§ 5.6.31 - Legge Regionale 2 maggio 2000, n. 9.
Interventi per promuovere il diritto allo studio, per la diversificazione e l'integrazione dell'offerta formativa nell'ambito del sistema [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.6 assistenza scolastica e diritto allo studio
Data:02/05/2000
Numero:9


Sommario
Art. 1.  (Interventi per promuovere il diritto allo studio, per la diversificazione e l'integrazione dell'offerta formativa nell'ambito del sistema scolastico regionale).
Art. 2.  (Modifica alla legge regionale 14/1991).


§ 5.6.31 - Legge Regionale 2 maggio 2000, n. 9. [1]

Interventi per promuovere il diritto allo studio, per la diversificazione e l'integrazione dell'offerta formativa nell'ambito del sistema scolastico regionale.

(B.U. 3 maggio 2000, n. 18).

 

Art. 1. (Interventi per promuovere il diritto allo studio, per la diversificazione e l'integrazione dell'offerta formativa nell'ambito del sistema scolastico regionale).

     1. Nel quadro dell'azione tesa a sostenere l'esercizio del diritto allo studio e la domanda di istruzione, la Regione attua iniziative dirette ad assicurare condizioni di parità dei cittadini per l'accesso ai diversi gradi e ordini di scuola, nel rispetto delle autonome scelte educative della famiglia.

     2. Per le finalità previste al comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere gli istituti scolastici non statali, mediante contributi diretti alla riduzione degli oneri correnti da essi sostenuti per il funzionamento e per l'attuazione di corsi speciali anche a carattere sperimentale, programmi di attività formative integrative di quelle curricolari, nonchè programmi di aggiornamento e qualificazione professionale degli operatori scolastici [2].

     2 bis. A sollievo dei maggiori oneri sostenuti per lo svolgimento di attività didattiche ed educative espressamente rivolte agli alunni diversamente abili frequentanti la scuola primaria e secondaria di primo grado sono altresì autorizzate a favore degli istituti indicati al comma 2, speciali assegnazioni finanziarie da ripartire in proporzione al numero degli alunni diversamente abili iscritti a ciascun istituto richiedente [3].

     3. Per la realizzazione dei progetti di sviluppo e miglioramento della qualità dei servizi, aventi le caratteristiche indicate al comma 2, è autorizzata la concessione di contributi fino al 50 per cento della spesa sostenuta, ivi compresi gli oneri relativi a investimenti per la dotazione di strumenti e attrezzature didattiche. Con apposito regolamento di attuazione, da emanarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su conforme deliberazione della Giunta regionale, vengono definite le tipologie delle iniziative formative ammissibili a finanziamento e le modalità di valutazione dei requisiti qualitativi delle iniziative proposte.

     4. All'attuazione degli interventi di cui al presente articolo provvedono le Province competenti per territorio. A tale fine la Regione trasferisce annualmente alle Province stesse le risorse stanziate a valere su apposito capitolo del bilancio regionale, ripartendole in proporzione alla popolazione studentesca complessiva dei rispettivi territori.

     5. Per le finalità previste dalla presente legge è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni per l'anno 2000 a carico dell'unità previsionale di base 16.1.42.1.249 «Finanziamenti a sostegno degli istituti scolastici non statali» che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000 alla funzione - Obiettivo n. 16 - Programma 16.1 - rubrica n. 42 - spese correnti -con lo stanziamento di lire 1.500 milioni per l'anno 2000 riferito al capitolo 5023 [1.1.153.2.08.04] di nuova istituzione nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 42 - Servizio dell'istruzione e della ricerca - con la denominazione «Finanziamenti annui alle Province per la concessione di contributi agli istituti scolastici non statali per l'organizzazione di corsi speciali, attività formative integrative e programmi di aggiornamento e qualificazione professionale degli operatori scolastici, ivi compresi gli oneri per strumenti ed attrezzature didattiche». Al relativo onere si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo globale iscritto sull'unità previsionale di base della spesa 54.2.8.2.9 dei precitati bilanci, con riferimento al capitolo 9710 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi (partita n. 99 del prospetto E/2).

 

     Art. 2. (Modifica alla legge regionale 14/1991). [4]

 

 


[1] Abrogata dall'art. 56 della L.R. 30 marzo 2018, n. 13, con la decorrenza ivi prevista.

[2] Comma così sostituito dall'art. 8 della L.R. 23 luglio 2009, n. 12.

[3] Comma inserito dall'art. 7 della L.R. 14 agosto 2008, n. 9.

[4] Aggiunge l'art. 5 bis alla L.R. 2 aprile 1991, n. 14.