§ 4.2.28 - Legge Regionale 30 luglio 1974, n. 35.
Interventi integrativi per l'agevolazione di mutui contratti per l'esecuzione di opere pubbliche di interesse regionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.2 opere pubbliche
Data:30/07/1974
Numero:35


Sommario
Art. 1.      La concessione del contributo integrativo annuo costante, così come previsto dalla legge regionale 20 luglio 1967, n. 17, integrata dalla legge regionale 27 marzo 1970, n. 8, è estesa alle opere [...]
Art. 2.      Le provvidenze di cui alla legge regionale 20 luglio 1967, n. 17, integrata dalla legge regionale 27 marzo 1970, n. 8, sono estese anche ai mutui contratti dopo l'entrata in vigore della [...]
Art. 3.      (Omissis)
Art. 4.      (Omissis)
Art. 5.      In relazione ai contributi integrativi previsti dalla legge regionale 20 luglio 1967, n. 17, come integrata dalla legge regionale 27 marzo 1970, n. 8, e dalla presente legge, l'Assessore alle [...]
Art. 6.      (Omissis)
Art. 7.      Per le finalità di cui al Titolo I della presente legge, è autorizzato, nell'esercizio finanziario 1974, un limite d'impegno di lire 200 milioni
Art. 8.      Per gli eventuali oneri derivanti dalla concessione della garanzia prevista dal Titolo II della presente legge, nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio [...]
Art. 9.      La presente legge entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 4.2.28 - Legge Regionale 30 luglio 1974, n. 35.

Interventi integrativi per l'agevolazione di mutui contratti per l'esecuzione di opere pubbliche di interesse regionale.

(B.U. 19 agosto 1974, n. 42).

 

TITOLO I

MODIFICHE E RIFINANZIAMENTO DELLA LEGGE REGIONALE 20 LUGLIO 1967, N. 17,

COME INTEGRATA DALLA LEGGE REGIONALE 27 MARZO 1970, N. 8

 

Art. 1.

     La concessione del contributo integrativo annuo costante, così come previsto dalla legge regionale 20 luglio 1967, n. 17, integrata dalla legge regionale 27 marzo 1970, n. 8, è estesa alle opere pubbliche assistite da contributo statale per i mutui contratti dopo l'entrata in vigore della presente legge [1].

     Ai fini della concessione del contributo gli enti mutuatari dovranno presentare, oltre la documentazione prevista dall'articolo 2 della legge regionale 20 luglio 1967, n. 17, anche copia conforme del provvedimento di concessione del contributo statale.

 

     Art. 2.

     Le provvidenze di cui alla legge regionale 20 luglio 1967, n. 17, integrata dalla legge regionale 27 marzo 1970, n. 8, sono estese anche ai mutui contratti dopo l'entrata in vigore della presente legge per la realizzazione di opere pubbliche, anche se non assistite da contributi regionali o statali, relative a:

     1) acquedotti, fognature e cimiteri;

     2) impianti di depurazione e di smaltimento di rifiuti;

     3) impianti e rete di distribuzione del gas metano;

     4) edilizia economica e popolare;

     5) ospedali e centri ambulatoriali;

     6) edilizia scolastica;

     7) impianti sportivi;

     8) opere di manutenzione stradale di interesse provinciale [2].

     Le provvidenze previste dal precedente comma saranno concesse con carattere di priorità in favore delle opere di cui ai punti dal n. 1) al n. 5).

     La concessione e la somministrazione del contributo di cui al primo comma potrà essere disposta a favore degli enti mutuatari solo al momento in cui gli stessi presenteranno la documentazione di cui all'articolo 2 della legge regionale 20 luglio 1967, n. 17.

     Le provvidenze di cui al Titolo I della presente legge sono estese anche agli interventi di completamento, ristrutturazione o straordinaria manutenzione relativi alle opere di cui ai punti dall'1 al 7 del precedente I comma [3].

 

TITOLO II

   GARANZIE FIDEJUSSORIE SUI MUTUI NON ASSISTITI DA CONTRIBUTO REGIONALE

CONTRATTI PER L'ESECUZIONE Dl OPERE PUBBLICHE

 

     Art. 3.

     (Omissis) [4].

 

     Art. 4.

     (Omissis) [4].

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI E FINANZIARIE

 

     Art. 5.

     In relazione ai contributi integrativi previsti dalla legge regionale 20 luglio 1967, n. 17, come integrata dalla legge regionale 27 marzo 1970, n. 8, e dalla presente legge, l'Assessore alle finanze potrà richiedere documenti al fine di comprovare che i contributi integrativi concessi o da concedere corrispondono alle finalità di cui alla normativa precitata.

 

     Art. 6.

     (Omissis) [4].

 

     Art. 7.

     Per le finalità di cui al Titolo I della presente legge, è autorizzato, nell'esercizio finanziario 1974, un limite d'impegno di lire 200 milioni [5].

     Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nell'importo di lire 200 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1974 al 1993.

     L'onere di lire 200 milioni relativo alla annualità dell'esercizio finanziario 1974 fa carico al capitolo 5551 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1974, il cui stanziamento di lire 950 milioni viene elevato a lire 1.150 milioni mediante prelevamento di lire 200 milioni dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione della spesa (Rubrica n. 3 dell'elenco 5 allegato al bilancio medesimo).

     L'onere di lire 200 milioni conseguente alle annualità autorizzate per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1975 al 1993 graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.

     La denominazione del sopracitato capitolo 5551 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1974 è così modificata: «Contributi integrativi annui costanti a favore degli Enti che abbiano contratto o contrarranno mutui per il finanziamento di opere pubbliche (legge regionale 20 luglio 1967, n. 17 e successive modificazioni e integrazioni) - 8ª delle 20 annualità del limite di 100 milioni, 7ª e 6ª delle 20 annualità dei due limiti di 5 milioni, 5ª delle 20 annualità del limite di 200 milioni, 3ª delle 20 annualità del limite di 150 milioni, 2a delle 20 annualità del limite di 200 milioni e la delle 20 annualità del limite di 400 milioni.

 

     Art. 8.

     Per gli eventuali oneri derivanti dalla concessione della garanzia prevista dal Titolo II della presente legge, nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1974 viene istituito «per memoria» al Titolo II - Sezione IV - Rubrica n. 3 - Categoria XIV - il capitolo 5606 con la denominazione: «Oneri derivanti dalla concessione delle garanzie fidejussorie sui mutui, non assistiti da contributo regionale, contratti da Province, Comuni e loro Consorzi per l'esecuzione di opere pubbliche (spesa obbligatoria)».

     Il predetto capitolo 5606 viene incluso nell'elenco n. 2 allegato al bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1974, approvato con l'articolo 6 della legge regionale 16 gennaio 1974, n. 1.

 

     Art. 9.

     La presente legge entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Vedi l'estensione di cui all'art. 4 della L.R. 18 maggio 1978, n. 43.

[2] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 8 maggio 1978, n. 37.

[3] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 8 maggio 1978, n. 37. Vedi anche la nota [1].

[4] Articolo abrogato dall'art. 10 della L.R. 4 gennaio 1995, n. 3.

[4] Articolo abrogato dall'art. 10 della L.R. 4 gennaio 1995, n. 3.

[4] Articolo abrogato dall'art. 10 della L.R. 4 gennaio 1995, n. 3.

[5] Vedi anche l'art. 1 della L.R. 7 agosto 1975, n. 49 e l'articolo unico della L.R. 4 gennaio 1982, n. 1.