§ 1.2.99 - L.R. 13 febbraio 2015, n. 2.
Disposizioni in materia di trattamento economico dei consiglieri e degli assessori regionali, nonché di funzionamento dei gruppi consiliari. Modifiche [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.2 ordinamento istituzionale
Data:13/02/2015
Numero:2


Sommario
Art. 1.  (Finalità)
Art. 2.  (Assegno vitalizio)
Art. 3.  (Riduzione temporanea dell'assegno vitalizio)
Art. 4.  (Esercizio dell'opzione)
Art. 5.  (Modifiche agli articoli 14, 16 e 17 della legge regionale 38/1995)
Art. 6.  (Modifica all'articolo 8 della legge regionale 13/2003)
Art. 7.  (Modifica all'articolo 10 della legge regionale 3/2014)
Art. 8.  (Modifiche all'articolo 17 della legge regionale 18/2011)
Art. 9.  (Modifiche agli articoli 3 e 4 della legge regionale 21/1981)
Art. 10.  (Modifica all'articolo 2 della legge regionale 2/1964)
Art. 11.  (Abrogazione dell'articolo 7 ter della legge regionale 52/1980)
Art. 12.  (Norma transitoria in materia di assegno vitalizio)
Art. 13.  (Norma transitoria in materia di riduzione temporanea dell'assegno vitalizio)
Art. 14.  (Norma transitoria in materia di esercizio dell'opzione)
Art. 15.  (Norma transitoria in materia di restituzione dei contributi pro vitalizio)
Art. 16.  (Entrata in vigore)


§ 1.2.99 - L.R. 13 febbraio 2015, n. 2.

Disposizioni in materia di trattamento economico dei consiglieri e degli assessori regionali, nonché di funzionamento dei gruppi consiliari. Modifiche alle leggi regionali 2/1964, 52/1980, 21/1981, 38/1995, 13/2003, 18/2011 e 3/2014.

(B.U. 18 febbraio 2015, n. 7)

 

CAPO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASSEGNO VITALIZIO

 

Art. 1. (Finalità)

1. La presente legge si inserisce nell'azione di contenimento della spesa pubblica riferita ai costi della rappresentanza politica regionale esercitata sia in forma individuale, sia in forma collettiva e organica. In particolare, la presente legge detta disposizioni per un'ulteriore riduzione dei costi della politica mediante una pluralità d'interventi, permanenti e temporanei riconducibili ai principi di ragionevolezza e proporzionalità; contiene ulteriori modifiche in materia di assegno vitalizio spettante ai consiglieri regionali cessati dal mandato, agli aventi diritto e agli assessori regionali cessati dalla carica, nonché disposizioni di modifica di altre normative regionali in materia di trattamento giuridico ed economico dei consiglieri.

 

     Art. 2. (Assegno vitalizio)

1. In analogia a quanto previsto dai regolamenti parlamentari vigenti, l'assegno vitalizio previsto e disciplinato dalle leggi regionali 13 settembre 1995, n. 38 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei consiglieri regionali e modifiche alla legge regionale 9 settembre 1964, n. 2), e 12 agosto 2003, n. 13 (Norme modificative in materia di ordinamento e organizzazione dell'Amministrazione regionale e del Consiglio regionale, nonché sulla determinazione delle indennità spettanti al Presidente del Consiglio regionale, al Presidente della Regione e agli assessori), spetta ai consiglieri regionali cessati dal mandato e agli assessori regionali cessati dalla carica che abbiano compiuto i sessantacinque anni di età e abbiano corrisposto i contributi previsti per un periodo di almeno cinque anni.

2. La corresponsione dell'assegno può essere anticipata, per un massimo di cinque anni, su richiesta del consigliere regionale o dell'assessore regionale che abbia versato i contributi, anche volontari, per almeno nove anni sei mesi e un giorno. In tal caso l'assegno è ridotto proporzionalmente nella misura del 2,5 per cento del suo ammontare per ogni anno di anticipazione rispetto al sessantacinquesimo anno d'età.

2 bis. Nell'ipotesi prevista dall'articolo 9, comma 1, della legge regionale 12 agosto 2003, n. 13 (Norme modificative in materia di ordinamento e organizzazione dell'Amministrazione regionale e del Consiglio regionale, nonché sulla determinazione delle indennità spettanti al Presidente del Consiglio regionale, al Presidente della Regione e agli assessori), la corresponsione degli assegni può essere anticipata tenendo conto degli anni complessivi di contribuzione maturati dallo stesso soggetto, sia in relazione alla carica di assessore regionale, sia in relazione al mandato di consigliere regionale [1].

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai consiglieri regionali e agli assessori regionali cui l'assegno vitalizio sia già corrisposto, anche qualora la relativa erogazione sia sospesa secondo quanto previsto dall'articolo 14 della legge regionale 38/1995 e dall'articolo 8 della legge regionale 13/2003.

 

     Art. 3. (Riduzione temporanea dell'assegno vitalizio)

1. A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge e sino al 30 giugno 2019, l'assegno vitalizio e la sua quota, previsti e disciplinati dalle leggi regionali 38/1995 e 13/2003, sono ridotti nel loro ammontare mensile lordo secondo le percentuali progressive di cui all'allegata tabella A, ovvero di cui all'allegata tabella B, qualora il beneficiario dell'assegno e della sua quota sia in godimento di un assegno vitalizio erogato dal Parlamento europeo. A seguito della riduzione prevista dal presente comma l'importo dell'assegno vitalizio e della sua quota non può essere comunque inferiore a 1.500 euro mensili lordi [2].

2. Il beneficiario dell'assegno vitalizio e della sua quota, entro quindici giorni dall'entrata in godimento di un assegno vitalizio erogato dal Parlamento europeo, è tenuto a darne comunicazione formale ai competenti uffici ai fini della riduzione prevista al comma 1, nonché dei conseguenti ed eventuali conguagli [3].

3. Le riduzioni previste al comma 1 non trovano applicazione qualora l'importo dell'assegno e della sua quota, erogati ai sensi delle leggi regionali 38/1995 e 13/2003, sia pari o inferiore a 1.500 euro mensili lordi.

4. Nel caso in cui l'assegno vitalizio venga corrisposto sia in relazione al mandato di consigliere regionale che in relazione alla carica di assessore regionale, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano in relazione all'importo risultante dalla somma dei due assegni, determinato secondo quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, della legge regionale 13/2003 .

 

     Art. 4. (Esercizio dell'opzione)

1. Il beneficiario dell'assegno vitalizio e della sua quota, previsti e disciplinati dalle leggi regionali 38/1995 e 13/2003, nel caso assuma una delle cariche di seguito indicate, è tenuto a optare tra l'assegno vitalizio in erogazione e qualsivoglia emolumento previsto per la carica:

a) presidente, vicepresidente o amministratore delegato di istituti ed enti pubblici anche economici, la cui nomina, proposta, designazione o approvazione di nomina sia demandata a organi regionali;

b) presidente, vicepresidente o amministratore delegato di società al cui capitale la Regione e gli enti regionali, nelle varie forme di intervento o di partecipazione, anche indiretta, concorra per un importo superiore al venti per cento;

c) presidente, vicepresidente o amministratore delegato di enti o istituti privati per cui la Regione o gli enti regionali concorrano al funzionamento in misura superiore al cinquanta per cento dell'ammontare complessivo delle spese di gestione esposte in bilancio e a condizione che queste superino la somma annua di 200.000 euro.

2. L'opzione di cui al comma 1 deve essere esercitata entro quindici giorni dalla nomina, proposta, designazione o approvazione di nomina e, comunque, prima dell'assunzione della relativa carica, mediante comunicazione formale ai competenti uffici.

3. Qualora, entro il termine previsto al comma 2, il beneficiario dell'assegno vitalizio e della sua quota non effettui la comunicazione prevista, ovvero comunichi di non optare per l'erogazione dell'assegno vitalizio, l'erogazione dell'assegno è sospesa per tutta la durata della carica.

4. L'erogazione dell'assegno vitalizio, sospeso ai sensi del comma 3, è ripristinata dal primo giorno del mese successivo a quello in cui avviene la cessazione dalla carica.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione nel caso la carica venga assunta a titolo gratuito, fermo restando l'obbligo di formale comunicazione entro i termini previsti al comma 2.

 

CAPO II

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 13 SETTEMBRE 1995, N. 38

 

     Art. 5. (Modifiche agli articoli 14, 16 e 17 della legge regionale 38/1995)

1. Al comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 38/1995, dopo le parole «o ad altro Consiglio regionale», sono aggiunte le seguenti: «ovvero venga nominato componente del Governo nazionale o assessore regionale».

2. Al comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 38/1995 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) le parole «o il convivente "more uxorio" che abbia i requisiti di impegno e di stabilità indicati dalla giurisprudenza della Corte costituzionale» sono soppresse;

b) la lettera c) è abrogata.

3. Al comma 2 dell'articolo 17 della legge regionale 38/1995 sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole «o del convivente "more uxorio"» sono soppresse;

b) le parole «tra i figli in parti uguali» sono sostituite dalle seguenti: «in parti uguali tra i figli aventi i requisiti previsti all'articolo 16»;

c) dopo le parole «tra gli altri figli» sono aggiunte le seguenti: «aventi i requisiti previsti all'articolo 16».

 

CAPO III

MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 12 AGOSTO 2003, N. 13

 

     Art. 6. (Modifica all'articolo 8 della legge regionale 13/2003)

1. Al comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 13/2003, dopo le parole «assessore di un'altra Regione», sono aggiunte le seguenti: «o componente del Governo nazionale».

 

CAPO IV

MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 26 MARZO 2014, N. 3

 

     Art. 7. (Modifica all'articolo 10 della legge regionale 3/2014)

1. Al comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 26 marzo 2014, n. 3 (Disposizioni in materia di organizzazione e di personale della Regione, di agenzie regionali e di enti locali), le parole «all'emanazione di nuove norme che ridefiniscano le modalità di determinazione dell'ammontare mensile dell'assegno vitalizio» sono sostituite dalle seguenti: «al 30 giugno 2018».

 

CAPO V

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 29 DICEMBRE 2011, N. 18

 

     Art. 8. (Modifiche all'articolo 17 della legge regionale 18/2011)

1. All'articolo 17 della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012), sono apportate le seguenti modifiche:

a) nel primo periodo del comma 6, dopo le parole «e della sua quota», sono aggiunte le seguenti: «, senza rivalutazione monetaria né corresponsione di interessi»;

b) il secondo periodo del comma 6 è soppresso;

c) al comma 6 quater le parole «centottanta giorni decorrenti» sono sostituite dalle seguenti: «dieci mesi».

 

CAPO VI

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 23 APRILE 1981, N. 21

 

     Art. 9. (Modifiche agli articoli 3 e 4 della legge regionale 21/1981)

1. Al quarto comma dell'articolo 3 della legge regionale 23 aprile 1981, n. 21 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 settembre 1964, n. 2 e successive modificazioni), dopo le parole «tra loro cumulabili» sono aggiunte le seguenti: «, ai consiglieri regionali con più incarichi compete l'indennità aggiuntiva di importo maggiore».

2. All'articolo 4 della legge regionale 21/1981 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4 dopo le parole «chilometri trecento» sono aggiunte le seguenti: «; per il consigliere candidato alla carica di Presidente della Regione, che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato eletto Presidente, è stabilito il chilometraggio relativo alla circoscrizione elettorale di appartenenza»;

b) al comma 5 bis le parole «di malattia o» e le parole «da malattia o» sono soppresse.

 

CAPO VII

MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 9 SETTEMBRE 1964, N. 2

 

     Art. 10. (Modifica all'articolo 2 della legge regionale 2/1964)

1. Al quarto comma dell'articolo 2 della legge regionale 9 settembre 1964, n. 2 (Determinazione delle indennità di carica spettanti al Presidente del Consiglio Regionale, al Presidente della Giunta Regionale ed agli Assessori e determinazione dell'indennità di presenza dei Consiglieri), le parole «quarto comma» sono sostituite dalle seguenti: «terzo comma».

 

CAPO VIII

ABROGAZIONE DELL'ARTICOLO 7 TER DELLA LEGGE REGIONALE 28 OTTOBRE 1980, N. 52

 

     Art. 11. (Abrogazione dell'articolo 7 ter della legge regionale 52/1980)

1. L'articolo 7 ter della legge regionale 28 ottobre 1980, n. 52 (Norme per il funzionamento dei gruppi consiliari), come inserito dall'articolo 3, comma 1, della legge regionale 44/1996, è abrogato.

 

CAPO IX

NORME FINALI E TRANSITORIE

 

     Art. 12. (Norma transitoria in materia di assegno vitalizio)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 2 trovano applicazione a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

2. A decorrere dalla medesima data prevista al comma 1 non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 7, commi 3 e 3 bis, della legge regionale 38/1995, e di cui all'articolo 7, comma 4, della legge regionale 13/2003 .

 

     Art. 13. (Norma transitoria in materia di riduzione temporanea dell'assegno vitalizio)

1. In sede di prima applicazione, qualora il beneficiario dell'assegno e della sua quota sia già in godimento di un assegno vitalizio erogato dal Parlamento europeo, dal Parlamento nazionale o da altro Consiglio regionale, la comunicazione di cui all'articolo 3, comma 2, deve essere effettuata entro trenta giorni decorrenti dall'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 14. (Norma transitoria in materia di esercizio dell'opzione)

1. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 4, qualora alla data di entrata in vigore della presente legge il titolare dell'assegno vitalizio e della sua quota abbia già assunto una delle cariche previste al comma 1, l'opzione ivi prevista deve essere esercitata entro centoventi giorni decorrenti dall'entrata in vigore della presente legge. In tale ipotesi, la sospensione dell'erogazione dell'assegno vitalizio decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui avviene la comunicazione prevista al comma 3 da parte del titolare dello stesso ovvero, in caso di mancata comunicazione, dal primo giorno del mese successivo a quello in cui avviene la scadenza del termine previsto dal presente articolo.

 

     Art. 15. (Norma transitoria in materia di restituzione dei contributi pro vitalizio)

1. Il termine di dieci mesi previsto al comma 6 quater dell'articolo 17 della legge regionale 18/2011, come modificato dall'articolo 8, comma 1, lettera c), si applica alle domande già presentate ai sensi dei commi 6, 6 bis e 6 ter del medesimo articolo 17 della legge regionale 18/2011 alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 16. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.


[1] Comma inserito dall'art. 21 della L.R. 20 novembre 2018, n. 26.

[2] Comma già modificato dall'art. 5 della L.R. 26 giugno 2018, n. 16, dall'art. 12 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 28 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 della L.R. 18 aprile 2019, n. 5, con la decorrenza ivi prevista.

[3] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 18 aprile 2019, n. 5.