§ 1.2.112 - L.R. 7 novembre 2022, n. 14.
Disposizioni sull'autonomia organizzativa del Consiglio regionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.2 ordinamento istituzionale
Data:07/11/2022
Numero:14


Sommario
Art. 1.  (Finalità)
Art. 2.  (Personale del Consiglio regionale)
Art. 3.  (Strutturazione del Consiglio regionale)
Art. 4.  (Regolamento di organizzazione degli uffici del Consiglio regionale)
Art. 5.  (Articolazione della dirigenza della Segreteria Generale)
Art. 6.  (Ufficio di Gabinetto della Presidenza del Consiglio regionale)
Art. 7.  (Supporto alle attività degli Organi di garanzia e degli altri organi con sede presso il Consiglio regionale)
Art. 8.  (Attività di informazione e di comunicazione del Consiglio regionale)
Art. 9.  (Conferimento degli incarichi dirigenziali)
Art. 10.  (Pianificazione dei fabbisogni professionali)
Art. 11.  (Assunzione del personale)
Art. 12.  (Mobilità di comparto)
Art. 13.  (Comando)
Art. 14.  (Assegnazione e trasferimento di personale)
Art. 15.  (Procedimenti disciplinari)
Art. 16.  (Sviluppo delle professionalità)
Art. 17.  (Relazioni sindacali)
Art. 18.  (Modifiche e abrogazioni)


§ 1.2.112 - L.R. 7 novembre 2022, n. 14.

Disposizioni sull'autonomia organizzativa del Consiglio regionale.

(B.U. 9 novembre 2022, n. 45 - S.O. n. 40)

 

Art. 1. (Finalità)

1. La presente legge, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale ai sensi dell'articolo 12 dello statuto), disciplina l'autonomia organizzativa del Consiglio regionale.

 

     Art. 2. (Personale del Consiglio regionale)

1. Il personale di ruolo assegnato agli uffici del Consiglio regionale appartiene al ruolo unico del personale regionale.

 

     Art. 3. (Strutturazione del Consiglio regionale)

1. Il Consiglio regionale, per lo svolgimento dei propri compiti e funzioni istituzionali, si avvale della Segreteria generale del Consiglio regionale, degli uffici posti alle dipendenze del Presidente del Consiglio regionale, nonché degli uffici di supporto agli organi politici.

2. Resta fermo quanto previsto dalla legge regionale 28 ottobre 1980, n. 52 (Norme per il funzionamento dei gruppi consiliari), e successive modifiche in materia di segreterie dei gruppi consiliari.

 

     Art. 4. (Regolamento di organizzazione degli uffici del Consiglio regionale)

1. L'autonomia organizzativa del Consiglio regionale si realizza attraverso il Regolamento di organizzazione degli uffici del Consiglio regionale, approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, previa informativa alle organizzazioni sindacali, nel rispetto della disciplina legislativa del sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale e di quanto demandato alla contrattazione collettiva.

 

     Art. 5. (Articolazione della dirigenza della Segreteria Generale)

1. Nell'ambito della qualifica dirigenziale, sono previsti, con riferimento alla Segreteria generale, i seguenti incarichi:

a) Segretario generale;

b) Vice Segretario generale;

c) Direttore di Servizio;

d) Direttore di Staff.

2. Il Segretario generale sovraintende alla gestione della Segreteria generale, assicurando l'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti dal Presidente e dall'Ufficio di Presidenza e garantendo il coordinamento e la continuità dell'attività consiliare; svolge, altresì, le funzioni attribuite dal Regolamento di organizzazione degli uffici del Consiglio regionale.

3. Il Vice Segretario generale coadiuva il Segretario generale nell'esercizio delle sue funzioni, svolge i compiti da questi espressamente conferiti, esercita funzioni sostitutorie in caso di assenza, impedimento o vacanza del Segretario generale e può essere preposto a uno o più Servizi, qualora i relativi incarichi risultino vacanti. Il Regolamento di organizzazione degli uffici del Consiglio regionale può attribuire al Vice Segretario generale ulteriori funzioni.

4. L'incarico di Direttore di Servizio comporta la preposizione a un Servizio o a una struttura equiparata a Servizio e l'assolvimento delle funzioni a esso attribuite dal Regolamento di organizzazione degli uffici del Consiglio regionale.

 

     Art. 6. (Ufficio di Gabinetto della Presidenza del Consiglio regionale)

1. Per il supporto alle attività della Presidenza del Consiglio regionale e le altre funzioni stabilite dal Regolamento di organizzazione, è istituito l'Ufficio di Gabinetto, posto alle dipendenze del Presidente del Consiglio regionale e diretto dal Capo di Gabinetto della Presidenza del Consiglio. L'incarico di Capo di Gabinetto della Presidenza del Consiglio regionale è correlato alla durata in carica del Presidente del Consiglio regionale.

 

     Art. 7. (Supporto alle attività degli Organi di garanzia e degli altri organi con sede presso il Consiglio regionale)

1. Per il supporto alle attività degli Organi di garanzia e degli altri organi istituiti con legge ed aventi sede presso il Consiglio regionale, è individuata all'interno della Segreteria generale del Consiglio regionale, ai sensi del Regolamento di organizzazione degli uffici consiliari, un'apposita struttura organizzativa di livello dirigenziale.

2. Qualora si ravvisi l'esigenza di assicurare agli Organi di garanzia, in ragione di specifiche e peculiari funzioni loro attribuite, il funzionamento dei medesimi sul territorio regionale, la struttura di cui al comma 1 può essere articolata in sedi decentrate. A tale fine l'Amministrazione regionale mette a disposizione del Consiglio regionale sedi adeguate.

3. Nell'organizzazione della struttura di cui al comma 1 va tenuto conto delle esigenze della minoranza slovena di potersi esprimere nella propria lingua.

 

     Art. 8. (Attività di informazione e di comunicazione del Consiglio regionale)

1. Presso la Segreteria generale opera l'Agenzia Consiglio Notizie (ACON), alle dipendenze funzionali, in qualità di editore ai sensi della legge sulla stampa, del Presidente del Consiglio regionale, con le funzioni di agenzia quotidiana di informazione giornalistica e con le altre funzioni individuate dal Regolamento di organizzazione, caratterizzata da autonomia funzionale per la realizzazione dei compiti di natura giornalistica di competenza e soggetta al coordinamento e al controllo tecnico del Direttore responsabile di testata di cui all'articolo 13 della legge regionale 20 novembre 2018, n. 26 (Modifiche a leggi regionali in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale, disposizioni in materia di funzione pubblica della Regione, nonché modifica alla legge regionale 2/2015 concernente il trattamento economico dei consiglieri e degli assessori regionali).

2. L'attività di informazione relativa al Consiglio regionale e agli organi di garanzia aventi sede presso il predetto Consiglio è regolamentata da un provvedimento dell'Ufficio di Presidenza di concerto con la Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari al fine di garantire le pari opportunità tra maggioranza e opposizione.

3. Resta fermo quanto previsto per le attività di informazione e di comunicazione del Consiglio regionale dalla legge regionale 10 aprile 2001, n. 11 (Norme in materia di comunicazione, di emittenza radiotelevisiva locale ed istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.)).

 

     Art. 9. (Conferimento degli incarichi dirigenziali)

1. Gli incarichi dirigenziali consiliari sono conferiti dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, in applicazione della disciplina prevista dal Regolamento di organizzazione degli uffici del Consiglio regionale.

2. Gli incarichi di Segretario e Vicesegretario generale e di Capo di Gabinetto rivestono carattere di fiduciarietà e sono conferiti, con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato, con le modalità e per la durata previste dal Regolamento di organizzazione degli uffici del Consiglio regionale.

 

     Art. 10. (Pianificazione dei fabbisogni professionali)

1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, nell'ambito della dotazione organica stabilita in applicazione del Regolamento di organizzazione degli uffici consiliari, determina annualmente i fabbisogni professionali del Consiglio regionale, con esclusione del personale addetto agli uffici di supporto agli organi politici, e li comunica alla Giunta regionale, per il recepimento negli atti di programmazione annuale e triennale, nel limite del 5 per cento delle risorse disponibili per i fabbisogni complessivi; detto limite può essere modificato dalla Giunta regionale, previa intesa con l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale.

 

     Art. 11. (Assunzione del personale)

1. Per l'assunzione del personale del Consiglio regionale trova applicazione quanto previsto per il personale del ruolo unico regionale dai titoli II e III della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18 (Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale), e successive modifiche.

2. Per l'assunzione di personale con specifiche professionalità connesse allo svolgimento dei compiti e funzioni istituzionali del Consiglio regionale, il competente ufficio dell'Amministrazione regionale attiva le procedure selettive previste dalla legge, su richiesta motivata dell'Ufficio di Presidenza. La Segreteria generale del Consiglio regionale assicura il supporto tecnico-amministrativo per l'espletamento delle predette procedure.

3. Le procedure selettive previste al comma 2 sono attivate secondo le tempistiche e le modalità concordate tra la Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza.

4. Il Consiglio regionale è autorizzato ad attivare contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato con oneri a carico del bilancio consiliare ai sensi dell'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), e successive modifiche.

 

     Art. 12. (Mobilità di comparto)

1. Per il reperimento di personale attraverso la mobilità di comparto, il Segretario regionale del Consiglio regionale provvede con le modalità di cui all'articolo 23 della legge regionale 18/2016 . L'individuazione del dipendente è operata dal Segretario generale del Consiglio regionale. Nel caso del contestuale trasferimento reciproco di due lavoratori previsto dall'articolo 23, comma 1, della legge regionale 18/2016 è necessario il consenso del Segretario generale del Consiglio regionale.

 

     Art. 13. (Comando)

1. Il Consiglio regionale, su richiesta del Segretario generale, può avvalersi di personale a tempo indeterminato di altre amministrazioni del Comparto unico o di altre amministrazioni pubbliche, collocato in posizione di comando con le modalità di cui all'articolo 27 della legge regionale 18/2016.

2. Entro la scadenza del termine dei tre anni, il Segretario generale può chiedere all'Amministrazione regionale di procedere al trasferimento in ruolo del personale comandato, previo assenso del dipendente interessato e dell'amministrazione di appartenenza qualora esterna al Comparto unico.

3. II comando del personale in servizio presso il Consiglio regionale ad altre amministrazioni del Comparto unico o ad altre amministrazioni pubbliche è subordinato all'assenso preventivo del Segretario generale.

 

     Art. 14. (Assegnazione e trasferimento di personale)

1. L'assegnazione e il trasferimento di personale dalla e alla Segreteria generale del Consiglio regionale e dagli e agli Uffici alle dirette dipendenze del Presidente del Consiglio regionale sono subordinati, in ogni caso, all'assenso preventivo del Segretario generale.

 

     Art. 15. (Procedimenti disciplinari)

1. L'Ufficio unico, qualora avvii di sua iniziativa un procedimento disciplinare nei confronti dei dirigenti e del personale non dirigente in servizio presso il Consiglio regionale, ne dà comunicazione alla Segreteria generale del Consiglio medesimo.

 

     Art. 16. (Sviluppo delle professionalità)

1. Il Consiglio regionale, nell'ambito della propria autonomia di bilancio, contabile, funzionale e organizzativa, provvede alla realizzazione di attività di formazione per specifiche esigenze consiliari.

2. Il Regolamento di organizzazione, tenuto conto delle specificità dell'organizzazione consiliare, disciplina gli strumenti di programmazione, controllo e coordinamento delle attività di supporto alle funzioni consiliari e la definizione del sistema di misurazione e valutazione delle prestazioni del personale degli uffici consiliari, in applicazione dei principi di cui al titolo III, capo IV, della legge regionale 18/2016 e nel rispetto di quanto demandato alla contrattazione collettiva.

3. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, nell'ambito delle procedure di cui all'articolo 17, può proporre profili professionali specifici relativi alle esigenze del Consiglio regionale. A tal fine, la Regione garantisce la partecipazione di un rappresentante del Consiglio regionale ai lavori degli organismi opportunamente costituiti sui sistemi di classificazione professionale.

 

     Art. 17. (Relazioni sindacali)

1. Al fine di assicurare l'autonomia funzionale e organizzativa del Consiglio regionale resta confermata la disposizione di cui all'articolo 4, comma 1, della legge regionale 13 agosto 2002, n. 20 (Disciplina del nuovo sistema di classificazione del personale della Regione, nonché ulteriori disposizioni in materia di personale).

2. Quando le materie oggetto di contrattazione riguardino anche specifiche esigenze legate all'autonomia organizzativa del Consiglio regionale, la Giunta regionale, al fine di formulare le direttive e gli indirizzi di cui all'articolo 4, comma 2, della legge regionale 20/2002 , acquisisce i necessari elementi dall'Ufficio di Presidenza; decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta la Giunta può procedere in ogni caso all'adozione delle direttive e degli indirizzi predetti.

 

     Art. 18. (Modifiche e abrogazioni)

1. Sono abrogate in particolare le seguenti leggi o disposizioni:

a) la legge regionale 17 aprile 2000, n. 8 (Ordinamento ed organizzazione del Consiglio regionale), e successive modifiche, ad eccezione dell'articolo 10;

b) il comma 31 dell'articolo 7 della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Legge finanziaria 2004);

c) i commi 1 e 2 dell'articolo 12 della legge regionale 16 luglio 2010, n. 12 (Assestamento del bilancio 2010);

d) l'articolo 3 della legge regionale 8 novembre 2013, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di personale, modifica alla legge regionale 2/2000 in materia di organizzazione regionale, nonché disposizioni concernenti gli organi di garanzia e il funzionamento dei gruppi consiliari);

e) il comma 1 bis dell'articolo 11 della legge regionale 16 maggio 2014, n. 9 (Istituzione del Garante dei diritti della persona e del Difensore civico regionale);

f) il comma 5 dell'articolo 42 e il capo VI del titolo III della legge regionale 18/2016 .

2. Il secondo periodo del comma 5 dell'articolo 3 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 (Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421), è soppresso.

3. All'articolo 47 della legge regionale 18/1996 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al terzo periodo del comma 4 le parole «e della Presidenza del Consiglio operano a supporto dei rispettivi Presidenti quali responsabili» sono sostituite dalle seguenti: «opera a supporto del Presidente quale responsabile» e le parole «con i Presidenti medesimi» sono sostituite dalle seguenti: «con il Presidente medesimo»;

b) al quarto periodo del comma 4 le parole: «o della Presidenza del Consiglio regionale» sono soppresse e le parole «, rispettivamente, del Presidente della Regione e del Presidente del Consiglio regionale» sono sostituite dalle seguenti: «del Presidente della Regione»;

c) al comma 4 bis le parole «e di cui all'articolo 1 bis, comma 1, della legge regionale 17 aprile 2000, n. 8 (Ordinamento ed organizzazione del Consiglio regionale),» sono soppresse.

4. I riferimenti all'articolo 3 della legge regionale 16/2013 si intendono operati all'articolo 7 della presente legge.