§ 2.5.31 - L.R. 11 novembre 2011, n. 14.
Razionalizzazione e semplificazione dell'ordinamento locale in territorio montano. Istituzione delle Unioni dei Comuni montani.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.5 ordinamento e circoscrizione dei comuni
Data:11/11/2011
Numero:14


Sommario
Art. 1.  (Finalità)
Art. 2.  (Unioni montane)
Art. 3.  (Benefici e incentivi nel territorio montano)
Art. 4.  (Natura e funzioni delle Unioni montane)
Art. 5.  (Statuto)
Art. 6.  (Organi)
Art. 7.  (Assemblea)
Art. 8.  (Presidente e Vicepresidente)
Art. 9.  (Collegio dei revisori)
Art. 10.  (Direttore)
Art. 10 bis.  (Segretario)
Art. 11.  (Personale)
Art. 12.  (Controlli)
Art. 13.  (Documenti finanziari e contabili delle Unioni montane e dei Comuni montani costituiti in Unione montana)
Art. 14.  (Disposizioni finanziarie)
Art. 15.  (Conferma dei finanziamenti e dei contributi)
Art. 16.  (Programmazione e incentivi)
Art. 17.  (Soppressione delle Comunità montane)
Art. 18.  (Successione nei rapporti giuridici)
Art. 19.  (Amministratori temporanei)
Art. 20.  (Cabina di regia)
Art. 21.  (Piano di subentro, organizzazione e gestione dei servizi)
Art. 22.  (Costituzione delle Unioni montane)
Art. 23.  (Rappresentanza delle minoranze consiliari)
Art. 24.  (Convocazione dell'Assemblea e prima presidenza)
Art. 25.  (Cessazione o revisione delle forme collaborative intercomunali preesistenti)
Art. 26.  (Rinvio normativo)
Art. 27.  (Testo unico delle leggi sulla montagna)
Art. 28.  (Conferenza permanente per la montagna)
Art. 29.  (Piano dei Comuni di vallata)
Art. 30.  (Incarico di Direttore)
Art. 31.  (Abrogazioni)
Art. 32.  (Razionalizzazione e semplificazione dell'ordinamento locale in tutto il territorio regionale)
Art. 33.  (Modifiche alla legge regionale 1/2006)
Art. 34.  (Modifiche agli articoli 73 e 78 della legge regionale 7/2011 in materia di attività economiche nei territori montani)
Art. 35.  (Entrata in vigore)


§ 2.5.31 - L.R. 11 novembre 2011, n. 14. [1]

Razionalizzazione e semplificazione dell'ordinamento locale in territorio montano. Istituzione delle Unioni dei Comuni montani.

(B.U. 16 novembre 2011, n. 46 - S.O. n. 23)

 

CAPO I

NORME GENERALI

 

Art. 1. (Finalità)

1. La Regione Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 4, primo comma, numero 1 bis dello Statuto speciale di autonomia, dispone con la presente legge la razionalizzazione e la semplificazione dell'ordinamento locale in territorio montano, in attuazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza, nel rispetto degli articoli 5 e 114, primo comma, della Costituzione e in conformità all'articolo 118 della Costituzione.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la presente legge disciplina le Unioni dei Comuni montani, di seguito denominate Unioni montane, nel rispetto del principio della concertazione al fine di migliorare i livelli di funzionalità, economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa del sistema delle autonomie locali del Friuli Venezia Giulia, tenuto conto degli obiettivi di valorizzazione, tutela e promozione dello sviluppo socio-economico dei territori montani, in attuazione dell'articolo 44 della Costituzione, e delle dimensioni dei Comuni in essi compresi.

3. La presente legge costituisce attuazione del procedimento previsto dall'articolo 12, comma 53, della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12 (Assestamento del bilancio 2009 e del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007), nel rispetto del principio di leale collaborazione istituzionale.

 

     Art. 2. (Unioni montane)

1. Nel territorio montano della Regione Friuli Venezia Giulia, classificato ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia), sono istituite le seguenti Unioni montane, corrispondenti ad altrettanti ambiti omogenei secondo criteri di unità territoriale, economica e sociale, al fine della gestione ottimale delle funzioni, competenze e servizi già attribuiti agli enti locali:

a) Unione montana della Carnia, comprendente i Comuni di Amaro, Ampezzo, Arta Terme, Cavazzo Carnico, Cercivento, Comeglians, Enemonzo, Forni Avoltri, Forni di Sopra, Forni di Sotto, Lauco, Ligosullo, Ovaro, Paluzza, Paularo, Prato Carnico, Preone, Ravascletto, Raveo, Rigolato, Sauris, Socchieve, Sutrio, Tolmezzo, Treppo Carnico, Verzegnis, Villa Santina, Zuglio;

b) Unione montana del Gemonese, comprendente i Comuni di Artegna, Bordano, Forgaria nel Friuli, Gemona del Friuli, Montenars, Trasaghis, Venzone;

c) Unione montana del Canal del Ferro e della Valcanale, comprendente i Comuni di Chiusaforte, Dogna, Malborghetto-Valbruna, Moggio Udinese, Pontebba, Resia, Resiutta, Tarvisio;

d) Unione montana delle Valli delle Dolomiti Friulane, comprendente i Comuni di Andreis, Arba, Barcis, Cavasso Nuovo, Cimolais, Claut, Erto e Casso, Fanna, Frisanco, Maniago, Meduno, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Vajont, Vivaro;

e) Unione montana della Val d'Arzino-Val Cosa, comprendente i Comuni di Castelnovo del Friuli, Clauzetto, Pinzano al Tagliamento, Sequals, Spilimbergo, Travesio, Vito d'Asio;

f) [Unione montana del Livenza, comprendente i Comuni di Aviano, Budoia, Caneva, Montereale Valcellina, Polcenigo] [2];

g) Unione montana del Torre, comprendente i Comuni di Attimis, Faedis, Lusevera, Magnano in Riviera, Nimis, Povoletto, Taipana, Tarcento;

h) Unione montana del Natisone, comprendente i Comuni di Cividale del Friuli, Drenchia, Grimacco, Prepotto, Pulfero, San Leonardo, San Pietro al Natisone, Savogna, Stregna, Torreano.

1 bis. Il Comune di Polcenigo, in deroga ai criteri di cui al comma 1, è aggregato a tutti gli effetti all'Unione montana delle Valli delle Dolomiti Friulane [3].

2. Le Province di Gorizia e di Trieste nella zona omogenea del Carso, comprendente i Comuni di Doberdò del Lago, Duino-Aurisina, Fogliano-Redipuglia, Monfalcone, Monrupino, Muggia, Ronchi dei Legionari, Sagrado, San Dorligo della Valle, Savogna d'Isonzo, Sgonico, Trieste, svolgono nei territori di rispettiva pertinenza, in conformità ai propri ordinamenti, le funzioni a esse conferite dall'articolo 6 della legge regionale 33/2002 .

3. La Provincia di Gorizia nella zona del Collio, comprendente i Comuni di Capriva del Friuli, Cormons, Dolegna del Collio, Gorizia, Mossa, San Floriano del Collio, San Lorenzo Isontino, svolge, in conformità al proprio ordinamento, le funzioni amministrative già conferite alle Comunità montane alla data di entrata in vigore della presente legge.

3 bis. La Provincia di Pordenone nella zona del Livenza, comprendente i Comuni di Aviano, Budoia, Caneva e Montereale Valcellina, svolge, in conformità al proprio ordinamento, le funzioni amministrative già conferite alle Comunità montane alla data di entrata in vigore della presente legge [4].

4. In deroga a quanto previsto dal comma 1, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i Comuni il cui territorio sia adiacente ad altra Unione montana possono chiedere l'assegnazione all'Unione montana contermine e i Comuni di maggiore dimensione demografica in ogni ambito e quelli il cui territorio sia adiacente a Comuni non montani possono chiedere l'esclusione dall'Unione montana di appartenenza. Entro i successivi trenta giorni, la Giunta regionale, con propria deliberazione pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione, ridefinisce o conferma gli ambiti territoriali delle Unioni montane tenendo conto dei criteri indicati al comma 1 [5].

5. Nei Comuni esclusi dalle Unioni montane ai sensi del comma 4 le funzioni amministrative già conferite alle Comunità montane alla data di entrata in vigore della presente legge sono esercitate dalle Province territorialmente competenti.

 

     Art. 3. (Benefici e incentivi nel territorio montano)

1. Ai fini dell'erogazione di benefici e incentivi ai cittadini e agli altri soggetti e attori sociali, il territorio montano è suddiviso in zone di svantaggio socio-economico sulla base dei seguenti criteri:

a) altitudine;

b) acclività dei terreni e fragilità idrogeologica;

c) condizioni demografiche;

d) attività produttive insediate;

e) livelli occupazionali;

f) livello dei servizi.

2. La classificazione di cui al comma 1 è definita dalla Giunta regionale ed è sottoposta a revisione almeno triennale al fine di tenere conto delle modificazioni intervenute. La deliberazione della Giunta regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

2 bis. Fino alla definizione da parte della Giunta regionale della classificazione di cui al comma 2, trova applicazione la determinazione delle zone di svantaggio socio-economico effettuata con deliberazione della Giunta regionale 31 ottobre 2000, n. 3303 [6].

 

CAPO II

ORDINAMENTO DELLE UNIONI MONTANE

 

     Art. 4. (Natura e funzioni delle Unioni montane)

1. Le Unioni montane sono enti locali territoriali dotati di autonomia statutaria, istituiti per la valorizzazione delle zone montane e per l'esercizio associato di funzioni comunali, costituiti dai Comuni contermini secondo l'articolazione di cui all'articolo 2.

2. Le Unioni montane:

a) elaborano piani di sviluppo del territorio al fine di valorizzare le zone montane e coordinano la loro attuazione;

b) esercitano in via esclusiva le funzioni amministrative già attribuite o delegate alle Comunità montane alla data del commissariamento di cui all'articolo 12, comma 53, della legge regionale 12/2009;

c) esercitano, a titolo di funzioni proprie, le funzioni di valenza sovracomunale relative alla programmazione territoriale, definizione e realizzazione delle politiche energetiche, fatte salve le competenze di altri soggetti, espressamente previste dalla legge;

d) esercitano altresì, a titolo di funzioni proprie, le funzioni amministrative di valenza sovracomunale in materia di turismo, iniziative e attività culturali e di valorizzazione dei beni culturali, opere pubbliche, fatte salve le competenze di altri soggetti, espressamente previste dalla legge;

e) provvedono alla gestione associata obbligatoria dei servizi pubblici locali dei Comuni compresi nel proprio territorio e in particolare alla organizzazione e gestione dei seguenti servizi: attività produttive, diritto allo studio, edilizia scolastica, organizzazione e gestione dei servizi scolastici, compresi gli asili nido e fino all'istruzione secondaria di primo grado, servizi finanziari, contabili e tributari, personale, sistemi informatici e informativi anche territoriali, espropri;

f) esercitano le ulteriori funzioni amministrative a esse conferite dai Comuni, dalla Provincia e dalla Regione;

g) attuano gli interventi speciali per la montagna stabiliti dall'Unione europea nonchè, nei territori di insediamento della minoranza linguistica slovena, gli interventi previsti dall'articolo 20 della legge regionale 16 novembre 2007, n. 26 (Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena).

3. Le funzioni esercitate dalle Unioni montane sono assegnate in esclusiva alle stesse. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale verifica eventuali sovrapposizioni nell'esercizio delle stesse e approva un progetto di semplificazione istituzionale con l'obiettivo della razionalizzazione della gestione ottimale delle funzioni, delle competenze e dei servizi.

3 bis. Le Unioni montane possono svolgere in forma associata, con le modalità previste da apposite convenzioni, le funzioni amministrative ad esse spettanti [7].

4. Le funzioni di cui al comma 2, lettere c), d), ed e), sono esercitate dalle Unioni montane secondo il cronoprogramma contenuto nel piano di subentro, organizzazione e gestione dei servizi entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

5. Alle Unioni montane si applicano, in quanto compatibili, le norme che disciplinano l'ordinamento dei Comuni.

 

     Art. 5. (Statuto)

1. Lo statuto delle Unioni montane stabilisce:

a) le funzioni e i compiti amministrativi esercitati in attuazione dell'articolo 4;

b) le modalità di designazione e le competenze degli organi, nel rispetto della presente legge;

c) la sede dell'ente e le norme fondamentali in materia di organizzazione interna e di funzionamento degli organi.

2. Lo statuto è approvato dall'Assemblea composta secondo le modalità di cui all'articolo 7, con la maggioranza dell'80 per cento dei voti, alla quale deve concorrere almeno per il 90 per cento il voto dei Sindaci.

3. Qualora non venga raggiunta la maggioranza di cui al comma 2, la votazione è ripetuta in successive sedute, da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte consecutive la maggioranza dei voti ponderati, espressi dalla maggioranza dei componenti assegnati. A ogni Sindaco è attribuito un numero di voti pari alla media ponderata tra le percentuali di popolazione e di territorio rappresentati, calcolati, rispettivamente, in 70 per cento e 30 per cento; a ogni consigliere rappresentante delle minoranze è attribuito un numero eguale di voti, calcolato in proporzione al numero dei rappresentanti designati. In ogni caso nessun Sindaco può avere un peso ponderale superiore al 20 per cento; la riduzione del peso ponderale non è assegnata ad alcun componente dell'Assemblea.

4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano anche alle modifiche dello statuto .

5. Lo statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

 

     Art. 6. (Organi)

1. Sono organi obbligatori delle Unioni montane l'Assemblea, il Presidente e il Vicepresidente, il Collegio dei revisori.

2. Lo statuto può prevedere la presenza di un organo collegiale con funzioni esecutive composto da Sindaci, disciplinandone modalità di designazione, composizione e attribuzioni.

 

     Art. 7. (Assemblea)

1. L'Assemblea è l'organo di indirizzo politico-amministrativo dell'Unione montana.

2. L'Assemblea è composta dai Sindaci dei Comuni inclusi nel territorio dell'Unione montana e dai rappresentanti delle minoranze consiliari nella misura del 10 per cento, arrotondato per eccesso, dei Comuni componenti l'Unione montana designati secondo le modalità stabilite dall'articolo 23.

3. I componenti decadono qualora cessi la loro carica, con effetto dalla data della cessazione. I Sindaci possono, di volta in volta, delegare un assessore o un consigliere comunale a rappresentarli nelle sedute dell'Assemblea.

4. Lo statuto può stabilire l'articolazione dell'Assemblea in commissioni dotate di compiti istruttori e di raccordo politico, al fine di razionalizzare i procedimenti deliberativi e agevolare il funzionamento dell'Assemblea.

5. L'Assemblea delibera con il metodo del voto ponderato riferito per il 90 per cento ai Sindaci e per il 10 per cento ai rappresentanti delle minoranze consiliari. Salvi i casi di approvazione e modifica dello statuto disciplinati dall'articolo 5, la ponderazione del voto è stabilita dallo statuto . Con particolare riferimento al peso ponderale dei Sindaci, lo statuto considera quali parametri la popolazione e il territorio, ciascuno dei quali non potrà pesare meno del 25 per cento e più del 75 per cento. Il peso ponderale del voto dei rappresentanti delle minoranze consiliari è stabilito sulla base di criteri fissati direttamente dallo statuto .

6. Il funzionamento dell'Assemblea, in conformità ai principi stabiliti dallo statuto , è disciplinato con regolamento approvato a maggioranza assoluta di voti. Esso prevede, in particolare, le modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte, il numero dei componenti necessario per la validità delle sedute e la quota di voti favorevoli necessari per l'adozione delle deliberazioni, nel rispetto di quanto previsto dalla presente legge.

7. Nelle more dell'approvazione del regolamento di cui al comma 6, si applica, in quanto compatibile, il regolamento per il funzionamento del Consiglio del Comune con il maggiore numero di abitanti.

8. L'Assemblea delibera:

a) le modifiche statutarie;

b) i regolamenti;

c) i bilanci annuali e pluriennali, le relative variazioni e i conti consuntivi;

d) il piano esecutivo di gestione e gli atti di programmazione;

e) la nomina e la sfiducia del Presidente e del Vicepresidente, nonchè la nomina e, nei casi previsti dalla legge, la revoca del Collegio dei revisori;

f) la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti dell'Unione montana presso enti, aziende;

g) le modalità di esercizio delle forme di controllo interno;

h) gli acquisti, le alienazioni, le permute e le costituzioni e modificazioni di diritti reali sul patrimonio immobiliare dell'Unione montana;

i) la contrazione di mutui e aperture di credito e l'emissione di prestiti obbligazionari;

j) gli ulteriori atti a essa attribuiti dallo statuto .

9. Per l'approvazione degli atti di cui al comma 8, lettere c), e) e f), è necessaria, oltre alla maggioranza espressa con i criteri di cui al comma 5, anche la maggioranza dei componenti l'Assemblea.

 

     Art. 8. (Presidente e Vicepresidente)

1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea al suo interno, tra i Sindaci.

2. Il Presidente è il rappresentante legale dell'Unione montana. Il Presidente nomina il Direttore di cui all'articolo 10 e può revocarlo, sovrintende al funzionamento degli uffici e adotta tutti gli atti che non siano riservati dalla legge o dallo statuto all'Assemblea o non siano attribuiti al Direttore, ai dirigenti e ai responsabili dei servizi dell'Unione montana, ai quali spettano gli atti gestionali.

3. Il Presidente dura in carica cinque anni e può essere sfiduciato dall'Assemblea, secondo le modalità disciplinate nello statuto.

4. Qualora non diversamente stabilito dallo statuto dell'Unione montana, in caso di decadenza dalla carica di componente dell'Assemblea per effetto della cessazione dalla carica di Sindaco dovuta alla scadenza del mandato elettorale, il Presidente mantiene l'incarico sino alla elezione del proprio successore.

5. In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vicepresidente, eletto dall'Assemblea secondo le norme stabilite dallo statuto. In caso di cessazione anticipata dalla carica, le funzioni del Presidente sono esercitate, sino alla nuova elezione, dal Vicepresidente. Specifici ambiti di attività possono formare oggetto di delega dal Presidente al Vicepresidente o a singoli membri dell'Assemblea.

6. [Al Presidente e al Vicepresidente spetta un'indennità di carica come stabilita dalla Giunta regionale] [8].

 

     Art. 9. (Collegio dei revisori)

1. Il Collegio dei revisori è composto da tre membri, compreso il presidente, ed è nominato dall'Assemblea. Dura in carica tre anni ed è rinnovabile una sola volta.

2. L'organo di revisione economico-finanziaria dei Comuni montani costituiti in Unione montana ai sensi della presente legge è composto da un solo revisore.

2 bis. Nei Comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 15.000 abitanti, interessati dalle disposizioni previste dalla presente legge e il cui organo di revisione scade nel corso dell'anno 2012, trovano applicazione le disposizioni concernenti l'organo di revisione economico-finanziaria previste per i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti [9].

 

     Art. 10. (Direttore)

1. La gestione dell'Unione montana è affidata a un Direttore, nominato dal Presidente. Il Direttore attua gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dall'Assemblea secondo le direttive del Presidente e garantisce il buon funzionamento degli uffici e dei servizi.

2. L'incarico di Direttore è conferito esclusivamente con contratto di lavoro di diritto privato a tempo determinato.

3. L'incarico di Direttore è a tempo pieno, rinnovabile e revocabile e viene conferito a Segretari comunali e provinciali con esperienza professionale almeno quinquennale, prioritariamente individuati tra coloro che risultano in servizio presso i Comuni costituenti l'Unione montana, ovvero a soggetti in possesso del diploma di laurea almeno quadriennale con esperienza professionale almeno quinquennale adeguata alle funzioni da svolgere, maturata in qualifiche dirigenziali presso amministrazioni pubbliche, enti di diritto pubblico o privato, attività professionali pertinenti con le funzioni da svolgere. Il compenso del Direttore è determinato nel contratto di assunzione.

4. Il Direttore non può rivestire cariche pubbliche ovvero cariche in partiti politici e avere con gli stessi incarichi direttivi o rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza.

5. Il Direttore e i Segretari dei Comuni appartenenti a ciascuna Unione montana adottano modalità operative ispirate al principio di leale collaborazione, al fine di assicurare il coordinamento delle funzioni esercitate e dei servizi svolti dalle rispettive amministrazioni.

6. Le convenzioni per il servizio di segreteria unica sono stipulate prioritariamente all'interno dell'Unione montana. I Comuni dell'Unione montana che stipulano convenzioni per il servizio di segreteria unica ne comunicano l'avvenuta costituzione all'apposita struttura competente.

 

     Art. 10 bis. (Segretario) [10]

1. In alternativa alla figura del Direttore, lo statuto dell'Unione montana può prevedere la nomina, da parte del Presidente, del segretario il quale svolge per l'Unione montana, oltre alle funzioni spettanti al Direttore di cui all'articolo 10, le funzioni precedentemente attribuite al segretario all'interno della Comunità montana, compresa quella di ufficiale rogante.

2. Il segretario dell'Unione montana è scelto preferibilmente tra i segretari dei Comuni a essa aderenti.

 

     Art. 11. (Personale)

1. Il personale dell'Unione montana è costituito dal personale della Comunità montana e dei Comuni in essa compresi in relazione alle funzioni trasferite.

2. Il personale delle Comunità montane è trasferito all'Unione montana o alle Unioni montane, ovvero in caso di eccedenza rispetto al fabbisogno delle Unioni montane, alle Province che a esse succedono a decorrere dalla data di costituzione dell'Unione montana medesima. Il piano di subentro di cui all'articolo 21 individua, a favore delle Unioni montane, le risorse necessarie per la copertura degli oneri concessi al personale trasferito [11].

3. Ai sensi del comma 1, il personale dei Comuni è progressivamente trasferito alla rispettiva Unione montana in relazione alle esigenze di funzionalità, e comunque non oltre il termine di ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

4. I trasferimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 sono effettuati con conservazione del trattamento in godimento, non correlato a indennità di funzione, retribuzione di posizione, specifiche responsabilità o incarichi, anche individuati ai sensi degli articoli 40 e seguenti del contratto collettivo del comparto unico del personale regionale e locale sottoscritto in data 7 dicembre 2006.

5. Nel caso di scissione delle Comunità montane in più Unioni montane, il progetto di scissione di cui all'articolo 21, comma 3, regola il riparto del personale.

5 bis. Nelle Unioni montane, nelle quali non sia prevista la dirigenza e ferma restando la tendenziale riduzione delle posizioni organizzative complessive fra comuni facenti parte dell'unione e unione stessa, per la gestione delle funzioni associate più complesse, le funzioni oggetto del conferimento dell'incarico di posizione organizzativa, di cui all'articolo 49, comma 3, del CCRL "quadriennio normativo (II fase) 2002-2005 - biennio economico 2004-2005", sottoscritto il 7 dicembre 2006, possono essere delegate ad altro soggetto incaricato di posizione organizzativa. Il contratto collettivo disciplina le modalità di conferimento della delega, i suoi limiti e i criteri per la determinazione della retribuzione di posizione e di risultato [12].

 

     Art. 12. (Controlli)

1. Nei confronti delle Unioni montane trovano applicazione le norme in materia di controllo sugli organi dei Comuni del Friuli Venezia Giulia.

 

CAPO III

NORME FINANZIARIE E CONTABILI

 

     Art. 13. (Documenti finanziari e contabili delle Unioni montane e dei Comuni montani costituiti in Unione montana)

1. Nel rispetto dei principi contabili stabiliti dalla legislazione statale in ordine all'unitarietà e uniformità dei sistemi di contabilità pubblica, con regolamento regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di autonomie locali, di concerto con l'Assessore competente in materia di finanze, sono definiti:

a) i modelli contabili relativi al bilancio annuale e al bilancio pluriennale, nonchè i documenti contabili relativi al rendiconto della gestione delle Unioni montane;

b) i modelli contabili semplificati relativi al bilancio annuale e al bilancio pluriennale, nonchè i documenti contabili relativi al rendiconto della gestione dei Comuni montani facenti parte di Unioni montane, che assicurino, comunque, la leggibilità e la confrontabilità dei dati; sono individuati, altresì, gli allegati al bilancio di previsione che devono consentire l'evidenza delle spese e delle entrate connesse alle funzioni svolte dall'Unione montana per il Comune.

2. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, continuano a trovare applicazione i modelli contabili vigenti per le unioni di comuni.

 

     Art. 14. (Disposizioni finanziarie)

1. Per lo svolgimento delle funzioni conferite alle Unioni montane con la presente legge, la Regione assegna annualmente alle Unioni montane:

a) i trasferimenti ordinari annuali per il finanziamento delle funzioni proprie, delle funzioni comunali e sovracomunali esercitate dalle Unioni montane, nonchè dei servizi comunali da esse gestiti obbligatoriamente;

b) i trasferimenti annuali spettanti per l'istituzione del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, in relazione al personale trasferito dalla soppressa Comunità montana e di quello trasferito dai Comuni;

c) le assegnazioni connesse alle funzioni già trasferite con legge regionale alle soppresse Comunità montane.

2. Spettano alle Unioni montane le assegnazioni regionali previste da altre leggi di settore per le gestioni sovracomunali e quelle spettanti ai Comuni in relazione alle funzioni esercitate obbligatoriamente dall'Unione.

3. La Regione assegna alle Unioni montane per le funzioni delegate volontariamente dai Comuni l'incentivo annuale previsto dall'articolo 26 della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia).

4. Spettano alle Unioni montane gli introiti derivanti dalle tasse, nonchè dalle tariffe e dai contributi, relativamente alle funzioni e ai servizi da esse esercitati.

5. I Comuni definiscono con deliberazione consiliare la quota annua delle proprie entrate da assegnare all'Unione montana di appartenenza per:

a) l'esercizio di eventuali ulteriori funzioni volontariamente delegate alla medesima;

b) contribuire in parte alle spese di funzionamento dell'Unione.

6. Spetta alle Unioni montane presentare direttamente, nelle materie di loro competenza, le richieste di incentivi e finanziamenti previsti a favore dei Comuni.

 

     Art. 15. (Conferma dei finanziamenti e dei contributi)

1. I finanziamenti e i contributi concessi nei confronti delle soppresse Comunità montane sono confermati in capo agli enti successori in riferimento ai territori di competenza e al trasferimento dei rapporti giuridici attivi e passivi. Le strutture regionali competenti nelle rispettive materie provvedono all'adozione di eventuali atti di integrazione o modifica relativi ai finanziamenti e ai contributi concessi.

2. Ai fini di cui al comma 1, gli enti successori provvedono a trasmettere all'Amministrazione regionale la documentazione necessaria.

 

     Art. 16. (Programmazione e incentivi)

1. In materia di programmazione e incentivi a favore delle zone montane, continuano ad applicarsi rispettivamente i capi III e IV della legge regionale 33/2002 e la legge regionale 20 febbraio 2008, n. 4 (Norme per lo sviluppo e la valorizzazione del territorio montano).

 

CAPO IV

SUCCESSIONE DELLE UNIONI MONTANE ALLE COMUNITA' MONTANE

 

     Art. 17. (Soppressione delle Comunità montane)

1. Le Comunità montane del Friuli Venezia Giulia sono soppresse con effetto dalla data di costituzione delle Unioni montane.

 

     Art. 18. (Successione nei rapporti giuridici)

1. Le Unioni montane e gli altri enti successori alle Comunità montane subentrano nel patrimonio e nei rapporti giuridici attivi e passivi delle soppresse Comunità montane.

 

     Art. 19. (Amministratori temporanei)

1. Entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, sono nominati gli amministratori temporanei presso ciascuna Comunità montana per l'attuazione della presente legge e per la residua gestione delle Comunità montane. Il decreto di nomina ne stabilisce il compenso.

2. Gli amministratori temporanei di cui al comma 1 sono scelti nell'ambito delle terne di nominativi proposti dalle Conferenze dei Sindaci appositamente convocate dai Sindaci dei Comuni con il maggior numero di abitanti appartenenti alle Comunità montane. Ciascun Sindaco esprime il voto per un solo nominativo e risultano indicati nella terna i candidati che hanno ricevuto il maggior numero di voti.

3. Gli amministratori temporanei possono essere revocati con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, in caso di gravi inadempienze nello svolgimento dell'incarico.

4. I commissari straordinari delle Comunità montane nominati ai sensi dell'articolo 12, comma 56, della legge regionale 12/2009, cessano dalla carica a decorrere dalla nomina degli amministratori temporanei di cui al comma 1.

5. Gli amministratori temporanei provvedono all'adozione di tutti gli atti di competenza degli organi delle Comunità montane, nonchè degli atti indicati nel presente capo, avvalendosi delle strutture tecnico- amministrative degli enti commissariati. Gli amministratori temporanei adottano i provvedimenti necessari a garantire la continuità dell'azione amministrativa da parte delle Unioni montane.

6. Gli amministratori temporanei cessano dalla carica dalla data di costituzione delle Unioni montane.

 

     Art. 20. (Cabina di regia)

1. Gli amministratori temporanei costituiscono una cabina di regia per il coordinamento delle iniziative di attuazione della presente legge alla quale possono essere invitati amministratori e funzionari delle Comunità montane, dei Comuni montani e della Regione.

 

     Art. 21. (Piano di subentro, organizzazione e gestione dei servizi)

1. Gli amministratori temporanei predispongono, sulla base degli indirizzi ricevuti dalle Assemblee di cui all'articolo 24, il piano di subentro, organizzazione e gestione dei servizi delle Unioni montane e lo sottopongono entro i successivi centottanta giorni all'approvazione delle Assemblee stesse e, per gli enti successori diversi dall'Unione montana, del relativo Presidente [13].

2. Il piano di cui al comma 1 contiene:

a) l'assetto organizzativo e del personale di prima applicazione della costituenda Unione montana;

b) la distribuzione logistica degli uffici e dei servizi;

c) le proiezioni economico-finanziarie della gestione;

d) la ricognizione dei beni e dei rapporti giuridici attivi e passivi, nonchè la loro destinazione;

e) il cronoprogramma del subentro nell'esercizio delle funzioni comunali di cui all'articolo 4;

f) il progetto di scissione di cui al comma 3, ove ne ricorrano le condizioni.

3. Il piano è integrato, per le Comunità montane del Torre-Natisone-Collio, del Gemonese-Val Canale-Canal del Ferro e del Friuli Occidentale da un progetto di scissione che individua i beni, i crediti, i debiti e altri rapporti giuridici attivi e passivi da attribuire e il personale da trasferire alle Unioni montane formate dalla scissione dei territori in esse comprese o agli altri enti successori.

4. Nell'attribuzione dei beni, dei crediti, dei debiti e degli altri rapporti giuridici attivi e passivi, gli amministratori temporanei si attengono ai seguenti criteri:

a) i beni immobili sono attribuiti all'Unione montana sul cui territorio essi insistono o, qualora opportuno in relazione alla loro funzione, sono attribuiti in comproprietà agli enti successori, con quote proporzionali al numero di abitanti compresi nell'area montana di ciascuno di essi;

b) i beni mobili sono attribuiti all'Unione montana nel cui territorio si realizza il loro uso prevalente oppure, ove tale uso prevalente non sia riscontrabile, sono attribuiti in comproprietà agli enti successori, con quote proporzionali al numero di abitanti compresi nell'area montana di ciascuno di essi;

c) ai sensi dell'articolo 1298 del codice civile , i debiti si dividono in proporzione al numero di abitanti compresi nell'area montana di ciascuno degli enti successori, salvo che siano stati contratti nell'interesse esclusivo di un ambito territoriale corrispondente a un ente successore e ferma restando la responsabilità solidale verso il creditore ai sensi del codice civile ;

d) i crediti si dividono in proporzione al numero di abitanti compresi nell'area montana di ciascuno degli enti successori, salvo che siano sorti nell'interesse esclusivo di un ambito territoriale corrispondente a un ente successore;

e) per i rapporti giuridici attivi e passivi diversi da quelli riguardanti i beni di cui alle lettere a) e b) e da quelli di cui alle lettere c) e d), opera il criterio della divisione in proporzione al numero di abitanti compresi nell'area montana di ciascuno degli enti successori, salvo che siano sorti nell'interesse esclusivo di un ambito territoriale corrispondente a un ente successore;

e bis) i rapporti giuridici non attribuibili ad un unico ente successore e non suscettibili di frazionamento secondo i criteri di cui al presente comma sono assegnati all'Unione montana cui aderisce il maggior numero di Comuni che li gestisce, per conto degli altri enti successori, secondo le intese che con essi intervengano [14];

f) le quote del fondo di dotazione del Consorzio per il nucleo di industrializzazione della provincia di Pordenone, detenute dalla Comunità montana del Friuli occidentale, sono attribuite alle Unioni montane in cui sono localizzate le zone consortili D1 in proporzione alla superficie delle stesse, ovvero, in assenza delle Unioni montane, ai Comuni, secondo il medesimo criterio [15].

5. Sono in ogni caso fatti salvi i vincoli di destinazione relativi ai beni acquisiti con contributi e sono salvaguardate le esigenze connesse alla realizzazione dei progetti finanziati con fondi comunitari.

6. Ai sensi dell'articolo 2645 del codice civile , il verbale di consegna dei beni immobili costituisce titolo per l'intavolazione, la trascrizione immobiliare e la voltura catastale dei diritti reali sui beni immobili trasferiti.

7. I Presidenti degli enti successori territorialmente competenti approvano i conti consuntivi delle Comunità montane cui sono rispettivamente subentrati, entro quaranta giorni dalla soppressione di esse.

8. Il subentro degli enti successori alle soppresse Comunità montane comporta che la disciplina regionale, già applicabile all'esercizio delle funzioni da parte delle Comunità montane, si intende riferita agli enti successori medesimi.

 

     Art. 22. (Costituzione delle Unioni montane)

1. A decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione dello statuto nel Bollettino Ufficiale della Regione, sono costituite le Unioni montane di cui all'articolo 2.

2. Nel caso in cui più Unioni montane succedano a una Comunità montana, la costituzione di tutte tali Unioni montane decorre dal termine relativo all'ultima pubblicazione effettuata.

2 bis. In deroga a quanto previsto dai commi 1 e 2, ove la pubblicazione degli statuti intervenga entro il 30 giugno 2013, l'Unione montana è costituita a decorrere dall'1 luglio 2013 [16].

 

CAPO V

DISPOSIZIONI ATTUATIVE

 

     Art. 23. (Rappresentanza delle minoranze consiliari)

1. L'elezione dei Consiglieri comunali di minoranza di ciascuno degli ambiti territoriali di cui all'articolo 2, che rivestono la qualità di membri dell'Assemblea nella misura stabilita dall'articolo 7, comma 2, è effettuata dalla Conferenza straordinaria di tutti i Consiglieri comunali di minoranza in carica, con voto segreto limitato a un candidato. Per Consiglieri comunali di minoranza si intendono esclusivamente coloro che appartengono a liste che nelle consultazioni elettorali comunali non erano collegate al Sindaco in carica.

2. La Conferenza straordinaria di cui al comma 1 è convocata entro dieci giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione della deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 2, comma 4, dal Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti, che la presiede, eventualmente avvalendosi di un suo delegato, e si riunisce entro i successivi trenta giorni. La convocazione è indirizzata ai Sindaci dei Comuni inclusi in ciascuno degli ambiti territoriali di cui all'articolo 2, che provvedono a comunicarla entro i successivi cinque giorni ai Consiglieri comunali di minoranza in carica del proprio Comune, dandone contestualmente notizia al Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti [17].

3. La Conferenza straordinaria elegge i Consiglieri comunali di minoranza con la presenza della metà più uno dei componenti. Sono eletti coloro che ricevono il maggior numero di voti. In caso di parità di voti viene eletto il Consigliere più anziano d'età.

4. Qualora nella prima convocazione la Conferenza straordinaria non consegua l'elezione dei propri rappresentanti, la stessa viene riconvocata per riunirsi entro i successivi quindici giorni ed elegge i Consiglieri anche con la presenza di un numero di componenti inferiore alla maggioranza di cui al comma 3.

 

     Art. 24. (Convocazione dell'Assemblea e prima presidenza)

1. Entro quindici giorni dall'elezione dei Consiglieri di minoranza di cui all'articolo 23, il Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti in ciascuno degli ambiti territoriali di cui all'articolo 2 convoca e presiede l'Assemblea, che fissa il calendario dei lavori per l'elaborazione dello statuto dell'Unione montana.

2. L'Assemblea di cui al comma 1 approva lo statuto nonchè, con le modalità ivi previste, approva il piano di cui all'articolo 21 e nomina gli organi dell'Unione montana, trasmettendo i relativi atti alla Direzione centrale competente in materia di autonomie locali, al fine della loro pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

3. In caso di mancata convocazione della Conferenza straordinaria nei termini previsti dall'articolo 23 o dell'Assemblea nei termini previsti dal presente articolo, l'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali assegna ai soggetti inadempienti un termine per ottemperare, decorso infruttuosamente il quale provvede alla convocazione.

 

CAPO VI

NORME TRANSITORIE E FINALI

 

     Art. 25. (Cessazione o revisione delle forme collaborative intercomunali preesistenti)

1. Entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i Comuni montani partecipanti alle forme collaborative intercomunali di cui agli articoli 21, 22 e 23 della legge regionale 1/2006 , ne promuovono la revisione o lo scioglimento in modo da escludere qualsiasi sovrapposizione con le funzioni esercitate dalle Unioni montane.

2. I Comuni disciplinano il passaggio dei rapporti giuridici in essere dalla preesistente alla nuova forma associativa.

3. La cessazione delle forme collaborative di cui al comma 1 non determina di per sè l'obbligo di restituzione dei contributi o finanziamenti erogati, fatto salvo il caso di mancato rispetto delle ulteriori condizioni previste dalla legge, da atti regolamentari o dal decreto di concessione.

 

     Art. 26. (Rinvio normativo)

1. Per tutto quanto non previsto dalla presente legge si applica, ove compatibile, la legge regionale 33/2002 .

2. Le disposizioni legislative relative alle Comunità montane si intendono riferite alle Unioni montane e, relativamente alle funzioni di cui all'articolo 2, commi 2, 3 e 5, alle Province territorialmente competenti.

3. Le disposizioni legislative relative alle Unioni di comuni si applicano, in quanto compatibili con la presente legge, anche alle Unioni montane.

 

     Art. 27. (Testo unico delle leggi sulla montagna)

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale procede al riordino della legislazione regionale in materia di ordinamento, tutela e valorizzazione della montagna e presenta al Consiglio regionale il testo unico delle leggi sulla montagna, al fine di garantire la salvaguardia del territorio montano, con particolare attenzione all'ambiente naturale, e la valorizzazione delle risorse umane, culturali e delle attività economiche delle zone montane, e di semplificare il quadro legislativo di riferimento.

 

     Art. 28. (Conferenza permanente per la montagna)

1. E' istituita la Conferenza permanente per la montagna, di seguito denominata Conferenza.

2. La Conferenza si esprime sulle politiche di sviluppo dei territori montani, con lo scopo di ricondurre le attività delle amministrazioni in essa rappresentate a un comune e coerente disegno programmatico. Può essere sede per la formazione e la conclusione di accordi di programma fra gli enti rappresentati, al fine dell'attuazione di interventi e progetti finalizzati allo sviluppo dei territori montani, nonchè per l'elaborazione di proposte di modifica al presente testo di legge finalizzate alla massima efficacia ed efficienza degli enti costituiti.

3. La Conferenza è composta da:

a) il Presidente della Regione o suo delegato;

b) i Presidenti delle Province;

c) i Presidenti delle Unioni montane;

d) il Presidente della Delegazione regionale dell'Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani (UNCEM).

4. La Conferenza è presieduta dal Presidente della Regione o da suo delegato.

5. La struttura regionale competente assicura le funzioni di segreteria e gli adempimenti amministrativi relativi all'attività della Conferenza. Per l'adempimento di tali funzioni può avvalersi della collaborazione degli uffici e del personale della Delegazione regionale dell'UNCEM.

6. Possono partecipare alle sedute della Conferenza, senza diritto di voto, in relazione all'ordine del giorno, assessori e funzionari regionali, rappresentanti, funzionari ed esperti degli enti locali e dei soggetti pubblici e privati collegati alla realtà sociale, economica, culturale e linguistica dei territori montani.

7. Gli oneri conseguenti alla partecipazione alla Conferenza sono a carico degli enti rappresentati.

 

     Art. 29. (Piano dei Comuni di vallata) [18]

1. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale approva, su proposta dell'Assessore competente in materia di autonomie locali, il Piano dei Comuni di vallata, che sottopone all'intesa del Consiglio delle autonomie locali.

2. Il Piano dei Comuni di vallata contiene le proposte di fusione dei Comuni parzialmente o interamente montani con popolazione fino a tremila abitanti in ambiti territoriali che, per ampiezza, entità demografica e attività produttive, consentano un equilibrato sviluppo economico, sociale e culturale del territorio e adeguati in relazione alle esigenze di organizzazione e gestione dei servizi e delle funzioni amministrative.

3. Al fine di conseguire l'omogeneità territoriale prevista dal comma 2, possono essere compresi nei Comuni di cui è prevista la fusione anche Comuni contigui con popolazione superiore a tremila abitanti.

4. Successivamente al pronunciamento del Consiglio delle autonomie locali in ordine al Piano dei Comuni di vallata, la Giunta regionale assume l'iniziativa legislativa volta alla fusione dei Comuni con le modalità previste dalla legge regionale 7 marzo 2003, n. 5 ( Articolo 12 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Norme relative alla richiesta, indizione e svolgimento dei referendum abrogativo, propositivo e consultivo e all'iniziativa popolare delle leggi regionali).

 

     Art. 30. (Incarico di Direttore)

1. In sede di prima applicazione della presente legge e comunque non oltre il termine massimo di cui all'articolo 4, comma 4, l'incarico di Direttore di cui all'articolo 10 può essere conferito anche con contratto a tempo determinato e, in considerazione delle dimensioni dell'Unione, dei Comuni facenti parte e della popolazione complessiva, anche a tempo parziale.

 

     Art. 31. (Abrogazioni)

1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

a) gli articoli 3, 4, 5, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 e 40 della legge regionale 33/2002;

b) l'articolo 10 e il comma 2 dell'articolo 27 della legge regionale 1/2006.

2. Le disposizioni abrogate trovano applicazione fino alla costituzione delle Unioni montane ai sensi dell'articolo 22, comma 1.

 

     Art. 32. (Razionalizzazione e semplificazione dell'ordinamento locale in tutto il territorio regionale)

1. Entro il 30 giugno 2012 la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale un disegno di legge volto al completamento della razionalizzazione e della semplificazione dell'ordinamento locale in tutto il territorio regionale.

 

     Art. 33. (Modifiche alla legge regionale 1/2006)

1. Dopo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 1/2006 , è aggiunta la seguente:

«c bis) unioni dei Comuni montani, di seguito denominate Unioni montane.»

2. Al comma 1 dell'articolo 26 della legge regionale 1/2006 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) dopo le parole «unioni di Comuni» sono inserite le seguenti: «, le Unioni montane»;

b) alla fine della lettera b) sono aggiunte le seguenti parole: «, nonchè di incentivi annuali alle Unioni montane».

3. All'articolo 27 della legge regionale 1/2006 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla fine del comma 4 sono aggiunte le seguenti parole: «o nell'Unione montana»;

b) alla fine del comma 9 sono aggiunte le seguenti parole: «o Unione montana».

4. Alla fine del comma 1 dell'articolo 28 della legge regionale 1/2006 sono aggiunte le seguenti parole: «o Unioni montane».

 

     Art. 34. (Modifiche agli articoli 73 e 78 della legge regionale 7/2011 in materia di attività economiche nei territori montani)

1. All'articolo 73 della legge regionale 17 giugno 2011, n. 7 (Adeguamenti della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato). Modifiche alle leggi regionali 50/1993, 4/2005, 7/2003, 29/2005, e 11/2009 in materia di attività economiche), dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

1 bis. «Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del comma 1 continua ad applicarsi la disciplina previgente.».

2. E' confermata la validità degli atti amministrativi emanati e degli accordi di programma autorizzati, stipulati o approvati prima dell'entrata in vigore della presente legge; a essi trova applicazione la disciplina di cui al comma 1 bis dell'articolo 73 della legge regionale 7/2011 , come aggiunto dal comma 1.

3. Dopo la lettera i) del comma 1 dell'articolo 78 della legge regionale 7/2011 è aggiunta la seguente:

i bis) «articolo 8, comma 1, della legge regionale 50/1993 , come sostituito dall'articolo 73.».

 

     Art. 35. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Abrogata dall'art. 69 della L.R. 12 dicembre 2014, n. 26.

[2] Lettera abrogata dall'art. 5 della L.R. 9 marzo 2012, n. 3.

[3] Comma inserito dall'art. 5 della L.R. 9 marzo 2012, n. 3.

[4] Comma inserito dall'art. 5 della L.R. 9 marzo 2012, n. 3.

[5] Comma così modificato dall'art. 13 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 18.

[6] Comma aggiunto dall'art. 13 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 18.

[7] Comma inserito dall'art. 13 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 18.

[8] Comma abrogato dall'art. 14 della L.R. 31 dicembre 2012, n. 27. La disposizione è stata abrogata dall'art. 11 della L.R. 8 aprile 2013, n. 5.

[9] Comma aggiunto dall'art. 5 della L.R. 9 marzo 2012, n. 3.

[10] Articolo inserito dall'art. 11 della L.R. 8 aprile 2013, n. 5.

[11] Comma sostituito dall'art. 21 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 26 e così modificato dall'art. 10 della L.R. 31 dicembre 2012, n. 27.

[12] Comma aggiunto dall'art. 21 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 26.

[13] Comma così sostituito dall'art. 13 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 18.

[14] Lettera inserita dall'art. 13 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 18.

[15] Lettera così sostituita dall'art. 13 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 18.

[16] Comma aggiunto dall'art. 22 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 26.

[17] Comma così modificato dall'art. 13 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 18.

[18] Articolo abrogato dall'art. 11 della L.R. 8 aprile 2013, n. 5.