§ 1.2.56 - Legge Regionale 29 ottobre 1996, n. 44.
Norme modificative, integrative ed interpretative delle leggi regionali 28 ottobre 1980, n. 52 e 26 agosto 1996, n. 35, in materia di [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.2 ordinamento istituzionale
Data:29/10/1996
Numero:44


Sommario
Art. 1.      1. All'articolo 4 della legge regionale 28 ottobre 1980, n. 52, come sostituito dall'articolo 14 della legge regionale 26 agosto 1996, n. 35, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
Art. 2.      1. Dopo l'articolo 7 della legge regionale 52/1980, è aggiunto il seguente:
Art. 3.      1. Dopo l'articolo 7 bis della legge regionale 52/1980, come introdotto dall'articolo 2, è aggiunto il seguente:
Art. 4.      1. In via di interpretazione autentica dell'articolo 16 della legge regionale 35/1996, in sede di prima applicazione della medesima legge regionale, e comunque non oltre il 31 dicembre 1996, la [...]
Art. 5.      1. All'articolo 13 della legge regionale 35/1996, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:


§ 1.2.56 - Legge Regionale 29 ottobre 1996, n. 44.

Norme modificative, integrative ed interpretative delle leggi regionali 28 ottobre 1980, n. 52 e 26 agosto 1996, n. 35, in materia di personale dei gruppi consiliari.

(B.U. 30 ottobre 1996, n. 44).

 

Art. 1.

     1. All'articolo 4 della legge regionale 28 ottobre 1980, n. 52, come sostituito dall'articolo 14 della legge regionale 26 agosto 1996, n. 35, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

     (Omissis).

     2. La disposizione di cui al comma 1 si applica con decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge regionale 35/1996.

 

     Art. 2.

     1. Dopo l'articolo 7 della legge regionale 52/1980, è aggiunto il seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 3.

     1. Dopo l'articolo 7 bis della legge regionale 52/1980, come introdotto dall'articolo 2, è aggiunto il seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 4.

     1. In via di interpretazione autentica dell'articolo 16 della legge regionale 35/1996, in sede di prima applicazione della medesima legge regionale, e comunque non oltre il 31 dicembre 1996, la limitazione ad una unità del finanziamento sostitutivo previsto dall'articolo 8, comma 1 della legge regionale 52/1980, come sostituito dall'articolo 16 della legge regionale 35/1996, opera con decorrenza dalla data di assegnazione al gruppo del personale richiesto dal Presidente del gruppo medesimo. Sino alla data di adozione del provvedimento di assegnazione si applica la disciplina precedentemente vigente.

 

     Art. 5.

     1. All'articolo 13 della legge regionale 35/1996, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

     (Omissis).

     2. La disposizione di cui al comma 1 si applica con decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge regionale 35/1996.