§ 5.7.29 - Legge Regionale 18 maggio 1978, n. 43.
Concessione di fidejussione regionale ed interventi a favore dell'Ente autonomo Teatro comunale «Giuseppe Verdi», dell'Ente Teatro Stabile [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.7 istituzioni ed attività culturali
Data:18/05/1978
Numero:43


Sommario
Art. 1.      L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere la propria garanzia fidejussoria per l'assunzione di mutui che l'Ente Autonomo Teatro Comunale «Giuseppe Verdi», il Teatro stabile di prosa [...]
Art. 2.      La concessione della garanzia di cui al precedente articolo è disposta con delibera della Giunta regionale su proposta dell'Assessore alle finanze.
Art. 3.      In relazione alla garanzia concessa, l'Assessore alle finanze è autorizzato a prelevare dal Tesoriere dell'Ente mutuatario, sulla somma di spettanza di quest'ultimo, un importo pari alle rate [...]
Art. 4.      Le provvidenze di cui all'articolo 1 della legge regionale 17/67 e degli articoli 1 e 2 della legge regionale 35/74 e successive integrazioni e modificazioni sono estese anche alle opere ed [...]
Art. 5.      Per far fronte agli eventuali oneri derivanti dalla concessione della garanzia prevista dall'articolo 1 è autorizzata, per gli esercizi dal 1978 al 1981, la spesa complessiva di lire [...]
Art. 6.      Gli oneri di cui al precedente articolo 4 fanno carico al capitolo 6521 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l'esercizio [...]


§ 5.7.29 - Legge Regionale 18 maggio 1978, n. 43. [1]

Concessione di fidejussione regionale ed interventi a favore dell'Ente autonomo Teatro comunale «Giuseppe Verdi», dell'Ente Teatro Stabile di Prosa del Friuli-Venezia Giulia, dell'Ente Teatro Stabile Sloveno di Trieste e dell'Ente Manifestazioni Artistiche e Culturali della città di Gorizia.

(B.U. 19 maggio 1978, n. 40).

 

Art. 1.

     L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere la propria garanzia fidejussoria per l'assunzione di mutui che l'Ente Autonomo Teatro Comunale «Giuseppe Verdi», il Teatro stabile di prosa del Friuli-Venezia Giulia, il Teatro stabile sloveno di Trieste e l'Ente Manifestazioni Artistiche Culturali della città di Gorizia (E.M.A.C.) assumeranno con i propri tesorieri sino alla concorrenza, rispettivamente di lire 1.500.000.000, lire 500.000.000, lire 300.000.000 e lire 25.000.000.

 

     Art. 2.

     La concessione della garanzia di cui al precedente articolo è disposta con delibera della Giunta regionale su proposta dell'Assessore alle finanze.

     La domanda per la concessione dovrà essere corredata della deliberazione esecutiva, con cui l'Ente dispone l'assunzione del prestito e nella quale dovrà essere dichiarata motivatamente l'impossibilità dell'Ente a presentare propria garanzia e dell'atto di adesione dell'Istituto mutuante.

 

     Art. 3.

     In relazione alla garanzia concessa, l'Assessore alle finanze è autorizzato a prelevare dal Tesoriere dell'Ente mutuatario, sulla somma di spettanza di quest'ultimo, un importo pari alle rate scadute e non pagate relative alla restituzione del prestito.

 

     Art. 4.

     Le provvidenze di cui all'articolo 1 della legge regionale 17/67 e degli articoli 1 e 2 della legge regionale 35/74 e successive integrazioni e modificazioni sono estese anche alle opere ed attrezzature che potranno essere realizzate o acquistate dall'Ente Teatro Stabile del Friuli-Venezia Giulia e dall'Ente Teatro Stabile Sloveno.

 

     Art. 5.

     Per far fronte agli eventuali oneri derivanti dalla concessione della garanzia prevista dall'articolo 1 è autorizzata, per gli esercizi dal 1978 al 1981, la spesa complessiva di lire 100.000.000, di cui lire 25.000.000 per l'esercizio 1978.

     La predetta spesa fa carico al capitolo 5151 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 100.000.000 per il piano, di cui lire 25.000.000 per l'esercizio 1978.

     Al predetto onere di lire 100.000.000 si fa fronte mediante storno di pari importo dal capitolo 3603 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978.

 

     Art. 6.

     Gli oneri di cui al precedente articolo 4 fanno carico al capitolo 6521 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.