§ 5.4.267 - L.R. 27 dicembre 2013, n. 22.
Norme intersettoriali per l'accesso alle prestazioni sociali di cittadini italiani e migranti.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.4 assistenza sociale
Data:27/12/2013
Numero:22


Sommario
Art. 1.  (Finalità)
Art. 2.  (Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 9/2008)
Art. 3.  (Modifica all'articolo 12 bis della legge regionale 11/2006 )
Art. 4.  (Modifiche agli articoli 12 e 18 ante della legge regionale 6/2003 )
Art. 5.  (Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 14/1991)
Art. 6.  (Abrogazione dell'articolo 9 della legge regionale 16/2011 )


§ 5.4.267 - L.R. 27 dicembre 2013, n. 22.

Norme intersettoriali per l'accesso alle prestazioni sociali di cittadini italiani e migranti.

(B.U. 27 dicembre 2013, n. 52 - S.O. 31 dicembre 2013, n. 1)

 

Art. 1. (Finalità)

1. Con la presente legge la Regione Friuli Venezia Giulia, nelle more della definizione di nuove norme per i cittadini stranieri immigrati, intende garantire il principio di uguaglianza tra le persone di ogni provenienza e nazionalità, attivandosi per rimuovere gli ostacoli che ne impediscono la piena equiparazione.

2. Per le finalità indicate al comma 1 la Regione, contemperando l'esigenza di garantire alcune prestazioni ai soli residenti nel territorio regionale e il principio della parità di trattamento, individua nuovi criteri per l'accesso agli interventi regionali volti a:

a) perseguire il contrasto dei fenomeni di povertà e disagio sociale di cui all'articolo 9 della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio 2008);

b) sostenere la famiglia e la genitorialità di cui alla legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità);

c) disciplinare l'edilizia residenziale pubblica;

d) attuare il diritto allo studio di cui alla legge regionale 2 aprile 1991, n. 14 (Norme integrative in materia di diritto allo studio).

 

     Art. 2. (Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 9/2008)

1. All'alinea del comma 6 dell'articolo 9 della legge regionale 9/2008 le parole «da almeno ventiquattro mesi» sono soppresse.

2. Dopo la lettera d) del comma 6 dell'articolo 9 della legge regionale 9/2008 è inserita la seguente:

«d bis) i soggetti di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero).».

 

     Art. 3. (Modifica all'articolo 12 bis della legge regionale 11/2006 ) [1]

1. Dopo la lettera d) del comma 1 dell'articolo 12 bis della legge regionale 11/2006 è aggiunta la seguente:

«d bis) i soggetti di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero).».

 

     Art. 4. (Modifiche agli articoli 12 e 18 ante della legge regionale 6/2003 )

1. Dopo la lettera c) del comma 1.1. dell'articolo 12 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 (Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica), è inserita la seguente:

«c bis) i soggetti di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero).».

2. Dopo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 18 ante della legge regionale 6/2003 è aggiunta la seguente:

«c bis) i soggetti di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 286/1998.».

 

     Art. 5. (Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 14/1991) [2]

1. All'alinea del comma 1 bis dell'articolo 2 della legge regionale 14/1991 le parole «da almeno ventiquattro mesi» sono soppresse.

2. Dopo la lettera d) del comma 1 bis dell'articolo 2 della legge regionale 14/1991 è inserita la seguente:

«d bis) i soggetti di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero).».

 

     Art. 6. (Abrogazione dell'articolo 9 della legge regionale 16/2011 )

1. L'articolo 9 della legge regionale 30 novembre 2011, n. 16 (Disposizioni di modifica della normativa regionale in materia di accesso alle prestazioni sociali e di personale), è abrogato.


[1] Articolo abrogato dall'art. 43 della L.R. 10 dicembre 2021, n. 22.

[2] Articolo abrogato dall'art. 56 della L.R. 30 marzo 2018, n. 13, con la decorrenza ivi prevista.