§ 1.4.34 - L.R. 9 marzo 2012, n. 3.
Norme urgenti in materia di autonomie locali.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.4 controllo ed amministrazione attiva degli enti locali
Data:09/03/2012
Numero:3


Sommario
Art. 1.  (Competenza della Regione Friuli Venezia Giulia in materia di legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali degli enti locali)
Art. 2.  (Trasferimenti a favore dei Comuni)
Art. 3.  (Proroghe della tempistica di approvazione dei documenti contabili dei Comuni e altre norme in materia di coordinamento della finanza pubblica)
Art. 4.  (Centrali di committenza)
Art. 5.  (Altre norme di interesse degli enti locali)
Art. 6.  (Incremento stanziamento a favore delle Associazioni di enti locali di cui alla legge regionale 22/1976 )
Art. 7.  (Entrata in vigore)


§ 1.4.34 - L.R. 9 marzo 2012, n. 3.

Norme urgenti in materia di autonomie locali.

(B.U. 14 marzo 2012, n. 11 - S.O.)

 

Art. 1. (Competenza della Regione Friuli Venezia Giulia in materia di legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali degli enti locali)

1. Nella Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, in conformità all'articolo 4, primo comma, numero 1 bis), della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia) e agli articoli 2 e 8 del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni), al fine di valorizzare gli strumenti di autonomia normativa e le forme di rappresentanza delle comunità locali, perseguendo il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonchè nelle more della attuazione della riforma dell'ente Provincia nell'ambito dell'ordinamento costituzionale, si applica la legislazione regionale in materia elettorale, sugli organi di governo e sulle funzioni fondamentali dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane del Friuli Venezia Giulia.

2. Fino al recepimento nell'ordinamento regionale della riforma costituzionale di cui al comma 1, sono confermate le vigenti modalità di elezione, la formazione e la composizione degli organi di governo dei Comuni e delle Province del Friuli Venezia Giulia, nonchè le funzioni comunali e provinciali e le relative modalità di esercizio.

3. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale un disegno di legge di riforma dell'assetto istituzionale degli enti locali.

 

     Art. 2. (Trasferimenti a favore dei Comuni)

1. L'assegnazione di 65.661.014,27 euro prevista dall'articolo 13, comma 7, lettera a), numero 3), della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012), spettante ai Comuni a titolo di quota parte del trasferimento ordinario per l'anno 2012, è ripartita in misura proporzionale al trasferimento assegnato ai sensi dell'articolo 10, comma 6, lettera a), e comma 9, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011); l'erogazione è disposta in unica soluzione entro il 15 novembre 2012 ed è subordinata all'avvenuta approvazione della deliberazione consiliare di salvaguardia degli equilibri di bilancio.

2. L'importo di 40 milioni di euro portato in riduzione dell'importo spettante a favore del sistema delle autonomie locali per l'anno 2012 dall'articolo 13, comma 4, della legge regionale 18/2011 è assegnato a favore dei Comuni a titolo di quota parte del trasferimento ordinario per l'anno 2012; l'assegnazione è ripartita in misura proporzionale al trasferimento assegnato ai sensi dell'articolo 10, comma 6, lettera a), e comma 9, della legge regionale 22/2010 ; l'erogazione è disposta in unica soluzione entro il 30 giugno 2012 ed è subordinata all'avvenuta approvazione del rendiconto di gestione dell'esercizio 2011. L'erogazione è altresì sospesa fino al 15 novembre 2012 in caso di mancata comunicazione nei termini dei dati previsti dall'articolo 18, comma 36, della legge regionale 18/2011.

3. Per le finalità previste dal comma 2, è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2012, a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.1153 e del capitolo 1756 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.

4. All'onere di 40 milioni di euro per l'anno 2012, derivante dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 3, si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 10.5.1.1176 e dal capitolo 9639 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.

5. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare nel 2012 a favore dei Comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti un fondo straordinario di 5.949.208 euro da ripartire d'ufficio e in unica soluzione, entro il 15 novembre 2012, in misura proporzionale al trasferimento assegnato ai sensi dell'articolo 10, comma 6, lettera a), e comma 9, della legge regionale 22/2010 .

6. Per le finalità previste dal comma 5, è autorizzata la spesa di 5.949.208 euro per l'anno 2012, a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.1153 e del capitolo 1756 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.

7. All'onere di 5.949.208 euro per l'anno 2012, derivante dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 6, si provvede mediante prelievo di pari importo dall'unità di bilancio 10.7.1.3470 e dal capitolo 9700, partita 100 "Accantonamenti a fondo globale per interventi di riequilibrio a favore della comunità regionale" - di cui alla Tabella Q, riferita all'articolo 1, comma 15, della legge regionale 18/2011.

8. La disposizione di cui all'articolo 10, comma 49, della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio 2008 e del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010), è sospesa per l'anno 2012 e le risorse statali a essa connesse sono assegnate con le modalità di cui al comma 9.

9. Con la legge di assestamento per l'anno 2012 la Regione assicura a favore dei Comuni, per l'anno 2012 e a fini perequativi, il conguaglio del minor gettito connesso all'applicazione in via anticipata dell'imposta municipale propria. Tale conguaglio è determinato, ad aliquota base e con invarianza del gettito, in base alle certificazioni di cui all'articolo 18, comma 36, della legge regionale 18/2011 e nei limiti delle risorse disponibili. La medesima legge di assestamento definisce il criterio di determinazione del minor gettito, anche in relazione alle determinazioni statali in materia di quantificazione di tali entrate e alle risorse di cui al comma 8 trasferite dallo Stato al bilancio regionale.

10. In relazione alle previsioni di cui al comma 9, ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2012, i Comuni possono prevedere in entrata una assegnazione regionale a conguaglio.

11. Per le finalità previste dal comma 9, è autorizzata la spesa di 12.960.792 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.1153 e del capitolo 1775 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Conguaglio del minor gettito connesso all'applicazione in via anticipata dell'imposta municipale propria".

12. All'onere di 12.960.792 euro per l'anno 2012, derivante dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 11, si provvede mediante prelievo di pari importo dall'unità di bilancio 10.7.1.3470 e dal capitolo 9700, partita 100 "Accantonamenti a fondo globale per interventi di riequilibrio a favore della comunità regionale" - di cui alla Tabella Q, riferita all'articolo 1, comma 15, della legge regionale 18/2011 .

 

     Art. 3. (Proroghe della tempistica di approvazione dei documenti contabili dei Comuni e altre norme in materia di coordinamento della finanza pubblica)

1. Per l'anno 2012, in via straordinaria, i Comuni della Regione Friuli Venezia Giulia deliberano il bilancio di previsione entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge, al fine di recepire le previsioni dei trasferimenti regionali contenute nella medesima legge.

2. In via straordinaria, i Comuni della Regione Friuli Venezia Giulia deliberano il rendiconto di gestione dell'esercizio finanziario 2011 entro il 31 maggio 2012.

3. Per l'anno 2012 i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti trasmettono i modelli relativi al monitoraggio del patto di stabilità con i dati di previsione entro la data fissata dalle norme regionali per l'approvazione del bilancio di previsione. Per l'anno 2012 i Comuni con popolazione uguale o inferiore a 5.000 abitanti deliberano l'adesione al patto di stabilità entro la data fissata dalle norme regionali per l'approvazione del bilancio di previsione. Entro la medesima data provvedono alla compilazione e successiva trasmissione dei modelli relativi al monitoraggio del patto di stabilità, tramite il sistema web "finanza locale".

 

     Art. 4. (Centrali di committenza) [1]

1. I piccoli Comuni, di cui all'articolo 7 della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione-autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia), affidano l'acquisizione di lavori, servizi e forniture ai sensi dell'articolo 33, comma 3 bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE). In luogo degli accordi consortili di cui all'articolo 33, comma 3 bis, del decreto legislativo 163/2006, i Comuni si avvalgono delle forme collaborative di cui all'articolo 20 della legge regionale 1/2006.

1.1 La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dall'1 luglio 2014 [2].

1 bis. [Nei Comuni del Friuli Venezia Giulia con popolazione inferiore a 15.000 abitanti l'articolo 33, comma 3 bis, del decreto legislativo 163/2006 si applica a decorrere dall'1 ottobre 2013] [3].

 

     Art. 5. (Altre norme di interesse degli enti locali)

1. Al comma 2 dell'articolo 12 della legge regionale 22/2010, dopo il terzo periodo, sono aggiunti i seguenti: « L'importo risultante è comunque arrotondato per eccesso all'unità di euro superiore. Tale disposizione ha effetto dalla data di approvazione della delibera giuntale che ha recepito le disposizioni di cui al terzo periodo del presente comma. ».

2. Al comma 74 dell'articolo 11 della legge regionale 18/2011 le parole « entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge » sono sostituite dalle parole « entro il 30 settembre 2012 ».

3. All'articolo 13 della legge regionale 18/2011 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera e) del comma 72, le parole « comma 2 » sono sostituite dalle parole « comma 4 »;

b) dopo il comma 81 è inserito il seguente:

«81 bis. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 81, corredata di una breve relazione illustrativa del progetto da realizzare, è presentata alla Direzione competente in materia di autonomie locali, entro il 31 marzo 2012. Il contributo è concesso ed erogato entro il 30 settembre 2012 ed è rendicontato dal Comune beneficiario entro il 30 settembre 2014, ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 7/2000.».

4. All'articolo 12 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2008), sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera d) del comma 16 sono aggiunte le seguenti:

«d bis) l'indebitamento contratto per investimenti destinati alla salvaguardia dei siti Unesco;

d ter) l'indebitamento contratto per investimenti destinati alla realizzazione dei progetti relativi ai Piani integrati di sviluppo urbano sostenibile.»;

b) al comma 25, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: « La percentuale di cui al primo periodo è elevata al 35 per cento per i Comuni individuati quali enti gestori del servizio sociale dei Comuni, di cui alla legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale). ».

5. Al comma 10 dell'articolo 4 della legge regionale 16 luglio 2010, n. 12 (Assestamento del bilancio 2010 e del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012), le parole « 31 marzo 2012 » sono sostituite dalle parole « 31 dicembre 2012 ».

6. Al comma 5 dell'articolo 27 della legge regionale 1/2006, le parole « entro il 31 gennaio di ogni anno » sono sostituite dalle parole « entro il 15 febbraio di ogni anno ».

7. All'articolo 2 della legge regionale 11 novembre 2011, n. 14 (Razionalizzazione e semplificazione dell'ordinamento locale in territorio montano. Istituzione delle Unioni dei Comuni montani), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 la lettera f) è abrogata;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1 bis. Il Comune di Polcenigo, in deroga ai criteri di cui al comma 1, è aggregato a tutti gli effetti all'Unione montana delle Valli delle Dolomiti Friulane.»;

c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3 bis. La Provincia di Pordenone nella zona del Livenza, comprendente i Comuni di Aviano, Budoia, Caneva e Montereale Valcellina, svolge, in conformità al proprio ordinamento, le funzioni amministrative già conferite alle Comunità montane alla data di entrata in vigore della presente legge.».

8. Dopo il comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 14/2011 è aggiunto il seguente:

«2 bis. Nei Comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 15.000 abitanti, interessati dalle disposizioni previste dalla presente legge e il cui organo di revisione scade nel corso dell'anno 2012, trovano applicazione le disposizioni concernenti l'organo di revisione economico-finanziaria previste per i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.».

9. In relazione alle disposizioni di cui all'articolo 35, commi da 8 a 10, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), continua a trovare applicazione per gli enti locali del Friuli Venezia Giulia la disposizione di cui all'articolo 1, comma 1, della legge regionale 4 aprile 1997, n. 8 (Disposizioni sul sistema della Tesoreria Unica nel territorio regionale), come modificato dall'articolo 38, comma 1, della legge regionale 1/2000, come interpretata autenticamente dall'articolo 1, comma 2, della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2000).

10. I termini di conclusione e di rendicontazione dell'intervento avente a oggetto alcuni edifici da adibire a "centri diurni per anziani e abitare possibile" e inerente, in particolare, all'acquisto e alla ristrutturazione di un immobile in Sedegliano da adibire a centro diurno per anziani, nonchè alla ristrutturazione e all'adeguamento dell'edificio scolastico di Villacaccia in Lestizza per la costruzione di un centro diurno polivalente, previsti nell'accordo quadro ASTER stipulato in data 4 agosto 2008, tra la Regione e l'Associazione intercomunale "Medio Friuli", con Codroipo quale Comune capofila, a valere sulle risorse ASTER 2007, sono fissati rispettivamente al 31 dicembre 2012 e al 31 marzo 2013 [4].

11. [Dopo l'articolo 6 della legge regionale 15 marzo 2001, n. 9 (Disposizioni in materia di elezioni comunali e provinciali, nonchè modifiche e integrazioni alla legge regionale 14/1995 . Modifica all'articolo 29 della legge regionale 49/1991 concernente le deliberazioni soggette al controllo di legittimità), è inserito il seguente:

«Art. 6 bis. (Disposizioni in materia di spese elettorali concernenti le elezioni provinciali e comunali)

1. Le spese per l'organizzazione tecnica e l'attuazione delle elezioni dei consigli provinciali e comunali, fatta eccezione per quelle indicate nel comma 2, sono a carico degli enti ai quali i consigli appartengono. Le spese inerenti all'attuazione delle elezioni dei consigli circoscrizionali sono a carico dei rispettivi Comuni.

2. L'Amministrazione regionale provvede direttamente, con spese a proprio carico, all'acquisizione dei seguenti beni e servizi:

a) stampa degli avvisi agli elettori residenti all'estero;

b) stampa dei manifesti recanti i nomi dei candidati, dei candidati al ballottaggio e degli eletti per le elezioni provinciali;

c) stampa delle schede di votazione;

d) stampa della modulistica, delle buste, dei manifesti e delle pubblicazioni occorrenti per le operazioni degli uffici elettorali di sezione e per le operazioni degli uffici competenti in materia di attribuzione dei seggi e di proclamazione degli eletti;
e) stampa di tutte le pubblicazioni e manifesti a carattere informativo sul procedimento elettorale;

f) stampa delle pubblicazioni relative ai risultati della votazione;

g) trasporto del materiale elettorale ai Comuni;

h) spedizioni derivanti dalle revisioni dinamiche straordinarie effettuate per le consultazioni, spedizioni delle tessere elettorali e ogni altra spedizione concernente le elezioni amministrative.

3. L'Amministrazione regionale rimborsa ai Comuni le spese occorrenti per la stampa dei manifesti recanti i nomi dei candidati, dei candidati al ballottaggio e degli eletti per le elezioni comunali.

4. Le schede relative alle elezioni circoscrizionali sono fornite dall'Amministrazione regionale; i relativi oneri fanno carico ai Comuni interessati che provvedono a rimborsarli all'Amministrazione regionale.

5. A richiesta dei Comuni rientranti negli ambiti di tutela dello sloveno, tedesco e friulano, i manifesti previsti dai commi 2 e 3 sono stampati anche nella versione in lingua minoritaria. Le relative spese fanno carico all'Amministrazione regionale.

6. In caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni provinciali con le elezioni comunali, tutte le spese derivanti da adempimenti comuni alle elezioni che non fanno carico all'Amministrazione regionale, sono ripartite tra gli enti in ragione della metà.

7. In caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni provinciali con le elezioni comunali e circoscrizionali, tutte le spese derivanti da adempimenti comuni alle elezioni che non fanno carico all'Amministrazione regionale, sono ripartite in ragione dei due terzi a carico del Comune e di un terzo a carico della Provincia.

8. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2, tenuto conto anche di quanto previsto dal comma 5, e dal disposto di cui al comma 4, fanno carico all'unità di bilancio 10.1.1.5035 e al capitolo 1679 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.

9. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 3, tenuto conto anche di quanto previsto dal comma 5, fanno carico all'unità di bilancio 10.1.1.5035 e al capitolo 1680 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.

10. Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 4 sono accertate e riscosse con riferimento all'unità di bilancio 3.2.131 e al capitolo 464 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.» ] [5].

12. I commi 41 e 42 dell'articolo 1 della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 21 (Norme urgenti in materia di enti locali, nonchè di uffici di segreteria degli Assessori regionali), sono abrogati.

13. Lo statuto del Consorzio Comunità Collinare del Friuli può prevedere che il presidente sia scelto tra i sindaci dei Comuni facenti parte del Consorzio stesso e che l'organo esecutivo sia formato da componenti delle giunte o dei consigli dei Comuni associati.

14. Il patrimonio di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata regolarmente assegnato è equiparato alle unità immobiliari e relative pertinenze adibite ad abitazione principale. Restano salve eventuali disposizioni più favorevoli.

 

     Art. 6. (Incremento stanziamento a favore delle Associazioni di enti locali di cui alla legge regionale 22/1976 )

1. Per l'anno 2012, il capitolo 1681 dell'unità di bilancio 9.1.1.3420 è incrementato di 90.000 euro da assegnare, come quota aggiuntiva e in deroga ai criteri ordinari di quantificazione del riparto, a favore dell'UNCEM per sostenerne l'attività istituzionale collegata all'attuazione della legge regionale 14/2011 .

2. Per le finalità previste dal comma 1, è autorizzata la spesa di 90.000 euro per l'anno 2012, a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.3420 e del capitolo 1681 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.

3. All'onere di 90.000 euro per l'anno 2012, derivante dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 2, si provvede mediante prelievo di pari importo dall'unità di bilancio 10.7.1.3470 e dal capitolo 9700, partita 100 "Accantonamenti a fondo globale per interventi di riequilibrio a favore della comunità regionale"- di cui alla Tabella Q, riferita all'articolo 1, comma 15, della legge regionale 18/2011.

 

     Art. 7. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Articolo sostituito dall'art. 23 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 26 e abrogato dall'art. 69 della L.R. 12 dicembre 2014, n. 26.

[2] Comma aggiunto dall'art. 30 della L.R. 14 febbraio 2014, n. 2.

[3] Comma aggiunto dall'art. 11 della L.R. 8 aprile 2013, n. 5 e abrogato dall'art. 10 della L.R. 26 luglio 2013, n. 6.

[4] Comma così modificato dall'art. 10 della L.R. 25 luglio 2012, n. 14.

[5] Comma abrogato dall'art. 110 della L.R. 5 dicembre 2013, n. 19.