§ 5.7.68 - Legge Regionale 15 luglio 1997, n. 24.
Norme per il recupero, la tutela e la valorizzazione del patrimonio archeologico-industriale della Regione Friuli-Venezia Giulia e modifica [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.7 istituzioni ed attività culturali
Data:15/07/1997
Numero:24


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Interventi straordinari).
Art. 3.  (Soggetti attuatori).
Art. 4.  (Contributi per la realizzazione di percorsi didattici).
Art. 5.  (Composizione della Commissione regionale per l'archeologia industriale).
Art. 6.  (Costituzione e modalità di funzionamento della Commissione regionale per l'archeologia industriale).
Art. 7.  (Compiti della Commissione regionale per l'archeologia industriale).
Art. 8.  (Contributi per interventi ordinari).
Art. 9.  (Modalità di attuazione d'intervento straordinario di adeguamento delle strutture industriali dell'ex Cotonificio Udinese in Torreano di Martignacco).
Art. 10.  (Modifica delle funzioni del Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi).
Art. 11.  (Norme finanziarie).
Art. 12.  (Entrata in vigore).


§ 5.7.68 - Legge Regionale 15 luglio 1997, n. 24. [1]

Norme per il recupero, la tutela e la valorizzazione del patrimonio archeologico-industriale della Regione Friuli-Venezia Giulia e modifica alla legge regionale 10 giugno 1991, n. 22, recante norme per il funzionamento del Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi.

(B.U. 16 luglio 1997, n. 29).

 

Art. 1. (Finalità).

     1. La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia promuove la tutela e la valorizzazione delle testimonianze del lavoro e della cultura industriale quali elementi significativi della propria storia.

     2. A tal fine favorisce e sostiene:

     a) la ricerca, la catalogazione, la conservazione ed il recupero di macchine ed attrezzature industriali;

     b) la ricerca, la catalogazione, la conservazione ed il riuso compatibile di fabbriche e delle relative strutture di servizio, compresi gli edifici direzionali e residenziali di pertinenza;

     c) la ricerca, la catalogazione, la conservazione e l'acquisizione di documentazione ed archivi, in particolare aziendali;

     d) la eventuale organizzazione in strutture museali delle testimonianze di particolare rilevanza.

 

     Art. 2. (Interventi straordinari).

     1. In relazione alla situazione di abbandono e di pericolo di deterioramento o di perdita di beni appartenenti al patrimonio archeologico-industriale regionale, la Regione adotta un programma di interventi straordinari intesi a realizzare:

     a) la ricognizione, la catalogazione e l'inventario sistematico delle testimonianze di archeologia industriale;

     b) la pubblicizzazione e la divulgazione di tale documentazione;

     c) la realizzazione di organici percorsi didattici.

     2. Gli interventi di cui al comma 1, lettere a) e b), devono concludersi entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge; gli interventi di cui alla lettera c) devono concludersi entro tre anni dalla stessa data.

 

     Art. 3. (Soggetti attuatori).

     1. L'attuazione del programma straordinario viene perseguita, per l'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), direttamente dall'Amministrazione regionale per il tramite del Centro regionale di catalogazione e restauro dei beni culturali, e per il medesimo articolo 2, comma 1, lettera c) dagli Enti locali, anche associati.

 

     Art. 4. (Contributi per la realizzazione di percorsi didattici).

     1. Nell'ambito degli interventi straordinari di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), l'Amministrazione regionale concede contributi agli Enti locali per la definizione, l'allestimento, l'organizzazione e la pubblicizzazione di organici percorsi didattici concernenti testimonianze significative di archeologia industriale.

     2. Le domande di contributo vanno presentate con le modalità stabilite dall'articolo 8, comma 4.

 

     Art. 5. (Composizione della Commissione regionale per l'archeologia industriale). [2]

     [1. E' istituita presso la Direzione regionale dell'istruzione e della cultura la Commissione regionale per l'archeologia industriale, con la seguente composizione:

     a) l'Assessore regionale all'istruzione e alla cultura o suo delegato, che la presiede;

     b) il Soprintendente per i beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici del Friuli-Venezia Giulia o suo delegato;

     c) due esperti proposti, rispettivamente, dalle Università di Trieste e di Udine;

     d) due esperti proposti, rispettivamente, dalle Confederazioni sindacali regionali dei lavoratori più rappresentative e dall'Associazione regionale degli industriali;

     e) due dipendenti dell'Amministrazione regionale, di qualifica funzionale non inferiore a consigliere, designati, rispettivamente, dall'Assessore all'istruzione e alla cultura e dall'Assessore alla pianificazione territoriale.

     2. Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario del Servizio dei beni culturali.]

 

     Art. 6. (Costituzione e modalità di funzionamento della Commissione regionale per l'archeologia industriale). [3]

     [1. La Commissione regionale per l'archeologia industriale è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, su proposta dell'Assessore all'istruzione e alla cultura.

     2. La Commissione rimane in carica cinque anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati.

     3. La Commissione si riunisce almeno una volta l'anno.

     4. Ai componenti esterni la Commissione spetta, per ogni giornata di seduta, il compenso previsto dalla legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni.]

 

     Art. 7. (Compiti della Commissione regionale per l'archeologia industriale). [4]

     [1. La Commissione regionale per l'archeologia industriale:

     a) formula proposte alla Giunta regionale per le finalità della presente legge;

     b) esprime parere sul programma giuntale relativo agli interventi straordinari di cui all'articolo 2 e su quello relativo agli interventi ordinari di cui all'articolo 8;

     c) verifica l'attuazione di tali programmi ed approva una relazione annuale da sottoporre alla Giunta regionale.]

 

     Art. 8. (Contributi per interventi ordinari).

     1. Nell'ambito degli interventi ordinari di cui all'articolo 1, comma 2, l'Amministrazione regionale concede contributi:

     a) relativamente agli edifici e strutture industriali:

     1) per la conservazione, la manutenzione straordinaria e il restauro dei beni immobili ai relativi proprietari, pubblici e privati, ovvero detentori, limitatamente agli enti pubblici che abbiano in concessione o amministrazione beni di proprietà demaniale nella misura massima del 70 per cento della spesa ammissibile [5];

     2) per l'acquisizione di beni immobili, da destinare ad uso della comunità, ai soli enti locali, nella misura massima del 90 per cento della spesa ammissibile;

     b) relativamente alle macchine ed attrezzature, per l'acquisto e per l'esecuzione di lavori di conservazione, restauro e valorizzazione, agli enti locali e ad altre istituzioni ed enti pubblici, nella misura massima del 70 per cento della spesa ammissibile;

     c) relativamente alla documentazione ed agli archivi storici, per l'acquisizione, per l'esecuzione di interventi di conservazione e restauro e per il riordino, agli enti locali e ad altre istituzioni ed enti pubblici, nella misura massima del 70 per cento della spesa ammissibile.

     2. Gli interventi sono approvati sulla base della catalogazione effettuata ai sensi dell'articolo 2, indipendentemente

dall'assoggettabilità dei beni alla disciplina prevista dalla legge 1 giugno 1939, n. 1089, in relazione ai criteri di priorità definiti dalla Giunta regionale con apposito atto deliberativo.

     3. I contributi sono erogati con le modalità stabilite nel provvedimento di concessione. Per gli interventi di particolare rilievo proposti da soggetti privati, la concessione del contributo è subordinata alla stipulazione di una convenzione in merito all'uso e alla destinazione del bene oggetto di contributo.

     4. Le domande di contributo sono presentate entro il 31 gennaio di ogni anno alla Direzione regionale dell'istruzione e della cultura e corredate da:

     a) relazione illustrativa delle caratteristiche del bene;

     b) descrizione dell'uso attuale del bene e di quello previsto;

     c) documentazione relativa alla natura e all'entità degli interventi programmati, con un dettagliato piano finanziario.

     5. Nella prima attuazione della presente legge è fissato in novanta giorni dalla sua entrata in vigore il termine per la presentazione delle domande per l'ottenimento dei contributi di cui al presente articolo.

     6. Le domande di contributo di cui al comma 1, lettera c), vanno corredate della sola relazione illustrativa e di un dettagliato preventivo di spesa.

 

     Art. 9. (Modalità di attuazione d'intervento straordinario di adeguamento delle strutture industriali dell'ex Cotonificio Udinese in Torreano di Martignacco).

     1. Gli interventi di adeguamento di cui al comma 1 dell'articolo 134 della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 8, così come modificato dall'articolo 13 della legge regionale 6 novembre 1995, n. 42, relativi agli impianti, alle strutture ed ai presidi ad essi connessi, devono essere effettuati entro quattro anni decorrenti dal decreto di concessione dei contributi di cui all'articolo 25, comma 43, della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10.

     2. Nelle more di attuazione degli interventi di cui al comma 1, le strutture costituenti il comprensorio fieristico possono essere utilizzate per le attività programmate ai sensi delle vigenti disposizioni.

 

     Art. 10. (Modifica delle funzioni del Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi). [6]

 

     Art. 11. (Norme finanziarie).

     1. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 3, comma 1, relativamente agli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), si provvede a carico dello stanziamento del capitolo 5170 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997.

     2. Per le finalità previste dall'articolo 4 è autorizzata la spesa complessiva di lire 200 milioni, suddivisa in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998.

     3. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997, è istituito alla Rubrica n. 25 - programma 2.4.1. - spese correnti - Categoria 1.5. - Sezione VI - il capitolo 5173 [1.1.152.2.06.06] con la denominazione «Contributi agli Enti locali per la definizione, l'allestimento, l'organizzazione e la pubblicizzazione di organici percorsi didattici concernenti testimonianze significative di archeologia industriale» e con lo stanziamento complessivo di lire 200 milioni, suddivisi in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998.

     4. Gli oneri previsti dall'articolo 6, comma 4, fanno carico al capitolo 150 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997 ed ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni successivi.

     5. Per le finalità previste dall'articolo 8, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.050 milioni, suddivisa in ragione di lire 650 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998 e di lire 750 milioni per l'anno 1999.

     6. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997, è istituito alla Rubrica n. 25 - programma 2.4.1. - spese d'investimento - Categoria 2.4. - Sezione VI - il capitolo 5198 [1.1.241.03.06.06] con la denominazione «Contributi a soggetti pubblici e privati per interventi di recupero, tutela e valorizzazione di beni immobili, macchine e attrezzature, documentazione ed archivi storici del patrimonio archeologico-industriale regionale» e con lo stanziamento complessivo di lire 2.050 milioni, suddivisi in ragione di lire 650 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998 e di lire 750 milioni per l'anno 1999.

     7. All'onere complessivo di lire 2.250 milioni, suddiviso in ragione di lire 750 milioni per ciascuno degli anni dal 1997 al 1999, derivante dalle autorizzazioni di spesa disposte dai commi 2 e 5, si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997 (Partita n. 115 dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci predetti).

 

     Art. 12. (Entrata in vigore).

     1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 49 della L.R. 25 settembre 2015, n. 23.

[2] Articolo abrogato dall'art. 4 della L.R. 28 dicembre 2007, n. 30.

[3] Articolo abrogato dall'art. 4 della L.R. 28 dicembre 2007, n. 30.

[4] Articolo abrogato dall'art. 4 della L.R. 28 dicembre 2007, n. 30.

[5] Punto così sostituito dall'art. 5 della L.R. 20 agosto 2007, n. 22.

[6] Articolo abrogato dall'art. 25 della L.R. 10 aprile 2001, n. 11.