§ 2.1.84 - L.R. 6 agosto 2013, n. 8.
Modifiche alle leggi regionali 7/1988, 18/1996 e 13/2003 in materia di ordinamento e di organizzazione dell'Amministrazione regionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici
Data:06/08/2013
Numero:8


Sommario
Art. 1.  (Sostituzione dell'articolo 21 della legge regionale 7/1988 )
Art. 2.  (Sostituzione dell'articolo 23 della legge regionale 7/1988 )
Art. 3.  (Sostituzione dell'articolo 24 della legge regionale 7/1988 )
Art. 4.  (Sostituzione dell'articolo 25 della legge regionale 7/1988 )
Art. 5.  (Sostituzione dell'articolo 26 della legge regionale 7/1988 )
Art. 6.  (Sostituzione dell'articolo 27 della legge regionale 7/1988 )
Art. 7.  (Modifiche all'articolo 47 della legge regionale 18/1996 )
Art. 8.  (Abrogazione dell'articolo 2 della legge regionale 13/2003)
Art. 9.  (Norma finanziaria)
Art. 10.  (Entrata in vigore)


§ 2.1.84 - L.R. 6 agosto 2013, n. 8.

Modifiche alle leggi regionali 7/1988, 18/1996 e 13/2003 in materia di ordinamento e di organizzazione dell'Amministrazione regionale.

(B.U. 7 agosto 2013, n. 32 - S.O. n. 1)

 

Art. 1. (Sostituzione dell'articolo 21 della legge regionale 7/1988 )

1. L'articolo 21 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7 (Ordinamento ed organizzazione del Consiglio regionale, dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali), è sostituito dal seguente:

«Art. 21

1. Il Presidente della Regione attribuisce agli Assessori gli incarichi con la preposizione alle Direzioni centrali e determina contestualmente la loro denominazione in relazione alle materie assegnate.

2. La preposizione è unitaria per ciascuna Direzione centrale, fatta salva la facoltà del Presidente della Regione di riservarsi la trattazione degli affari di competenza di uno o più Servizi.

3. Per Assessorato intendesi il complesso degli uffici ai quali è preposto l'Assessore.

4. In caso di assenza o impedimento, anche funzionale, di un Assessore, le relative funzioni sono svolte dal Presidente della Regione o dall'Assessore da lui delegato.».

 

     Art. 2. (Sostituzione dell'articolo 23 della legge regionale 7/1988 )

1. L'articolo 23 della legge regionale 7/1988 è sostituito dal seguente:

«Art. 23

1. Se un Assessore cessa per un qualsiasi motivo dalla carica, il Presidente della Regione, fermo restando quanto disposto dall'articolo 20, comma 1, della presente legge e dall'articolo 15, comma 3, della legge regionale 17/2007, può riservare a sè le funzioni già assegnate all'Assessore medesimo, attribuirle ad altro componente della Giunta o nominare il nuovo Assessore.».

 

     Art. 3. (Sostituzione dell'articolo 24 della legge regionale 7/1988 )

1. L'articolo 24 della legge regionale 7/1988 è sostituito dal seguente:

«Art. 24

1. Il Presidente della Regione svolge le attribuzioni previste al capo VI dello Statuto speciale di autonomia e dalla legge regionale 17/2007 .

2. Con particolare riguardo all'ordinamento e all'organizzazione dell'Amministrazione regionale:

a) presiede al funzionamento delle Direzioni centrali, degli Uffici e dei Servizi della Presidenza, curando la trattazione degli affari di competenza delle strutture medesime;

b) cura la trattazione degli affari di competenza delle Direzioni centrali cui non vengono preposti Assessori.».

 

     Art. 4. (Sostituzione dell'articolo 25 della legge regionale 7/1988 )

1. L'articolo 25 della legge regionale 7/1988 è sostituito dal seguente:

«Art. 25

1. Il Presidente della Regione può delegare agli Assessori la trattazione degli affari di competenza delle strutture della Presidenza, di cui all'articolo 24, comma 2, lettera a). La delega è unitaria per ciascuna struttura della Presidenza.».

 

     Art. 5. (Sostituzione dell'articolo 26 della legge regionale 7/1988 )

1. L'articolo 26 della legge regionale 7/1988 è sostituito dal seguente:

«Art. 26

1. Gli Assessori presiedono al funzionamento delle Direzioni centrali cui sono preposti e curano la trattazione degli affari, di competenza delle medesime, attribuiti.

2. In particolare, secondo le proprie competenze, propongono, d'intesa con il Presidente della Regione, i provvedimenti da iscrivere all'ordine del giorno della Giunta regionale e curano l'esecuzione delle deliberazioni da questa adottate.».

 

     Art. 6. (Sostituzione dell'articolo 27 della legge regionale 7/1988 )

1. L'articolo 27 della legge regionale 7/1988 è sostituito dal seguente:

«Art. 27

1. Gli atti della Regione sono firmati dal Presidente della Regione o per sua delega dagli Assessori.

2. Nel decreto di delega sono indicati gli atti amministrativi trasferiti alla competenza degli Assessori.».

 

     Art. 7. (Modifiche all'articolo 47 della legge regionale 18/1996 )

1. All'articolo 47 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 (Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 la parola « categoria » è sostituita dalla seguente: « qualifica »;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Nell'ambito della qualifica di cui al comma 1, sono previsti i seguenti incarichi:

a) direttore generale;

b) direttore centrale;

c) vicedirettore centrale;

d) direttore di Servizio;

e) direttore di staff.»;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il direttore generale opera alle dirette dipendenze del Presidente della Regione, in posizione sovraordinata rispetto ai direttori centrali, con funzioni di sovrintendenza e di impulso in ordine alla gestione dell'Amministrazione regionale, assicurando l'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti dal Presidente medesimo e dalla Giunta regionale e garantendo il coordinamento e la continuità dell'attività delle Direzioni centrali; svolge, altresì, le funzioni attribuite dal regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali. L'incarico di direttore centrale comporta la preposizione a una Direzione centrale o a una struttura equiparata a Direzione centrale, ovvero l'affidamento di incarichi per l'espletamento di particolari funzioni. L'incarico di direttore di Servizio comporta la preposizione a un Servizio o a una struttura equiparata a Servizio.»;

d) il comma 3 bis è sostituito dal seguente:

«3 bis. L'incarico di vicedirettore centrale comporta la preposizione ad un'area quale unità organizzativa di livello direzionale, preordinata al coordinamento di attività omogenee individuate per ampi ambiti di competenza, istituita nelle Direzioni centrali, o strutture direzionali equiparate, aventi particolare complessità organizzativa e funzionale. Il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali può attribuire al vicedirettore centrale ulteriori funzioni in aggiunta a quelle correlate alla preposizione all'area.»;

e) al secondo periodo del comma 4 la parola « rinnovabile » è sostituita dalle seguenti: « non rinnovabile »;

f) al comma 4 bis le parole « lettere b) e c) » sono sostituite dalle seguenti: « lettere a), b) e c) »;

g) il comma 4 ter è abrogato;

h) il comma 4 quater è abrogato;

i) il primo periodo del comma 4 quinquies è abrogato.

2. In relazione al disposto di cui all'articolo 47, comma 3 bis, della legge regionale 18/1996 , come sostituito dal comma 1, lettera d), gli incarichi di vicedirettore centrale, già conferiti alla data di entrata in vigore della presente legge, si intendono confermati, fatti salvi i casi di revoca anticipata e di risoluzione di diritto, previsti dal regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, sino alla naturale scadenza.

 

     Art. 8. (Abrogazione dell'articolo 2 della legge regionale 13/2003)

1. E' abrogato l'articolo 2 della legge regionale 12 agosto 2003, n. 13 (Norme modificative in materia di ordinamento e organizzazione dell'Amministrazione regionale e del Consiglio regionale, nonché sulla determinazione delle indennità spettanti al Presidente del Consiglio regionale, al Presidente della Regione e agli assessori).

 

     Art. 9. (Norma finanziaria)

1. Il trattamento economico riferito all'incarico di cui all'articolo 47, comma 2, lettera a), della legge regionale 18/1996, come sostituito dall'articolo 7, comma 1, lettera b), può essere determinato fino alla misura massima di 180.000 euro annui lordi.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è prevista la spesa massima complessiva di 594.962,55 euro suddivisa in ragione di 102.579,75 euro per l'anno 2013 e di 246.191,40 euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 a valere sullo stanziamento all'uopo previsto a carico delle seguenti unità di bilancio dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 suddivisa negli importi e per le annualità a fianco di ciascuno indicati:

 

UBI

capitolo

2013

2014

2015

11.3.1.1185

3550

75.000,00

180.000,00

180.000,00

11.3.1.1185

9670

21.204,75

50.891,40

50.891,40

11.3.1.1184

9650

6.375,00

15.300,00

15.300,00

 

3. In relazione al disposto di cui al comma 1, è previsto lo stanziamento complessivo di 168.418,95 euro suddiviso in ragione di 29.037,75 euro per l'anno 2013 e di 69.690,60 euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 a valere sugli stanziamenti all'uopo previsti a carico delle seguenti unità di bilancio e capitoli degli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013 - 2015 e del bilancio per l'anno 2013:

 

entrata unità di bilancio

capitolo

importo 2013

importo anni 2014-2015

6.1.204

1780

19.867,50

47.682,00

6.1.204

1781

9.170,25

22.008,60

 

spesa unità di bilancio

capitolo

importo 2013

importo anni 2014-2015

12.2.4.3480

9880

19.867,50

47.682,00

12.2.4.3480

9881

9.170,25

22.008,60

 

 

     Art. 10. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.