§ 2.8.36 - Legge Regionale 22 agosto 1991, n. 34.
Primo provvedimento per l'attuazione della legge 9 gennaio 1991, n. 19 recante norme per lo sviluppo delle attività economiche e della [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.8 interventi straordinari e per finalità istituzionali
Data:22/08/1991
Numero:34


Sommario
Art. 1.      1. In attuazione dell'articolo 2 della legge 9 gennaio 1991, n. 19, l'Amministrazione regionale è autorizzata a costituire la Società denominata «Società finanziaria di promozione della [...]
Art. 2.      1. In attuazione dell'articolo 2, comma 9, della Legge n. 19/1991, l'Amministrazione regionale è autorizzata, ai sensi degli articoli 14 e seguenti del Codice civile, a costituire il «Centro di [...]
Art. 2 bis. 
Art. 3.      1. All'onere complessivo di lire 79 miliardi in termini di competenza e di lire 30 miliardi in termini di cassa previsto dal presente Capo I si provvede, per pari importo, con l'assegnazione [...]
Art. 4.      1. In attuazione dell'articolo 12 della legge n. 19/1991, l'Amministrazione regionale è autorizzata a conferire alla Autovie Venete S.p.A. Ia somma di lire 49 miliardi nel triennio dal 1991 al [...]
Art. 5.      1. Per le finalità di cui all'articolo 4 è autorizzata la spesa complessiva di lire 49 miliardi, suddivisa in ragione di lire 6 miliardi per l'anno 1991, lire 18 miliardi per l'anno 1992 e lire [...]
Art. 6.      1. In attuazione dell'articolo 13 della legge n. 19/1991, e per le finalità previste dall'articolo 1 della legge regionale 14 aprile 1983 n. 25, è autorizzata la spesa complessiva di lire 6 [...]
Art. 7.      1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 2.8.36 - Legge Regionale 22 agosto 1991, n. 34.

Primo provvedimento per l'attuazione della legge 9 gennaio 1991, n. 19 recante norme per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

(B.U. 23 agosto 1991, n. 107).

 

CAPO I

Costituzione della Società finanziaria e del Centro di servizi e di documentazione

 

Art. 1.

     1. In attuazione dell'articolo 2 della legge 9 gennaio 1991, n. 19, l'Amministrazione regionale è autorizzata a costituire la Società denominata «Società finanziaria di promozione della cooperazione economica con i Paesi dell'Est europeo - Finest S.p.A.», con sede a Pordenone, e ad assumervi partecipazioni, in più riprese, fino alla concorrenza di lire 70 miliardi nel triennio dal 1991 al 1993.

     2. La partecipazione della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia può avvenire a condizione che l'atto costitutivo e lo statuto della Società di cui al comma 1:

     a) riservino la nomina di un componente del Consiglio di amministrazione alla Simest S.p.A., ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge n. 19/1991;

     b) riservino la nomina di due componenti effettivi del collegio sindacale, rispettivamente, alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ed alla Regione Veneto, ai sensi dell'articolo 2458 del Codice civile, nonché di un componente effettivo al Ministro del commercio con l'estero e di un altro componente effettivo al Ministro del tesoro, da scegliersi tra i funzionari della Ragioneria generale dello Stato, ai sensi dell'articolo 2459 del codice civile;

     c) prevedano la possibilità di assumere partecipazioni al capitale della società medesima, da parte di società controllate dalla Regione Trentino-Alto Adige, dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, nonché da parte dei soggetti legittimati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge n. 19/1991, anche riuniti in consorzio;

     d) prevedano che la costituenda società finanziaria, per il perseguimento dei propri scopi sociali, promuova le necessarie forme di coordinamento - anche tramite la stipula di apposite convenzioni - con la Simest S.p.A., la sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE) ed il Mediocredito centrale, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge n. 19/1991;

     e) prevedano, anche con riferimento a quanto disposto dall'articolo 2, comma 7, della legge n. 19/1991, la realizzazione, diretta o indiretta, di adeguate garanzie assicurative a supporto delle operazioni poste in essere dalla costituenda società finanziaria.

     3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di lire 70 miliardi, suddivisa in ragione di lire 26 miliardi per l'anno 1991, lire 24 miliardi per l'anno 1992 e lire 20 miliardi per l'anno 1993.

     4. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991/1993 e del bilancio per l'anno 1991, è istituito, alla Rubrica n. 7 - programma 3.5.1. - spese di investimento - Categoria 2.5. - Sezione X - il capitolo 1567 [2.1.251.5.10.28] con la denominazione «Sottoscrizione di azioni della Società finanziaria di promozione della cooperazione economica con i Paesi dell'Est europeo Finest - S.p.A. con sede a Pordenone» e con lo stanziamento complessivo di lire 70 miliardi, suddiviso in ragione di lire 26 miliardi per l'anno 1991, lire 24 miliardi per l'anno 1992 e lire 20 miliardi per l'anno 1993.

     5. Sul predetto capitolo 1567 viene altresì iscritto lo stanziamento in termini di cassa, di lire 26 miliardi per l'anno 1991.

 

     Art. 2.

     1. In attuazione dell'articolo 2, comma 9, della Legge n. 19/1991, l'Amministrazione regionale è autorizzata, ai sensi degli articoli 14 e seguenti del Codice civile, a costituire il «Centro di servizi e di documentazione per la cooperazione economica internazionale», con sede a Gorizia.

     2. Ai sensi dell'articolo 2, comma 9, della legge n. 19/1991, sono soci fondatori del Centro di cui al comma 1 la Regione Friuli-Venezia Giulia, la Regione Veneto e l'Istituto per il commercio con l'estero.

     3. La partecipazione della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia al Centro di cui al comma 1 può avvenire a condizione che l'atto costitutivo e lo statuto del Centro:

     a) riservino all'Istituto per il commercio con l'estero, alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ed alla Regione Veneto la nomina della maggioranza dei componenti del Consiglio di amministrazione, ivi compreso il Presidente;

     b) riservino la designazione dei cinque componenti del collegio dei revisori dei conti, rispettivamente, al Ministro per il commercio con l'estero, al Ministro del tesoro, alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, alla Regione Veneto ed all'assemblea dei soci;

     c) prevedano la possibilità di adesione al Centro dei soggetti indicati nell'articolo 2, comma 9, della legge n. 19/1991 ed altresì della Regione Trentino-Alto Adige, delle Province autonome di Trento e di Bolzano, nonché di enti, istituzioni ed associazioni e di altri soggetti pubblici o privati che possano positivamente concorrere all'attività del Centro medesimo.

     4. Per la partecipazione al Centro, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad effettuare conferimenti al fondo comune del Centro medesimo. Tali conferimenti avvengono in più riprese, in corrispondenza alle assegnazioni disposte ai sensi dell'articolo 2, comma 10, della legge n. 19/1991.

     5. Per le finalità previste dal comma 4, l'Amministrazione regionale è autorizzata a conferire la somma complessiva di lire 9 miliardi. A tale fine è autorizzata la spesa complessiva di lire 9 miliardi, suddivisa in ragione di lire 4 miliardi per l'anno 1991, lire 3 miliardi per l'anno 1992 e lire 2 miliardi per l'anno 1993.

     6. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991/1993 e del bilancio per l'anno 1991, è istituito, alla Rubrica n. 7 - programma 3.5.1. - spese di investimento - Categoria 2.5. - Sezione X - il capitolo 1568 [2.1.254.5.10.28] con la denominazione «Spese per la costituzione e la partecipazione al Centro di servizi e di documentazione per la cooperazione economica internazionale con sede a Gorizia» e lo stanziamento complessivo di lire 9 miliardi, suddiviso in ragione di lire 4 miliardi per l'anno 1991, lire 3 miliardi per l'anno 1992 e lire 2 miliardi per l'anno 1993.

     7. Sul predetto capitolo 1568 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 4 miliardi per l'anno 1991.

 

          Art. 2 bis. [1]

     1. Per le finalità previste dall'articolo 2, la Regione riconosce la natura pubblica del Centro di servizi e documentazione per la cooperazione economica internazionale - Informest e ne valorizza le attività di pubblico interesse.

     2. Ai fini del comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad avvalersi, anche in regime convenzionale, del Centro di cui al comma 1, per l'attuazione delle politiche di sviluppo della cooperazione promosse dall'Unione europea, dagli organismi nazionali e internazionali a ciò preposti, attraverso la partecipazione a progettualità condivise.

 

     Art. 3.

     1. All'onere complessivo di lire 79 miliardi in termini di competenza e di lire 30 miliardi in termini di cassa previsto dal presente Capo I si provvede, per pari importo, con l'assegnazione disposta dallo Stato ai sensi dell'articolo 2, comma 10, della legge n. 19/1991.

     2. A tal fine, nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991 è istituito, al Titolo II - Categoria 2.3. - il capitolo 537 [2.3.2.] con la denominazione «Acquisizione di fondi per la costituzione delle Società finanziaria - Finest S.p.A. - e del Centro di servizi e di documentazione per la cooperazione economica internazionale» e con lo stanziamento complessivo di lire 79 miliardi, suddiviso in ragione di lire 30 miliardi per l'anno 1991, lire 27 miliardi per l'anno 1992 e lire 22 miliardi per l'anno 1993.

     3. Sul predetto capitolo 537 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 30 miliardi per l'anno 1991.

     4. L'Amministrazione regionale provvede con successivi provvedimenti legislativi all'iscrizione ed alla destinazione delle quote annuali relative agli anni 1994 e seguenti del contributo di cui all'articolo 2, comma 10, della legge n. 19/1991, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della citata legge n. 19/1991, e dell'articolo 11 comma 3, lettera c), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dalla legge 23 agosto 1988, n. 362.

 

CAPO II

Realizzazione delle opere autostradali necessarie ai collegamenti

internazionali con la rete autostradale jugoslava

 

     Art. 4.

     1. In attuazione dell'articolo 12 della legge n. 19/1991, l'Amministrazione regionale è autorizzata a conferire alla Autovie Venete S.p.A. Ia somma di lire 49 miliardi nel triennio dal 1991 al 1993 per concorrere alla realizzazione delle opere previste dall'articolo 12 medesimo.

     2. La realizzazione di tali opere da parte della Autovie Venete S.p.A. deve essere effettuata d'intesa con le competenti Amministrazioni centrali dello Stato e può avvenire anche tramite società controllate o collegate.

     3. Per le predette finalità l'Amministrazione regionale è autorizzata a costituire presso la Autovie Venete S.p.A. un fondo speciale, del quale affida, in mandato, la gestione con contabilità separata alla predetta società. A tal fine l'Assessore alle finanze, su conforme deliberazione della Giunta regionale, è autorizzato a stipulare con la Autovie Venete S.p.A. una convenzione per il conferimento del mandato, per la disciplina delle modalità di funzionamento e di utilizzazione del fondo speciale, e per l'emanazione e l'attuazione delle direttive dell'Amministrazione regionale ai fini della realizzazione delle opere, in tale convenzione sono altresì specificate le modalità per il rimborso delle spese e per la remunerazione degli oneri inerenti all'amministrazione del fondo stesso.

     4. La Giunta regionale con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore alle finanze, conferisce alla Autovie Venete S.p.A. mandato di provvedere, mediante prelievo dal fondo speciale, ad attuare gli interventi necessari alla realizzazione dei collegamenti autostradali di cui al comma 1.

     5. La Giunta regionale esercita, attraverso la Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio, la vigilanza sulla gestione del fondo, al quale si applicano le disposizioni di cui alla legge 25 novembre 1971, n. 1041.

     6. Ad avvenuta realizzazione delle opere di cui al comma 1 e a conclusione di ogni altro adempimento, anche di natura finanziaria, ad essa connesso, l'Assessore alle finanze, con proprio decreto, dispone la cessazione del fondo e stabilisce le disposizioni concernenti la liquidazione del medesimo [2].

     7. L'attività esecutiva o di controllo concernente gli interventi autorizzati dalla Giunta regionale, ai sensi del presente articolo, è delegata, nella sua veste mandataria, alla Autovie Venete S.p.A., che la esercita attraverso i propri organi sociali. I poteri di controllo del Collegio sindacale della Autovie Venete S.p.A. sono estesi agli interventi ed operazioni considerati dal presente articolo e all'amministrazione del fondo speciale.

     8. Entro il 30 giugno di ogni anno è trasmessa dalla Autovie Venete S.p.A. alla Giunta regionale una relazione sull'andamento della gestione del fondo nell'anno precedente, accompagnata dalle osservazioni del Collegio sindacale, e sullo stato di avanzamento dei lavori.

     9. Le quote annuali del conferimento di cui al comma 1 sono erogate in un'unica soluzione, all'inizio di ciascun anno.

 

     Art. 5.

     1. Per le finalità di cui all'articolo 4 è autorizzata la spesa complessiva di lire 49 miliardi, suddivisa in ragione di lire 6 miliardi per l'anno 1991, lire 18 miliardi per l'anno 1992 e lire 25 miliardi per l'anno 1993.

     2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991, è istituito, alla Rubrica n. 7 - programma 3.5.1. - spese di investimento - Categoria 2.3. - Sezione X - il capitolo 1569 [2.1.236.5.10.18.] con la denominazione «Conferimento alla Autovie Venete S.p.A. per la realizzazione delle opere autostradali necessarie ai collegamenti internazionali dei valichi di Trieste - Fernetti e Gorizia - S. Andrea con la rete autostradale jugoslava» e con lo stanziamento complessivo di lire 49 miliardi, suddiviso in ragione di lire 6 miliardi per l'anno 1991, lire 18 miliardi per l'anno 1992 e lire 25 miliardi per l'anno 1993.

     3. Sul predetto capitolo 1569 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 6 miliardi per l'anno 1991.

     4. All'onere complessivo di lire 49 miliardi in termini di competenza, e di lire 6 miliardi in termini di cassa si provvede, per pari importo, con l'assegnazione disposta dallo Stato ai sensi dell'articolo 12 della legge n. 19/1991.

     5. A tale fine, nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991 è istituito, al Titolo II - Categoria 2.3. - il capitolo 538 [2.3.2.] con la denominazione «Acquisizione di fondi per la realizzazione delle opere autostradali necessarie ai collegamenti internazionali dei valichi di Trieste - Fernetti e Gorizia - S. Andrea con la rete autostradale jugoslava» e con lo stanziamento complessivo di lire 49 miliardi, suddiviso in ragione di lire 6 miliardi per l'anno 1991, lire 18 miliardi per l'anno 1992 e lire 25 miliardi per l'anno 1993.

     6. Sul predetto capitolo 538 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 6 miliardi per l'anno 1991.

     7. L'Amministrazione regionale provvede con successivi provvedimenti legislativi all'iscrizione delle quote annuali relative agli anni 1994 e seguenti del contributo di cui all'articolo 12 della legge n. 19/1991, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della citata legge n. 19/1991 e dell'articolo 11, comma 3, lettera c), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dalla legge 23 agosto 1988, n. 362.

 

CAPO III

Programma comune di difesa antigrandine Italo-jugoslavo

 

     Art. 6.

     1. In attuazione dell'articolo 13 della legge n. 19/1991, e per le finalità previste dall'articolo 1 della legge regionale 14 aprile 1983 n. 25, è autorizzata la spesa complessiva di lire 6 miliardi, suddivisa in ragione li lire 2 miliardi per ciascuno degli anni dal 1991 al 1993.

     2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991, è istituito, alla Rubrica n. 22 - programma 3.2.5. - spese di investimento - Categoria 2.3. - Sezione X - il capitolo 6608 [2.1.235.5.10.10.] con la denominazione «Finanziamento straordinario all'Ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura per la realizzazione del programma comune di difesa antigrandine italo-jugoslavo - fondi statali» e con lo stanziamento complessivo di lire 6 miliardi, suddiviso in ragione di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni dal 1991 al 1993.

     3. Sul predetto capitolo 6608 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 2 miliardi per l'anno 1991.

     4. All'onere complessivo di lire 6 miliardi in termini di competenza, e di lire 2 miliardi in termini di cassa si provvede, per pari importo, con l'assegnazione disposta dallo Stato ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 19/1991.

     5. A tale fine, nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991 è istituito, al Titolo II - Categoria 2.3. - il capitolo 539 [2.3.2.] con la denominazione «Acquisizione di fondi per il finanziamento del programma comune di difesa antigrandine italo-jugoslavo» e con lo stanziamento complessivo di lire 6 miliardi, suddiviso in ragione di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni dal 1991 al 1993.

     6. Sul predetto capitolo 539 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 2 miliardi per l'anno 1991.

 

     Art. 7.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Articolo inserito dall'art. 42 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 26.

[2] Comma così modificato dall'art. 13 della L.R. 16 luglio 2010, n. 12.