§ 1.2.104 - L.R. 26 giugno 2018, n. 16.
Modifiche alle leggi regionali 8/2000, 3/2014, 2/2015.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.2 ordinamento istituzionale
Data:26/06/2018
Numero:16


Sommario
Art. 1.  (Modifica all'articolo 9 della legge regionale 8/2000)
Art. 2.  (Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 3/2014)
Art. 3.  (Modifica all'articolo 6 bis della legge regionale 3/2014)
Art. 4.  (Modifica all'articolo 10 della legge regionale 3/2014)
Art. 5.  (Modifica all'articolo 3 della legge regionale 2/2015)
Art. 6.  (Entrata in vigore)


§ 1.2.104 - L.R. 26 giugno 2018, n. 16.

Modifiche alle leggi regionali 8/2000, 3/2014, 2/2015.

(B.U. 27 giugno 2018, n. 26 - S.O. n. 29)

 

CAPO I

MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 8/2000

 

Art. 1. (Modifica all'articolo 9 della legge regionale 8/2000)

1. Il comma 2 bis dell'articolo 9 della legge regionale 17 aprile 2000, n. 8 (Ordinamento ed organizzazione del Consiglio regionale), è abrogato.

 

CAPO II

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 3/2014

 

     Art. 2. (Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 3/2014)

1. All'articolo 6 della legge regionale 26 marzo 2014, n. 3 (Disposizioni in materia di organizzazione e di personale della Regione, di agenzie regionali e di enti locali), sono apportate le seguenti modifiche:

a) nella rubrica dopo le parole «del Presidente della Regione e degli Assessori regionali» sono aggiunte le seguenti: «e del Presidente e dei Vicepresidenti del Consiglio regionale»;

b) al comma 3 dopo le parole «Il Presidente della Regione e gli Assessori regionali» sono inserite le seguenti: «, nonché il Presidente e i Vicepresidenti del Consiglio regionale»;

c) il comma 4 è abrogato.

 

     Art. 3. (Modifica all'articolo 6 bis della legge regionale 3/2014)

1. Il comma 4 dell'articolo 6 bis della legge regionale 3/2014 è abrogato.

 

     Art. 4. (Modifica all'articolo 10 della legge regionale 3/2014)

1. Al comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 3/2014 le parole «al 30 giugno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2018».

 

CAPO III

MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 2/2015

 

     Art. 5. (Modifica all'articolo 3 della legge regionale 2/2015)

1. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 13 febbraio 2015, n. 2 (Disposizioni in materia di trattamento economico dei consiglieri e degli assessori regionali, nonché di funzionamento dei gruppi consiliari. Modifiche alle leggi regionali 2/1964, 52/1980, 21/1981, 38/1995, 13/2003, 18/2011 e 3/2014), le parole «al 30 giugno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2018».

 

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

 

     Art. 6. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.