| Settore: | Codici regionali | 
| Regione: | Friuli Venezia Giulia | 
| Materia: | 1. assetto istituzionale e organi statutari | 
| Capitolo: | 1.2 ordinamento istituzionale | 
| Data: | 29/10/1996 | 
| Numero: | 44 | 
| Sommario | 
| Art. 1. 1. All'articolo 4 della legge regionale 28 ottobre 1980, n. 52, come sostituito dall'articolo 14 della legge regionale 26 agosto 1996, n. 35, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: | 
| Art. 2. 1. Dopo l'articolo 7 della legge regionale 52/1980, è aggiunto il seguente: | 
| Art. 3. 1. Dopo l'articolo 7 bis della legge regionale 52/1980, come introdotto dall'articolo 2, è aggiunto il seguente: | 
| Art. 4. 1. In via di interpretazione autentica dell'articolo 16 della legge regionale 35/1996, in sede di prima applicazione della medesima legge regionale, e comunque non oltre il 31 dicembre 1996, la [...] | 
| Art. 5. 1. All'articolo 13 della legge regionale 35/1996, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: | 
§ 1.2.56 - Legge Regionale 29 ottobre 1996, n. 44.
Norme modificative, integrative ed interpretative delle leggi regionali 28 ottobre 1980, n. 52 e 26 agosto 1996, n. 35, in materia di personale dei gruppi consiliari.
(B.U. 30 ottobre 1996, n. 44).
     1. All'articolo 4 della 
(Omissis).
     2. La disposizione di cui al comma 1 si applica con decorrenza dalla data di entrata in vigore della 
     1. Dopo l'articolo 7 della 
(Omissis).
     1. Dopo l'articolo 7 bis della 
(Omissis).
     1. In via di interpretazione autentica dell'articolo 16 della 
     1. All'articolo 13 della 
(Omissis).
     2. La disposizione di cui al comma 1 si applica con decorrenza dalla data di entrata in vigore della