§ 6.2.22 - Legge Regionale 4 aprile 1997, n. 8.
Disposizioni sul sistema della Tesoreria Unica nel territorio regionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.2 finanza
Data:04/04/1997
Numero:8


Sommario
Art. 1.      1. In attuazione dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9, le norme relative al sistema della Tesoreria Unica nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia si [...]


§ 6.2.22 - Legge Regionale 4 aprile 1997, n. 8.

Disposizioni sul sistema della Tesoreria Unica nel territorio regionale.

(B.U. 9 aprile 1997, n. 15).

 

Art. 1.

     1. In attuazione dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9, le norme relative al sistema della Tesoreria Unica nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia si applicano agli enti locali beneficiari di trasferimenti statali, con esclusione dei fondi trasferiti per il finanziamento dei servizi indispensabili per le materie di competenza statale delegate o attribuite agli enti locali [1].

 

 


[1] Comma così modificato dall'art. 38 della L.R. 15 febbraio 2000, n. 1. Per l'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 1 della L.R. 3 luglio 2000, n. 13.