori regionali o agli aventi diritto in caso di morte» e con lo stanziamento complessivo di 30.000 euro, suddiviso in ragione di 10.000 euro per ciascuno degli anni dal 2003 al 2005.

     6. Per le finalità previste dall’articolo 7, commi da 1 a 4 e comma 5, primo periodo, dall’articolo 10 e dall’articolo 11, nell’ambito dell’unità previsionale di base 52.1.1.1.647 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, è istituito «per memoria» il capitolo 104 (1.1.110.1.01.01) - alla rubrica n. 1 – Servizio Affari generali - spese correnti - con la denominazione «Assegno vitalizio agli assessori regionali o agli aventi diritto in caso di morte».

     7. Per le finalità previste dall’articolo 7, comma 5, secondo periodo, è autorizzata la spesa ripartita di 50.000 euro, suddivisa in ragione di 10.000 euro per ciascuno degli anni dal 2003 al 2007, con l’onere di 30.000 euro relativo alle quote autorizzate dal 2003 al 2005 a carico dell’unità previsionale di base 52.1.1.1.647 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, con riferimento al capitolo 105 (1.1.141.1.01.01) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 1 – Servizio Affari generali - spese correnti - con la denominazione «Spese per la copertura assicurativa contro i rischi da infortunio degli assessori regionali sofferti nel periodo di esercizio del mandato» e con l’onere relativo alle quote autorizzate per gli anni 2006 e 2007 a carico delle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.

     8. In relazione al disposto di cui all’articolo 7, comma 5, secondo periodo, nello stato di previsione dell’entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio 2003, nell’ambito dell’unità previsionale di base 3.7.2003, è istituito «per memoria» il capitolo 727 (3.7.2) del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 1 – Servizio Affari generali - con la denominazione «Rientri delle quote dei premi per la copertura assicurativa dei rischi da infortunio derivanti da attività privata degli assessori regionali durante l’esercizio del mandato».

     9. In relazione al disposto di cui all’articolo 7, commi 6 e 7, nello stato di previsione dell’entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, nell’ambito dell’unità previsionale di base 3.7.2003, è istituito «per memoria» nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 1 - Servizio Affari generali - il capitolo 728 (3.7.2) - con la denominazione «Entrate derivanti dalla contribuzione volontaria degli assessori regionali cessati dalla carica e/o dalla ricongiunzione di periodi afferenti mandati già svolti ai fini del conseguimento dell’assegno vitalizio».

     10. In relazione al combinato disposto di cui all’articolo 7, comma 6, della presente legge e all’articolo 11 della legge regionale 38/1995, nell’unità previsionale di base 52.1.1.1.647 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, è istituito «per memoria» nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, il capitolo 106 (1.1.141.1.01.01), alla rubrica n. 1 – Servizio Affari generali - spese correnti - con la denominazione «Restituzione di contributi agli assessori regionali che non si sono avvalsi della facoltà prevista dal comma 1 dell’articolo 11 della legge regionale 13 settembre 1995, n. 38».

     11. Per le finalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), e successive modificazioni e integrazioni, e dall’articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), è autorizzata la spesa complessiva di 1.638.250 euro, suddivisa in ragione di 301.250 euro per l’anno 2003 e di 668.500 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, a carico dell’unità previsionale di base 52.1.1.1.647 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, con riferimento al capitolo 103 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi il cui stanziamento è incrementato di pari importo.

     12. Per gli oneri relativi all’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni e integrazioni, derivanti dall’applicazione della presente legge, è autorizzata la spesa complessiva di 363.600 euro suddivisa in ragione di 72.720 euro per l’anno 2003 e di 145.440 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, a carico dell’unità previsionale di base 52.5.8.1.687 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, con riferimento al capitolo 9650 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi il cui stanziamento è incrementato di pari importo.

     13. Per le finalità previste dall’articolo 14, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 25.000 euro, suddivisa in ragione di 5.000 euro per l’anno 2003 e di 10.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, a carico dell’unità previsionale di base 52.1.1.1.647 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, con riferimento al capitolo 110 (1.1.110.1.01.01) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 1 - Servizio affari generali – spese correnti - con la denominazione «Spese per la partecipazione degli assessori della Giunta regionale a convegni seminari ed altre iniziative di approfondimento di tematiche di propria competenza in Italia e all’estero nonché per la iscrizione a corsi» e con lo stanziamento complessivo di 25.000 euro, suddiviso in ragione di 5.000 euro per l’anno 2003 e di 10.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005.

     14. Ai sensi del disposto di cui all’articolo 10, comma 6 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, i capitoli di nuova istituzione di cui ai commi 2, 4, 5, 6, 7 e 10 sono inseriti rispettivamente nell’elenco delle spese obbligatorie e nell’elenco delle spese di funzionamento annessi al documento tecnico allegato al bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 ed al bilancio per l’anno 2003.

     15. Agli oneri derivanti dalle autorizzazioni di spesa prevista dai commi 2, 4, 5, 7, 11, 12 e 13 pari a complessivi 4.943.450 euro, suddivisi in ragione di 965.890 euro per l’anno 2003, di 1.978.780 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005 e di 10.000 euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007, si fa fronte come di seguito indicato:

     a) per complessivi 755.000 euro, suddivisi in ragione di 151.000 euro per l’anno 2003, e di 302.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, con le entrate di pari importo previste al comma 3;

     b) per complessivi 820.000 euro, suddivisi in ragione di 150.000 euro per l’anno 2003 e di 335.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, mediante storno di pari importo dall’unità previsionale di base 52.1.1.1.647 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, con riferimento al capitolo 100 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi;

     c) per complessivi 3.368.450 euro, suddivisi in ragione di 664.890 euro per l’anno 2003, di 1.341.780 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005 e di 10.000 euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007, mediante storno di pari importo dall’unità previsionale di base 53.5.8.1.712 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, con riferimento al capitolo 9680 (Oneri per spese obbligatorie e d’ordine) del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, relativamente alle autorizzazioni di spesa disposte per gli anni dal 2003 al 2005; le somme autorizzate per gli anni 2006 e 2007 fanno carico alle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.

     16. Per l’applicazione delle disposizioni di cui al comma 4 possono essere autorizzate aperture di credito a favore di un funzionario delegato.

     17. Gli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 3, comma 1, della legge regionale 54/1973, come sostituito dall’articolo 17, comma 1, fanno carico, a decorrere dall’anno 2004, all’unità previsionale di base 52.1.1.1.646 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005, con riferimento al capitolo 99 del documento tecnico allegato al bilancio medesimo.

     18. Gli oneri derivanti dall’applicazione del comma 2 bis dell’articolo 9 della legge regionale 8/2000, come aggiunto dall’articolo 17, comma 4, lettera b), fanno carico alle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi a fianco di ciascuna indicati:

     a) U.P.B. 52.2.4.1.1 - capitolo 550;

     b) U.P.B. 52.2.8.1.659 - capitoli 9630 e 9631;

     c) U.P.B. 52.5.8.1.687 - capitolo 9650.

 

     Art. 22. (Entrata in vigore).

     1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 


[1] Articolo abrogato dall'art. 8 della L.R. 6 agosto 2013, n. 8.

[2] Comma così modificato dall'art. 31 della L.R. 9 agosto 2013, n. 10.

[3] Comma così modificato dall'art. 31 della L.R. 9 agosto 2013, n. 10.

[4] Comma così modificato dall'art. 32 della L.R. 9 agosto 2013, n. 10.

[5] Comma così modificato dall'art. 33 della L.R. 9 agosto 2013, n. 10.

[6] Comma modificato dall'art. 21 della L.R. 21 ottobre 2010, n. 17 e abrogato dall'art. 33 della L.R. 9 agosto 2013, n. 10.

[7] Articolo abrogato dall'art. 9 della L.R. 26 marzo 2014, n. 3.

[8] Comma così modificato dall'art. 34 della L.R. 9 agosto 2013, n. 10.

[9] Comma così modificato dall'art. 17 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 18.

[10] Comma così modificato dall'art. 17 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 18.

[11] Comma così modificato dall'art. 17 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 18.

[12] Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 13 febbraio 2015, n. 2.

[13] Articolo così sostituito dall'art. 12 della L.R. 16 luglio 2010, n. 12.

[14] Comma aggiunto dall'art. 17 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 18.

[15] Articolo inserito dall'art. 35 della L.R. 9 agosto 2013, n. 10.

[16] Articolo abrogato dall'art. 36 della L.R. 9 agosto 2013, n. 10.