§ 4.1.62 - Legge Regionale 29 agosto 1985, n. 46.
Interpretazione autentica in materia di edilizia abitativa.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.1 urbanistica ed edilizia abitativa (cartografia)
Data:29/08/1985
Numero:46


Sommario
Art. 1.      In via di interpretazione autentica degli articoli 83 e 95 della legge regionale 1º settembre 1982, n. 75, l'ipoteca, di importo pari all'anticipazione concessa, può essere iscritta in favore [...]
Art. 2.      La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 4.1.62 - Legge Regionale 29 agosto 1985, n. 46.

Interpretazione autentica in materia di edilizia abitativa.

(B.U. 30 agosto 1985, n. 89).

 

Art. 1.

     In via di interpretazione autentica degli articoli 83 e 95 della legge regionale 1º settembre 1982, n. 75, l'ipoteca, di importo pari all'anticipazione concessa, può essere iscritta in favore della Regione, o successivamente postergata al 2º grado, a prescindere da qualsiasi preventiva valutazione di capienza del valore dell'immobile offerto in garanzia.

     All'articolo 120 della legge regionale 1º settembre 1982, n. 75, è aggiunto il seguente comma: «Il riparto dell'ipoteca iscritta in favore della Regione, ai sensi dei precedenti articoli 83 e 95, tra i singoli alloggi e relative pertinenze, ha luogo con atto volontario unilaterale, prima della liquidazione finale delle anticipazioni concesse».

 

     Art. 2.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.