§ 3.1.179 - L.R. 4 dicembre 2002, n. 31.
Nuove misure per il concorso della copertura assicurativa dei rischi agricoli.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura e foreste
Data:04/12/2002
Numero:31


Sommario
Art. 1.  (Premi assicurativi).
Art. 2.  (Norma finanziaria).


§ 3.1.179 - L.R. 4 dicembre 2002, n. 31.

Nuove misure per il concorso della copertura assicurativa dei rischi agricoli.

(B.U. 4 dicembre 2002, n. 49).

 

Art. 1. (Premi assicurativi).

     1. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo sul costo dei premi assicurativi pagati a copertura delle perdite dovute alle seguenti tipologie di rischi agricoli [1]:

     a) calamità naturali, intendendosi a tale scopo terremoti, valanghe, frane e inondazioni;

     b) avverse condizioni atmosferiche quali gelo, grandine, ghiaccio, pioggia, siccità, trombe d’aria;

     c) epizoozie o fitopatie;

     c bis) insolvenza di clienti imprenditori privati [2].

     2. Il contributo di cui al comma 1 può essere concesso nel settore della produzione primaria a:

a) consorzi di produttori agricoli costituiti per la difesa attiva e passiva delle produzioni e delle strutture agricole produttive;

b) cooperative e loro consorzi autorizzati ad attuare programmi di difesa passiva delle produzioni e delle strutture agricole produttive;

c) singoli produttori agricoli [3].

     3. Il contributo di cui al comma 1 è concesso fino all’80 per cento del costo del premio assicurativo nei casi in cui l’assicurazione sia a copertura delle perdite dovute esclusivamente a:

     a) calamità naturali;

     b) avverse condizioni atmosferiche per le quali la polizza assicurativa preveda un risarcimento in presenza di danni in misura non inferiore al 30 per cento della produzione normale [4];

     b bis) insolvenza di clienti imprenditori privati [5].

     4. Qualora l’assicurazione copra le perdite causate da avverse condizioni atmosferiche e/o perdite dovute a epizoozie, fitopatie o infestazioni parassitarie, l’aiuto è concesso in misura non superiore al 50 per cento del costo del premio assicurativo [6].

     4 bis. Con regolamento di attuazione sono disciplinati i criteri e le modalità per la richiesta e la concessione dei contributi di cui alla presente legge [7].

 

     Art. 2. (Norma finanziaria).

     1. Per le finalità previste dall’articolo 1, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 876.936,38 euro, suddivisa in ragione di 460.474,48 euro per l’anno 2002 e di 416.461,90 euro per l’anno 2003, a carico dell’unità previsionale di base 11.4.61.2.383 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento al capitolo 7134 (2.1.243.3.10.10) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla Rubrica n. 61 - Servizio delle avversità atmosferiche - con la denominazione “Contributo ai singoli produttori agricoli, ai loro consorzi, alle cooperative e loro consorzi, sul costo dei premi assicurativi pagati a copertura dei rischi agricoli” e con lo stanziamento complessivo di 876.936,38 euro, suddiviso in ragione di 460.474,48 euro per l’anno 2002 e di 416.461,90 euro per l’anno 2003.

     2. All’onere complessivo di 876.936,38 euro, suddiviso in ragione di 460.474,48 euro per l’anno 2002 e di 416.461,90 euro per l’anno 2003, derivante dall’autorizzazione di spesa di cui al comma 1, si fa fronte mediante storno di pari importo dalla unità previsionale di base 11.4.61.2.383 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento al capitolo 7130 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, intendendosi corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa.


[1] Alinea così modificato dall'art. 2 della L.R. 16 luglio 2010, n. 12.

[2] Lettera aggiunta dall'art. 2 della L.R. 16 luglio 2010, n. 12.

[3] Comma così sostituito dall'art. 5 della L.R. 28 dicembre 2007, n. 30.

[4] Lettera così sostituita dall'art. 5 della L.R. 28 dicembre 2007, n. 30.

[5] Lettera aggiunta dall'art. 2 della L.R. 16 luglio 2010, n. 12.

[6] Comma già sostituito dall’art. 14 della L.R. 4 giugno 2004, n. 18 e così ulteriormente sostituito dall'art. 5 della L.R. 28 dicembre 2007, n. 30.

[7] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 16 luglio 2010, n. 12.