§ 4.1.103 - L.R. 7 marzo 2003, n. 6.
Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.1 urbanistica ed edilizia abitativa (cartografia)
Data:07/03/2003
Numero:6


Sommario
Art. 1.  (Obiettivi dell’azione regionale nell’edilizia residenziale pubblica).
Art. 2.  (Interventi regionali nell’edilizia residenziale pubblica).
Art. 3.  (Edilizia sovvenzionata).
Art. 4.  (Edilizia convenzionata).
Art. 5.  (Edilizia agevolata).
Art. 6.  (Sostegno alle locazioni).
Art. 6 bis.  (Social-housing)
Art. 7.  (Individuazione di particolari misure di sostegno).
Art. 8.  (Azioni regionali di carattere sociale).
Art. 9.  (Azioni regionali di sviluppo).
Art. 10.  (Forma delle agevolazioni regionali).
Art. 11.  (Funzioni amministrative della Regione).
Art. 12.  (Funzioni normative della Regione).
Art. 12 bis. 
Art. 13.  (Funzioni dei Comuni).
Art. 14.  (Comitato regionale per la politica della casa).
Art. 15.  (Obblighi dei beneficiari).
Art. 16.  (Successione nell’immobile. Trasferimento delle agevolazioni).
Art. 17.  (Revoche).
Art. 18 ante.  (Requisiti dei beneficiari)
Art. 18.  (Canone di locazione).
Art. 19.  (Occupazione dell’alloggio).
Art. 20.  (Annullamento dell’assegnazione).
Art. 21.  (Revoca dell’assegnazione).
Art. 22.  (Rilascio degli alloggi).
Art. 23.  (Abrogazioni).
Art. 24.  (Disposizioni transitorie).
Art. 25.  (Norme finanziarie).
Art. 26.  (Entrata in vigore).


§ 4.1.103 - L.R. 7 marzo 2003, n. 6. [1]

Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica.

(B.U. 12 marzo 2003, n. 11).

 

CAPO I

Tipologia degli interventi

 

Art. 1. (Obiettivi dell’azione regionale nell’edilizia residenziale pubblica). [2]

     1. La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia promuove l’acquisizione della prima casa in proprietà e sostiene lo sviluppo dell’edilizia abitativa e il mercato delle locazioni a uso abitativo mediante gli interventi di cui all’articolo 2.

 

     Art. 2. (Interventi regionali nell’edilizia residenziale pubblica).

     1. Per i fini di cui all’articolo 1, la Regione interviene a favore delle seguenti azioni:

     a) edilizia sovvenzionata;

     b) edilizia convenzionata;

     c) edilizia agevolata;

     d) sostegno alle locazioni;

     d bis) Social-housing [3].

 

     Art. 3. (Edilizia sovvenzionata).

     1. Per edilizia sovvenzionata si intendono gli interventi diretti alla costruzione, all’acquisto o al recupero di abitazioni da destinare alla locazione a favore della generalità dei cittadini. Gli interventi di edilizia sovvenzionata sono attuati dalle Aziende territoriali per l’edilizia residenziale (ATER). Il patrimonio immobiliare dell’edilizia sovvenzionata è gestito dalle ATER, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, lettera d), della legge regionale 27 agosto 1999, n. 24 (Ordinamento delle Aziende territoriali per l’edilizia residenziale, nonché modifiche ed integrazioni alla legge regionale 75/1982 ed ulteriori norme in materia di edilizia residenziale pubblica).

 

     Art. 4. (Edilizia convenzionata).

     1. Per edilizia convenzionata si intendono gli interventi diretti alla costruzione, all’acquisto o al recupero di abitazioni da destinare alla vendita, assegnazione o locazione a favore della generalità dei cittadini, posti in essere con benefici o agevolazioni previsti da leggi statali o regionali o da disposizioni dell’Unione europea o di altri organismi internazionali, nonché di enti pubblici, e per i quali apposite convenzioni con i Comuni determinano il prezzo di cessione o assegnazione e i canoni di locazione. Gli interventi di edilizia convenzionata sono attuati dalle ATER, dalle cooperative edilizie e loro consorzi e dalle imprese.

 

     Art. 5. (Edilizia agevolata).

     1. Per edilizia agevolata si intendono gli interventi diretti alla costruzione, all’acquisto o al recupero di abitazioni da destinare alla generalità dei cittadini, posti in essere con i benefici e le agevolazioni previsti da leggi statali o regionali o da disposizioni dell’Unione europea o di altri organismi internazionali, nonché di enti pubblici, non regolati da convenzione. Gli interventi di edilizia agevolata sono attuati dai privati.

 

     Art. 6. (Sostegno alle locazioni).

     1. Per sostegno alle locazioni si intendono le agevolazioni previste a favore di soggetti non abbienti, volte a ridurre la spesa sostenuta dal beneficiario per il canone di locazione. Il sostegno alle locazioni si attua anche attraverso l’erogazione di finanziamenti o contributi a favore di soggetti pubblici o privati che mettono a disposizione alloggi a favore di locatari meno abbienti, nonché attraverso l'erogazione di finanziamenti o contributi ai Comuni in favore della morosità incolpevole di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102 (Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici), convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, e per dare idonea soluzione abitativa ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 8 febbraio 2007, n. 9 (Interventi per la riduzione del disagio abitativo per particolari categorie sociali) [4].

 

     Art. 6 bis. (Social-housing) [5]

     1. Per social-housing si intendono gli interventi diretti alla costruzione, all'acquisto o al recupero di abitazioni da destinare tramite convenzioni alla locazione, anche con patto di futura vendita, nonché alla vendita a favore della generalità dei cittadini, posti in essere con benefici o agevolazioni previsti da leggi statali o regionali o da disposizioni dell'Unione europea o di altri organismi internazionali, nonché di enti pubblici. Gli interventi di social-housing sono attuati dai Comuni, dalle ATER, dalle società di gestione del risparmio (SGR) attraverso i fondi immobiliari, dalle imprese e dalle cooperative edilizie.

 

     Art. 7. (Individuazione di particolari misure di sostegno).

     1. La Regione, attraverso i regolamenti di cui all’articolo 12, determina particolari misure di sostegno per l’accesso all’abitazione da parte di soggetti in condizioni di debolezza sociale o economica tra cui:

     a) anziani;

     b) giovani coppie, con o senza prole, e soggetti singoli con minori a carico;

     c) disabili;

     d) famiglie in stato di bisogno o monoreddito o numerose o con anziani o disabili a carico [6];

     e) soggetti destinatari di provvedimenti esecutivi di sfratto, di provvedimenti di rilascio emessi da autorità pubbliche e da organizzazioni assistenziali, nonchè proprietari di immobili oggetto di procedure esecutive qualora l'esecuzione immobiliare derivi dalla precarietà della situazione reddituale [7];

     f) emigrati.

     2. Con i medesimi regolamenti la Regione individua misure di sostegno per le iniziative rivolte:

     a) alla ristrutturazione dei centri storici, al recupero e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, alla ristrutturazione dei borghi e degli edifici rurali con i caratteri distintivi dell’architettura tradizionale così come enucleatasi nelle diverse caratterizzazioni territoriali;

     b) al ripopolamento delle zone rurali e montane;

     c) agli interventi straordinari per l’adeguamento a standard tecnologici, di servizi e di sicurezza;

     d) a porzioni del territorio regionale caratterizzate da particolari situazioni di disagio.

     2 bis. Le Aziende territoriali per l’edilizia residenziale possono mettere a disposizione alloggi del proprio patrimonio, anche in deroga alla predisposizione delle graduatorie di edilizia sovvenzionata e/o convenzionata, fino al 10 per cento delle stesse, per la realizzazione di progetti socio- assistenziali previsti dagli strumenti vigenti della programmazione sanitaria, sociale e sociosanitaria [8].

 

     Art. 8. (Azioni regionali di carattere sociale).

     1. Gli interventi in materia di edilizia residenziale rivolti ai soggetti di cui all’articolo 7, comma 1, si attuano in maniera coordinata con quanto previsto dalle specifiche leggi relative agli altri settori di competenza regionale.

 

     Art. 9. (Azioni regionali di sviluppo).

     1. Gli interventi diretti alla ristrutturazione dei centri storici, al recupero e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, alla ristrutturazione dei borghi e degli edifici rurali con i caratteri distintivi dell’architettura tradizionale così come enucleatasi nelle diverse caratterizzazioni territoriali sono attuati attraverso il riconoscimento di incrementi delle provvidenze pubbliche e attraverso il finanziamento di specifici programmi costruttivi, orientati al recupero e alla riduzione della sottoutilizzazione del patrimonio edilizio privato esistente nelle aree di maggior degrado.

     2. Gli interventi diretti al ripopolamento delle zone rurali e montane sono attuati attraverso il finanziamento di programmi di recupero, di riutilizzazione, di costruzione e di acquisto del patrimonio edilizio.

     3. Gli interventi straordinari di adeguamento a standard tecnologici, di servizi e di sicurezza, diversi da quelli previsti dalla legge 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per l’attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia), per iniziative di risparmio energetico, sono attuati attraverso contributi riservati all’edilizia residenziale pubblica, nonché all’edilizia privata.

     4. Le linee di intervento indicate ai commi 1, 2 e 3 possono essere assunte quali priorità nella soddisfazione dei bisogni e/o per differenziare le misure degli importi da destinare alle agevolazioni, all’atto dell’adozione della deliberazione di cui all’articolo 11, comma 3.

 

CAPO II

Disciplina delle funzioni

 

     Art. 10. (Forma delle agevolazioni regionali).

     1. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale, contributi in conto interessi e anticipazioni nonché contributi a sostegno degli oneri di cui all’articolo 6. L’Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere garanzie per favorire l’accesso alle abitazioni in locazione e l’acquisto della prima casa [9].

     1 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale pari agli interessi di mora maturati e non pagati, a fronte di mutui contratti dai privati antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), per l'acquisto, la costruzione, il completamento della costruzione, il recupero o il completamento del recupero della casa di abitazione [10].

     1 ter. I contributi di cui comma 1 bis sono concessi ed erogati alla banca mutuante in nome e per conto del mutuatario che, alla data di entrata in vigore della legge regionale 11/2009, non abbia pagato dall'1 luglio 2008 le rate di mutuo alle scadenze previste dai piani di ammortamento, per difficoltà finanziarie dovute alla fruizione nei medesimi periodi degli ammortizzatori sociali [11].

     1 quater. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale 11/2009, sono definiti con regolamento ai sensi dell'articolo 12 i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi [12].

     2. I contributi in conto capitale possono essere concessi fino all’intero ammontare della spesa ritenuta ammissibile e possono essere erogati in unica soluzione, anche in via anticipata, oppure in più soluzioni. L’erogazione in via anticipata a favore dei soggetti privati è subordinata alla presentazione di apposita fideiussione bancaria o polizza assicurativa di importo almeno pari alla somma da erogare, maggiorata degli eventuali interessi.

     2 bis. I contributi di cui al comma 2 concessi alle ATER possono essere utilizzati anche a sollievo degli oneri di ammortamento, in linea capitale e interessi, dei mutui stipulati dalle Aziende medesime [13].

     3. I contributi in conto interessi sono concessi in relazione a un finanziamento accordato da soggetti autorizzati all’esercizio dell’attività bancaria e non possono superare l’ammontare degli interessi stessi. L’erogazione del contributo in conto interessi avviene in più quote nei confronti del soggetto beneficiario sulla base del piano di ammortamento, ovvero anche mediante l’erogazione diretta al soggetto autorizzato all’esercizio dell’attività bancaria.

     4. Le anticipazioni sono concesse alle ATER entro la misura massima dell’intero ammontare della spesa ritenuta ammissibile e sono estinte entro il termine, comunque non superiore a trenta anni, e alle condizioni stabilite dal regolamento. Per particolari situazioni il regolamento può prevedere l’applicazione di tassi agevolati ovvero la restituzione del solo capitale.

     4 bis. I contributi a sostegno delle locazioni sono concessi con i criteri e le modalità stabiliti da apposito regolamento ai sensi dell’articolo 12 [14].

     5. La concessione di garanzie avviene con i criteri e le modalità stabiliti da apposito regolamento ai sensi dell’articolo 12.

 

     Art. 11. (Funzioni amministrative della Regione).

     1. Gli interventi di carattere pluriennale e in conto capitale sono finanziati dal Fondo per l’edilizia residenziale, quale aggregazione finanziaria di risorse destinate al perseguimento delle politiche regionali nel settore secondo le finalità previste dalla presente legge.

     2. La Regione, con la legge finanziaria, determina la quota annuale di finanziamento del Fondo per l’edilizia residenziale, nel quale confluiscono inoltre i rientri delle anticipazioni erogate, compresi i rientri delle anticipazioni erogate ai sensi della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75 (Testo unico delle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica), i proventi di eventuali mutui contratti a tal fine dall’Amministrazione regionale, i finanziamenti per l’edilizia residenziale provenienti dallo Stato, dall’Unione europea o da altri soggetti, gli incassi delle sanzioni amministrative per indebita percezione dei contributi di edilizia agevolata in applicazione dell'articolo 316 ter, secondo comma, del codice penale, le quote di contributo e i rientri delle quote di contributo non più spettanti ai beneficiari dei contributi di edilizia agevolata a seguito di revoche o decadenze [15].

     3. Entro il mese di febbraio, la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, delibera la ripartizione delle risorse disponibili sul Fondo di cui al comma 1 tra le varie azioni di cui agli articoli precedenti, nonchè per le finalità di cui all'articolo 16, comma 2, lettera c), della legge regionale 24/1999 [16].

     4. L’Assessore regionale alle finanze è autorizzato a effettuare, con proprio decreto, le variazioni di bilancio conseguenti alla deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 3.

     5. Per incentivare l’esercizio associato da parte dei Comuni delle funzioni loro attribuite, la deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 3 può fissare, anche per singole porzioni del territorio regionale o per specifiche linee di intervento, percentuali di incremento degli importi di cui al medesimo comma 3.

     5 bis. Per le finalità previste dal comma 1, l’Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire le risorse ad istituti bancari convenzionati per la concessione da parte dei medesimi dei contributi in conto capitale pluriennale [17].

     6. Per l’attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, la Regione è autorizzata a stipulare apposita convenzione con Mediocredito del Friuli Venezia Giulia s.p.a. e a destinare una parte delle risorse del Fondo di cui al comma 1 al Fondo istituito con l’articolo 23 della legge regionale 20 aprile 1999, n. 9 (Disposizioni varie in materia di competenza regionale) per le agevolazioni dallo stesso previste, al Fondo di cui all’articolo 5, comma 4 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001), per le garanzie dallo stesso previste, nonché a costituire presso la predetta banca un Fondo dotato di autonomia patrimoniale e finanziaria, nella forma della gestione fuori bilancio, finalizzato alla concessione di garanzie per le locazioni [18].

     7. La Giunta regionale riferisce annualmente al Consiglio regionale, entro il mese di novembre, sullo stato di attuazione degli interventi sostenuti dal Fondo per l’edilizia residenziale.

     8. Al fine di procedere alla migliore allocazione delle risorse disponibili, di programmare le azioni in una prospettiva temporale adeguata e di soddisfare tempestivamente le situazioni di bisogno che richiedono interventi mirati, la Regione raccoglie e gestisce i dati sulla domanda e l’offerta abitativa.

 

     Art. 12. (Funzioni normative della Regione).

     1. Con regolamenti, previo parere vincolante della Commissione consiliare competente, reso entro quarantacinque giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta, sono disciplinati:

     a) i criteri e le modalità per la concessione e l’erogazione delle agevolazioni;

     b) la definizione del patrimonio immobiliare dell’edilizia sovvenzionata, i criteri per l’attribuzione degli alloggi di edilizia sovvenzionata, di determinazione del canone di locazione, nonché le regole per il cambio di alloggio e per i subentri;

     c) le modalità di alienazione degli alloggi di edilizia sovvenzionata e i criteri di determinazione del relativo prezzo;

     d) lo schema-tipo delle convenzioni per l’edilizia convenzionata;

     e) i requisiti degli operatori e dei beneficiari.

     1.1. Gli interventi di edilizia convenzionata, agevolata e sostegno alle locazioni sono attuati in favore dei seguenti soggetti, purché almeno uno residente da almeno ventiquattro mesi nel territorio regionale:

a) cittadini italiani;

b) cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia, e loro familiari, ai sensi del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 (Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri);

c) titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 (Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo) [19];

c bis) i soggetti di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) [20].

     1.1 bis. Per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, della legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7 (Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all'estero e rimpatriati), i periodi di permanenza all'estero sono utili al fine del computo della residenza sul territorio regionale di cui al comma 1.1 [21].

     1.2. [Il comma 1.1 non si applica a coloro che, alla data di entrata in vigore della legge regionale 15 ottobre 2009, n. 18 (Norme per la valorizzazione della residenza e dell'attività lavorativa in Italia e in regione nell'accesso ai servizi dello stato sociale), abbiano sottoscritto il contratto preliminare avente data certa nei dodici mesi anteriori alla presentazione della domanda di contributo] [22].

     1 bis. [Nell'attribuzione dei punteggi per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata, di cui all'articolo 3, i bandi di assegnazione tengono conto del periodo di residenza in regione e in particolare sono assegnati almeno 0,5 punti per ogni anno, successivo a quelli previsti dall'articolo 18 ante, fino a un massimo di 15 anni anche non continuativi] [23].

     1 ter. Per quanto concerne la disciplina degli interventi di edilizia sovvenzionata, di cui all'articolo 3, gli aspiranti inquilini devono essere in possesso di una situazione economica non superiore a 25.000 euro, fatte salve sia le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), del regolamento di esecuzione dell'articolo 3 della presente legge concernente le agevolazioni per l'edilizia sovvenzionata, approvato con decreto del Presidente della Regione 13 aprile 2004, n. 119/Pres., sia la restante disciplina sul reddito prevista dal medesimo regolamento. Tale limite viene annualmente aggiornato con deliberazione della Giunta regionale sulla base dell'indice ISTAT di andamento dei prezzi al consumo. I bandi prevedono altresì una riserva di non meno del 5 per cento degli alloggi messi a bando da assegnare ai giovani [24].

     1 quater. I regolamenti di cui al comma 1 devono prevedere una validità della domanda presentata ai sensi dell'articolo 5 di settecentotrenta giorni dalla data di presentazione della domanda medesima e riconoscere come anagrafica ogni indicazione inerente la condizione di residenza. I regolamenti devono inoltre prevedere disposizioni che permettano il rispetto della normativa sul diritto minorile e devono recepire quale requisito economico dei beneficiari gli indicatori economici di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449) [25].

     1 quinquies. Gli interventi di edilizia agevolata sono finanziati se:

a) attuati mediante ricorso a operazioni creditizie erogate da banche, da enti di previdenza e da enti assicurativo-assistenziali di importo non inferiore alla metà della spesa;

b) interessano abitazioni che abbiano una superficie utile residenziale non superiore a 150 mq; la superficie utile residenziale è data dalla superficie di pavimento di tutti i vani rientranti nel perimetro dell'alloggio stesso, indipendentemente dalla loro destinazione d'uso, misurata al netto dei muri perimetrali e interni, delle rampe scale, delle soglie di passaggio e degli sguinci di porte e finestre [26];

c) in relazione alle domande presentate nell'anno 2012 interessano immobili aventi prestazione energetica di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia), non inferiore alla lettera F, nonchè quelli per cui l'acquirente si impegni a ottenere tale requisito entro sette anni dall'atto di compravendita; per le domande presentate negli anni successivi la Giunta regionale determina il grado della prestazione energetica entro il 31 dicembre dell'anno precedente; è onere del beneficiario trasmettere la documentazione attestante la nuova classe energetica nei termini assegnati, pena l'automatica decadenza dal finanziamento, con obbligo, in caso di decadenza, di restituzione della quota di contributo percepito e dei correlati interessi di legge [27].

     1 sexies. Tra i requisiti che devono essere posseduti dai richiedenti le agevolazioni in materia di edilizia agevolata e convenzionata figurano:

a) la fruizione di un reddito di lavoro dipendente o autonomo o a essi assimilati [28];

b) il non aver altra volta beneficiato di agevolazioni o contributi in materia di edilizia agevolata o convenzionata, ivi compresa l'acquisizione agevolata in proprietà di alloggio di edilizia sovvenzionata;

c) non essere proprietari neppure della nuda proprietà di altri alloggi, ovunque ubicati, purchè non dichiarati inagibili, con esclusione delle quote di proprietà non riconducibili all'unità ricevuti per successione ereditaria, della nuda proprietà di alloggi il cui usufrutto è in capo a parenti entro il secondo grado e degli alloggi, o quote degli stessi, assegnati in sede di separazione personale o divorzio al coniuge o convivente [29].

     1 septies. Il requisito di cui al comma 1 sexies, lettera c), deve essere posseduto anche dagli altri componenti il nucleo familiare dei richiedenti. In caso di domanda presentata da soggetti che escono dal nucleo familiare di appartenenza composto da più persone, il requisito di cui al comma 1 sexies, lettera c), è richiesto in capo ai soli richiedenti [30].

     1 octies. Per quanto concerne la disciplina dell'accesso agli interventi di edilizia agevolata di cui all'articolo 5, i regolamenti di cui al comma 1 stabiliscono una riduzione del 30 per cento dell'indicatore ISEE per i giovani che escono dai nuclei familiari di appartenenza [31].

     1 novies. Per quanto concerne la disciplina del sostegno alle locazioni di cui all'articolo 6, i regolamenti di cui al comma 1 stabiliscono che una quota delle agevolazioni non inferiore al 5 per cento è riservata esclusivamente a persone di età inferiore a 35 anni [32].

     2. Decorso il termine previsto dal comma 1 i regolamenti sono emanati anche in mancanza di parere.

 

     Art. 12 bis. [33]

     1. Le convenzioni stipulate a sensi dell'articolo 8 della legge 10/1977 e dell'articolo 12 possono essere sostituite con nuove convenzioni con conseguente modifica del regime vincolistico degli immobili realizzati soltanto dopo cinque anni dal rilascio del certificato di abitabilità/agibilità al quale va riconosciuto il contenuto di positivo accertamento dell'adempimento di tutte le obbligazioni condizionanti detto rilascio, sia a contenuto urbanistico che pattizio.

     2. Per detta sostituzione che comporti l'anticipata eliminazione dei vincoli va richiesto un corrispettivo definito secondo la seguente formula: dove: t = durata originale della convenzione, in numero di giorni, e dove: p =durata del periodo già trascorso della convenzione originaria, in numero di giorni.

     3. Per la sostituzione delle convenzioni operate per gli immobili realizzate in ambito PEEP il corrispettivo rimane determinato ai sensi dell'articolo 31, comma 48, della legge 448/1998 , mentre per l'anticipata eliminazione dei vincoli si applicherà la formula di cui al precedente comma 2.

     4. Il corrispettivo prestato per la sostituzione delle convenzioni è sostitutivo anche dell'applicazione di eventuali sanzioni pecuniarie.

     5. L'efficacia ex tunc delle convenzioni che verranno stipulate in sostituzione delle precedenti determinerà per gli eventuali trasferimenti, comunque già operati, la necessità di riferire alla data del trasferimento stesso le modalità applicative della formula di cui al comma 2 con addebito del relativo onere all'alienante.

 

     Art. 13. (Funzioni dei Comuni).

     1. I Comuni possono realizzare interventi appositamente finanziati dalla Regione nell’ambito delle politiche della casa.

     2. In particolare rientra nella competenza dei Comuni:

     a) la stipulazione delle convenzioni per gli interventi di edilizia convenzionata;

     b) la predisposizione degli interventi per il sostegno delle fasce deboli;

     c) la vigilanza sull’osservanza delle prescrizioni relative ai vincoli di destinazione e degli ulteriori adempimenti conseguenti agli interventi di edilizia convenzionata, nonchè dell’obbligo di residenza conseguente agli interventi di edilizia agevolata [34].

     3. I Comuni possono svolgere le funzioni loro attribuite anche in forma associata o attraverso forme di collaborazione. La Regione può promuovere l’esercizio associato delle funzioni attribuite ai Comuni attraverso lo strumento di cui all’articolo 11, comma 5.

 

     Art. 14. (Comitato regionale per la politica della casa).

     1. Al fine di garantire la partecipazione dei soggetti interessati, è istituito il Comitato regionale per la politica della casa.

     2. Il Comitato è composto da:

     a) l’Assessore regionale all’edilizia e ai servizi tecnici o un suo delegato, con funzioni di presidente;

     b) i Presidenti delle ATER o loro delegati;

     c) un rappresentante rispettivamente delle associazioni dei Comuni, delle associazioni della proprietà edilizia, dei costruttori;

     d) quattro rappresentanti delle organizzazioni degli inquilini maggiormente rappresentative nel Friuli Venezia Giulia.

     3. Il Comitato è organo consultivo dell’Amministrazione regionale per gli interventi in materia di edilizia residenziale pubblica.

     4. Il funzionamento del Comitato è disciplinato con regolamento approvato nel termine di cui all’articolo 24, comma 1, previo parere vincolante della Commissione consiliare competente secondo le modalità di cui all’articolo 12, comma 1.

     5. Per la partecipazione al Comitato in qualità di componente da parte di soggetti esterni all’Amministrazione regionale spetta un gettone di presenza, determinato in conformità con quanto previsto dalla legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 (Disposizioni per gli organi collegiali operanti presso l’Amministrazione regionale), e successive modificazioni.

 

CAPO III

Disposizioni per l’edilizia convenzionata e agevolata

 

     Art. 15. (Obblighi dei beneficiari). [35]

     1. I beneficiari di interventi di edilizia convenzionata e agevolata hanno l’obbligo di trasferire la residenza negli alloggi entro duecentosettanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di liquidazione del contributo [36].

     2. I beneficiari sono obbligati a risiedere nell’alloggio, non locarlo, nè alienarlo per cinque anni dalla comunicazione di cui al comma 1. I beneficiari sono altresì obbligati a non effettuare interventi che comportino una riduzione della superficie degli alloggi oggetto di contributo [37].

     3. Nel caso di interventi di edilizia convenzionata destinati alla locazione, i beneficiari hanno l’obbligo di mantenere la destinazione per cinque anni dalla comunicazione del provvedimento di liquidazione del contributo, nel caso di contributi in conto capitale erogati in unica soluzione, ovvero per tutta la durata del rapporto contributivo, in caso di contributi pluriennali.

 

     Art. 16. (Successione nell’immobile. Trasferimento delle agevolazioni).

     1. In caso di morte del beneficiario di interventi di edilizia convenzionata e agevolata, i contributi si trasferiscono al cobeneficiario che acquisisce l’intera proprietà, ovvero all’erede che subentra nella proprietà dell’alloggio solo se quest’ultimo trasferisce la propria residenza nell’alloggio stesso entro diciotto mesi dalla morte del beneficiario e possiede i requisiti soggettivi prescritti. Si prescinde dall’acquisizione in proprietà dell’intero immobile in capo al subentrante in presenza di più eredi, nel caso in cui questi siano il coniuge, il convivente more uxorio e i figli [38].

     2. In caso di trasferimento della residenza avvenuto a causa di divorzio o separazione legale, ovvero di scioglimento della convivenza more uxorio, i contributi e le anticipazioni si trasferiscono al coniuge o convivente che continua a risiedere nell'alloggio e che ne acquista la proprietà, purché in possesso dei requisiti soggettivi al momento dell'istanza di subentro nel contributo. Sono fatti salvi i requisiti soggettivi già verificati nei confronti del subentrante già cobeneficiario del contributo [39].

     3. [Non rileva ai fini del rispetto degli obblighi di cui all’articolo 15 il trasferimento di residenza del coniuge beneficiario avvenuto a seguito di provvedimento del giudice che assegni l’abitazione familiare a uno dei coniugi] [40].

 

     Art. 17. (Revoche).

     1. L’inosservanza della prescrizione di cui all’articolo 15, comma 1, comporta la decadenza dal contributo e l’obbligo di restituire quanto già eventualmente percepito, gravato dagli interessi legali calcolati ai sensi dell’articolo 49 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), e successive modificazioni.

     2. L'inosservanza della prescrizione di cui all'articolo 15, comma 2, comporta la decadenza dal contributo con l'obbligo di restituire quanto già percepito gravato dagli interessi legali calcolati ai sensi dell'articolo 49 della legge regionale 7/2000 [41].

     2 bis. Il trasferimento di residenza, la locazione, l'alienazione, intervenuti successivamente alla scadenza del termine indicato all'articolo 15, comma 2, comportano la revoca del contributo a decorrere dal momento in cui si è determinato l'evento, con l'obbligo di restituire quanto eventualmente percepito e non spettante successivamente alla data di determinazione dell'evento stesso, gravato dagli interessi legali calcolati ai sensi dell'articolo 49 della legge regionale 7/2000 [42].

     2 ter. Non rileva ai fini del rispetto degli obblighi di cui all'articolo 15, comma 2, il trasferimento di residenza del beneficiario avvenuto per gravi e comprovati motivi legati alla cura dello stato di salute del beneficiario stesso o dei componenti il suo nucleo familiare [43].

     3. L’inosservanza della prescrizione di cui all’articolo 16, comma 1, comporta la revoca del contributo con effetto dalla morte del beneficiario.

     4. L’inosservanza della prescrizione di cui all’articolo 16, comma 2, comporta la revoca del contributo con effetto dal momento del trasferimento di residenza.

     2 quater. Il beneficiario che trasferisce la residenza dall'alloggio oggetto del contributo all'estero ai fini lavorativi o di studio è dispensato dall'obbligo di residenza per un periodo non superiore a cinque anni, fermo restando il divieto di vendita o locazione dell'alloggio stesso. Il mancato rientro nella residenza nell'alloggio oggetto del contributo comporta la decadenza dal contributo qualora il trasferimento di residenza all'estero sia avvenuto entro il periodo di prescrizione di cui all'articolo 15, comma 2, ovvero comporta la revoca a decorrere dalla data del trasferimento di residenza qualora questo sia avvenuto successivamente alla scadenza del termine indicato all'articolo 15, comma 2; gli importi dovuti a seguito della revoca o della decadenza sono gravati dagli interessi legali calcolati ai sensi dell'articolo 49 della legge regionale 7/2000 [44].

 

CAPO IV

Disposizioni per l’edilizia sovvenzionata

 

     Art. 18 ante. (Requisiti dei beneficiari) [45]

     1. L'assegnazione degli alloggi di edilizia sovvenzionata può essere disposta in favore dei seguenti soggetti, purchè residenti da almeno ventiquattro mesi nel territorio regionale:

a) cittadini italiani;

b) cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia, e loro familiari, ai sensi del decreto legislativo 30/2007 ;

c) titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del decreto legislativo 3/2007;

c bis) i soggetti di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 286/1998 [46].

 

     Art. 18. (Canone di locazione).

     1. Il canone di locazione degli alloggi di edilizia sovvenzionata deve considerare:

     a) la situazione economica complessiva del nucleo familiare;

     b) il valore dell’alloggio.

     2. Il canone di locazione viene determinato dalle ATER come segue:

     a) per gli utenti la cui situazione economica complessiva non sia superiore a quella prevista dal regolamento di cui all’articolo 12, il canone annuo viene determinato, sulla base delle condizioni oggettive dell’alloggio e della composizione del nucleo familiare, in misura non superiore all’8 per cento del reddito stesso;

     b) per gli utenti la cui situazione economica complessiva sia compresa tra il limite di cui alla lettera a) e il limite superiore di 2/3 di quello in vigore per l’accesso all’edilizia sovvenzionata, il canone viene determinato in misura non superiore al 7 per cento del valore dell’alloggio da graduarsi in funzione del reddito degli assegnatari;

     c) per gli utenti la cui situazione economica complessiva sia superiore a quanto previsto alla lettera b), il canone viene determinato in misura anche superiore al 7 per cento del valore dell’alloggio.

     2 bis. Ai fini di quanto previsto dai commi 1 e 2 sono altresì computati nel nucleo familiare i figli maggiorenni e i parenti in linea retta fino al terzo grado che si trovino nelle seguenti condizioni:

a) studenti di età non superiore ai 27 anni;

b) disoccupati per un periodo di almeno sei mesi dopo la presentazione annuale dello stato [47].

     3. In sede di prima applicazione per il 2003, l’importo previsto dal regolamento di cui al comma 2, lettera a), è stabilito in 10.000 euro.

 

     Art. 19. (Occupazione dell’alloggio).

     1. L’alloggio deve essere stabilmente occupato dall’assegnatario entro trenta giorni dalla consegna, salvo proroga concessa dall’ATER a seguito di motivata istanza da presentarsi prima della scadenza del termine previsto, a pena di decadenza dall’assegnazione.

     2. La decadenza dall’assegnazione è pronunciata dall’ATER e comporta la risoluzione del contratto.

 

     Art. 20. (Annullamento dell’assegnazione).

     1. Qualora l’assegnazione dell’alloggio sia stata conseguita in violazione delle norme vigenti al tempo dell’assegnazione, ovvero sulla base di dichiarazioni mendaci o di documentazioni risultate false, l’ATER dispone l’annullamento dell’assegnazione.

     2. L’annullamento dell’assegnazione comporta la risoluzione del contratto.

 

     Art. 21. (Revoca dell’assegnazione).

     1. L’ATER dispone in qualunque tempo la revoca dell’assegnazione degli alloggi in locazione nei confronti di chi:

     a) abbia perduto i requisiti richiesti per l’accesso agli interventi di edilizia sovvenzionata e, in particolare con riferimento alla situazione economica, abbia superato per due anni consecutivi di due terzi il limite in vigore per l’accesso all’edilizia sovvenzionata, salvo che si tratti di assegnatari ultrasessantenni ovvero di assegnatari il cui nucleo familiare comprenda soggetti disabili;

     b) non abbia comunicato i dati relativi alla propria situazione economica o abbia fornito dati non corrispondenti al vero previa eventuale verifica mediante le competenti strutture comunali sulle condizioni sociali del soggetto;

     c) abbia violato le norme di legge e di regolamento che disciplinano i doveri dell’inquilino ovvero abbia usato l’alloggio in modo difforme dalla sua destinazione o lo abbia danneggiato gravemente;

     d) abbia sublocato o ceduto in tutto o in parte l’alloggio a terzi;

     e) non abbia mantenuto la stabile occupazione dell’alloggio per un periodo superiore a sei mesi in assenza di preventiva autorizzazione da parte delle ATER;

     f) essendo assegnatario di un alloggio avente un numero di vani, esclusi la cucina e gli accessori, superiore al numero dei componenti il nucleo familiare aumentato di uno, abbia rifiutato un cambio con altro alloggio.

     2. La revoca dell’assegnazione comporta la risoluzione del contratto.

 

     Art. 22. (Rilascio degli alloggi).

     1. I provvedimenti di annullamento e di revoca dell’assegnazione devono contenere un termine per il rilascio degli alloggi non superiore a sessanta giorni e costituiscono titolo esecutivo nei confronti dell’assegnatario o di chiunque occupi l’alloggio. Il rilascio non è soggetto a graduazioni o proroghe.

     2. L’ATER dispone il rilascio degli alloggi di edilizia sovvenzionata occupati senza titolo.

     3. Il provvedimento di cui al comma 2 deve contenere un termine per il rilascio non superiore a quindici giorni e costituisce titolo esecutivo.

     4. L’assegnatario di alloggio di edilizia sovvenzionata, che sia stato interessato da provvedimento esecutivo di rilascio motivato da inadempienza contrattuale o da violazione di legge o regolamento, è escluso da qualsiasi intervento di edilizia sovvenzionata per un periodo di tre anni.

 

CAPO V

Disposizioni finali e transitorie

 

     Art. 23. (Abrogazioni).

     1. A decorrere dall’entrata in vigore dei regolamenti di cui all’articolo 12, comma 1, sono abrogati:

     a) i titoli I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, gli articoli 123, 124 e 127 del titolo XIII, i titoli XIV e XV della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75 (Testo unico delle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica);

     b) l’articolo 2 della legge regionale 7 marzo 1983, n. 22 (modificativo della legge regionale 75/1982);

     c) l’articolo unico della legge regionale 11 giugno 1983, n. 46 (modificativo della legge regionale 75/1982);

     d) l’articolo 28, comma primo, della legge regionale 19 giugno 1985, n. 25 (modificativo della legge regionale 75/1982);

     e) il titolo V della legge regionale 29 aprile 1986, n. 18 (modificativo della legge regionale 75/1982);

     f) la legge regionale 1 settembre 1987, n. 29 (Interventi straordinari per favorire l’acquisizione da parte degli Istituti autonomi per le case popolari del patrimonio immobiliare delle cooperative a proprietà indivisa poste in liquidazione coatta amministrativa);

     g) l’articolo 75, comma 1, della legge regionale 30 gennaio 1988, n. 3 (modificativo della legge regionale 29/1987);

     h) il capo I (modificativo della legge regionale 75/1982), gli articoli da 57 a 60 (Norme transitorie) della legge regionale 30 maggio 1988, n. 37;

     i) l’articolo 98 della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3 (modificativo della legge regionale 75/1982);

     j) l’articolo 16, comma 1, della legge regionale 1 febbraio 1991, n. 4 (modificativo della legge regionale 75/1982);

     k) l’articolo 66 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 18 (modificativo della legge regionale 75/1982);

     l) i titoli I (modificativo della legge regionale 75/1982), IV (Acquisto di obbligazioni per la concessione di mutui agevolati) e V (modificativo di norme in materia di edilizia residenziale pubblica), gli articoli 63, 64 e 65 (Norme transitorie e finali) della legge regionale 17 giugno 1993, n. 45;

     m) l’articolo 4 della legge regionale 24 giugno 1993, n. 49 (modificativo della legge regionale 75/1982);

     n) gli articoli da 197 a 200 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5 (modificativi delle leggi regionali 75/1982 e 45/1993);

     o) il capo III della legge regionale 4 gennaio 1995, n. 3 (modificativo delle leggi regionali 75/1982 e 49/1993);

     p) gli articoli da 1 a 5 della legge regionale 29 maggio 1995, n. 22 (modificativi della legge regionale 75/1982);

     q) il capo I (modificativo della legge regionale 75/1982), gli articoli da 17 a 23 (modificativi delle leggi regionali 75/1982 e 45/1993) della legge regionale 24 luglio 1995, n. 31;

     r) l’articolo 21 della legge regionale 8 agosto 1996, n. 29 (Criteri per gli interventi di edilizia convenzionata);

     s) gli articoli 14 (Acquisto di alloggi nell’ambito di procedure fallimentari), 15 (Disposizioni transitorie per l’edilizia agevolata) e 51, commi 2 e 3 (modificativo della legge regionale 75/1982), della legge regionale 19 agosto 1996, n. 31;

     t) gli articoli 55, da 59 a 78 e 80 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 (concernenti modifiche delle leggi regionali 75/1982, 22/1995 e 31/1995, nonché norme in materia di cessione in proprietà e di edilizia sovvenzionata);

     u) l’articolo 11, comma 6, della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4 (modificativo della legge regionale 75/1982);

     v) gli articoli da 13 a 19 (modificativi delle leggi regionali 75/1982, 29/1987 e 45/1993), 21 (Disposizioni in materia di edilizia convenzionata), 22, comma 3 (modificativo della legge regionale 75/1982), e 23, commi 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14 della legge regionale 9/1999 (Interventi nel settore dell’edilizia abitativa) [48];

     w) gli articoli da 1 a 4 della legge regionale 5 luglio 1999, n. 19 (Regolarizzazione della occupazione di alloggi di edilizia sovvenzionata e modifiche alle leggi regionali 75/1982 e 13/1998);

     x) gli articoli 2, comma 2 (Funzioni della Regione), 22 comma 2, 23, 25, comma 1, e 26 (modificativi della legge regionale 75/1982) della legge regionale 24/1999;

     y) l’articolo 8, comma 109, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (modificativo della legge regionale 75/1982);

     z) l’articolo 5, commi 5, secondo e terzo periodo, 6, 7 e 8 della legge regionale 4/2001 (concernente il Fondo regionale di garanzia per l’edilizia residenziale);

     aa) l’articolo 16, commi 8, 9, 10, 11 e 14 della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 (modificativo della legge regionale 75/1982).

 

     Art. 24. (Disposizioni transitorie).

     1. I regolamenti di cui all’articolo 12, comma 1, sono approvati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     2. Le norme di cui all’articolo 23 continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all’articolo 12, comma 1.

 

     Art. 25. (Norme finanziarie).

     1. Gli oneri derivanti dall’applicazione del disposto di cui all’articolo 10, comma 1, primo periodo, fanno carico all’unità previsionale di base 5.1.24.2.1612 «Interventi regionali di edilizia residenziale» che si istituisce «per memoria» nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, alla funzione obiettivo n. 5 - programma 5.1 - rubrica n. 24 - spese d’investimento - con riferimento rispettivamente ai seguenti capitoli che si istituiscono «per memoria» nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 24 - Servizio dell’edilizia residenziale e degli affari amministrativi e contabili:

     a) per gli interventi relativi all’articolo 10, comma 2 - capitolo 3273 (2.1.241.3.07.26) - «Fondo regionale per l’edilizia residenziale - interventi in conto capitale»;

     b) per gli interventi relativi all’articolo 10, comma 3 - capitolo 3276 (2.1.241.4.07.26) - «Fondo regionale per l’edilizia residenziale - interventi in conto interessi»;

     c) per gli interventi relativi all’articolo 10, comma 4 - capitolo 3278 (2.1.264.3.07.26) - «Fondo regionale per l’edilizia residenziale - anticipazioni alle ATER».

     2. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all’articolo 10, comma 1, secondo periodo, fanno carico all’unità previsionale di base 53.1.9.2.692 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, con riferimento al capitolo 1545 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     3. I rientri delle anticipazioni previsti dall’articolo 11, comma 2, sono accertati e riscossi nell’unità previsionale di base 4.3.2004 «Rientri di anticipazioni edilizie» che si istituisce «per memoria» nello stato di previsione dell’entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003 - al titolo IV - categoria 4.3 - con riferimento al capitolo 1518 (4.3.1) che si istituisce «per memoria» nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 24 – Servizio dell’edilizia residenziale e degli affari amministrativi e contabili - con la denominazione «Rientri delle anticipazioni concesse alle ATER sul Fondo regionale per l’edilizia residenziale».

     4. Il finanziamento a carico dei capitoli di cui al comma 1 è disposto ai sensi dell’articolo 11, comma 2 e, in sede di prima applicazione per l’anno 2003, con riferimento alle risorse disponibili sui capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, relative al finanziamento delle leggi abrogate ai sensi dell’articolo 23 con la procedura di cui all’articolo 11, commi 3 e 4.

     5. Gli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 14, comma 5, fanno carico all’unità previsionale di base 52.3.1.1.663 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, con riferimento al capitolo 150 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

 

     Art. 26. (Entrata in vigore).

     1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Abrogata dall'art. 50 della L.R. 19 febbraio 2016, n. 1, con la decorrenza ivi prevista.

[2] Per un'interpretazione autentica del presente articolo, vedi l'art. 4, comma 11, della L.R. 8 aprile 2013, n. 5.

[3] Lettera aggiunta dall'art. 34 della L.R. 18 luglio 2014, n. 13.

[4] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 27 marzo 2015, n. 7.

[5] Articolo inserito dall'art. 34 della L.R. 18 luglio 2014, n. 13.

[6] Lettera così modificata dall’art. 15 della L.R. 24 maggio 2004, n. 15.

[7] Lettera così sostituita dall'art. 6 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 18.

[8] Comma aggiunto dall’art. 15 della L.R. 24 maggio 2004, n. 15.

[9] Comma così modificato dall’art. 4 della L.R. 26 gennaio 2004, n. 1.

[10] Comma inserito dall'art. 29 della L.R. 4 giugno 2009, n. 11.

[11] Comma inserito dall'art. 29 della L.R. 4 giugno 2009, n. 11.

[12] Comma inserito dall'art. 29 della L.R. 4 giugno 2009, n. 11.

[13] Comma inserito dall’art. 6 della L.R. 18 gennaio 2006, n. 2 e così modificato dall’art. 4 della L.R. 21 luglio 2006, n. 12.

[14] Comma inserito dall’art. 4 della L.R. 26 gennaio 2004, n. 1.

[15] Comma già modificato dall'art. 5 della L.R. 23 luglio 2009, n. 12 e così ulteriormente modificato dall'art. 4 della L.R. 30 dicembre 2009, n. 24.

[16] Comma così modificato dall'art. 9 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 22.

[17] Comma inserito dall’art. 4 della L.R. 26 gennaio 2004, n. 1.

[18] Comma così sostituito dall’art. 4 della L.R. 26 gennaio 2004, n. 1.

[19] Comma inserito dall'art. 4 della L.R. 15 ottobre 2009, n. 18, già modificato dall'art. 78 della L.R. 21 ottobre 2010, n. 17, sostituito dall'art. 6 della L.R. 30 novembre 2011, n. 16 e così ulteriormente modificato dall'art. 32 della L.R. 5 dicembre 2013, n. 21.

[20] Lettera inserita dall'art. 4 della L.R. 27 dicembre 2013, n. 22.

[21] Comma inserito dall'art. 24 della L.R. 16 ottobre 2015, n. 25.

[22] Comma inserito dall'art. 9 della L.R. 30 dicembre 2009, n. 24 e abrogato dall'art. 6 della L.R. 30 novembre 2011, n. 16.

[23] Comma inserito dall'art. 38 della L.R. 5 dicembre 2008, n. 16 e abrogato dall'art. 6 della L.R. 30 novembre 2011, n. 16.

[24] Comma inserito dall'art. 38 della L.R. 5 dicembre 2008, n. 16 e così modificato dall'art. 14 della L.R. 22 marzo 2012, n. 5.

[25] Comma inserito dall'art. 9 della L.R. 11 agosto 2011, n. 11, già modificato dall'art. 9 della L.R. 31 dicembre 2012, n. 27, dall'art. 9 della L.R. 27 dicembre 2013, n. 23 e così ulteriormente modificato dall'art. 9 della L.R. 4 agosto 2014, n. 15.

[26] Lettera così modificata dall'art. 34 della L.R. 18 luglio 2014, n. 13.

[27] Comma aggiunto dall'art. 6 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 18, già modificato dall'art. 9 della L.R. 25 luglio 2012, n. 14 e così ulteriormente modificato dall'art. 5 della L.R. 6 novembre 2018, n. 25.

[28] Per un'interpretazione autentica della presente lettera, vedi l'art. 4, comma 12, della L.R. 8 aprile 2013, n. 5.

[29] Comma aggiunto dall'art. 6 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 18.

[30] Comma aggiunto dall'art. 6 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 18.

[31] Comma inserito dall'art. 14 della L.R. 22 marzo 2012, n. 5.

[32] Comma inserito dall'art. 14 della L.R. 22 marzo 2012, n. 5.

[33] Articolo inserito dall'art. 4 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 22.

[34] Lettera così sostituita dall'art. 3 della L.R. 28 dicembre 2007, n. 30.

[35] Per un'interpretazione autentica del presente articolo, vedi l'art. 5, comma 47, della L.R. 23 gennaio 2007, n. 1.

[36] Comma così modificato dall'art. 9 della L.R. 14 agosto 2008, n. 9.

[37] Comma sostituito dall'art. 3 della L.R. 28 dicembre 2007, n. 30 e così modificato dall'art. 4 della L.R. 8 aprile 2013, n. 5.

[38] Comma già modificato dall'art. 4 della L.R. 8 aprile 2013, n. 5 e così ulteriormente modificato dall'art. 34 della L.R. 18 luglio 2014, n. 13.

[39] Comma così sostituito, da ultimo, dall'art. 4 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 28.

[40] Comma abrogato dall'art. 4 della L.R. 8 aprile 2013, n. 5.

[41] Comma così sostituito dall'art. 4 della L.R. 8 aprile 2013, n. 5.

[42] Comma inserito dall'art. 4 della L.R. 8 aprile 2013, n. 5.

[43] Comma inserito dall'art. 4 della L.R. 8 aprile 2013, n. 5.

[44] Comma inserito dall'art. 2 della L.R. 29 dicembre 2015, n. 33.

[45] Articolo inserito dall'art. 38 della L.R. 5 dicembre 2008, n. 16 e sostituito dall'art. 7 della L.R. 30 novembre 2011, n. 16.

[46] Lettera aggiunta dall'art. 4 della L.R. 27 dicembre 2013, n. 22.

[47] Comma inserito dall'art. 9 della L.R. 11 agosto 2011, n. 11 e così modificato dall'art. 9 della L.R. 25 luglio 2012, n. 14.

[48] Lettera così sostituita dall’art. 12 della L.R. 30 aprile 2003, n. 12.