§ 1.2.54 - Legge Regionale 3 aprile 1995, n. 16.
Modifica della disciplina del rimborso delle spese di trasporto dei consiglieri regionali (legge regionale 23 aprile 1981, n. 21).


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.2 ordinamento istituzionale
Data:03/04/1995
Numero:16


Sommario
Art. 1.      1. L'articolo 4 della legge regionale 23 aprile 1981, n. 21, come modificato e integrato dall'articolo 40, comma 2, della legge regionale 11 giugno 1988, n. 44, dall'articolo 23 della legge [...]
Art. 2.      1. Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 1 fanno carico al Cap. 1 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per [...]


§ 1.2.54 - Legge Regionale 3 aprile 1995, n. 16.

Modifica della disciplina del rimborso delle spese di trasporto dei consiglieri regionali (legge regionale 23 aprile 1981, n. 21).

(B.U. 5 aprile 1995, n. 14).

 

Art. 1.

     1. L'articolo 4 della legge regionale 23 aprile 1981, n. 21, come modificato e integrato dall'articolo 40, comma 2, della legge regionale 11 giugno 1988, n. 44, dall'articolo 23 della legge regionale 15 maggio 1989, n. 13, e dall'articolo 2 della legge regionale 24 gennaio 1995, n. 6, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 2.

     1. Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 1 fanno carico al Cap. 1 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995, che presenta sufficiente disponibilità.