§ 5.6.26 – L.R. 2 aprile 1991, n. 14.
Norme integrative in materia di diritto allo studio.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.6 assistenza scolastica e diritto allo studio
Data:02/04/1991
Numero:14


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Destinatari degli interventi.
Art. 3.  Tipologia degli interventi.
Art. 4. 
Art. 5.  Istruttoria delle domande.
Art. 5 bis.  Erogazione di benefici direttamente alle scuole.
Art. 6.  (Presentazione delle domande).
Art. 7.  Abrogazione della legge regionale 13 giugno 1988, n. 48.
Art. 8.  Norma finanziaria.
Art. 9.  Entrata in vigore.


§ 5.6.26 – L.R. 2 aprile 1991, n. 14.

Norme integrative in materia di diritto allo studio.

(B.U. 3 aprile 1991, n. 44).

 

Art. 1. Finalità. [1]

     1. La Regione, al fine di assicurare ai sensi dell'articolo 33, quarto comma, della Costituzione, l'equipollenza del trattamento degli alunni, promuove, nel quadro delle misure previste dalla legge regionale 26 maggio 1980, n. 10, a sostegno dei compiti educativi della famiglia ed in attuazione dell'articolo 34 della Costituzione, gli interventi previsti dalla presente legge.

 

     Art. 2. Destinatari degli interventi. [2]

     1. Sono destinatari degli interventi gli alunni iscritti a scuole dell’obbligo e secondarie non statali, parificate o paritarie o riconosciute con titolo di studio avente valore legale, istituite senza fine di lucro, che siano in possesso dei seguenti requisiti [3]:

     a) il personale direttivo deve essere in possesso di abilitazione;

     b) il personale docente, al momento dell'assunzione, deve essere fornito di un titolo legale valido per l'insegnamento cui si riferisce;

     c) gli alunni devono essere forniti del titolo legale di studio richiesto per l'ammissione alle classi che intendono frequentare;

     d) i programmi di insegnamento devono essere conformi a quelli previsti per le corrispondenti scuole statali;

     e) la scuola deve essere dotata di uno statuto che assicuri la pubblicità dei bilanci;

     f) il personale della scuola deve godere della regolamentazione giuridica ed economica stabilita dai contratti collettivi di lavoro della categoria a livello nazionale;

     g) nella scuola devono essere in funzione organi collegiali analoghi a quelli previsti per la corrispondente scuola statale;

     h) i locali devono essere riconosciuti idonei dalle competenti autorità;

     i) per le scuole sperimentali i programmi devono essere autorizzati dalla autorità scolastica competente.

     1.1. Sono destinatari degli interventi di cui alla presente legge anche gli alunni iscritti e frequentanti scuole dell'obbligo e secondarie, anche statali, non aventi finalità di lucro, ubicate all'estero, purchè in grado di rilasciare un titolo di studio avente valore legale e per la cui frequenza sia richiesto il pagamento di una retta [4].

     1.1.1. La frequenza di una delle scuole di cui al comma 1.1 deve essere motivata da comprovate esigenze lavorative o di studio di almeno uno dei genitori, o persone esercenti la patria potestà, dell'alunno beneficiario del contributo [5].

     1 bis. Possono accedere agli interventi della presente legge gli alunni residenti nel territorio regionale e appartenenti a una delle seguenti categorie:

a) cittadini italiani;

b) cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia, e loro familiari, ai sensi del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 (Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri);

c) titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 (Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo);

d) titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 (Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonchè norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta);

d bis) i soggetti di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) [6].

     1 ter. [Possono accedere inoltre agli interventi della presente legge gli alunni minorenni nel cui nucleo familiare almeno uno dei genitori risieda da almeno ventiquattro mesi nel territorio regionale e appartenga a una delle categorie di cui al comma 1 bis] [7].

 

     Art. 3. Tipologia degli interventi. [8]

     1. Ai destinatari degli interventi sono concessi assegni di studio per far fronte alle spese di iscrizione e di frequenza alle scuole di cui all'articolo 2, nei limiti ed bi alle condizioni previste dai commi 2, 3, 4, 5 e 6.

     2. Gli assegni di studio sono concessi ai soggetti in possesso dei requisiti indicati all'articolo 2, tenendo conto delle condizioni economiche dei rispettivi nuclei familiari, in ordine di priorità decrescente definito sulla base dell'indicatore di situazione economica equivalente (ISEE) [9].

     2 bis. Ai fini della determinazione degli importi di cui al comma 2 si tiene conto altresì della quota parte dei costi sostenuti dalle famiglie che trova copertura in agevolazioni previste per le stesse finalità da leggi statali [10].

     3. Con deliberazione la Giunta regionale determina annualmente:

a) la misura massima degli assegni in un importo differenziato per la scuola primaria, per la scuola secondaria di primo grado e per la scuola secondaria di secondo grado, determinato sulla base della stima del costo medio complessivo di iscrizione e frequenza ai rispettivi corsi di studio;

b) il limite massimo dell'lSEE ai fini dell'ammissibilità al beneficio;

c) le fasce dell'lSEE da considerarsi ai fini dell'applicazione dell'ordine di priorità di cui al comma 2;

d) la misura percentuale dell'assegno da concedersi ai richiedenti il cui nucleo familiare rientra in ciascuna delle fasce di cui alla lettera c) [11].

     3 bis. Qualora le risorse disponibili siano inferiori all'ammontare del fabbisogno complessivo gli assegni sono erogati in ordine di priorità decrescente, definito sulla base dell'lSEE, come segue:

a) gli assegni sono erogati integralmente, in via prioritaria, ai nuclei familiari ricadenti nella prima fascia;

b) le eventuali risorse che residuano a seguito dell'applicazione del criterio di cui alla lettera a), sono utilizzate per l'erogazione integrale degli assegni a favore dei nuclei familiari ricadenti nella seconda fascia; nel caso in cui le risorse residue siano inferiori all'ammontare complessivo del fabbisogno, l'importo di detti assegni è proporzionalmente ridotto in misura uguale per tutti i nuclei familiari rientranti nella fascia medesima;

c) le eventuali risorse che residuano a seguito dell'applicazione dei criteri di cui alle lettere a) e b), sono utilizzate per l'erogazione integrale degli assegni a favore dei nuclei familiari ricadenti nella terza fascia; nel caso in cui le risorse residue siano inferiori all'ammontare complessivo del fabbisogno, l'importo di detti assegni è proporzionalmente ridotto in misura uguale per tutti i nuclei familiari rientranti nella fascia medesima;

d) qualora le risorse disponibili siano inferiori all'ammontare complessivo del fabbisogno dei nuclei familiari di cui alla lettera a), l'importo degli assegni spettanti ai nuclei stessi è proporzionalmente ridotto in misura uguale, con conseguente esclusione del finanziamento nei confronti dei nuclei familiari di cui alle lettere b) e c) [12].

     3 ter. Il termine per la presentazione delle domande è fissato al 28 febbraio di ciascun anno per gli assegni relativi all'anno scolastico in corso; l'attestazione ISEE o la dichiarazione sostitutiva unica di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)), devono essere in corso di validità [13].

     3 quater. Per gli anni scolastici 2014-2015, 2015-2016 e 2016-2017 il termine di presentazione delle domande è fissato rispettivamente al 30 aprile 2015, al 30 aprile 2016 e al 2 maggio 2017. Per l'anno scolastico 2017-2018 il termine di presentazione delle domande è fissato al 30 aprile 2018 [14].

     4. [La misura massima dell’assegno è ridotta al 75 per cento dell’importo determinato ai sensi del comma 2 per i richiedenti il cui reddito familiare complessivo è compreso nella fascia tra 26.000,01 euro e 39.000 euro, e, rispettivamente, al 50 per cento dell’importo medesimo per i richiedenti il cui reddito familiare complessivo è compreso nella fascia tra 39.000,01 euro e 52.000 euro] [15].

     5. Per ogni componente il nucleo familiare che non produce alcun reddito è prevista una riduzione del reddito complessivo del nucleo familiare pari a lire 2 milioni.

     6. Ai richiedenti che fruiscono di un reddito complessivo imponibile dichiarato agli effetti dell'IRPEF superiore a lire 40 milioni, gli assegni sono concessi in misura non eccedente il 60% della misura stabilita al comma 2.

     7. Il limite massimo di reddito complessivo imponibile dichiarato agli effetti dell'IRPEF per la concessione degli assegni di studio è fissato in lire 100 milioni [16].

     8. Ogni due anni, con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'istruzione e alla cultura, il limite di reddito di cui al comma 7 viene rideterminato sulla base delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'ISTAT e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, arrotondato per eccesso a lire 100 mila [17].

 

     Art. 4. [18]

 

     Art. 5. Istruttoria delle domande. [19]

     1. L'istruttoria delle domande per la concessione degli assegni di studio di cui all'articolo 3 può essere affidata dalla Regione, mediante apposita convenzione, alle scuole interessate.

 

     Art. 5 bis. Erogazione di benefici direttamente alle scuole. [20]

     1. I richiedenti gli interventi di cui all'articolo 3 possono, all'atto della presentazione della domanda, delegare espressamente la scuola frequentata per l'incasso dell'assegno di studio eventualmente concesso, sollevando l'ente erogatore di ogni e conseguente responsabilità.

 

     Art. 6. (Presentazione delle domande). [21]

     1. Le domande per la concessione degli assegni di studio previsti ai sensi dell’articolo 3 sono presentate alle Province di residenza.

     1 bis. A decorrere dall'anno 2017 le domande sono presentate alla Regione [22].

 

     Art. 7. Abrogazione della legge regionale 13 giugno 1988, n. 48. [23]

     1. E' abrogata la legge regionale 13 giugno 1988, n. 48.

 

     Art. 8. Norma finanziaria. [24]

     1. Al finanziamento delle funzioni esercitate dalle Province in attuazione della presente legge si provvede ai sensi dell'articolo 66 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10.

     2. In relazione a quanto disposto dal comma 1 e dall'articolo 7, l'assegnazione di lire 3.000 milioni per l'anno 1991 disposta, a favore delle Province, per le finalità previste dalla legge regionale 13 giugno 1988, n. 48 e dall'articolo 3, comma 2, lettera d), della legge regionale 1º febbraio 1991, n. 4, deve intendersi autorizzata per le finalità della presente legge, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 1773 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991. Le Province sono tenute ad utilizzare gli stanziamenti loro assegnati ai sensi dell'articolo 66 della legge regionale n. 10/88 per le finalità della legge regionale n. 48/88 mentre per il 1991 per le finalità della presente legge.

 

     Art. 9. Entrata in vigore. [25]

     1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Articolo abrogato dall'art. 56 della L.R. 30 marzo 2018, n. 13, con la decorrenza ivi prevista.

[2] Articolo abrogato dall'art. 56 della L.R. 30 marzo 2018, n. 13, con la decorrenza ivi prevista.

[3] Alinea sostituito dall’art. 5 della L.R. 26 gennaio 2004, n. 1, già modificato dall'art. 7 della L.R. 14 agosto 2008, n. 9, dall'art. 2 della L.R. 15 ottobre 2009, n. 18 e così ulteriormente modificato dall'art. 8 della L.R. 30 novembre 2011, n. 16.

[4] Comma inserito dall'art. 6 della L.R. 8 aprile 2013, n. 5.

[5] Comma inserito dall'art. 6 della L.R. 8 aprile 2013, n. 5.

[6] Comma aggiunto dall'art. 8 della L.R. 30 novembre 2011, n. 16, già modificato dall'art. 7 della L.R. 31 dicembre 2012, n. 27 e così ulteriormente modificato dall'art. 5 della L.R. 27 dicembre 2013, n. 22. La Corte costituzionale, con sentenza 19 luglio 2013, n. 222, aveva dichiarato l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui subordina l’accesso alle prestazioni ivi indicate al requisito della residenza nel territorio regionale da almeno ventiquattro mesi, anziché al solo requisito della residenza.

[7] Comma aggiunto dall'art. 7 della L.R. 31 dicembre 2012, n. 27 e abrogato dall'art. 7 della L.R. 30 dicembre 2014, n. 27.

[8] Articolo abrogato dall'art. 56 della L.R. 30 marzo 2018, n. 13, con la decorrenza ivi prevista.

[9] Comma già sostituito dall’art. 6 della L.R. 29 gennaio 2003, n. 1, modificato dall'art. 7 della L.R. 14 agosto 2008, n. 9 e così ulteriormente sostituito dall'art. 313 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 26.

[10] Comma inserito dall’art. 5 della L.R. 26 gennaio 2004, n. 1.

[11] Comma già sostituito dall’art. 14 della L.R. 15 maggio 2002, n. 13, dall'art. 6 della L.R. 23 gennaio 2007, n. 1, dall'art. 4 della L.R. 28 dicembre 2007, n. 30 e così ulteriormente sostituito dall'art. 313 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 26.

[12] Comma aggiunto dall’art. 6 della L.R. 29 gennaio 2003, n. 1, già sostituito dall'art. 6 della L.R. 23 gennaio 2007, n. 1, dall'art. 4 della L.R. 28 dicembre 2007, n. 30, modificato dall'art. 9 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 18, sostituito dall'art. 313 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 26 e così ulteriormente sostituito dall'art. 7 della L.R. 30 dicembre 2014, n. 27.

[13] Comma inserito dall'art. 313 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 26 e così modificato dall'art. 2 della L.R. 27 marzo 2015, n. 7.

[14] Comma aggiunto dall'art. 7 della L.R. 30 dicembre 2014, n. 27, già modificato dall'art. 2 della L.R. 27 marzo 2015, n. 7, sostituito dall'art. 4 della L.R. 29 dicembre 2015, n. 33, dall'art. 8 della L.R. 29 dicembre 2016, n. 24 e così ulteriormente modificato dall'art. 7 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 44.

[15] Comma sostituito dall’art. 14 della L.R. 15 maggio 2002, n. 13 e soppresso dall'art. 6 della L.R. 23 gennaio 2007, n. 1, con la decorrenza di cui all'art. 1 della L.R. 12 aprile 2007, n. 8.

[16] Comma inserito dall'art. 4 della L.R. 17 luglio 1995, n. 29.

[17] Comma inserito dall'art. 4 della L.R. 17 luglio 1995, n. 29.

[18] Articolo abrogato dall'art. 5 della L.R. 17 luglio 1995, n. 29.

[19] Articolo modificato dall'art. 16 della L.R. 11 marzo 2016, n. 3 e abrogato dall'art. 56 della L.R. 30 marzo 2018, n. 13, con la decorrenza ivi prevista.

[20] Articolo aggiunto dall'art. 2 della L.R. 2 maggio 2000, n. 9 e abrogato dall'art. 56 della L.R. 30 marzo 2018, n. 13, con la decorrenza ivi prevista.

[21] Articolo sostituito dall'art. 40 della L.R. 15 febbraio 2000, n. 1, dall'art. 63 della L.R. 27 novembre 2006, n. 24 e abrogato dall'art. 56 della L.R. 30 marzo 2018, n. 13, con la decorrenza ivi prevista.

[22] Comma aggiunto dall'art. 16 della L.R. 11 marzo 2016, n. 3.

[23] Articolo abrogato dall'art. 56 della L.R. 30 marzo 2018, n. 13, con la decorrenza ivi prevista.

[24] Articolo abrogato dall'art. 56 della L.R. 30 marzo 2018, n. 13, con la decorrenza ivi prevista.

[25] Articolo abrogato dall'art. 56 della L.R. 30 marzo 2018, n. 13, con la decorrenza ivi prevista.