| Settore: | Codici regionali | 
| Regione: | Friuli Venezia Giulia | 
| Materia: | 5. sviluppo sociale | 
| Capitolo: | 5.4 assistenza sociale | 
| Data: | 27/12/2013 | 
| Numero: | 22 | 
| Sommario | 
| Art. 1. (Finalità) | 
| Art. 2. (Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 9/2008) | 
| Art. 3. (Modifica all'articolo 12 bis della legge regionale 11/2006 ) | 
| Art. 4. (Modifiche agli articoli 12 e 18 ante della legge regionale 6/2003 ) | 
| Art. 5. (Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 14/1991) | 
| Art. 6. (Abrogazione dell'articolo 9 della legge regionale 16/2011 ) | 
§ 5.4.267 - L.R. 27 dicembre 2013, n. 22.
Norme intersettoriali per l'accesso alle prestazioni sociali di cittadini italiani e migranti.
(B.U. 27 dicembre 2013, n. 52 - S.O. 31 dicembre 2013, n. 1)
Art. 1. (Finalità)
1. Con la presente legge la Regione Friuli Venezia Giulia, nelle more della definizione di nuove norme per i cittadini stranieri immigrati, intende garantire il principio di uguaglianza tra le persone di ogni provenienza e nazionalità, attivandosi per rimuovere gli ostacoli che ne impediscono la piena equiparazione.
2. Per le finalità indicate al comma 1 la Regione, contemperando l'esigenza di garantire alcune prestazioni ai soli residenti nel territorio regionale e il principio della parità di trattamento, individua nuovi criteri per l'accesso agli interventi regionali volti a:
				a) perseguire il contrasto dei fenomeni di povertà e disagio sociale di cui all'articolo 9 della 
				b) sostenere la famiglia e la genitorialità di cui alla 
c) disciplinare l'edilizia residenziale pubblica;
				d) attuare il diritto allo studio di cui alla 
				     Art. 2. (Modifiche all'articolo 9 della 
				1. All'alinea del comma 6 dell'articolo 9 della 
				2. Dopo la lettera d) del comma 6 dell'articolo 9 della 
				«d bis) i soggetti di cui all'articolo 41 del 
				     Art. 3. (Modifica all'articolo 12 bis della 
				1. Dopo la lettera d) del comma 1 dell'articolo 12 bis della 
				«d bis) i soggetti di cui all'articolo 41 del 
				     Art. 4. (Modifiche agli articoli 12 e 18 ante della 
				1. Dopo la lettera c) del comma 1.1. dell'articolo 12 della 
				«c bis) i soggetti di cui all'articolo 41 del 
				2. Dopo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 18 ante della 
«c bis) i soggetti di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 286/1998.».
				     Art. 5. (Modifiche all'articolo 2 della 
				1. All'alinea del comma 1 bis dell'articolo 2 della 
				2. Dopo la lettera d) del comma 1 bis dell'articolo 2 della 
				«d bis) i soggetti di cui all'articolo 41 del 
				     Art. 6. (Abrogazione dell'articolo 9 della 
				1. L'articolo 9 della 
				[1] Articolo abrogato dall'art. 43 della 
				[2] Articolo abrogato dall'art. 56 della