§ 6.3.18 - Legge Regionale 4 gennaio 1995, n. 3.
Norme generali e di coordinamento in materia di garanzie.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.3 gestione dei beni
Data:04/01/1995
Numero:3


Sommario
Art. 1.  Finalità e ambito di applicazione.
Art. 2.  Disposizione generale.
Art. 3.  Ipoteche costituite a favore della Regione.
Art. 4.  Fidejussioni prestate a favore della Regione.
Art. 5.  Autorizzazione.
Art. 6.  Mutui per opere pubbliche o di pubblica utilità garantiti da fideiussione regionale.
Art. 7.  Condizioni generali per la prestazione di garanzie fidejussorie.
Art. 8.  Criteri generali per la determinazione delle somme garantite con fidejussione regionale.
Art. 9.  Modalità per la concessione di garanzie fidejussorie.
Art. 10.  Norme abrogative e di coordinamento.
Art. 11.  Norma finanziaria.
Art. 12.  Modifiche dell'articolo 83 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75.
Art. 13.  Modifiche e integrazioni dell'articolo 95 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75.
Art. 14.  Capienza delle ipoteche e postergazione del grado ipotecario.
Art. 15.  Modifica dell'articolo 3 della legge regionale 24 giugno 1993, n. 49.
Art. 16.  Norma transitoria.


§ 6.3.18 - Legge Regionale 4 gennaio 1995, n. 3.

Norme generali e di coordinamento in materia di garanzie.

(B.U. 9 gennaio 1995, suppl. straord. n. 1).

 

Art. 1. Finalità e ambito di applicazione.

     1. La presente legge definisce norme organiche e coordinate in materia di garanzie nell'obiettivo fondamentale di realizzare le condizioni per la più ampia tutela della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia.

 

     Art. 2. Disposizione generale.

     1. In mancanza di espressa disposizione di legge, spetta alla Giunta regionale stabilire l'idoneità di una garanzia reale o personale o, ancora, di ulteriori cautele di terzi a favore dell'ente.

 

CAPO I

Garanzie di terzi in favore della Regione

 

     Art. 3. Ipoteche costituite a favore della Regione.

     1. Le ipoteche costituite da terzi, ai sensi dell'articolo 2808 e seguenti del codice civile, a garanzia di obbligazioni assunte nei confronti della Regione devono essere iscritte per somme non inferiori a quelle derivanti dalle stesse obbligazioni da garantire.

     2. Nella determinazione delle somme di cui al comma 1 concorrono anche gli interessi e gli altri oneri accessori di natura pecuniaria.

     3. Il valore dei beni oggetto di ipoteca deve essere preventivamente accertato al fine di assicurare il completo soddisfacimento delle obbligazioni garantite.

     4. L'atto costitutivo deve prevedere la preventiva autorizzazione all'Amministrazione regionale a provvedere direttamente al rinnovo dell'iscrizione dell'ipoteca quando, per l'adempimento dell'obbligazione principale, sia stabilito un termine più lungo rispetto all'efficacia dell'iscrizione. In tal caso, deve essere indicato se le spese per il rinnovo sono a carico del debitore o del terzo garante.

     4 bis. Ad estinzione delle obbligazioni la Direzione regionale od il Servizio autonomo che ha acquisito l'ipoteca provvede, su domanda ed a spese dell'interessato, alla cancellazione della relativa iscrizione [1].

 

     Art. 4. Fidejussioni prestate a favore della Regione.

     1. [Le fidejussioni prestate ai sensi degli articoli 1936 e seguenti del codice civile, a garanzia di obbligazioni assunte da terzi nei confronti della Regione, devono risultare da atto scritto con sottoscrizione autenticata] [2].

     2. [Nel caso in cui al rilascio provvedano enti o società, deve essere preventivamente accertato il corretto esercizio dei poteri da parte del sottoscrittore] [3].

     3. Le fidejussioni devono prevedere, comunque, l'esclusione del beneficio della preventiva escussione del debitore principale.

 

CAPO II

Garanzie fidejussorie concesse dalla Regione

 

     Art. 5. Autorizzazione.

     1. La concessione di garanzie fidejussorie da parte della Regione deve essere autorizzata con norma di legge.

     1 bis. [Quando la legge autorizza l'Amministrazione regionale a concedere contributi pluriennali attualizzabili mediante contrazione di mutuo a enti locali e loro consorzi, enti e agenzie regionali, enti che svolgono le funzioni del servizio sanitario regionale, istituti scolastici, università, enti di ricerca di diritto pubblico, consorzi di sviluppo industriale e società a capitale interamente partecipato dalla Regione che abbiano i requisiti richiesti dall'ordinamento comunitario per la gestione così detta "in house", l'Amministrazione è autorizzata in via generale a rilasciare garanzia fidejussoria al mutuante nei limiti del contributo complessivamente concesso] [4].

 

     Art. 6. Mutui per opere pubbliche o di pubblica utilità garantiti da fideiussione regionale. [5]

     1. [I mutui contratti da Province, Comuni e loro consorzi per la realizzazione di opere pubbliche possono essere garantiti dalla Regione qualora l'ente mutuatario sia impossibilitato a produrre proprie garanzie] [6].

     2. Possono essere garantiti dalla Regione i mutui contratti da soggetti privati per la realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità, qualora i mutui stessi siano assistiti da contributo regionale e il soggetto mutuatario non sia in grado di produrre proprie garanzie [7].

     3. Nel caso in cui, in relazione alla garanzia prestata, la Regione proceda a pagamenti per inadempienza del debitore, essa è surrogata nei diritti del creditore verso il debitore ed esercita l'azione di regresso ai sensi degli articoli 1950 e seguenti nel codice civile. Nei confronti degli enti pubblici l'Amministrazione regionale è autorizzata ad esercitare l'azione di regresso anche mediante prelievo dal Tesoriere degli enti medesimi delle somme spettanti [8].

 

     Art. 7. Condizioni generali per la prestazione di garanzie fidejussorie.

     1. Le garanzie fidejussorie concesse dalla Regione si intendono prestate in via solidale ai sensi del primo comma dell'articolo 1944 del codice civile, con esclusione del beneficio della preventiva escussione previsto dal secondo comma dell'articolo 1944 del codice civile.

     2. L'Amministrazione regionale è autorizzata a rinunciare al beneficio del termine di cui al primo comma dell'articolo 1957 del codice civile, qualora l'obbligazione principale sia assunta per interventi e iniziative di particolare rilevanza.

     2 bis. Nel caso previsto dall'articolo 5, comma 1 bis, qualora gli enti si rivolgano alla Cassa depositi e prestiti che agisca come titolare di un diritto esclusivo in relazione al servizio di interesse economico generale ad essa affidato, l'Amministrazione regionale è autorizzata a prestare garanzia anche sotto forma di contratto autonomo di garanzia ovvero di fideiussione a prima richiesta [9].

 

     Art. 8. Criteri generali per la determinazione delle somme garantite con fidejussione regionale.

     1. Le fidejussioni rilasciate dall'Amministrazione regionale devono contenere l'esatta determinazione degli importi massimi garantiti per capitale, interessi ed oneri accessori.

 

     Art. 9. Modalità per la concessione di garanzie fidejussorie.

     1. Le garanzie fidejussorie della Regione sono disposte con delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle finanze.

     2. Nel caso in cui sia diversamente previsto, la proposta di cui al comma 1 deve essere formulata di concerto con l'Assessore alle finanze.

     3. La domanda per la concessione deve essere corredata dall'atto di adesione dell'istituto di credito, nonchè dalla deliberazione esecutiva con cui l'ente richiedente dispone l'assunzione del mutuo o dell'anticipazione e nella quale, a eccezione del caso di cui al comma 1 bis dell'articolo 5, deve essere dichiarata l'impossibilità da parte dell'ente stesso a prestare la propria garanzia [10].

     4. In caso di persone fisiche la domanda per la concessione deve essere corredata dall'atto di adesione dell'istituto di credito adito, e dalla dichiarazione acclarante l'impossibilità da parte del soggetto a prestare proprie garanzie.

     5. Le disposizioni di cui i commi 1, 2, 3 e 4 non si applicano alle garanzie concesse ai sensi dell'articolo 114 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75.

 

     Art. 10. Norme abrogative e di coordinamento.

     1. Sono abrogati la legge regionale 1 luglio 1971, n. 25, gli articoli 3, 4 e 6 della legge regionale 30 luglio 1974, n. 35, gli articoli 5 e 6 della legge regionale 31 agosto 1982, n. 74 e l'articolo 109, comma 1, della legge regionale 17 giugno 1993, n. 47.

     2. Qualora disposizioni legislative si richiamino alle norme abrogate dal comma 1, si intende che le stesse devono far riferimento alle corrispondenti disposizioni di cui alla presente legge.

 

     Art. 11. Norma finanziaria.

     1. Gli eventuali oneri derivanti dalla concessione delle garanzie previste dall'articolo ó della presente legge fanno carico al capitolo 1214 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996, e del bilancio per l'anno 1994.

 

CAPO III [11]

Norme modificative, integrative e di completamento degli articoli 83 e 95 della legge

regionale 1 settembre 1982, n. 75 e dell'articolo 3 della legge regionale 24 giugno 1993, n. 49.

 

     Art. 12. Modifiche dell'articolo 83 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75. [12]

     1. L'articolo 83, terzo comma, della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, interpretato autenticamente dall'articolo 1, primo comma, della legge regionale 29 agosto 1985, n. 46, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     2. L'ultimo comma dell'articolo 83 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, è sostituito dai seguenti:

 

     Art. 13. Modifiche e integrazioni dell'articolo 95 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75. [13]

     1. L'articolo 95, secondo comma, della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, interpretato autenticamente dall'articolo 1, primo comma, della legge regionale 29 agosto 1985, n. 46, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     2. Al quarto comma dell'articolo 95 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, le parole «agli I.A.C.P.» sono soppresse e le parole «... e quinto ...» sono sostituite dalle parole «quinto, sesto, settimo e ottavo».

     3. Dopo il quarto comma dell'articolo 95 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75 è aggiunto il seguente comma:

     (Omissis).

     4. L'ultimo comma dell'articolo 95 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 14. Capienza delle ipoteche e postergazione del grado ipotecario. [14]

     1. Qualora venga iscritta ipoteca di primo grado, ai sensi degli articoli 83, terzo comma, e 95, secondo comma, della legge 1 settembre 1982, n. 75, il valore dell'immobile offerto in garanzia si presume capiente rispetto all'anticipazione concessa.

     2. Le ipoteche di cui al comma 1, possono essere successivamente postergate al secondo grado previa deliberazione della Giunta regionale proposta dall'Assessore alle finanze [15].

     3. Nei casi di prestazione di garanzia ipotecaria di secondo grado previsti dal comma 1, o di postergazione dal primo al secondo grado di cui al comma 2, deve essere data dimostrazione da parte del beneficiario, mediante presentazione di perizia asseverata, della capienza del valore dell'immobile offerto in garanzia rispetto all'anticipazione concessa.

     4. Ai fini della determinazione del valore di cui al comma 3 può farsi riferimento anche a quello dei miglioramenti, nonchè delle costruzioni e delle altre accessioni da realizzare sull'immobile ipotecato ed oggetto dell'intervento regionale.

 

     Art. 15. Modifica dell'articolo 3 della legge regionale 24 giugno 1993, n. 49. [16]

     1. All'articolo 3 della legge regionale 24 giugno 1993, n. 49, i commi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

     (Omissis).

 

     Art. 16. Norma transitoria. [17]

     1. Le disposizioni degli articoli 12, comma 1, 13, comma 1, 14 non si applicano agli interventi la cui domanda di anticipazione alternativa sia stata già ammessa, nonchè agli interventi di postergazione di ipoteca la cui domanda sia stata presentata antecedentemente all'entrata in vigore della presente legge.


[1] Comma aggiunto dall'art. 22 della L.R. 20 aprile 1999, n. 9.

[2] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[3] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[4] Comma aggiunto dall'art. 11 della L.R. 16 luglio 2010, n. 12 e abrogato dall'art. 7 della L.R. 29 dicembre 2015, n. 33.

[5] Articolo abrogato dall'art. 7 della L.R. 29 dicembre 2015, n. 33.

[6] Comma abrogato dall'art. 11 della L.R. 16 luglio 2010, n. 12.

[7] Comma così modificato dall'art. 11 della L.R. 16 luglio 2010, n. 12.

[8] Comma così modificato dall'art. 11 della L.R. 16 luglio 2010, n. 12.

[9] Comma aggiunto dall'art. 14 della L.R. 23 luglio 2009, n. 12 e così sostituito dall'art. 13 della L.R. 11 agosto 2011, n. 11.

[10] Comma così modificato dall'art. 11 della L.R. 16 luglio 2010, n. 12.

[11] Capo III e artt. 12 - 16 abrogati dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[12] Capo III e artt. 12 - 16 abrogati dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[13] Capo III e artt. 12 - 16 abrogati dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[14] Capo III e artt. 12 - 16 abrogati dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[15] Comma così modificato dall'art. 22 della L.R. 20 aprile 1999, n. 9.

[16] Capo III e artt. 12 - 16 abrogati dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[17] Capo III e artt. 12 - 16 abrogati dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.