§ 1.2.21 – L.R. 23 aprile 1981, n. 21.
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 settembre 1964, n. 2 e successive modificazioni.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.2 ordinamento istituzionale
Data:23/04/1981
Numero:21


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 5 bis. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9. 


§ 1.2.21 – L.R. 23 aprile 1981, n. 21.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 settembre 1964, n. 2 e successive modificazioni.

(B.U. 24 aprile 1981, n. 46).

 

CAPO I

 

Art. 1.

     (Omissis) [1].

 

     Art. 2.

     (Omissis) [2].

 

CAPO II

 

     Art. 3.

     Ai Consiglieri eletti a far parte dell'Ufficio di Presidenza compete una indennità aggiuntiva di funzione nella misura del 40 per cento dell'indennità di carica del Presidente del Consiglio regionale se eletti Vice Presidenti del Consiglio, nella misura del 30 per cento dell'indennità di carica del Presidente del Consiglio regionale se eletti Segretari dell'Ufficio di Presidenza [3].

     Ai Consiglieri eletti Presidenti di Commissione permanente o speciale e di analoghi organi collegiali istituiti a norma del regolamento interno del Consiglio e ai Presidenti dei gruppi consiliari compete una indennità aggiuntiva di funzione in misura uguale a quella spettante ai Vice Presidenti del Consiglio [4].

     Al Presidente del Consiglio compete un trattamento complessivo pari a quello goduto dal Presidente della Giunta regionale.

     Le indennità previste al primo e al secondo comma non sono tra loro cumulabili, ai consiglieri regionali con più incarichi compete l'indennità aggiuntiva di importo maggiore [5].

 

     Art. 4. [6]

     1. Ai consiglieri regionali, senza distinzione di carica, viene corrisposto un rimborso forfettario mensile delle spese di esercizio del mandato[7].

     2. Il rimborso di cui al comma 1 viene stabilito dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio entro il limite massimo di 3.600 euro mensili [8].

     3. L'Ufficio di Presidenza stabilisce la misura del rimborso delle spese di esercizio mandato tenendo conto dell'attività politica che ogni consigliere è tenuto a svolgere nell'intero territorio regionale, delle dimensioni territoriali e della popolazione residente di ciascuna circoscrizione di elezione dei consiglieri regionali, nonché della distanza chilometrica tra la circoscrizione elettorale e la sede del Consiglio regionale. Per il Presidente del Consiglio regionale e per i consiglieri regionali nominati assessori trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 5 della legge regionale 12 agosto 2003, n. 13 (Norme modificative in materia di ordinamento e organizzazione dell'Amministrazione regionale e del Consiglio regionale, nonché sulla determinazione delle indennità spettanti al Presidente del Consiglio regionale, al Presidente della Regione e agli assessori) [9].

     4. Ai predetti fini le percorrenze per ogni singolo viaggio di andata e ritorno vengono stabilite nel seguente chilometraggio: per i consiglieri della Circoscrizione di Trieste, chilometri cinquanta; per i consiglieri della Circoscrizione di Gorizia, chilometri centoquaranta; per i consiglieri della Circoscrizione di Udine, chilometri duecento; per i consiglieri delle Circoscrizioni di Pordenonese di Tolmezzo, chilometri trecento; per il consigliere candidato alla carica di Presidente della Regione, che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato eletto Presidente, è stabilito il chilometraggio relativo alla circoscrizione elettorale di appartenenza [10].

     5. Per ogni giornata di assenza dalle sedute di Consiglio o di Commissioni permanenti con presenza obbligatoria viene operata una trattenuta del rimborso forfetario di cui al comma 1, nella misura stabilita dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale [11].

     5 bis. La trattenuta di cui al comma 5 non viene operata in caso di assenza documentata derivante da impegni fuori dal territorio regionale inerenti al mandato consiliare per incarico o missione disposti dal Presidente del Consiglio. La trattenuta non viene altresì operata in caso di assenza documentata derivante da impegni fuori dal territorio regionale inerenti al mandato di Giunta del Presidente della Regione e degli Assessori [12].

     6. L'Ufficio di Presidenza, nello stabilire la misura del rimborso delle spese di esercizio mandato, deve prevedere una riduzione dello stesso nel caso in cui i consiglieri regionali abbiano a propria disposizione, per lo svolgimento del mandato, una autovettura di servizio o di rappresentanza [13].

     7. [Nel caso di residenza in un Comune appartenente ad una Circoscrizione diversa da quella di elezione, i consiglieri regionali possono optare, come sede di riferimento chilometrico, per la Circoscrizione nella quale risiedono all'atto dell'accettazione della candidatura] [14].

     8. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai consiglieri regionali sospesi ai sensi dell'articolo 15, comma 4 bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come inserito dall'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16.

 

     Art. 5.

     Ai Consiglieri regionali che per l'espletamento delle funzioni o per ragioni connesse alla carica ricoperta si rechino in missione fuori del territorio regionale compete il rimborso delle spese previsto dall'articolo 1 della legge regionale 31 maggio 1965, n. 6 e successive modificazioni [15].

 

          Art. 5 bis. [16]

     1. Per finalità di studio e aggiornamento, previa autorizzazione del Presidente del Consiglio, i consiglieri regionali possono partecipare, con oneri a carico del bilancio consiliare, a convegni, seminari e altre iniziative di approfondimento su tematiche di propria competenza, in Italia e all’estero, nonchè frequentare corsi di informatica e di lingue dell’Unione europea o della Comunità di Alpe Adria [17].

     2. Il limite massimo individuale degli oneri di cui al comma 1, le modalità di formulazione delle richieste di partecipazione, i criteri e le modalità di rimborso delle spese sostenute sono stabiliti con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

 

     Art. 6. [18]

     Il Presidente del Consiglio è autorizzato a stipulare convenzioni con le società autostradali allo scopo di dotare ciascun Consigliere di documenti di libero transito sulla autostrada della regione.

 

     Art. 7.

     Il Presidente del Consiglio è autorizzato a stipulare una polizza di assicurazione per la copertura contro i rischi derivanti ai consiglieri da infortuni sofferti nel periodo di esercizio del mandato, ponendo a totale carico dei consiglieri stessi la quota del premio relativa alla copertura dei rischi da attività privata.

 

     Art. 8. [19]

     Le somme determinate dalla presente legge e corrisposte forfettariamente si intendono al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali.

 

     Art. 9.

     Le spese derivanti dall'attuazione della presente legge fanno carico al capitolo 1 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l'esercizio 1981, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità: quelle relative agli esercizi successivi graveranno sul corrispondente capitolo del bilancio regionale di detti esercizi.

 

 


[1] Sostituisce il primo comma dell'art. 2 della L.R. 9 settembre 1964, n. 2.

[2] Sostituisce il secondo comma dell'art. 2 della L.R. 9 settembre 1964, n. 2.

[3] Comma così sostituito dall'art. 17 della L.R. 9 agosto 2013, n. 10.

[4] Comma modificato dall’art. 7 della L.R. 21 luglio 2006, n. 12 e così sostituito dall'art. 17 della L.R. 9 agosto 2013, n. 10.

[5] Comma così modificato dall'art. 9 della L.R. 13 febbraio 2015, n. 2.

[6] Articolo modificato dall'art 40 della L.R. 11 giugno 1988, dall'art. 23 della L.R. 15 maggio 1989, n. 13, dall'art. 2 della L.R. 24 gennaio 1995, n. 6 e sostituito dall'art. 1 della L.R. 3 aprile 1995, n. 16.

[7] Comma già modificato dall'art. 13 della L.R. 30 dicembre 2009, n. 24 e così ulteriormente modificato dall'art. 18 della L.R. 9 agosto 2013, n. 10.

[8] Comma sostituito dall'art. 18 della L.R. 9 agosto 2013, n. 10 e così modificato dall'art. 12 della L.R. 4 agosto 2014, n. 15.

[9] Comma così sostituito dall'art. 18 della L.R. 9 agosto 2013, n. 10.

[10] Comma così modificato dall'art. 9 della L.R. 13 febbraio 2015, n. 2.

[11] Comma modificato dall'art. 13 della L.R. 30 dicembre 2009, n. 24 e così sostituito dall'art. 18 della L.R. 9 agosto 2013, n. 10.

[12] Comma inserito dall'art. 12 della L.R. 4 agosto 2014, n. 15 e così modificato dall'art. 9 della L.R. 13 febbraio 2015, n. 2.

[13] Comma così sostituito dall'art. 18 della L.R. 9 agosto 2013, n. 10.

[14] Comma abrogato dall'art. 18 della L.R. 9 agosto 2013, n. 10.

[15] Comma così modificato dall'art. 19 della L.R. 9 agosto 2013, n. 10.

[16] Articolo inserito dall'art. 7 della L.R. 28 dicembre 2007, n. 30 e abrogato dall'art. 20 della L.R. 9 agosto 2013, n. 10.

[17] Comma così modificato dall'art. 22 della L.R. 21 ottobre 2010, n. 17.

[18] Articolo abrogato dall'art. 20 della L.R. 9 agosto 2013, n. 10.

[19] Articolo abrogato dall'art. 20 della L.R. 9 agosto 2013, n. 10.