§ 41.7.199 - D.Lgs. 2 gennaio 1997, n. 9.
Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Friuli-Venezia Giulia in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:41. Enti locali e Regioni
Capitolo:41.7 regioni a statuto speciale
Data:02/01/1997
Numero:9


Sommario
Art. 1.  Oggetto e rapporti con la normativa previgente
Art. 2.  Ordinamento degli enti locali
Art. 3.  Trasferimento di funzioni amministrative
Art. 4.  Funzioni amministrative riservate allo Stato
Art. 5.  Rapporti tra Stato e regione
Art. 6.  Controllo sugli enti locali
Art. 7.  Funzioni amministrative in materia elettorale
Art. 8.  Circoscrizioni provinciali
Art. 9.  Ordinamento della finanza locale
Art. 10.  Attribuzione del sindaco quale ufficiale di Governo
Art. 11.  Giuramento del presidente della provincia e del sindaco
Art. 12.  Rapporti transfrontalieri degli enti locali
Art. 13.  Tutela delle minoranze linguistiche e valorizzazione delle lingue locali
Art. 14.  Status degli amministratori locali
Art. 15.  Personale degli enti locali
Art. 16.  Comando di personale presso la regione
Art. 17.  Disposizioni finanziarie
Art. 18.  Disposizioni transitorie e finali


§ 41.7.199 - D.Lgs. 2 gennaio 1997, n. 9.

Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Friuli-Venezia Giulia in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni.

(G.U. 29 gennaio 1997, n. 23)

 

     Art. 1. Oggetto e rapporti con la normativa previgente

     1. Il presente decreto detta le norme di attuazione della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2, che modifica gli articoli 4 e 5 dello statuto speciale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni.

     2. Le presenti norme di attuazione disciplinano la materia dell'ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni, abrogando tutte le precedenti disposizioni incompatibili.

 

          Art. 2. Ordinamento degli enti locali

     1. La regione, nel rispetto degli articoli 5 e 128 della Costituzione, nonché dell'articolo 4 dello statuto di autonomia, fissa i principi dell'ordinamento locale e ne determina le funzioni, per favorire la piena realizzazione dell'autonomia degli enti locali.

 

          Art. 3. Trasferimento di funzioni amministrative

     1. Salvo quanto disposto dall'articolo 4 sono trasferite all'amministrazione regionale, ai sensi dell'articolo 8 dello statuto speciale, tutte le attribuzioni amministrative concernenti gli enti locali precedentemente esercitate da organi centrali o periferici dello Stato comprese quelle di intervento sostitutivo.

 

          Art. 4. Funzioni amministrative riservate allo Stato

     1. Restano di competenza degli organi dello Stato le funzioni in materia di tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico, di lotta alla criminalità organizzata, nonché quelle in materia di protezione civile esercitate nell'interesse nazionale.

     2. Resta altresì di competenza degli organi dello Stato il controllo sui servizi dello stato civile, anagrafe, leva militare, servizio elettorale, nonché servizi di statistica limitatamente alle funzioni proprie dell'Istituto nazionale di statistica.

 

          Art. 5. Rapporti tra Stato e regione

     1. Lo Stato e la regione si informano reciprocamente nell'esercizio delle funzioni relative agli enti locali. Essi possono, altresì, in ogni momento e con forme semplificate, richiedere notizie ed informazioni.

 

          Art. 6. Controllo sugli enti locali

     1. La regione, con proprie leggi, determina la natura e la disciplina dei controlli nei confronti degli enti locali.

     2. Spettano alla regione anche i provvedimenti concernenti la sospensione e lo scioglimento dei consigli provinciali e comunali e la sospensione, rimozione e revoca degli amministratori, salvo i provvedimenti adottati dallo Stato in base alla normativa antimafia o per motivi di ordine pubblico.

     3. I provvedimenti, adottati nell'esercizio del controllo sugli organi, vanno comunicati al commissario del Governo nella regione.

 

          Art. 7. Funzioni amministrative in materia elettorale

     1. La regione disciplina il procedimento di elezione negli enti locali, esercitandone tutte le funzioni, compresa la fissazione e l'indizione dei comizi elettorali.

     2. Gli uffici periferici dello Stato assicurano la collaborazione, se richiesta, alla gestione dell'attività elettorale.

 

          Art. 8. Circoscrizioni provinciali

     1. Nella materia di cui all'articolo 4, numero 1-bis), dello statuto speciale è ricompresa la revisione delle circoscrizioni provinciali, l'istituzione di nuove province e la loro soppressione, su iniziativa dei comuni, sentite le popolazioni interessate. Resta ferma la facoltà dello Stato di non istituire propri uffici decentrati nelle nuove province e di mantenerli nelle province soppresse.

     2. L'eventuale istituzione da parte della regione di aree metropolitane comporta la revisione delle circoscrizioni provinciali interessate.

 

          Art. 9. Ordinamento della finanza locale

     1. Spetta alla regione disciplinare la finanza locale, l'ordinamento finanziario e contabile, l'amministrazione del patrimonio e i contratti degli enti locali.

     2. La regione finanzia gli enti locali con oneri a carico del proprio bilancio, salvo il disposto di cui al comma 3.

     3. Lo Stato assicura ai comuni, alle province e agli altri enti locali della regione il finanziamento dei servizi indispensabili per le materie di competenza statale ad essi delegate o attribuite, nella misura determinata dalla normativa statale.

 

          Art. 10. Attribuzione del sindaco quale ufficiale di Governo

     1. Le attribuzioni dei sindaci della regione, quali ufficiali di Governo, sono fissate dalle leggi dello Stato.

     2. Ove il sindaco o chi ne esercita le funzioni non adempia ai compiti di cui al comma 1, spetta al prefetto la nomina di commissari per l'adempimento delle funzioni stesse.

     3. I provvedimenti di cui al comma 1, adottati dal sindaco, aventi particolare rilevanza generale, nonché gli atti eventualmente richiesti sono tempestivamente trasmessi agli organi regionali.

     4. L'esercizio delle attribuzioni di cui al comma 1 è delegabile dal sindaco, previa comunicazione al prefetto, agli organi dei municipi.

 

          Art. 11. Giuramento del presidente della provincia e del sindaco

     1. Il presidente della provincia presta giuramento dinanzi ad un organo della regione. Dell'avvenuto giuramento è data formale e tempestiva comunicazione alla prefettura competente per territorio.

     2. Per quanto riguarda il giuramento del sindaco, continua a trovare applicazione la normativa statale.

 

          Art. 12. Rapporti transfrontalieri degli enti locali

     1. Gli enti locali della regione possono instaurare rapporti di reciproca collaborazione con enti locali degli stati confinanti, secondo la normativa statale e regionale, nel rispetto degli interessi nazionali, degli impegni derivanti dall'appartenenza all'Unione europea e degli accordi internazionali.

 

          Art. 13. Tutela delle minoranze linguistiche e valorizzazione delle lingue locali

     1. Gli enti locali della regione, attraverso gli statuti, garantiscono la tutela delle minoranze linguistiche nel rispetto delle norme statali e regionali.

     2. Nel rispetto delle medesime norme, gli enti locali adottano le misure adeguate per la conservazione e lo sviluppo delle lingue locali.

 

          Art. 14. Status degli amministratori locali

     1. Spetta alla regione disciplinare lo status degli amministratori locali.

 

          Art. 15. Personale degli enti locali

     1. Spetta alla regione disciplinare l'ordinamento del personale dei comuni, delle province e degli altri enti locali.

 

          Art. 16. Comando di personale presso la regione

     1. Per l'esercizio delle funzioni trasferite con il presente decreto e in particolare per le funzioni amministrative in materia di controllo sugli organi degli enti locali, nonché in materia elettorale, su richiesta della regione lo Stato può mettere a disposizione della regione stessa, in posizione di comando, proprio personale in servizio presso le prefetture della regione.

 

          Art. 17. Disposizioni finanziarie

     1. Le disposizioni dell'articolo 9 hanno effetto dal 1° gennaio 1997 ovvero dalla diversa data, se posteriore, coincidente con il primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della legge statale che, ai sensi dell'articolo 63, comma 2, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (statuto speciale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia), modifica l'articolo 49 dello statuto al fine di garantire il finanziamento delle funzioni trasferite con il presente decreto.

 

          Art. 18. Disposizioni transitorie e finali

     1. Fino alla data di entrata in vigore delle nuove leggi regionali disciplinanti la materia oggetto del presente decreto, continua ad applicarsi la normativa statale e regionale vigente.

     2. Salvo quanto disposto dall'articolo 17 e dal successivo comma 3, il trasferimento delle funzioni previste dal presente decreto decorre dal trentesimo giorno successivo alla data della sua entrata in vigore, fermo il compimento dei procedimenti già iniziati, alla data del trasferimento delle funzioni, con oneri a carico dello Stato.

     3. Fino a quando non sarà diversamente disposto con legge regionale e comunque non oltre il 31 dicembre 1997, rimangono ferme le funzioni amministrative degli organi dello Stato riguardanti il procedimento di elezione degli enti locali.